50. Le esenzioni ed i requisiti di soglia per le CFC possono essere utilizzati per limitare l’ambito di applicazione delle norme CFC escludendo le entità che potrebbero presentare un rischio minimo di erosione di base imponibile e di spostamento dei profitti, concentrando invece l’attenzione su casi che presentano un rischio maggiore in quanto presentano alcune caratteristiche o comportamenti nei quali è rinvenibile una maggiore possibilità di spostamento di profitti. Queste disposizioni possono quindi contribuire a rendere le norme CFC più mirate ed efficaci e anche a ridurre il livello complessivo degli oneri amministrativi garantendo che alcune entità non siano interessate dalle norme, sebbene queste entità possano comunque soddisfare determinati requisiti dichiarativi per dimostrare l’inapplicabilità delle norme o l’applicabilità di esenzioni.

3.1 Raccomandazioni

51. La raccomandazione è di prevedere un’esenzione che consentirebbe alle CFC che sono soggette ad un’aliquota fiscale effettiva sufficientemente simile all’aliquota applicata nella giurisdizione principale di non essere soggette a tassazione anche in quest’ultima giurisdizione. L’effetto di questa esenzione sarebbe quello di assoggettare a tassazione nella giurisdizione principale le CFC soggette ad un’aliquota fiscale effettiva significativamente inferiore nella loro giurisdizione di residenza. Questa esenzione potrebbe essere combinata con un elenco di paesi di tipo “white list”.

3.2 Spiegazione

52. I Paesi coinvolti in questo lavoro hanno considertato tre diversi tipi di esenzioni CFC e requisiti di soglia:

  1. una soglia minima prestabilita, al di sotto del quale le norme CFC non sarebbero applicabili;
  2. un requisito anti-elusione che focalizzerebbe l’applicazione delle norme CFC a situazioni in cui esiste la finalità dell’elusione fiscale;
  3. un’esenzione dalla tassazione in caso di applicazione delle norme alle CFC residenti in paesi con un’aliquota inferiore rispetto alla società madre.

3.2.1 Soglia minima

53. Una soglia minima potrebbe ridurre gli oneri amministrativi e rendere le norme CFC più mirate ed efficaci garantendo che alcune società non siano soggette a tali norme[1]. Le norme di molti paesi includono già una soglia minima in base alla quale i redditi che sarebbero altrimenti considerati come redditi CFC non sono inclusi nel reddito imponibile della società madre se rientrano in una determinata soglia. In generale, i paesi garantiscono un’esenzione allorquando il reddito CFC attribuibile è inferiore ad una determinata soglia percentuale del reddito della CFC, o ad una soglia fissa del reddito della CFC oppure, quando gli utili imponibili siano inferiori ad una soglia prefissata. Alcune norme includono anche una soglia separata per determinati tipi di profitti che presentano un maggiore rischio di essere dirottati. Le norme del Regno Unito, ad esempio, utilizzano due diverse soglie con una soglia minima molto più alta applicata alle CFC che presentano un utile molto basso associato a redditi che è probabile che siano altamente mobile.

54. Un modo per aggirare le soglie minime è attraverso la frammentazione, in base alla quale le società dividono il proprio reddito tra più filiali, ciascuna delle quali scende al di sotto della soglia. Le attuali norme dei paesi includono spesso delle salvaguardie per proteggersi da tali elusioni. Sebbene questo possa aggiungere complessità alle norme, l’esperienza dei paesi ha dimostrato che queste garanzie potrebbero non essere necessariamente incompatibili con le finalità della soglia di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità. Ad esempio, il “de minimis test” secondo le norme degli Stati Uniti include una generale norma anti-abuso che considera il reddito di due o più CFC in modo aggregato (quindi come se fosse un’unica entità) se lo scopo principale di tale organizzazione frammentata si concretizza nell’aggiramento del “de minimis test” e quindi nell’applicazione a tale reddito delle norme CFC. Sebbene tale norma anti-abuso accresca il potenziale onere amministrativo e di conformità alla soglia minima, questo maggiore onere viene neutralizzato, nella norma statunitense, con una presunzione relativa che considera automaticamente aggregato il reddito di più CFC se queste sono parti correlate e svolgono un’attività precedentemente svolta da una singola CFC o un’attività come partner in una partnership correlata. Secondo la normativa tedesca, il “de minimis test” è subordinato alla condizione che il reddito attribuibile della CFC non ecceda il reddito prodotto dall’azionista. Questo significa che anche se il reddito attribuibile della CFC non supera la soglia, la CFC può ancora essere soggetta alle norme CFC se la stessa soglia viene superata aggiungendo tutte le partecipazioni del contribuente in diverse CFC. Un esempio di questi due diversi tipi di regole anti-frammentazione sono riportati di seguito.

