A. Condurre un’analisi di comparabilità

3.1. Indicazioni generali in merito alla comparabilità si trovano nella Sezione D del Capitolo I. Per definizione, un confronto implica l’esame di due condizioni: la transazione tra imprese associate in esame e le transazioni tra parti indipendenti considerate potenzialmente comparabili. La ricerca di comparabili è solo una parte dell’analisi di comparabilità. Non dovrà essere né confusa né separata dall’analisi di comparabilità. La ricerca di informazioni sulle potenziali transazioni comparabili (tra parti indipendenti) e il processo d’identificazione dei comparabili dipendono da una preliminare analisi della transazione tra le imprese associate e dalle caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità (si veda Sezione D.1 del Capitolo I). Un approccio metodico coerente dovrà mostrare una certa continuità o capacità di mantenere un collegamento in tutto il processo analitico, così da mantenere una relazione costante tra i vari passaggi: dalla preliminare analisi delle condizioni della transazione tra le imprese associate alla selezione del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, fino all’identificazione dei potenziali comparabili e, per finire, alle conclusioni riguardo al fatto che le transazioni esaminate tra le imprese associate siano o meno coerenti con il principio di libera concorrenza, come descritto al paragrafo 1 dell’Articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE.

3.2. Nell’ambito del processo di selezione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento (si veda il paragrafo 2.2) e della sua applicazione, l’analisi di comparabilità punta sempre all’individuazione dei comparabili più affidabili. Pertanto, laddove sia possibile stabilire che alcune transazioni tra parti indipendenti hanno un minor grado di comparabilità rispetto ad altre, queste dovranno essere eliminate (si veda anche il paragrafo 3.56). Ciò non significa che è richiesta una ricerca esaustiva di tutte le possibili fonti di comparabili, poiché è riconosciuto il fatto che possano esservi limiti nella disponibilità delle informazioni e che la ricerca di dati di comparabili possa essere gravosa. Si veda anche l’approfondimento in merito agli sforzi di compliance nei paragrafi 3.80-3.83.

3.3. Affinché il processo sia trasparente, sia i contribuenti che usano i comparabili a sostegno dei loro prezzi di trasferimento sia l’amministrazione fiscale che usa i comparabili a sostegno di un aggiustamento dei prezzi di trasferimento dovranno fornire adeguate informazioni affinché l’altra parte interessata (ovvero autorità fiscale, contribuente o competenti autorità straniere) sia in grado di valutare l’affidabilità dei comparabili adottati. Si veda al paragrafo 3.36 l’approfondimento in merito alle informazioni nella disponibilità dell’amministrazione fiscale non comunicate ai contribuenti. Indicazioni generali in merito ai requisiti documentali si trovano nel Capitolo V delle presenti Linee Guida. Si veda anche l’Allegato II al Capitolo IV “Linee Guida per la conclusione di accordi preventivi sui prezzi nell’ambito delle procedure amichevoli (MAP APAs)”.

A.1 Procedimento tipico
3.4. Di seguito è fornita la descrizione del tipico procedimento da seguire quando si conduce un’analisi di comparabilità. Tale procedimento è considerato una buona prassi ma non è obbligatorio e ogni altro processo di ricerca che conduca all’identificazione di soggetti comparabili affidabili è accettabile, assumendo l’affidabilità del risultato come più importante del processo (ad esempio, seguire tutti i passaggi del processo non garantisce che il risultato sia conforme al principio di libera concorrenza, così come non seguire tali passaggi non implica che le risultanze non saranno conformi al principio di libera concorrenza).

Fase 1: individuazione degli anni che devono essere compresi.

Fase 2: analisi generale delle circostanze riguardanti il contribuente.

Fase 3: comprensione della transazione(i) tra imprese associate in esame, basata in particolare sull’analisi funzionale, al fine di scegliere la parte da sottoporre a test (ove necessario), il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso, l’indicatore finanziario che sarà testato (nel caso di un metodo basato sull’utile delle transazioni) e di identificare i significativi fattori di comparabilità presi in considerazione.

Fase 4: revisione dei comparabili interni esistenti, se ve ne sono.

Fase 5: identificazione delle fonti di informazioni disponibili sui comparabili esterni qualora tali comparabili esterni siano necessari tenendo conto del rispettivo grado di affidabilità.

Fase 6: selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato e, a seconda del metodo, individuazione dell’indicatore finanziario più adatto al caso di specie (ad esempio, individuazione dell’indicatore di utile netto, nel caso del metodo del margine netto della transazione).

Fase 7: identificazione dei potenziali comparabili: individuazione delle caratteristiche chiave che devono essere riscontrate nella transazione tra parti indipendenti affinché la stessa possa essere potenzialmente comparabile, sulla base dei pertinenti fattori della transazione individuati nella Fase 3 e conformemente ai fattori di comparabilità stabiliti alla Sezione D.1 del Capitolo I.

Fase 8: identificazione e applicazione degli aggiustamenti ove appropriati.

Fase 9: interpretazione e uso dei dati raccolti e individuazione della remunerazione conforme al principio di libera concorrenza.

3.5. Nella prassi, questo processo non è lineare. Le fasi da 5 a 7, in particolare, potrebbero dover essere ripetute fino al raggiungimento di una conclusione soddisfacente quale, ad esempio, selezionare il metodo più appropriato, specialmente perché l’esame delle fonti di informazioni può talvolta influenzare la selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento. Ad esempio, nei casi in cui non sia possibile individuare informazioni su una transazione comparabile (fase 7) e/o praticare aggiustamenti accurati (fase 8), i contribuenti possono dover selezionare un altro metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento e ripetere il procedimento a partire dalla fase 4.

3.6. Si veda il paragrafo 3.82 per quanto riguarda il processo per stabilire, monitorare e revisionare i prezzi di trasferimento.

A.2 Analisi generale delle circostanze riguardanti il contribuente
3.7. L’analisi generale è una fase essenziale dell’analisi di comparabilità. Può essere definita come un’analisi del settore di attività, della concorrenza, dei fattori economici e di quelli legati alla normativa e alla regolamentazione di settore, nonché degli altri elementi che riguardano il contribuente e il suo ambiente, senza prendere in considerazione, in questa fase, l’ambito più limitato di analisi della specifica transazione in questione. Questa fase aiuta a capire quali siano le condizioni della transazione tra imprese associate e delle transazioni tra parti indipendenti da confrontare, in particolare le circostanze economiche della transazione (si vedano i paragrafi 1.130-1.133).

A.3 Analisi della transazione tra imprese associate e scelta della parte da sottoporre a test
3.8. L’analisi della(e) transazione(i) tra imprese associate punta a identificare i fattori rilevanti che influenzeranno la scelta della parte da sottoporre a test (ove necessario), la selezione e l’applicazione del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso, l’indicatore finanziario che sarà testato (nel caso di un metodo basato sull’utile della transazione), la selezione dei comparabili e, ove rilevante, l’individuazione degli aggiustamenti.

A.3.1 Valutazione di transazioni singole e aggregate del contribuente
3.9. Idealmente, al fine di raggiungere il più elevato grado di approssimazione al valore di mercato, il principio di libera concorrenza dovrebbe essere applicato transazione per transazione. Comunque, ci sono situazioni dove le singole transazioni sono così strettamente legate o contigue che non possono essere adeguatamente valutate separatamente. Gli esempi possono includere: a) alcuni contratti a lungo termine per la fornitura di beni o servizi, b) diritti all’uso di beni immateriali e c) fissazione dei prezzi di una gamma di prodotti strettamente legati (ad esempio, in una linea prodotto), allorché è in pratica impossibile determinare singolarmente il prezzo per ciascun prodotto o transazione. Un altro esempio potrebbe essere la cessione in licenza ad un’impresa manifatturiera associata di un know-how di fabbricazione unitamente alla fornitura di componenti vitali alla fabbricazione stessa; può essere più ragionevole valutare le condizioni di libera concorrenza per i due elementi congiuntamente piuttosto che separatamente. Tali transazioni dovranno essere valutate insieme utilizzando il metodo basato sul principio di libera concorrenza più adeguato. Un ulteriore esempio potrebbe essere il reindirizzamento di una transazione che utilizza come intermediario un’altra impresa associata; può essere più appropriato considerare la transazione di cui il reindirizzamento fa parte nel suo insieme, piuttosto che considerare le singole sotto-transazioni separatamente. Si veda l’esempio 26 dell’Allegato I al Capitolo VI.

