6.1. Ai sensi dell’articolo 9 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE, laddove le condizioni convenute o imposte nell’utilizzo o nel trasferimento di beni immateriali tra due imprese associate differiscano da quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.
6.2. Lo scopo del Capitolo VI è di fornire orientamenti appositamente adattati per determinare le condizioni di libera concorrenza per operazioni che implicano l’utilizzo o il trasferimento di beni immateriali. L’articolo 9 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE riguarda le condizioni fissate nelle transazioni tra imprese associate e non l’assegnazione di etichette particolari a tali transazioni. Di conseguenza, la considerazione chiave è se una transazione trasferisca valore economico da un’impresa associata a un’altra e se il beneficio derivi da beni materiali, beni immateriali, servizi o altri elementi o attività. Un bene o un’attività può trasferire un valore economico nonostante il fatto che non sia specificamente trattato nel Capitolo VI. Nella misura in cui un bene o un’attività trasferisca un valore economico deve essere preso in considerazione nella determinazione dei prezzi di libera concorrenza, indipendentemente dal fatto che esso costituisca un bene immateriale ai sensi del paragrafo 6.6.
6.3. I principi contenuti nei Capitoli I-III delle Linee guida si applicano sia alle transazioni relative a beni immateriali sia alle altre. In base a tali principi, come nel caso di altre questioni relative ai prezzi di trasferimento, l’analisi dei casi riguardanti l’utilizzo o il trasferimento di beni immateriali dovrà iniziare con un’indagine approfondita delle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate e delle condizioni e circostanze economicamente rilevanti riferite a tali relazioni, affinché la transazione effettiva che comporti l’uso o il trasferimento di beni immateriali sia accuratamente delineata. L’analisi funzionale dovrà identificare le funzioni svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti[1] da ciascuna entità appartenente al gruppo multinazionale. Nei casi di utilizzo o di trasferimento di beni immateriali, è particolarmente importante basare l’analisi funzionale sulla comprensione dell’attività globale del gruppo multinazionale e sul modo in cui lo stesso utilizza i beni immateriali per aggiungere o generare valore in tutta la catena produttiva e distributiva. Se necessario, l’analisi dovrà valutare, nel quadro delineato nella Sezione D.2 del Capitolo I, se parti indipendenti avrebbero stipulato l’accordo e, in caso affermativo, le condizioni che sarebbero state concordate.
6.4. Al fine di determinare le condizioni di libera concorrenza per l’utilizzo o il trasferimento di beni immateriali è importante effettuare un’analisi funzionale e di comparabilità in conformità alla Sezione D.1 del Capitolo I, sulla base dell’identificazione dei beni immateriali e dei rischi associati negli accordi contrattuali e, successivamente, integrare l’analisi attraverso l’esame del comportamento effettivo delle parti sulla base delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti, compreso il controllo delle principali funzioni e dei rischi economici significativi. Di conseguenza, la successiva Sezione A fornisce indicazioni sull’identificazione dei beni immateriali. La Sezione B esamina la titolarità giuridica dei beni immateriali e le altre condizioni contrattuali, unitamente alla valutazione del comportamento delle parti in base a funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti. La Sezione C descrive alcuni scenari tipici che riguardano i beni immateriali e la Sezione D fornisce indicazioni sulla definizione delle condizioni di libera concorrenza, inclusa l’applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi e delle tecniche di valutazione, e fornisce un approccio per determinare le condizioni di libera concorrenza per la specifica categoria dei beni immateriali di difficile valutazione (hard-to-value intangibles). Alcuni esempi illustrativi sono contenuti nell’allegato di questo capitolo.
A. Identificazione dei beni immateriali
A.1 Generalità
6.5. Nell’analisi dei prezzi di trasferimento, possono sorgere difficoltà in relazione alla definizione del termine “bene immateriale” (intangible), che può risultare troppo restrittiva o troppo ampia. Se si applica una definizione eccessivamente restrittiva del termine bene immateriale, i contribuenti o i governi possono sostenere che determinati beni non rientrano nella definizione e possono quindi essere trasferiti o utilizzati senza la previsione di un corrispettivo specifico, anche se tale utilizzo o trasferimento avrebbe determinato un apposito corrispettivo nelle transazioni tra imprese indipendenti. Se si applica una definizione troppo ampia, i contribuenti o i governi possono sostenere che l’utilizzo o il trasferimento di un bene nelle transazioni tra le imprese associate dovrebbe dar luogo a un corrispettivo in circostanze in cui un corrispettivo non sarebbe stato previsto nelle transazioni tra imprese indipendenti.
6.6. Nelle presenti Linee guida, pertanto, la parola “bene immateriale” si riferisce a qualcosa che non è un’attività fisica o un’attività finanziaria[2], che può essere posseduta o controllata per essere utilizzata in attività commerciali e il cui utilizzo o trasferimento sarebbe remunerato se fosse realizzato in una transazione tra soggetti indipendenti in circostanze similari. Piuttosto che concentrarsi sulle definizioni contabili o giuridiche, l’obiettivo di un’analisi sui prezzi di trasferimento, in un caso che riguarda i beni immateriali, dovrà essere la determinazione delle condizioni che sarebbero state concordate tra soggetti indipendenti in una transazione comparabile.
6.7. I beni immateriali che è importante considerare nell’analisi dei prezzi di trasferimento non sono sempre riconosciuti come attività immateriali ai fini contabili. Ad esempio, i costi associati allo sviluppo interno di beni immateriali, attraverso spese come la ricerca e lo sviluppo e la pubblicità, sono talvolta spesati piuttosto che capitalizzati e le immobilizzazioni immateriali risultanti da tali spese non sono quindi sempre riflesse nel bilancio d’esercizio. Tali immobilizzazioni possono, tuttavia, essere utilizzate per generare un valore economico significativo e devono essere necessariamente considerate ai fini dell’analisi dei prezzi di trasferimento. Inoltre, l’incremento di valore che può derivare dalla natura complementare di un insieme di beni immateriali, quando sfruttati congiuntamente, non è sempre riflesso nel bilancio d’esercizio. Pertanto, il fatto che un bene possa essere considerato come un bene immateriale nell’ambito della determinazione dei prezzi di trasferimento ai sensi dell’articolo 9 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE può essere desunto dalla sua qualificazione ai fini contabili, ma non sarà determinato solo da tale qualificazione. Inoltre, la circostanza che un bene debba essere considerato come bene immateriale nell’ambito dei prezzi di trasferimento non determina né consegue dalla sua qualificazione ai fini fiscali generali, come ad esempio una spesa o un bene ammortizzabile.
6.8. L’esistenza e la misura di protezioni legali, contrattuali o altre forme di protezione può influire sul valore di un bene e sui rendimenti che dovrebbero essere allo stesso attribuiti. L’esistenza di tale protezione non è, tuttavia, una condizione necessaria per un bene affinché sia qualificato come bene immateriale ai fini dei prezzi di trasferimento. Allo stesso modo, mentre alcuni beni immateriali possono essere individuati disgiuntamente e trasferiti su base separata, altri beni immateriali possono essere trasferiti solo in combinazione con altre attività aziendali. Pertanto, la negoziabilità separata non è una condizione necessaria per qualificare un bene immateriale ai fini dei prezzi di trasferimento.
6.9. È importante distinguere i beni immateriali dalle condizioni di mercato o dalle circostanze locali di mercato. Le caratteristiche di un mercato locale, come il livello di reddito disponibile delle famiglie in quel mercato o la dimensione o la relativa competitività del mercato, non possono essere posseduti o controllati. Mentre in alcune circostanze esse possono influenzare la determinazione di un prezzo di libera concorrenza per una determinata transazione e devono essere prese in considerazione in un’analisi di comparabilità, non sono da considerarsi beni immateriali ai fini del Capitolo VI. Si veda la Sezione D.6 del Capitolo I.
6.10. L’identificazione di un bene come immateriale è distinta e separata dal processo di determinazione del prezzo per l’utilizzo o il trasferimento dello stesso in base ai fatti e alle circostanze di un determinato caso. A seconda del settore industriale e di altri fattori specifici di un determinato caso, lo sfruttamento dei beni immateriali può rappresentare una parte grande o piccola della creazione di valore dei gruppi multinazionali. Va sottolineato che non sempre tutti i beni immateriali comportano un corrispettivo distinto dal pagamento richiesto per beni o servizi e non tutti i beni immateriali danno origine a una specifica remunerazione in ogni circostanza. Ad esempio, si consideri una situazione in cui un’impresa esegue un servizio utilizzando un know-how non unico, in cui altri fornitori di servizi simili dispongono di un know-how paragonabile. In tal caso, sebbene il know-how costituisca un bene immateriale, si può stabilire, sulla base dei fatti e delle circostanze, che il know-how non giustifica l’assegnazione di una maggiorazione della remunerazione dovuta all’impresa oltre alla normale remunerazione percepita da soggetti indipendenti comparabili che forniscono servizi simili che utilizzano un know-how non unico comparabile. Si veda la Sezione D.1.3 del Capitolo I. Si veda anche il paragrafo 6.17 per una definizione di bene immateriale “unico”.
6.11. Occorre prestare attenzione nel determinare se e quando esista un bene immateriale e se un bene immateriale sia stato utilizzato o trasferito. Ad esempio, non tutte le spese di ricerca e sviluppo creano o aumentano il valore di un bene immateriale e non tutte le attività di marketing comportano la creazione o la valorizzazione di un bene immateriale.
6.12. In un’analisi dei prezzi di trasferimento di una questione che riguarda beni immateriali, è importante individuare specificamente i beni immateriali rilevanti. L’analisi funzionale dovrà individuare i beni immateriali rilevanti in questione, il modo in cui contribuiscono alla creazione di valore nelle transazioni in esame, le rilevanti funzioni svolte e i rischi specifici assunti in relazione allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali e le modalità di interazione con gli altri beni immateriali, con i beni materiali e con le operazioni commerciali volte alla creazione del valore. In determinati casi, sebbene possa essere opportuno aggregare i beni immateriali ai fini della determinazione delle condizioni di libera concorrenza per il loro utilizzo o il loro trasferimento, non è sufficiente affermare che beni immateriali vagamente specificati o indifferenziati abbiano un effetto sui prezzi di libera concorrenza o su altre condizioni. Un’approfondita analisi funzionale, compresa un’analisi dell’importanza dei beni immateriali rilevanti identificati nell’attività globale del gruppo multinazionale, dovrebbe supportare la determinazione delle condizioni di libera concorrenza.
A.2 Rilevanza del presente capitolo per altri fini fiscali
6.13. Le linee guida contenute in questo capitolo intendono affrontare esclusivamente temi di determinazione dei prezzi di trasferimento. Non intendono avere rilevanza per altre finalità fiscali. Ad esempio, il Commentario all’articolo 12 del modello di Convenzione fiscale OCSE contiene una dettagliata discussione sulla definizione di royalties secondo tale Articolo (paragrafi da 8 a 19). La definizione di “royalties” recata dall’articolo 12 non intende fornire una guida su se e, in caso affermativo, a che prezzo l’utilizzo o il trasferimento di un bene immateriale dovrebbe essere remunerato tra parti indipendenti. Essa non è, pertanto, rilevante ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento. Inoltre, il modo in cui una transazione si caratterizza ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento non rileva in relazione alla questione se un particolare pagamento costituisca una royalty o possa essere soggetto a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 12. Il concetto di beni immateriali ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento e la definizione di royalty ai fini dell’articolo 12 del modello di Convenzione fiscale OCSE sono due concetti diversi che non necessitano di essere allineati. Può accadere che un pagamento effettuato tra imprese associate possa non costituire una royalty ai fini dell’articolo 12 e, tuttavia, essere trattato ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento come un pagamento cui possono essere applicati i principi di questo capitolo. Gli esempi possono includere alcuni pagamenti relativi all’avviamento o al valore di un’attività. Può anche accadere che un pagamento correttamente trattato come una royalty ai sensi dell’articolo 12 di un Trattato possa non essere fatto a titolo di remunerazione di beni immateriali ai sensi del presente capitolo. Gli esempi potrebbero includere alcuni pagamenti per servizi tecnici. Allo stesso modo, le linee guida del presente capitolo non intendono avere rilevanza ai fini doganali.
6.14. Le linee guida del presente capitolo non sono, inoltre, rilevanti per il riconoscimento del reddito, per la capitalizzazione dei costi di sviluppo dei beni immateriali, per gli ammortamenti o questioni simili. Così, ad esempio, un Paese può scegliere di non imporre imposte sul trasferimento di particolari tipi di beni immateriali in specifiche circostanze. Allo stesso modo, un Paese può non consentire l’ammortamento del costo di alcuni elementi che potrebbero essere considerati beni immateriali in base alle definizioni di questo capitolo e il cui trasferimento può essere soggetto ad imposta al momento del trasferimento nel Paese del cedente. È riconosciuto che le incongruenze tra le legislazioni dei singoli Paesi in merito ad alcune questioni possono a volte dar luogo a doppia imposizione o doppia non imposizione.
A.3 Categorie di beni immateriali
6.15. Nelle discussioni riguardanti la determinazione dei prezzi di trasferimento relativa ai beni immateriali, capita talvolta che le diverse categorie di beni immateriali siano descritte ed etichettate. A volte sono effettuate delle distinzioni tra beni immateriali commerciali e beni immateriali di marketing, tra beni immateriali “leggeri” (soft intangibles) e “pesanti” (hard intangibles), tra beni immateriali di routine e non di routine e tra altre classi e categorie di beni immateriali. L’approccio contenuto in questo capitolo per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza nei casi aventi ad oggetto beni immateriali non si basa su tali categorizzazioni. Di conseguenza, in queste Linee guida non è effettuato alcun tentativo di delineare con precisione varie classi o categorie di beni immateriali o di prescrivere i risultati cui si perviene per ogni categoria.
6.16. Certe categorie di beni immateriali sono, tuttavia, comunemente richiamate nelle discussioni in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento. Per facilitare le discussioni, le definizioni di due termini comunemente usati, “beni immateriali connessi ad attività di marketing” e “beni immateriali connessi ad attività di vendita”, sono contenute nel Glossario e richiamate di volta in volta nelle presenti Linee guida. Va sottolineato che generici riferimenti ai beni immateriali connessi ad attività di vendita o di marketing non sollevano i contribuenti o l’amministrazione fiscale dall’onere di identificare, in un’analisi dei prezzi di trasferimento, specificamente tali beni immateriali, né l’uso di tali termini suggerisce che debba essere applicato un approccio diverso nella determinazione delle condizioni di libera concorrenza per le transazioni che coinvolgono beni immateriali connessi ad attività di vendita o di marketing.
6.17. In alcuni casi queste Linee guida si riferiscono a beni immateriali “unici e di rilevante valore”. I beni immateriali “unici e di rilevante valore” sono quei beni (i) che non sono comparabili a beni immateriali utilizzati o a disposizione delle parti in operazioni potenzialmente comparabili e (ii) dal cui utilizzo nell’attività operativa (ad esempio, produzione, fornitura di servizi, marketing, vendita o amministrazione) sono attesi benefici economici futuri maggiori di quelli attesi in loro assenza.
A.4 Esempi
6.18. Questa sezione illustra temi spesso considerati nelle analisi di determinazione dei prezzi di trasferimento relative a beni immateriali. Gli esempi sono volti a chiarire le disposizioni della Sezione A.1, ma non dovranno essere utilizzati in luogo di un’analisi dettagliata. Gli esempi non intendono fornire un elenco esaustivo degli elementi che possono o non possono costituire un bene immateriale. Numerosi elementi non inclusi in questo elenco possono essere beni immateriali ai fini dei prezzi di trasferimento. Gli esempi di questa sezione debbono essere adattati al contesto giuridico e normativo di ogni Paese. Inoltre, gli esempi della presente sezione devono essere considerati e valutati nel contesto dell’analisi di comparabilità (compresa l’analisi funzionale) della transazione tra imprese associate, con l’obiettivo di meglio comprendere come specifici beni immateriali ed elementi non considerati come beni immateriali contribuiscano alla creazione di valore nel contesto delle attività globali dei gruppi multinazionali. Va sottolineato che un generico riferimento a un elemento incluso nella lista degli esempi non esime i contribuenti o l’amministrazione fiscale dall’identificare, nell’ambito di un’analisi dei prezzi di trasferimento, i beni immateriali rilevanti, con specifico riferimento alle indicazioni della Sezione A.1.
A.4.1 Brevetti
6.19. I brevetti sono strumenti giuridici che garantiscono al titolare il diritto esclusivo di utilizzare una determinata invenzione per un periodo limitato di tempo all’interno di una determinata area geografica. Un brevetto può riguardare un oggetto fisico o un processo. Le invenzioni brevettabili sono spesso sviluppate attraverso attività di ricerca e sviluppo onerose e rischiose. In alcune circostanze, tuttavia, esigue spese di ricerca e sviluppo possono portare a invenzioni brevettabili di grande valore. Chi ha sviluppato un brevetto può tentare di recuperare i costi di sviluppo (e realizzare un profitto) mediante la vendita di prodotti coperti dal brevetto, concedendo in licenza ad altri l’utilizzo dell’invenzione brevettata o vendendo il brevetto. L’esclusività garantita da un brevetto può, in alcune circostanze, consentire al titolare dello stesso di guadagnare rendimenti aggiuntivi dall’uso della sua invenzione. In altri casi, un’invenzione brevettata può fornire al proprietario dei vantaggi di costo che non sono disponibili per i concorrenti. In altre situazioni ancora, i brevetti possono non fornire un vantaggio commerciale. I brevetti sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1.
A.4.2 Know-how e segreti commerciali
6.20. Il know-how e i segreti industriali e commerciali consistono in informazioni o conoscenze di proprietà che facilitano o migliorano un’attività commerciale, ma che non sono registrate ai fini della loro protezione come avviene per un brevetto o un marchio di fabbrica. Il know-how e i segreti industriali e commerciali si riferiscono generalmente alle informazioni non divulgate di natura industriale, commerciale o scientifica derivanti da un’esperienza acquisita e che trovano un’applicazione pratica nella gestione di un’impresa. Il know-how e i segreti commerciali possono riguardare la produzione, il marketing, la ricerca e lo sviluppo o qualsiasi altra attività commerciale. Il valore del know-how e dei segreti commerciali spesso dipende dalla capacità dell’impresa di mantenerne la riservatezza. In alcuni settori la divulgazione di informazioni necessarie per ottenere le protezioni brevettuali potrebbe aiutare i concorrenti nello sviluppo di soluzioni alternative. Di conseguenza, un’impresa può, per motivi commerciali, scegliere di non registrare il know-how brevettabile, che può comunque contribuire in modo sostanziale al successo dell’impresa. Il carattere riservato del know-how e dei segreti commerciali può essere protetto in una certa misura da (i) concorrenza sleale o leggi simili, (ii) contratti di lavoro e (iii) barriere economiche e tecnologiche alla concorrenza. Il know-how e i segreti industriali e commerciali sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1.
A.4.3 Marchi commerciali, denominazioni commerciali e brand
6.21. Un marchio è un nome, simbolo, logo o disegno a carattere esclusivo che il proprietario può utilizzare per distinguere i propri prodotti e servizi da quelli di altre entità. I diritti di proprietà dei marchi sono spesso confermati attraverso un sistema di registrazione. La proprietà registrata di un marchio può escludere gli altri dall’utilizzo che altrimenti potrebbe creare confusione sul mercato. La registrazione del marchio può valere a tempo indeterminato se il marchio è utilizzato in modo continuo e la registrazione è opportunamente rinnovata. I marchi possono essere stabiliti per beni e servizi e applicarsi a un singolo bene o servizio o a una linea di beni o servizi. I marchi sono forse più familiari al livello di mercato del consumatore, ma possono essere riscontrati a ogni livello di mercato. I marchi sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1.
6.22. La denominazione commerciale (spesso, ma non sempre, il nome di un’impresa) può avere la stessa forza di penetrazione del mercato di un marchio di fabbrica e può addirittura essere registrato in alcune forme specifiche come un marchio di fabbrica. La denominazione commerciale di talune imprese multinazionali può essere facilmente riconosciuta e utilizzata nella commercializzazione di una vasta gamma di beni e servizi. Le denominazioni commerciali sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1.
6.23. Il termine “brand” è talvolta usato in modo intercambiabile con i termini “marchio di fabbrica” e “denominazione commerciale”. In altri contesti un brand è pensato come un marchio o una denominazione commerciale intrisi di significato sociale e commerciale. Un brand può, infatti, rappresentare una combinazione di beni immateriali e/o di altri elementi, compresi tra gli altri, i marchi, i nomi commerciali, le relazioni con i clienti, la reputazione e l’avviamento. A volte potrebbe essere difficile o impossibile segregare o trasferire separatamente i vari elementi che contribuiscono al valore del brand. Un brand può essere costituito da un singolo bene immateriale o da un insieme di beni immateriali, ai sensi della Sezione A.1.
A.4.4 Diritti derivanti da contratti e licenze governative
6.24. Le licenze governative e le concessioni possono essere importanti per particolari affari commerciali e possono coprire una vasta gamma di rapporti commerciali. Esse possono comprendere, tra gli altri, la garanzia governativa del diritto di sfruttamento di specifiche risorse naturali o beni pubblici (per esempio, una licenza di banda) o dell’esercizio di una specifica attività. Le licenze governative e le concessioni sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1. Tuttavia, le licenze governative e le concessioni devono essere distinte dagli obblighi di registrazione delle società che costituiscono le precondizioni per condurre gli affari in una particolare giurisdizione. Tali obbligazioni non sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1.
6.25. Anche i diritti derivanti da contratti possono essere importanti per un particolare tipo di commercio e possono coprire una vasta gamma di rapporti commerciali. Essi possono comprendere, tra gli altri, i contratti con fornitori e clienti chiave e gli accordi per rendere disponibili i servizi di uno o più dipendenti. I diritti derivanti da contratti sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1.
A.4.5 Licenze e diritti simili limitati sui beni immateriali
6.26. Diritti limitati su beni immateriali sono comunemente trasferiti per mezzo di una licenza o di altro accordo contrattuale simile, in forma scritta, orale o implicita. Tali diritti possono essere limitati in termini di utilizzo, durata di utilizzo, ambito geografico o in altri modi. Tali diritti limitati su beni immateriali sono essi stessi beni immateriali ai sensi della Sezione A.1.
A.4.6 L’avviamento e il valore dell’attività d’impresa funzionante
6.27. A seconda del contesto, il termine “avviamento” può essere utilizzato per riferirsi a diversi concetti. Nell’ambito di alcune valutazioni contabili e gestionali, l’avviamento riflette la differenza tra il valore totale di un’attività d’impresa funzionante e la somma dei valori dei singoli beni materiali e immateriali separatamente identificabili. In alternativa, l’avviamento è talvolta descritto come una rappresentazione dei benefici economici futuri associati ai beni utilizzati nell’impresa, che non possono essere individualmente identificati e separatamente rilevati. In altri contesti, l’avviamento è definito come l’aspettativa ascrivibile all’attività futura d’impresa sulla base della clientela esistente. Il termine valore dell’attività d’impresa funzionante (ongoing concern) è a volte indicato come il suo valore complessivo che va oltre la somma dei valori dei singoli beni che la compongono. È generalmente riconosciuto che l’avviamento e il valore dell’attività d’impresa funzionante non possono essere segregati o trasferiti separatamente dagli altri beni dell’impresa. Si vedano i paragrafi da 9.68 a 9.70 per un’analisi della nozione di trasferimento di tutti gli elementi di un’attività d’impresa funzionante in relazione a una riorganizzazione aziendale.