55. Nella figura 3.1, un gruppo riorganizza le sue attività per garantirsi che i profitti che, prima della riorganizzazione, erano prodotti da una singola CFC, dopo la riorganizzazione, sono suddivisi tra tre CFC in paesi diversi. Dopo la riorganizzazione, ACo è l’unico azionista di tre CFC. CFC1, CFC2 e CFC3 hanno tutti lo stesso periodo d’imposta e sono partner di un’entità estera nel Paese C qualificata come partnership (FP). In ogni periodo d’imposta, ciascuna delle CFC deriva parte dei suoi ricavi dalla partnership estera e parte da altre attività intraprese individualmente.ù

56. Nell’ambito del “de minimis test” nel paese A, il reddito CFC attribuibile non viene considerato ai fini fiscali se l’importo del reddito CFC attribuibile è inferiore al 5% del reddito totale della CFC o comunque inferiore a 1.000.000. Basandosi sugli importi della tabella sottostante, il reddito attribuibile da ciascuna CFC in ogni periodo d’imposta, incluso il reddito derivante dalla partnership estera, è inferiore al 5% del reddito lordo di ciascuna CFC o comunque inferiore a 1.000.000.

CFC1CFC2CFC3
Reddito lordo3.000.0007.000.00011.000.000
5% del Reddito lordo150.000350.000550.000
Reddito attribuibile140.000348.000547.000

57. Pertanto, senza l’applicazione di una norma antiabuso, ogni CFC sarebbe considerata priva di reddito imponibile dopo l’applicazione del “de minimis test”.

58. Se, tuttavia, il Paese A dovesse avere una norma anti-abuso simile alla regola USA o una regola anti-frammentazione simile alla regola tedesca, ACo sarebbe soggetta alle norme CFC sul reddito dalle sue controllate estere. Se il Paese A avesse una norma antiabuso che considera il reddito delle tre CFC come reddito di una sola CFC ai fini del calcolo della soglia minima se le CFC sono entità collegate (o se lo scopo principale di questa organizzazione frammentata è di impedire che il reddito venga considerato come attribuibile ai sensi del “de minimis test”), quindi il reddito attribuibile viene aggregato. La somma delle entrate attribuibili dalle CFC è pari a 1.035.000, pertanto superiore alla soglia minima di 1.000.000 e quindi sarà preso in considerazione ai sensi delle norme CFC del Paese A. Se, invece, il Paese A ha una regola secondo cui il reddito attribuibile all’azionista non deve superare il reddito attribuibile a livello delle CFC, anche in questo caso la soglia minima sarebbe superata perché il reddito attribuibile a livello dell’azionista è 1.035.000, mentre è significativamente minore a livello delle CFC.

59. Pertanto, sebbene non vi sia alcuna raccomandazione generale in merito a questo elemento costituitivo a favore o contro le soglie minime, se le giurisdizioni scelgono di attuare tale soglia, la migliore pratica sarebbe combinarla con una regola anti-frammentazione.

