1. Trattamento dei risultati di doppia deduzione
Nella misura in cui un risultato a doppia deduzione dà origine a un disallineamento concernente una stabile organizzazione: la deduzione deve essere negata nella giurisdizione dell’investitore; e se la deduzione non è negata nella giurisdizione dell’investitore, la deduzione deve essere negata nella giurisdizione del pagatore. Tuttavia, qualsiasi deduzione dovrebbe essere compensata con il reddito a doppia inclusione anche se si verificasse in un periodo d’imposta successivo.
2. Risultato di doppia deduzione
Un risultato di doppia deduzione implica la deduzione dello stesso pagamento, spesa o perdita in entrambe le giurisdizioni in cui viene effettuato tale pagamento, viene sostenuta la spesa o si subisce la perdita (la giurisdizione del pagatore e la giurisdizione dell’investitore).
3. Nessun disallineamento concernente una stabile organizzazione sorge nella misura in cui la deduzione è compensabile con un reddito a doppia inclusione
Una doppia deduzione darà origine ad un disallineamento concernente una stabile organizzazione solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente di compensare la deduzione con un importo che non è un reddito a doppia inclusione.

Panoramica

85. Un contribuente che sostiene spese nell’ambito di una struttura transfrontaliera (anche attraverso una SO estera) può avere il diritto di detrarre tali spese secondo le leggi di due o più giurisdizioni. Questo risultato di doppia deduzione (DD) darà luogo a preoccupazioni di politica fiscale laddove le leggi di entrambe le giurisdizioni consentano di compensare la deduzione con un importo che non è considerato reddito ai sensi delle leggi dell’altra giurisdizione (cioè a fronte di un reddito che non è un “reddito a doppia inclusione”). La politica della regola della doppia deduzione è di limitare la deduzione di un contribuente all’importo del reddito a doppia inclusione in circostanze in cui la deduzione che si verifica nell’altra giurisdizione non è soggetta a restrizioni equivalenti.

86. Come notato nell’introduzione, le questioni sollevate dai risultati di DD sono affrontate nel Capitolo 6 della relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) che stabilisce le regole dei disallineamento da ibridi che ne neutralizzano l’effetto. Benché le raccomandazioni di cui al Capitolo 6 siano formulate in modo sufficientemente ampio per coprire i risultati di DD derivanti da strutture come le SO, la relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) non considera, in nessun modo, l’applicazione della regola dei pagamenti ibridi deducibili alle spese sostenute attraverso una SO.

87. La Raccomandazione 4 della presente relazione chiarisce la portata prevista della regola dei pagamenti ibridi deducibili nella relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015), riaffermando e chiarendo il funzionamento di tale norma nel contesto di strutture come le SO. La presente raccomandazione integra e non sostituisce il Capitolo 6 della relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) e utilizza un linguaggio coerente con la ATAD2[1]. Nella maggior parte dei casi, si prevede che i paesi affrontino i risultati di DD che comportano l’uso di entità ibride e SO secondo le stesse regole.

Raccomandazione 4.1 – Trattamento dei risultati di doppia deduzione

88. La raccomandazione principale in base alla regola della doppia deduzione è che la giurisdizione dell’investitore (cioè la giurisdizione di residenza) dovrebbe limitare la deducibilità di qualsiasi pagamento, spesa o perdita che sia anche deducibile secondo le leggi della giurisdizione del pagatore (cioè la giurisdizione di stabilimento) in modo che tale importo possa essere compensato solo con un reddito a doppia inclusione. La regola difensiva, che impone lo stesso tipo di restrizione nella giurisdizione del pagatore, si applicherà solo nel caso in cui l’effetto del disallineamento non sia neutralizzato nella giurisdizione dell’investitore. Queste regole si applicano quando esiste una SO secondo le leggi della giurisdizione del pagatore indipendentemente dal fatto che la giurisdizione di residenza la riconosca come SO nella giurisdizione del pagatore.

89. La Raccomandazione 4.1 consente alle deduzioni in eccesso soggette a restrizioni in base alla regola della doppia deduzione di essere riportate ad un altro periodo d’imposta, conformemente alle regole ordinarie di una giurisdizione per il trattamento delle perdite fiscali, e compensate con redditi a doppia inclusione di un periodo d’imposta successivo. Questo rispecchia la Raccomandazione 6 della relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) con riguardo alla regola dei pagamenti ibridi deducibili. Poiché la regola si applica solo alle doppie deduzioni nella “misura in cui la giurisdizione del pagatore consente di compensare la deduzione con un reddito non a doppia inclusione, la regola non limita la deducibilità delle perdite inutilizzabili (si veda la discussione nell’ambito della Raccomandazione 4.3 di seguito).

