Il Capitolo II, parte III, sezione C, delle presenti linee guida contiene indicazioni generali sul metodo di ripartizione dell’utile. Gli aggiustamenti e le ipotesi riguardanti gli accordi conformi al principio di libera concorrenza sono riportati nei seguenti esempi a soli fini illustrativi, che pertanto non intendono stabilire norme in materia di aggiustamenti e di accordi basati sul principio di libera concorrenza in situazioni reali o in settori particolari. Tali esempi sono necessariamente presentati con fatti limitati. L’identificazione della presenza di uno dei tre fattori (identificati ai paragrafi da 2.125 a 2.143) che indicano che il metodo di ripartizione degli utili della transazione può essere il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, non significa che uno o entrambi gli altri fattori non possano anche essere presenti. Ad esempio, in una situazione in cui si identificano contributi unici e di rilevante valore apportati da ciascuna parte alla transazione, le operazioni commerciali delle parti possono anche essere altamente integrate e le parti possono anche condividere l’assunzione di rischi economicamente significativi o assunzione separata di rischi strettamente correlati. Sebbene gli esempi cerchino di dimostrare i principi delle sezioni delle Linee Guida a cui si riferiscono, tali principi devono essere applicati in ciascun caso in base ai fatti e alle circostanze specifici di quel caso. Pertanto, gli esempi non dovrebbero essere utilizzati per interpretare superficialmente casi simili. |
Esempio 1
1. La Società A è la società madre di un gruppo multinazionale del settore farmaceutico. La Società A possiede un brevetto per una nuova formulazione farmaceutica. La Società A ha progettato le sperimentazioni cliniche e svolto le funzioni di ricerca e sviluppo durante le prime fasi di sviluppo del prodotto, arrivando alla concessione del brevetto.
2. La Società A stipula un contratto con la Società S, una controllata della Società A, in base al quale la Società A concede in licenza i diritti di brevetto relativi al potenziale prodotto farmaceutico alla Società S. In conformità del contratto, la Società S conduce il successivo sviluppo del prodotto e svolge importanti funzioni di potenziamento. La società S ottiene l’autorizzazione dall’organismo di regolamentazione competente. Lo sviluppo del prodotto ha successo e viene venduto in vari mercati in tutto il mondo.
3. L’accurata descrizione della transazione indica che i contributi forniti sia dalla Società A che dalla Società S sono unici e di rilevante valore per lo sviluppo del prodotto farmaceutico.
4. In queste circostanze, il metodo di ripartizione degli utili della transazione è probabilmente il metodo più appropriato per determinare le royalties per i diritti di brevetto concessi in licenza dalla Società A alla Società S.
Esempio 2
5. La A Co, membro del T Group, è una società costituita nel Paese A la cui attività principale è la coltivazione e la lavorazione del tè. A Co identifica, acquista e coltiva terreni particolarmente indicati per la coltivazione del tè. A Co ha sviluppato un vasto know-how in materia di coltivazione del tè, inclusa la massimizzazione delle qualità desiderabili del tè che coltiva attraverso i suoi metodi di coltivazione. Le proprietà del terreno insieme ai metodi di coltivazione conferiscono al tè A Co un sapore molto ricercato.
6. A Co lavora il tè intraprendendo le seguenti attività: cernita delle foglie, classificazione, fermentazione totale o parziale, miscelazione e confezionamento per l’esportazione secondo le specifiche dell’ordine del cliente. La miscelazione prevede l’utilizzo di un vasto know-how proprietario per miscelare i vari tè al fine di ottenere miscele dai gusti unici apprezzati dai clienti di T Group. Il tè prodotto da A Co ha ottenuto riconoscimenti internazionali per il suo gusto e aroma unici.
7. A Co vende il suo tè a B Co, la sua società madre con sede nel Paese B. B Co poi riconfeziona e marchia i tè per la vendita nei mercati di destinazione.
8. B Co possiede e ha sviluppato, in proprio, il nome commerciale e il marchio, che sono beni immateriali unici e di rilevante valore. Tuttavia, il marchio evidenzia l’origine del tè e la miscela unica sviluppata da A Co. B Co ha realizzato ampie campagne pubblicitarie attraverso media elettronici, internet, fiere e pubblicazioni su riviste di settore, facendo sì che la gamma di prodotti diventasse leader di mercato in un certo numero di mercati geografici. Il tè venduto da T Group ha un prezzo premium.
9. La descrizione accurata della transazione in questo caso particolare determina che sia A Co che B Co stanno apportando un contributo unico e di rilevante valore e il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato è probabilmente il metodo di ripartizione degli utili della transazione.
Esempio 3
10. La società A e la società B sono membri di un gruppo multinazionale che vende apparecchi elettronici. Per il lancio di una nuova linea di prodotti, la Società A sarà responsabile della progettazione, dello sviluppo e della produzione, mentre la Società B si assumerà le funzioni di marketing e la distribuzione globale dei prodotti.
11. In particolare, la Società A svolge le funzioni di ricerca e sviluppo e decide i percorsi di ricerca e le relative tempistiche. Per la fabbricazione della nuova linea di prodotti, l’azienda A decide i livelli di produzione ed esegue i controlli di qualità. In tal modo, la Società A utilizza il suo know-how di rilevante valore e la sua esperienza nella produzione di apparecchi elettronici.
12. Una volta fabbricati, i prodotti vengono venduti alla Società B, che sviluppa ed esegue attività di marketing globale all’avanguardia relative alla nuova linea di prodotti. In particolare, la Società B è responsabile della progettazione della strategia di marketing, delle decisioni del livello di spesa di marketing in ciascuna giurisdizione in cui verranno rilasciati i prodotti e della convalida dell’impatto delle campagne di marketing su base mensile. Le attività di marketing svolte dalla Società B si traducono in un marchio di rilevante valore e dell’avviamento associato grazie al quale la nuova linea di prodotti si differenzia favorevolmente dalle alternative della concorrenza sul mercato.
