1. Diniego della deduzione per pagamenti presunti di una stabile organizzazione La giurisdizione che riconosce un pagamento presunto di una stabile organizzazione (giurisdizione del pagatore) dovrebbe negare la deduzione per tale pagamento nella misura in cui dà luogo a un disallineamento concernente le stabili organizzazioni. 2. Pagamenti presunti delle stabili organizzazioni Un pagamento presunto di una stabile organizzazione è un pagamento presunto tra la stessa e la sede centrale o tra due stabili organizzazioni dello stesso contribuente che dà luogo ad un risultato di D/NI come conseguenza del fatto che tale pagamento è trascurato in base alle leggi della giurisdizione che è considerata come ricevente il pagamento (la giurisdizione del beneficiario). 3. Non si ha un disallineamento concernente una stabile organizzazione nella misura in cui la deduzione è compensata da un reddito a doppia inclusione Un pagamento presunto di una stabile organizzazione dovrebbe dare origine ad un disallineamento concernente una stabile organizzazione solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente di compensare la deduzione a fronte di un importo che non è un reddito a doppia inclusione. |
Panoramica
61. Come descritto nell’Introduzione, un pagamento presunto tra la stabile organizzazione e la sede centrale (o tra due stabili organizzazioni) darà luogo ad un risultato di D/NI quando tale pagamento non viene preso in considerazione dal beneficiario. Questo tipo di disallineamento può dar luogo a problematiche di politica fiscale laddove la giurisdizione del pagatore consenta che la deduzione risultante possa essere compensata a fronte di un elemento di reddito che non è incluso nel reddito in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario (cioè a fronte di un reddito che non è un “reddito a doppia inclusione”). La regola dei pagamenti presunti di cui alla Raccomandazione 3 si applica solo quando la giurisdizione del pagatore consente al contribuente di riconoscere i pagamenti figurativi tra le varie parti dello stesso contribuente. La regola neutralizza qualsiasi potenziale disallineamento concernente le stabili organizzazioni che derivi da tale pagamento presunto effettuato da una stabile organizzazione, limitando la deduzione all’importo del reddito a doppia inclusione.
62. La regola dei pagamenti presunti è finalizzata ad allineare il trattamento dei pagamenti presunti delle SO alle regole applicabili ai pagamenti trasparenti effettuati da un’entità ibrida ai sensi della Raccomandazione 3 della relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015). Tuttavia, diversamente dai pagamenti ibridi trasparenti dove la deduzione è una conseguenza di un effettivo pagamento tra entità separate ed il disallineamento si origina dalle differenze nel trattamento legale del pagatore in base alle leggi della giurisdizione del pagatore e del beneficiario, un pagamento presunto di una stabile organizzazione è un pagamento puramente figurativo tra due parti dello stesso contribuente che determina un disallineamento nell’allocazione delle spese tra le giurisdizioni del pagatore e del beneficiario e, di conseguenza, la regola si applica solo in quelle giurisdizioni che riconoscono tali pagamenti figurativi.
63. Il fatto che i disallineamenti dovuti ai pagamenti presunti di SO siano il risultato di un conflitto nelle regole di allocazione delle spese (piuttosto che nella qualificazione giuridica del pagatore) porta ad una serie di differenze nel modo in cui operano le regole dei pagamenti presunti delle stabili organizzazioni. In particolare, questo significa che i disallineamenti dovuti ai pagamenti presunti di SO possono generalmente essere evitati dalla giurisdizione della sede centrale adottando regole in linea con la Raccomandazione 1, che determinano una distribuzione complessiva del reddito netto alla sede centrale che è coerente con il riconoscimento dell’effetto del pagamento presunto. Questo significa anche che c’è poco spazio (ove ve ne fosse) per l’applicazione di una regola secondaria (di inclusione forzata) nel contesto dei pagamenti presunti di SO (si veda il commento alla Raccomandazione 3.1 di seguito). Inoltre, il fatto che il disallineamento derivi dalla non corretta allocazione delle spese significa che tali disallineamenti possono essere neutralizzati dalla giurisdizione del beneficiario con l’allocazione delle spese ad una categoria equivalente a quella della giurisdizione del pagatore (si veda il commento alla Raccomandazione 3.2 di seguito).