Raccomandazione 4.2 – Risultato di doppia deduzione

90. Diversamente dalle Raccomandazioni 2 e 3, che si applicano ai pagamenti o ai pagamenti presunti che danno origine a risultati di D/NI, una doppia deduzione può verificarsi anche per spese figurative come gli ammortamenti o le svalutazioni.

91. La regola della doppia deduzione dovrebbe operare solo nella misura in cui un contribuente abbia effettivamente diritto ad una deduzione per un pagamento ai sensi della legge nazionale. Di conseguenza, la regola non si applica nella misura in cui il contribuente è soggetto a specifiche regole concernenti una transazione o un’entità nelle giurisdizioni dell’investitore o del pagatore che impediscono la deduzione del pagamento. Queste restrizioni alla deducibilità possono includere anche le regole dei disallineamenti da ibridi o concernenti le SO che negano al contribuente una deduzione al fine di neutralizzare un risultato di D/NI diretto o indiretto.

92. Se un pagamento ha attivato una deduzione secondo le leggi di due o più giurisdizioni, le differenze tra le regole utilizzate nella giurisdizione del pagatore e dell’investitore per determinare l’importo di tale pagamento non incideranno, in genere, sulla misura in cui un pagamento ha dato origine ad un disallineamento nei risultati fiscali. Allo stesso modo l’operatività della regola della doppia deduzione non dipende dall’imputazione temporale della deduzione nell’altra giurisdizione.

93. Determinare quali pagamenti abbiano dato luogo ad una doppia deduzione (e quali elementi siano redditi a doppia inclusione) richiede un confronto tra il trattamento fiscale nazionale di tali elementi ed il loro trattamento ai sensi delle leggi dell’altra giurisdizione. Potrebbe essere possibile effettuare un confronto di ciascuna voce di provento o spesa nei casi più semplici in cui la SO svolge funzioni limitate (si veda l’Esempio 9). In casi più complessi, tuttavia, laddove il contribuente abbia stipulato attraverso la SO un numero di transazioni che danno origine a diversi tipi di proventi e spese, i paesi potrebbero voler adottare una soluzione di implementazione più semplice per il monitoraggio delle doppie deduzioni e dei redditi a doppia inclusione. Il modo in cui sorgeranno i risultati della doppia deduzione sarà diverso da giurisdizione a giurisdizione e i paesi dovrebbero scegliere una soluzione di implementazione basata, per quanto possibile, su norme interne esistenti, orientamenti amministrativi, presunzioni e calcoli fiscali pur rispettando la politica di base e gli obiettivi della Raccomandazione 4.

94. Nel caso di attività di una SO commerciale, generalmente, non è pratico per un contribuente adottare un confronto voce per voce dei proventi e delle spese per determinare se l’importo delle doppie deduzioni supera l’importo del reddito a doppia inclusione. In questo caso, il contribuente potrebbe determinare l’importo delle doppie deduzioni su base aggregata confrontando le deduzioni totali richieste per le spese e le perdite effettive in ciascuna giurisdizione a fronte delle spese totali del contribuente. Tale eccedenza può essere considerata come una doppia deduzione (soggetta ad adeguamento ai sensi della Raccomandazione 4) nella misura in cui non può essere spiegata da differenze di imputazione temporale o di valutazione. Questo confronto potrebbe essere effettuato per categoria, per SO o in relazione all’intera entità, tuttavia, si prevede che il contribuente effettui la rettifica solo in un’unica giurisdizione.

95. L’Esempio 6 e l’Esempio 7 illustrano entrambe l’applicazione della regola della doppia deduzione ad un’entità con SO operative. Queste SO sostengono spese che danno luogo a deduzioni in eccesso. In entrambi i casi, l’eccedenza relativa è considerata una doppia deduzione (soggetta ad adeguamento ai sensi della Raccomandazione 4) nella misura in cui non può essere spiegata unicamente facendo riferimento alle differenze di imputazione temporale o di valutazione. Nell’Esempio 6, la sede centrale applica la regola primaria della Raccomandazione 4 aggregando le deduzioni richieste per le spese e le perdite effettive in ciascuna giurisdizione e confrontandole con le spese totali (al netto delle imposte) del contribuente. Questo aggiustamento ha l’effetto di neutralizzare il disallineamento associato a tutte le spese duplicate richieste in tutte le giurisdizioni in cui opera il contribuente. Analogamente, nell’Esempio 7, la giurisdizione di stabilimento applica la regola secondaria confrontando le deduzioni fiscali complessive richieste per le spese e le perdite effettive nella giurisdizione di stabilimento e nella giurisdizione della sede centrale con le spese effettive in tali giurisdizioni. Tale adeguamento, in base alla regola secondaria della Raccomandazione 4, ha l’effetto di neutralizzare solo i disallineamenti associati a tutte le spese duplicate rivendicate nella relativa giurisdizione di stabilimento e nella giurisdizione sede centrale.