3.2.2 Norma anti-elusione

60. Una norma anti-elusione dovrebbe riguardare solo le transazioni e le strutture che in passato erano il risultato dell’elusione fiscale delle norme CFC. Questo potrebbe restringere l’efficacia delle norme CFC come misura preventiva e potrebbe anche aumentare gli oneri amministrativi e di conformità alle norme CFC se la norma fosse gestita come una regola preventiva. Inoltre, una norma anti-elusione non dovrebbe essere necessaria se le norme che definiscono il reddito nell’ambito di un regime CFC sono adeguatamente mirate. Le norme anti-elusione non sono quindi considerate nel prosieguo di questa relazione, ma questo non intende implicare che una norma anti-elusione non possa mai svolgere un ruolo all’interno di un regime CFC che intenda combattere l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti.

3.2.3 Esenzione basata sull’aliquota fiscale

61. La maggior parte delle norme CFC includono un’esenzione basata sull’aliquota fiscale che esenta dall’attribuzione del reddito le CFC soggette ad un’aliquota fiscale superiore a un certo livello. Tale esenzione è inclusa nei regimi CFC per due motivi. In primo luogo, questo approccio implica che le norme CFC si applichino solo alle società che beneficiano di un’aliquota fiscale molto bassa e che pertanto presentano maggiori rischi di spostamento di profitti. In secondo luogo, l’attenzione alle CFC soggette ad una bassa aliquota fiscale può fornire maggiore certezza ai contribuenti e ridurre l’onere amministrativo complessivo. Un’esenzione basata sull’aliquota fiscale può, tuttavia, implicare che le norme CFC non impediscano qualsiasi erosione della base imponibile e spostamento dei profitti dal momento che consentono ancora tale erosione/spostamento dalla giurisdizione principale verso giurisdizioni ad alta o media imposizione fiscale, pertanto alcune giurisdizioni non includono tale esenzione.

62. Esistono diversi modi in cui le giurisdizioni determinano quando una CFC è soggetta ad un’aliquota fiscale ridotta. Le giurisdizioni possono richiedere ai contribuenti di applicare un approccio comparativo caso per caso, oppure possono utilizzare una black list o una white list per semplificare tale processo. L’uso di una black/white list, generalmente, elimina la necessità di un’analisi caso per caso dell’aliquota fiscale di una CFC ed è un modo di comunicare se le giurisdizioni applicano un livello di tassazione inferiore. L’uso di una black/white list può rendere più facile per le amministrazioni fiscali determinare quando le norme CFC non si applicano, e per i contribuenti sapere se saranno soggetti alle norme CFC, e l’uso di elenchi come una white list è incluso nella raccomandazione concernente questo elemento costitutivo. Il Regno Unito, ad esempio, ha una white list che esclude le CFC situate in giurisdizioni sufficientemente simili in termini di base imponibile e aliquota fiscale al Regno Unito, a condizione che siano soddisfatte anche altre condizioni[2]. La Finlandia pubblica un elenco di paesi con i quali ha stipulato dei trattati fiscali (esclusi gli Stati membri dell’UE) che devono essere considerati giurisdizioni a bassa fiscalità in base alle aliquote nominali e agli incentivi fiscali, ma le società residenti in tali paesi devono essere considerate come CFC se le stesse pagano meno dei tre quinti delle imposte che avrebbero dovuto essere pagate in Finlandia. Questo approccio, quindi, presume che la CFC sia soggetta a una bassa tassazione, ma tale presunzione deve essere supportata con un confronto effettivo delle imposte pagate. La Svezia applica un approccio simile in base al quale i paesi sono suddivisi in tre categorie: (i) paesi in cui nessuna entità è considerata CFC; (ii) i paesi in cui entità senza redditi da CFC non sarebbero considerate CFC mentre entità con reddito da CFC sarebbero soggette ad un’esenzione in base all’aliquota fiscale; e (iii) paesi in cui tutti i redditi sarebbero soggetti ad un’esenzione in base all’aliquota fiscale. L’Australia applica un approccio di tipo white list in base al quale le società residenti in paesi con un sistema di imposte sul reddito paragonabile al sistema fiscale australiano non sono soggette alle norme CFC. Le CFC in una giurisdizione elencata nella white list sono quindi non soggette alle norme CFC dell’Australia, a meno che non siano soggetti a un regime fiscale agevolato.