6.28. Non è necessario ai fini del presente capitolo stabilire una definizione precisa di avviamento o di valore dell’attività d’impresa funzionante ai fini dei prezzi di trasferimento né definire quando l’avviamento o il valore dell’attività d’impresa funzionante possano o meno costituire un bene immateriale. È importante riconoscere, tuttavia, che una parte importante e monetariamente significativa delle remunerazioni pagate tra parti indipendenti quando alcuni o tutti i beni facenti parte di un’impresa funzionante sono trasferiti può rappresentare una remunerazione per qualcosa di riconducibile rispettivamente all’una o all’altra definizione di avviamento o di attività d’impresa funzionante. Quando simili transazioni sono effettuate tra imprese associate, tali valori devono essere presi in considerazione per determinare il valore di libera concorrenza della transazione. Quando il valore reputazionale, a volte riguardato in termini di avviamento, è trasferito o condiviso con imprese associate, in relazione al trasferimento o alla licenza di un marchio o di altro bene immateriale, quel valore reputazionale deve essere preso in considerazione nel determinare un’appropriata remunerazione. Se le caratteristiche di un’attività, quali ad esempio la reputazione nella produzione di beni di alta qualità o nella fornitura di servizi di alta qualità, consentono a quell’attività di applicare prezzi più alti per i beni o servizi rispetto a quelli applicati da un’entità priva di reputazione e tali caratteristiche possono essere identificate come avviamento o valore dell’attività d’impresa funzionante in base all’una o all’altra definizione di tali termini, tali caratteristiche devono essere tenute in conto nello stabilire i prezzi di libera concorrenza della vendita dei beni o dei servizi tra imprese associate, anche se esse non sono state caratterizzate come avviamento. In altre parole, etichettare un contributo di valore da una parte a un’altra come avviamento o valore di un’attività d’impresa funzionante non rende tale contributo non compensabile. Si veda il paragrafo 6.2.
6.29. L’obbligo di prendere in considerazione l’avviamento e il valore dell’attività d’impresa funzionante nella determinazione dei prezzi delle transazioni non implica che il valore residuo dell’avviamento scaturito da specifiche logiche contabili o di valutazione dell’impresa costituisca necessariamente una misura appropriata del prezzo che sarebbe stato pagato per l’attività trasferita o per i diritti di licenza, insieme al relativo avviamento e al valore dell’attività d’impresa funzionante, da parti indipendenti. Le logiche contabili e di valutazione dell’avviamento e dell’attività d’impresa funzionante non corrispondono, come regola generale, al prezzo di libera concorrenza dell’avviamento o dell’attività d’impresa funzionante trasferita in un’analisi dei prezzi di trasferimento. A seconda dei fatti e delle circostanze, tuttavia, le valutazioni contabili e le informazioni che supportano tali valutazioni possono fornire un utile punto di partenza nell’eseguire un’analisi dei prezzi di trasferimento. L’assenza di un’unica definizione precisa dell’avviamento rende essenziale per i contribuenti e per l’amministrazione fiscale descrivere specificamente i beni immateriali rilevanti in relazione a un’analisi dei prezzi di trasferimento e valutare se imprese indipendenti avrebbero previsto un indennizzo per tali beni immateriali in circostanze comparabili.
A.4.7 Sinergie di gruppo
6.30. In alcune circostanze le sinergie di gruppo contribuiscono al livello dei redditi conseguiti da un gruppo multinazionale. Tali sinergie possono assumere molteplici forme, tra cui la razionalizzazione della gestione, l’eliminazione di costose duplicazioni di sforzi, i sistemi integrati, le capacità di acquisto o di indebitarsi eccetera. Tali caratteristiche possono avere un effetto sulla determinazione delle condizioni di libera concorrenza per le transazioni tra parti associate e dovranno essere utilizzate ai fini dei prezzi di trasferimento quali fattori di comparabilità. Poiché non sono di proprietà o controllate da un’impresa, esse non sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1. Si veda la Sezione D.8 del Capitolo I per un’analisi del trattamento ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento delle sinergie di gruppo.
A.4.8 Caratteristiche specifiche del mercato
6.31. Le caratteristiche specifiche di un determinato mercato possono influenzare le condizioni di libera concorrenza delle transazioni nello stesso. Ad esempio, l’alto potere d’acquisto delle famiglie in un particolare mercato può influenzare i prezzi pagati per certi beni di consumo di lusso. Allo stesso modo, un prevalente basso costo del lavoro, la vicinanza ai mercati, le condizioni meteorologiche favorevoli ed elementi simili potrebbero influenzare i prezzi pagati per beni e servizi specifici in un determinato mercato. Tali caratteristiche specifiche del mercato non sono, tuttavia, in grado di essere possedute o controllate e, pertanto, non sono beni immateriali ai sensi della Sezione A.1 e devono essere prese in considerazione in un’analisi dei prezzi di trasferimento attraverso l’analisi di comparabilità. Si veda la Sezione D.6 del Capitolo I per le indicazioni sul trattamento dei prezzi di trasferimento delle specifiche caratteristiche del mercato.
B. Proprietà dei beni immateriali e transazioni che implicano lo sviluppo, il miglioramento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di beni immateriali
6.32 Nei casi di determinazione dei prezzi di trasferimento relativi ai beni immateriali, è fondamentale l’identificazione dell’entità o delle entità appartenenti a un gruppo multinazionale titolari effettivi del diritto a una quota dei profitti generati dal gruppo per lo sfruttamento dei beni immateriali3[3]. Una problematica correlata riguarda l’individuazione dell’entità o delle entità del gruppo che, in via definitiva, sopportano i costi, gli investimenti e gli altri oneri associati allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali (development, enhancement, maintenance, protection and exploitation o funzioni DEMPE). Sebbene il titolare giuridico di un bene immateriale possa ricevere utili dallo sfruttamento dello stesso, altre entità dello stesso gruppo multinazionale potrebbero aver svolto funzioni, usato beni[4] o assunto rischi che potrebbero aver contribuito al valore del bene immateriale. Le entità del gruppo multinazionale che svolgono tali funzioni, usano i beni e assumono i rischi devono essere ricompensate per i loro contributi sulla base del principio di libera concorrenza. La presente Sezione B conferma che l’allocazione definitiva dei profitti derivanti, per il gruppo multinazionale, dallo sfruttamento dei beni immateriali e l’allocazione definitiva dei costi e degli altri oneri relativi agli stessi tra le entità appartenenti allo stesso gruppo è ottenuta ricompensando le entità del gruppo per le funzioni svolte, i beni usati e i rischi assunti nello sviluppo, nel miglioramento, nel mantenimento, nella protezione e nello sfruttamento dei beni immateriali, in aderenza ai principi descritti nei Capitoli I-III.
6.33 L’applicazione delle previsioni dei Capitoli I-III, per affrontare queste problematiche, può risultare molto complessa per svariate ragioni. In base alle circostanze specifiche del caso che ha ad oggetto i beni immateriali, i seguenti fattori, tra gli altri, possono creare difficoltà:
- mancanza di comparabilità tra le transazioni riguardanti i beni immateriali intraprese tra imprese associate e le transazioni che possono essere identificate tra imprese indipendenti;
- mancanza di comparabilità tra i beni immateriali in questione;
- la proprietà e/o l’uso di differenti beni immateriali da parte di differenti imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale;
- la difficoltà a isolare l’impatto di ogni specifico bene immateriale nella generazione dei profitti del gruppo multinazionale;
- il fatto che varie entità di un gruppo multinazionale possono svolgere attività relative allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento di un bene immateriale, spesso con una modalità e con un livello di integrazione che non è possibile osservare tra imprese indipendenti;
- il fatto che i contributi delle varie entità del gruppo multinazionale al valore del bene immateriale possano avvenire in anni diversi rispetto agli anni in cui si realizzano i profitti associati;
- il fatto che gli accordi tra imprese associate possono contenere termini contrattuali che separano la proprietà, l’assunzione di rischi e/o l’effettuazione di investimenti in beni immateriali dallo svolgimento di importanti funzioni, dal controllo del rischio e dalle decisioni relative agli investimenti, in modalità che non è possibile osservare in transazioni tra imprese indipendenti e che possono contribuire all’erosione della base imponibile e al trasferimento dei profitti.
Malgrado queste potenziali difficoltà, applicare il principio di libera concorrenza e le previsioni dei Capitoli I-III nell’ambito di un quadro stabilito può, in molti casi, produrre un’allocazione appropriata dei profitti derivanti, per il gruppo multinazionale, dallo sfruttamento dei beni immateriali.
6.34 L’analisi delle transazioni tra imprese associate che hanno ad oggetto beni immateriali comporta l’esecuzione delle seguenti fasi, coerenti con le indicazioni per l’identificazione delle relazioni commerciali o finanziarie contenute nella Sezione D.1 del Capitolo I:
- identificare in modo specifico i beni immateriali usati o trasferiti nella transazione e i rischi specifici, economicamente rilevanti, associati allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali;
- identificare tutte le disposizioni contrattuali, con particolare rilievo alla determinazione della titolarità giuridica dei beni immateriali basata sui termini e sulle condizioni, incluse le relative registrazioni, gli accordi di licenza, gli altri contratti rilevanti e gli altri indizi della titolarità giuridica, e i diritti e le obbligazioni contrattuali, inclusa l’assunzione contrattuale di rischi nelle relazioni tra imprese associate;
- identificare le parti che svolgono funzioni (incluse specificamente le importanti funzioni descritte nel paragrafo 6.56), usano beni e assumono rischi relativi allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali attraverso l’analisi funzionale e, in particolare, quali parti controllano le funzioni esternalizzate e i rischi specifici ed economicamente rilevanti;
- confermare la coerenza tra i termini degli accordi contrattuali rilevanti e la condotta delle parti e determinare se la parte che assume rischi economicamente significativi secondo la fase 4(i) del paragrafo 1.60 li controlla e ha la capacità finanziaria di assumere i rischi relativi allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali;
- delineare l’effettiva transazione tra parti associate relativa allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali, alla luce della titolarità giuridica dei beni immateriali, delle altre relazioni contrattuali stabilite dalle relative registrazioni e dai contratti e della condotta delle parti, incluso il loro contributo rilevante in termini di funzioni, beni e rischi, tenendo conto del quadro per l’analisi e l’allocazione dei rischi di cui alla Sezione D.1.2.1 del Capitolo I;
- ove possibile, determinare i prezzi di libera concorrenza per queste transazioni in aderenza con il contributo di funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti da ciascuna parte, salvo che non si applichino le indicazioni di cui alla Sezione D.2 del Capitolo I.
B.1 Titolarità e termini contrattuali relativi ai beni immateriali
6.35 I diritti riconosciuti dalla legge e gli accordi contrattuali costituiscono il punto di partenza di ogni analisi dei prezzi di trasferimento relativa a transazioni che hanno ad oggetto beni immateriali. I termini di una transazione possono essere desunti da contratti scritti, registrazioni pubbliche, come marchi o brevetti, o dalla corrispondenza e/o da altre comunicazioni tra le parti. I contratti possono descrivere i ruoli, le responsabilità e i diritti delle imprese associate con riferimento ai beni immateriali. Essi possono descrivere quale o quali entità forniscono i finanziamenti, si impegnano in attività di ricerca e sviluppo, manutengono e proteggono i beni immateriali e svolgono le funzioni che necessitano dello sfruttamento dei beni immateriali, come produzione, marketing e distribuzione. Essi possono prevedere come devono essere allocati i proventi e le spese correlati ai beni immateriali di un’entità del gruppo multinazionale e possono specificare la forma e l’ammontare del pagamento a tutte le entità del gruppo per i loro contributi. I prezzi e le altre condizioni contenute in questi contratti possono o no essere coerenti con il principio di libera concorrenza.
6.36 Laddove non esistano termini scritti o laddove le circostanze del caso, inclusa la condotta delle parti, differiscano dalle clausole scritte presenti negli accordi contrattuali esistenti tra le parti, le transazioni effettive devono essere dedotte dalle circostanze del caso dimostrate, inclusa la condotta delle parti (si veda la Sezione D.11 del Capitolo I). Le imprese associate dovranno, perciò, documentare le proprie decisioni e intenzioni riguardanti l’allocazione dei diritti significativi sui beni immateriali. La documentazione relativa a queste decisioni e intenzioni, inclusi gli accordi scritti, dovrà essere in atto prima o nel momento in cui le imprese associate intraprendono transazioni volte allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione o allo sfruttamento dei beni immateriali.
6.37 Il diritto di utilizzare alcuni tipi di beni immateriali potrebbe essere protetto da specifiche leggi sulla proprietà intellettuale e da sistemi di registrazione. Brevetti, marchi e diritti d’autore sono esempi di questi beni immateriali. Generalmente, il titolare giuridico registrato di questi beni immateriali ha il diritto esclusivo di utilizzo legale e commerciale, così come il diritto di impedire ad altri l’uso o altre violazioni del bene immateriale. Questi diritti possono essere garantiti per una specifica area geografica e/o per un determinato periodo di tempo.
6.38 Esistono anche beni immateriali che non è possibile proteggere con specifici sistemi di registrazione della proprietà intellettuale, ma che sono protetti contro l’appropriazione non autorizzata o l’imitazione sulla base della normativa sulla concorrenza sleale o di altre leggi applicabili o tramite contratto. Marchi di fabbrica, segreti commerciali e know-how possono rientrare in questa categoria di beni immateriali.
6.39 L’estensione e la natura della protezione disponibile dalla legge applicabile può variare da Paese a Paese, così come le condizioni alle quali è fornita questa protezione. Le differenze possono sorgere sia in virtù di differenze sostanziali nella legislazione sulla proprietà intellettuale tra Paesi che da differenze nella pratica applicazione locale di queste leggi. Ad esempio, la disponibilità della protezione legale per alcuni beni immateriali può essere assoggettata a condizioni come l’uso commerciale continuativo del bene immateriale o il periodico rinnovo delle registrazioni. Ciò significa che in alcune circostanze o giurisdizioni, la protezione di un bene immateriale può essere subordinata o ad adempimenti formali o a comportamenti attuati nella pratica.
6.40 Il titolare giuridico sarà considerato come proprietario del bene immateriale ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento. Se, sulla base della legge applicabile o dei contratti vigenti, non è identificato un titolare giuridico del bene immateriale, l’entità del gruppo multinazionale che, in base ai fatti e alle circostanze, possiede il controllo sulle decisioni concernenti lo sfruttamento del bene immateriale e ha la capacità pratica di impedire agli altri l’uso dello stesso, sarà considerato il titolare giuridico del bene immateriale ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento.
6.41 Nell’identificare il titolare giuridico dei beni immateriali, un bene immateriale e ogni licenza ad esso relativa sono considerati beni immateriali distinti ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento, ognuno avente un differente titolare. Si veda il paragrafo 6.26. Ad esempio, la società A, titolare giuridico di un marchio, potrebbe concedere una licenza esclusiva alla società B per la produzione, il marketing e la vendita dei beni attraverso l’uso del marchio. Il primo bene immateriale, il marchio, è legalmente posseduto dalla società A. Un altro bene immateriale, la licenza all’utilizzo del marchio in connessione con la produzione, il marketing e la distribuzione dei beni, è legalmente posseduto dalla società B. In base ai fatti e alle circostanze, le attività di marketing intraprese dalla società B in virtù della sua licenza potrebbero potenzialmente avere effetto sul valore dell’evidenziato bene immateriale legalmente posseduto dalla società A, sul valore della licenza della società B o su entrambi.
6.42 Nonostante la determinazione della titolarità giuridica e delle clausole contrattuali sia una importante prima fase dell’analisi, queste determinazioni sono separate e distinte dalla problematica della remunerazione in base al principio di libera concorrenza. Ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento, la titolarità giuridica dei beni immateriali, di per sé, non conferisce alcun diritto sostanziale di trattenere profitti derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale da parte del gruppo multinazionale, anche se questi profitti potrebbero inizialmente maturare a favore del titolare giuridico come risultato del suo diritto legale o contrattuale di sfruttamento del bene immateriale. Il profitto sostanzialmente trattenuto o attribuito al titolare giuridico dipende dalle funzioni che lo stesso svolge, dai beni che utilizza, dai rischi che assume e dai contributi apportati dalle altre entità del gruppo multinazionale attraverso le funzioni da questi svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti. Ad esempio, nel caso di un bene immateriale sviluppato internamente, se il titolare giuridico svolge funzioni non rilevanti, usa beni non rilevanti e assume rischi non rilevanti, ma agisce solo in qualità di detentore, non avrà titolo a ricevere una quota di profitto derivante, per il gruppo, dallo sfruttamento del bene immateriale che vada oltre la remunerazione secondo il principio di libera concorrenza, se esistente, in virtù del suo titolo di possesso.
6.43 La titolarità giuridica e le relazioni contrattuali servono semplicemente come punto di riferimento per identificare e analizzare le transazioni tra parti associate relative ai beni immateriali e per determinare la remunerazione appropriata. L’identificazione della titolarità giuridica, combinata con l’identificazione e la remunerazione per le funzioni rilevanti svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti da tutte le entità partecipanti, fornisce il quadro analitico per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza e delle altre condizioni per le transazioni che coinvolgono beni immateriali. Come con ogni altro tipo di transazione, l’analisi deve tener conto di tutti i fatti e le circostanze rilevanti presenti in un caso specifico e la determinazione del prezzo deve riflettere le realistiche alternative delle relative entità del gruppo. I principi di questo paragrafo sono illustrati dagli Esempi da 1 a 6 nell’allegato al Capitolo VI.
6.44 Poiché l’effettivo esito e i modi in cui i rischi associati allo sviluppo o all’acquisizione di un bene immateriale si conosceranno solo nel tempo e non sono noti con certezza al momento in cui le entità del gruppo multinazionale assumono decisioni relativamente ai beni immateriali, è importante distinguere tra (a) remunerazione anticipata (ex ante), che si riferisce ai profitti futuri attesi dalle entità del gruppo multinazionale al tempo della transazione e (b) remunerazione effettiva (ex post) che si riferisce ai profitti effettivamente conseguiti dalle entità del gruppo attraverso lo sfruttamento del bene immateriale.
6.45 I termini della remunerazione che deve essere corrisposta alle entità del gruppo multinazionale che contribuiscono allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento del bene immateriale sono generalmente determinati su base anticipata. Ovvero, essi sono determinati nel momento in cui le transazioni sono iniziate e prima che i rischi associati ai beni immateriali si verifichino. La forma di questa remunerazione può essere fissa o variabile. Il profitto o la perdita effettiva (ex post) dell’affare, dopo aver ricompensato le altre entità del gruppo, può differire dai profitti anticipati in funzione di come i rischi associati ai beni immateriali o altri rischi rilevanti connessi alla transazione o agli accordi effettivamente si manifestano. La transazione accuratamente delineata, come determinata in base alla Sezione D.1 del Capitolo I, determinerà quale entità associata assume questi rischi e coerentemente ne sopporterà le conseguenze (costi o profitti addizionali) quando i rischi si materializzano in modo diverso rispetto a quanto era stato previsto (si veda la Sezione B.2.4).
6.46 Un importante aspetto consiste nella modalità di determinazione della remunerazione appropriata da garantire, secondo il principio di libera concorrenza, alle entità del gruppo per le loro funzioni, beni e rischi, all’interno del quadro stabilito dagli accordi contrattuali, dalla titolarità giuridica dei beni immateriali e dalla condotta delle parti. La Sezione B.2 discute dell’applicazione del principio di libera concorrenza alle situazioni che hanno ad oggetto i beni immateriali. Essa si focalizza sulle funzioni, sui beni e sui rischi relativi ai beni immateriali. Salvo diversa indicazione, i riferimenti ai profitti e alla remunerazione di libera concorrenza nella Sezione B.2 si riferiscono a profitti e remunerazione anticipati (ex ante).
B.2 Funzioni, beni e rischi relativi ai beni immateriali
6.47 Come sopra affermato, la determinazione di una particolare entità del gruppo come titolare giuridico dei beni immateriali, di per sé, non implica necessariamente che la stessa sia titolare di ogni profitto generato dall’affare, dopo la remunerazione delle altre entità del gruppo multinazionale per i loro contributi sotto forma di funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti.
6.48 Nell’identificazione dei prezzi di libera concorrenza per le transazioni tra imprese associate, i contributi delle entità del gruppo relativi alla creazione di valore del bene immateriale dovranno essere considerati e appropriatamente ricompensati. Il principio di libera concorrenza e i principi dei Capitoli I-III richiedono che tutte le entità del gruppo ricevano un’appropriata remunerazione per le funzioni svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti in connessione con lo sviluppo, il miglioramento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali. È, pertanto, necessario determinare, sulla base di un’analisi funzionale, quale entità o quali entità svolgono ed esercitano il controllo delle funzioni di sviluppo, miglioramento, mantenimento, protezione e sfruttamento dei beni immateriali, quale entità o quali entità forniscono i finanziamenti e altri beni e quale entità o quali entità assumono i diversi rischi correlati ai beni immateriali. Ovviamente, in ognuna di queste aree, può essere ricompreso o meno il titolare giuridico del bene immateriale. Come notato nel paragrafo 6.133, nella determinazione della remunerazione secondo il principio di libera concorrenza per le funzioni svolte, i beni usati e i rischi assunti, è anche importante considerare i fattori di comparabilità che possono contribuire alla creazione di valore o alla generazione di profitti derivanti, per il gruppo multinazionale, dallo sfruttamento di beni immateriali.
6.49 La relativa importanza dei contributi alla creazione di valore del bene immateriale da parte delle entità del gruppo multinazionale sotto forma di funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti può variare in base alle circostanze. Ad esempio, assumiamo che un’entità del gruppo multinazionale acquisti da un terzo un bene immateriale pienamente sviluppato e ordinariamente sfruttabile e che sfrutti il bene in questione attraverso funzioni produttive e distributive svolte da altre entità del gruppo che sono effettivamente gestite e controllate dall’entità acquirente del bene immateriale. Assumiamo che questo bene immateriale non richieda sviluppo, richieda poca o nulla manutenzione o protezione e abbia un potenziale di sfruttamento limitato al di fuori dell’area di sfruttamento al momento dell’acquisizione. Potrebbero non esserci rischi di sviluppo correlati al bene immateriale sebbene potrebbero esserci rischi associati all’acquisizione e allo sfruttamento dello stesso. Le funzioni-chiave svolte dall’acquirente sono quelle necessarie a selezionare il più appropriato bene immateriale sul mercato, ad analizzare i suoi potenziali benefici se usato dal gruppo multinazionale e a decidere di assumere un rischio–opportunità attraverso l’acquisto del bene immateriale. Il bene-chiave utilizzato è costituito dai finanziamenti necessari all’acquisto del bene immateriale. Se l’acquirente ha la capacità ed effettivamente svolge le funzioni-chiave descritte, incluso il controllo del rischio associato all’acquisto e allo sfruttamento del bene immateriale, si potrà ragionevolmente concludere che, dopo aver effettuato i pagamenti al prezzo di libera concorrenza per le funzioni di produzione e distribuzione alle altre imprese associate, il proprietario potrà essere autorizzato a trattenere o a vedersi attribuito ogni profitto o perdita derivante dallo sfruttamento post-acquisizione del bene immateriale. Mentre l’applicazione dei Capitoli I-III può essere abbastanza semplice in un simile caso, l’analisi può risultare più difficoltosa in situazioni in cui:
- i beni immateriali sono sviluppati internamente da un gruppo multinazionale, specialmente quando sono trasferiti tra imprese associate mentre sono ancora in corso di sviluppo;
- l’acquisto o lo sviluppo interno di beni immateriali serve come base per futuri sviluppi oppure
- altri aspetti, come il marketing o la produzione, sono particolarmente rilevanti nella creazione di valore.
Le regole generalmente applicabili esposte nel prosieguo riguardano principalmente questi casi più complessi.
B.2.1 Prestazioni e controllo delle funzioni
6.50 Secondo i principi dei Capitoli I-III, ciascuna impresa di un gruppo multinazionale dovrà ricevere un pagamento di libera concorrenza per le funzioni che svolge. Nel caso di beni immateriali, le funzioni sono quelle relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni suddetti. L’identità dell’entità o delle entità di un gruppo multinazionale che svolgono funzioni relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento di beni immateriali, quindi, è una delle questioni-chiave nel determinare le condizioni di libera concorrenza in una transazione tra parti associate.