3.10. Un altro esempio in cui le transazioni del contribuente possono essere aggregate è relativo alle cosiddette “gestioni di portafoglio”. Una gestione di portafoglio consiste in una strategia d’impresa per cui il contribuente raggruppa determinate transazioni allo scopo di guadagnare un rendimento adeguato sull’intero portafoglio piuttosto che per singolo prodotto. Ad esempio, alcuni prodotti possono essere commercializzati da un contribuente con un basso profitto o anche in perdita, purché essi creino una domanda per altri prodotti e/o servizi correlati dello stesso contribuente, successivamente venduti o forniti con alti profitti (ad esempio, attrezzatura e beni di consumo vincolati post-vendita, come le macchine per la somministrazione di caffè e le relative capsule, oppure stampanti e cartucce). Un approccio simile può essere osservato in diversi settori di attività. Le gestioni di portafoglio sono un esempio di strategia d’impresa che dovrà essere presa in considerazione per l’analisi di comparabilità e per l’esame dell’affidabilità dei comparabili. Si vedano i paragrafi 1.134-1.138 sulle strategie d’impresa. Comunque, come argomentato ai paragrafi 1.149-1.151, queste considerazioni non possono spiegare perdite globali o scarsi risultati prolungati. Inoltre, per essere accettabili, le gestioni di portafoglio devono essere ragionevolmente mirate poiché non dovranno essere utilizzate per applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento a livello della totalità dell’impresa in casi di transazioni differenti, che rispondono a logiche economiche differenti e che dovrebbero essere segregate. Si vedano i paragrafi 2.84-2.85. Infine, i commenti sopra esposti non devono essere intesi in modo erroneo come un’implicita accettazione del fatto che un soggetto all’interno del gruppo multinazionale possa conseguire una remunerazione inferiore al valore di libera concorrenza per avvantaggiare un altro soggetto nel gruppo multinazionale; si veda in particolare il paragrafo 1.150.

3.11. Mentre può essere necessario valutare congiuntamente alcune transazioni concluse tra imprese associate al fine di determinare se le condizioni siano di libera concorrenza, altre transazioni intrattenute tra tali imprese sotto forma di accordo globale potranno essere meglio valutate separatamente. Un gruppo multinazionale può raggruppare in una singola transazione e stabilire un unico prezzo per un certo numero di servizi come, ad esempio, licenze per brevetti, competenze, marchi registrati, fornitura di servizi tecnici e amministrativi e affitto di mezzi di produzione. Questo tipo di accordo è spesso chiamato accordo globale. Tali accordi onnicomprensivi difficilmente includono cessioni di beni, nonostante il prezzo addebitato per le vendite di beni possa comprendere alcuni servizi accessori. In alcuni casi, può non essere fattibile valutare il “pacchetto” nel suo complesso così che gli elementi dello stesso devono essere segregati. In tali casi, dopo aver determinato differenti prezzi di trasferimento per i singoli elementi, l’amministrazione fiscale dovrà, tuttavia, considerare se il prezzo di trasferimento complessivo per l’intero pacchetto sia conforme al principio di libera concorrenza.

3.12. Anche in transazioni tra parti indipendenti, gli accordi globali possono combinare elementi soggetti a differenti trattamenti fiscali dal punto di vista della giurisdizione domestica o di una convenzione sulle imposte sul reddito. Per esempio, i pagamenti di royalty possono essere assoggettati a ritenuta alla fonte, mentre i pagamenti dei canoni di locazione possono essere assoggettati a tassazione netta. In tali circostanze, può anche essere appropriato determinare i prezzi di trasferimento su base globale; l’amministrazione fiscale potrebbe successivamente determinare se per altre ragioni fiscali è necessario allocare il prezzo sui singoli elementi nel pacchetto. Nel fare queste considerazioni, l’amministrazione fiscale dovrebbe esaminare l’accordo globale fra le imprese associate nello stesso modo in cui analizzerebbe accordi simili tra imprese indipendenti. I contribuenti dovrebbero essere in grado di dimostrare che l’accordo globale riflette prezzi di trasferimento appropriati.

A.3.2 Compensazioni volontarie
3.13. Una compensazione volontaria è una compensazione che le imprese associate integrano consapevolmente nelle condizioni delle transazioni tra le stesse. Ciò si verifica quando un’impresa associata ha fornito un servizio a un’altra impresa associata all’interno del gruppo in contropartita di altri servizi ricevuti in cambio da quest’ultima impresa. Tali imprese possono indicare che il servizio che ognuna di esse ha ricevuto dovrebbe essere compensato dal servizio che ciascuna di esse ha fornito come pagamento totale o parziale per quei servizi, cosicché solamente il guadagno netto o la perdita netta (se ve ne sono) sulle transazioni saranno considerati per gli scopi della valutazione degli obblighi tributari. Per esempio, un’impresa può autorizzare un’altra impresa all’uso di un brevetto in cambio della fornitura di know-how in altro ambito e indicare che le transazioni non determinano né utile né perdita per nessuna delle due parti. Tali accordi possono talvolta essere riscontrati tra imprese indipendenti e dovrebbero essere valutati secondo il principio di libera concorrenza al fine di quantificare il valore dei rispettivi servizi presentati come compensazioni.

3.14. Le compensazioni volontarie possono variare per dimensione e complessità. Esse possono andare da una semplice compensazione tra due transazioni (come, ad esempio, un prezzo di vendita favorevole per alcuni beni in cambio di un prezzo di acquisto favorevole per le materie prime utilizzate per la loro produzione) ad un accordo per un più ampio regolamento di interessi che bilanci tutti i benefici maturati da entrambe le parti in un determinato periodo. È molto improbabile riscontrare l’ultimo tipo di accordo tra imprese indipendenti, a meno che non sia possibile valutare in maniera sufficientemente accurata i servizi e predisporre in anticipo i termini del contratto. In tutti gli altri casi, le imprese indipendenti normalmente preferirebbero che i loro flussi in entrata e in uscita restassero indipendenti gli uni dagli altri, ottenendone il profitto o la perdita risultante da una normale transazione.

3.15. Il riconoscimento di compensazioni volontarie non modifica il requisito fondamentale secondo cui ai fini fiscali la determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate deve essere conforme al principio di libera concorrenza. Sarebbe buona prassi che i contribuenti rivelino l’esistenza di compensazioni intenzionalmente costituite in due o più transazioni fra imprese associate e dimostrino (o dichiarino di disporre di informazioni rilevanti e di aver condotto una soddisfacente analisi che lo possa dimostrare) che, tenuto conto delle compensazioni, le condizioni che reggono le transazioni sono conformi al principio di libera concorrenza.

3.16. È necessario valutare le transazioni separatamente per determinare se ognuna soddisfi il principio di libera concorrenza. Se le transazioni devono essere analizzate insieme, si dovrebbero selezionare con cautela le transazioni comparabili tenuto conto delle indicazioni di cui ai paragrafi 3.9-3.12. Le condizioni delle compensazioni relative a transazioni internazionali tra imprese associate possono non essere pienamente conformi a quelle relative a transazioni meramente nazionali tra imprese indipendenti a causa delle differenze nel trattamento fiscale delle compensazioni in base ai differenti sistemi fiscali nazionali o delle differenze nel trattamento del pagamento in base a un trattato fiscale bilaterale. Per esempio, la ritenuta alla fonte complicherebbe una compensazione tra royalty e commissioni sulle vendite.