13. La Società B è anche responsabile della distribuzione globale dei prodotti. Le attività di distribuzione svolte dalla Società B rappresentano una fonte fondamentale di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. La Società B ha svolto le attività di ricerca e sviluppo e si è assunta i rischi associati allo sviluppo di un sofisticato algoritmo proprietario per ottenere il feedback dai clienti sulle prestazioni dei prodotti. Queste informazioni sono estremamente preziose per prevedere con precisione la domanda e gestire l’inventario e la logistica di distribuzione in modo che i clienti abbiano la certezza di ricevere i loro ordini entro 48 ore.
14. L’accurata descrizione della transazione indica che i contributi della Società A e della Società B sono unici e di rilevante valore per il potenziale successo della nuova linea di prodotti.
15. In queste circostanze, il metodo di ripartizione degli utili della transazione è probabilmente il metodo più appropriato per determinare il compenso per i prodotti venduti dalla Società A alla Società B poiché entrambe le parti apportano contributi unici e di rilevante valore alla transazione.
Esempio 4
16. I fatti in questo esempio sono gli stessi dell’Esempio 3, tranne per il fatto che le attività di marketing svolte dalla Società B sono più limitate e non migliorano in modo significativo l’avviamento o la reputazione associata al marchio. L’azienda B dispone di un meccanismo in base al quale il feedback dei clienti sui prodotti venduti viene trasmesso alla Società A, ma questo è un processo relativamente semplice e non costituisce un contributo unico e di rilevante valore. In sintesi, le sue attività di distribuzione non costituiscono una particolare fonte di vantaggio competitivo nel suo settore. In particolare, il potenziale successo della nuova linea di prodotti dipende in gran parte dalle sue specifiche tecniche, dal suo design e dal prezzo al quale i prodotti vengono venduti ai clienti finali.
17. L’analisi funzionale conclude che la Società A si assume i rischi associati alla progettazione, allo sviluppo e alla fabbricazione del prodotto e la Società B si assume i rischi relativi al marketing e alla distribuzione.
18. I rischi di marketing e distribuzione assunti dalla Società B possono avere un impatto sulla redditività finale della Società A. Tuttavia, l’analisi funzionale determina che i rischi assunti dalla Società B non sono economicamente significativi per le operazioni commerciali e che la Società B non apporta alcun contributo unico e di rilevante valore in relazione alla transazione controllata.
19. In queste circostanze, il metodo di ripartizione degli utili della transazione potrebbe non essere il metodo più appropriato in quanto è probabile che la remunerazione di libera concorrenza per il contributo della Società B possa essere attendibilmente confrontata con riferimento a transazioni non controllate comparabili e con l’applicazione di un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento.
Esempio 5
20. WebCo è membro di un gruppo multinazionale che sviluppa soluzioni IT per clienti aziendali. Recentemente, WebCo ha progettato l’architettura di un web crawler per raccogliere dati sui prezzi dai siti Internet. WebCo ha scritto il codice del programma in modo che sia in grado di scansionare sistematicamente le pagine web in modo più efficiente e veloce rispetto a qualsiasi altro motore di ricerca simile disponibile sul mercato.
21. In questa fase, WebCo concede in licenza il software a ScaleCo, una società dello stesso gruppo multinazionale. ScaleCo è responsabile dell’ampliamento del web crawler e della decisione della strategia di scansione. ScaleCo è specialista nella progettazione di componenti aggiuntivi per il web crawler e nella personalizzazione del prodotto per colmare le lacune del mercato. Senza questi contributi il sistema non sarebbe in grado di soddisfare le esigenze dei potenziali clienti.
22. Secondo i termini della licenza, WebCo continuerà a sviluppare la tecnologia di base sottostante e ScaleCo utilizzerà questi sviluppi per potenziare il web crawler.
23. L’analisi funzionale conclude che il rischio economicamente significativo in relazione alla transazione è il rischio di sviluppo, cioè il rischio che il web crawler in fase di sviluppo non abbia successo. In conformità con il quadro di analisi del rischio descritto nella Sezione D.1.2.1 del Capitolo I delle presenti Linee Guida, si stabilisce che WebCo e ScaleCo si assumono il rischio di sviluppo del software.
24. L’accurata descrizione della transazione indica che i contributi di WebCo e ScaleCo sono unici e di rilevante valore per la creazione e il potenziale successo del web crawler.
25. In queste circostanze, il metodo di ripartizione degli utili della transazione è probabilmente il metodo più appropriato per determinare il compenso di libera concorrenza per la licenza tra WebCo e ScaleCo.
Esempio 6
26. ASSETCo è la società capogruppo di un gruppo multinazionale che fornisce servizi di gestione patrimoniale a parti non correlate. Ha due filiali, la società “A” nel Paese A e la società “B”, nel Paese B.
27. FUNDCo è una società di gestione patrimoniale indipendente che offre veicoli di investimento collettivo ad investitori privati nel Paese A e nel Paese B. I veicoli di investimento commercializzati da FUNDCo sono fondi speculari che contengono partecipazioni azionarie sia nel Paese A che nel Paese B.
28. FUNDCo assume ASSETCo per fornire servizi di gestione del portafoglio per i fondi. FUNDCo paga ad ASSETCo una commissione basata sul totale delle attività gestite dei fondi venduti agli investitori privati nel Paese A e nel Paese B.
29. ASSETCo stipula un contratto con la società “A” e la società “B” in modo tale che entrambe le società forniscano i servizi di gestione del portafoglio. La società “A” impiega gestori di portafoglio specializzati nelle azioni del Paese A, mentre la società “B” impiega gestori di portafoglio specializzati nelle azioni del Paese B. ASSETCo agisce in qualità di mandatario per le società “A” e “B”. Non svolge alcuna funzione in relazione al contratto con FUNDCo, non ha conferito alcun patrimonio né si è assunto alcun rischio.
