1. Su richiesta del G20, l’OCSE ha pubblicato la relazione sull’erosione della base imponibile e lo spostamento degli utili (BEPS Report, OCSE, 2013b) nel febbraio 2013. La relazione BEPS identifica le cause alla radice della BEPS e rileva che la pianificazione fiscale che conduce alla BEPS si basa su una combinazione di strategie coordinate. Il seguente paragrafo della relazione BEPS riguarda l’attuale definizione convenzionale di stabile organizzazione:

In passato era già stato riconosciuto che il concetto di stabile organizzazione si riferiva non solo a una presenza fisica sostanziale nel paese interessato, ma anche a situazioni in cui il non residente esercitava attività nel paese interessato tramite un agente dipendente (da qui le regole contenute nei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE). Oggigiorno è possibile essere fortemente coinvolti nella vita economica di un altro paese, ad esempio facendo affari con i clienti che si trovano in quel paese via Internet, senza avere una presenza imponibile (come una presenza fisica sostanziale o un agente dipendente). In un’epoca in cui i contribuenti non residenti possono ricavare sostanziali profitti dalle transazioni con clienti situati in un altro paese, vengono poste domande sulla questione se le attuali norme garantiscano un’equa ripartizione dei diritti di imposizione sugli utili aziendali, in particolare laddove i profitti derivanti da tali transazioni non siano tassati in nessun paese.

2. Facendo seguito alla relazione BEPS, l’OCSE ha pubblicato il Piano d’Azione BEPS nel luglio 2013. Il Piano d’Azione BEPS identifica 15 azioni per affrontare la BEPS in modo globale e fissa le scadenze per l’implementazione di tali azioni. Il Piano d’Azione si occupa delle strategie di elusione relative al concetto di SO come segue:

(ii) Ripristinare gli effetti e i vantaggi degli standard internazionali

[…]

La definizione di stabile organizzazione (SO) deve essere aggiornata per prevenire gli abusi. In molti paesi, l’interpretazione delle norme dei trattati fiscali sulla SO-Agente consente che i contratti per la vendita dei beni appartenenti ad una impresa straniera siano negoziati e conclusi in un altro paese dalla rete commerciale di una filiale locale di questa impresa straniera senza i profitti di queste vendite si rendano imponibili nella stessa misura in cui lo sarebbero se le vendite fossero state fatte da un distributore. In molti casi, questo ha portato a sostituire accordi in base ai quali la controllata residente che tradizionalmente agiva in qualità di distributore con “accordi di commissionario” con risultato dello spostamento dei profitti fuori dal paese in cui le vendite avvengono senza che vi sia un cambiamento sostanziale nelle funzioni svolte in quel paese. Allo stesso modo, le imprese multinazionali possono artificiosamente frammentare le loro operazioni tra più entità del gruppo a qualificarsi come SO per le attività preparatorie e ausiliarie.

AZIONE 7

Impedire l’elusione artificiosa dello status di SO

Sviluppare modifiche della definizione di SO per impedire l’elusione artificiosa della qualifica di SO in relazione alla BEPS, anche attraverso l’uso di accordi di commissionario e l’utilizzo dell’esenzione in favore di attività specifiche. Il lavoro su questi temi affronterà anche le questioni correlate all’attribuzione dei profitti.

3. La relazione BEPS ed il Piano d’Azione BEPS riconoscono che l’attuale definizione di SO deve essere modificata al fine di affrontare le strategie di BEPS. Il Piano d’Azione BEPS riconosce anche che nel mutevole contesto fiscale internazionale, un certo numero di paesi ha espresso preoccupazioni riguardo al modo in cui gli standard internazionali sui quali si basano i trattati fiscali bilaterali allocano diritti di tassazione tra gli Stati della fonte e gli Stati di residenza. Il Piano d’Azione BEPS indica che, mentre le azioni per affrontare la BEPS ripristineranno la tassazione sia nello Stato della fonte che in quello di residenza in un certo numero di casi in cui il reddito transfrontaliero non sarebbe soggetto a tassazione o lo sarebbe ad aliquote molto basse, tali azioni non sono direttamente finalizzate a modificare gli standard internazionali esistenti sulla ripartizione dei diritti di imposizione sui redditi transfrontalieri.

4. La presente relazione include le modifiche che saranno apportate all’articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE ed il relativo commento a seguito del lavoro sull’Azione 7 del Piano d’Azione BEPS. Va notato che tali modifiche sono solo prospettiche e, come tali, non pregiudicano l’interpretazione delle precedenti disposizioni del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE e dei trattati in cui tali disposizioni sono incluse, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione degli attuali paragrafi 4 e 5 dell’articolo 5.