Raccomandazione 3.1 – Diniego della deduzione per pagamenti presunti di una stabile organizzazione
La regola dei pagamenti presunti di SO non si applica agli ammortamenti o svalutazioni di partecipazioni al capitale sociale di imprese
64. La regola dei pagamenti presunti delle SO si applica alle deduzioni derivanti da pagamenti figurativi ad un’altra parte dello stesso contribuente. Questi pagamenti figurativi sono delle finzioni fiscali, utilizzate per determinare il reddito che sarebbe correttamente soggetto ad imposta nella giurisdizione del pagatore. Come le regole dei pagamenti ibridi trasparenti di cui alla relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015), le regole dei pagamenti presunti delle SO non sono destinate ad essere applicate alle deduzioni per ammortamenti o perdite nel valore di un’attività patrimoniale o agevolazioni nazionali come le deduzioni per capitale conferito. Sebbene tali agevolazioni possono essere strutturate come detrazioni dall’imposta sul reddito delle società e l’importo di tale detrazione può essere calcolato facendo riferimento ad un importo nozionale (come il tasso di rendimento di un investimento privo di rischi), il loro scopo non è quello di arrivare ad una determinazione accurata del reddito che sia correttamente assoggettato ad imposta nella giurisdizione del pagatore, ma piuttosto di diminuire unilateralmente l’aliquota d’imposta effettiva al fine di incoraggiare gli investimenti azionari in tale giurisdizione riducendo le distorsioni fiscali associate all’uso del debito piuttosto che del capitale.
Nessuna regola secondaria nell’ambito della Raccomandazione 3
65. Sebbene la regola dei pagamenti presunti delle SO richieda che la giurisdizione del pagatore neghi la deduzione per un pagamento presunto nella misura in cui dà luogo a un disallineamento concernente le SO, non esiste una regola secondaria corrispondente che richieda che il pagamento presunto sia incluso nel reddito ordinario nella giurisdizione del beneficiario, poiché questo è già il risultato previsto dalla Raccomandazione 1. L’Esempio 4 descrive un caso in cui la giurisdizione di stabilimento consente una deduzione per un pagamento figurativo di royalties effettuato dalla SO alla sede centrale. L’esempio rileva che ci sono una serie di misure che la giurisdizione di residenza potrebbe adottare in base alla Raccomandazione 1 che si tradurrà nell’effetto che il pagamento presunto sarà preso in considerazione in base alle leggi della giurisdizione di residenza. Queste misure includono: il riconoscimento un importo supplementare di reddito nella giurisdizione della sede centrale pari al pagamento presunto; l’allocazione delle spese ad una categoria equivalente a quella della giurisdizione del pagatore e/o l’adeguamento del calcolo del reddito netto della SO in modo da eliminare il rischio di disallineamenti derivanti da pagamenti figurativi. Se la giurisdizione di residenza adotta una di queste misure, non si verificheranno disallineamenti concernenti le SO e non vi sarà spazio per l’applicazione della regola dei pagamenti presunti delle SO.
Raccomandazione 3.2 – Pagamenti presunti delle stabili organizzazioni
Pagamento presunto
66. Un pagamento presunto è un qualsiasi pagamento figurativo che non è calcolato facendo riferimento ad una spesa effettiva del contribuente.
Pagamento figurativo
67. Un pagamento figurativo è un pagamento considerato come effettuato tra la SO e la sede centrale (o tra due SO) dello stesso contribuente come parte del meccanismo di allocazione degli utili finalizzato alla corretta determinazione del reddito soggetto a tassazione nella giurisdizione del pagatore. La giurisdizione del pagatore viene considerata come pagante un pagamento figurativo ad altra SO o alla sede centrale in relazione alle funzioni svolte, alle attività detenute e ai rischi assunti nella giurisdizione del beneficiario. I termini in base ai quali viene effettuato il pagamento figurativo possono essere documentati come se l’accordo fosse tra entità separate e contabilizzato attraverso il trasferimento di fondi tra giurisdizioni, tuttavia questi pagamenti figurativi non hanno una natura legale indipendente che va oltre lo scopo di effettuare una corretta allocazione del reddito netto tra la giurisdizione del pagatore e la giurisdizione del beneficiario, ai fini fiscali.