30. Un comitato di gestione degli investimenti composto da un numero uguale di gestori di portafoglio della società “A” e della società “B” decide sulla gestione degli investimenti dei fondi. Questo comitato si riunisce regolarmente e determina la composizione dei fondi. La composizione dei fondi tra azioni dei Paesi A e B varierà in base alle decisioni del comitato.
31. L’analisi funzionale conclude che il rischio economicamente significativo in relazione alla transazione riguarda il ritiro dei fondi da parte degli investitori privati dagli investimenti di FUNDCo, in particolare a causa della loro deludente performance. In conformità con il quadro di analisi del rischio descritto nella Sezione D.1.2.1 del Capitolo I delle presenti Linee Guida, si stabilisce che la società “A” e la società “B” condividono l’assunzione dei rischi relativi alla performance dei fondi e svolgono i servizi di gestione del portafoglio con una modalità altamente integrata.
32. Sebbene la società “A” e la società “B” forniscano servizi di rilevante valore, in un mercato attivo e in libera concorrenza dei servizi di gestione del portafoglio, questi servizi non sono unici. Potrebbero infatti essere disponibili servizi di gestione del portafoglio comparabili (vale a dire i servizi prestati congiuntamente dalla società “A” e dalla società “B”), ma non fornirebbero informazioni su come ripartire la commissione di libera concorrenza tra la società “A” e la società “B”.
33. In queste circostanze, il metodo di ripartizione degli utili della transazione risulta essere il metodo più appropriato per determinare la remunerazione per la società “A” e la società “B” poiché le loro operazioni sono altamente integrate e interdipendenti, tanto che non è possibile utilizzare un metodo unilaterale determinare un risultato di libera concorrenza per ciascuno dei rispettivi contributi. La commissione di libera concorrenza ricevuta da ASSETCo da FUNDCo costituirà la parte di ricavi dei relativi utili da ripartire tra la società “A” e la società “B”. La remunerazione di libera concorrenza per ASSETCo sarà pari a zero.
Esempio 7
34. La società “L”, residente nel Paese L, e la società “M”, residente nel Paese M, fanno parte di un gruppo multinazionale, la LM Corporation. Le società “L” e “M” offrono servizi che facilitano il commercio internazionale, di spedizione merci e doganali a clienti non collegati. Insieme, le società “L” e “M” forniscono ai clienti servizi tra cui il ricevimento e lo sdoganamento delle merci nel paese esportatore, la formazione, l’organizzazione e la spedizione di container, la consegna dei container da e verso la nave, lo scarico dei container, lo sdoganamento nel paese importatore e la consegna della merce a destinazione. I clienti possono essere importatori o esportatori e le società “L” e “M” facilitano le importazioni e le esportazioni in entrambi i paesi. I clienti in genere pagano questi servizi in base a una combinazione di volume e peso della merce.
35. L’accurata delineazione della transazione determina che le società “L” e “M” svolgono congiuntamente gli stessi servizi in modo altamente integrato. Le società “L” e “M” dipendono fortemente l’una dall’altra per il completamento di ogni transazione con un cliente. Le società “L” e “M” svolgono anche funzioni simili di marketing e di relazione con i clienti, a seconda dell’ubicazione degli stessi. Le società “L” e “M” utilizzano congiuntamente un sistema IT integrato per la tracciabilità delle merci. Il sistema è stato inizialmente acquistato congiuntamente dalle società “L” e “M” da un fornitore indipendente. Le società “L” e “M” apportano miglioramenti incrementali al sistema, ove possibile. La proposta di valore di LM Corporation ai propri clienti risiede nei prezzi competitivi, resi possibili dalla sua efficienza, dalle economie di scala e di scopo e dalla sua perfetta integrazione oltre i confini internazionali.
36. Le società “L” e “M” svolgono congiuntamente le stesse funzioni chiave di creazione di valore e utilizzano e contribuiscono congiuntamente alle risorse più importanti del gruppo multinazionale. Sebbene i prezzi di libera concorrenza per le loro attività congiunte siano facilmente disponibili, le loro operazioni sono altamente integrate e interdipendenti, tanto che non è possibile utilizzare un metodo unilaterale per determinare un risultato di libera concorrenza per nessuno dei rispettivi contributi. In questo caso, quindi, è probabile che il metodo della ripartizione degli utili della transazione sarà il metodo più appropriato per determinare il compenso di libera concorrenza dovuto alle società “L” e “M”.
37. Se le società “L” e “M” condividono anche l’assunzione dei rischi economicamente significativi associati alle transazioni, è probabile che sia appropriata una ripartizione degli utili effettivi.
Esempio 8
38. La società “A” è la società capogruppo di M Group, un gruppo multinazionale impegnato nella produzione e distribuzione di dispositivi elettronici. La società “A” ha il diritto esclusivo di vendere i dispositivi in tutti i territori.
39. La società “A” decide di subappaltare la produzione dei dispositivi elettronici alla società “B”, un altro membro di M Group. Secondo i termini del contratto, la società “B” seguirà le indicazioni della società “A” per produrre i dispositivi. La società “B” si procurerà e fornirà i materiali necessari per produrre le diverse parti dei prodotti finali. Un componente chiave nel processo di produzione proviene dalla società “A”. La società “B” vende i prodotti finiti alla società “A”, che a sua volta commercializzerà e distribuirà i prodotti a clienti indipendenti.
40. Per svolgere le attività di produzione, la società “B” ha investito in macchinari e attrezzature specificamente adattati alla produzione dei dispositivi elettronici venduti da M Group. La società “B” non ha altri clienti oltre alla società “A” quindi tutta la sua produzione viene acquisita dalla società “A”.
41. La transazione accuratamente delineata mostra che la società “B” non apporta alcun contributo unico e di rilevante valore in relazione alle transazioni controllate e alle attività di M Group. Inoltre, i rischi assunti dalla società “B” non sono economicamente significativi per le operazioni commerciali del gruppo. Sebbene le operazioni della società “B” siano integrate in una certa misura con quelle della società “A” e dipendano dalla società “A”, la remunerazione a condizioni di mercato per il contributo della società “B” può essere attendibilmente valutata facendo riferimento a transazioni non controllate comparabili e all’applicazione di un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento. In queste circostanze, è improbabile che il metodo di ripartizione degli utili della transazione sia il metodo più appropriato.
