10. L’articolo 5, paragrafo 4 del modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE include un elenco di eccezioni (le “esenzioni per attività specifiche”) in base alle quali una stabile organizzazione è ritenuta inesistente quando una sede di attività è utilizzata esclusivamente per attività elencate in tale paragrafo.
1. Elenco delle attività incluse nell’art. 5, paragrafo 4
11. Le bozze di discussione dell’ottobre 2011 e 2012 sul chiarimento della definizione di SO[1] includevano una proposta di modifica del paragrafo 21 del Commentario all’articolo 5 in base al quale, secondo l’attuale formulazione dell’articolo 5, il paragrafo 4 si applica automaticamente quando una delle attività elencate nelle lettere da a) a d) è l’unica attività svolta in una sede fissa di attività. Il gruppo di lavoro che ha prodotto tale proposta, tuttavia, ha invitato il gruppo di lavoro 1 ad esaminare “se la conclusione che le lettere da a) ad d) non sono soggette alla condizione aggiuntiva che le attività ivi indicate siano di natura preparatoria o ausiliaria sia appropriata in termini di politica fiscale”. Ciò rifletteva le opinioni di alcuni delegati che sostenevano che l’interpretazione proposta non sembrava conforme a quello che consideravano essere lo scopo originario del paragrafo, cioè a coprire solo attività preparatorie o ausiliarie.
12. Indipendentemente dallo scopo originario delle eccezioni di cui alle lettere da a) ad) del paragrafo 4, è importante affrontare le situazioni in cui tali sottoparagrafi presentano problemi di BEPS. Si è quindi accettato di modificare l’art. 5, paragrafo 4 come indicato di seguito, in modo che ciascuna delle eccezioni incluse in tale disposizione sia limitata ad attività di carattere “preparatorio o ausiliario”. Si raccomanda inoltre di fornire delle linee guida aggiuntive al Commentario nelle quali si chiarisca il significato della frase “preparatoria o ausiliaria” usando un certo numero di esempi.
13. Alcuni Stati, tuttavia, ritengono che i problemi di BEPS relativi all’art. 5 paragrafo 4 sorgono essenzialmente laddove vi sia una frammentazione delle attività tra parti strettamente correlate e che tali problemi saranno affrontati in modo appropriato dall’inclusione della regola antiframmentazione esposta nella seguente sezione 2. Questi Stati considerano quindi che non vi sia alcuna necessità di modificare l’art. 5, paragrafo 4 come suggerito di seguito e che l’elenco delle eccezioni di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 4 non dovrebbe essere subordinato alla condizione che le attività di cui alle stesse lettere siano di carattere preparatorio o ausiliario. Come indicato nel Commentario di seguito esposto, gli Stati che condividono tale punto di vista possono adottare una versione diversa dell’art. 5, paragrafo 4 purché includano la regola antiframmentazione di cui alla sezione 2.
RENDERE TUTTE LE LETTERE DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 SOGGETTE ALLA CONDIZIONE DI “PREPARATORIETA’ O AUSILIARITA’” Il paragrafo 4 dell’articolo 5 è sostituito come segue (le modifiche al testo esistente del paragrafo appaiono in corsivo grassetto per le aggiunte e 4. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, si intende che l’espressione “stabile organizzazione” non comprende: l’uso di strutture esclusivamente a fini di stoccaggio, esposizione o consegna di merci appartenenti all’impresa; il mantenimento di un magazzino di merci appartenenti all’impresa esclusivamente ai fini di stoccaggio, esposizione o consegna; il mantenimento di un magazzino di merci appartenenti all’impresa esclusivamente ai fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni, per l’impresa; il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di portare avanti, per l’impresa, qualsiasi altra attività I paragrafi da 21 a 30 dell’attuale Commentario all’articolo 5 sono così sostituiti (le modifiche al testo esistente del Commentario appaiono in grassetto corsivo per le aggiunte e Paragrafo 4 21. Questo paragrafo elenca una serie di attività commerciali che sono trattate come eccezioni alla definizione generale di cui al paragrafo 1 e che 21.1 21.2 Come regola generale, un’attività che ha un carattere preparatorio è quella che viene portata avanti in modo complementare a ciò che costituisce la parte essenziale e significativa dell’attività di tutta l’impresa. Poiché