Considerando che il Governo di [Giurisdizione A] e il Governo di [Giurisdizione B] desiderano aumentare la trasparenza fiscale internazionale e migliorare l’accesso delle rispettive Autorità fiscali alle informazioni relative all’allocazione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori della localizzazione dell’attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui operano i gruppi di imprese multinazionali (MNE) attraverso lo scambio automatico di Report CbC annuali, al fine di valutare i rischi di prezzi di trasferimento di alto livello e altri rischi correlati all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, nonché per analisi economiche e statistiche, ove appropriato;
Considerando che le leggi delle rispettive giurisdizioni richiedono o ci si aspetta che richiedano all’Entità Rendicontante di un gruppo MNE di presentare annualmente un Report CbC;
Considerando che il Report CbC è destinato a far parte di una struttura a tre livelli, insieme al master file globale e alla documentazione nazionale, che insieme rappresentano un approccio standardizzato alla documentazione sui prezzi di trasferimento che fornisce alle amministrazioni fiscali informazioni pertinenti ed affidabili per eseguire un’analisi di valutazione dei rischi sui prezzi di trasferimento efficiente e solida;
Considerando che l’articolo […] della Convenzione fiscale tra [la Giurisdizione A] e [la Giurisdizione B] (la “Convenzione”) autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso lo scambio di informazioni su base automatica, e consente alle autorità competenti della [Giurisdizione A] e della [Giurisdizione B] (le “Autorità Competenti”) di concordare la portata e le modalità di tali scambi automatici;
Considerando che nella [Giurisdizione A] e nella [Giurisdizione B] [siano in vigore/si prevede che saranno in vigore,] entro il momento in cui avviene il primo scambio di Report CbC (i) adeguate misure di presidio per garantire che le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo rimangano riservate e siano utilizzate ai fini della valutazione di rischi di prezzi di trasferimento di alto livello e altri rischi correlati all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, nonché per analisi economiche e statistiche, ove appropriato, in conformità con la Sezione 5 del presente Accordo, (ii) l’infrastruttura per un rapporto di scambio efficace (inclusi procedure prestabilite per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili, capacità di risolvere tempestivamente domande e dubbi sugli scambi o sulle richieste di scambi e di gestire le disposizioni della Sezione 4 del presente Accordo) e (iii) la legislazione necessaria per richiedere alle Entità Rendicontanti di presentare il Report CbC;
Considerando che [Giurisdizione A] e [Giurisdizione B] si impegnano a cercare di raggiungere un accordo reciproco sulla risoluzione dei casi di doppia imposizione conformemente all’articolo [25] della Convenzione, nonché al paragrafo 1 della Sezione 6 del presente Accordo;
Considerando che le Autorità Competenti intendono concludere il presente Accordo sullo scambio automatico reciproco ai sensi della Convenzione e subordinatamente alla riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate ai sensi della stessa;
Le Autorità competenti hanno concordato quanto segue:
SEZIONE 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, i seguenti termini hanno i seguenti significati:
- il termine “[Giurisdizione A]” indica […];
- il termine “[Giurisdizione B]” indica […];
- il termine “Autorità Competente” indica nel caso di [Giurisdizione A], […] e nel caso di [Giurisdizione B], […];
- il termine “Gruppo” indica un insieme di imprese collegate tramite proprietà o controllo tale che è tenuto a redigere bilanci consolidati ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili o sarebbe tenuta a farlo se i titoli azionari di una qualsiasi delle imprese fossero negoziati su una borsa valori pubblica;
- il termine “Gruppo MNE” indica qualsiasi Gruppo che (i) include due o più imprese la cui residenza fiscale è in giurisdizioni diverse, o include un’impresa che è residente ai fini fiscali in una giurisdizione ed è soggetta a tassazione rispetto all’attività svolta tramite una stabile organizzazione in un’altra giurisdizione, e (ii) non è un Gruppo MNE escluso;
- il termine “Gruppo MNE escluso” indica un Gruppo che non è tenuto a presentare un Report CbC sulla base del fatto che il fatturato consolidato annuo del Gruppo del periodo d’imposta immediatamente precedente il periodo d’imposta di rendicontazione, come dichiarato nel suo bilancio consolidato per tale precedente periodo d’imposta, è inferiore alla soglia definita nel diritto nazionale dalla Giurisdizione ed è coerente con il Rapporto del 2015, come eventualmente modificato a seguito della revisione del 2020 ivi contemplata;