Esempio 9
42. ACo, residente nel Paese A, e BCo, residente nel Paese B, sono membri di AB Inc, un gruppo multinazionale. ACo possiede brevetti mondiali sul Composto A e BCo possiede brevetti mondiali sull’Enzima B. Il Composto A e l’Enzima B sono entrambi unici. ACo e BCo hanno sviluppato i rispettivi prodotti in modo autonomo, per scopi diversi, ma entrambi hanno scoperto che gli stessi prodotti non potevano essere utilizzati come avevano originariamente previsto. Di conseguenza, né il Composto A né l’Enzima B hanno un valore significativo in questo momento.
43. Tuttavia, gli ingegneri di ACo e BCo, lavorando insieme, successivamente scoprono che la combinazione del Composto A e dell’Enzima B crea un farmaco unico e di rilevante valore molto efficace nel trattamento di una malattia specifica e probabilmente sarà molto redditizio.
44. ACo e BCo stipulano un contratto in base al quale ACo concede a BCo il diritto di utilizzare il Composto A. BCo combinerà entrambi i componenti per sviluppare il nuovo farmaco e lo commercializzerà.
45. In queste circostanze, l’elevato livello di integrazione e interdipendenza tra i contributi di ACo e BCo incide sul valore di tali contributi in modo tale che ciascun contributo è unico e di rilevante valore se considerato in combinazione con l’altro. Di conseguenza, il metodo di ripartizione degli utili della transazione risulta essere il metodo più appropriato per determinare il compenso al quale i diritti di utilizzo del Composto A vengono trasferiti da ACo a BCo.
Esempio 10
46. La società “A” progetta, sviluppa e produce una linea di prodotti industriali ad alta tecnologia. Una nuova generazione della linea di prodotti incorpora un componente chiave sviluppato e creato dalla società “B”, un’impresa associata della società “A”. Questo componente chiave è altamente innovativo e incorpora beni immateriali unici e di rilevante valore. Questa innovazione rappresenta uno snodo fondamentale di differenziazione nella nuova generazione di prodotti. Il successo della nuova generazione di prodotti dipende in larga misura dalle prestazioni del componente chiave realizzato dalla società “B”. Il componente chiave è specificamente realizzato su misura per la nuova generazione di prodotti e non può essere utilizzato in nessun altro prodotto.
47. Il componente chiave è stato sviluppato interamente dalla società “B”. L’accurata delineazione della transazione determina che la società “B” svolge tutte le funzioni di controllo e si assume tutti i rischi in relazione allo sviluppo della componente, senza alcun coinvolgimento della società “A”.
48. Dall’accurata delineazione della transazione risulta inoltre che la società “A” svolge tutte le funzioni di controllo e si assume tutti i rischi in relazione all’intero processo di produzione e vendita della nuova generazione di prodotti. La società “A” non può controllare (e quindi non si assume) i rischi relativi alla performance del componente chiave.
49. In questo esempio, si stabilisce che sebbene la società “A” e la società “B” assumano ciascuna rischi separati ed economicamente significativi, tali rischi sono altamente interdipendenti. Di conseguenza, il metodo di ripartizione degli utili della transazione è il metodo più appropriato.
50. Se si accertasse inoltre che, in questo caso, la modalità di applicazione più appropriata del metodo di ripartizione degli utili della transazione consista nel ripartire i ricavi o gli utili lordi derivanti dalle vendite del prodotto di nuova generazione da parte della società “A”, ciascuna parte sopporterebbe le conseguenze dei rischi relativi ai propri costi operativi.
Esempio 11
51. Il successo di un prodotto elettronico è legato all’innovativo design tecnico sia dei suoi processi elettronici sia del suo principale componente. Tale componente è concepito e prodotto dalla consociata “A”, trasferito alla consociata “B” e distribuito dalla consociata “C”. Si dispone di informazioni che consentono di verificare attraverso il metodo del prezzo di rivendita che le funzioni di distribuzione e i rischi assunti dalla società “C” sono remunerati in modo adeguato dal prezzo di trasferimento del prodotto finito da “B” a “C”.
52. Il metodo più appropriato di valutazione del prezzo del componente trasferito da “A” a “B” potrebbe essere il metodo del confronto del prezzo, se si potesse trovare un comparabile sufficientemente simile. Si veda il paragrafo 2.15 delle presenti linee guida. Tuttavia, poiché il componente trasferito da “A” a “B” rappresenta l’innovazione tecnologica di cui usufruisce la società “A” su questo mercato, non è possibile nel presente esempio (dopo aver effettuato le analisi funzionali e le analisi di comparabilità appropriate) trovare un comparabile affidabile per fare una stima del prezzo esatto che “A” potrebbe esigere per il suo prodotto in base al principio di libera concorrenza. Il calcolo del rendimento dei costi di produzione di “A” potrebbe, tuttavia, consentire di stimare l’elemento di profitto che remunererebbe le funzioni di produzione di “A”, trascurando l’elemento di profitto attribuibile al bene immateriale utilizzato nella predetta società. Calcoli simili potrebbero essere effettuati sui costi di produzione della società “B”, al fine di procedere a una stima dell’utile che “B” trae dalle sue attività di produzione, trascurando l’elemento di profitto legato al bene immateriale. Poiché il prezzo di vendita da “B” a “C” è conosciuto e considerato come conforme al principio di libera concorrenza, è possibile determinare l’importo dell’utile residuo congiunto ottenuto da “A” e “B” per lo sfruttamento dei loro rispettivi beni immateriali. A questo stadio, non è possibile determinare la quota dell’utile residuo che può essere imputato a ciascuna impresa.