3.17. Un contribuente può richiedere in occasione di un controllo fiscale una riduzione di un aggiustamento dei prezzi di trasferimento basato su un’involontaria sopravvalutazione del reddito tassabile. Le amministrazioni fiscali a propria discrezione possono o meno accogliere questa richiesta. Le amministrazioni fiscali possono anche considerare tali richieste in un contesto di procedure amichevoli e rettifiche corrispondenti (si veda il Capitolo IV).

A.3.3 Scelta della parte da sottoporre a test
3.18. Quando si applica il metodo del costo maggiorato, del prezzo di rivendita o del margine netto della transazione come descritti nel Capitolo II, è necessario scegliere la parte della transazione per la quale un indicatore finanziario (ricarico sui costi, margine lordo o indicatore di profitto netto) è testato. La scelta della parte sottoposta a test dovrà essere coerente con l’analisi funzionale della transazione. Come regola generale, la parte sottoposta a test è quella cui il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento può essere applicato nel modo più affidabile e per la quale si possono trovare comparabili maggiormente attendibili; perciò, sarà molto spesso quella che presenta un’analisi funzionale meno complessa.

3.19. Ciò può essere illustrato come segue. Poniamo che la Società A realizzi due tipi di prodotto, P1 e P2, che vende alla Società B, un’impresa associata residente in un altro Paese. Poniamo poi che A produca i prodotti P1 usando beni immateriali unici e di rilevante valore che appartengano a B e seguendo specifiche tecniche definite da B. Poniamo che nella transazione P1, la Società A svolga solamente funzioni semplici e non fornisca nessun contributo unico e di rilevante valore in relazione alla transazione. La parte da sottoporre a test per la transazione P1 sarebbe molto probabilmente la Società A. Poniamo ora che A produca anche i prodotti P2 per i quali possiede e usa beni immateriali unici e di rilevante valore, come ad esempio brevetti e marchi registrati, e per i quali B agisce come distributore. Poniamo che in questa transazione P2, la Società B svolga solamente funzioni semplici e non apporti nessun contributo unico e di rilevante valore alla transazione. La parte da sopporre a test per la transazione P2 sarebbe molto probabilmente la Società B.

A.3.4 Informazioni sulla transazione tra imprese associate

3.20. Al fine di selezionare e applicare il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento più adeguato alle circostanze del caso, è necessario avere informazioni sui fattori di comparabilità in relazione alla transazione tra imprese associate e, in particolare, su funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti da tutte le parti della transazione, incluse quelle estere. Specificamente, sebbene i metodi unilaterali (per esempio, i metodi del costo maggiorato, del prezzo di rivendita o del margine netto della transazione, che sono descritti dettagliatamente al Capitolo II) richiedano di esaminare un indicatore finanziario o un indicatore di livello di profitto solamente per una delle parti della transazione (la “società sottoposta a test” come descritto ai paragrafi 3.18-3.19), alcune informazioni sui fattori di comparabilità della transazione fra imprese associate e, in particolare, sull’analisi funzionale della parte non sottoposta a test sono altresì necessarie al fine di caratterizzare propriamente la transazione tra imprese associate e selezionare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato.

3.21. Laddove il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento più adeguato alle circostanze del caso, individuato seguendo le indicazioni di cui ai paragrafi 2.1-2.12, sia un metodo di ripartizione degli utili, le informazioni economiche su tutte le parti della transazione, nazionali ed estere, sono essenziali. Data la natura bilaterale di questo metodo, la sua applicazione necessita di informazioni particolarmente dettagliate sull’impresa associata estera parte della transazione. Ciò include informazioni sui cinque fattori di comparabilità al fine di caratterizzare in modo appropriato la relazione tra le parti e dimostrare, altresì, l’appropriatezza del metodo di ripartizione dell’utile, oltre a informazioni economiche (la determinazione del profitto aggregato da ripartire e la ripartizione dei profitti fanno entrambe affidamento su informazioni economiche riguardanti tutte le parti della transazione, inclusa l’impresa associata estera). Di conseguenza, laddove il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più adeguato alle circostanze del caso sia quello della ripartizione dell’utile, sarebbe ragionevole aspettarsi che i contribuenti siano pronti a fornire all’amministrazione fiscale le informazioni necessarie sulle imprese associate che partecipano alla transazione, inclusi i dati economici necessari a calcolare la ripartizione dell’utile. Si veda il Capitolo V.

3.22. Laddove il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento più adeguato alle circostanze del caso, individuato seguendo le indicazioni di cui ai paragrafi 2.1-2.12, sia un metodo unilaterale, sono richieste informazioni economiche sulla parte da sottoporre a test in aggiunta alle informazioni cui si fa riferimento al paragrafo 3.20, indipendentemente dal fatto che la parte da sottoporre a test sia un’entità nazionale o estera. Così, se i metodi più adeguati sono il costo maggiorato, il prezzo di rivendita o il margine netto della transazione e se la parte da sottoporre a test è un soggetto estero, sono necessarie informazioni soddisfacenti per applicare in modo affidabile il metodo selezionato alla parte testata estera e che consentano una verifica, da parte dell’amministrazione fiscale del Paese della società non sottoposta a test, dell’applicazione del metodo alla parte estera testata. Dall’altra parte, una volta che un particolare metodo unilaterale è scelto come metodo più appropriato e la società da sottoporre a test è un contribuente nazionale, l’amministrazione fiscale generalmente non avrà ragione di chiedere dati ulteriori sull’impresa associata estera al di fuori di quelli contenuti nella Rendicontazione Paese per Paese (Country by Country Reporting) o nel Master File (si veda il Capitolo V).

3.23. Come spiegato sopra, l’analisi dei prezzi di trasferimento necessita che sulle imprese associate estere siano disponibili alcune informazioni, natura ed entità delle quali dipendono dal metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento usato. Comunque, la raccolta di tali informazioni può presentare al contribuente difficoltà che non incontrerebbe nella produzione di informazioni proprie. Queste difficoltà dovrebbero essere prese in considerazione nello sviluppo di regole e/o procedure sulla documentazione.

A.4 Transazioni comparabili (tra parti indipendenti)
A.4.1 In generale
3.24. Una transazione comparabile è una transazione tra due parti indipendenti comparabile con una transazione tra imprese associate sotto esame. Può essere sia una transazione comparabile tra un partecipante alla transazione controllata e un soggetto indipendente (“comparabile interno”) o tra due imprese indipendenti, nessuna delle quali parte della transazione tra imprese associate (“comparabile esterno”).

3.25. I confronti tra le transazioni tra parti associate con altre transazioni tra parti associate eseguite dallo stesso gruppo multinazionale o da un altro gruppo non sono pertinenti per l’applicazione del principio di libera concorrenza e, pertanto, non dovranno essere usate dall’amministrazione fiscale come base per una rettifica dei prezzi di trasferimento o da un contribuente come sostegno per la propria politica di prezzi di trasferimento.

3.26. La presenza di azionisti di minoranza può essere un fattore che fa sì che una transazione tra parti associate si approssimi maggiormente al principio di libera concorrenza, ma non è di per sé determinante. L’influenza degli azionisti di minoranza dipende da vari fattori, incluso se gli stessi hanno una partecipazione al capitale della società madre o al capitale di una filiale e se hanno ed effettivamente esercitano qualche influenza sulla determinazione dei prezzi delle transazioni infragruppo.

A.4.2 Comparabili interni
3.27. La fase 4 del processo tipico descritto al paragrafo 3.4 è una verifica dei comparabili interni, se ve ne sono. I comparabili interni possono avere un legame più diretto e più stretto con la transazione in esame rispetto ai comparabili esterni. L’analisi economica può essere più semplice e più affidabile dal momento che presumibilmente si baserà su principi contabili e prassi identiche per l’elemento comparabile interno e per la transazione tra imprese associate. In aggiunta, l’accesso alle informazioni sui comparabili interni può essere sia più completa che meno costosa.