63. Le esenzioni basate sull’aliquota fiscale richiedono che il livello di tassazione al quale è soggetta la CFC sia inferiore a un dato indice di riferimento. Le esenzioni basate sull’aliquota fiscale si applicano a uno dei due parametri di riferimento. Esse confrontano l’aliquota fiscale nella giurisdizione della CFC con una determinata aliquota fissa che è considerata “ridotta” o confrontano l’aliquota fiscale nella giurisdizione della CFC con una percentuale dell’aliquota della giurisdizione principale. Entrambi gli approcci sono ugualmente rilevanti nel contesto della definizione delle regole per combattere la BEPS poiché entrambi riconoscono che l’incentivo a spostare i profitti sarà maggiore laddove vi è una differenza significativa tra le aliquote fiscali effettive.

64. In base al primo approccio, i paesi dovrebbero fissare un’aliquota fiscale fissa al di sotto della quale le loro norme CFC potrebbero applicarsi. Un esempio di tale approccio è la normativa CFC tedesca, che definisce “bassa tassazione” qualsiasi livello di tassazione inferiore al 25%. Il secondo approccio calcola invece l’esenzione basata sull’aliquota fiscale su una percentuale dell’imposta che sarebbe stata pagata nella giurisdizione principale, che quindi include nell’analisi sia l’aliquota fiscale che la base imponibile. Le norme CFC del Regno Unito e della Finlandia forniscono esempi di questo approccio. In base alle leggi del Regno Unito, le norme CFC non si applicano se l’ammontare dell’imposta locale è pari ad almeno il 75% della corrispondente imposta britannica. Come sopra menzionato, secondo le norme CFC finlandesi, si ritiene che esista un regime di aliquote ridotte se la CFC paga meno dei tre quinti delle imposte che sarebbero state pagate in Finlandia. Qualunque sia l’approccio adottato, il benchmark dovrebbe essere significativamente inferiore all’aliquota fiscale del paese che applica le norme CFC. La maggior parte delle norme CFC applica benchmark che sono al massimo il 75% dell’aliquota dell’imposta societaria prevista dalla legge.

65. Una volta impostato il benchmark, le norme CFC devono determinare l’aliquota fiscale della giurisdizione della CFC al fine di confrontarla con il benchmark. Le attuali norme CFC lo fanno in due modi. Esse confrontano il benchmark con: (i) l’aliquota fiscale nominale (o statutaria) nella giurisdizione della CFC; o (ii) l’aliquota fiscale effettiva[3] della CFC. Sebbene l’utilizzo dell’aliquota nominale possa ridurre la complessità amministrativa e gli oneri di conformità, la raccomandazione è di utilizzare l’aliquota fiscale effettiva. Quest’ultimo approccio tiene conto della base imponibile o di altre disposizioni fiscali che possono aumentare o ridurre l’aliquota effettiva delle imposte pagate dalla CFC e pertanto è probabile che crei un confronto molto più accurato rispetto a quello incentrato sull’aliquota fiscale nominale. L’utilizzo dell’aliquota fiscale effettiva, tuttavia, implica che l’esenzione basata sull’aliquota fiscale deve essere determinata in due fasi. Innanzitutto, ci deve essere un calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva, che richiede di determinare sia l’ammontare delle imposte pagate dalla CFC, sia il reddito percepito dalla CFC. In secondo luogo, l’aliquota d’imposta effettiva deve essere confrontata con l’indice di riferimento.