6.51 La necessità di garantire che tutte le entità di un gruppo multinazionale siano adeguatamente remunerate per le funzioni che svolgono, per i beni che utilizzano e per i rischi che si assumono implica che se il titolare giuridico dei beni immateriali avrà diritto in ultima analisi ad ottenere tutti i rendimenti derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, lo stesso dovrà svolgere tutte le funzioni, contribuire a tutte le risorse utilizzate e assumere tutti i rischi connessi allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni in questione. Ciò non implica, tuttavia, che le imprese associate di un gruppo multinazionale devono strutturare le loro operazioni in materia di sviluppo, valorizzazione, manutenzione, protezione o sfruttamento dei beni immateriali in un modo particolare. Non è essenziale che il titolare giuridico esegua fisicamente tutte le funzioni relative allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento di un bene immateriale con il proprio personale affinché sia legittimato a mantenere o ad attribuirsi una parte del profitto derivante dallo sfruttamento del bene suddetto da parte di un gruppo multinazionale. Nelle transazioni tra imprese indipendenti, alcune funzioni sono talvolta esternalizzate ad altre entità. Un’impresa di un gruppo multinazionale che è titolare giuridico dei beni immateriali potrebbe in analogia esternalizzare le funzioni relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione o allo sfruttamento di beni immateriali a imprese indipendenti o imprese collegate.
6.52 Se imprese associate diverse dal titolare giuridico svolgono funzioni rilevanti che contribuiranno al valore dei beni immateriali, dovranno essere remunerate a condizioni di libera concorrenza in relazione alle funzioni svolte ai sensi dei principi enunciati nei Capitoli I-III. Per determinare la remunerazione di libera concorrenza dei contributi funzionali devono essere prese in considerazione le transazioni comparabili, se disponibili, poste in essere tra parti indipendenti, l’importanza delle funzioni svolte per la creazione di valore del bene immateriale e le opzioni realisticamente disponibili delle parti. Inoltre, anche le considerazioni specifiche descritte nei paragrafi da 6.53 a 6.58 dovranno essere prese in considerazione.
6.53 Nell’esternalizzazione di transazioni tra imprese indipendenti, è frequente che l’entità che svolge funzioni, per conto del titolare giuridico del bene immateriale, relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento del bene immateriale opererà sotto il controllo dello stesso (come discusso nel paragrafo 1.65). Nei rapporti tra le imprese associate appartenenti a un gruppo multinazionale, tuttavia, può verificarsi il caso in cui le funzioni esternalizzate eseguite da un’impresa associata siano sotto il controllo di un’altra impresa associata diversa dall’entità, appartenente allo stesso gruppo, che è titolare giuridica del bene immateriale. In tali casi, il titolare giuridico del bene immateriale dovrà anche remunerare l’entità che esegue funzioni di controllo relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali in base a condizioni di libera concorrenza. Nel valutare quale entità del gruppo multinazionale controlli le prestazioni suddette, si applicheranno i medesimi principi, riportati nella Sezione D.1.2.1 del Capitolo I, utili a individuare l’entità che ha il controllo del rischio. La valutazione della capacità di una determinata entità di esercitare il controllo e le prestazioni effettive di tale funzione di controllo costituiranno una parte importante dell’analisi.
6.54 Se il titolare giuridico non controlla né esegue le funzioni legate allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione o allo sfruttamento del bene immateriale non avrà diritto ad alcuna prestazione derivante dall’esternalizzazione delle suddette funzioni o dal controllo delle stesse. A seconda dei fatti, una remunerazione di libera concorrenza sarà dovuta da parte del titolare giuridico ad altre imprese collegate che svolgono le funzioni relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione o allo sfruttamento delle immobilizzazioni immateriali o che svolgono il controllo delle suddette funzioni e tale remunerazione può comprendere qualsiasi quota del rendimento totale derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali. Un titolare giuridico che non svolge alcuna funzione rilevante in relazione allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione o allo sfruttamento del bene immateriale non ha quindi diritto ad alcuna parte di tali rendimenti relativi all’esecuzione o al controllo delle funzioni relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione o allo sfruttamento del bene immateriale. Al contrario, lo stesso ha diritto a una remunerazione di libera concorrenza per tutte le funzioni che effettivamente svolge, tenendo conto dei rischi che effettivamente si assume e dei beni che effettivamente impiega. A tal fine, si vedano le Sezioni B.2.2 e B.2.3. Nel determinare le funzioni effettivamente svolte, i beni effettivamente utilizzati e i rischi effettivamente assunti, sono particolarmente rilevanti le indicazioni riportate nella Sezione D.1.2 del Capitolo I.
6.55 Il valore relativo dei contributi per lo sviluppo, la valorizzazione, la manutenzione, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali varia a seconda delle particolari circostanze del caso in esame. Le imprese del gruppo multinazionale che effettuano i contributi più significativi in un particolare caso dovranno ricevere una remunerazione relativamente maggiore. Ad esempio, un’impresa che semplicemente finanzia la ricerca e lo sviluppo dovrà avere un rendimento inferiore rispetto ad un’impresa che, oltre a finanziare, controlla la ricerca e lo sviluppo. A parità di altre condizioni, ci dovrà essere un maggior rendimento atteso se l’entità finanzia, controlla e fisicamente esegue la ricerca e lo sviluppo. Si veda anche la discussione sul finanziamento nella successiva Sezione B.2.2.
6.56 Nel determinare la remunerazione di libera concorrenza per i contributi funzionali apportati dalle varie entità di un gruppo multinazionale, alcune importanti funzioni avranno un significato particolare. La natura di queste importanti funzioni in ogni specifico caso dipenderà dai fatti e dalle circostanze. Per i beni immateriali sviluppati internamente o per quelli sviluppati o acquisiti che servono da piattaforma per ulteriori attività di sviluppo, queste funzioni più importanti possono includere, tra l’altro, la progettazione e il controllo dei programmi di ricerca e marketing, la direzione e la definizione di attività creative, tra cui la determinazione della ricerca di base, il controllo sulle decisioni strategiche relative ai programmi di sviluppo dei beni immateriali e la gestione e il controllo dei budget. Per qualsiasi bene immateriale (sia sviluppato internamente che acquistato sul mercato) altre importanti funzioni possono includere le decisioni in materia di difesa e protezione dei beni immateriali e un continuo controllo di qualità sulle funzioni svolte da imprese indipendenti o associate che possono avere un effetto significativo sul valore del bene immateriale. Queste importanti funzioni solitamente contribuiscono in modo significativo al valore del bene immateriale e, se le stesse sono esternalizzate dal titolare giuridico ad imprese collegate, la loro esecuzione dovrà essere compensata con una quota adeguata dei rendimenti ottenuti dal gruppo multinazionale per lo sfruttamento dei beni immateriali.
6.57 Data la difficoltà di trovare transazioni comparabili che abbiano ad oggetto l’esternalizzazione di queste importanti funzioni, sarà spesso necessario utilizzare metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento non direttamente basati sull’utilizzo di comparabili, come i metodi di ripartizione degli utili e le tecniche di valutazione ex ante, per valorizzare opportunamente le prestazioni di tali importanti funzioni. Qualora il titolare giuridico esternalizzi la maggior parte o tutte tali importanti funzioni ad altre imprese del gruppo, una volta remunerate le stesse per le funzioni da esse svolte, dovrà essere considerata con attenzione l’attribuzione al titolare giuridico di una parte sostanziale del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali, prendendo in considerazione le funzioni che effettivamente svolge, i beni che effettivamente impiega e i rischi che effettivamente sostiene in conformità con le linee guida contenute nella Sezione D.1.2 del Capitolo I. Gli esempi 16 e 17 riportati nell’allegato al Capitolo VI illustrano i principi contenuti in questo paragrafo.
6.58 Poiché le importanti funzioni descritte nel paragrafo 6.56 sono spesso strumentali per la gestione delle varie funzioni svolte, dei beni impiegati e dei rischi assunti, che sono fondamentali per lo sviluppo, il miglioramento, la manutenzione, la protezione o lo sfruttamento dei beni immateriali e, di conseguenza, essenziali per la creazione di valore del bene immateriale, è necessario valutare attentamente le transazioni tra le parti che svolgono queste funzioni importanti e le altre imprese associate. In particolare, l’affidabilità di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento unilaterale sarà ridotto se la parte o le parti che eseguono porzioni significative delle funzioni importanti sono trattate come parte o parti sottoposte a test. Si veda l’Esempio 6.
B.2.2 Utilizzo di beni
6.59 Le imprese di un gruppo multinazionale che utilizzano beni per lo sviluppo, la valorizzazione, la manutenzione, la protezione e lo sfruttamento di un bene immateriale dovranno ricevere una remunerazione appropriata per tali impieghi. Tali beni possono includere, a titolo meramente esemplificativo, altri beni immateriali utilizzati nella ricerca, nello sviluppo e nell’attività di marketing (ad esempio, il know-how, le relazioni con i clienti ecc.), beni materiali o finanziamenti. Un’entità di un gruppo multinazionale può finanziare una parte o tutta l’attività relativa allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione e alla protezione di un bene immateriale, mentre una o più altre entità possono eseguire tutte le funzioni rilevanti. Nel valutare, in tali circostanze, la remunerazione spettante all’attività di finanziamento, dovrà riconoscersi che, in condizioni di libera concorrenza, a un’entità che eroga finanziamenti, ma non controlla i rischi o esegue altre funzioni connesse con le attività o i beni finanziati, non dovrà essere riconosciuta una remunerazione equivalente a quella ricevuta da un altro investitore, in condizioni similari, il quale realizza e controlla importanti funzioni e controlla rischi importanti connessi con il finanziamento delle attività. La natura e l’importo della remunerazione attribuibile a un’entità che sopporta solo i costi relativi a un bene immateriale devono essere determinati sulla base di tutti i fatti rilevanti e devono essere coerenti con similari attività di finanziamento tra entità indipendenti, ove tali accordi possano essere identificati. Si vedano le indicazioni del Capitolo I, Sezione D.1.2.1.6, e, in particolare, l’Esempio 3 nei paragrafi 1.85 e 1.103, che illustra una situazione in cui un’entità eroga il finanziamento ma non controlla i rischi finanziari connessi con il finanziamento.
6.60 L’attività di finanziamento e l’assunzione di rischi sono intrinsecamente connessi, nel senso che l’attività di finanziamento spesso coincide con l’assunzione di rischi (ad esempio, l’entità che finanzia si assume contrattualmente il rischio di perdere il suo finanziamento). La natura e l’entità del rischio assunto, tuttavia, varieranno a seconda delle caratteristiche economicamente rilevanti della transazione. Il rischio sarà, per esempio, più basso quando la parte a cui è erogato il finanziamento ha un elevato merito di credito o quando i beni sono impiegati in attività a basso rischio o l’investimento finanziato è a basso rischio rispetto a una situazione in cui il merito di credito è più basso o il finanziamento non è garantito o l’investimento finanziato è ad alto rischio. Inoltre, maggiore è la quantità dei fondi erogati più grande è il potenziale impatto del rischio sulla parte finanziatrice.
6.61 In base ai principi della Sezione D.1.2 del Capitolo I, il primo passo di un’analisi dei prezzi di trasferimento in relazione ai rischi è di identificare gli specifici rischi economicamente significativi. Nell’individuazione dei rischi specifici, in relazione a un investimento, è importante distinguere tra i rischi finanziari che sono collegati al finanziamento degli investimenti e i rischi operativi che sono legati alle attività operative per le quali è utilizzato il finanziamento, come ad esempio il rischio di sviluppo quando il finanziamento è utilizzato per lo sviluppo di un nuovo bene immateriale. Qualora la parte che eroga il finanziamento eserciti solo il controllo sul rischio finanziario associato con l’erogazione del finanziamento, senza assumersi nessun altro rischio, ivi incluso il relativo controllo, allora tale entità si aspetterà un rendimento dipendente dal rischio associato a quel finanziamento.
6.62 La transazione finanziaria sarà generalmente regolata da accordi contrattuali, chiariti e integrati dalle caratteristiche economiche della transazione riflettenti la condotta effettiva delle parti[5]. Il rendimento che dovrà aspettarsi il finanziatore dovrà uguagliare il rendimento associato al rischio. Tale rendimento può essere determinato, per esempio, sulla base del costo del capitale o del rendimento di una realistica alternativa di investimento con caratteristiche economiche comparabili. Nel determinare un adeguato rendimento per l’attività di finanziamento, è importante considerare le opzioni di finanziamento realisticamente disponibili per la parte ricevente il finanziamento. Ci può essere una differenza tra il rendimento atteso dal finanziatore, valutato anteriormente, e il rendimento effettivamente ricevuto. Per esempio, quando il finanziatore fa un prestito di un dato ammontare a un tasso di interesse fisso, la differenza tra i rendimenti effettivi e quelli attesi rifletterà il rischio relativo al fatto che il mutuatario non possa effettuare alcuni o la totalità dei pagamenti dovuti.
6.63 Il grado e il tipo di attività necessarie per esercitare il controllo sul rischio finanziario correlato al finanziamento dipenderanno dal livello di rischio dell’investimento per il creditore, tenendo conto della quantità di denaro in gioco e degli investimenti per i quali è utilizzato questo finanziamento. In accordo con la definizione di controllo riflessa nei paragrafi 1.65 e 1.66 di queste linee guida, l’esercizio del controllo di un rischio finanziario specifico comporta la capacità di prendere decisioni relative al rischio-opportunità, in questo caso di erogare fondi e di svolgere effettivamente le funzioni del processo decisionale. Inoltre, l’entità che esercita il controllo sul rischio finanziario deve svolgere le attività di cui ai paragrafi 1.65 e 1.66 relative alla mitigazione quotidiana del rischio quando queste attività sono esternalizzate e relative a ogni lavoro preparatorio necessario a facilitare il suo processo decisionale, se non svolge queste attività personalmente.
6.64 Quando sono erogati finanziamenti per lo sviluppo di un bene immateriale, le decisioni relative all’assunzione o al rifiuto di un’opportunità rischiosa e quelle relative al se e come rispondere ai rischi associati a questa opportunità sono decisioni relative alla concessione dei finanziamenti e delle condizioni della transazione. In dipendenza dei fatti e delle circostanze, tali decisioni possono dipendere dalla valutazione del merito di credito dell’entità che riceve i fondi e da una valutazione di come i rischi connessi ai progetti di sviluppo possono impattare sulle aspettative relative ai rendimenti dei fondi erogati o ad addizionali finanziamenti richiesti. Le condizioni sottostanti l’erogazione del finanziamento possono includere la possibilità di collegare la concessione del finanziamento alle decisioni-chiave legate allo sviluppo, le quali si rifletteranno sul rendimento del finanziamento. Ad esempio, può essere necessario prendere le decisioni sulla necessità di fare il passo successivo del progetto o consentire investimenti in beni costosi. Più elevato è il rischio di sviluppo e più strettamente connesso al rischio di sviluppo è il rischio finanziario, tanto più il finanziatore dovrà avere la capacità di valutare il progresso dello sviluppo del bene immateriale, e le conseguenze di questo progresso, per conseguire il rendimento atteso dal proprio finanziamento e tanto più strettamente il finanziatore potrà collegare l’erogazione continuativa del finanziamento agli sviluppi operativi determinanti che possono avere un impatto sul proprio rischio finanziario. Il finanziatore deve essere in grado di effettuare stime per quanto riguarda l’erogazione continua di finanziamenti e avrà necessità di fare tali stime realmente al fine di tenerne conto al momento di prendere decisioni appropriate in merito alla erogazione dei finanziamenti.
B.2.3 Assunzione del rischio
6.65 Particolari tipi di rischio che possono essere rilevanti nel contesto di un’analisi funzionale relativa alle operazioni sui beni immateriali includono (i) i rischi connessi allo sviluppo di beni immateriali, tra cui il rischio che le costose attività di ricerca e sviluppo o di marketing si rileveranno infruttuose, tenendo conto anche della tempistica degli investimenti (ad esempio, il fatto che l’investimento intervenga in una fase iniziale, in una fase intermedia o in una fase finale del processo di sviluppo si rifletterà sul livello di rischio dell’investimento stesso); (ii) il rischio di obsolescenza dei prodotti, compresa la possibilità che i progressi tecnologici da parte dei concorrenti abbiano un effetto negativo sul valore dei beni immateriali considerati; (iii) il rischio di violazione dei diritti legali connessi ai beni immateriali, tra cui il rischio che la difesa dei diritti dei beni immateriali o la difesa contro le rivendicazioni di violazione da parte di terzi possa richiedere molto tempo, essere molto costosa o inefficace; (iv) i rischi di responsabilità civile su prodotti e i rischi similari relativi a prodotti e servizi basati su beni immateriali; (v) i rischi operativi e le incertezze relative alla performance generata dai beni immateriali. L’esistenza e il livello di tali rischi dipenderanno dai fatti e dalle circostanze del caso e dalla natura dei beni immateriali in questione.
6.66 L’identità dell’entità (o delle entità) del gruppo multinazionale che si ritiene si assumano i rischi associati allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, alla protezione e alla valorizzazione dei beni immateriali è un elemento importante da tenere in considerazione nella determinazione dei prezzi delle transazioni tra imprese associate. L’assunzione dei rischi determina quale entità (o quali entità) saranno responsabili delle conseguenze della materializzazione degli stessi. L’accurata delineazione della transazione tra le imprese associate, sulla base dei principi della Sezione D.1 del Capitolo I, può stabilire che il titolare giuridico sia in grado di assumersi i rischi o che invece altre entità del gruppo multinazionale si stanno assumendo i rischi e tali entità devono essere remunerate per il loro contributo in questo senso.
6.67 I principi della Sezione D.1.2 del Capitolo I si applicano per determinare quale entità (o quali entità) del gruppo si assumono i rischi connessi con le attività immateriali. I punti da 1 a 5 del processo di analisi dei rischi, in una transazione tra imprese associate, descritti nel paragrafo 1.60, dovranno essere seguiti per determinare quale parte debba sostenere i rischi associati allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, alla tutela e alla valorizzazione dei beni immateriali.
6.68 È particolarmente importante garantire che l’entità (o le entità) del gruppo multinazionale che ritengono di aver titolo a una remunerazione per l’assunzione dei rischi effettivamente assumano la responsabilità per le azioni che ci sarà bisogno di intraprendere e per i costi che potranno essere sostenuti se i rischi significativi si dovessero materializzare. Se i costi sono sostenuti o le azioni sono intraprese da un’entità del gruppo multinazionale diversa da quella che si assume il rischio, come determinato nella parte di analisi dei rischi di cui al paragrafo 1.60 delle presenti linee guida, dovrà essere effettuato un aggiustamento di prezzo così che i costi siano allocati in capo alla parte che si assume il rischio e l’altra impresa associata sia appropriatamente remunerata per ogni attività intrapresa in connessione con la materializzazione dei rischi. L’esempio 7 contenuto nell’allegato al Capitolo VI illustra questo principio.
B.2.4 Rendimenti reali a posteriori
6.69 È abbastanza comune che l’effettiva redditività (o ex post) sia diversa dalla redditività attesa (o ex ante). Ciò può derivare dalla materializzazione del rischio in un diverso modo rispetto a quanto preventivato, in conseguenza del verificarsi di eventi imprevedibili. Per esempio, può accadere che un prodotto competitivo sia ritirato dal mercato, una catastrofe naturale si verifichi in un mercato rilevante, un bene strumentale di rilevanza cruciale divenga malfunzionante a causa di circostanze impreviste o sopravvenga una svolta tecnologica in seno a un concorrente che ha l’effetto di rendere obsoleti o meno desiderabili i prodotti derivanti dal bene immateriale in questione. Può altresì accadere che le previsioni finanziarie, sulle quali si basano i calcoli del reddito previsionale e gli accordi di remunerazione, abbiano tenuto adeguatamente conto dei rischi e della probabilità di eventi ragionevolmente prevedibili e che le differenze tra la redditività effettiva e quella prevista riflettano il manifestarsi di tali rischi. Infine, può accadere che le proiezioni finanziarie, su cui si basano i calcoli della remunerazione preventivata e degli accordi di remunerazione, non hanno adeguatamente preso in considerazione i rischi di diversi eventi che si possono verificare e hanno portato a una sovrastima o a una sottostima dei profitti attesi. In queste circostanze, si pone il problema se, e in caso affermativo come, gli utili o le perdite dovranno essere divisi tra le entità del gruppo multinazionale che hanno contribuito allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, alla tutela e alla valorizzazione del bene immateriale in questione.
6.70 Per rispondere a questa domanda, si deve condurre un’attenta analisi per determinare nei fatti quale entità (o quali entità) del gruppo multinazionale assumono i rischi così come individuati allorché è stata delineata l’effettiva transazione (si veda la Sezione D.1 del Capitolo I). Come questo quadro di riferimento analitico indica, l’entità che effettivamente assume i rischi economicamente significativi può o non può essere l’impresa associata che contrattualmente si assume tali rischi, come ad esempio il titolare giuridico del bene immateriale in questione o il finanziatore degli investimenti. Un’entità a cui non è attribuito alcun rischio che dà luogo alla deviazione tra risultati attesi ed effettivi, in base ai principi contenuti nelle Sezioni da D.1.2.1.4 a D.1.2.1.6 del Capitolo I, se i rischi si materializzano, non ha diritto ad ottenere differenze tra i benefici attesi e quelli reali, né dovrà sopportare le perdite causate da tali differenze, a meno che quest’entità non svolga funzioni importanti in conformità al paragrafo 6.56 o contribuisca a controllare i rischi economicamente significativi come indicato nel paragrafo 1.105 ed è stabilito che una remunerazione di libera concorrenza di queste funzioni includa una suddivisione di profitti. Inoltre, bisogna considerare se la remunerazione ex ante alle entità del gruppo multinazionale per le funzioni da loro svolte, i beni impiegati e i rischi assunti sia coerente con il principio di libera concorrenza. Occorrerà anche controllare, ad esempio, se il gruppo abbia effettivamente sottovalutato o sovrastimato i benefici previsti, con conseguente difetto o eccesso di pagamento (determinato su base previsionale) per alcune entità del gruppo per il loro contributo. Le transazioni la cui valutazione è altamente incerta, al momento della conclusione, sono particolarmente sensibili a tali sottostime o sovrastime. Questo punto è discusso più dettagliatamente nella Sezione D.4.
B.2.5 Alcune implicazioni derivanti dall’applicazione delle Sezioni B.1 e B.2
6.71 Se il titolare giuridico di un bene immateriale:
- esegue e controlla tutte le funzioni (incluse le funzioni importanti descritte nel paragrafo 6.56) relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali;
- fornisce tutti i beni, inclusi i finanziamenti, necessari per lo sviluppo, la valorizzazione, la manutenzione, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali e
- assume tutti i rischi connessi allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla tutela e allo sfruttamento dei beni immateriali,
allora avrà diritto a tutti i proventi attesi, ex ante, derivanti dallo sfruttamento da parte del gruppo multinazionale del bene immateriale. Nella misura in cui una o più entità del gruppo, diversi dal titolare giuridico, svolgono funzioni, usano beni o assumono rischi connessi allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali, devono essere remunerate sulla base del principio di libera concorrenza. Questa remunerazione può, a seconda dei fatti e delle circostanze, costituire tutto o una parte sostanziale del provento atteso derivante dallo sfruttamento del bene immateriale.
6.72 Il diritto di ogni entità del gruppo multinazionale ai profitti o alle perdite relativi alle differenze tra redditività effettiva (ex post) e una corretta stima della stessa (ex ante) dipenderà da quale entità o da quali entità del gruppo multinazionale di fatto assumono i rischi identificati dopo aver delineato l’effettiva transazione (si veda la Sezione D.1 del Capitolo I). Tale diritto dipenderà altresì dall’entità o dalle entità che svolgono le funzioni importanti, come specificato al paragrafo 6.56, o contribuiscono al controllo dei rischi economicamente significativi, come stabilito al paragrafo 1.105, e per le quali si determina che una remunerazione di libera concorrenza debba comprendere un elemento di condivisione degli utili.
B.3 Individuazione e determinazione dei prezzi e delle altre condizioni relative alle transazioni tra imprese associate
6.73 L’impiego dell’analisi descritta nella Sezione D.1 del Capitolo I, integrata da questo capitolo, facilita una chiara valutazione della titolarità giuridica, delle funzioni, dei beni e dei rischi associati ai beni immateriali e un’accurata identificazione delle transazioni i cui prezzi e le cui altre condizioni richiedono di essere determinati. In generale, le transazioni identificate dal gruppo nelle relative registrazioni contabili e nei contratti sono quelle i cui prezzi e le altre condizioni devono essere determinati in base al principio di libera concorrenza. Tuttavia, l’analisi può rivelare che transazioni aggiuntive o diverse dalle transazioni descritte nelle registrazioni contabili e nei contratti si sono effettivamente verificate. Coerentemente con la Sezione D.1 del Capitolo I, le transazioni (e le reali condizioni di queste) da analizzare sono quelle verificatesi coerentemente con il comportamento effettivo delle parti e con gli altri fatti rilevanti.
