Preambolo
17. Le Autorità Competenti di [Stato A] e [Stato B] hanno raggiunto un’intesa relativa alla remunerazione di libera concorrenza applicabile ai servizi di distribuzione a basso rischio eseguiti da un’impresa qualificata residente in [Stato A] a favore di un’impresa associata residente in [Stato B], e da un’impresa qualificata residente in [Stato B] a favore di un’impresa associata residente in [Stato A] nelle circostanze descritte nel seguito. Lo scopo di questo Protocollo d’intesa è fornire certezza giuridica alle imprese qualificate stabilendo procedure specifiche per conformarsi alle norme sui prezzi di trasferimento nello [Stato A] e nello [Stato B] ed eliminare la doppia imposizione.
18. Il presente Protocollo d’intesa è stipulato ai sensi dell’articolo [25] del [Trattato fiscale] (il “Trattato”) tra [Stato A] e [Stato B]. Esso attua i principi dell’articolo [9] del trattato nelle circostanze descritte di seguito. Si applica ai periodi d’imposta delle imprese qualificate che terminano negli anni solari dal [20__] al [20__]. Questo termine sarà prorogato per altri cinque anni a meno che uno Stato non comunichi all’altro, per iscritto, la sua intenzione di porre fine al presente Protocollo d’intesa entro il 31 dicembre [20__]. La risoluzione del presente Protocollo d’intesa avrà effetto per i periodi d’imposta delle imprese qualificate che terminano dopo l’ultimo giorno dell’anno solare in cui termina l’applicazione del presente Protocollo d’intesa.
19. Ai fini del presente Protocollo d’intesa, per “impresa” si intende l’impresa definita all’articolo [3], comma [1] del Trattato.
Impresa qualificata
20. Ai fini del presente Protocollo d’intesa, un’impresa qualificata deve possedere ciascuna delle caratteristiche descritte nel presente paragrafo:
- l’impresa qualificata deve essere residente in uno Stato Contraente ai fini del Trattato e deve svolgere le sue attività prevalentemente in tale Stato;
- l’attività principale dell’impresa qualificata deve essere la prestazione di servizi di marketing e distribuzione nel suo Stato di residenza a favore di un’impresa associata (ai sensi dell’Articolo [9] del Trattato) residente nell’altro Stato Contraente, oppure in alternativa, l’acquisto da parte dell’impresa qualificata di prodotti da un’impresa associata residente nell’altro Stato Contraente per la rivendita degli stessi a clienti non collegati nella sua giurisdizione di residenza;
- l’impresa qualificata deve aver stipulato un accordo scritto con l’impresa associata, prima dell’inizio del relativo periodo d’imposta dell’impresa qualificata, in base al quale l’impresa associata si assume i principali rischi aziendali relativi alle attività di marketing e distribuzione dell’impresa qualificata e si impegna a remunerare l’impresa qualificata per le sue attività di marketing e distribuzione a livelli coerenti con il presente Protocollo d’intesa;
- le spese annuali di ricerca, sviluppo ed ingegnerizzazione del prodotto dell’impresa qualificata dovranno, nel complesso, essere inferiori al [__] percento dei suoi ricavi netti di vendita;
- l’impresa qualificata non dovrà impegnarsi in funzioni di produzione o assemblaggio in relazione ai prodotti che pubblicizza e distribuisce;
- le spese totali di marketing e pubblicità dell’impresa qualificata non dovranno superare il [ ] percento delle sue vendite nette;
- l’impresa qualificata non dovrà impegnarsi in funzioni manageriali, legali, contabili o di gestione del personale diverse da quelli direttamente connesse allo svolgimento delle proprie attività di marketing e distribuzione;
- le rimanenze di prodotti finiti dell’impresa qualificata non dovranno superare il [__] percento delle vendite nette annuali dell’impresa qualificata, calcolate sulla base dell’inventario medio detenuto l’ultimo giorno di ciascuno dei quattro trimestri del relativo periodo d’imposta dell’impresa qualificata.
21. Un’impresa qualificata non dovrà:
- svolgere la propria attività principale in uno dei seguenti settori: [__];
- avere vendite nette annuali superiori a [__];
- avere un totale attivo superiore a [__];
- ricavare più del [__] percento dei propri ricavi netti da transazioni diverse dalle transazioni qualificate;
- essere stata sottoposta a una verifica dei prezzi di trasferimento in [Stato A] o [Stato B] negli ultimi [__] anni che ha comportato aggiustamenti superiori a [__].
Transazioni qualificate
22. Ai fini del presente Protocollo d’intesa, una transazione qualificata sarà (i) la prestazione di servizi di marketing e distribuzione da parte dell’impresa qualificata a favore di un’impresa associata residente nell’altro Stato Contraente e/o (ii) la vendita da parte dell’impresa qualificata a clienti non correlati di prodotti acquistati da un’impresa associata residente nell’altro Stato Contraente, in ogni caso senza l’interposizione di altre transazioni o parti.