Raccomandazione 4.3 – Nessun disallineamento concernente una stabile organizzazione sorge nella misura in cui la deduzione è compensabile con un reddito a doppia inclusione

96. La Raccomandazione 4.3 limita l’applicazione della regola della doppia deduzione ai casi in cui la giurisdizione del pagatore consente di compensare la deduzione a fronte di un reddito non a doppia inclusione.

97. Se la giurisdizione di residenza prevede un’esenzione generale dai redditi delle SO, è probabile che qualsiasi deduzione nella SO (che è anch’essa deducibile nella giurisdizione di residenza) finisca per essere compensata con un reddito che non è soggetto ad imposta nella giurisdizione di residenza. I pagamenti a DD delle SO possono anche sorgere, tuttavia, nel contesto di succursali imponibili in cui la SO è autorizzata ad aderire a un consolidato fiscale o vi è qualche altro meccanismo in atto nella giurisdizione di stabilimento che consente di compensare la spesa o la perdita con i redditi di un altro soggetto che non è imponibile secondo le leggi della giurisdizione di residenza. Una struttura di SO con DD che coinvolge una SO imponibile è illustrata nell’Esempio 3 dove il contribuente ristruttura l’attività di una SO istituendo un’entità ibrida inversa per fornire determinati servizi ai precedenti clienti della SO. Un altro esempio di tale struttura è illustrato nell’Esempio 10 dove il contribuente stabilisce sia una SO che un’entità giuridica in una giurisdizione estera che consente alla SO ed all’entità giuridica di formare un consolidato ai fini fiscali.

Tempistica dell’adeguamento

98. La Raccomandazione 6.3 della relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) richiede una rettifica da apportare ai sensi della regola dei pagamenti ibridi deducibili nei casi in cui la deduzione può essere compensata con redditi non a doppia inclusione nella giurisdizione del pagatore. La relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) afferma che non è necessario che un’amministrazione fiscale sappia se la deduzione è stata effettivamente applicata nei confronti di un reddito non a doppia inclusione nell’altra giurisdizione prima che sia soggetta a restrizioni ai sensi della regola. Tuttavia, le regole includono anche un meccanismo che consente alle giurisdizioni di riportare le deduzioni in eccesso in un periodo d’imposta in cui possano essere compensate con un reddito a doppia inclusione in eccesso.

99. In certi casi la regola dei pagamenti ibridi deducibili può generare perdite inutilizzabili limitando una deduzione in una giurisdizione, anche se la deduzione che si verifica nell’altra giurisdizione non può, in pratica, essere utilizzata per compensare eventuali redditi in tale giurisdizione (perché, ad esempio, l’attività in tale giurisdizione si trova in una posizione di perdita netta). In questo caso la Raccomandazione 6.1(d)(ii) della relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) stabilisce che un’amministrazione fiscale può consentire che le deduzioni in eccesso possano essere compensate con reddito non a doppia inclusione quando il contribuente può dimostrare che la deduzione nell’altra giurisdizione non può essere compensata con altri redditi che non siano redditi a doppia inclusione. Il trattamento delle perdite inutilizzabili è discusso nell’Esempio 6.2 della relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) in cui un contribuente subisce perdite in una SO estera. In questo esempio, la regola dei pagamenti ibridi deducibili ha il potenziale per generare delle “perdite inutilizzabili” se il contribuente abbandona le operazioni nella giurisdizione del pagatore e liquida la SO in un momento in cui ha ancora perdite riportabili inutilizzate da periodi precedenti. L’esempio rileva che l’amministrazione fiscale può consentire al contribuente di compensare eventuali eccedenze a fronte di reddito non a doppia inclusione, a condizione che il contribuente possa dimostrare che la liquidazione della SO impedirà al contribuente di utilizzare tali perdite altrove.