3.28. D’altra parte, i comparabili interni non sono sempre più affidabili e una transazione tra contribuente e parte indipendente non può essere sempre considerata un elemento comparabile affidabile per le transazioni con le imprese associate. I comparabili interni, ove esistano, devono soddisfare i cinque fattori di comparabilità allo stesso modo che i comparabili esterni (si vedano i paragrafi 1.33-1.118). Le indicazioni sugli aggiustamenti ai fini della comparabilità si applicano anche ai comparabili interni (si vedano i paragrafi 3.47-3.54). Si consideri, ad esempio, il caso di un contribuente che produce un prodotto particolare e ne venda un volume significativo al suo distributore correlato estero e un volume marginale a una parte indipendente. In tal caso, è probabile che la differenza di volumi influenzi sostanzialmente la comparabilità delle due transazioni. Se non è possibile operare un aggiustamento ragionevolmente accurato per eliminare gli effetti di tale differenziale, è improbabile che la transazione tra il contribuente e il suo cliente indipendente costituisca un comparabile affidabile.

A.4.3 Comparabili esterni e fonti di informazioni
3.29. Ci sono varie fonti di informazioni che possono essere usate per identificare potenziali comparabili esterni. Questa sotto-sezione esamina i particolari problemi che sorgono rispetto alle banche dati commerciali, ai comparabili esteri e alle informazioni non in possesso dei contribuenti. In aggiunta, quando esistono comparabili interni affidabili, può non essere necessario cercarne di esterni (si vedano i paragrafi 3.27-3.28).

A.4.3.1 Banche Dati
3.30. Una comune fonte di informazioni sono le banche dati commerciali, che sono state sviluppate da editori che elaborano i bilanci presentati dalle società presso le amministrazioni competenti e li presentano in un formato elettronico adatto alle ricerche e alle analisi statistiche. Possono essere un modo pratico e a volte conveniente di identificare comparabili esterni e possono costituire la fonte di informazioni più affidabile, a seconda dei fatti e delle circostanze del caso.

3.31. Si riscontrano di frequente diversi limiti riguardanti le banche dati commerciali. In ragione del fatto che queste banche dati fanno affidamento su informazioni pubbliche disponibili, esse non sono presenti in tutti i Paesi, poiché non tutti i Paesi hanno la stessa quantità di informazioni pubbliche sulle loro società. Inoltre, dove esse sono disponibili, non includono lo stesso tipo di informazioni per tutte le società che operano in un dato Paese, perché i requisiti di divulgazione e deposito possono differire a seconda della forma legale della società e della quotazione o meno della stessa. Bisogna prestare attenzione sul se e come utilizzare queste banche dati, dato che esse sono redatte e presentate per scopi diversi dalla determinazione dei prezzi di trasferimento. Le banche dati commerciali non sempre forniscono informazioni sufficientemente dettagliate a sostenere la scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento. Non tutte le banche dati includono lo stesso livello di dettaglio e non tutte possono essere usate con analoga sicurezza. Inoltre, l’esperienza in molti Paesi è che le banche dati commerciali sono usate per confrontare i risultati delle società piuttosto che le transazioni perché le informazioni sulle transazioni di terze parti sono raramente disponibili. Si veda il paragrafo 3.37 per indicazioni sull’uso di dati di terze parti non relativi a transazioni.

3.32. Può non essere necessario usare una banca dati commerciale se è disponibile un’informazione affidabile da altre fonti, per esempio da comparabili interni. Qualora utilizzate, le banche dati commerciali dovranno essere adoperate in maniera oggettiva e dovranno essere fatti sforzi concreti per usarle al fine di raccogliere informazioni affidabili sui comparabili.

3.33. L’uso di banche dati commerciali non dovrà favorire la quantità sulla qualità. In pratica, eseguire un’analisi di comparabilità usando solamente una banca dati commerciale può far sorgere dubbi sull’affidabilità dell’analisi, considerata la qualità dell’informazione, rilevante per la valutazione della comparabilità, tipicamente ottenibile da una banca dati. Per fronteggiare questi problemi, le ricerche effettuate con le banche dati possono aver bisogno di essere rifinite con altre informazioni pubbliche disponibili, a seconda dei fatti e delle circostanze. Tale affinamento della ricerca effettuata con le banche dati con altre fonti di informazioni si propone l’obiettivo di favorire la qualità rispetto ad approcci standardizzati ed è un’opzione valida sia per le ricerche effettuate con banche dati dai contribuenti/professionisti sia per quelle condotte dall’amministrazione fiscale. Tutto ciò dovrà essere considerato alla luce delle indicazioni sui costi e sugli obblighi di compliance richiesti ai contribuenti di cui ai paragrafi 3.80-3.83.

3.34. Ci sono anche banche dati private che sono sviluppate e gestite da alcune società di consulenza. In aggiunta alle questioni sollevate sopra per le banche dati più ampiamente commercializzate, le banche dati private fanno sorgere un ulteriore problema rispetto alla propria copertura di dati, perché sono fondate su un più limitato segmento di mercato rispetto alle banche dati commerciali. Quando un contribuente ha usato una banca dati privata per supportare i propri prezzi di trasferimento, l’amministrazione fiscale può richiedere l’accesso alla banca dati per revisionare i risultati del contribuente, per ovvie ragioni di trasparenza.

A.4.3.2 Fonti estere o comparabili non nazionali
3.35. I contribuenti non sempre eseguono ricerche di comparabili su base nazionale, per esempio nei casi in cui vi siano dati insufficienti disponibili a livello nazionale e/o al fine di ridurre i costi di compliance quando diverse entità di un gruppo multinazionale già presentano analisi funzionali comparabili. I comparabili non nazionali non dovranno essere automaticamente rigettati solo perché non nazionali. Bisogna determinare caso per caso se i comparabili non nazionali sono affidabili, esaminando la misura in cui essi soddisfano i cinque fattori di comparabilità. La possibilità o meno che una ricerca di comparabili in una data regione del mondo possa essere affidabilmente usata per diverse filiali di un gruppo multinazionale che operano nella predetta regione dipende dalle particolari circostanze in cui ciascuna di queste filiali opera. Si vedano i paragrafi 1.132-1.133 sulle differenze di mercato e sull’analisi multi-Paese. Le difficoltà possono anche sorgere a causa dei differenti principi contabili.

A.4.3.3 Informazioni non in possesso dei contribuenti
3.36 L’amministrazione fiscale può disporre di informazioni derivanti da controlli su altri contribuenti o da altre fonti di informazioni non in possesso del contribuente. Comunque, non sarebbe corretto applicare un metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento in base a tali dati, a meno che l’amministrazione fiscale possa, nei limiti dei requisiti di riservatezza imposti dalla legislazione nazionale, divulgare tali dati al contribuente, così da permettergli di difendere la propria posizione e garantire un efficace controllo giudiziale da parte dei giudici.

A.4.4 Uso di dati di terze parti non riguardanti le transazioni
3.37. La natura dei metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento basata sull’analisi delle transazioni e la questione relativa alla possibile aggregazione delle transazioni tra imprese associate sono analizzate nei paragrafi 3.9-3.12. Una questione differente è se i dati di terze parti non riguardanti le transazioni possono essere considerati comparabili affidabili per la transazione tra imprese associate (o per un gruppo di transazioni aggregate seguendo le indicazioni di cui ai paragrafi 3.9-3.12). In pratica, i dati disponibili di terze parti sono spesso aggregati, determinati a livello di impresa o di segmento, a seconda dei principi contabili applicati. Che tali dati di terze parti non riguardanti le transazioni possano costituire comparabili affidabili per la transazione tra imprese associate o per il gruppo di transazioni aggregate secondo le indicazioni di cui ai paragrafi 3.9-3.12 dipende in particolare dal fatto che la terza parte esegua una gamma di transazioni sensibilmente diverse o meno. Laddove disponibili, i dati segmentati possono fornire elementi comparabili migliori dei dati non segmentati a livello societario, perché si focalizzano maggiormente sull’aspetto transazionale, sebbene vada riconosciuto che dati segmentati possono far sorgere problemi in relazione all’allocazione delle spese ai vari segmenti. Allo stesso modo, in determinate circostanze i dati di una terza parte raccolti a livello di impresa possono costituire migliori comparabili rispetto ai dati segmentati, per esempio quando le attività riflesse nei comparabili corrispondono alla serie di transazioni con imprese associate.