Calcolato in riferimento alla spesa effettiva del contribuente
68. Un pagamento figurativo non dovrebbe essere considerato un pagamento presunto nella misura in cui rappresenta o è calcolato facendo riferimento alle spese effettive rilevate nella contabilità del contribuente. Un pagamento che viene considerato (ai fini fiscali) come effettuato tra la SO e la sede centrale ma che, in pratica, rappresenta una spesa verso una terza parte, deve essere considerata un pagamento effettivo anziché un pagamento presunto e quindi al di fuori dell’ambito della regola dei pagamenti presunti di SO.
69. Un pagamento figurativo che non è espressamente calcolato facendo riferimento ad una spesa effettiva deve essere considerato un pagamento effettivo quando tale pagamento si riferisce a specifiche funzioni svolte, attività detenute o rischi assunti da un’altra parte dello stesso contribuente e vi è una spesa dettagliata dello stesso tipo nella contabilità del contribuente, per le stesse funzioni, rischi o attività, che possono essere direttamente attribuiti a tale pagamento presunto. In questo caso, se il pagamento figurativo può essere definito con sufficiente precisione in modo che lo scopo del pagamento possa essere ricondotto a una voce di spesa contabilizzata nei conti del contribuente, il contribuente può considerare il pagamento figurativo come un pagamento effettivo delle sottostante spese sostenute dal beneficiario.
70. L’approccio descritto nel paragrafo precedente è illustrato nell’Esempio 5, in cui il contribuente stipula dei contratti per vari servizi da fornitori di servizi di terzi. Una parte di questi servizi include licenze software e servizi di supporto IT relativi a software di proprietà del contribuente. La SO effettua un pagamento figurativo di royalties alla sede centrale in relazione allo stesso software. In questo caso, la natura di tali spese per servizi è tale da poter essere attribuita in modo accurato ed affidabile direttamente al pagamento presunto. Su questa base il contribuente considera una parte del pagamento presunto di royalties come un pagamento effettivo per servizi forniti da terzi. Nell’Esempio 8, il contribuente utilizza il proprio capitale e del denaro preso in prestito da una banca non collegata per concedere prestiti a clienti situati nelle giurisdizioni di residenza e di stabilimento. La giurisdizione di stabilimento considera gli interessi pagati sui prestiti come attribuibili alla SO e consente inoltre alla SO una deduzione per un pagamento presunto di interessi alla sede centrale. Sebbene questo pagamento sia considerato dalla SO come un pagamento figurativo, se, in pratica, il pagamento è calcolato facendo riferimento ad una certa percentuale dei costi di finanziamento esterni del contribuente o se vi sono spese per interessi o oneri finanziari dettagliati nella contabilità fiscale del beneficiario, a cui può essere direttamente attribuito tale pagamento presunto, allora gli interessi passivi rivendicati in base alle leggi della giurisdizione di stabilimento non devono essere considerati come un pagamento presunto ai fini della regola dei pagamenti presunti di SO.
71. Il fatto che questo tipo di pagamento non sia catturato dalla regola dei pagamenti presunti di SO non significa necessariamente che le regole dei disallineamenti concernenti le SO non si applichino a tale pagamento. Tale pagamento può ancora essere catturato dalle regole sulle doppie deduzioni in base alla Raccomandazione 4. Nell’Esempio 5, il pagamento presunto di royalties che è qualificato come spesa attribuita a servizi di terze parti è anche deducibile in base alle leggi della giurisdizione di residenza, il che significa che la deduzione attiva un aggiustamento in base alla regola sulle doppie deduzioni. Come illustrato dall’Esempio 9, il fatto che un pagamento figurativo di interessi sia considerato come un onere di finanziamento effettivo in base alle regole dei disallineamento concernenti le SO può comportare lo stesso adeguamento effettuato nella giurisdizione di stabilimento in base alla regola secondaria della Raccomandazione 4.