100. Negare (o limitare) la deduzione nel momento in cui sorge (come previsto nella relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015)) può avere un impatto non intenzionale sugli investimenti diretti attraverso SO imponibili ed entità trasparenti. In particolare, negare al contribuente il beneficio di una perdita subita dalla SO o da un’entità ibrida fino a quando il contribuente consegue un reddito a doppia inclusione può minare uno degli obiettivi fiscali chiave dietro la gestione in forma di SO o attraverso un’entità fiscalmente trasparente. Tale norma potrebbe scoraggiare gli investimenti attraverso SO estere o entità trasparenti in cui potrebbero essere sostenute perdite nei primi anni. Questo problema potrebbe essere affrontato se la regola della DD limitasse la deduzione solo nella misura in cui la deduzione duplicata fosse effettivamente compensata a fronte di reddito non a doppia inclusione nella giurisdizione della controparte. Ciò significherebbe che i contribuenti con operazioni di SO imponibili (o investimenti attraverso un’entità trasparente) potrebbero continuare a dedurre le perdite in relazione al loro investimento all’estero e che gli adeguamenti dovrebbero essere effettuati solo se e quando la perdita è stata utilizzata a fronte di redditi non a doppia inclusione nella giurisdizione della controparte. Questo eliminerebbe inoltre la necessità di consentire adeguamenti per le perdite inutilizzabili.

101. Di conseguenza, la Raccomandazione 4.3 prevede che una DD causi un disallineamento concernente una SO solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente di compensare la deduzione a fronte di un importo che non è un reddito a doppia inclusione. Questa ambiguità in merito alla tempistica del mancato adeguamento conferisce alla giurisdizione la flessibilità di effettuare l’aggiustamento in base alla regola della doppia deduzione al momento della deduzione (coerente con il trattamento indicato nella Raccomandazione 6.3 della relazione sull’azione 2 (OCSE, 2015)) o al momento in cui la deduzione viene effettivamente compensata con redditi a doppia inclusione ai sensi delle leggi della giurisdizione del pagatore. Le norme interne che implementano le raccomandazioni per neutralizzare gli esiti della DD in relazione a SO ed entità ibride saranno probabilmente uguali (o simili) e le giurisdizioni possono ritenere che qualsiasi differimento della rettifica ai sensi della regola delle DD consentita in relazione alle deduzioni richieste attraverso una SO imponibile, dovrebbe anche applicarsi ai risultati di DD derivanti dall’uso di un’entità ibrida.

102. La differenza nella tempistica dell’adeguamento in base alla Raccomandazione 4 è illustrata nell’Esempio 10. In questo esempio, una redditizia società capogruppo stabilisce sia una controllata che una SO operativa in un’altra giurisdizione. Le leggi della giurisdizione estera consentono alla controllata ed alla SO di formare un consolidato ai fini fiscali. La SO sostiene spese che si traducono in perdite nette della stessa nei primi due anni di attività. La SO diventa redditizia nel terzo anno. Secondo le leggi della giurisdizione estera queste perdite iniziali sono parzialmente disponibili per essere compensate con i proventi della controllata. L’esempio illustra la differenza temporale negli aggiustamenti che potrebbero essere apportati per rendere operativa la regola della doppia deduzione nella giurisdizione di residenza.

103. Secondo il metodo stabilito nella relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) (che richiede un adeguamento ogniqualvolta la deduzione possa essere compensata con redditi non a doppia inclusione nella giurisdizione estera), la sede centrale effettua un adeguamento secondo le leggi della giurisdizione di residenza per l’intero ammontare della perdita della SO in ciascuno dei due anni e riporta avanti la perdita della SO per essere compensata con un reddito a doppia inclusione della SO nell’anno 3.

104. Secondo il metodo alternativo consentito dalla precedente Raccomandazione 4.3 (che richiede un adeguamento solo quando la giurisdizione del pagatore consenta di compensare la deduzione con un reddito non a doppia inclusione), la sede centrale può richiedere una parte della perdita della SO nel periodo iniziale (e nella misura in cui non è stato utilizzato nella giurisdizione del pagatore per compensare i redditi della controllata) ma le viene richiesto di includere ulteriori importi di reddito negli anni successivi in quanto la perdita riportabile nella giurisdizione del pagatore è compensata con redditi non a doppia inclusione.

Bibliografia

Consiglio dell’Unione Europea (2017), Direttiva del Consiglio che integra la Direttiva (EU) 2016/1164 con riferimento ai disallineamenti da ibridi con paesi terzi datata 12 maggio 2017(“ATAD2”),
http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=13108&customerid=37917&password=enc_643345636135526A32344361_enc, (accesso del 13 giugno 2017).

OECD (2015), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 – 2015 Final Report, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en.

[1] Direttiva del Consiglio Europeo che integra la Direttiva (EU) 2016/1164 in relazione ai disallineamenti da ibridi con paesi terzi, datata 12 maggio 2017 (“ATAD 2”).