53. L’utile residuo può essere ripartito sulla base di un’analisi dei fatti e delle circostanze in grado di indicare le modalità di ripartizione della remunerazione aggiuntiva in condizioni di libera concorrenza. L’attività di ricerca e sviluppo di ciascuna società è orientata alla concezione tecnica delle stesse categorie di prodotti ed è stabilito nell’ambito del presente esempio che gli importi rispettivi delle spese di ricerca e sviluppo costituiscono degli indicatori affidabili del relativo valore dei contributi delle società (si veda il paragrafo 2.145 delle Linee Guida). Ciò significa che il contributo di ciascuna società all’innovazione tecnologica del prodotto può essere indicato in modo affidabile dal rispettivo importo delle loro spese di ricerca e sviluppo, di modo che se le spese di sviluppo di “A” sono pari a 15 e quelle di “B” a 10, l’utile residuo può essere frazionato in 3/5 per “A” e 2/5 per “B”.
54. I seguenti dati possono aiutare a seguire l’esempio:
a) Conto Economico di A e B
A | B | |
Vendite | 50 | 100 |
Acquisti | (10) | (50) |
Costi di produzione | (15) | (20) |
Utile lordo | 25 | 30 |
Spese di ricerca e sviluppo | (15) | (10) |
Spese operative | (10) | (10) |
Utile netto | 0 | 10 |
b) Determinazione dell’utile realizzato da A e B sulle loro attività di produzione routinarie e calcolo dell’utile residuo totale
55. È stabilito, per i due Paesi, che le imprese terze comparabili che non dispongono di beni immateriali legati a progetti d’innovazione ottengono un rendimento sui loro costi di produzione (eccetto gli acquisti) pari al 10% (rapporto tra utile netto e costi diretti e indiretti di produzione)[1]. I costi di produzione di “A” sono pari a 15, ragion per cui calcolando il rendimento rispetto ai costi, si attribuirebbe ad “A” un utile pari a 1,5 sulle attività di produzione. I costi equivalenti di “B” sono pari a 20 e, di conseguenza, calcolando il rendimento rispetto ai costi, si attribuirebbe a “B” un utile sull’attività di produzione pari a 2,0. L’utile residuo è quindi di 6.5, ottenuto deducendo dall’utile netto combinato pari a 10, l’utile combinato sulle attività di produzione che è pari a 3,5.
c) Imputazione dell’utile residuo
56. L’imputazione iniziale dell’utile (1,5 ad “A” e 2,0 a “B”) remunera le funzioni di produzione di “A” e “B”, ma non prende in considerazione il valore delle loro rispettive attività di ricerca e sviluppo che hanno condotto alla concezione di un prodotto tecnologicamente avanzato. Poiché in questo caso si stabilisce che la quota relativa dei costi totali di ricerca e sviluppo sostenuti da “A” e “B” in relazione al prodotto è un indicatore affidabile del valore dei rispettivi contributi unici e di rilevante valore, il residuo può essere suddiviso tra “A” e “B” su questa base. Il residuo è 6,5 che può essere assegnato per 15/25 ad “A” e 10/25 a “B”, risultando in una quota rispettivamente di 3,9 e 2,6, come di seguito riportato:
Quota di “A” = 6,5 × 15/25 = 3,9
Quota di “B” = 6,5 × 10/25 = 2,6
d) Ricalcolo degli utili
57. Gli utili netti di “A” diventerebbero quindi 1,5 + 3,9 = 5,4. Gli utili netti di “B” diventerebbero quindi 2,0 + 2,6 = 4,6. Il conto economico di “A” e “B” rettificato a fini fiscali diventerebbe quindi:
A | B | |
Vendite | 55,4 | 100 |
Acquisti | (10) | (55,4) |
Costi di produzione | (15) | (20) |
Utile lordo | 30,4 | 24,6 |
Spese di ricerca e sviluppo | (15) | (10) |
Spese operative | (10) | (10) |
Utile netto | 5,4 | 4,6 |
Nota: l’esempio ha lo scopo di esemplificare in modo semplice i meccanismi di ripartizione dell’utile residuo e non deve essere interpretato nel senso che esso fornisca indicazioni generali su come applicare il principio di libera concorrenza nell’identificazione di soggetti comparabili e nella determinazione di una ripartizione adeguata. È importante che i principi che intende illustrare siano applicati in ciascun caso tenendo conto dei fatti e delle circostanze specifici del caso. In particolare, va notato che la destinazione dell’utile residuo potrebbe richiedere notevoli miglioramenti nella pratica al fine di identificare e quantificare la base adeguata della ripartizione. Laddove si utilizzino le spese di R&S, potrebbe essere necessario tenere conto delle differenze nei tipi di R&S condotti, ad esempio perché a diversi tipi di R&S possono essere associati diversi livelli di rischio, il che porterebbe a diversi livelli di rendimenti attesi compatibili col principio di libera concorrenza. Elevati livelli di spese correnti di R&S potrebbero inoltre non riflettere adeguatamente il contributo al conseguimento degli utili correnti attribuibile ai beni immateriali sviluppati o acquisiti in passato. Si veda la sezione C.5.3.2 del Capitolo II delle presenti Linee Guida. |
Esempio 12
58. La società “A”, residente nel Paese A, la società “B”, residente nel Paese B, e la società “C”, residente nel Paese C, sono membri di un gruppo multinazionale. Le società “A” e “B” sono impegnate nella progettazione e produzione di prodotti e le loro attività a questo riguardo sono altamente integrate. Inoltre, la società “A” e la società “B” sono responsabili della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti a clienti indipendenti rispettivamente nel Paese A e nel Paese B. La società “C” è responsabile della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti acquistati dalla società “A” e dalla società “B” a clienti indipendenti nel Paese C.