Il pagamento presunto deve essere “trascurato” nella giurisdizione del beneficiario
72. Un pagamento presunto non darà luogo ad un disallineamento a meno che non sia “trascurato” ai sensi della legislazione della giurisdizione del beneficiario. Nel caso di un pagamento presunto la giurisdizione del beneficiario è la giurisdizione in cui il pagamento presunto è ricevuto o è considerato come ricevuto. La giurisdizione del beneficiario può riconoscere un pagamento presunto includendo l’importo del pagamento presunto nel reddito oppure la giurisdizione di residenza può riconoscerlo allocando le spese o la perdite in una categoria equivalente a quella della giurisdizione del pagatore e, pertanto, non tenendo in considerazione le spese in tale giurisdizione.
Riconoscimento del pagamento mediante allocazione della spesa o della perdita in una categoria equivalente
73. Le giurisdizioni che esentano il reddito da fonti estere di solito hanno regole corrispondenti che limitano la deducibilità delle spese che sono sostenute dal contribuente nel percepire tali redditi. Se la giurisdizione di residenza prevede norme interne che limitano la deducibilità delle spese sostenute per derivare i redditi delle SO, l’effetto di tale limitazione dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare in quale misura il pagamento presunto è stato trascurato in base alla regola dei pagamenti presunti delle SO. Una giurisdizione di residenza che non includa un pagamento presunto direttamente nel reddito dovrebbe essere considerata come la giurisdizione del beneficiario che ha ricevuto tale pagamento nella misura in cui nega alla sede centrale una deduzione per una categoria equivalente di spesa, sulla base del fatto che tali spese sono state assegnate alla giurisdizione del pagatore, a condizione che tali spese non siano già considerate come deducibili nella SO.
74. Le norme che limitano la deducibilità delle spese o delle perdite possono essere applicate dalla giurisdizione della sede centrale caso per caso a ciascuna voce di spesa o perdita o possono essere il risultato dell’assegnazione di una categoria generale di spesa tra la sede centrale e le sue SO. Questa assegnazione può essere conforme a una formula statutaria o amministrativa che tenga conto di fattori quali: la natura della spesa o della perdita (comprese le condizioni in cui sono sostenute tali spese o perdite); la natura e la misura delle attività delle SO e della sede centrale ed il risultato reddituale in ciascuna giurisdizione.
75. Diversamente dall’approccio di tracciamento sopra descritto, utilizzato per determinare se un pagamento figurativo rappresenta o è calcolato facendo riferimento alla spesa effettiva del contribuente, determinare se un pagamento presunto appartiene ad una categoria equivalente di spesa o perdita nella giurisdizione principale è un test più ampio che dovrebbe essere fatto su base simile. A condizione che il pagamento presunto e la spesa allocata si riferiscano alla stessa categoria generale di attività, funzioni o rischi (ossia può essere fornita una spiegazione semplice per la relazione tra il pagamento presunto e la spesa o perdita allocata), le due voci devono essere trattate come appartenenti a una categoria equivalente ai fini della Raccomandazione 3.
76. Il pagamento presunto non deve necessariamente essere dello stesso tipo specifico delle spese o delle perdite assegnate dalla sede centrale e non deve essere calcolato sulla stessa base per appartenere ad una categoria equivalente. Tuttavia, un pagamento presunto dovrebbe essere considerato come riconosciuto dall’assegnazione di una categoria equivalente di spesa o perdita nella misura dell’importo effettivamente assegnato alla giurisdizione del pagatore e che la spesa o la perdita è stata negata nella giurisdizione del beneficiario come risultato di tale allocazione.
77. Nell’Esempio 4 il contribuente fornisce servizi informatici a clienti stranieri attraverso una succursale esente situata in tale paese estero. Secondo le leggi della giurisdizione di stabilimento, alla SO è consentita una deduzione per il pagamento figurativo di royalties effettuato alla sede centrale. Questo pagamento è finalizzato a riflettere un indennizzo a condizioni di mercato per la proprietà intellettuale che viene sfruttata dalla SO nel corso della fornitura di servizi ai clienti della SO. La giurisdizione di residenza avrebbe normalmente concesso alla sede centrale una deduzione per i costi di ricerca e sviluppo (R&S) in relazione alla proprietà intellettuale utilizzata dalla SO. In questo caso, tuttavia, la deduzione viene negata per il fatto che il reddito della SO è esente da imposta secondo le leggi della giurisdizione di residenza. In questo caso, il pagamento presunto ed i costi di R&S assegnati si riferiscono alla stessa categoria generale di attività (la proprietà intellettuale che viene sfruttata dalla SO) e la base sulla quale la deduzione dei costi di R&S è stata negata nella giurisdizione del pagatore indica che vi è una connessione diretta tra il pagamento presunto e la spesa o perdita allocata. Di conseguenza, questi due elementi sono considerati come appartenenti ad una categoria equivalente ai fini della regola dei pagamento presunti di SO, nonostante il pagamento presunto (un canone) non sia dello stesso tipo di spesa assegnato dalla sede centrale (costi di R&S) e non stato calcolato sulla stessa base.