6.74 I prezzi di libera concorrenza e le altre condizioni delle transazioni devono essere determinati secondo le indicazioni contenute nei Capitoli I-III, tenendo conto dei contributi al valore atteso del bene immateriale, delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti, al momento in cui tali funzioni sono eseguite, i beni sono utilizzati e i rischi sono assunti come discusso in questa Sezione B di questo capitolo. La sezione D di questo capitolo fornisce una guida supplementare sui metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento e altre questioni relative alla determinazione dei prezzi di libera concorrenza e su altre condizioni delle transazioni relative a beni immateriali.
B.4 Applicazione dei principi precedenti in specifiche situazioni
6.75 I principi di cui alla presente Sezione B devono essere applicati in una varietà di situazioni riguardanti lo sviluppo, la valorizzazione, la manutenzione, la protezione e lo sfruttamento di beni immateriali. Una considerazione fondamentale in ogni caso è che le imprese associate che contribuiscono allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione o allo sfruttamento di beni immateriali giuridicamente posseduti da un’altra entità del gruppo devono ricevere una remunerazione sulla base del principio di libera concorrenza per le funzioni che svolgono, i rischi che assumono e i beni che utilizzano. Nel valutare se le imprese associate che svolgono funzioni o assumono rischi connessi con lo sviluppo, la valorizzazione, la manutenzione, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali sono state remunerate sulla base del principio di libera concorrenza, è necessario considerare (i) il livello e la natura dell’attività svolta e (ii) l’importo e la forma della remunerazione pagata. Nel valutare se la remunerazione corrisposta nella transazione tra imprese associate sia coerente con il principio di libera concorrenza si dovrà fare riferimento al livello e alla natura di attività, alla remunerazione ricevuta e alla creazione stimata di valore di beni immateriali da parte di entità comparabili indipendenti che svolgono funzioni simili. Questa sezione descrive l’applicazione di questi principi nelle situazioni più comuni.
B.4.1 Sviluppo e valorizzazione di beni immateriali connessi ad attività di marketing
6.76 Una situazione frequente in cui questi principi devono essere applicati si presenta quando un’impresa associata svolge funzioni di marketing o di vendita delle quali beneficia il titolare giuridico del marchio, ad esempio attraverso un accordo di marketing o attraverso un accordo di distribuzione/marketing. In questi casi, è necessario determinare come il promotore o il distributore dovranno essere remunerati per le proprie attività. Un problema importante è se il promotore/distributore deve essere remunerato solo per la fornitura di servizi di promozione e distribuzione o se deve essere remunerato anche per l’aumento di valore dei marchi e di altri beni immateriali di marketing grazie alle funzioni svolte, ai beni utilizzati e ai rischi assunti.
6.77 L’analisi di questo problema richiede una valutazione (i) degli obblighi e dei diritti contenuti nei registri legali e negli accordi tra le parti; (ii) delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dalle parti; (iii) del valore atteso del bene immateriale da creare attraverso le attività del promotore/distributore; (iv) della remunerazione prevista per le funzioni svolte dal promotore/distributore (tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti). Un caso relativamente chiaro si verifica quando il distributore agisce solo come agente, rimborsato per le spese promozionali e diretto e controllato nelle sue attività dal titolare giuridico dei marchi e degli altri beni immateriali connessi ad attività di marketing. In tal caso, il distributore avrà diritto soltanto a una remunerazione adeguata alle sue attività di agenzia. Esso non assume i rischi correlati all’ulteriore sviluppo del marchio e degli altri beni immateriali connessi ad attività di marketing e quindi non avrà diritto a ulteriori remunerazioni a tale riguardo.
6.78 Quando il distributore sopporta effettivamente il costo delle proprie attività di marketing (ad esempio, quando non esiste un accordo con il titolare giuridico per il rimborso delle spese), l’analisi dovrà concentrarsi sulla misura in cui il distributore è in grado di condividere i potenziali benefici derivanti dalle funzioni svolte, dai beni utilizzati e dai rischi assunti attualmente o in futuro. In generale, in transazioni conformi al principio di libera concorrenza, la capacità di una parte che non è il titolare giuridico dei marchi e degli altri beni immateriali connessi ad attività di marketing di ottenere i vantaggi delle attività di marketing che incrementano il valore di tali beni immateriali dipenderanno principalmente dai diritti sostanziali di tale parte. Ad esempio, un distributore può essere in grado di ottenere benefici dalle funzioni svolte, dai beni utilizzati e dai rischi assunti nello sviluppo del valore di un marchio e di altri beni immateriali connessi ad attività di marketing in relazione al suo fatturato e alla sua quota di mercato, quando ha un contratto a lungo termine che prevede diritti esclusivi di distribuzione per i prodotti con il marchio. In tale situazione, gli sforzi del distributore potranno aumentare il valore dei propri beni immateriali, vale a dire i diritti di distribuzione. In tali casi, la quota-parte di vantaggi del distributore dovrà essere determinata in base a ciò che un distributore indipendente dovrebbe ricevere in circostanze comparabili. In alcuni casi, un distributore può eseguire funzioni, utilizzare beni o assumere rischi superiori a quelli che un distributore indipendente con diritti simili potrebbe sostenere o eseguire a beneficio delle proprie attività di distribuzione e che creano valore al di là di quello creato da altri promotori/distributori in posizioni similari. Un distributore indipendente in tali casi richiederebbe tipicamente un’ulteriore remunerazione dal proprietario del marchio o di altri beni immateriali. Tale remunerazione potrà assumere la forma di maggiori profitti di distribuzione (risultanti da una diminuzione del prezzo di acquisto del prodotto), di una riduzione del tasso di royalty o di una quota dei profitti correlati all’incrementato valore del marchio o degli altri beni immateriali connessi ad attività di marketing, al fine di compensare il distributore per le sue funzioni, attività e rischi e per la creazione di valore attesa. Gli esempi 8-13 nell’allegato al Capitolo VI illustrano con maggiori dettagli l’applicazione di questa Sezione B nel contesto degli accordi di commercializzazione e di distribuzione.
B.4.2 Accordi di ricerca, sviluppo e miglioramento dei processi
6.79 I principi contenuti nei paragrafi precedenti si applicano anche in situazioni che coinvolgono l’esecuzione di funzioni di ricerca e sviluppo da parte di un’entità di un gruppo multinazionale nell’ambito di un accordo contrattuale con un’impresa associata titolare giuridica di qualsiasi bene immateriale ne derivi. La remunerazione adeguata per i servizi di ricerca dipenderà da tutti i fatti e le circostanze, ad esempio se il team di ricerca possiede competenze ed esperienze uniche rilevanti per la ricerca, assume rischi (ad esempio, quando è eseguita una ricerca le cui applicazioni non sono immediatamente note), utilizza propri beni immateriali o è controllato e gestito da un’altra entità. Una remunerazione basata sul rimborso dei costi più un modesto margine di profitto non rispecchia in tutti i casi il valore previsto o il prezzo di libera concorrenza per i contributi del team di ricerca.
6.80 I principi di cui alla presente sezione si applicano in modo analogo in situazioni in cui un’entità di un gruppo multinazionale, per conto di un’impresa associata, fornisce servizi produttivi che possono portare a miglioramenti di processo o di prodotto all’impresa associata che assumerà la titolarità giuridica di tali miglioramenti di processo o di prodotto. Gli esempi da 14 a 17 nell’allegato al Capitolo VI illustrano in modo più dettagliato l’applicazione di questa Sezione B nel contesto degli accordi di ricerca e sviluppo.
B.4.3 Pagamenti per l’utilizzo del nome della società
6.81 Emergono spesso questioni in merito alla remunerazione basata sul principio di libera concorrenza per l’uso dei nomi del gruppo, dei nomi commerciali e di simili beni immateriali. La risoluzione di tali questioni dovrà basarsi sui principi di questa Sezione B e sugli aspetti commerciali e giuridici coinvolti. Come regola generale, nessun pagamento dovrà essere riconosciuto ai fini dei prezzi di trasferimento per il semplice riconoscimento dell’appartenenza al gruppo o per l’utilizzo del nome del gruppo come riflesso dell’appartenenza al gruppo stesso. Si veda il paragrafo 7.12.
6.82 Quando un’entità del gruppo è proprietaria di un marchio o di altri diritti immateriali relativi al nome commerciale del gruppo e laddove l’uso del nome commerciale fornisca un beneficio finanziario alle entità del gruppo diverse da quella che possiede legalmente tale bene immateriale, dovrà ritenersi che un pagamento per il suo uso sarebbe stato effettuato in transazioni tra parti indipendenti. Allo stesso modo, tali pagamenti saranno appropriati quando un’entità del gruppo possiede un avviamento in relazione a un’attività economica rappresentata da un marchio non registrato e l’uso del marchio fornisce un chiaro vantaggio finanziario a un’entità del gruppo diversa da quella che possiede l’avviamento e il marchio non registrato, mentre l’uso di tale marchio da parte di un altro soggetto sarebbe vietato.
6.83 Nel determinare l’importo del pagamento relativo al nome commerciale di un gruppo, è importante considerare l’importo del beneficio finanziario attribuibile all’utilizzatore del nome commerciale per l’utilizzo di quel nome, i costi e i benefici associati ad altre alternative e i relativi contributi al valore del nome commerciale effettuati dal titolare giuridico, nonché dall’entità che utilizza il nome commerciale in relazione alle funzioni svolte, ai beni utilizzati e ai rischi assunti. Occorre prestare attenzione alle funzioni svolte, ai beni utilizzati e ai rischi assunti dall’utilizzatore del nome commerciale nel creare o nell’incrementare il valore del nome commerciale nel suo ambito giuridico. Occorre tener conto dei fattori che potrebbero essere importanti in un contratto di licenza relativo a un nome commerciale per un’impresa indipendente in circostanze comparabili applicando i principi contenuti nei Capitoli I-III.
6.84 Se un’impresa di successo esistente è acquisita da un’altra impresa di successo e l’impresa acquisita comincia ad utilizzare un nome commerciale, un marchio o un altro genere di bene immateriale commerciale indicativo dell’impresa acquirente, non dovrà esserci alcuna assunzione automatica di un pagamento per tale uso. Se esiste una ragionevole aspettativa di un beneficio finanziario per la società acquisita derivante dall’utilizzo del marchio della società acquirente, l’importo di qualsivoglia pagamento deve essere commisurato al livello di tale beneficio atteso.
6.85 Può anche darsi il caso che l’impresa acquirente sfrutti la posizione attuale dell’impresa acquisita per ampliare l’attività commerciale dell’acquirente nel territorio in cui opera l’impresa acquisita, attivandosi affinché quest’ultima utilizzi il marchio dell’acquirente. In questo caso, occorrerà considerare se l’acquirente dovrà effettuare un pagamento o remunerare altrimenti l’impresa acquisita per le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni utilizzati (ivi inclusa la sua posizione sul mercato) in relazione allo sviluppo del nome commerciale dell’acquirente.
C. Transazioni che comportano l’utilizzo o il trasferimento di beni immateriali
6.86 Oltre ad individuare in modo specifico i beni immateriali coinvolti in una particolare questione relativa ai prezzi di trasferimento e ad identificare il titolare giuridico di tali beni immateriali, è necessario individuare e caratterizzare correttamente, all’inizio di un’analisi dei prezzi di trasferimento in materia di beni immateriali, le specifiche transazioni tra parti associate che li riguardano. Si applicano i principi del Capitolo I per l’identificazione e l’accurata delineazione delle transazioni che comportano l’utilizzo o il trasferimento di beni immateriali. Oltre alle indicazioni sull’identificazione dell’effettiva transazione (Sezione D.1 del Capitolo I) e sulle riorganizzazioni aziendali (Capitolo IX, in particolare la Parte I), la Sezione C di questo capitolo descrive alcuni scenari tipici utili ad accertare se i beni immateriali o i diritti relativi a beni immateriali sono coinvolti in una transazione. Si veda l’esempio 19. La caratterizzazione di una transazione ai fini dei prezzi di trasferimento non ha alcuna rilevanza per le determinazioni ai sensi dell’articolo 12 del Modello di Convenzione OCSE. Si vedano, ad esempio, i paragrafi da 8 a 19 del Commentario all’articolo 12 Modello di Convenzione OCSE.
6.87 Ci sono due tipi generali di transazioni in cui l’identificazione e l’esame dei beni immateriali sarà rilevante ai fini dei prezzi di trasferimento. Queste sono: (i) le transazioni che comportano trasferimenti di beni immateriali o diritti relativi a beni immateriali e (ii) le transazioni che comportano l’utilizzo di beni immateriali in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.
C.1 Transazioni che comportano il trasferimento di beni immateriali o di diritti relativi a beni immateriali
C.1.1 Trasferimento di beni immateriali o di diritti relativi a beni immateriali
6.88 I diritti relativi ai beni immateriali possono essere trasferiti in transazioni tra imprese associate. Tali transazioni possono comportare il trasferimento di tutti i diritti relativi ai beni immateriali in questione (ad esempio, una vendita di un bene immateriale o una licenza esclusiva perpetua relativa a un bene immateriale) o solo diritti limitati (ad esempio, una licenza o un trasferimento similare di diritti all’utilizzo di un bene immateriale possono essere soggetti a restrizioni geografiche, a una durata limitata o a restrizioni riguardo al diritto di utilizzare, sfruttare, riprodurre, trasferire ulteriormente o sviluppare ulteriormente il bene immateriale). I principi dei Capitoli I-III si applicano alle operazioni che comportano il trasferimento di beni immateriali o di diritti relativi a beni immateriali. Ulteriori indicazioni sulla determinazione delle condizioni conformi al principio di libera concorrenza per tali transazioni sono contenute anche nelle Sezioni D.1, D.2 e D.3 di questo capitolo.
6.89 Nelle transazioni che comportano il trasferimento di beni immateriali o di diritti relativi a beni immateriali, è essenziale identificare in modo specifico la natura dei beni immateriali e dei diritti relativi a beni immateriali trasferiti tra le imprese associate. Nel caso in cui siano imposti limiti ai diritti trasferiti, è altresì indispensabile individuare la natura di tali limitazioni e l’estensione dei diritti trasferiti. Va notato a questo proposito che le definizioni attribuite alle transazioni non devono guidare l’analisi dei prezzi di trasferimento. Ad esempio, nel caso di un trasferimento del diritto esclusivo di sfruttamento di un brevetto nel Paese X, la decisione del contribuente di caratterizzare la transazione come una vendita di tutti i diritti di brevetto del Paese X o come licenza esclusiva perpetua di una porzione dei diritti di brevetto in tutto il mondo non influisce sulla determinazione del prezzo conforme al principio di libera concorrenza se, in entrambi i casi, la transazione in questione è un trasferimento di diritti esclusivi per sfruttare il brevetto nel Paese X per la sua vita utile rimanente. Pertanto, l’analisi funzionale dovrà identificare la natura dei diritti trasferiti relativi a beni immateriali in modo specifico.
6.90 Le restrizioni imposte nei contratti di licenza e simili all’utilizzo di un bene immateriale per l’ulteriore sviluppo di nuovi beni immateriali o di nuovi prodotti che utilizzano il bene immateriale sono molto importanti in un’analisi dei prezzi di trasferimento. È quindi importante nell’individuare la natura di un trasferimento di diritti relativi a beni immateriali valutare se il cessionario riceve il diritto di utilizzare il bene immateriale trasferito allo scopo di ulteriori attività di ricerca e sviluppo. Nelle transazioni tra imprese indipendenti, si rinvengono accordi in cui il cedente/licenziante conserva il pieno diritto relativo a qualsiasi miglioramento del bene immateriale dato in licenza che possa essere sviluppato durante il periodo della licenza. Si osservano anche transazioni tra imprese indipendenti in cui il cessionario/licenziatario conserva il diritto su qualsiasi miglioramento che possa svilupparsi, sia per la durata della licenza che per sempre. La natura di eventuali limitazioni all’ulteriore sviluppo dei beni immateriali trasferiti o della capacità del cessionario e del cedente di trarre vantaggio economico da tali miglioramenti può influire sul valore dei diritti trasferiti e sulla comparabilità di due transazioni che implicano altrimenti identici o fortemente comparabili beni immateriali. Tali limitazioni devono essere valutate alla luce dei termini previsti negli accordi e del comportamento effettivo delle parti interessate.
6.91 Le disposizioni della Sezione D.1.1 del Capitolo I si applicano per identificare la natura specifica di una transazione che comporta un trasferimento di beni immateriali o di diritti relativi a beni immateriali, per individuare la natura di qualsiasi bene immateriale trasferito e per individuare eventuali limitazioni imposte dai termini di trasferimento sull’uso di tali beni immateriali. Ad esempio, una specifica indicazione scritta relativa al fatto che una licenza non è esclusiva o di durata limitata non deve essere rispettata dall’amministrazione fiscale se tale specifica indicazione non è coerente con il comportamento delle parti. L’esempio 18 dell’allegato al Capitolo VI illustra le disposizioni del presente paragrafo.
C.1.2 Trasferimenti di combinazioni di beni immateriali
6.92 I beni immateriali (inclusi i diritti limitati sugli stessi) possono essere trasferiti individualmente o in combinazione con altri beni immateriali. Nel valutare le transazioni che riguardano i trasferimenti di combinazioni di beni immateriali spesso sorgono due problemi correlati.
6.93 Il primo di questi problemi riguarda la natura e le conseguenze economiche derivanti dalle interazioni dei diversi beni immateriali. È possibile che alcuni beni immateriali, se combinati con altri beni immateriali, abbiano un valore nettamente superiore di quello che avrebbero se fossero considerati separatamente. È, dunque, importante identificare la natura delle interazioni legali ed economiche esistenti tra i beni immateriali trasferiti in combinazione.
6.94 Per esempio, un prodotto farmaceutico porterà spesso con sé tre o più tipi di beni immateriali. Il principio attivo del farmaco può essere protetto da uno o più brevetti. Il prodotto, inoltre, avrà superato una serie di test e un’autorità governativa può aver accordato l’immissione in commercio del prodotto in un dato mercato geografico e per specifiche indicazioni basate sui predetti test. Il prodotto può essere commercializzato con uno specifico marchio. Questi beni immateriali combinati tra loro possono risultare estremamente redditizi. Presi singolarmente, uno o più di essi possono avere un valore molto più basso. Per esempio, il marchio senza il brevetto e senza l’autorizzazione di immissione in commercio può avere un valore limitato, in quanto il prodotto non potrebbe essere venduto senza l’autorizzazione di immissione in commercio e concorrenti che non possiedono il brevetto non potrebbero essere estromessi dal mercato. Allo stesso modo, il valore di un brevetto può essere maggiore quando è stata già ottenuta l’autorizzazione di immissione in commercio rispetto all’ipotesi di assenza dell’autorizzazione di immissione in commercio. Le interazioni tra ognuna di queste classi di beni immateriali, così come le funzioni svolte dalle parti, il sostenimento dei rischi e dei costi associati alla protezione dei beni immateriali sono, perciò, molto importanti nella conduzione di un’analisi dei prezzi di trasferimento relativamente al trasferimento di beni immateriali. È importante considerare il relativo contributo alla creazione del valore quando differenti imprese associate detengono i diritti nei beni immateriali utilizzati.
6.95 Il secondo problema riguarda l’importanza di assicurarsi che tutti i beni immateriali trasferiti in una particolare transazione siano stati identificati. Ad esempio, è possibile che i beni immateriali siano così interconnessi che risulti impossibile, sostanzialmente, trasferirne uno senza trasferire anche l’altro. Avviene spesso, infatti, che il trasferimento di un bene immateriale implichi il trasferimento di altri beni immateriali. In questi casi è importante identificare tutti i beni immateriali entrati nella disponibilità del cessionario a seguito del trasferimento, applicando i principi della Sezione D.1 del Capitolo I. Ad esempio, il trasferimento dei diritti all’utilizzo del marchio mediante un accordo di licenza implicherà anche la concessione in licenza del valore reputazionale, talvolta riferito all’avviamento, associato a quel marchio, che il licenziante ha costruito. Qualsiasi importo richiesto per la licenza dovrà considerare sia il marchio sia l’associato valore reputazionale. L’esempio 20 contenuto nell’allegato al Capitolo VI illustra i principi di questo paragrafo.
6.96 È importante identificare situazioni in cui i contribuenti o l’amministrazione fiscale potrebbero cercare artificiosamente di separare beni immateriali che, sostanzialmente, due parti indipendenti non separerebbero in circostanze comparabili. Per esempio, tentativi di separare in modo artificioso marchi di fabbrica o denominazioni commerciali dall’avviamento o dal valore reputazionale di fatto associati dovranno essere identificati e analizzati in modo critico. L’esempio 21 contenuto nell’allegato al Capitolo VI illustra i principi di questo paragrafo.
6.97 Si deve tenere a mente che il processo di identificazione di tutti i beni immateriali trasferiti in una data transazione è un esercizio di identificazione, in base agli accordi scritti e al comportamento effettivo delle parti, delle reali transazioni che le stesse hanno effettivamente realizzato, applicando i principi enunciati alla Sezione D.1 del Capitolo I.
C.1.3 Trasferimento di beni immateriali o di diritti a essi correlati associato a transazioni commerciali
6.98 In alcuni casi i beni immateriali o i diritti a essi correlati potrebbero essere trasferiti in combinazione con beni materiali o con servizi. È importante, in tali circostanze, determinare se i beni immateriali sono stati effettivamente trasferiti in occasione delle predette transazioni. È anche importante che tutti i beni immateriali trasferiti in occasione di una data transazione siano identificati e tenuti in considerazione ai fini di un’analisi dei prezzi di trasferimento. Gli esempi dal 23 al 25 contenuti nell’allegato al Capitolo VI illustrano i principi di questo paragrafo.
6.99 In alcuni casi sarà possibile oltre che appropriato separare le transazioni relative ai beni materiali o ai servizi dal trasferimento dei beni immateriali o dei diritti a essi correlati al fine di eseguire un’analisi dei prezzi di trasferimento. In tali circostanze il prezzo di un contratto globale dovrà essere disaggregato con lo scopo di riscontrare che ciascun elemento della transazione sia conforme al principio di libera concorrenza. In altri casi, le transazioni potranno essere così strettamente collegate da rendere difficile separare la parte della transazione relativa ai beni materiali o ai servizi da quella relativa al trasferimento di beni immateriali o dei diritti a essi correlati. L’affidabilità di comparabili disponibili sarà un fattore rilevante nel considerare se le transazioni debbano essere aggregate o disaggregate. In particolare, è importante considerare se i comparabili disponibili permettano una valutazione accurata delle interazioni tra le transazioni.
6.100 Una situazione in cui le transazioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti a essi correlati possono essere combinate con altre transazioni riguarda il contratto di franchising. In virtù di tale accordo, un’entità di un gruppo multinazionale può accettare di fornire una combinazione di servizi e beni immateriali a un’impresa associata in cambio di un unico corrispettivo. Se i servizi e i beni immateriali messi a disposizione in base a tale accordo sono talmente unici da non poter essere possibile identificare comparabili per l’intero contratto globale (servizi e beni immateriali), si dovranno isolare le varie componenti della prestazione complessa al fine di una separata valutazione dei prezzi di trasferimento. Dovrà essere comunque tenuto in considerazione che l’aggregazione tra i diversi beni immateriali e servizi può incrementare il valore di entrambi.
6.101 In altre circostanze, la fornitura di un servizio e il trasferimento di uno o più beni immateriali possono essere così strettamente integrati che risulta difficoltoso separare le transazioni al fine di condurre un’analisi dei prezzi di trasferimento. Ad esempio, alcuni trasferimenti di diritti correlati al software possono essere combinati con l’impegno del licenziante di fornire servizi continui di manutenzione del software, che possono includere aggiornamenti periodici dello stesso. In situazioni in cui i servizi e i trasferimenti di beni immateriali sono fortemente integrati, può essere necessario determinare il valore di libera concorrenza su base aggregata.