66. La determinazione dell’aliquota fiscale effettiva si basa in genere sul rapporto tra l’effettiva imposta pagata nella giurisdizione della CFC ed il reddito imponibile totale calcolato in base alle norme della giurisdizione principale o secondo uno standard contabile internazionale come l’International Financial Reporting Standards (IFRS). Questo metodo generalmente riconosce che anche in una situazione in cui l’aliquota fiscale nominale non possa essere considerata un’ aliquota fiscale ridotta, può verificarsi una tassazione ridotta a seguito (i) della riduzione della base imponibile o (ii) abbassando il carico fiscale mediante susseguenti agevolazioni sulle imposte pagate o attraverso l’esenzione dalle imposte[4]. Ciò può essere illustrato nei due esempi seguenti.

a) Esempio 1: una CFC nel paese C genera 80.000 di reddito in un anno. Il paese A applica le sue norme CFC se l’aliquota d’imposta effettiva della CFC è inferiore ad un’aliquota fissa del 25%, tenendo conto della base imponibile calcolata secondo le norme del paese A. Il paese C consente un’esenzione del 20% del reddito imponibile per promuovere gli investimenti.

Calcolo del carico fiscale effettivo nel paese C
Reddito nel paese C[5] (a)80.000
Esenzione (20%)16.000
Reddito imponibile64.000
Aliquota fiscale societaria (30%)19.200
Carico fiscale effettivo (b)19.200
Calcolo dell’aliquota fiscale effettiva (b/a)24%

b) Esempio 2: una CFC nel paese C genera 80.000 di reddito in un anno. Il paese A applica le sue norme CFC se l’aliquota fiscale effettiva applicata al CFC è inferiore ad un’aliquota fissa del 25%, tenendo conto della base imponibile calcolata secondo le norme del paese A. Il paese C non prevede un’esenzione per promuovere gli investimenti. Tuttavia, in base alle norme del paese C, gli azionisti della CFC possono richiedere un rimborso dell’importo del 20% dell’imposta societaria pagata dalla CFC al momento della distribuzione dei dividendi. I dividendi sono esenti nel paese A.

Calcolo del carico fiscale effettivo nel paese C
Reddito nel paese C[6] (a)80.000
Reddito imponibile80.000
Aliquota fiscale societaria (30%)24.000
Rimborso sulla distribuzione dei dividendi (20% di 24.000)4.800
Carico fiscale effettivo (b)19.200
Calcolo dell’aliquota fiscale effettiva (b/a)24%

67. Sia nell’Esempio 1 che nell’Esempio 2, l’esenzione basata sull’aliquota fiscale non si applica in quanto l’aliquota fiscale effettiva è inferiore all’aliquota fissa del 25%. Il calcolo dell’aliquota fiscale effettiva dovrebbe pertanto garantire che situazioni come quelle illustrate nell’Esempio 1 e nell’Esempio 2 siano soggette alle norme CFC e le seguenti osservazioni forniscono i modi per garantire tale tassazione.

68. Il calcolo dell’aliquota fiscale effettiva utilizza una frazione in cui il numeratore è l’imposta effettivamente pagata ed il denominatore è il reddito della CFC. Sebbene la determinazione dell’imposta effettiva pagata possa richiedere la prova che l’imposta sia stata effettivamente riscossa e non rimborsata, la definizione del numeratore potrebbe essere più semplice se si concentrasse sul carico fiscale finale (inclusi, ad esempio, i successivi rimborsi delle imposte pagate e la mancata riscossione delle imposte). Il numeratore potrebbe anche includere tutte le imposte pagate dalla CFC che siano paragonabili all’imposta societaria nella giurisdizione principale.

69. Rispetto al calcolo delle imposte effettivamente pagate, la determinazione di cosa includere nel reddito imponibile totale (cioè il denominatore) può essere più problematica. Se il denominatore dovesse fare riferimento alla base imponibile straniera, l’aliquota fiscale effettiva corrisponderebbe all’aliquota fiscale nominale della giurisdizione della CFC[7], il che comprometterebbe la finalità del calcolo dell’aliquota fiscale effettiva. Il denominatore dovrebbe pertanto essere la base imponibile calcolata secondo le norme della giurisdizione principale come se il reddito da CFC fosse stato ivi imponibile o se la base imponibile viene calcolata secondo uno standard contabile internazionale come gli IFRS, con le opportune rettifiche che riflettano le riduzioni di base imponibile che determinano la tassazione ridotta del reddito della CFC[8].

