Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente [titolo della legge] i seguenti termini hanno i seguenti significati:

1. Il termine “Gruppo” indica un insieme di imprese collegate tramite proprietà o controllo tale che è tenuto a redigere bilanci consolidati ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili o sarebbe tenuta a farlo se i titoli azionari di una qualsiasi delle imprese fossero negoziati su una borsa valori pubblica.

2. Il termine “Gruppo MNE” indica qualsiasi Gruppo che (i) include due o più imprese la cui residenza fiscale è in giurisdizioni diverse, o include un’impresa che è residente ai fini fiscali in una giurisdizione ed è soggetta a tassazione rispetto all’attività svolta tramite una stabile organizzazione in un’altra giurisdizione, e (ii) non è un Gruppo MNE escluso.

3. Il termine “Gruppo MNE escluso” indica, in relazione a qualsiasi periodo d’imposta del Gruppo, un Gruppo con un fatturato consolidato totale di gruppo inferiore a [750 milioni di euro]/[inserire un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al cambio del gennaio 2015] nel periodo d’imposta immediatamente precedente il periodo d’imposta di rendicontazione come dichiarato nel suo bilancio consolidato per tale precedente periodo d’imposta.

4. Il termine “Entità Incorporata” indica (i) qualsiasi unità aziendale separata di un Gruppo MNE che è inclusa nei bilanci consolidati del Gruppo MNE ai fini della rendicontazione finanziaria, o che sarebbe inclusa se i titoli azionari in tale unità aziendale del Gruppo MNE fossero negoziati su una borsa valori pubblica; (ii) qualsiasi unità aziendale che è esclusa dai bilanci consolidati del Gruppo MNE esclusivamente per motivi di dimensione o sostanzialità; e (iii) qualsiasi stabile organizzazione di qualsiasi unità aziendale separata del Gruppo MNE inclusa in (i) o (ii) sopra, a condizione che l’unità aziendale prepari un bilancio separato per tale stabile organizzazione a fini di rendicontazione finanziaria, amministrativa, fiscale o di controllo di gestione interno.

5. Il termine “Entità Rendicontante” indica l’Entità Incorporata che è tenuta a presentare un Report Paese-per-Paese conforme ai requisiti dell’Articolo 4 nella sua giurisdizione di residenza fiscale per conto del Gruppo MNE. L’Entità Rendicontante può essere l’Entità Capogruppo, l’Entità Capogruppo Surrogata o qualsiasi Entità descritta nel paragrafo 2 dell’Articolo 2.

6. Il termine “Entità Capogruppo” indica un’Entità Incorporata di un Gruppo MNE che soddisfa i seguenti criteri:

  1. detiene direttamente o indirettamente una sufficiente partecipazione al capitale in una o più altre Entità Incorporate di tale Gruppo MNE tale da essere tenuta a redigere bilanci consolidati secondo i principi contabili generalmente applicati nella sua giurisdizione di residenza fiscale, o sarebbe tenuta a farlo se i suoi titoli azionari fossero negoziati su una borsa valori pubblica nella sua giurisdizione di residenza fiscale; e
  2. non esiste un’altra Entità Incorporata di tale Gruppo MNE che detiene direttamente o indirettamente un interesse descritto nella sottosezione (i) sopra nella prima Entità Incorporata menzionata.

7. Il termine “Entità Capogruppo Surrogata” indica una Entità Incorporata del Gruppo MNE che è stata nominata da tale Gruppo MNE, come unico sostituto dell’Entità Capogruppo, per presentare il Report Paese-per-Paese nella giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità Incorporata, per conto di tale Gruppo MNE, quando si applica una o più delle condizioni stabilite nella sottosezione (ii) del paragrafo 2 dell’Articolo 2.

8. Il termine “Periodo d’imposta” indica un periodo contabile annuale rispetto al quale l’Entità Capogruppo del Gruppo MNE redige i propri bilanci.

9. Il termine “Periodo d’imposta di rendicontazione” indica il periodo d’imposta i cui risultati finanziari e operativi sono riflessi nel Report Paese-per-Paese definito nell’Articolo 4.

10. Il termine “Accordo Qualificato tra Autorità Competenti” indica un accordo (i) in essere tra rappresentanti autorizzati di Stati contraenti di un Accordo internazionale e (ii) che richiede lo scambio automatico del Report Paese-per-Paese tra gli Stati contraenti.