A.4.5 Limiti alla disponibilità dei comparabili
3.38. L’identificazione dei potenziali comparabili è fatta con l’obiettivo di trovare i dati maggiormente affidabili, sapendo che non saranno sempre perfetti. Per esempio, transazioni tra parti indipendenti possono essere scarse in determinati mercati e settori. Può essere necessario trovare una soluzione pragmatica, procedendo caso per caso, ad esempio ampliando la ricerca e usando: informazioni su transazioni tra parti indipendenti realizzate nello stesso settore e in un mercato geografico comparabile, ma poste in essere da terze parti che possono avere differenti strategie commerciali, modelli d’impresa o circostanze economiche anche leggermente diverse; informazioni sulle transazioni tra parti indipendenti realizzate nello stesso settore ma in altri mercati geografici; o informazioni su transazioni tra parti indipendenti realizzate nello stesso mercato geografico ma in altri settori di attività. La scelta tra queste varie opzioni dipenderà dai fatti e dalle circostanze del caso e, in particolare, dall’importanza degli effetti attesi dei difetti di comparabilità sull’affidabilità dell’analisi.

3.39. Un metodo basato sulla ripartizione degli utili può essere nelle appropriate circostanze considerato in mancanza di dati comparabili, per esempio nei casi in cui l’assenza di dati comparabili sia dovuta alla presenza di beni immateriali unici e di rilevante valore impiegati da ciascun partecipante alla transazione (si veda il paragrafo 2.119). Comunque, anche nei casi in cui i dati sui comparabili appaiono scarsi e imperfetti, la selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato dovrà essere coerente con l’analisi funzionale delle parti, si veda il paragrafo 2.2.

A.5 Selezione e scarto di potenziali comparabili
3.40. Ci sono sostanzialmente due modi per identificare le transazioni tra parti indipendenti potenzialmente comparabili.

3.41. Il primo modo, che può essere definito approccio “additivo”, prevede che la persona che effettua la ricerca elabori una lista di terze parti indipendenti ritenute coinvolte in transazioni potenzialmente comparabili. Le informazioni sulle transazioni realizzate da queste terze parti sono successivamente raccolte per convalidare se siano effettivamente comparabili accettabili, sulla base dei criteri di comparabilità predeterminati. Questo approccio fornisce risultati ben calibrati: tutte le transazioni utilizzate nell’analisi sono effettuate tra operatori ben noti del mercato del contribuente. Come indicato precedentemente, al fine di assicurare un grado sufficiente di oggettività, è importante che la procedura seguita sia trasparente, sistematica e verificabile. L’approccio “additivo” può essere utilizzato come unico approccio quando la persona che effettua la ricerca ha conoscenza di un certo numero di parti non correlate che sono impegnate in transazioni comparabili alla transazione tra imprese associate sotto esame. Vale la pena di notare che l’approccio “additivo” presenta similitudini con l’approccio seguito nella ricerca dei comparabili interni. Nella pratica, un approccio “additivo” può abbracciare sia elementi comparabili interni che esterni.

3.42. La seconda possibilità, l’approccio “deduttivo”, inizia con l’esame di un’ampia lista di società che operano nello stesso settore di attività, svolgono a grandi linee funzioni simili e non presentano caratteristiche economiche palesemente differenti. La lista è poi affinata utilizzando dei criteri di selezione e informazioni pubblicamente disponibili (ad esempio, banche dati, siti internet, informazioni sui concorrenti del contribuente). In pratica, l’approccio “deduttivo” inizia tipicamente con una ricerca su una banca dati. È quindi importante seguire le indicazioni sui comparabili interni e sulle fonti informative degli elementi comparabili esterni (si vedano i paragrafi 3.24-3.39). Inoltre, l’approccio “deduttivo” non è appropriato a tutti i casi e a tutti i metodi e gli approfondimenti presentati in questa sezione non dovranno influenzare i criteri illustrati nei paragrafi 2.1-2.12 per la selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento.

3.43. In pratica, per includere o escludere potenziali comparabili sono utilizzati criteri sia quantitativi sia qualitativi. Esempi di criteri qualitativi sono i portafogli di prodotti e le strategie commerciali. I criteri quantitativi più frequentemente incontrati sono:

  • criteri dimensionali in termini di vendite, immobilizzazioni o numero di impiegati. La dimensione della transazione in termini assoluti o in relazione alle attività poste in essere dalle parti potrebbe influenzare la posizione competitiva del compratore e del venditore e quindi la comparabilità.
  • criteri collegati ai beni immateriali, quali il rapporto tra immobilizzazioni immateriali e immobilizzazioni totali o il rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e le vendite totali, ove disponibile: questi criteri possono essere utilizzati, ad esempio, per escludere soggetti con beni immateriali rilevanti o spese significative di ricerca e sviluppo quando la parte sottoposta a test non utilizza beni immateriali rilevanti e non partecipa ad attività significative di ricerca e sviluppo.
  • criteri relativi all’incidenza delle cessioni all’esportazione (esportazioni/vendite totali), ove rilevanti.
  • criteri relativi al valore del magazzino in termini assoluti o relativi, ove rilevanti.
  • altri criteri atti ad escludere le parti non correlate che siano in circostanze eccezionali, quali start-up, bancarotta ecc., quando tali peculiari circostanze palesemente non siano comparabili appropriati.

La scelta e l’applicazione dei criteri di selezione dipendono dai fatti e dalle circostanze di ogni caso specifico e la lista summenzionata non è né esclusiva né tassativa.

3.44. Un vantaggio dell’approccio “deduttivo” è che è maggiormente riproducibile e trasparente dell’“additivo”. È anche più facile da verificare perché la revisione si concentra sul processo e sulla rilevanza dei criteri di selezione utilizzati. D’altro canto, si riconosce che la qualità dei risultati di un approccio “deduttivo” dipende dalla qualità degli strumenti di ricerca utilizzati (ad esempio, la qualità di una banca dati utilizzata e la possibilità di ottenere informazioni sufficientemente dettagliate). Ciò potrebbe costituire un ostacolo di ordine pratico in taluni Paesi ove l’affidabilità e l’utilità di banche dati ai fini dell’analisi di comparabilità sia discutibile.

3.45. Non sarebbe appropriato dare preferenza sistematica a un approccio sull’altro; a seconda delle circostanze specifiche del caso, potrebbe essere utile utilizzare l’approccio “additivo” o “deduttivo” o una combinazione dei due. Gli approcci “additivo” e “deduttivo” sono spesso utilizzati non in via esclusiva. In un tipico approccio “deduttivo”, oltre alla ricerca su banche dati pubbliche, è prassi comune includere parti terze, per esempio concorrenti noti (o terze parti di cui si conosce effettuino transazioni potenzialmente comparabili a quelle del contribuente), che non sarebbero state identificate attraverso un approccio meramente deduttivo, ad esempio perché classificate con codici settoriali diversi. In tali casi, l’approccio “additivo” opera come strumento per raffinare una ricerca basata su un approccio “deduttivo”.

3.46. Il processo seguito per identificare potenziali comparabili è uno degli aspetti più critici dell’analisi di comparabilità e dovrà essere trasparente, sistematico e verificabile. In particolare, la scelta di criteri di selezione ha un’influenza significativa sui risultati dell’analisi e dovrà riflettere le caratteristiche economiche maggiormente significative delle transazioni comparate. L’eliminazione completa della discrezionalità dalla selezione dei comparabili non è possibile, ma è possibile fare molto per incrementare l’oggettività e per assicurare trasparenza nell’applicazione di giudizi soggettivi. La capacità di assicurare la trasparenza del processo può dipendere dalla misura in cui i criteri utilizzati per selezionare i potenziali comparabili siano comunicati e siano spiegate le ragioni per le quali alcuni potenziali comparabili siano stati esclusi. Un maggiore livello di obiettività e capacità di assicurare trasparenza del processo possono anche dipendere dalla misura in cui la persona che esamina il processo (che si tratti del contribuente o dell’amministrazione fiscale) ha accesso alle informazioni relative al processo seguito e alle stesse fonti di dati. Le questioni riguardanti il procedimento di identificazione dei comparabili sono discusse nel Capitolo V.