59. La società “A” e la società “B” stipulano un accordo per acquistare e vendere pezzi, stampi e componenti per fabbricare i diversi modelli dei prodotti. Tali transazioni possono riguardare anche prodotti semilavorati per soddisfare efficacemente e tempestivamente le richieste dei clienti. Come risultato della loro vasta esperienza nel settore, la società “A” e la società “B” hanno sviluppato ciascuna un know-how e altri beni immateriali unici e di rilevante valore nei rispettivi processi di progettazione e produzione. Al contrario, l’accurata delineazione della transazione mostra che la società “C” non fornisce alcun contributo unico e di rilevante valore in quanto svolge funzioni di marketing e distribuzione paragonabili a quelle di altri soggetti indipendenti nel mercato.
60. La progettazione e la produzione sono identificate come i principali fattori di valore per il gruppo multinazionale e l’analisi funzionale mostra che i rischi economicamente significativi sono i rischi strategici e operativi relativi alle funzioni di progettazione e produzione. La società “A” e la società “B” sono impegnate in una complessa rete di transazioni infragruppo in cui la performance di ciascuna società dipende fortemente dalla capacità dell’altra di fornire i diversi componenti e altri fattori produttivi. Le attività di produzione e progettazione della società “A” e della società “B” sono altamente interdipendenti ed entrambe svolgono funzioni di controllo rilevanti in relazione ai rischi economicamente significativi. In conformità con il quadro di analisi dei rischi descritto nella Sezione D.1.2.1 del Capitolo I delle presenti Linee Guida, si stabilisce che la società “A” e la società “B” condividono l’assunzione dei rischi relativi alla progettazione e alla produzione. Entrambe le società “A” e “B” apportano contributi unici e di rilevante valore ai processi di produzione e progettazione.
61. In queste circostanze, il metodo della ripartizione degli utili delle transazioni è probabilmente il metodo più appropriato per determinare la remunerazione per le società “A” e “B” in relazione alle loro transazioni infragruppo. Tuttavia, un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento unilaterale, come il metodo del prezzo di rivendita o il TNMM, è probabilmente il più appropriato per determinare la remunerazione di libera concorrenza per la società “C”.
62. Nell’applicare il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni, le vendite di prodotti nei Paesi A, B e C dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare i relativi utili da ripartire. Nel caso del Paese C, questo sarà calcolato con riferimento ai ricavi delle vendite della società “C”, dedotta la remunerazione di libera concorrenza della società “C” (come stabilito sopra) per lo svolgimento delle sue funzioni.
63. Nell’ambito di un approccio residuale al metodo di ripartizione degli utili della transazione, la prima fase del processo sarebbe quella di determinare la remunerazione di libera concorrenza per le funzioni meno complesse e confrontabili di ciascuna delle parti (vale a dire le società “A” e “B”). Questi importi vengono poi dedotti dall’insieme degli utili complessivi per identificare gli utili residui da ripartire. Nella seconda fase dell’analisi residuale, gli utili residui verrebbero quindi suddivisi tra la società “A” e la società “B” sulla base dei rispettivi contributi a tali utili residui.
Esempio 13
64. La società “A”, residente nel Paese A, è la società capogruppo di Retail Group, un gruppo multinazionale impegnato nel settore della moda al dettaglio. Nel corso degli anni, la società “A” ha sviluppato know-how e ha accresciuto il valore del marchio e dell’avviamento associato della propria attività attraverso un’intensa attività di marketing. In questo caso, i beni immateriali sviluppati e posseduti dalla società “A” non si qualificano come beni immateriali difficili da valutare.
65. Per espandere l’attività nel mercato del Paese B, la società “A” stipula un accordo con la società “B”, membro del Retail Group residente nel Paese B. In base a questo accordo, la società “A” concede alla società “B” i diritti di utilizzare il know-how e i marchi ai fini della vendita al dettaglio nel Paese B. La società “B” ha una vasta esperienza nella distribuzione di moda al dettaglio e ha una solida esperienza nello sviluppo della diffusione e della fedeltà al marchio nel Paese B attraverso un team interno che sviluppa e implementa strategie e attività di marketing innovativi.
66. L’accurata delineazione della transazione indica che i contributi di entrambe le società sono unici e di rilevante valore per le attività di Retail Group nel Paese B.
67. Negli scenari presentati di seguito, la ripartizione degli utili della transazione risulta essere il metodo più appropriato per determinare la remunerazione per i diritti concessi dalla società “A” alla società “B” sulla base del fatto che entrambe le parti della transazione apportano contributi unici e di rilevante valore.
Scenario 1
68. L’operazione accuratamente delineata mostra che la società “A” non condivide l’assunzione di nessuno dei rischi economicamente significativi associati alle attività di marketing e di sfruttamento relative ai beni immateriali concessi in licenza, da parte della società “B”.
69. In queste circostanze, l’applicazione del metodo della ripartizione degli utili della transazione dovrebbe basarsi sugli utili che si prevede saranno generati dalla commercializzazione dei prodotti in un periodo di tempo ragionevole da parte della società “B” (ad esempio, utilizzando una tecnica di valutazione dei flussi di cassa attualizzati come descritto nel Capitolo VI, Sezioni D.2.6.3 e D.2.6.4 delle presenti Linee Guida).
70. Il valore relativo dei contributi apportati dalla società “A” e dalla società “B” sarà utilizzato per determinare una ripartizione degli utili attesi della società “B” risultanti dai contributi complessivi delle imprese. Il pagamento per la transazione potrebbe assumere varie forme, incluso il pagamento di una somma forfettaria alla società “A” o una royalty basata sulle vendite.
Scenario 2
71. In questo scenario la transazione accuratamente delineata mostra che:
- la società “A” e la società “B” concordano una ripartizione degli utili effettivi derivanti dalla vendita dei prodotti da parte della società “B”;
- la società “A” e la società “B” eseguiranno congiuntamente le attività di marketing e distribuzione relative ai prodotti a marchio, e
- sia la società “A” che la società “B” si assumono i rischi associati al successo delle attività di marketing e commercializzazione dei prodotti venduti dalla società “B”.