6.102 È necessario sottolineare che determinare precisamente la transazione come fornitura di prodotti o servizi o trasferimento di beni immateriali o una combinazione di entrambi non implica necessariamente l’uso di un particolare metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento. Ad esempio, un approccio basato sul metodo del costo maggiorato non sarà appropriato per tutte le transazioni relative a prestazioni di servizi e non tutte le transazioni relative ai beni immateriali richiedono valutazioni complesse o l’applicazione dei metodi di ripartizione degli utili. I fatti di ciascuna situazione specifica e i risultati di un’apposita analisi funzionale determineranno il modo in cui le transazioni saranno combinate, determinate e analizzate ai fini dei prezzi di trasferimento, nonché la scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso. L’obiettivo finale è determinare i prezzi e le altre condizioni pertinenti che verrebbero stabilite tra imprese indipendenti in transazioni comparabili.
6.103 Inoltre, si sottolinea che le valutazioni se le transazioni debbano essere aggregate o isolate ai fini dell’analisi implicano la delineazione dell’effettiva transazione realizzata, facendo riferimento agli accordi scritti e al comportamento effettivo delle parti. Le valutazioni riguardanti l’effettiva transazione realizzata costituiscono un elemento necessario per individuare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso.
C.2 Transazioni che riguardano l’utilizzo di beni immateriali nell’ambito della vendita di beni o della prestazione di servizi
6.104 I beni immateriali possono essere utilizzati nell’ambito di transazioni tra parti associate in situazioni in cui non vi sia alcun trasferimento di beni immateriali o di diritti a essi correlati. Ad esempio, i beni immateriali possono essere utilizzati da una o da entrambe le parti in una transazione tra parti associate in relazione alla produzione di beni venduti a un’impresa associata o alla commercializzazione di beni acquistati da un’impresa associata o alla prestazione di servizi per conto di un’impresa associata. La natura di tale transazione dovrà essere chiaramente delineata e ogni bene immateriale rilevante utilizzato da ciascuna delle parti dovrà essere individuato e tenuto in considerazione ai fini dell’analisi di comparabilità, della selezione e dell’applicazione del metodo dei prezzi di trasferimento più appropriato per tale transazione e della scelta della parte da sottoporre a test. Ulteriori indicazioni relative alla determinazione delle condizioni di libera concorrenza che riguardano transazioni che comportano l’utilizzo di beni immateriali nell’ambito della vendita di beni o della prestazione di servizi sono contenute nelle Sezioni D.1 e D.4 di questo capitolo.
6.105 La necessità di considerare l’utilizzo di beni immateriali da parte di una delle parti associate della transazione riguardante la vendita di beni può essere illustrata come segue. Supponiamo che un produttore di automobili utilizzi brevetti di proprietà di grande valore per produrre automobili che poi vende a distributori associati. Supponiamo che i brevetti contribuiscano in modo significativo alla creazione del valore delle automobili. I brevetti e il valore che essi incrementano devono essere individuati e tenuti in considerazione nell’analisi di comparabilità della transazione, che consiste nelle vendite di automobili da parte del produttore ai suoi distributori associati, nella scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato per le transazioni e nella selezione della parte da sottoporre a test. I distributori associati che acquistano le automobili non acquisiscono, tuttavia, alcun diritto sui brevetti del produttore. In questo caso, i brevetti sono utilizzati nella produzione e possono incidere sul valore delle automobili, ma non risultano trasferiti.
6.106 Come altro esempio di utilizzo di beni immateriali nell’ambito di una transazione tra imprese associate, si supponga che una società di esplorazione abbia acquisito o sviluppato dati e analisi geologiche di grande valore, nonché sofisticati software e know-how esplorativi. Supponiamo, inoltre, che la società utilizzi tali beni immateriali per fornire servizi di esplorazione a un’impresa associata. Questi beni immateriali dovranno essere identificati e tenuti in considerazione nell’analisi di comparabilità della transazione di prestazione dei servizi tra la società di esplorazione e l’impresa associata, nella scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato per la transazione e nella selezione della parte da sottoporre a test. Supponendo che l’impresa associata non acquisisca alcun diritto sui beni immateriali dell’impresa di esplorazione, gli stessi sono utilizzati nell’esecuzione dei servizi e possono incidere sul valore dei servizi, ma non risultano trasferiti.
D. Ulteriori indicazioni per la determinazione delle condizioni di libera concorrenza nel caso in cui siano coinvolti beni immateriali
6.107 Dopo aver identificato le transazioni rilevanti riguardanti i beni immateriali, identificando in modo specifico i beni immateriali oggetto di tali transazioni, quale entità o quali entità legalmente li possiedano così come quelle che contribuiscano alla creazione di valore, sarà possibile identificare le condizioni di libera concorrenza per le predette transazioni. I principi stabiliti nei Capitoli I-III di queste linee guida dovranno essere applicati nella determinazione delle condizioni di libera concorrenza per le transazioni che riguardano i beni immateriali. In particolare, il processo raccomandato delle nove fasi esposto al paragrafo 3.4 può essere d’aiuto nell’indentificare le condizioni di libera concorrenza che riguardano i beni immateriali. Come parte essenziale per l’applicazione dei principi del Capitolo III per condurre un’analisi di comparabilità secondo il processo indicato nel paragrafo 3.4, devono essere considerati anche i principi contenuti nelle Sezioni A, B e C di questo Capitolo VI.
6.108 Tuttavia, può risultare particolarmente difficile applicare i principi dei Capitoli I-III alle transazioni tra imprese associate che riguardano i beni immateriali. Questi possono avere caratteristiche così specifiche tali da rendere complessa la ricerca di beni comparabili e, in taluni casi, difficile la determinazione del valore al momento della transazione. Inoltre, per motivi commerciali assolutamente legittimi e connessi alle relazioni che intercorrono tra le imprese associate, queste possono a volte adottare modalità di trasferimento che le imprese indipendenti non prenderebbero in considerazione. Si veda il paragrafo 1.11. L’uso o il trasferimento di beni immateriali può essere fonte di problemi impegnativi relativamente alla comparabilità, alla selezione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento e alla determinazione delle condizioni di libera concorrenza per le transazioni. Questa Sezione D fornisce ulteriori indicazioni per l’applicazione dei principi dei Capitoli I-III per la determinazione delle condizioni di libera concorrenza per le transazioni tra parti associate riguardanti i beni immateriali.
6.109 La Sezione D.1 fornisce ulteriori indicazioni generali per tutte le transazioni riguardanti i beni immateriali. La Sezione D.2 fornisce ulteriori indicazioni specificamente per le transazioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali. La Sezione D.3 fornisce ulteriori indicazioni sui trasferimenti di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali il cui valore è estremamente incerto al momento del trasferimento. La Sezione D.4 contiene un approccio per testare il prezzo di beni immateriali difficili da valutare. La Sezione D.5 fornisce ulteriori indicazioni in relazione alle transazioni relative all’utilizzo di beni immateriali nell’ambito della vendita di beni o della prestazione di servizi in situazioni in cui non c’è un trasferimento di diritti sui beni immateriali.
D.1 Principi generali applicabili alle transazioni che riguardano i beni immateriali
6.110 La Sezione D del Capitolo I e il Capitolo III contengono i principi che devono essere considerati e un processo che si raccomanda di seguire nel condurre un’analisi di comparabilità. I principi descritti in queste sezioni delle Linee guida si applicano a tutte le transazioni tra parti associate che riguardano i beni immateriali.
6.111 Nell’applicazione dei principi delle Linee guida relativi al contenuto e al processo di un’analisi di comparabilità a una transazione che riguarda i beni immateriali, un’analisi di determinazione dei prezzi di trasferimento deve considerare le opzioni realisticamente a disposizione di ognuna delle parti coinvolte nella transazione.
6.112 Per valutare le opzioni realisticamente a disposizione delle parti, devono essere considerati i punti di vista di ciascuna delle parti che partecipano alla transazione. Un’analisi di comparabilità che si focalizzi solo su un lato della transazione generalmente non garantisce una base sufficiente per valutare la transazione che riguarda i beni immateriali (incluse quelle situazioni per le quali sia individuato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento unilaterale).
6.113 Sebbene sia importante valutare i punti di vista di entrambe le parti della transazione nell’eseguire un’analisi di comparabilità, le circostanze commerciali specifiche di una delle parti non dovranno essere utilizzate per imporre un risultato contrario alle opzioni realisticamente a disposizione dell’altra parte. Per esempio, un cedente non accetterebbe un prezzo per il trasferimento di tutti o parte dei suoi diritti su un bene immateriale che sia meno vantaggioso di altre opzioni realisticamente a disposizione (inclusa anche la possibilità di non effettuare alcun trasferimento), soltanto perché una determinata impresa associata cessionaria non possiede le risorse per sfruttare effettivamente i diritti sul bene immateriale trasferito. Allo stesso modo, un cessionario non sarebbe disposto a pagare un prezzo per l’acquisizione di diritti su uno o più beni immateriali, tale da rendergli impossibile prevedere la realizzazione di un profitto nella sua attività utilizzando i diritti acquisiti sul bene immateriale. Un risultato del genere sarebbe meno favorevole al cessionario rispetto alla sua opzione realisticamente a disposizione di non effettuare affatto il trasferimento.
6.114 Un prezzo per una transazione che riguarda beni immateriali potrà essere normalmente individuato in base alle opzioni realisticamente a disposizione di ciascuna delle parti. L’esistenza di tali prezzi è conforme al presupposto che i gruppi multinazionali cercano di ottimizzare l’allocazione delle risorse. In presenza di situazioni in cui il prezzo minimo accettabile per il cedente, basato sulle sue opzioni realisticamente a disposizione, ecceda il prezzo massimo accettabile per il cessionario, basato sulle sue opzioni realisticamente a disposizione, sarà necessario considerare se l’effettiva transazione debba essere disconosciuta secondo quanto previsto nella Sezione D.2 del Capitolo I o se le condizioni della transazione debbano essere, invece, rettificate. Allo stesso modo, in presenza di situazioni in cui si possa sostenere che sia l’utilizzo corrente del bene immateriale sia un’opzione realisticamente a disposizione (cioè un utilizzo alternativo del bene immateriale) proposta non ottimizzano l’allocazione delle risorse, sarà necessario considerare se tali ipotesi siano coerenti con i fatti reali e le circostanze del caso di specie. È chiara dunque l’importanza di valutare in maniera accurata tutti i fatti e tutti gli elementi al fine di delineare accuratamente l’effettiva transazione che riguarda i beni immateriali.
D.2 Ulteriori indicazioni sui trasferimenti di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali
6.115 Questa sezione fornisce ulteriori indicazioni riguardanti specifiche problematiche che sorgono nell’ambito del trasferimento tra imprese associate di beni immateriali o diritti sui beni immateriali. Tali transazioni possono includere cessioni di beni immateriali o transazioni che sono economicamente equivalenti alle cessioni. Queste transazioni potranno anche includere una licenza dei diritti di utilizzazione di uno o più beni immateriali o transazioni simili. La presente sezione non intende fornire una guida onnicomprensiva sul trattamento dei prezzi di trasferimento relativi ai trasferimenti di tali beni immateriali. Serve piuttosto a integrare le previsioni altrimenti applicabili dei Capitoli I-III e le direttive contenute nelle Sezioni A, B, C e D.1 di questo capitolo, nel contesto di trasferimenti di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali, fornendo indicazioni con riferimento ad alcuni argomenti specifici che comunemente sorgono in connessione con tali trasferimenti.
D.2.1 Comparabilità dei beni immateriali o dei diritti sui beni immateriali
6.116 Nell’applicazione delle disposizioni dei Capitoli I-III alle transazioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali, occorre ricordare che i beni immateriali spesso hanno caratteristiche uniche e, di conseguenza, hanno il potenziale per generare rendimenti e creare benefici futuri che potrebbero differire notevolmente. Nell’eseguire un’analisi di comparabilità in relazione al trasferimento di beni immateriali è quindi essenziale considerare le caratteristiche uniche degli stessi. Ciò è particolarmente importante quando il metodo del confronto del prezzo è considerato il metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, ma assume anche importanza nell’applicazione di altri metodi che si basano sui comparabili. Nel caso di un trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali che garantisca all’impresa un vantaggio competitivo unico sul mercato, i beni immateriali e le transazioni appositamente comparabili dovranno essere attentamente esaminati. È fondamentale valutare se i potenziali comparabili in realtà presentino una simile redditività attesa.
6.117 Di seguito è riportata una descrizione delle specifiche caratteristiche dei beni immateriali che possono dimostrarsi importanti in un’analisi di comparabilità riguardante i trasferimenti di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali. La seguente lista non è esaustiva e, in alcuni casi, ulteriori o differenti fattori possono essere parte essenziale dell’analisi di comparabilità.
D.2.1.1 Esclusività
6.118 Il fatto che nell’ambito di una specifica transazione avente ad oggetto il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali, i diritti che riguardano i beni immateriali siano esclusivi o non esclusivi può avere importanti ripercussioni sulla comparabilità. Alcuni beni immateriali consentono al titolare giuridico di escludere altri soggetti dal loro utilizzo. Un brevetto, ad esempio, garantisce il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione coperta da brevetto per un certo periodo di tempo. Se il soggetto che detiene i diritti sul bene immateriale può escludere le altre imprese dal mercato oppure escluderle dall’uso del bene immateriale che garantisce una posizione di vantaggio sul mercato, allora tale soggetto può godere di un alto potere sul mercato o di influenza sul mercato. Un soggetto che non possiede diritti esclusivi sui beni immateriali non potrà escludere tutti i concorrenti e, di conseguenza, non avrà lo stesso grado di potere o di influenza sul mercato. Pertanto, la natura esclusiva o non esclusiva dei beni immateriali o dei diritti sui beni immateriali dovrà essere considerata nell’ambito dell’analisi della comparabilità.
D.2.1.2 Ampiezza e durata della protezione legale
6.119 L’estensione e la durata della tutela giuridica dei beni immateriali connessi a un particolare trasferimento possono rappresentare un importante fattore di comparabilità. Le protezioni legali associate ad alcuni beni immateriali possono impedire ai concorrenti di entrare in un determinato mercato. Per altri beni immateriali, come il know-how o i segreti commerciali, le relative tutele legali possono avere natura differente e non essere così forti o durature. Per i beni immateriali a vita utile limitata, la durata delle protezioni legali può essere importante poiché la durata dei diritti immateriali influenzerà l’aspettativa delle controparti in relazione ai benefici futuri derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale. Ad esempio, due brevetti altrimenti comparabili non avranno valore equivalente se uno scade alla fine di un anno mentre l’altro scade solo dopo dieci anni.
D.2.1.3 Ambito geografico
6.120 L’ambito geografico dei beni immateriali o dei diritti sugli stessi comporta importanti considerazioni nell’ambito dell’analisi di comparabilità. Una concessione globale dei diritti sui beni immateriali può avere maggior valore rispetto a una concessione limitata a uno o a pochi Paesi, anche alla luce della natura del prodotto, del bene immateriale e dei mercati di riferimento.
D.2.1.4 Vita utile
6.121 Alcuni beni immateriali hanno una vita utile limitata. Com’è già stato indicato, la vita utile di specifici beni immateriali può essere influenzata dalla natura e dalla durata della protezione legale. La vita utile di alcuni beni immateriali può anche essere influenzata dal livello di obsolescenza tecnica in un settore e dallo sviluppo di nuovi prodotti tecnicamente più avanzati. Può anche accadere che la vita utile di specifici beni immateriali debba essere prorogata.
6.122 Nell’eseguire un’analisi di comparabilità, sarà pertanto utile considerare la vita utile attesa del bene immateriale in questione. In generale, ferme restando tutte le altre caratteristiche, un bene immateriale da cui ci si attende l’ottenimento di vantaggi di mercato per un periodo di tempo più lungo sarà valutato a un valore superiore rispetto a un bene immateriale similare che produce vantaggi di mercato per un periodo di tempo più breve. Nella valutazione della vita utile di un bene immateriale è, altresì, importante considerare l’uso che viene fatto dello stesso. La vita utile di un bene immateriale utilizzato per una continua attività di ricerca e sviluppo può estendersi oltre la vita commerciale della corrente linea di prodotti derivante dallo stesso bene immateriale.
D.2.1.5 Fase dello sviluppo
6.123 Nell’eseguire un’analisi di comparabilità, è importante considerare la fase dello sviluppo degli specifici beni immateriali. Si verifica spesso che nell’ambito di una transazione tra imprese associate il bene immateriale sia trasferito immediatamente prima che sia dimostrato che lo stesso possa garantire una produzione economicamente sfruttabile. Un esempio ricorrente si verifica nel settore farmaceutico, in cui una formula chimica può essere brevettata e i brevetti (o i diritti all’uso dei brevetti) trasferiti nell’ambito di una transazione tra imprese associate in un momento anteriore rispetto a quello in cui ricerche, sviluppi e test dimostrino che la formula costituisce un sano ed efficace trattamento per particolari patologie mediche.
6.124 Come regola generale, i beni immateriali riconducibili a prodotti con commercializzazione consolidata saranno valutati a un valore superiore rispetto a beni immateriali similari relativi a prodotti la cui commercializzazione sia ancora in corso di stabilizzazione. Nell’eseguire un’analisi di comparabilità che riguarda beni immateriali parzialmente sviluppati, è importante valutare la probabilità che eventuali sviluppi porteranno significative quote di reddito nella commercializzazione. In alcune circostanze, i dati settoriali relativi ai rischi associati ai futuri sviluppi possono essere utili per tali valutazioni. Comunque, le specifiche circostanze di una particolare situazione dovranno essere sempre considerate.
D.2.1.6 Diritti su miglioramenti, revisioni e aggiornamenti
6.125 Spesso, una considerazione importante in un’analisi di comparabilità che riguarda beni immateriali è rappresentata dai diritti delle parti sui futuri miglioramenti, sulle revisioni e sugli aggiornamenti dei beni immateriali stessi. In alcuni settori di attività, i prodotti protetti da beni immateriali possono diventare obsoleti o non competitivi in tempi relativamente brevi in assenza di continui sviluppi e potenziamenti dei beni immateriali. Di conseguenza, avere accesso ad aggiornamenti e miglioramenti può fare la differenza nel conseguimento di un vantaggio a breve o a lungo termine derivante dai beni immateriali. È pertanto necessario considerare, ai fini dell’analisi di comparabilità, se una specifica concessione di diritti sui beni immateriali comprenda o meno l’accesso a miglioramenti, revisioni e aggiornamenti dei beni immateriali stessi.
6.126 Un problema analogo, spesso rilevante ai fini di un’analisi di comparabilità, include la questione riguardante l’acquisizione o meno da parte del cessionario dei beni immateriali del diritto di utilizzare gli stessi ai fini della ricerca diretta allo sviluppo di altri beni immateriali nuovi e potenziati. Ad esempio, il diritto di utilizzare una piattaforma software già esistente come base per lo sviluppo di nuovi prodotti informatici può ridurre i tempi di sviluppo e può fare la differenza tra diventare il primo a commercializzare un nuovo prodotto o un’applicazione o essere costretto a entrare in un mercato già occupato da prodotti concorrenziali consolidati. Un’analisi di comparabilità relativa ai beni immateriali, quindi, dovrà tenere in debito conto i diritti delle parti sull’utilizzo di tali beni immateriali per lo sviluppo di versioni nuove e migliorate dei prodotti.
D.2.1.7 Aspettativa di benefici futuri
6.127 Ciascuna delle precedenti considerazioni sulla comparabilità assume rilevanza con riguardo all’aspettativa delle parti coinvolte in una transazione di benefici futuri che possono derivare dall’uso dei beni immateriali in questione. Se, per qualunque motivo, si rileva una discrepanza significativa tra i benefici futuri derivanti dallo sfruttamento di un bene immateriale in luogo di un altro, è arduo considerare tali beni immateriali sufficientemente confrontabili da sostenere un’analisi dei prezzi di trasferimento basata sui comparabili, in mancanza di adeguati aggiustamenti di comparabilità. In particolare, è importante considerare la redditività realizzata e potenziale di prodotti o potenziali prodotti basati sul bene immateriale. I beni immateriali che sono alla base di prodotti o servizi ad elevata redditività, infatti, non sono verosimilmente paragonabili a beni immateriali a sostegno di prodotti o servizi con una profittabilità nella media. Ogni fattore che possa influenzare in maniera sostanziale l’aspettativa delle parti in una transazione tra parti associate di ottenere benefici futuri da un bene immateriale dovrà essere tenuto in adeguata considerazione nell’eseguire un’analisi di comparabilità.
D.2.2 Confronto del rischio nei casi di trasferimenti di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali
6.128 Nell’eseguire un’analisi di comparabilità che riguarda il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali, l’esistenza di rischi legati alla probabilità di ottenere futuri vantaggi economici dai beni immateriali trasferiti deve essere considerata, ivi compresa la ripartizione dei rischi tra le parti che dovrà essere analizzata nel quadro definito nella Sezione D.1.2 del Capitolo I. I seguenti tipi di rischi, tra gli altri, dovranno essere considerati per valutare se i trasferimenti di beni immateriali o di combinazioni di beni immateriali siano paragonabili e per valutare se i beni immateriali stessi siano comparabili.
- Rischi legati al futuro sviluppo dei beni immateriali. Includono la valutazione: del fatto se i beni immateriali si riferiscano a prodotti commercialmente redditizi o se possano supportare in futuro prodotti commercialmente redditizi, del costo previsto del futuro sviluppo e delle attività di testing, della probabilità che tale sviluppo e tali attività di testing avranno successo e di considerazioni simili. Le valutazioni in merito al rischio di sviluppo sono particolarmente importanti nelle situazioni che riguardano trasferimenti di beni immateriali parzialmente sviluppati.
- Rischi legati all’obsolescenza del prodotto e alla svalutazione del valore dei beni immateriali. Includono la valutazione della probabilità che i concorrenti introdurranno prodotti o servizi in futuro che possano significativamente erodere il mercato dei prodotti basati sui beni immateriali che sono analizzati.
- Rischi legati alla violazione dei diritti sui beni immateriali. Includono la valutazione: della probabilità che altri possano affermare con successo che i prodotti basati sui beni immateriali violino i loro diritti sui beni immateriali e dei possibili costi per la difesa di tali diritti contro tali pretese. Ciò comprende anche una valutazione della probabilità che il titolare dei diritti sui beni immateriali possa impedire con successo ad altri di violarli, il rischio che i prodotti contraffatti possano erodere la redditività dei mercati rilevanti e la probabilità che sostanziali danni possano verificarsi nel caso di violazione di tali diritti.
- Responsabilità del prodotto e rischi simili relativi al futuro utilizzo dei beni immateriali.
D.2.3 Aggiustamenti di comparabilità nei trasferimenti di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali
6.129 Si applicano i principi dei paragrafi da 3.47 a 3.54 relativi agli aggiustamenti di comparabilità in relazione alle transazioni che comportano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali. È importante notare che le differenze tra i beni immateriali possono avere significative conseguenze economiche che possono essere difficili da rettificare in maniera affidabile. In particolare, in situazioni in cui gli importi attribuibili agli aggiustamenti di comparabilità rappresentano una grande percentuale della remunerazione del bene immateriale, si può ragionevolmente ritenere, in presenza di specifici fattori, che il calcolo dell’aggiustamento non sia affidabile e che i beni immateriali che sono confrontati non sono in realtà sufficientemente paragonabili tanto da consentire un’affidabile analisi sui prezzi di trasferimento. Se non sono possibili aggiustamenti di comparabilità affidabili, sarà necessario selezionare un metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento che sia meno dipendente dall’identificazione di beni immateriali comparabili o da transazioni comparabili.
D.2.4 Utilizzo di comparabili estratti dalle banche dati
6.130 La comparabilità, e la possibilità di effettuare aggiustamenti di comparabilità, è particolarmente importante nel valutare i beni immateriali potenzialmente comparabili e le relative percentuali di royalty nel caso siano estratti da banche dati commerciali o da banche dati private le licenze pubblicamente disponibili o gli accordi similari. I principi della Sezione A.4.3.1 del Capitolo III si applicano integralmente alla valutazione dell’utilizzabilità delle transazioni tratte da tali fonti. In particolare, è importante valutare se i dati pubblicamente disponibili tratti da banche dati commerciali e da banche dati private siano sufficientemente dettagliati da consentire una valutazione delle caratteristiche dei beni immateriali che possono essere importanti per eseguire un’analisi di comparabilità. Nella valutazione degli accordi di licenza comparabili identificati dalle banche dati, gli elementi specifici del caso, compresa la metodologia applicata, dovranno essere considerati nel contesto delle disposizioni del paragrafo 3.38.