A.6 Aggiustamenti di comparabilità
3.47. La necessità di rettificare gli elementi comparabili e assicurare un buon livello di accuratezza e affidabilità sono in varie occasioni sottolineati all’interno delle presenti linee guida, sia per l’applicazione generale del principio di libera concorrenza sia più nello specifico nel contesto di ogni metodo. Essere comparabile significa che nessuna delle differenze (ove presenti) tra le situazioni che si stanno comparando può significativamente influenzare le condizioni che si stanno esaminando nella metodologia o che aggiustamenti ragionevolmente accurati di comparabilità possono essere fatti per eliminare gli effetti di tali differenze. L’opportunità di effettuare aggiustamenti ai fini della comparabilità (e, in questo caso, quali aggiustamenti) in ogni caso particolare è questione di giudizio soggettivo e dovrà essere valutata alla luce dei commenti sui costi e sugli oneri amministrativi analizzati nella Sezione C.

A.6.1 Tipologie di aggiustamenti di comparabilità
3.48. Gli esempi di aggiustamenti di comparabilità includono gli aggiustamenti di coerenza contabile effettuati al fine di eliminare differenze che potrebbero sorgere: dalle differenti prassi contabili utilizzate nella transazione tra imprese associate e parti indipendenti, dalla segmentazione dei dati finanziari per eliminare transazioni significative non comparabili e dagli aggiustamenti per le differenze nel capitale, nelle funzioni, nei beni utilizzati e nei rischi.

3.49. Un esempio di aggiustamento del capitale circolante netto effettuato al fine di riflettere diversi livelli di crediti verso la clientela, debiti verso i fornitori e magazzino è fornito nell’Allegato al Capitolo III. Il fatto che tali aggiustamenti siano effettuati nella pratica non implica che dovranno essere effettuati ordinariamente od obbligatoriamente. Piuttosto, bisogna dimostrare che l’aggiustamento proposto migliori le condizioni di comparabilità (come per qualsiasi tipo di aggiustamento). Inoltre, un livello di capitale circolante netto molto diverso tra l’impresa associata e i terzi indipendenti può giustificare un esame più approfondito delle caratteristiche di comparabilità del potenziale elemento comparabile.

A.6.2 Scopo degli aggiustamenti di comparabilità
3.50. Gli aggiustamenti di comparabilità dovranno essere considerati se (e solo se) ci si aspetta che incrementino l’affidabilità dei risultati. È necessario tener conto della significatività della differenza per la quale si ipotizza un aggiustamento, della qualità dei dati aggiustati, dello scopo dell’aggiustamento e dell’affidabilità dell’approccio utilizzato per realizzare tale aggiustamento.

3.51. Non si può far a meno di sottolineare che gli aggiustamenti di comparabilità sono appropriati esclusivamente per differenze che abbiano effetti significativi sulla comparazione. Alcune differenze tra le transazioni tra imprese associate e le transazioni tra imprese indipendenti rimarranno sempre. Una comparazione potrà essere appropriata nonostante l’esistenza di differenze per le quali non si è proceduto ad aggiustamenti, a condizione che tali differenze non abbiano effetti significativi sull’affidabilità della comparazione. D’altro canto, la necessità di effettuare aggiustamenti numerosi o significativi potrà indicare che le transazioni tra parti indipendenti non sono sufficientemente comparabili.

3.52. Gli aggiustamenti non sono sempre necessariamente giustificati. Per esempio, può non essere particolarmente utile aggiustare le differenze esistenti nei crediti commerciali se sono presenti differenze significative di contabilizzazione che non è stato possibile risolvere. Allo stesso modo, a volte si applicano degli aggiustamenti sofisticati per dare l’impressione erronea che il risultato della ricerca degli elementi comparabili sia “scientifico”, affidabile e accurato.

A.6.3 Affidabilità degli aggiustamenti effettuati
3.53. Non è appropriato considerare alcuni aggiustamenti di comparabilità, come quelli riguardanti le differenze di capitale circolante netto, come “routinari” e non controversi e considerare invece altri aggiustamenti, come quelli riguardanti il rischio Paese, più soggettivi e meritevoli di maggiori giustificazioni e ulteriori prove di affidabilità. I soli aggiustamenti che dovranno essere effettuati sono quelli da cui ci si attende un miglioramento della comparabilità.

A.6.4 Documentazione e test degli aggiustamenti di comparabilità
3.54. L’assicurazione del necessario livello di trasparenza in materia di aggiustamenti di comparabilità può dipendere dalla disponibilità di spiegazioni sugli aggiustamenti effettuati, dalle ragioni per cui tali aggiustamenti sono considerati appropriati, dal metodo di calcolo e da come tali aggiustamenti hanno modificato i risultati dei singoli elementi comparabili e migliorato la comparabilità. Le questioni riguardanti la documentazione degli aggiustamenti ai fini della comparabilità sono discusse nel Capitolo V.

A.7 Intervallo di valori di libera concorrenza
A.7.1 In generale
3.55. In taluni casi sarà possibile applicare il principio di libera concorrenza per arrivare a un singolo valore (ad esempio, un prezzo o un margine) che rappresenta il dato più affidabile per verificare se le condizioni di una transazione rispettano il principio di libera concorrenza. Tuttavia, poiché la determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta, ci saranno anche molte occasioni in cui l’applicazione del metodo/i più appropriato/i produce un intervallo di valori che possono essere tutti relativamente e allo stesso modo affidabili. In tali casi, le differenze nei valori che rientrano nell’intervallo potranno essere causate dal fatto che, in generale, l’applicazione del principio di libera concorrenza permette di ottenere solo un’approssimazione delle condizioni che sarebbero stabilite tra imprese indipendenti. È anche possibile che i diversi valori dell’intervallo rappresentino il fatto che imprese indipendenti coinvolte in transazioni comparabili in circostanze comparabili potrebbero non attribuire esattamente lo stesso prezzo alla medesima transazione.

3.56. In taluni casi, non tutte le transazioni comparabili avranno livelli relativamente equivalenti di comparabilità. Qualora sia possibile stabilire che alcune transazioni tra parti indipendenti presentino un grado inferiore di comparabilità, esse dovranno essere eliminate.

3.57. È anche possibile che, dopo che ogni sforzo è stato fatto per escludere i valori che presentano un livello inferiore di comparabilità, ciò che si ottiene è un intervallo di valori per i quali si considera che, data la metodologia utilizzata per la selezione dei comparabili e i limiti riguardanti le informazioni disponibili a proposito di tali comparabili, permangano dei difetti di comparabilità che non possono essere identificati e/o quantificati e che non sono quindi rettificati. In tali casi, se l’intervallo comprende un numero significativo di osservazioni, strumenti statistici che tengano conto della tendenza ad accorpare al centro i valori per restringere l’intervallo (come l’intervallo interquartile o altri percentili) potrebbero contribuire a rafforzare l’affidabilità dell’analisi.

3.58. Si può ugualmente ottenere un intervallo di valori quando si applica più di un metodo per valutare una transazione tra imprese associate. Per esempio, due metodi che ottengono risultati con livelli analoghi di comparabilità potranno essere utilizzati per valutare la congruità di una transazione tra imprese associate. Ogni metodo potrà produrre un intervallo di valori differente per differenze nella natura del metodo e nella diversità dei dati utilizzati nell’applicazione dello stesso. Tuttavia, ciascun intervallo, generato separatamente, potrà essere utilizzato per definire un intervallo accettabile di valori comparabili. I dati di tali intervalli potranno essere utili per definire un intervallo di prezzi comparabili, ad esempio in presenza di un intervallo comune a entrambi gli intervalli, oppure, quando gli intervalli non coincidono, per riconsiderare l’accuratezza dei metodi utilizzati. Non è possibile definire una regola generale in relazione all’utilizzo di intervalli derivanti da più metodi, perché le conclusioni che si possono trarre dipendono dall’affidabilità relativa dei metodi utilizzati e dalla qualità delle informazioni utilizzate nell’applicazione dei diversi metodi.