72. In queste circostanze, il metodo della ripartizione degli utili della transazione si applica agli utili effettivi ottenuti dalle vendite dei prodotti ed il valore relativo dei contributi apportati dalla società “A” e dalla società “B” sarà utilizzato per determinare la ripartizione di tali utili.
Esempio 14
73. Di seguito sono riportati alcuni esempi sull’effetto della scelta della misura degli utili per determinare gli utili complessivi da ripartire quando si applica un metodo della ripartizione degli utili delle transazioni.
Scenario 1
74. Supponiamo che “A” e “B” siano due consociate stabilite in Paesi diversi. Entrambe producono gli stessi articoli e sostengono spese per la creazione di un bene immateriale che possono utilizzare reciprocamente. Ai fini del presente esempio, si suppone che la natura di questo particolare bene sia tale che il valore dei contributi attribuiti ad “A” e “B” durante l’anno in questione sia proporzionale alle spese rispettive di “A” e “B” sostenute per la creazione del bene in quell’anno. Occorre notare che tale ipotesi non sarà sempre conforme alla realtà. In effetti in alcuni casi, i valori dei contributi per la creazione di un bene imputabili a ciascuna delle parti saranno calcolati in base alla spesa accumulata negli anni precedenti e nell’anno in corso. Supponiamo che “A” e “B” vendano esclusivamente prodotti a terze parti. Supponiamo che sia stabilito che il metodo più affidabile sia quello della ripartizione dell‘utile residuo, che le attività di produzione di “A” e di “B” siano routinarie alle quali sia necessario imputare un rendimento iniziale del 10% del costo delle merci vendute e che l’utile residuo debba essere distribuito in funzione della spesa di “A” e di “B” in beni immateriali. I dati della tabella sottostante sono forniti solo a fini illustrativi:
A | B | A + B Complessivo | |
Vendite | 100 | 300 | 400 |
Costo dei beni venduti | (60) | (170) | (230) |
Utile lordo | 40 | 130 | 170 |
Spese generali | (3) | (6) | (9) |
Altre spese operative | (2) | (4) | (6) |
Spese relative al bene immateriale unico e di rilevante valore | (30) | (40) | (70) |
Utile operativo | 5 | 80 | 85 |
Fase uno: determinazione del rendimento iniziale per le operazioni di produzione meno complesse e non uniche (costo delle merci vendute + 10% in questo esempio)
A | 60 + (60 x 10%) = 66 | Rendimento iniziale per le operazioni di produzione di A | 6 |
B | 170 + (170 x 10%) = 187 | Rendimento iniziale per le operazioni di produzione di B | 17 |
Totale dei rendimenti iniziali allocati (6 + 17) | 23 |
Fase due: determinazione l’utile residuo da ripartire
- Se è determinato come utile operativo:
Utile operativo complessivo | 85 |
Utile già ripartito (Rendimenti iniziali per operazioni di produzione) | 23 |
Utile residuo da ripartire in proporzione alle spese sostenute da A e B in relazione al bene immateriale unico e di rilevante valore | 62 |
Utile residuo da allocare a A (62 x 30/70) | 26,57 |
Utile residuo da allocare a B (62 x 40/70) | 35,43 |
Totale degli utili allocati a A (6 + 26,57) | 32,57 |
Totale degli utili allocati a B (17 + 35,43) | 52,43 |
Totale | 85 |
b. Se è determinato come utile operativo al lordo delle spese generali (assumendo che sia accertato che le spese generali di “A” e “B” non si riferiscono all’operazione esaminata e dovrebbero essere escluse dalla determinazione degli utili complessivi da ripartire):
Utile operativo complessivo prima delle spese generali | 94 |
Utile già ripartito (Rendimenti iniziali per operazioni di produzione) | 23 |
Utile residuo da ripartire in proporzione alle spese sostenute da A e B in relazione al bene immateriale unico e di rilevante valore | 71 |
Utile residuo da allocare a A (71 x 30/70) | 30,43 |
Utile residuo da allocare a B (71 x 40/70) | 40,57 |
Totale degli utili allocati a A (6 + 30,43 – 3) | 33,43 |
Totale degli utili allocati a B (17 + 40,57 – 6) | 51,57 |
Totale | 85 |
75. Come dimostra il predetto esempio, escludere alcune voci specifiche dalla determinazione degli utili combinati da ripartire implica che ogni parte rimane responsabile degli elementi reddituali corrispondenti a dette voci. Di conseguenza, la decisione di includere o meno alcuni elementi specifici deve essere coerente con l’analisi di comparabilità (ivi compresa quella funzionale) della transazione.
Scenario 2
76. Per fare un altro esempio, in alcuni casi può essere opportuno escludere una determinata categoria di spese, nella misura in cui il criterio di ripartizione utilizzato nella distribuzione dell’utile residuo dipende da tali spese. Ad esempio, nel caso in cui le spese che hanno contribuito allo sviluppo di un bene immateriale siano considerate il fattore più appropriato di ripartizione degli utili, gli utili residui possono essere basati sugli utili operativi prima di tali spese. Dopo aver determinato la ripartizione degli utili residui, ognuna delle consociate sottrae le spese da essa sostenute per lo sviluppo del bene immateriale. Questo può essere illustrato come segue. Supponiamo che i fatti siano identici a quelli dello Scenario 1 di questo esempio (si veda il paragrafo 74 sopra) e che le spese generali non siano escluse dalla determinazione dell’utile residuo da ripartire.
Fase uno: determinazione del rendimento iniziale per le operazioni di produzione meno complesse e non uniche (costo delle merci vendute + 10% in questo esempio)Come nello Scenario 1, Fase uno.
Fase due: determinazione l’utile residuo da ripartire
- Se è determinato come utile operativo al netto delle spese relative al bene immateriale unico e di rilevante valore: come nello Scenario 1, Fase due, caso a).