D.2.5 Selezione del metodo più appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento di una transazione che riguarda il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali
6.131 I principi di queste Linee guida che riguardano la selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso di specie sono descritti nei paragrafi da 2.1 a 2.12. Questi principi si applicano interamente ai casi che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali. Nel selezionare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato in un caso che riguarda il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali, si dovrà prestare attenzione a (i) la natura dei beni immateriali rilevanti, (ii) la difficoltà ad identificare transazioni tra terze parti indipendenti comparabili per l’applicazione di alcuni dei metodi dei prezzi di trasferimento descritti nel Capitolo II. Le problematiche discusse qui di seguito sono particolarmente importanti nella selezione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento in base alle Linee guida.
6.132 Nell’applicare i principi di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.12 a questioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali, è importante riconoscere che le transazioni possono essere strutturate in modi diversi, ma possono avere conseguenze economiche simili. Ad esempio, la prestazione di un servizio con l’impiego di un bene immateriale può avere conseguenze economiche molto simili a una transazione che ha ad oggetto il trasferimento di un bene immateriale (o il trasferimento di diritti sul bene immateriale), in quanto entrambe possono trasferire il valore del bene immateriale al cessionario. Di conseguenza, nella scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento in relazione a una transazione che riguarda il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali, è importante considerare le conseguenze economiche della transazione piuttosto che procedere sulla base di una definizione arbitraria.
6.133 Questo capitolo chiarisce che per le questioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali è importante non semplicemente supporre che tutto l’utile residuo, dopo una limitata remunerazione a coloro che svolgono le funzioni, dovrà essere assegnato necessariamente al proprietario dei beni immateriali. La scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato dovrà essere basata su un’analisi funzionale che fornisca una chiara comprensione del processo aziendale globale del gruppo multinazionale e di come i beni immateriali trasferiti interagiscono con le altre funzioni, con i beni e con i rischi che costituiscono il processo aziendale globale. L’analisi funzionale dovrà identificare tutti i fattori che contribuiscono alla creazione di valore, che possono includere, tra gli altri, i rischi assunti, le caratteristiche dello specifico mercato, la posizione, le strategie commerciali e le sinergie del gruppo multinazionale. Il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento selezionato e gli eventuali aggiustamenti ricompresi in tale metodo basati sull’analisi di comparabilità dovranno considerare tutti i fattori rilevanti che hanno sostanzialmente contribuito alla creazione del valore, non solo i beni immateriali e le funzioni routinarie.
6.134 I principi presentati nei paragrafi 2.12, 3.58 e 3.59 sull’uso di più di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento si applicano a questioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali.
6.135 I paragrafi da 3.9 a 3.12 e il paragrafo 3.37 forniscono indicazioni sull’aggregazione di transazioni separate ai fini dell’analisi dei prezzi di trasferimento. Questi principi si applicano interamente ai casi che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali e sono completati dalla guida della Sezione C di questo capitolo. Infatti, accade spesso che i beni immateriali possano essere trasferiti in combinazione con altri beni immateriali o in combinazione con transazioni aventi ad oggetto la vendita di beni o la prestazione di servizi. In tali situazioni può benissimo accadere che l’analisi più affidabile dei prezzi di trasferimento prenda in considerazione le transazioni interconnesse nella loro globalità, dal momento che tale approccio è necessario per migliorare l’affidabilità dell’analisi.
D.2.6 Ulteriori indicazioni sui metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento in materie riguardanti il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali
6.136 In base ai fatti specifici, uno dei cinque metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento descritti nel Capitolo II potrebbe costituire il metodo più appropriato alle circostanze del caso di specie, qualora la transazione riguardi un trasferimento di uno o più beni immateriali tra imprese associate. L’uso di altri metodi alternativi può anche essere appropriato.
6.137 Nel caso in cui l’analisi di comparabilità identifichi informazioni affidabili in relazione a transazioni comparabili tra parti indipendenti, la determinazione dei prezzi di libera concorrenza per un trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali può essere effettuata sulla base di tali comparabili dopo aver effettuato eventuali aggiustamenti di comparabilità adeguati e affidabili.
6.138 Tuttavia, potrebbe spesso accadere in materia di trasferimenti di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali che l’analisi di comparabilità (compresa l’analisi funzionale) evidenzi l’assenza di affidabili transazioni comparabili sul libero mercato che possano essere utilizzate per determinare il prezzo di libera concorrenza e altre condizioni. Ciò può accadere se i beni immateriali in esame hanno caratteristiche uniche o se sono di tale importanza capitale che gli stessi siano trasferiti solo tra le imprese associate. Ciò può anche dipendere da una mancanza di dati disponibili su transazioni potenzialmente comparabili o da altre cause. Nonostante la mancanza di comparabili affidabili, di solito è possibile determinare il prezzo di libera concorrenza e le altre condizioni per la transazione tra imprese associate.
6.139 Qualora non possano essere identificate informazioni affidabili relative a transazioni comparabili tra parti indipendenti, il principio di libera concorrenza richiede l’uso di un altro metodo per determinare il prezzo che parti indipendenti avrebbero accettato in circostanze analoghe. Nel fare queste valutazioni è importante considerare:
- le funzioni, i beni e i rischi delle rispettive parti della transazione;
- le ragioni commerciali di aver posto in essere la transazione;
- il punto di vista e le opzioni realisticamente a disposizione di ciascuna delle parti della transazione;
- i vantaggi competitivi conferiti dai beni immateriali, inclusa specialmente la redditività relativa ai prodotti e ai servizi o ai potenziali prodotti e servizi collegati ai beni immateriali;
- i benefici economici futuri previsti dalla transazione;
- altri fattori di comparabilità, quali le caratteristiche dei mercati locali, le economie di localizzazione, la forza lavoro organizzata e le sinergie del gruppo multinazionale.
6.140 Nell’identificazione dei prezzi e delle altre condizioni che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti in circostanze analoghe, è spesso necessario identificare con attenzione gli aspetti idiosincratici della transazione tra parti associate che sorgono in virtù del rapporto tra le parti. Non vi è alcuna necessità che le imprese associate strutturino le loro transazioni esattamente come le imprese indipendenti potrebbero aver fatto. Tuttavia, allorquando le strutture delle transazioni utilizzate dalle imprese associate non corrispondano a quelle tra i soggetti indipendenti, gli effetti di tali strutture sul prezzo o sulle altre condizioni che sarebbero state concordate tra soggetti indipendenti in circostanze analoghe dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione dei profitti che sarebbero stati attribuiti a ciascuna delle parti a valori di libera concorrenza.
6.141 Occorre prestare attenzione all’applicazione di alcuni metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dall’OCSE in relazione a questioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali. I metodi unilaterali, compresi il metodo del prezzo di rivendita e quello del margine netto della transazione, sono metodi non affidabili per valutare direttamente i beni immateriali. In alcune circostanze tali metodi possono essere utilizzati per valutare indirettamente i beni immateriali, determinando i valori per alcune funzioni e individuando, per differenza, il valore residuo per i beni immateriali. Tuttavia, i principi del paragrafo 6.133 sono importanti quando si seguono tali approcci e l’attenzione deve essere rivolta a far sì che tutte le funzioni, tutti i rischi, tutti i beni e tutti gli altri fattori che contribuiscono alla generazione del reddito siano correttamente identificati e valutati.
6.142 L’utilizzo di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento che tentano di stimare il valore dei beni immateriali basandosi sui costi dello sviluppo degli stessi è raramente adeguato. Vi è raramente una correlazione tra il costo dello sviluppo dei beni immateriali e il loro valore o il prezzo di trasferimento una volta sviluppato. Quindi, i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento basati sul costo dei beni immateriali dovranno essere evitati.
6.143 Tuttavia, in alcune eccezionali circostanze, i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento basati sui costi stimati per la riproduzione o la sostituzione del bene immateriale possono essere utilizzati. Tali approcci possono talvolta avere una valida applicazione con riferimento allo sviluppo di beni immateriali utilizzati per le operazioni aziendali interne (ad esempio, sistemi software interni), in particolare nel caso in cui i beni immateriali in questione non siano beni immateriali unici e di valore. Nel caso in cui si esaminino i beni immateriali relativi ai prodotti venduti sul mercato, tuttavia, i metodi di valutazione basati sui costi di sostituzione sollevano seri problemi di comparabilità. Tra le altre cose, è necessario valutare l’effetto dei ritardi temporali connessi allo sviluppo posticipato sul valore dei beni immateriali. Spesso, può esserci un vantaggio significativo per chi si muove per primo nell’avere un prodotto sul mercato. Di conseguenza, un prodotto identico (e i relativi beni immateriali di elevato valore) sviluppato nei periodi successivi non sarà tanto di elevato valore quanto lo stesso prodotto (e i connessi beni immateriali) disponibile nel presente. In tal caso, il costo di sostituzione stimato non sarà una valida approssimazione per il valore di un bene immateriale trasferito in quel momento. Allo stesso modo, nel caso in cui un bene immateriale sia soggetto a protezioni legali o abbia caratteristiche di esclusività, il valore rappresentato dall’essere in grado di escludere i concorrenti dal suo utilizzo non sarà individuato da un’analisi basata sul costo di sostituzione. Le valutazioni basate sul costo non sono affidabili quando sono applicate per determinare il prezzo di libera concorrenza dei beni immateriali parzialmente sviluppati.
6.144 Le disposizioni del paragrafo 2.10 relative all’utilizzo della regola empirica (c.d. rule of thumb) si applicano alle determinazioni del corretto prezzo di trasferimento in ogni transazione tra imprese associate, inclusi i casi che riguardano l’uso o il trasferimento di beni immateriali. Di conseguenza, la regola empirica non può essere utilizzata come prova che un prezzo o una ripartizione del reddito risponda al principio di libera concorrenza, in particolare anche nella ripartizione del reddito tra un licenziante e un licenziatario di beni immateriali.
6.145 I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento probabilmente più adatti per i trasferimenti di uno o più beni immateriali sono il metodo del confronto del prezzo e il metodo di ripartizione degli utili. Le tecniche di valutazione possono essere strumenti utili. Ulteriori indicazioni sui metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento applicabili ai trasferimenti di beni immateriali sono di seguito riportate.
D.2.6.1 Applicazione del metodo del confronto del prezzo
6.146 Quando possono essere individuate affidabili transazioni comparabili tra parti indipendenti, il metodo del confronto del prezzo sarà applicato per determinare le condizioni di libera concorrenza per il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali. I principi generali contenuti nei paragrafi da 2.14 a 2.26 si applicano quando il metodo del confronto del prezzo è utilizzato nell’ambito delle transazioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali. Quando il metodo del confronto del prezzo è utilizzato nell’ambito del trasferimento di beni immateriali, si deve prestare particolare attenzione alla comparabilità dei beni immateriali o dei diritti sui beni immateriali trasferiti nella transazione tra imprese associate e nelle potenziali transazioni comparabili tra parti indipendenti. Bisognerà considerare le caratteristiche economicamente rilevanti o i fattori di comparabilità descritti nella Sezione D.1 del Capitolo I. Le questioni descritte nelle Sezioni da D.2.1 a D.2.4 di questo capitolo sono particolarmente importanti per la valutazione della comparabilità di specifici beni immateriali trasferiti e per la realizzazione degli aggiustamenti di comparabilità, ove possibile. È necessario riconoscere che in molti casi comparabili affidabili che riguardano beni immateriali potranno essere difficili o impossibili da individuare.
6.147 In alcune situazioni, i beni immateriali acquisiti da un gruppo multinazionale da imprese indipendenti sono trasferiti a un’entità del gruppo multinazionale in una transazione tra parti associate subito dopo l’acquisizione. In tal caso il prezzo pagato per i beni immateriali acquisiti rappresenterà (alla luce di adeguati aggiustamenti, inclusi gli aggiustamenti per i beni acquisiti non ritrasferiti) un affidabile comparabile per la determinazione del prezzo di libera concorrenza della transazione controllata in base al metodo del confronto del prezzo. In base ai fatti e alle circostanze del caso di specie, il prezzo di acquisizione da terzi in tali situazioni avrà rilevanza nella determinazione dei prezzi di libera concorrenza e delle altre condizioni per la transazione tra parti associate, anche quando i beni immateriali sono acquisiti indirettamente attraverso un acquisto di azioni o nel caso in cui il prezzo pagato a terzi per le azioni o per le attività eccede il valore contabile delle attività acquistate. Gli esempi 23 e 26 contenuti nell’allegato del Capitolo VI illustrano i principi di questo paragrafo.
D.2.6.2 Applicazione del metodo di ripartizione degli utili
6.148 Nel caso in cui non sia possibile identificare affidabili transazioni comparabili tra parti indipendenti, può essere utilizzato un metodo di ripartizione degli utili per determinare le condizioni di libera concorrenza per il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali. La Sezione C del Capitolo II contiene le indicazioni da considerare nell’applicazione dei metodi di ripartizione degli utili. Le predette indicazioni sono interamente applicabili alle questioni che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali. Nel valutare l’affidabilità dei metodi di ripartizione degli utili, tuttavia, bisognerà considerare la disponibilità di dati affidabili e adeguati relativi agli utili complessivi, le spese allocabili in modo adeguato e l’affidabilità dei fattori utilizzati per la ripartizione dell’utile complessivo.
6.149 I metodi di ripartizione degli utili possono trovare applicazione in relazione alla vendita dei pieni diritti sui beni immateriali. Come per altre applicazioni del metodo di ripartizione degli utili, un’analisi funzionale completa che consideri le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni utilizzati da ciascuna delle parti è un elemento essenziale dell’analisi. Nel caso in cui l’analisi del metodo di ripartizione degli utili sia basata sui ricavi e sui costi previsionali, è necessario prendere in considerazione le problematiche sull’affidabilità di tali previsioni descritte nella Sezione D.2.6.4.1.
6.150 L’analisi della ripartizione degli utili potrà anche essere applicata ai trasferimenti di beni immateriali sviluppati parzialmente. In tale analisi, si esamina talvolta il valore relativo dei contributi allo sviluppo dei beni immateriali prima e dopo il loro trasferimento. Tale approccio può includere il tentativo di ammortizzare il contributo del cedente al bene immateriale parzialmente sviluppato lungo la vita utile attesa di tale contributo, ipotizzando l’assenza di un ulteriore sviluppo. Tali approcci sono generalmente basati sulle proiezioni dei flussi di cassa e dei benefici che si prevede dovrebbero generarsi in una data futura, successiva al trasferimento e al presunto completamento, con esito positivo, di ulteriori attività di sviluppo.
6.151 Occorre cautela nell’applicare approcci basati sulla ripartizione degli utili per determinare le stime dei contributi delle parti alla creazione del reddito negli anni successivi al trasferimento o una ripartizione conforme al principio di libera concorrenza del reddito futuro rispetto ai beni immateriali parzialmente sviluppati. Il contributo o il valore del lavoro svolto prima del trasferimento potranno non avere nessuna correlazione col costo di tale lavoro. Ad esempio, un composto chimico con indicazioni farmacologiche potenzialmente di successo potrebbe essere sviluppato in laboratorio a costi relativamente contenuti. Inoltre, in un’analisi di ripartizione degli utili è opportuno tener conto di una varietà di fattori difficili da valutare. Questi includono il connesso rischio e il valore dei contributi alla ricerca prima e dopo il trasferimento, il relativo rischio e il suo effetto sul valore per altre attività di sviluppo svolte prima e dopo il trasferimento, l’aliquota di ammortamento appropriata per i vari contributi al valore del bene immateriale, considerazioni che riguardano il momento in cui potrebbero essere introdotti eventuali nuovi potenziali prodotti e il valore dei contributi, diversi da quelli dei beni immateriali, alla generazione finale di utili. Le previsioni di reddito e di flussi finanziari in tali situazioni possono essere particolarmente astratte. Questi fattori possono essere combinati per richiamare l’affidabilità dell’applicazione dell’analisi di ripartizione degli utili in questione. Si veda la Sezione D.4 sui beni immateriali difficili da valutare.
6.152 Nel caso in cui nell’ambito di una licenza o di una transazione similare siano trasferiti diritti limitati su beni immateriali completamente sviluppati e non possono essere individuate affidabili transazioni comparabili tra parti indipendenti, si utilizzerà un metodo di ripartizione degli utili per valutare i rispettivi contributi apportati dalle parti alla realizzazione del reddito complessivo. Il contributo al profitto dei diritti su beni immateriali resi disponibili dal licenziante o da un altro cedente è, in tali circostanze, uno dei fattori che contribuiscono alla percezione del reddito conseguente al trasferimento. Tuttavia, anche altri fattori dovranno essere considerati. In particolare, le funzioni svolte e i rischi assunti dal licenziatario/cessionario devono essere specificamente presi in considerazione. Altri beni immateriali utilizzati dal licenziante/cedente e dal licenziatario/cessionario nelle rispettive attività dovranno allo stesso modo essere presi in considerazione, così come altri fattori rilevanti. In una tale analisi, si dovrà prestare attenzione alle limitazioni imposte dai termini del trasferimento sull’utilizzo dei beni immateriali da parte del licenziatario/cessionario e ai diritti del licenziatario/cessionario di utilizzare i beni immateriali per attività di ricerca e sviluppo in corso. Inoltre, può essere importante la valutazione dei contributi del licenziatario ai miglioramenti del valore dei beni immateriali concessi in licenza. L’allocazione del reddito dipenderà dai risultati dell’analisi funzionale, compresa l’analisi dei rischi rilevanti assunti. In un’analisi basata sulla ripartizione degli utili in relazione a un accordo di licenza non si deve supporre che tutto l’utile residuo dopo la remunerazione delle funzioni debba essere necessariamente assegnato al licenziante/cedente.
D.2.6.3 Uso delle tecniche di valutazione
6.153 In situazioni in cui non possono essere individuate affidabili transazioni comparabili tra parti indipendenti per un trasferimento di uno o più beni immateriali, può anche essere possibile utilizzare tecniche di valutazione per stimare il prezzo di libera concorrenza per i beni immateriali trasferiti tra le imprese associate. In particolare, può essere particolarmente utile, se applicata correttamente, l’applicazione di tecniche di valutazione basate sul reddito, in particolare sul calcolo del valore attualizzato dei flussi di reddito futuri o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale. In base ai fatti e alle circostanze del caso di specie, le tecniche di valutazione possono essere utilizzate dai contribuenti e dall’amministrazione fiscale come parte di uno dei cinque metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dall’OCSE descritti nel Capitolo II o come uno strumento utile per identificare un prezzo di libera concorrenza.
6.154 Qualora le tecniche di valutazione siano utilizzate in un’analisi di determinazione dei prezzi di trasferimento che riguardano il trasferimento di beni immateriali o di diritti sui beni immateriali, è necessario applicare tali tecniche in modo conforme al principio di libera concorrenza e ai principi di queste linee guida. In particolare, bisognerà considerare i principi contenuti nei Capitoli I-III. I principi relativi alle opzioni realisticamente a disposizione, alle caratteristiche economicamente rilevanti, tra cui l’assunzione del rischio (si veda la Sezione D.1 del Capitolo I) e l’aggregazione delle transazioni (si vedano i paragrafi da 3.9 a 3.12), si applicano integralmente alle situazioni in cui le tecniche di valutazione sono utilizzate in un’analisi di determinazione dei prezzi di trasferimento. Inoltre, si applicano le regole delle Linee guida relative alla selezione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento nel determinare quando tali tecniche devono essere utilizzate (si vedano i paragrafi da 2.1 a 2.12). I principi delle Sezioni A, B, C e D.1 di questo capitolo si applicano anche quando si utilizzano tecniche di valutazione.
6.155 È fondamentale considerare le assunzioni e le altre motivazioni che sono alla base di particolari applicazioni delle tecniche di valutazione. Ai fini contabili, talune ipotesi di valutazione possono talvolta riflettere presupposti conservativi e stime del valore delle attività riflesse nel bilancio aziendale. Questo approccio prudente può portare a definizioni troppo ristrette ai fini dell’analisi dei prezzi di trasferimento e ad approcci valutativi che non sono necessariamente coerenti con il principio di libera concorrenza. Cautela deve, perciò, essere prestata nell’accettare valutazioni effettuate a fini contabili in un’ottica di valori di libera concorrenza ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento senza un esame approfondito delle assunzioni sottostanti. In particolare, le valutazioni di beni immateriali contenute nella determinazione dei prezzi di acquisto effettuate a fini contabili non sono determinanti ai fini della definizione dei prezzi di trasferimento e devono essere utilizzate in un’analisi dei prezzi di trasferimento con cautela e con un’accurata considerazione delle assunzioni sottostanti.
6.156 Non è intenzione di queste Linee guida individuare una panoramica completa delle tecniche di valutazione utilizzate dai professionisti della valutazione. Allo stesso modo, non è intenzione di queste Linee guida approvare o rigettare uno o più metodi standard di valutazione utilizzati dai professionisti della valutazione o dai contabili o di descrivere in dettaglio o approvare specificamente una o più tecniche o metodi di valutazione specifici, quali metodi particolarmente adatti da utilizzare in un’analisi dei prezzi di trasferimento. Tuttavia, qualora le tecniche di valutazione siano applicate in modo da tenere in debito conto queste linee guida, i fatti specifici del caso, i principi e le pratiche di valutazione e tengano in adeguata considerazione la validità delle assunzioni sottostanti e la loro coerenza con il principio di libera concorrenza, tali tecniche possono essere strumenti utili in un’analisi dei prezzi di trasferimento in cui non sono disponibili affidabili transazioni tra parti indipendenti comparabili. Si vedano, tuttavia, i paragrafi 6.142 e 6.143 per una discussione sull’affidabilità e sull’applicazione di tecniche di valutazione basate sui costi di sviluppo dei beni immateriali.
6.157 Le tecniche di valutazione che stimano il valore scontato dei flussi di cassa futuri derivanti dallo sfruttamento del o dei beni immateriali trasferiti sono particolarmente utili quando sono applicate correttamente. Ci sono molte varianti di queste tecniche di valutazione. In termini generali, tali tecniche misurano il valore di un bene immateriale attraverso il valore stimato dei flussi di cassa futuri che possono essere generati durante la sua durata residua. Il valore può essere calcolato scontando i flussi di cassa futuri attesi al valore attuale[6]. Secondo questa impostazione, la valutazione richiede, tra le altre cose, di definire previsioni finanziarie realistiche e affidabili, tassi di crescita, tassi di sconto, vita utile dei beni immateriali ed effetti fiscali della transazione. Inoltre, ciò comporta prendere in considerazione i valori finali, quando è opportuno. Per pervenire alla determinazione di un prezzo di libera concorrenza, a seconda dei fatti e delle circostanze del singolo caso, il calcolo del valore scontato dei flussi di cassa attesi derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali dovrà essere valutato dalla prospettiva di entrambe le parti coinvolte nella transazione. Il prezzo di libera concorrenza si collocherà all’interno dell’intervallo tra i valori attuali valutati dalle prospettive del cedente e del cessionario. Gli esempi da 27 a 29 dell’allegato del Capitolo VI illustrano le disposizioni di questa sezione.
D.2.6.4 Specifiche aree di interesse nell’applicazione di metodi basati sul valore scontato dei flussi di cassa attesi
6.158 Quando si applicano tecniche di valutazione, ivi incluse quelle basate sui flussi di cassa attesi, è importante riconoscere che le stime di valore basate su tali tecniche possono essere volatili. Piccole modifiche, in una o nell’altra delle assunzioni sottostanti al modello di valutazione o in uno o più dei parametri di valutazione, possono portare a grandi differenze nel valore del bene immateriale determinato dal modello. Una piccola percentuale di variazione del tasso di sconto, una piccola percentuale di cambiamento dei tassi di crescita assunti nella realizzazione di previsioni finanziarie o una piccola modifica delle ipotesi relative alla vita utile del bene immateriale possono avere ciascuno un rilevante effetto sulla valutazione finale. Inoltre, questa volatilità è spesso aggravata quando sono effettuati simultaneamente due o più assunzioni o parametri di valutazione.
6.159 L’affidabilità del valore del bene immateriale definito utilizzando un modello di valutazione è particolarmente sensibile all’affidabilità delle assunzioni e delle stime sottostanti e alla due diligence e al giudizio espressi nel confermare le assunzioni e la stima dei parametri di valutazione.