70. In teoria, il calcolo dell’aliquota fiscale effettiva potrebbe concludersi col rinvenimento di un’aliquota fiscale più elevata rispetto all’aliquota fiscale nominale della giurisdizione della CFC se la base imponibile calcolata secondo le norme della giurisdizione principale è inferiore a quella calcolata secondo le norme della giurisdizione della CFC. In realtà, tuttavia, è improbabile che questa situazione si verifichi in quanto i gruppi, in pratica, non si strutturano in giurisdizioni in cui il vantaggio di un’aliquota fiscale ridotta è interamente o parzialmente compensato da uno svantaggio fiscale nel calcolo della base imponibile (ad es. attraverso spese non deducibili).

71. Il calcolo dell’aliquota fiscale effettiva potrebbe anche essere influenzato dalla “unità di misura” utilizzata per il calcolo. Le norme nazionali, generalmente, calcolano l’aliquota fiscale effettiva su base individuale, ma in teoria potrebbero essere calcolate in modo più ristretto o più ampio. Un approccio più ristretto potrebbe, ad esempio, calcolare l’aliquota fiscale effettiva per ciascun tipo di reddito prodotto da una società. Il calcolo dell’aliquota fiscale effettiva su una base più ristretta consente alle giurisdizioni di applicare l’esenzione basata sull’aliquota fiscale solo per il tipo di reddito che è stato definito come reddito attribuibile ai sensi delle norme CFC. Ad esempio, se i canoni (royalties) fossero soggetti a tassazione in base alla definizione di reddito da CFC di una giurisdizione, l’esenzione basata sull’aliquota fiscale si applicherebbe più precisamente a tali redditi a condizione che l’aliquota fiscale effettiva fosse calcolata in modo restrittivo per ciascun tipo di reddito. Ciò può anche riguardare più direttamente situazioni in cui solo determinati tipi di reddito beneficiano di un’aliquota fiscale ridotta, mentre altri sono soggetti a tassazione ad un’aliquota “ordinaria”. Tuttavia, il calcolo dell’aliquota fiscale effettiva su base più ristretta aumenterebbe sia la complessità amministrativa che l’onere di conformità associato all’esenzione basata sull’aliquota fiscale. Un approccio più ampio potrebbe calcolare l’aliquota fiscale effettiva su base individuale o paese per paese. Un approccio “paese per paese” aggregherebbe il reddito di tutte le entità di un gruppo in un singolo paese per calcolare l’aliquota fiscale effettiva. Questi approcci più ampi riducono la complessità amministrativa e l’onere della conformità rispetto all’approccio ristretto, ma il calcolo dell’esenzione basata sull’aliquota fiscale su una base “paese per paese” aggiungerebbe complessità rispetto a farlo su base individuale perché questo richiederebbe un calcolo per tutte le CFC in ogni giurisdizione anziché calcolare semplicemente l’aliquota fiscale effettiva per ciascuna CFC. Se le giurisdizioni delle CFC esentano le stabili organizzazioni dalla tassazione, l’aliquota fiscale effettiva delle stabili organizzazioni di una CFC dovrebbe essere calcolata separatamente da quella della CFC per garantire che le aliquote fiscali della SO e della CFC non possano essere miscelate per esentare in modo inopportuno i redditi di una CFC.


[1] Una soglia minima potrebbe anche eliminare la necessità di una norma speciale per l’esenzione del capitale circolante secondo un approccio transazionale. Si vedi il seguente Capitolo 4.

[2] Queste ulteriori condizioni sono che i redditi non tassati in modo efficace nella giurisdizione di residenza della CFC devono essere di ammontare non significativo, che i proventi della CFC non devono essere generati mediante l’utilizzo di Intellectual Properties effettivamente trasferite da una parte correlata nel Regno Unito nei sei anni precedenti e che la CFC non sia coinvolta in alcun accordo inteso a creare un vantaggio fiscale per qualsiasi persona a danno del Regno Unito.