un’attività preparatoria precede un’altra attività, essa sarà spesso svolta durante un periodo relativamente breve e la durata di tale periodo sarà determinata dalla natura delle attività principali dell’impresa. Questo, tuttavia, non sarà sempre il caso in quanto è possibile svolgere un’attività in un dato luogo per un considerevole periodo di tempo in preparazione di attività che si svolgono altrove. Laddove, ad esempio, un’impresa edile forma i suoi dipendenti in un posto prima che questi dipendenti siano inviati a lavorare in siti di lavoro situati in altri paesi, la formazione che si svolge nella prima sede costituisce un’attività preparatoria per tale impresa. Un’attività che ha un carattere ausiliario, d’altra parte, corrisponde generalmente a un’attività che viene svolta per supportare, senza farne parte, la parte essenziale e significativa dell’attività dell’impresa nel suo insieme. È improbabile che un’attività che richiede una parte significativa di immobilizzazioni o di dipendenti dell’azienda possa essere considerata come dotata di carattere ausiliario. 21.3 Le lettere da a) a e) si riferiscono alle attività svolte per l’impresa stessa. 22. La lettera a) si riferisce 22.1 La lettera a) coprirebbe, ad esempio, un deposito doganale con impianti di gas speciali che un esportatore di frutta proveniente da uno Stato mantiene in un altro Stato al solo fine di immagazzinare frutta in un ambiente controllato durante il processo di sdoganamento in quell’altro Stato. Coprirebbe anche una sede fissa di attività che un’impresa manteneva unicamente per la consegna di pezzi di ricambio ai clienti per le macchine vendute a tali clienti. Tuttavia, il paragrafo 4 non si applica quando 22.2 22.3 La lettera b) si riferisce al mantenimento di un magazzino di merci appartenenti all’impresa 22.4 La lettera c) riguarda la situazione in cui un magazzino di merci appartenenti ad un’impresa viene gestito da una seconda impresa, in nome o per conto della stessa impresa. Come spiegato nel paragrafo precedente, la semplice presenza di merci appartenenti ad un’impresa non significa che la sede fissa di attività in cui tali merci sono immagazzinate sia a disposizione di tale impresa. Quando, per esempio, uno magazzino di merci appartenenti ad RCo, un’impresa dello Stato R, è gestito da un produttore su commessa situato nello Stato S ai fini della lavorazione da parte di quel produttore su commessa, ad RCo non è a disposizione alcuna sede fissa di attività e il luogo in cui viene mantenuto il magazzino non può quindi essere una stabile organizzazione di RCo. Se, tuttavia, ad RCo è consentito l’accesso illimitato ad una parte separata delle strutture del produttore su commessa al fine di ispezionare e manutenere le merci ivi immagazzinate, si applicherà la lettera c) e sarà necessario determinare se la manutenzione di tale magazzino di prodotti da parte di RCo costituisca un’attività preparatoria o ausiliaria. Ciò si verifica nel caso in cui RCo sia semplicemente un distributore di merci fabbricate da altre imprese, poiché in tal caso il semplice mantenimento di una scorta di merci ai fini della trasformazione da parte di un’altra impresa non costituirebbe una parte essenziale e significativa dell’attività complessiva di RCo. In tal caso, a meno che non si applichi il paragrafo 4.1, il paragrafo 4 riterrà che una stabile organizzazione non esista in relazione a tale sede fissa che è a disposizione dell’impresa dello Stato R al fine di manutenerete i propri beni per la lavorazione da parte del produttore su commessa. 22.5 La prima parte della lettera d) si riferisce al caso in cui i locali sono utilizzati esclusivamente allo scopo di acquistare beni o merci per l’impresa. Poiché questa eccezione si applica solo se tale attività ha un carattere preparatorio o ausiliario, in genere non si applica nel caso di una sede fissa utilizzata per l’acquisto di beni o merci in cui l’attività complessiva dell’impresa consiste nella vendita di tali beni e dove l’acquisto è una funzione fondamentale nel business dell’impresa. I seguenti esempi illustrano l’applicazione del paragrafo 4 nel caso di luoghi di attività fissi in cui si svolgono attività di acquisto: Esempio 1: RCo è una società residente nello Stato R che è un grande acquirente di un particolare prodotto agricolo nello Stato S, che RCo vende dallo Stato R ai distributori situati in paesi