- il termine “Entità Incorporata” indica (i) qualsiasi unità aziendale separata di un Gruppo MNE che è inclusa nei bilanci consolidati del Gruppo MNE ai fini della rendicontazione finanziaria, o che sarebbe inclusa se i titoli azionari in tale unità aziendale del Gruppo MNE fossero negoziati su una borsa valori pubblica; (ii) qualsiasi unità aziendale che è esclusa dai bilanci consolidati del Gruppo MNE esclusivamente per motivi di dimensione o sostanzialità; e (iii) qualsiasi stabile organizzazione di qualsiasi unità aziendale separata del Gruppo MNE inclusa in (i) o (ii) sopra, a condizione che l’unità aziendale prepari un bilancio separato per tale stabile organizzazione a fini di rendicontazione finanziaria, amministrativa, fiscale o di controllo di gestione interno;
- il termine “Entità Rendicontante” indica l’Entità Incorporata che, in virtù della legge nazionale nella sua giurisdizione di residenza, è tenuta a presentare un Report CbC per conto del Gruppo MNE;
- il termine “Report CbC” indica il Report Paese-per-Paese che l’Entità Rendicontante deve presentare annualmente in conformità alle leggi della sua giurisdizione di residenza fiscale con le informazioni richieste da segnalare ai sensi di tali leggi e che riflettono le voci ed il formato stabilito nella Rapporto del 2015, come eventualmente modificato a seguito della revisione del 2020 ivi contemplata; e
- il termine “Rapporto del 2015” indica la relazione consolidata, intitolata Documentazione sui prezzi di trasferimento e rendicontazione Paese-per-Paese (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting), sull’Azione 13 del Piano d’Azione OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
2. Per quanto riguarda l’applicazione in qualsiasi momento del presente Accordo da parte di un’Autorità Competente di una Giurisdizione, qualsiasi termine non altrimenti definito nel presente Accordo avrà, a meno che il contesto non lo richieda diversamente o le Autorità Competenti non concordino un significato comune (se consentito dalla legge nazionale), il significato che ha in quel momento ai sensi della legge della Giurisdizione che applica il presente Accordo, qualsiasi significato ai sensi delle leggi fiscali applicabili di tale Giurisdizione prevarrà sul significato attribuito al termine ai sensi di altre leggi di tale Giurisdizione.
SEZIONE 2
Scambio di informazioni in relazione ai gruppi multinazionali
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo […] della Convenzione, ciascuna Autorità Competente scambierà annualmente e in modo automatico i Report CbC ricevuti da ciascuna Entità Rendicontante residente ai fini fiscali nella propria giurisdizione con l’altra Autorità Competente, a condizione che, sulla base delle informazioni fornite nel rapporto CbC, una o più Entità Incorporate del gruppo multinazionale dell’Entità Rendicontante siano residenti ai fini fiscali nella giurisdizione dell’altra Autorità Competente o siano soggette a imposta in relazione all’attività svolta tramite una stabile organizzazione situata nella giurisdizione dell’altra Autorità Competente.
SEZIONE 3
Tempi e modalità di scambio di informazioni
1. Ai fini dello scambio di informazioni della Sezione 2, verrà specificata la valuta degli importi contenuti nel Report CbC.
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1 della Sezione 2, un Report CbC deve essere scambiato per primo per quanto riguarda i periodi d’imposta del Gruppo MNE che iniziano il o successivamente al […]. Tale Report CbC deve essere scambiato il prima possibile e non oltre 18 mesi dall’ultimo giorno di tale periodo d’imposta.. I Report CbC Report relativi ai periodi d’imposta successivi devono essere scambiati il prima possibile e non oltre 15 mesi dopo dall’ultimo giorno del periodo d’imposta del Gruppo MNE a cui si riferisce il Report CbC.
3. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente i Report CbC tramite uno schema comune in Extensible Markup Language (XML).
4. Le Autorità Competenti lavoreranno e concorderanno uno o più metodi per la trasmissione elettronica dei dati, compresi gli standard di crittografia.
SEZIONE 4
Collaborazione in materia di conformità e applicazione
Un’Autorità Competente comunicherà all’altra Autorità Competente se ha motivo di credere, in relazione a un’Entità Rendicontante residente ai fini fiscali nella Giurisdizione dell’altra Autorità Competente, che un errore possa aver portato alla segnalazione di informazioni errate o incomplete o che vi sia una non conformità da parte di un’Entità Rendicontante rispetto al suo obbligo di presentare il Report CbC. L’Autorità Competente che riceve tale comunicazione adotterà le appropriate misure disponibili ai sensi della sua legislazione nazionale per affrontare gli errori o la non conformità descritti nella comunicazione.
SEZIONE 5
Riservatezza, tutela dei dati e uso appropriato
1. Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle norme di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate.