6.160 A causa dell’importanza delle assunzioni e dei parametri di valutazione sottostanti, i contribuenti e l’amministrazione fiscale che utilizzano tecniche di valutazione per determinare i prezzi di libera concorrenza per i beni immateriali trasferiti indicheranno esplicitamente ognuna delle assunzioni relative alla creazione del modello di valutazione, descriveranno i fondamenti dei parametri di valutazione selezionati e si prepareranno a difendere la ragionevolezza di tali assunzioni e dei parametri di valutazione. Inoltre, i contribuenti che hanno utilizzato tecniche di valutazione dovranno presentare come parte della loro documentazione sui prezzi di trasferimento alcune analisi di sensibilità che riflettono la conseguente modifica del valore stimato del bene immateriale generato dal modello quando si utilizzano assunzioni e parametri alternativi.
6.161 Per valutare l’affidabilità di un modello di valutazione, sarà rilevante considerare gli scopi per i quali è stata effettuata la valutazione ed esaminare le assunzioni e i parametri di valutazione utilizzati dal contribuente nell’ambito di valutazioni diverse, effettuate per fini non fiscali. L’amministrazione fiscale chiederà spiegazioni su eventuali incongruenze riscontrate tra le assunzioni fatte in una valutazione di un bene immateriale nell’ambito dei prezzi di trasferimento e le valutazioni effettuate per altri scopi. Ad esempio, tali richieste saranno opportune se tassi di sconto elevati sono utilizzati in un’analisi dei prezzi di trasferimento quando l’azienda usa frequentemente tassi di sconto più bassi per valutare eventuali fusioni e acquisizioni. Tali richieste saranno anche appropriate se si afferma che determinati beni immateriali hanno una vita utile breve, ma le previsioni utilizzate in altri contesti di pianificazione aziendale dimostrano che i beni immateriali correlati producono flussi di cassa che vanno oltre la “vita utile” che è stata determinata nell’analisi dei prezzi di trasferimento. Le valutazioni utilizzate da un gruppo multinazionale nel prendere decisioni operative possono essere più attendibili di quelle predisposte esclusivamente per l’analisi dei prezzi di trasferimento.
6.162 Le seguenti sezioni individuano alcune questioni specifiche che devono essere prese in considerazione nella valutazione di alcune importanti assunzioni sottostanti i calcoli in un modello di valutazione basato su flussi di cassa attualizzati. Tali questioni sono importanti per valutare l’affidabilità della particolare applicazione di una tecnica di valutazione. Nonostante le varie preoccupazioni espresse in precedenza e descritte in dettaglio nei paragrafi successivi, a seconda delle circostanze, l’applicazione di una tale tecnica di valutazione, sia come parte di uno dei cinque metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dall’OCSE o come strumento utile, può rivelarsi più affidabile rispetto all’applicazione di qualsiasi altro metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, in particolare quando non esistono affidabili transazioni comparabili tra parti indipendenti.
D.2.6.4.1 Precisione delle previsioni finanziarie
6.163 L’affidabilità di una valutazione di un bene immateriale trasferito, basata sui flussi di cassa attualizzati, dipende dall’accuratezza delle previsioni dei flussi di cassa futuri o del reddito su cui si basa la valutazione. Tuttavia, poiché l’accuratezza delle previsioni finanziarie è imputabile agli sviluppi del mercato che sono sconosciuti e non conoscibili al momento della valutazione, rendendo in tal modo le previsioni astratte, è essenziale che i contribuenti e l’amministrazione fiscale esaminino attentamente le assunzioni che stanno alla base delle previsioni sia delle entrate che delle uscite future.
6.164 Nel valutare le previsioni finanziarie, la fonte e lo scopo delle previsioni sono particolarmente importanti. In alcuni casi, i contribuenti prepareranno regolarmente le previsioni finanziarie per scopi di pianificazione aziendale. Può essere che tali analisi siano utilizzate dalla direzione dell’impresa per prendere decisioni relative all’attività di impresa e agli investimenti. Di solito, le previsioni preparate per scopi di pianificazione aziendale non fiscale sono più attendibili delle previsioni preparate esclusivamente a fini fiscali o esclusivamente per l’analisi dei prezzi di trasferimento.
6.165 La lunghezza del periodo di tempo coperta dalle previsioni dovrà anche essere considerata nel valutare l’affidabilità delle previsioni. Quanto più avanti nel tempo si prevede che il bene immateriale in questione produca flussi di cassa positivi, tanto meno attendibili saranno probabilmente le proiezioni di ricavi e di spesa.
6.166 Un’ulteriore considerazione per valutare l’attendibilità delle previsioni consiste nel verificare se i beni immateriali e i beni o i servizi a cui si riferiscono dimostrino comprovati risultati finanziari. Attenzione dovrà essere sempre riposta nel presupporre che le prestazioni passate sono una guida affidabile per il futuro, in quanto molti fattori sono soggetti a cambiamenti. Tuttavia, i risultati operativi passati forniscono un’utile guida per le probabili prestazioni future di beni o servizi che fanno affidamento su beni immateriali. Le previsioni riferite ai beni o ai servizi che non sono stati introdotti sul mercato o che sono ancora in via di sviluppo sono intrinsecamente meno affidabili di quelle che prevedono una tracciatura sulla base delle operazioni effettuate in passato.
6.167 Nel decidere se includere i costi di sviluppo nelle previsioni dei flussi di cassa è importante considerare la natura del bene immateriale trasferito. Alcuni beni immateriali possono avere vita utile indefinita e possono essere sviluppati continuamente. In queste situazioni è opportuno includere i futuri costi di sviluppo nelle previsioni dei flussi di cassa. Altri beni immateriali, ad esempio uno specifico brevetto, possono essere già completamente sviluppati e non forniscono, inoltre, una piattaforma per lo sviluppo di altri beni immateriali. In queste situazioni non è necessario includere i costi di sviluppo nelle previsioni dei flussi di cassa per i beni immateriali trasferiti.
6.168 Qualora, per i motivi precedenti o per qualsiasi altro motivo, si ritenga che le previsioni alla base della valutazione siano inaffidabili o astratte, occorre rifarsi alle indicazioni contenute nelle Sezioni D.3 e D.4.
D.2.6.4.2 Assunzioni relative ai tassi di crescita
6.169 Un elemento chiave di alcune previsioni dei flussi di cassa che dovrà essere attentamente esaminato è il tasso di crescita previsto. Spesso le proiezioni dei flussi di cassa futuri si basano sui flussi di cassa correnti (o assumono flussi di cassa iniziali dopo l’introduzione del bene nel caso di beni immateriali parzialmente sviluppati) proiettati sulla base di un tasso di crescita percentuale. In questi casi, dovrà essere presa in considerazione la base del tasso di crescita presunto. In particolare, è inusuale che i ricavi derivanti da un determinato bene crescano a un tasso fisso per un lungo periodo di tempo. Occorre, pertanto, prestare attenzione nell’accettare modelli particolarmente semplici che contengano tassi di crescita lineari non giustificati sulla base dell’esperienza riferita a beni e mercati simili o non contenenti una ragionevole valutazione delle probabili condizioni di mercato future. Un’applicazione affidabile di una tecnica di valutazione basata sui flussi di cassa futuri previsti esaminerà il modello probabile di crescita delle entrate e delle uscite sulla base dell’esperienza industriale e aziendale riferita a beni simili.
D.2.6.4.3 Tassi di sconto
6.170 Il tasso o i tassi di sconto utilizzati per convertire un insieme di flussi di cassa attesi in un valore attuale è un elemento critico di un modello di valutazione. Il tasso di sconto tiene conto del valore temporale del denaro e del rischio o dell’incertezza dei flussi di cassa attesi. Poiché, utilizzando queste tecniche, piccole variazioni nei tassi di sconto selezionati possono generare grandi variazioni nel valore calcolato dei beni immateriali, è essenziale che sia prestata particolare attenzione all’analisi effettuata e alle assunzioni adottate nella scelta del tasso o dei tassi di sconto utilizzati nel modello di valutazione.
6.171 Non esiste un’unica grandezza di tasso di sconto che sia sempre appropriata ai fini di un’analisi per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Non si dovrà supporre che un tasso di attualizzazione basato sull’approccio del costo medio ponderato del capitale (WACC), o qualsiasi altra misura, possa essere sempre utilizzato nell’ambito di un’analisi dei prezzi di trasferimento in cui è importante determinare adeguati tassi di attualizzazione. Invece, per determinare il tasso di sconto appropriato dovranno essere valutati le condizioni e i rischi specifici associati alle circostanze di un determinato caso e ai flussi di cassa in questione.
6.172 Nel determinare e valutare i tassi di sconto, in particolare quelli associati alla valutazione dei beni immateriali ancora in fase di sviluppo, dovrà tenersi presente che in alcuni casi i beni immateriali possono essere tra le componenti più rischiose dell’attività del contribuente. Dovrà altresì tenersi presente che alcune attività imprenditoriali sono intrinsecamente più rischiose di altre e alcune previsioni di flussi di cassa sono inevitabilmente più volatili di altre. Ad esempio, la probabilità che un livello di spese di ricerca e sviluppo previste possa essere sostenuto può essere superiore alla probabilità che un livello di ricavi previsti, in ultima analisi, sia generato. Il tasso o i tassi di sconto dovranno riflettere il livello di rischio nell’attività complessiva e la volatilità attesa dei diversi flussi di cassa previsti nelle circostanze di ogni singolo caso.
6.173 Poiché alcuni rischi possono essere presi in considerazione sia nel pervenire a proiezioni finanziarie sia nel calcolo del tasso di sconto, occorre prestare attenzione per evitare il doppio tasso di sconto del rischio.
D.2.6.4.4 Vita utile dei beni immateriali e valori finali
6.174 Le tecniche di valutazione sono spesso basate sulla proiezione dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali durante la loro vita utile. In tali circostanze, la determinazione della vita utile effettiva del bene immateriale sarà una delle assunzioni critiche a supporto del modello di valutazione stesso.
6.175 La vita utile attesa di particolari beni immateriali è una questione da affrontare sulla base di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti. La vita utile di un particolare bene immateriale può essere influenzata dalla tipologia e dalla durata delle tutele legali, dal tasso d’innovazione tecnologica nel settore e da altri fattori che incidono sulla concorrenza nel settore economico di riferimento. Si vedano i paragrafi 6.121 e 6.122.
6.176 In alcune circostanze, particolari beni immateriali possono contribuire alla generazione di flussi di cassa anche in anni successivi alla scadenza delle relative tutele legali o alla cessazione della commercializzazione dei beni a cui si riferiscono nello specifico. Ciò può avvenire quando, ad esempio, una gamma di beni immateriali costituisce la base per lo sviluppo delle future generazioni di beni immateriali e di nuovi beni. Può anche accadere che una quota dei flussi di cassa derivanti dai previsti nuovi beni debba essere adeguatamente attribuita a beni immateriali la cui vita utile sia già terminata, nel caso in cui si rilevi ancora un nesso di continuità. Occorre riconoscere anche che, benché alcuni beni immateriali abbiano una vita utile indeterminata al momento in cui questa deve essere valutata, questa circostanza non implica, tuttavia, che i profitti non ordinari siano perennemente da attribuire a tali beni immateriali.
6.177 A questo proposito, nel caso in cui degli specifici beni immateriali contribuiscano ai flussi di cassa anche oltre il periodo per il quale vi siano proiezioni finanziarie ragionevoli, potrà essere opportuno calcolare un valore finale per i flussi di cassa relativi a tali beni immateriali. Ove detti valori finali siano utilizzati nei calcoli per la valutazione, le assunzioni su cui si basa il calcolo dovranno essere chiaramente definite e accuratamente esaminate, in particolare i tassi di crescita stimati.
D.2.6.4.5 Assunzioni con riferimento alle imposte
6.178 Nel caso in cui lo scopo della procedura di valutazione sia di isolare i flussi di cassa previsti in relazione a un bene immateriale, può essere necessario valutare e quantificare l’effetto delle future imposte sul reddito dei flussi di cassa attesi. Gli effetti fiscali da prendere in considerazione includono: (i) le imposte stimate sui flussi di cassa futuri, (ii) le quote di ammortamento fiscale di cui si prevede che un eventuale cessionario potrà disporre in caso di trasferimento del bene, (iii) le imposte a cui si prevede sarà soggetto il cedente in seguito a un eventuale trasferimento.
D.2.7 Metodo di pagamento
6.179 I contribuenti hanno notevole potere discrezionale nel definire il metodo di pagamento per trasferire i beni immateriali. Nelle transazioni tra parti indipendenti, è frequente per l’acquisto di beni immateriali il pagamento di una somma in un’unica soluzione (single lump sum). Tuttavia, può accadere anche che per l’acquisto di beni immateriali si ricorra a pagamenti periodici nel corso del tempo. Gli accordi che implicano dei pagamenti periodici possono prevedere una serie di pagamenti rateali di ammontare fisso oppure possono essere strutturati come pagamenti potenziali direttamente correlati al livello delle vendite dei prodotti commercializzati e riferibili ai beni immateriali, alla loro redditività o a qualche altro fattore. Nella valutazione degli accordi tra contribuenti, per quanto riguarda la metodologia di pagamento prevista, dovranno essere seguiti i principi enucleati nella Sezione D.1.1 del Capitolo I.
6.180 Nel valutare i termini degli accordi tra contribuenti in relazione al tipo di pagamento prescelto, si dovrà tener presente che alcuni metodi di pagamento comporteranno un maggiore o minore livello di rischio per una delle parti. Ad esempio, una tipologia di pagamento potenziale collegato al livello delle future vendite o dei futuri profitti comporterà normalmente un livello di rischio maggiore per il cedente; invece, una tipologia di pagamento che ha ad oggetto un’erogazione di una somma in un’unica soluzione al momento del trasferimento o anche una serie di pagamenti rateali predeterminati, a causa dell’imprevedibilità di vendite e profitti, comporterà un livello di rischio maggiore per il cessionario. La modalità di pagamento prescelta deve essere coerente con i fatti e le circostanze del caso, oltre che con le clausole contrattuali, con l’effettivo comportamento delle parti e con la capacità delle stesse di sostenere e gestire i rischi che attengono alla modalità di pagamento selezionata. In particolare, l’importo dei pagamenti prestabiliti dovrà riflettere il pertinente valore temporale del denaro e la rischiosità della forma di pagamento scelta. Ad esempio, si ipotizzi che da un procedimento di valutazione emerga la necessità di calcolare il valore attuale per un bene immateriale ceduto e che un contribuente ricorra a un tipo di pagamento basato sulla previsione delle vendite future: il tasso di sconto utilizzato per convertire il pagamento in un’unica soluzione – scaturente dalla valutazione – in un flusso di pagamenti basato sulla vita utile stimata del bene immateriale dovrà tener conto dell’aumento del rischio per il cedente che le vendite possano non rispettare le attese e che i pagamenti, pertanto, potrebbero non essere dovuti, come pure andrà valorizzato il differimento dell’incasso dei pagamenti per gli anni futuri.
D.3 Determinazione del prezzo di libera concorrenza di transazioni che coinvolgono beni immateriali per i quali la valutazione è altamente incerta al momento della transazione
6.181 I beni immateriali o i diritti su beni immateriali possono avere specifiche caratteristiche che complicano la ricerca dei comparabili e in alcuni casi rendono difficile determinare il loro valore al momento della transazione. Nel caso in cui la valutazione di un bene immateriale o di diritti relativi ad un bene immateriale al momento della transazione sia altamente incerta, si pone un problema per la determinazione del prezzo di libera concorrenza. La questione dovrà essere risolta, sia dai contribuenti che dall’amministrazione fiscale, prendendo come riferimento le modalità prescelte dalle imprese indipendenti in circostanze comparabili per tener conto dell’incertezza nella valutazione nel prezzo della transazione. A questo scopo, per lo svolgimento di una corretta analisi di comparabilità sono rilevanti gli orientamenti e il processo consigliati nella Sezione D del Capitolo I e i principi inclusi nel Capitolo III, come integrati dalle indicazioni contenute in questo capitolo.
6.182 A seconda dei fatti e delle circostanze, esistono vari meccanismi che imprese indipendenti potrebbero adottare per mitigare l’elevata incertezza nella valutazione dei beni immateriali al momento della transazione. Ad esempio, una possibilità è di tener conto dei benefici attesi (tenendo conto di tutti i pertinenti fattori economici) come un mezzo per fissare il valore all’inizio della transazione. Nel determinare i benefici attesi, le imprese indipendenti prenderebbero in adeguata considerazione la misura in cui gli sviluppi successivi siano prevedibili e predeterminabili. In alcuni casi, le imprese indipendenti potrebbero ritenere che gli sviluppi successivi siano sufficientemente prevedibili e, pertanto, le proiezioni di benefici attesi siano sufficientemente affidabili per fissare sin dall’inizio il prezzo della transazione sulla base di tali proiezioni.
6.183 In altri casi, imprese indipendenti potrebbero ritenere che la determinazione del prezzo sulla base della sola valutazione dei benefici attesi non fornisca un’adeguata protezione contro i rischi derivanti dagli alti livelli di incertezza insiti nella valutazione del bene immateriale. In tali casi imprese indipendenti potrebbero, per esempio, adottare degli accordi di breve termine, includendo nei termini dell’accordo delle clausole di adeguamento del prezzo o accordandosi per una determinazione del prezzo che comporti dei pagamenti periodici per tutelarsi contro successivi sviluppi che potrebbero non essere sufficientemente prevedibili. A questi fini, un accordo di pagamento periodico è costituito da qualsiasi accordo di pagamento in cui l’ammontare dei pagamenti o la tempistica dei pagamenti stessi sia collegata a eventi contingenti, come il conseguimento di predeterminati obiettivi finanziari, quali le vendite o i profitti, o al raggiungimento di alcune fasi di sviluppo predeterminate (ad esempio, royalty o pagamenti periodici al raggiungimento di una rilevante innovazione). Ad esempio, un tasso di royalty potrebbe essere determinato in crescendo e aumentare in relazione a un aumento delle vendite del licenziatario oppure potrebbero essere richiesti dei pagamenti supplementari in un momento in cui siano raggiunti con successo determinati obiettivi di sviluppo. Con riferimento al trasferimento di beni immateriali o di diritti su beni immateriali in una fase in cui gli stessi non siano ancora pronti per essere commercializzati ma necessitino di un ulteriore sviluppo, gli accordi di determinazione del prezzo adottati da parti indipendenti con riguardo all’iniziale prezzo di trasferimento potrebbero includere la determinazione di eventuali somme aggiuntive esigibili solo al raggiungimento di specifiche rilevanti innovazioni per il loro ulteriore sviluppo.
6.184 Inoltre, imprese indipendenti potrebbero ritenere di assumersi il rischio di sviluppi successivi imprevedibili. Tuttavia, il verificarsi di eventi importanti o di sviluppi imprevisti dalle parti al momento della transazione o il verificarsi di eventi o sviluppi previsti ma ritenuti altamente improbabili che modificano le assunzioni fondamentali in base alle quali il prezzo è stato determinato dovrebbero portare alla rinegoziazione dei precedenti accordi con un nuovo accordo di cui possono beneficiare entrambe le parti. Ad esempio, in regime di libera concorrenza potrebbe verificarsi una rinegoziazione di una royalty corrisposta sulle vendite per un farmaco brevettato il cui costo si è rivelato essere notevolmente eccessivo a causa dello sviluppo, non preventivato, di un trattamento alternativo dal costo inferiore. La royalty in eccesso potrebbe ridurre o eliminare il vantaggio del licenziatario nel fabbricare o vendere il farmaco; in questo caso, perciò, il licenziatario avrà un interesse alla rinegoziazione del contratto. Il licenziante potrebbe avere un interesse nel proseguire la vendita del farmaco sul mercato permettendo allo stesso licenziatario di continuare a fabbricare e vendere il farmaco, in virtù delle abilità e delle competenze del licenziatario stesso o dell’esistenza di un rapporto di cooperazione di lunga data tra di loro. In presenza di queste condizioni, le parti potrebbero rinegoziare gli accordi in via prospettica, in tutto o in parte, a loro reciproco vantaggio e prevedere un tasso di royalty più basso. In ogni caso, per dar luogo alla rinegoziazione, andrebbero valutati fatti e circostanze caso per caso.
6.185 Qualora imprese indipendenti in circostanze comparabili si fossero accordate per introdurre un meccanismo idoneo a rispondere all’elevata incertezza presente nella valutazione di un bene immateriale (ad esempio, una clausola di aggiustamento del prezzo), l’amministrazione fiscale dovrebbe determinare i prezzi di una transazione che riguarda un bene immateriale o taluni diritti su beni immateriali sulla base di tale meccanismo. Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui imprese indipendenti, in circostanze comparabili, avessero considerato gli eventi successivi come fondamentali, al punto che il loro verificarsi avrebbe portato a una rinegoziazione del prezzo della transazione, tali eventi dovrebbero portare a una modifica dei prezzi della transazione anche tra imprese associate.
D.4 Beni immateriali di difficile valutazione (hard-to-value intangibles o HTVI)
6.186 L’amministrazione fiscale potrebbe incontrare difficoltà nello stabilire o nel verificare quali sviluppi o eventi debbano essere considerati pertinenti al fine di identificare il corretto prezzo di una transazione che comporta il trasferimento di beni immateriali o di diritti su beni immateriali e fino a che punto il verificarsi di detti sviluppi o eventi, o la direzione che prendano, possa essere previsto o ragionevolmente prevedibile al momento in cui la transazione è stata stipulata. Gli eventi o gli sviluppi pertinenti alla valutazione di un bene immateriale sono nella maggior parte dei casi fortemente connessi al contesto aziendale in cui quel bene immateriale è sviluppato o è sfruttato. Pertanto, valutare quali eventi o sviluppi siano pertinenti e se il verificarsi di questi sviluppi o eventi, e la direzione da loro presa, possa essere prevista o ragionevolmente prevedibile richiede delle conoscenze specialistiche, competenze e approfondimenti in ordine al contesto aziendale in cui il bene immateriale è sviluppato o sfruttato. Inoltre, in una transazione tra parti indipendenti le valutazioni sono effettuate con cautela quando si tratta di stimare il trasferimento di beni immateriali o di diritti su beni immateriali; invece, quando il trasferimento avviene all’interno di un gruppo multinazionale, tali valutazioni potranno essere ritenute dallo stesso gruppo inutili o non necessarie per scopi diversi dalla valutazione dei prezzi di trasferimento, con il risultato che le stesse potranno essere incomplete. Per esempio, un’impresa potrebbe cedere dei beni immateriali in una fase iniziale di sviluppo a un’impresa associata, definire un tasso di royalty che non riflette il valore dei beni immateriali al tempo del trasferimento e successivamente sostenere che al momento del trasferimento non era possibile prevedere il successivo positivo sviluppo del prodotto con assoluta certezza. La differenza tra il valore del bene immateriale determinato ex ante e il valore rilevato ex post potrebbe, pertanto, essere rivendicata dal contribuente al fine di vedersi attribuiti gli sviluppi più favorevoli del previsto. In queste situazioni, l’amministrazione fiscale non può avere accesso alle informazioni aziendali specifiche o alle informazioni per poter esaminare le ragioni del contribuente e dimostrare che la differenza tra il valore dei beni immateriali determinato ex ante e quello rilevato ex post sia connessa ad ipotesi di violazione dei prezzi di libera concorrenza ad opera del contribuente. L’amministrazione fiscale che cerca di esaminare la tesi del contribuente dipende in gran parte dalle informazioni e dai chiarimenti forniti dallo stesso. Situazioni come questa, associate all’asimmetria informativa tra i contribuenti e l’amministrazione fiscale, possono far emergere casi di errata determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. Si veda il paragrafo 6.191.
6.187 In situazioni che riguardano il trasferimento di un bene immateriale o di diritti su di un bene immateriale, i risultati rilevati ex post possono rappresentare un punto di forza per l’amministrazione fiscale al fine di rilevare la natura di transazione di libera concorrenza dell’accordo stipulato ex ante fra le imprese associate e l’esistenza di condizioni di incertezza al momento della transazione. Se vi sono differenze tra le previsioni ex ante e i risultati ex-post non riferibili a eventi o sviluppi imprevedibili, tali differenze indicheranno che l’accordo stipulato fra le imprese associate nel momento in cui la transazione è stata posta in essere non abbia tenuto in adeguata considerazione i pertinenti sviluppi o eventi che avrebbero potuto influenzare il valore del bene immateriale e i relativi accordi di determinazione del prezzo sottoscritti.