diversi. RCo gestisce un ufficio acquisti nello Stato S. I dipendenti che lavorano in tale ufficio sono esperti che hanno una conoscenza specifica di questo tipo di prodotto e che visitano i produttori dello Stato S, determinano il tipo/la qualità dei prodotti secondo gli standard internazionali (che è un processo difficile che richiede competenze e conoscenze specifiche) e stipula diversi tipi di contratti (spot o forward) per l’acquisizione dei prodotti da parte di RCo. In questo esempio, sebbene l’unica attività svolta attraverso l’ufficio sia l’acquisto di prodotti per RCo, che è un’attività di cui alla lettera d), il paragrafo 4 non si applica e l’ufficio pertanto costituisce una stabile organizzazione poiché tale funzione di acquisto costituisce un elemento essenziale e una parte significativa dell’attività complessiva di RCo. Esempio 2: RCo è una società residente nello Stato R che gestisce un certo numero di grandi discount, mantiene un ufficio nello Stato S durante un periodo di due anni ai fini di ricerche di mercato locali e facendo pressioni sul governo per attuare modifiche normative che consentirebbero a RCo di stabilire negozi nello Stato S. Durante quel periodo, i dipendenti di RCo acquistano occasionalmente forniture per il loro ufficio. In questo esempio, il paragrafo 4 si applica perché la lettera f) si applica alle attività svolte attraverso l’ufficio (poiché le lettere d) ed e) si applicherebbero alle attività di acquisto, ricerca e attività lobbistiche se ognuna di queste fosse l’unica attività svolta in ufficio) e l’attività generale dell’ufficio ha un carattere preparatorio. 22.6 La seconda parte della lettera d) si riferisce ad una sede fissa di affari utilizzata esclusivamente per raccogliere informazioni per l’impresa. Un’azienda avrà spesso bisogno di raccogliere informazioni prima di decidere se e come svolgere le proprie attività principali in uno Stato. Se l’impresa lo fa senza mantenere una sede fissa in tale stato, la lettera d) sarà ovviamente irrilevante. Se, tuttavia, una sede fissa di affari viene mantenuta unicamente a tale scopo, la lettera d) sarà pertinente e sarà necessario determinare se la raccolta di informazioni vada oltre la soglia preparatoria o ausiliaria. Laddove, ad esempio, un fondo di investimento istituisce un ufficio in uno Stato al solo fine di raccogliere informazioni sulle possibili opportunità di investimento in tale Stato, la raccolta di informazioni attraverso tale ufficio costituirà un’attività preparatoria. La stessa conclusione verrebbe raggiunta nel caso di un’impresa di assicurazioni che istituisce un ufficio unicamente per la raccolta di informazioni, come le statistiche ed i rischi in un determinato mercato e nel caso di un’agenzia di stampa costituita in uno Stato unicamente per raccogliere informazioni su possibili notizie senza impegnarsi in attività pubblicitarie: in entrambi i casi, la raccolta di informazioni sarà un’attività preparatoria. 23. La lettera e) si applica a 24. 27. Come già menzionato al precedente paragrafo 21, il paragrafo 4 è inteso a prevedere deroghe alla definizione generale di cui al paragrafo 1 con riferimento a sedi fisse di attività che svolgono attività aventi carattere preparatorio o ausiliario. Pertanto, conformemente alla lettera f) 28. Le sedi fisse di attività 29. Se, ai sensi del paragrafo 4, una sede fissa di affari 30. Laddove il paragrafo 4 non si applichi perché una sede fissa di attività utilizzata da un’impresa 30.1 Alcuni Stati ritengono che alcune delle attività di cui al paragrafo 4 siano intrinsecamente preparatorie o ausiliarie e, al fine di fornire una maggiore certezza sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, ritengono che tali attività non debbano essere soggette alla condizione del carattere preparatorio o ausiliario, qualsiasi preoccupazione in merito all’utilizzo inappropriato di tali eccezioni sarà affrontata mediante le disposizioni del paragrafo 4.1. Gli Stati che condividono tale opinione sono liberi di modificare il paragrafo 4 come segue (e possono anche accettare di cancellare alcune delle attività elencate alle lettere da a) a d) se ritengono che tali attività debbano essere soggette alla condizione preparatoria o ausiliaria di cui al punto e)): 4. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, si intende che l’espressione “stabile organizzazione” non comprende: l’uso di strutture esclusivamente a fini di stoccaggio, esposizione o consegna di merci appartenenti all’impresa; il mantenimento di un magazzino di merci appartenenti all’impresa esclusivamente ai fini di stoccaggio, esposizione o consegna; il mantenimento di un magazzino di merci appartenenti all’impresa esclusivamente ai fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni, per l’impresa; il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di esercitare, per l’impresa, qualsiasi attività non elencata alle lettere da a) a d), a condizione che questa attività abbia un carattere preparatorio o ausiliario, o il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da a) ad e), a condizione che l’attività complessiva della sede operativa fissa risultante da questa combinazione abbia carattere preparatorio o ausiliario. |
2. Frammentazione delle attività tra parti strettamente correlate
14. Il paragrafo 27.1 del Commentario all’articolo 5 riguarda attualmente l’applicazione dell’art. 5, paragrafo 4, lettera f) nel caso di quella che è stata definita la “frammentazione delle attività”:
27.1 La lettera f) non ha alcuna importanza nel caso in cui un’impresa mantenga diverse sedi fisse di attività ai sensi delle lettere da a) ad e) a condizione che siano separate l’una dall’altra a livello locale ed organizzativo, ed in tal caso ogni sede fissa di affari di attività deve essere considerata separatamente al fine della configurazione dell’esistenza di una stabile organizzazione. Le sedi fisse di attività non sono “separate a livello organizzativo”, se in uno Stato contraente svolgono funzioni complementari come ricevere e immagazzinare beni in un unico luogo, distribuire tali beni attraverso un altro luogo, ecc. Un’impresa non può frammentare un’attività economica coesa in più piccole attività al fine di sostenere che ciascuna di esse è semplicemente un’attività preparatoria o ausiliaria.
15. Data la facilità con cui possono essere stabilite le filiali, la logica dell’ultima frase (“[u]n’impresa non può frammentare un’attività economica coesa in più piccole attività al fine di sostenere che ciascuna di esse è semplicemente un’attività preparatoria o ausiliaria”) non dovrebbe essere limitata ai casi in cui la stessa impresa mantiene diversi luoghi di attività in un paese, ma dovrebbe essere estesa ai casi in cui tali luoghi di attività appartengono a imprese strettamente collegate. Alcune preoccupazioni di BEPS relative all’art. 5, paragrafo 4, sarà quindi affrontato dalla norma proposta di seguito che terrà conto non solo delle attività svolte dalla stessa impresa in luoghi diversi ma anche delle attività svolte da imprese strettamente collegate in luoghi diversi o nello stesso luogo. Questa nuova regola è la conseguenza logica della decisione di limitare la portata dell’art. 5, paragrafo 4, alle attività che hanno carattere “preparatorio e ausiliario” perché, in assenza di tale norma, sarebbe relativamente facile utilizzare imprese strettamente correlate per separare le attività che, se prese insieme, superano tale soglia.
NUOVA REGOLA ANTI-FRAMMENTAZIONE Aggiungere il seguente nuovo paragrafo 4.1 all’articolo 5: 4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari utilizzata o mantenuta da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente collegata esercita attività commerciali nello stesso luogo o in un’altra sede dello stesso Stato contraente e tale luogo o altro luogo costituisca una stabile organizzazione per l’impresa o l’impresa strettamente connessa ai sensi del presente articolo, oppure l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nei due luoghi, non ha carattere preparatorio o ausiliario, a condizione che le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nei due luoghi, costituiscono funzioni complementari che fanno parte di un’operazione economica coesa. Modifiche proposte al Commentario all’articolo 5 (le modifiche al testo esistente del Commentario appaiono in grassetto corsivo per le aggiunte e barrate per le eliminazioni). Sostituire l’attuale paragrafo 27.1 del Commento all’articolo 5 come segue: 27.1 A meno che le disposizioni anti-frammentazione di cui al paragrafo 4.1 siano applicabili (si veda in seguito), il sottoparagrafo f) non ha alcuna importanza nel caso in cui un’impresa mantenga diverse sedi fisse di attività ai sensi delle lettere da a) ad e) Aggiungere i