2. Oltre alle restrizioni di cui al paragrafo 1, l’uso delle informazioni sarà ulteriormente limitato agli usi consentiti descritti nel presente paragrafo. In particolare, le informazioni ricevute tramite il Report CbC saranno utilizzate per valutare i rischi correlati ai prezzi di trasferimento di alto livello, all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e, ove appropriato, per analisi economiche e statistiche. Le informazioni non saranno utilizzate in sostituzione di un’analisi dettagliata dei prezzi di trasferimento di singole transazioni basata su un’analisi funzionale e di comparabilità complete. Si riconosce che le informazioni nel Report CbC di per sé non costituiscono una prova conclusiva che i prezzi di trasferimento siano o meno appropriati e, di conseguenza, le rettifiche dei prezzi di trasferimento non potranno essere basate sul Report CbC. Le rettifiche inappropriate in violazione di questo paragrafo effettuate dalle Amministrazioni fiscali locali saranno ammesse in qualsiasi procedimento dell’Autorità Competente. Nonostante quanto sopra, non vi è alcun divieto di utilizzare i dati del Report CbC come base per effettuare ulteriori indagini sugli accordi sui prezzi di trasferimento del Gruppo MNE o su altre questioni fiscali nel corso di una verifica fiscale e, di conseguenza, possono essere apportati opportune rettifiche al reddito imponibile di un’Entità Incorporata.
3. Nella misura consentita dalla legge applicabile, ciascuna Autorità Competente notificherà immediatamente all’altra Autorità Competente eventuali casi di inosservanza dei paragrafi 1 e 2 della presente Sezione, comprese eventuali azioni correttive, nonché eventuali misure adottate in relazione all’inosservanza dei paragrafi sopra menzionati.
SEZIONE 6
Consultazioni
1. Nei casi previsti dall’articolo [25] della Convenzione, le Autorità Competenti di entrambe le Giurisdizioni si consulteranno tra loro e cercheranno di risolvere la situazione di comune accordo.
2. Qualora si presentino difficoltà nell’attuazione o nell’interpretazione del presente Accordo, ciascuna Autorità Competente può richiedere consultazioni con l’altra Autorità Competente per sviluppare misure appropriate per garantire che il presente Accordo venga rispettato. In particolare, un’Autorità Competente dovrà consultarsi con l’altra Autorità Competente prima che la prima Autorità Competente determini che vi è un fallimento sistemico nello scambio dei Report CbC con l’altra Autorità Competente.
SEZIONE 7
Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle Autorità Competenti. Salvo diverso accordo, tali modifiche sono effettive dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data dell’ultima firma di tale consenso scritto.
SEZIONE 8
Termine dell’accordo
1. Il presente accordo entrerà in vigore il […/data della più recente delle notifiche fornite da ciascuna Autorità Competente che la sua giurisdizione ha le leggi necessarie in vigore per richiedere alle Entità Rendicontanti di presentare un Report CbC].
2. Un’Autorità Competente può sospendere temporaneamente lo scambio di informazioni ai sensi del presente accordo, comunicandolo per iscritto all’altra Autorità Competente di aver determinato che vi è o vi è stata una significativa inadempienza da parte dell’altra Autorità Competente nell’ambito presente Accordo. Prima di prendere tale determinazione, la prima Autorità Competente menzionata si consulterà con l’altra Autorità Competente. Ai fini del presente paragrafo, con “significativa inadempienza” deve intendersi l’inadempienza connessa agli obblighi dei paragrafi 1 e 2 della sezione 5 e del paragrafo 1 della sezione 6 del presente Accordo, comprese le disposizioni della Convenzione ivi menzionate, nonché la mancata fornitura da parte dell’Autorità Competente di informazioni tempestive o adeguate come richiesto dal presente Accordo. La sospensione avrà effetto immediato e durerà finché la seconda Autorità Competente menzionata non stabilirà in modo accettabile per entrambe le Autorità Competenti che non vi è stata alcuna significativa inadempienza o che la seconda Autorità Competente menzionata ha adottato misure pertinenti che affrontano la significativa inadempienza.
3. Entrambe le Autorità Competenti possono recedere dal presente Accordo inviando una comunicazione di risoluzione per iscritto all’altra Autorità Competente. Tale risoluzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data della notifica di risoluzione. In caso di risoluzione, tutte le informazioni precedentemente ricevute ai sensi del presente Contratto rimarranno riservate e soggette ai termini della Convenzione.
Firmato in duplice copia in […] il […].
Autorità Competente per Autorità Competente per
[Giurisdizione A] [Giurisdizione B]