- Se è determinato come utile operativo prima delle spese relative al bene immateriale unico e di rilevante valore:
Utile operativo complessivo prima delle spese sostenute in relazione al bene immateriale unico e di rilevante valore | 155 |
Utile già ripartito (Rendimenti iniziali per operazioni di produzione) | 23 |
Utile residuo da ripartire in proporzione alle spese sostenute da A e B in relazione al bene immateriale unico e di rilevante valore | 132 |
Utile residuo da allocare a A (132 x 30/70) | 56,57 |
Utile residuo da allocare a B (132 x 40/70) | 75,43 |
Totale degli utili allocati a A (6 + 56,57 – 30) | 32,57 |
Totale degli utili allocati a B (17 + 75,43 – 40) | 52,43 |
Totale | 85 |
ovvero sono attribuiti ad “A” e “B” gli stessi utili che avrebbero avuto nel caso in cui l’utile da ripartire fosse stato determinato come l’utile di esercizio dopo le spese in beni immateriali. Si veda il caso a) di cui sopra.
77. Questo esempio illustra il fatto che, qualora il criterio di ripartizione utilizzato per ripartire l’utile residuo sia legato a una categoria di spese sostenute durante il periodo, l’utile residuo da ripartire può essere determinato prima delle predette spese, che possono a loro volta essere dedotte da ciascuna parte, oppure l’utile residuo da ripartire può essere determinato dopo tali spese, indifferentemente. Tuttavia, il risultato può essere diverso se il criterio di ripartizione è legato agli oneri accumulati dell’anno in corso e degli anni precedenti.
Esempio 15
78. La società “A”, residente nel Paese A, e la società “B”, residente nel Paese B, sono membri di un gruppo multinazionale. Entrambe le società si impegnano nella progettazione e produzione di prodotti e le loro attività a questo riguardo sono altamente integrate. Inoltre, la società “A” e la società “B” sono responsabili della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti a clienti indipendenti rispettivamente nel Paese A e nel Paese B.
79. La società “A” e la società “B” stipulano un accordo per acquistare e vendere pezzi, stampi e diversi componenti per fabbricare diversi modelli di prodotti. Tali transazioni possono riguardare anche prodotti semilavorati per soddisfare efficacemente e tempestivamente le richieste dei clienti. Come risultato della loro vasta esperienza nel settore, la società “A” e la società “B” hanno sviluppato ciascuna un know-how unico e di rilevante valore e altri beni immateriali nei rispettivi processi di progettazione e produzione.
80. L’analisi funzionale mostra che i rischi economicamente significativi sono i rischi strategici e operativi in relazione alle funzioni di progettazione e produzione e che la società “A” e la società “B” sono impegnate in una complessa rete di transazioni infragruppo in cui la performance di ciascuna società dipende fortemente dalla capacità dell’altra di fornire le diverse componenti e altri fattori produttivi. Le attività di produzione e progettazione della società “A” e della società “B” sono altamente interdipendenti e entrambe le entità svolgono funzioni di controllo rilevanti in relazione ai rischi economicamente significativi. In conformità con il quadro di analisi dei rischi descritto nella sezione D.1.2.1 del capitolo I delle presenti Linee Guida, si stabilisce che la società “A” e la società “B” condividono l’assunzione dei rischi relativi alla progettazione e alla produzione. Entrambe le società “A” e “B” apportano contributi unici e di rilevante valore ai processi di progettazione e produzione.
81. In queste circostanze, è probabile che il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni sia il metodo più appropriato per determinare la remunerazione per le società “A” e “B” in relazione alle loro transazioni infragruppo.
82. In assenza di transazioni comparabili tra parti indipendenti o di prove dirette di come parti indipendenti avrebbero ripartito gli utili in circostanze comparabili, la ripartizione degli utili può essere applicata sulla base del valore dei rispettivi contributi della società “A” e della società “B”. In particolare, un criterio di ripartizione basato sui beni può essere appropriato, a condizione che l’analisi funzionale concluda che esista una forte correlazione tra i beni della società “A” e della società “B” e la creazione di valore nel contesto delle loro transazioni infragruppo.
Esempio 16
83. La società “A”, la società “B” e la società “C”, membri dello stesso gruppo multinazionale, concordano congiuntamente di condividere lo sviluppo di un nuovo prodotto. A questo proposito, nessuna delle società apporta al progetto un contributo esistente di valore, come ad esempio dei beni immateriali preesistenti. Ciascuna impresa associata sarà responsabile dello sviluppo e della produzione di uno dei tre componenti chiave del prodotto.
84. In questo caso, si supponga che la ripartizione degli utili della transazione risulti essere il metodo più appropriato per determinare gli utili delle tre società derivanti dalla vendita del nuovo prodotto. L’analisi funzionale conclude che i relativi contributi delle parti possono essere misurati con riferimento alle relative spese sostenute da ciascuna società nello sviluppo dei componenti poiché esiste una correlazione diretta tra queste spese e il relativo valore apportato da ciascuna società. Pertanto, gli utili (perdite) complessivi relativi alle vendite del nuovo prodotto potranno essere ripartiti sulla base dei relativi costi di sviluppo sostenuti da ciascuna delle parti. 85. In questo esempio, la ripartizione degli utili sulla base dei relativi costi di sviluppo produrrà risultati simili a quelli che si sarebbero ottenuti con un analogo accordo di ripartizione dei costi, poiché le parti che svolgono attività con caratteristiche economiche simili dovrebbero ricevere rendimenti attesi simili, indipendentemente dal fatto che l’accordo contrattuale possa essere definito come un accordo di ripartizione dei costi o meno (si veda il paragrafo 8.4).
[1] Tale rendimento del 10% non corrisponde tecnicamente all’applicazione di un ricarico sul costo in senso stretto perché produce un utile netto e non un utile lordo. Ma tale rendimento del 10% non corrisponde neanche a un margine netto sul costo di produzione in senso stretto, giacché la base dei costi non include le spese operative. Il rendimento netto sui costi di produzione è utilizzato come una prima fase comoda e pratica del metodo di ripartizione dell’utile, poiché semplifica la determinazione dell’utile netto residuo imputabile ai beni immateriali.