seguenti nuovi paragrafi al commento all’articolo 5: Paragrafo 4.1 30.2 Lo scopo del paragrafo 4.1 è di impedire a un’impresa o ad un gruppo di imprese strettamente collegate di frammentare un’attività commerciale coesa in più piccole attività al fine di sostenere che ciascuna di esse è semplicemente un’attività preparatoria o ausiliaria. Ai sensi del paragrafo 4.1, le eccezioni di cui al paragrafo 4 non si applicano a una sede di attività che altrimenti costituirebbe una stabile organizzazione allorquando le attività esercitate in quel luogo e altre attività della stessa impresa o di imprese strettamente collegate esercitate in quel luogo o in un altro luogo nello stesso Stato, costituiscono funzioni complementari che fanno parte di un’attività commerciale coesa. Per applicare il paragrafo 4.1, tuttavia, almeno uno dei luoghi in cui tali attività sono esercitate deve costituire una stabile organizzazione o, in caso contrario, l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività pertinenti deve andare al di là di ciò che è meramente preparatorio o ausiliario. 30.3 Il concetto di “imprese strettamente correlate” utilizzato nel paragrafo 4.1 è definito nella lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo (si vedano i seguenti paragrafi da 38.8 a 38.10). 30.4 I seguenti esempi illustrano l’applicazione del paragrafo 4.1: Esempio A: RCO, una banca residente nello Stato R, ha un numero di filiali nello Stato S che costituiscono stabili organizzazioni. Ha anche un ufficio separato nello Stato S dove alcuni dipendenti verificano le informazioni fornite dai clienti che hanno inoltrato domande di prestito in queste diverse filiali. I risultati delle verifiche effettuate dai dipendenti vengono inoltrati alla sede di RCO nello Stato R dove altri dipendenti analizzano le informazioni incluse nelle richieste di prestito e forniscono rapporti alle filiali in cui vengono prese le decisioni di concessione dei prestiti. In tal caso, le eccezioni di cui al paragrafo 4 non si applicano all’ufficio in quanto un altro luogo (ovvero una delle altre filiali in cui sono presentate le domande di prestito) costituisce una stabile organizzazione di RCO nello Stato S e le attività commerciali svolte da RCO nell’ufficio e nella filiale pertinente costituiscono funzioni complementari che fanno parte di un’operazione commerciale coesa (ovvero erogazione di prestiti a clienti nello Stato S). Esempio B: RCO, una società residente nello Stato R, produce e vende elettrodomestici. SCO, una società residente nello Stato S che è interamente controllata di RCO, possiede un punto vendita nel quale vende gli elettrodomestici acquistati da RCO. RCO possiede anche un piccolo magazzino nello Stato S dove immagazzina alcuni prodotti di grandi dimensioni identici a quelli esposti nel negozio di proprietà di SCO. Quando un cliente acquista un prodotto di grandi dimensioni da SCO, i dipendenti di SCO si recano nel magazzino dove prendono possesso dell’oggetto prima di consegnarlo al cliente; la proprietà dell’oggetto viene trasferita da RCO a SCO solo nel momento in cui il prodotto lascia il magazzino. In questo caso, il paragrafo 4.1 impedisce l’applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 4 al magazzino e non sarà pertanto necessario determinare se il paragrafo 4, in particolare il punto 4, lettera a), si applica al magazzino. Le condizioni per l’applicazione del paragrafo 4.1 sono soddisfatte perché SCO e RCO sono imprese strettamente collegate; Il punto vendita di SCO costituisce una stabile organizzazione di SCO (la definizione di stabile organizzazione non si limita a situazioni in cui un residente di uno Stato contraente utilizza o mantiene una sede fissa nell’altro Stato, ma si applica ugualmente quando un’impresa di uno Stato utilizza o mantiene una sede fissa in questo stesso Stato); e le attività commerciali svolte da RCO nel suo magazzino e da SCO nel suo negozio costituiscono funzioni complementari che fanno parte di un’attività economica coesa (ossiail magazzinaggio di merci in un unico luogo allo scopo di consegnare tali beni come parte degli obblighi derivanti dalla vendita di questi beni attraverso un altro luogo nello stesso Stato). |
[1] Si veda http://www.oecd.org/tax/treaties/48836726.pdf (bozza di discussione del 2011) e http://www.oecd.org/ctp/treaties/PermanentEstablishment.pdf (bozza di discussione del 2012).