6.188 In risposta alle questioni esaminate in precedenza, questa sezione contiene un approccio coerente con il principio di libera concorrenza, approccio che l’amministrazione fiscale adotterà per stabilire se gli accordi, così come stabiliti dai contribuenti, rispettino o meno il principio di libera concorrenza e siano fondati su un’adeguata ponderazione degli sviluppi o degli eventi prevedibili, pertinenti per la valutazione di alcuni beni immateriali di difficile valutazione. Secondo questo approccio, i dati rilevati ex post forniscono la prova presuntiva dell’esistenza di incertezze al momento della transazione, solo se il contribuente abbia adeguatamente preso in considerazione i prevedibili sviluppi o gli eventi ragionevolmente ipotizzabili al momento della transazione e dell’affidabilità delle informazioni usate ex ante nella determinazione dei prezzi di trasferimento concordati per la cessione di tali beni immateriali o dei diritti su beni immateriali. Tale prova presuntiva può essere soggetta a una controprova, come indicato nei paragrafi 6.193 e 6.194, nel caso in cui possa dimostrarsi che non sia stata influenzata la precisa determinazione dei prezzi di libera concorrenza. Questa situazione sarà distinta dalla situazione in cui una valutazione effettuata con il senno di poi sia utilizzata per rilevare risultati ex post ritenuti idonei ai fini della valutazione fiscale, senza considerare se le informazioni a supporto dei risultati stessi rilevati a posteriori avrebbero potuto o dovuto ragionevolmente essere conosciute e prese in considerazione dalle imprese associate al momento della stipula dell’accordo.
6.189 Si parla di beni immateriali di difficile valutazione (HTVI) in situazioni in cui per i beni immateriali o per i diritti su beni immateriali, al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
- non esistono affidabili transazioni comparabili;
- al momento della definizione dell’accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
6.190 Le transazioni che hanno ad oggetto il trasferimento o l’utilizzo di beni immateriali di difficile valutazione di cui al paragrafo 6.189 possono presentare una o più delle seguenti caratteristiche:
- il bene immateriale è solo parzialmente sviluppato al momento del trasferimento;
- il bene immateriale non è commercialmente sfruttabile finché non siano trascorsi svariati anni dopo la transazione;
- il bene immateriale non rientra nella definizione di bene immateriale di difficile valutazione di cui al paragrafo 6.189, ma è parte integrante dello sviluppo o del miglioramento di altri beni immateriali che, invece, rientrano all’interno della definizione di bene immateriale di difficile valutazione;
- al momento del trasferimento il futuro sfruttamento del bene immateriale non è realmente ipotizzabile e l’assenza di un’esperienza di sviluppo o di sfruttamento di beni immateriali simili rende altamente incerto fare proiezioni;
- il bene immateriale, conforme alla definizione di bene immateriale di difficile valutazione ai sensi del paragrafo 6.189, è trasferito a un’impresa associata a fronte del pagamento di una somma in un’unica soluzione;
- il bene immateriale è utilizzato o sviluppato all’interno di un accordo di contribuzione dei costi o di accordi similari.
6.191 Per tali beni immateriali, l’asimmetria di informazioni tra l’amministrazione fiscale e il contribuente, compresa la tipologia di informazioni che il contribuente ha preso in considerazione nel determinare il prezzo della transazione, sarà rilevante potendo acutizzare le difficoltà incontrate dall’amministrazione fiscale nel verificare la rispondenza al principio di libera concorrenza dei ragionamenti sulla base dei quali il contribuente ha determinato il prezzo, per le ragioni esaminate nel paragrafo 6.186. Di conseguenza, si rivelerà difficile per l’amministrazione fiscale eseguire una valutazione del rischio in relazione alla determinazione dei prezzi di trasferimento o valutare l’affidabilità delle informazioni sulle quali si è basato il contribuente nella determinazione del prezzo o, infine, giudicare se il bene immateriale o i diritti su beni immateriali siano stati trasferiti sottoprezzo o sopravvalutati rispetto al prezzo di libera concorrenza, fino a quando i successivi risultati, valutati ex post, non saranno disponibili negli anni successivi al trasferimento.
6.192 In queste circostanze, l’amministrazione fiscale terrà conto dei risultati rilevati ex post a titolo di prova presuntiva circa l’adeguatezza degli accordi sui prezzi determinati ex ante. Tuttavia, la sostenibilità della prova rilevata ex post dovrà basarsi sulla considerazione che la rilevanza di tale prova risulti necessaria per valutare l’affidabilità delle informazioni assunte a fondamento per determinare, ex ante, il prezzo. Laddove l’amministrazione fiscale confermasse la sostenibilità delle informazioni sulla base delle quali è stato determinato ex ante il prezzo, nonostante l’approccio descritto in questa sezione, non dovranno essere richiesti aggiustamenti di prezzo sulla base di rilevazioni di livelli di profitti ex post. Nel valutare gli accordi di determinazione dei prezzi ex ante, l’amministrazione fiscale utilizzerà i dati rilevati ex post sui risultati finanziari al fine di comprendere la rispondenza degli accordi al principio di libera concorrenza, inclusi eventuali sistemi di determinazione dei prezzi accessori che sarebbero stati sottoscritti tra imprese indipendenti al momento della transazione, sulla base di quanto stabilito al paragrafo 6.185. A seconda dei fatti e delle circostanze del singolo caso e considerando le indicazioni riportate nella Sezione B.5 del Capitolo III, potrà essere appropriato effettuare un’analisi pluriennale di tali informazioni ai fini della corretta applicazione di questo approccio.
6.193 Questo approccio non si applica alle transazioni che comportano il trasferimento o l’utilizzo di beni immateriali di difficile valutazione rientranti nell’ambito di applicazione del paragrafo 6.189, nel caso in cui almeno una delle seguenti cause di esclusione si verificano:
- il contribuente fornisce:
- dettagli delle previsioni ex ante utilizzate al momento del trasferimento per determinare il prezzo, comprese le informazioni sui rischi presi in considerazione nei calcoli per determinare il prezzo (ad esempio, rapporto probabilità – effetto) e l’adeguatezza in ordine alla previsione di eventi ragionevolmente prevedibili e altri rischi, oltre alla probabilità del verificarsi degli stessi; e
- adeguata dimostrazione che qualsiasi differenza significativa tra le proiezioni finanziarie e i risultati effettivi è dovuta a:
- sviluppi imprevedibili o eventi verificatisi dopo la determinazione del prezzo che non avrebbero potuto essere previsti dalle imprese associate al momento della transazione;
- il verificarsi di risultati al di fuori di qualsiasi probabilità di previsione e che tali probabilità non sono state sopravvalutate o sottovalutate significativamente al momento della transazione;
- il trasferimento dei beni immateriali di difficile valutazione è garantito da accordi bilaterali o multilaterali in tema di definizione anticipata dei prezzi di trasferimento vigenti per il periodo in questione tra il Paese del cessionario e quello del cedente;
- qualsiasi differenza significativa rilevata fra le proiezioni finanziarie e i risultati effettivi menzionati nel punto i)2 di cui sopra non comporta una rettifica della remunerazione determinata al momento della transazione per il trasferimento del bene immateriale di difficile valutazione di più del 20%, in diminuzione o in aumento;
- sia terminato un periodo di commercializzazione di cinque anni dall’anno in cui il bene immateriale di difficile valutazione ha iniziato a generare i primi ricavi verso soggetti terzi a favore del cessionario e durante tale periodo di commercializzazione ogni differenza significativa tra le proiezioni finanziarie e i risultati effettivi di cui al punto i) 2 che precede non è stata superiore al 20% delle proiezioni per quel periodo[7].
6.194 La prima causa di non applicabilità deve essere intesa nel senso che, benché i risultati rilevati ex post relativi ai profitti finanziari forniscano informazioni pertinenti per l’amministrazione fiscale in ordine all’adeguatezza del regime dei prezzi determinato ex ante, in circostanze nelle quali il contribuente dimostri in modo soddisfacente ciò che era prevedibile al momento della transazione e riscontrabile nelle assunzioni alla base della politica di determinazione dei prezzi adottata e che gli sviluppi che conducono alla differenza tra le proiezioni e i risultati derivano da eventi imprevedibili, l’amministrazione fiscale non potrà apportare modifiche alla politica di determinazione dei prezzi determinati ex ante sulla base dei risultati rilevati ex post. Ad esempio, se i dati dei risultati finanziari dimostrano che le vendite di prodotti derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale trasferito abbiano raggiunto quota 1.000 in un anno, ma la valutazione fatta ex ante in base alla politica di determinazione dei prezzi si era basata sulle previsioni che le vendite considerate avrebbero raggiunto un valore massimo di solo 100 in un anno, a quel punto l’amministrazione fiscale prenderà in considerazione le ragioni per le quali le vendite abbiano raggiunto tali volumi più elevati. Se i volumi più elevati sono dovuti, ad esempio, a dei picchi della domanda per i prodotti che incorporano i beni immateriali, a causa di una catastrofe naturale o alcuni altri eventi imprevisti che erano chiaramente non prevedibili al momento della transazione o erano scarsamente preventivabili, la politica di determinazione dei prezzi rilevata ex ante dovrà essere riconosciuta rispettosa del principio di libera concorrenza, a meno che non risultino prove diverse dai risultati finanziari rilevati ex post che indichino che tale impostazione di prezzo non si è basata su regole di libera concorrenza.
6.195 Sarebbe importante consentire la risoluzione dei casi di doppia imposizione derivanti dall’applicazione dell’approccio in questione con riferimento ai beni immateriali di difficile valutazione per il tramite di una procedura amichevole ai sensi del trattato applicabile.
D.5 Linee guida supplementari per le operazioni che comportano l’utilizzo di beni immateriali collegati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi
6.196 Questa sezione fornisce indicazioni supplementari per l’applicazione delle regole contenute nei Capitoli I–III, nei casi in cui una o entrambe le parti associate di una transazione utilizzino beni immateriali collegati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, senza dar luogo ad alcun trasferimento di beni immateriali o di diritti sugli stessi. Qualora fossero presenti beni immateriali, l’analisi dei prezzi di trasferimento deve considerare prudentemente l’effetto del coinvolgimento di tali beni sui prezzi e sulle altre condizioni delle transazioni tra parti associate.
D.5.1 I beni immateriali come fattore di comparabilità nelle transazioni che coinvolgono il loro utilizzo
6.197 Le regole generali della Sezione D.1 del Capitolo I e del Capitolo III si applicano anche all’analisi di comparabilità delle transazioni che comportano l’utilizzo di beni immateriali in relazione a transazioni che prevedono la vendita di beni o la prestazione di servizi. La presenza di beni immateriali, tuttavia, può comportare talvolta importanti problemi di comparabilità.
6.198 In un’analisi dei prezzi di trasferimento in cui i metodi più appropriati sono quelli del prezzo di rivendita, del costo maggiorato o del margine netto della transazione, la parte sottoposta a test, che il più delle volte è selezionata tra i soggetti coinvolti nella transazione tra parti associate, è il soggetto meno complesso. In molti casi, per la parte sottoposta a test può essere determinato un prezzo di libera concorrenza o un livello di profitto senza la necessità di valutare i beni immateriali collegati alla transazione. Questa circostanza è rinvenibile, generalmente, nel caso in cui solo la controparte non sottoposta a test utilizzi beni immateriali. In alcuni casi ancora, invece, la parte sottoposta a test può effettivamente utilizzare beni immateriali, nonostante le sue operazioni siano relativamente meno complesse. Allo stesso modo, soggetti indipendenti in transazioni potenzialmente comparabili possono utilizzare beni immateriali. Qualora si verifichi uno di questi casi, bisogna considerare i beni immateriali collegati alla transazione della parte sottoposta a test e delle parti indipendenti potenzialmente comparabili come fattori di comparabilità nell’analisi.
6.199 Ad esempio, una parte sottoposta a test che si occupa di marketing e distribuzione di beni acquistati nell’ambito di transazioni tra parti associate può aver sviluppato dei beni immateriali connessi ad attività di marketing nella propria area geografica di operatività, incluse liste clienti, relazioni con i clienti e informazioni sugli stessi. Può aver sviluppato, anche, un conveniente know-how logistico o un software e altri strumenti che utilizza per lo svolgimento della sua attività di distribuzione. L’impatto di tali beni immateriali sulla redditività della parte sottoposta a test, quindi, dovrà essere preso in considerazione nell’effettuare un’analisi di comparabilità.
6.200 È importante, però, notare che in molti casi in cui la parte sottoposta a test utilizza tali beni, anche i soggetti indipendenti dovranno avere la stessa tipologia di beni immateriali a loro disposizione in transazioni comparabili. Così, nel caso della società di distribuzione, è probabile che un soggetto indipendente, impegnato a fornire servizi di distribuzione nello stesso settore e mercato della parte sottoposta a test, abbia la conoscenza e i contatti con potenziali clienti, effettui la raccolta dati degli stessi, abbia propri sistemi logistici efficaci e, anche per altri fini, possieda dei beni immateriali simili alla parte sottoposta a test. Se questo è il caso, il livello di comparabilità può essere sufficientemente elevato per fare affidamento sui prezzi pagati o sui margini ottenuti dai potenziali comparabili, come misura appropriata della remunerazione di libera concorrenza sia per le funzioni svolte che per i beni immateriali di proprietà della parte sottoposta a test.
6.201 Se la parte sottoposta a test e il potenziale soggetto comparabile dispongono di beni immateriali comparabili che non costituiscono beni immateriali unici e di valore ai sensi del paragrafo 6.17, non saranno necessari aggiustamenti di comparabilità. Il soggetto potenzialmente comparabile, in queste circostanze, fornirà la miglior prova del contributo al profitto dei beni immateriali della parte sottoposta a test. Se, tuttavia, la parte sottoposta a test o il potenziale comparabile possiedono e utilizzano nella loro attività imprenditoriale beni immateriali unici e di valore, sarà necessario effettuare adeguati aggiustamenti o adottare un metodo diverso di analisi dei prezzi di trasferimento. I principi contenuti nelle Sezioni da D.2.1 a D.2.4 si applicano alla valutazione della comparabilità dei beni immateriali in tali situazioni.
6.202 Risulta opportuno, sia per i contribuenti che per l’amministrazione fiscale, limitare il rigetto di potenziali comparabili sulla base dell’utilizzo di beni immateriali da parte dei potenziali comparabili o da parte del soggetto sottoposto a test. I potenziali comparabili, infatti, non dovranno essere respinti sulla base di una dichiarata esistenza di generici beni immateriali o sulla base di un’asserita significatività dell’avviamento. Se le transazioni o le imprese individuate sono altrimenti comparabili, possono fornire la migliore indicazione disponibile dei prezzi di libera concorrenza, nonostante l’esistenza e l’utilizzo di beni immateriali di valore non significativo o da parte del soggetto sottoposto a test o da parte dei potenziali comparabili. Le transazioni potenzialmente comparabili dovranno essere disconosciute sulla base dell’esistenza e dell’utilizzo di beni immateriali non comparabili solo laddove tali beni immateriali possano essere chiaramente e distintamente identificati e laddove siano manifestamente unici e di valore.
D.5.2 Determinazione dei prezzi di libera concorrenza per transazioni che coinvolgono l’utilizzo di beni immateriali collegati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi
6.203 I principi contenuti nei Capitoli I-III si applicano alla determinazione dei prezzi di libera concorrenza per le transazioni che coinvolgono l’utilizzo di beni immateriali collegati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi. Possono identificarsi due categorie generali di casi. Nella prima categoria, l’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale, rivelerà l’esistenza di comparabili sufficientemente affidabili per consentire la determinazione delle condizioni di libera concorrenza, utilizzando un metodo basato sui comparabili. Nella seconda categoria, l’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale, non sarà in grado di identificare transazioni tra parti indipendenti affidabili, spesso come conseguenza diretta dell’utilizzo di una o entrambe le parti della transazione di beni immateriali unici e di valore. Di seguito sono descritti gli approcci ai prezzi di trasferimento in queste due categorie di casi.
D.5.2.1 Situazioni in cui esistono comparabili affidabili
6.204 Sarà frequente il caso in cui, nonostante l’utilizzo di beni immateriali da parte di una o di entrambe le parti in una vendita di beni o in una prestazione di servizi tra parti associate, possono essere identificati comparabili affidabili. In relazione ai singoli casi, quando la transazione prevede l’utilizzo di beni immateriali connessi alla vendita di beni o alla prestazione di servizi tra parti associate e vi sono comparabili affidabili, uno dei cinque metodi descritti nel Capitolo II costituirà quello più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento.
6.205 Quando la parte sottoposta a test non utilizza beni immateriali unici e di valore e quando è possibile individuare comparabili affidabili, il più delle volte è possibile determinare i prezzi di libera concorrenza in base a metodi unilaterali, quali il metodo del confronto del prezzo, il metodo del prezzo di rivendita, il metodo del costo maggiorato e il metodo del margine netto della transazione. Le indicazioni fornite nei Capitoli I-III saranno sufficienti come riferimento per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza, senza la necessità di un’analisi dettagliata della natura dei beni immateriali utilizzati dall’altra parte della transazione.
6.206 I principi descritti dalla Sezione D.2.1 alla Sezione D.2.4 di questo capitolo dovranno essere applicati per definire se l’utilizzo di beni immateriali dalla parte sottoposta a test precluda l’affidabilità di determinate transazioni tra parti indipendenti o richieda aggiustamenti di comparabilità. Solo quando i beni immateriali utilizzati dalla parte sottoposta a test sono unici e di valore sorge la necessità di effettuare aggiustamenti di comparabilità o di adottare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento meno dipendente dall’individuazione di comparabili affidabili. Laddove i beni immateriali utilizzati dalla parte sottoposta a test non siano beni immateriali unici e di valore, i corrispettivi o i margini o gli utili ritratti dalle parti in transazioni non controllate comparabili possono fornire una base affidabile per determinare le condizioni di libera concorrenza.
6.207 Quando la necessità di effettuare aggiustamenti di comparabilità si verifica a causa delle differenze tra i beni immateriali utilizzati dalla parte sottoposta a test in una transazione tra parti associate e quelli utilizzati da un soggetto in una transazione tra parti indipendenti potenzialmente comparabile potranno sorgere particolari criticità in termini di quantificazione affidabile dell’aggiustamento di comparabilità. Questi temi richiedono un’approfondita considerazione dei fatti e delle circostanze e dei dati disponibili concernenti l’impatto dei beni immateriali sui prezzi e sui profitti. Se l’impatto sui prezzi di una differenza nella natura dei beni immateriali è evidente, ma non è soggetto ad una stima precisa, sarà necessario utilizzare un differente metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento meno dipendente dall’identificazione di comparabili affidabili.
6.208 Occorre, inoltre, precisare che gli aggiustamenti di comparabilità per fattori diversi dalle differenze nella natura dei beni immateriali utilizzati possono essere effettuati in situazioni che riguardano l’utilizzo di beni immateriali connessi ad una vendita di beni o a una prestazione di servizi tra parti associate. In particolare, possono essere necessari aggiustamenti di comparabilità riguardo le differenze nei mercati, i vantaggi in termini di posizione, le strategie di business, la forza lavoro organizzata, le sinergie aziendali e altri fattori analoghi. Tali fattori, nonostante non possano essere beni immateriali secondo i termini descritti nella Sezione A.1 di questo capitolo, possono comunque avere importanti effetti sui prezzi di libera concorrenza in riferimento ai beni immateriali.
D.5.2.2 Situazioni in cui non esistono comparabili affidabili
6.209 Quando non possono essere individuate transazioni affidabili tra parti indipendenti, saranno generalmente utilizzati metodi di ripartizione dell’utile per determinare un’allocazione di profitti di libera concorrenza per la vendita di beni o la prestazione di servizi che comportano l’utilizzo di beni immateriali. Una circostanza in cui l’uso del metodo di ripartizione dell’utile sarà appropriato si verifica quando entrambe le parti della transazione apportino un contributo unico e di valore alla transazione.
6.210 La Sezione C nella Parte III del Capitolo II contiene le indicazioni da considerare nell’applicazione dei metodi di ripartizione dell’utile. Tali indicazioni sono pienamente applicabili ad aspetti che implicano l’uso di beni immateriali collegati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi in transazioni tra parti associate.
6.211 Nell’applicare il metodo di ripartizione dell’utile in un caso che riguarda l’utilizzo di beni immateriali, occorre prestare attenzione all’individuazione dei beni immateriali in questione per valutare sia la modalità in cui gli stessi contribuiscono alla creazione di valore sia i risultati prodotti dalle altre funzioni che contribuiscono alla produzione del reddito, i rischi assunti e i beni utilizzati. Le affermazioni vaghe sull’esistenza e sull’utilizzo di generici beni immateriali non supportano l’applicazione affidabile del metodo di ripartizione dell’utile. 6.212 In circostanze appropriate, i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento o le tecniche di valutazione non subordinati all’individuazione di transazioni tra parti indipendenti affidabili possono essere anche utilizzati per determinare le condizioni di libera concorrenza della vendita di beni o della prestazione di servizi in caso di utilizzo di beni immateriali collegati alla transazione. L’alternativa selezionata dovrà riflettere la natura dei beni o dei servizi forniti e il contributo dei beni immateriali e di altri fattori rilevanti alla creazione di valore.
[1] L’assunzione di rischi si riferisce all’esito della determinazione di quale impresa associata assume un rischio specifico in base alle indicazioni fornite nella Sezione D.1.2.1 del Capitolo I, tenendo conto del controllo del rischio e della capacità finanziaria di assumerlo. L’assunzione contrattuale del rischio si riferisce all’assegnazione del rischio nei contratti tra le parti.
[2] Un’attività finanziaria è definita come qualsiasi attività che sia liquida: uno strumento azionario, un diritto contrattuale o un diritto di ricevere denaro o un’altra attività finanziaria o lo scambio di attività o passività finanziarie o un derivato. Gli esempi sono rappresentati da obbligazioni, depositi bancari, azioni, quote, contratti a termine, contratti futures e swap.
[3] Ai nostri fini, lo sfruttamento di un bene immateriale include sia il trasferimento dello stesso o dei diritti sullo stesso sia il suo utilizzo a fini commerciali.
[4] Ai fini di questa Sezione B, l’utilizzo di beni include il contributo al finanziamento o al capitale per lo sviluppo, il miglioramento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali. Si veda il paragrafo 6.59.
[5] Saranno fornite ulteriori indicazioni sulle caratteristiche economicamente rilevanti per determinare le condizioni di libera concorrenza per le transazioni finanziarie, incluso quando il finanziamento è utilizzato per finanziare progetti, in particolare investimenti nello sviluppo di beni immateriali. Questo lavoro sarà intrapreso nel 2016 e nel 2017.
[6] Nel caso di una valutazione finanziaria basata su previsioni l’analisi è spesso basata sulle previsioni dei flussi di cassa. Le misurazioni del reddito basate sui criteri di competenza, come quelle stabilite ai fini contabili e fiscali, possono non riflettere correttamente il tempo di realizzo dei flussi di cassa e ciò può creare una differenza di risultato tra l’approccio basato sul reddito e quello basato sui flussi di cassa. Tuttavia, alla luce di una serie di considerazioni, l’utilizzo delle previsioni di reddito piuttosto che le previsioni dei flussi di cassa può, in alcuni casi, produrre un risultato più affidabile in un’analisi sui prezzi di trasferimento dal punto di vista pratico. Occorre, tuttavia, prestare attenzione per assicurare che le misurazioni del reddito o dei flussi di cassa siano applicate in modo coerente e in circostanze appropriate. I riferimenti ai flussi di cassa in questo documento dovrebbero, pertanto, essere letti in senso ampio per includere sia le misurazioni dei flussi di cassa che le misurazioni del reddito appropriatamente applicate.
[7] In alcuni settori commerciali non è inusuale che un bene immateriale sia trasferito con una clausola vincolante di un secondo, o ulteriore, utilizzo. In relazione ai tipi di beni immateriali in cui ciò accade, il periodo temporale inizia di nuovo a decorrere con la nuova commercializzazione.