3.59. Qualora l’applicazione del metodo più appropriato (o, in circostanze rilevanti, di più di un metodo, si veda il paragrafo 2.12) produca un intervallo di valori, uno scarto significativo tra i valori di un intervallo potrà indicare che i dati utilizzati nella definizione di alcuni valori potranno non essere affidabili tanto quanto quelli utilizzati per definire altri valori dell’intervallo o che la deviazione risulti da caratteristiche dei dati comparabili che richiedono aggiustamenti. In questi casi, è necessario condurre ulteriori analisi per valutare l’inclusione di tali valori all’interno dell’intervallo dei prezzi di libera concorrenza.

A.7.2 Selezione del valore più appropriato nell’intervallo
3.60,. Se il parametro significativo della transazione tra imprese associate (come il prezzo o il margine) si trova all’interno dell’intervallo dei prezzi di libera concorrenza, non si dovrebbe eseguire nessuna rettifica.

3.61. Se il parametro significativo della transazione tra imprese associate (come il prezzo o il margine) si trova all’esterno dell’intervallo dei prezzi di libera concorrenza identificato dall’amministrazione fiscale, il contribuente dovrà presentare le argomentazioni a sostegno del fatto che le condizioni della transazione tra imprese associate soddisfino il principio di libera concorrenza e che il risultato è situato all’interno dell’intervallo di libera concorrenza (ad esempio, perché l’intervallo dei prezzi di libera concorrenza risulta divergente da quello definito dall’amministrazione fiscale). Se però il contribuente non è in grado di dimostrare ciò, l’amministrazione fiscale determinerà il valore all’interno dell’intervallo dei prezzi di libera concorrenza con cui rettificare la transazione tra imprese associate.

3.62. Nella determinazione di tale valore, quando l’intervallo comprenda risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore all’interno dell’intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza. Quando rimangano dei difetti di comparabilità, come discusso al paragrafo 3.57, potrebbe essere appropriato utilizzare misure tendenti ad accorpare al centro tali valori (ad esempio, la mediana, la media aritmetica o la media ponderata ecc. a seconda delle specifiche caratteristiche dell’insieme dei dati), al fine di minimizzare il rischio di errore causato da difetti di comparabilità residui imprevisti o non quantificabili.

A.7.3 Risultati estremi: considerazioni sulla comparabilità
3.63. I risultati estremi possono consistere in perdite o utili eccezionalmente elevati. Essi possono avere un impatto sugli indicatori finanziari esaminati nell’ambito del metodo selezionato (per esempio, il margine lordo quando si applica il prezzo di rivendita o un indicatore di profitto netto quando si applica il metodo del margine netto della transazione). Possono interessare anche altri elementi, come proventi straordinari estranei alla gestione d’esercizio, purtuttavia indicativi di risultanze eccezionali. Quando uno o più dei potenziali elementi comparabili presentano risultati estremi, occorrerà effettuare un esame più approfondito per capire le ragioni di tali risultati. La ragione potrà essere legata a un difetto di comparabilità oppure a condizioni eccezionali in cui si trova una terza parte altrimenti comparabile. Un risultato estremo può essere escluso a causa del fatto che un difetto di comparabilità significativo precedentemente ignorato sia stato portato alla luce, non unicamente a causa del fatto che il risultato proveniente dal “comparabile” proposto sembri semplicemente essere molto diverso dai risultati osservati per altri “comparabili” proposti.

3.64. Un’impresa indipendente non manterrà attività in perdita a meno di avere ragionevoli aspettative di utili futuri. Si vedano i paragrafi 1.149-1.151. In particolare, ci si aspetta che funzioni semplici o a basso rischio non generino perdite a lungo. Tuttavia, ciò non significa che le transazioni in perdita non sono mai comparabili. In generale, tutte le informazioni rilevanti dovranno essere utilizzate e non ci dovrà essere nessuna regola predominante che porti all’inclusione o all’esclusione di comparabili in perdita. A dire il vero, sono i fatti e le circostanze riguardanti il soggetto sotto esame che dovranno determinare il suo status di soggetto comparabile, non i suoi risultati finanziari.

3.65. In linea generale, una transazione tra parti indipendenti che generi perdite dovrà spingere ad ulteriori analisi al fine di stabilire se sia o no comparabile. Le circostanze in cui le transazioni o le società che generano perdite dovranno essere escluse dall’elenco dei comparabili includono i casi in cui le perdite non riflettono condizioni normali di mercato e in cui le perdite sostenute dai soggetti terzi riflettono un livello di rischio che non è comparabile con quello assunto dal contribuente nelle transazioni tra imprese associate. I comparabili che generano perdite ma soddisfano l’analisi di comparabilità non dovranno, tuttavia, essere esclusi sulla sola base delle perdite conseguite.

3.66. Analoga indagine andrà condotta su potenziali comparabili che conseguono profitti anomali rispetto ad altri potenziali comparabili.

B. Questioni di tempistica nella comparabilità

3.67. Ci sono problematiche di tempistica nella comparabilità rispetto alla data di origine, acquisizione e produzione delle informazioni sui fattori di comparabilità e sulle transazioni comparabili tra parti indipendenti che sono utilizzate nell’analisi di comparabilità. Si vedano i paragrafi 5.27 e 5.36 del Capitolo V per le linee guida relative alla tempistica nel contesto degli obblighi documentali sui prezzi di trasferimento.

B.1 Data di origine
3.68. In linea di principio, le informazioni relative alle condizioni delle transazioni comparabili tra parti indipendenti effettuate nel medesimo periodo della transazione tra imprese associate (“transazioni tra parti indipendenti contemporanee”) dovrebbero essere le più affidabili in un’analisi di comparabilità, perché riflettono il modo in cui parti indipendenti si sono comportate in un ambiente economico uguale a quello delle transazioni tra imprese associate. Tuttavia, la disponibilità di informazioni contemporanee sulle transazioni tra imprese indipendenti potrebbe essere limitata al momento della raccolta.

B.2 Data di raccolta
3.69. In taluni casi i contribuenti preparano la documentazione sui prezzi di trasferimento, per dimostrare d’aver compiuto uno sforzo ragionevole per rispettare il principio di libera concorrenza, al momento della conclusione delle transazioni ovvero ex ante (da qui in poi approccio di “fissazione del prezzo di libera concorrenza”), basandosi sulle informazioni ragionevolmente disponibili a quel momento. Tali informazioni includono non soltanto le informazioni su transazioni comparabili di anni precedenti, ma anche quelle su cambiamenti economici e di mercato che potrebbero essere avvenuti tra gli anni precedenti e l’anno della transazione tra imprese associate. In effetti, parti indipendenti in circostanze comparabili non baserebbero le loro decisioni di prezzo sulla base dei soli dati storici.

3.70. In altri casi, i contribuenti potrebbero verificare i risultati a consuntivo delle transazioni tra imprese associate per dimostrare che le condizioni di tali transazioni sono coerenti ex post con il principio di libera concorrenza (da qui in poi approccio “verifica a consuntivo del prezzo di libera concorrenza”). Tali riconciliazioni sono tipicamente effettuate all’interno del processo di verifica annuale della dichiarazione dei redditi.

3.71. Sia l’approccio a preventivo che quello a consuntivo così come le combinazioni di entrambi sono utilizzati nei Paesi membri dell’OCSE. Si potrebbero generare casi di doppia imposizione quando una transazione tra imprese associate è posta in essere tra due imprese associate in giurisdizioni che utilizzano approcci diversi, ad esempio a causa di una differenza tra le aspettative di mercato utilizzate nel prezzare una transazione con l’approccio ex ante e i risultati osservati a consuntivo in un approccio ex post. Si vedano i paragrafi 4.38 e 4.39. Le autorità competenti sono invitate a impegnarsi nel risolvere ogni caso di doppia imposizione che possa nascere da diversi approcci sugli aggiustamenti di fine anno all’interno di procedure amichevoli (articolo 25 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni OCSE).