11. Il termine “Accordo internazionale” indica la Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale, qualsiasi Convenzione Bilaterale o Multilaterale contro le Doppie Imposizioni o qualsiasi Accordo di Scambio di Informazioni Fiscali di cui [Giurisdizione] è parte e che, in base alle sue disposizioni, fornisce l’autorità legale per lo scambio di informazioni fiscali tra giurisdizioni, incluso lo scambio automatico di tali informazioni.

12. Il termine “Bilanci consolidati” indica i bilanci di un Gruppo MNE in cui le attività, le passività, i ricavi, i costi e i flussi di cassa dell’Entità capogruppo e delle Entità Incorporate sono presentati come quelli di un’unica entità economica.

13. Il termine “fallimento sistemico” in relazione a una giurisdizione indica che una giurisdizione ha un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti in vigore con [Giurisdizione], ma ha sospeso lo scambio automatico (per motivi diversi da quelli conformi alle disposizioni di tale accordo) o ha altrimenti omesso in modo persistente di fornire automaticamente a [Giurisdizione] i Report Paese-per-Paese di Gruppi MNE che hanno Entità Incorporate in [Giurisdizione] in suo possesso.

Articolo 2
Obbligo di deposito

1. Ogni Entità Capogruppo di un Gruppo MNE residente ai fini fiscali in [Giurisdizione] deve presentare un Report Paese-per-Paese conforme ai requisiti dell’articolo 4 presso l'[Amministrazione fiscale della giurisdizione] relativamente al suo periodo d’imposta di rendicontazione entro e non oltre la data specificata nell’articolo 5.

2. Un’Entità Incorporata che non è l’Entità Capogruppo di un Gruppo MNE deve presentare un report Paese-per-Paese conforme ai requisiti dell’articolo 4 presso l'[Amministrazione fiscale della giurisdizione] relativamente al periodo d’imposta di rendicontazione di un Gruppo MNE di cui è un’Entità Incorporata, entro e non oltre la data specificata nell’articolo 5, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

  1. l’Entità è residente ai fini fiscali in [Giurisdizione]; e
  2. si verifica una delle seguenti condizioni:
    1. l’Entità Capogruppo del Gruppo MNE non è tenuta a presentare un Report Paese-per-Paese nella sua giurisdizione di residenza fiscale; o,
    1. la giurisdizione in cui l’Entità Capogruppo è residente ai fini fiscali ha un Accordo internazionale in vigore di cui [Giurisdizione] è parte, ma non ha un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti in vigore di cui [Giurisdizione] è parte entro il termine specificato nell’articolo 5 per la presentazione del Report Paese-per-Paese per il periodo d’imposta di rendicontazione; o,
    1. si è verificato un fallimento sistemico della giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Capogruppo che è stato notificato dall'[Amministrazione fiscale della giurisdizione] all’Entità Incorporata residente ai fini fiscali in [Giurisdizione].

Qualora vi siano più Entità Incorporate dello stesso Gruppo MNE residenti a fini fiscali in [Giurisdizione] e si applichino una o più delle condizioni stabilite nel sottoparagrafo (ii) di cui sopra, il Gruppo MNE può designare una di tali Entità Incorporate per presentare il Report Paese-per-Paese conforme ai requisiti dell’Articolo 4 presso [Amministrazione fiscale della giurisdizione] in relazione a qualsiasi periodo d’imposta di rendicontazione entro e non oltre la data specificata nell’Articolo 5 e per notificare a [Amministrazione fiscale della giurisdizione] che la presentazione è intesa a soddisfare l’obbligo di presentazione di tutte le Entità Incorporate di tale Gruppo MNE residenti a fini fiscali in [Giurisdizione].

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo 2, quando si applicano una o più delle condizioni stabilite nel sottoparagrafo (ii) del paragrafo 2 dell’Articolo 2, un’entità descritta nel paragrafo 2 del presente Articolo 2 non è tenuta a presentare un Report Paese-per-Paese alla [Amministrazione fiscale della giurisdizione] in relazione a qualsiasi periodo d’imposta di rendicontazione se il Gruppo MNE di cui è un’Entità Incorporata ha reso disponibile un Report Paese-per-Paese conforme ai requisiti dell’Articolo 4 in relazione a tale periodo d’imposta tramite un’Entità Capogruppo Surrogata che presenta tale Report Paese-per-Paese all’autorità fiscale della sua giurisdizione di residenza fiscale entro e non oltre la data specificata nell’Articolo 5 e che soddisfa le seguenti condizioni:

  1. la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Capogruppo Surrogata richiede la presentazione di Report Paese-per-Paese conformi ai requisiti dell’Articolo 4;
  2. la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Capogruppo Surrogata ha un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti in vigore di cui [Giurisdizione] è parte entro il termine specificato nell’Articolo 5 per la presentazione del Report Paese-per-Paese per il periodo d’imposta di rendicontazione;
  3. la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Capogruppo Surrogata non ha notificato all'[Amministrazione fiscale della giurisdizione] un fallimento sistemico;
  4. la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Capogruppo Surrogata è stata notificata in conformità al paragrafo 1 dell’Articolo 3 dall’Entità Incorporata residente a fini fiscali nella sua giurisdizione che è l’Entità Capogruppo Surrogata; e
  5. è stata fornita una notifica a [Amministrazione fiscale della giurisdizione] in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 3.

Articolo 3
Notifica

1. Qualsiasi Entità Incorporata di un Gruppo MNE residente ai fini fiscali in [Giurisdizione] deve notificare a [Amministrazione fiscale della giurisdizione] se è l’Entità Capogruppo o l’Entità Capogruppo Surrogata, entro e non oltre [l’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione di tale Gruppo MNE].

2. Qualora un’Entità Incorporata di un Gruppo MNE residente ai fini fiscali in [Giurisdizione] non sia l’Entità Capogruppo né l’Entità Capogruppo Surrogata, deve notificare a [Amministrazione fiscale della giurisdizione] l’identità e la residenza fiscale dell’Entità Rendicontante, entro e non oltre [l’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione di tale Gruppo MNE].

Articolo 4
Relazione Paese per Paese

1. Ai fini del presente [titolo della legge], un Report Paese-per-Paese relativo a un Gruppo MNE è una report contenente:

  1. informazioni aggregate relative all’importo di ricavi, utili (perdite) prime delle imposte sul reddito, imposte sul reddito pagate, imposte sul reddito maturate, capitale dichiarato, utili portati a nuovo, numero di dipendenti e immobilizzazioni materiali diverse dall’Attivo circolante relativamente a ciascuna giurisdizione in cui opera il Gruppo MNE;
  2. l’identificazione di ciascuna Entità Incorporata del Gruppo MNE che stabilisca la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità Incorporata e, ove diversa da tale giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione ai sensi delle cui leggi tale Entità è incorporata e la natura della principale/i attività aziendale/i di tale Entità Incorporata.

2. Il Report Paese-per-Paese deve essere depositato in un formato identico ed applicando le definizioni e le istruzioni contenute nel modello standard stabilito in [Allegato III del Capitolo V delle Linee guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE, come di volta in volta modificato] / [Allegato III del Report Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting on Action 13 of the OCSE/G20 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting] / [Appendice alla presente legge].

Articolo 5
Termine per la presentazione

Il Report Paese-per-Paese richiesto dalla presente [titolo della legge] deve essere presentato entro e non oltre 12 mesi dall’ultimo giorno del periodi d’imposta di rendicontazione del Gruppo MNE.

Articolo 6
Utilizzo e riservatezza delle informazioni del Country-by-Country Report

1. L’[Amministrazione fiscale della giurisdizione] utilizzerà il Report Paese-per-Paese ai fini della valutazione dei rischi dei prezzi di trasferimento di alto livello e di altri rischi correlati all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili in [Giurisdizione], inclusa la valutazione del rischio di non conformità da parte dei membri del Gruppo MNE alle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento e, ove opportuno, per analisi economiche e statistiche. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell’[Amministrazione fiscale della giurisdizione] non si baseranno sul Report Paese-per-Paese.

2. L’[Amministrazione fiscale della giurisdizione] preserverà la riservatezza delle informazioni contenute nel Report Paese-per-Paese almeno nella stessa misura in cui si sarebbe preservata se tali informazioni le fossero fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale.

Articolo 7
Sanzioni

Questo modello di normativa non include disposizioni relative alle sanzioni da irrogare nel caso in cui un’Entità Rendicontante non rispetti gli obblighi di presentazione del Report Paese-per-Paese. Si presume che le giurisdizioni desiderino estendere il loro attuale regime sanzionatorio relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento agli obblighi di presentazione del Report Paese-per-Paese.

Articolo 8
Data di entrata in vigore

Questo [titolo della legge] è efficace per i periodi d’imposta di rendicontazione dei Gruppi MNE a partire dal [1° gennaio 2016].