Determinazione del reddito imponibile dell’impresa qualificata
23. Nel caso in cui un’impresa qualificata scelga di applicare le disposizioni del presente Protocollo d’intesa:
- il reddito netto al lordo delle imposte dell’impresa qualificata rispetto alle sue transazioni qualificate per il periodo d’imposta dovrà essere compreso tra [pari a] [__ a __] percento delle vendite nette totali dell’impresa qualificata;
- i termini contabili utilizzati nel presente Protocollo d’intesa saranno definiti in conformità ai principi contabili finanziari generalmente accettati nella giurisdizione di residenza dell’impresa qualificata.
24. Ognuno degli [Stato A] e [Stato B] concordano che la remunerazione per le transazioni qualificate calcolata in conformità al presente Protocollo d’intesa sarà considerata una remunerazione di libera concorrenza ai fini dell’applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento di tale Stato e delle disposizioni dell’articolo [9] del trattato.
Stabile organizzazione
25. Le Autorità Competenti di [Stato A] e [Stato B] concordano che l’impresa associata che è parte di una transazione qualificata non sarà considerata avere una stabile organizzazione nella giurisdizione di residenza dell’impresa qualificata in virtù della prestazione di servizi di marketing e distribuzione a basso rischio a suo favore da parte dell’impresa qualificata o in virtù del fatto che l’impresa qualificata acquisti i prodotti da tale impresa associata per rivenderli a clienti non correlati.
Requisiti di accesso e di rendicontazione
26. Un’impresa qualificata e la relativa impresa associata possono scegliere di applicare le disposizioni del presente Protocollo d’intesa in modo coerente in [Stato A] e [Stato B] presentando una richiesta a [__] di [Stato A] e [__] di [Stato B] entro e non oltre il [__] a copertura delle transazioni qualificate.
27. La richiesta deve contenere:
- la dichiarazione con la quale i contribuenti intendono applicare e vincolarsi al presente Protocollo d’intesa [per l’anno in corso] [per un periodo di (__) anni a partire dall’anno in corso];
- la dichiarazione con la quale i contribuenti dichiarano che i ricavi e le spese derivanti dalle transazioni qualificate saranno inseriti nelle proprie dichiarazioni fiscali su base coerente nello [Stato A] e nello [Stato B] in conformità al presente Protocollo d’intesa;
- una descrizione dettagliata delle transazioni qualificate;
- l’identificazione di ciascuna delle imprese associate che sono parti delle transazioni qualificate;
- un rendiconto finanziario certificato dell’impresa qualificata per l’anno in questione e sufficienti informazioni finanziarie e contabili aggiuntive per dimostrare lo status di impresa qualificata;
- il calcolo dettagliato del reddito dell’impresa qualificata derivante dalle transazioni qualificate in applicazione dei principi del presente Protocollo d’intesa;
- la dichiarazione con la quale l’impresa qualificata si impegna a rispondere entro 60 giorni a qualsiasi richiesta da parte dell’autorità fiscale della sua giurisdizione di residenza per informazioni ritenute necessarie da tale autorità fiscale per verificare la qualificazione dell’impresa al trattamento fiscale riconosciuto dal presente Protocollo d’intesa.
28. Il soddisfacimento dei requisiti di accesso e di rendicontazione del presente Protocollo d’intesa e la rendicontazione del reddito calcolato in conformità con le disposizioni ivi contenute in una dichiarazione fiscale tempestivamente presentata per l’anno in questione, solleveranno l’impresa qualificata e la relativa impresa associata dall’obbligo di rispettare i requisiti di documentazione sui prezzi di trasferimento altrimenti applicabili in [Stato A] e [Stato B] in relazione alle transazioni qualificate.
29. Un’impresa qualificata e la sua impresa associata che non scelgono di applicare le disposizioni del presente Protocollo d’intesa per il trattamento delle proprie transazioni qualificate saranno soggette all’applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento e sulla documentazione di [Stato A] e [Stato B] come se il presente Protocollo d’intesa non sia in vigore.
30. Tutte le controversie relative all’applicazione del presente Protocollo d’intesa saranno deferite alle autorità competenti di [Stato A] e [Stato B] per la risoluzione con procedura amichevole.
31. Le autorità competenti dello [Stato A] e dello [Stato B] possono scambiarsi informazioni ove necessario per l’attuazione del presente Protocollo d’intesa ai sensi delle disposizioni dell’articolo [26] del Trattato.
Risoluzione del Protocollo d’intesa
32. Sia lo [Stato A] che lo [Stato B] possono risolvere il presente Protocollo d’intesa in qualsiasi momento previa comunicazione scritta all’autorità competente dell’altro Stato contraente e pubblicazione di tale comunicazione. Tale risoluzione avrà effetto per i periodi d’imposta delle imprese qualificate che iniziano dopo l’ultimo giorno dell’anno solare in cui avviene la consegna e la pubblicazione di tale comunicazione di risoluzione.