[3] L’aliquota fiscale effettiva può essere calcolata come una media delle aliquote fiscali effettive su diversi anni.

[4] Tuttavia, se le giurisdizioni non applicano un’analisi di sostanza come discusso nel capitolo 4, possono scegliere di adeguare il calcolo dell’aliquota fiscale effettiva in modo che le situazioni in cui un carico fiscale inferiore sia giustificato in base a standard concordati come il nexus approach concordato nell’ambito dell’Azione 5 non sono considerate influenti sul calcolo dell’aliquota fiscale effettiva ai fini dell’applicazione di un regime CFC.

[5] Il reddito è calcolato in base alle norme del paese A. Tutti gli altri calcoli in questa tabella sono calcolati utilizzando le norme del paese C poiché sono stati utilizzati per determinare l’imposta effettivamente pagata nel paese C.

[6] Il reddito è calcolato in base alle norme del paese A. Tutti gli altri calcoli in questa tabella sono calcolati utilizzando le norme del paese C poiché sono stati utilizzati per determinare l’imposta effettivamente pagata nel paese C.

[7] Questo, naturalmente, è vero solo nel caso in cui non ci siano rimborsi di imposte e che le imposte siano effettivamente pagate e riscosse.

[8] Questa base imponibile richiederebbe una determinazione del modo in cui considerare i riporti a nuovo delle perdite di anni precedenti della CFC e qualsiasi perdita consentita in un regime di consolidamento o esenzione di gruppo. Se la normativa CFC utilizza le norme della giurisdizione principale per calcolare il reddito imponibile, potrebbero anche considerarsi perdite in conformità con le norme della giurisdizione principale (ciò potrebbe significare che un regime di consolidamento nella giurisdizione della CFC verrebbe trascurato ai fini della normativa CFC dalla giurisdizione principale). Se, invece, si usa uno standard comune, allora dovrebbe esserci una regola comune di utilizzo delle perditein relazione al calcolo del reddito imponibile.

La maggior parte dei paesi applica generalmente le norme nazionali per calcolare la base imponibile della CFC. In linea di principio, tuttavia, non tutte le differenze nel calcolo della base imponibile della CFC in base alle norme della giurisdizione della CFC e della giurisdizione principale sollevano le preoccupazioni politiche che sono tipicamente associate alle norme fiscali o a regimi preferenziali che potrebbero ridurre la base imponibile per determinati proventi e quindi hanno l’effetto di ridurre significativamente le imposte pagate dalla CFC. In teoria, quindi, le norme CFC potrebbero tenere conto solo delle differenze che sollevano tali preoccupazioni politiche nel calcolo della base imponibile della CFC.

Ad esempio, se la base imponibile nella giurisdizione principale è superiore a quella della giurisdizione della CFC solo a causa delle differenze temporali nella contabilità, questo potrebbe non doversi riflettere nel denominatore. Anche la participation exemption potrebbe non rientrare nella portata dei vantaggi fiscali da considerare nel determinare il denominatore perché è tipicamente concessa per eliminare la doppia imposizione e non al fine di ridurre l’onere fiscale effettivo. Tuttavia, il denominatore dovrebbe tenere conto di eventuali differenze che sono il risultato di un vantaggio fiscale nella giurisdizione della CFC nella misura in cui questo è semplicemente finalizzato ad attrarre capitali dall’estero e quindi aumenta il rischio di spostamento di utili. La deduzione di un interesse teorico che ha questo scopo può essere un esempio di tale vantaggio fiscale. Anche se, in teoria, può essere sensato distinguere tra le definizioni di base imponibile che implicano le preoccupazioni di politica alla base delle norme CFC e quelle che non lo fanno, le uniche norme che potrebbero rendere questa differenziazione sono quelle che iniziano con la base imponibile calcolata secondo le norme della giurisdizione della CFC, quindi aggiustare questo in aumento per riflettere le regole della giurisdizione principale.