B.3 Valutazioni dall’esito altamente incerto ed eventi imprevedibili
3.72. Si pone il problema di stabilire se e come tener conto, nell’analisi dei prezzi di trasferimento, di futuri avvenimenti imprevedibili al momento del test di una transazione tra imprese associate, in particolar modo quando la valutazione risultava allora molto incerta. Tale problema deve essere risolto, sia dal contribuente che dall’amministrazione fiscale, facendo riferimento a ciò che imprese indipendenti avrebbero fatto in circostanze comparabili per tener conto dell’incertezza valutativa nella determinazione del prezzo della transazione.

3.73. Il ragionamento esposto nei paragrafi 6.181-6.185, che forniscono linee guida per la determinazione del prezzo di libera concorrenza delle transazioni di beni immateriali di difficile valutazione al momento della transazione, si applica per analogia ad altri tipi di transazioni con incertezze valutative. La questione principale è determinare se la valutazione della transazione fosse, ab origine, sufficientemente incerta da portare parti operanti in condizioni di libera concorrenza a ricorrere a un meccanismo di aggiustamento del prezzo oppure se le variazioni di valore fossero talmente significative da condurre le parti a rinegoziare i termini della transazione. Se ciò fosse il caso, l’amministrazione fiscale sarà legittimata a determinare il prezzo di libera concorrenza per la transazione basandosi sulla clausola di aggiustamento o di rinegoziazione che sarebbe prevista in condizioni di libera concorrenza per una transazione tra parti indipendenti. In altre circostanze, qualora non ci sia ragione di ritenere che la valutazione fosse sufficientemente incerta all’inizio da giustificare il fatto che le parti avrebbero richiesto una clausola di aggiustamento di prezzo o avrebbero rinegoziato i termini del contratto, l’amministrazione fiscale non sarà legittimata a effettuare un tale aggiustamento, che rappresenterebbe anzi un’ingerenza ingiustificata. La semplice esistenza di un’incertezza non dovrà comportare un aggiustamento ex post senza tener conto di ciò che imprese indipendenti avrebbero fatto o concordato tra loro.

B.4 Dati di anni successivi a quello della transazione
3.74. Dati di anni successivi a quello della transazione potrebbero essere utili per l’analisi dei prezzi di trasferimento, ma è necessario avere cura di evitare un utilizzo inappropriato. Per esempio, i dati relativi agli anni successivi possono essere utili per comparare i cicli di vita dei prodotti delle transazioni tra imprese associate e indipendenti al fine di determinare se la transazione tra imprese indipendenti sia un comparabile appropriato nell’applicazione di un metodo specifico. La condotta ex post delle parti sarà anche utile per delineare con accuratezza la transazione effettivamente avvenuta.

B.5 Dati pluriennali
3.75. Nella prassi, esaminare dati di molteplici annualità è spesso utile nell’analisi di comparabilità, ma non è un’esigenza sistematica. Dati relativi a molteplici annualità dovranno essere utilizzati quando migliorano l’analisi dei prezzi di trasferimento. Non sarebbe appropriato definire delle linee guida specificamente dedicate all’esatto numero di anni da ricomprendere.

3.76. Per ottenere una comprensione approfondita dei fatti e delle circostanze riguardanti la transazione tra imprese associate, potrebbe di solito essere utile analizzare i dati riguardanti l’esercizio in verifica e quelli precedenti. L’analisi di questa informazione potrebbe rivelare fatti che hanno influenzato (o che avrebbero dovuto influenzare) la determinazione del prezzo di trasferimento. L’utilizzo di dati riguardanti gli esercizi anteriori permetterà di sapere, per esempio, se la perdita dichiarata dal contribuente per una transazione fa parte di una serie di perdite anteriori per transazioni simili, se è il risultato di condizioni economiche particolari verificatesi nel corso di un esercizio anteriore avente come risultato un aumento dei costi nel corso degli esercizi seguenti oppure se è un riflesso del fatto che il prodotto è alla fine del suo ciclo di vita. Tale analisi sarà particolarmente fruttuosa quando si applica un metodo basato sull’utile delle transazioni. Si veda il paragrafo 1.151 riguardante l’utilità dei dati pluriennali nell’esaminare le situazioni in perdita. I dati pluriennali possono anche migliorare la comprensione dei contratti a lungo termine.

3.77. I dati pluriennali saranno ugualmente utili per fornire informazioni sul contesto nel quale operano le imprese comparabili e sui cicli di vita dei loro prodotti. Le differenze riguardanti l’evoluzione della congiuntura o il ciclo di vita dei prodotti possono avere un’influenza significativa sulle condizioni di determinazione dei prezzi di trasferimento che è necessario valutare quando si determini la comparabilità. I dati riguardanti gli esercizi anteriori possono permettere di sapere se un’impresa indipendente che ha posto in essere una transazione comparabile è stata influenzata da condizioni economiche comparabili in maniera comparabile o se condizioni differenti nel corso di un esercizio anteriore hanno avuto una tale influenza sul prezzo o sugli utili tali da non poter essere considerati comparabili.

3.78. Dati di molteplici annualità possono anche migliorare il processo di selezione dei comparabili, per esempio identificando i risultati che possono rivelare uno scarto significativo rispetto alle caratteristiche di comparabilità sottostanti della transazione tra imprese associate in esame, il che, in alcuni casi, porterà all’esclusione del comparabile oppure all’identificazione di anomalie nelle informazioni riguardanti i soggetti indipendenti.

3.79. L’utilizzo di dati pluriennali non implica necessariamente l’uso di medie pluriennali. Tuttavia, l’utilizzo di dati e di medie pluriennali può in talune circostanze migliorare l’affidabilità dell’intervallo. Si vedano i paragrafi 3.57-3.62 per una discussione degli strumenti statistici.

C. Rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti

3.80. Osservando in prospettiva la necessità di realizzare un’analisi di comparabilità, è rilevante il problema di definire gli oneri amministrativi e i costi che un contribuente dovrebbe sostenere per identificare transazioni comparabili e ottenere informazioni dettagliate a riguardo. Si riconosce che il costo di tali informazioni può essere un vero problema specialmente per le piccole e medie imprese, ma anche per i gruppi multinazionali con un numero considerevole di transazioni tra imprese associate in numerose giurisdizioni. Il paragrafo 4.28 e il Capitolo V riconoscono esplicitamente la necessità di applicare con ragionevolezza gli obblighi documentali di comparabilità.

3.81. Quando si intraprende un’analisi di comparabilità, non è necessario effettuare una ricerca esaustiva di tutte le potenziali fonti di informazioni pertinenti. Contribuenti ed amministrazioni fiscali dovrebbero con giudizio appurare se particolari transazioni comparabili siano affidabili oppure no.

3.82. È buona prassi per il contribuente definire un processo per determinare, monitorare e riesaminare i prezzi di trasferimento applicati, prendendo in considerazione la dimensione delle transazioni, la loro complessità, il livello di rischio che comportano e se siano realizzate in un ambiente stabile o dinamico. Un approccio pratico di questo tipo dovrebbe riflettere una strategia pragmatica di valutazione del rischio nonché un principio di prudenza nella gestione aziendale. In pratica, ciò significa che potrebbe essere ragionevole per un contribuente impegnarsi relativamente meno nella ricerca di informazioni su transazioni comparabili a supporto di transazioni tra imprese associate meno significative e con minor impatto. Potrebbe non essere necessario effettuare ogni anno una dettagliata analisi di comparabilità (includendo l’analisi funzionale) di transazioni semplici poste in essere in un ambiente stabile con caratteristiche che rimangono identiche o simili. 3.83 Le problematiche in materia di prezzi di trasferimento coinvolgono un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese. Anche se il principio di libera concorrenza si applica allo stesso modo a transazioni di piccole e medie imprese, potrebbero esserci soluzioni concretamente applicabili per trovare una risposta ragionevole a ogni problematica di determinazione dei prezzi di trasferimento.