78. Nell’Esempio 8, la giurisdizione di stabilimento consente alla SO una deduzione per un pagamento presunto di interessi alla sede centrale. Allo stesso tempo, le regole nella giurisdizione della residenza richiedono che la sede centrale consideri una parte degli interessi passivi del contribuente come attribuibili alla SO (e tale parte è quindi non deducibile secondo le leggi della giurisdizione di residenza). In questo caso, sia il pagamento presunto che l’assegnazione della spesa per interessi si riferiscono alla stessa categoria generale di costi di finanziamento e, di conseguenza, le due voci devono essere considerate come appartenenti ad una categoria equivalente ai fini della regola dei pagamenti presunti di SO. L’esempio rileva che anche se i costi di finanziamento assegnati nella giurisdizione di residenza si riferiscono a commissioni su swap, derivati o garanzie, devono comunque essere considerati come spese di una categoria equivalente, nonostante siano di un tipo diverso e calcolati su una base diversa.
79. Poiché le norme interne che limitano la deducibilità non saranno necessariamente destinate a ripartire con precisione le spese in altre giurisdizioni, il contribuente dovrebbe essere autorizzato ad utilizzare la formula usata per limitare la deducibilità delle spese (con eventuali adeguamenti necessari) per calcolare l’importo che può essere considerato come assegnato alla giurisdizione di stabilimento. Ciò potrebbe essere fatto, ad esempio, determinando quale sarebbe stata la limitazione della deducibilità nella giurisdizione di stabilimento se tali norme di limitazione fossero state applicate in tale giurisdizione. Ad esempio, la sede centrale potrebbe essere soggetta a restrizioni sulla deducibilità degli interessi sulla base del fatto che una parte dei fondi presi in prestito è stata utilizzata per sostenere le attività di SO estere esenti. In tal caso, al contribuente potrebbe essere consentito di applicare la stessa formula di limitazione degli interessi (con gli adeguamenti necessari) alla SO su base autonoma per determinare l’importo della deduzione di interessi che da assegnare a tale SO.
Il disallineamento deve essere dovuto al fatto che un pagamento non viene preso in considerazione
80. La regola dei pagamenti presunti delle SO si applica solo quando il motivo del risultato di D/NI è che il pagamento non è stato riconosciuto nella giurisdizione del beneficiario. Ciò significa che la norma non dovrebbe applicarsi, ad esempio, qualora il beneficiario avrebbe beneficiato di un’esenzione o esclusione in relazione a tale pagamento secondo la legislazione della giurisdizione del beneficiario. Nel contesto della regola dei disallineamento dello SO beneficiarie, la presente relazione applica un test controfattuale, che esamina quale sarebbe stato il trattamento fiscale del pagamento, se fosse stato incluso direttamente dalla sede centrale nel proprio reddito. Lo stesso test controfattuale non può essere applicato nel contesto della Raccomandazione 3, in cui il pagamento non ha uno status legale indipendente. Tuttavia, al fine di conseguire una parità di risultati tra le regole delle SO beneficiarie e le regole dei pagamenti ibridi trasparenti, sarebbe opportuno effettuare una rettifica solo se il beneficiario è una persona soggetta ad imposizione in base alla legislazione della giurisdizione del beneficiario.
Raccomandazione 3.3 – Non si ha un disallineamento concernente una stabile organizzazione nella misura in cui la deduzione è compensata da un reddito a doppia inclusione
81. Un pagamento presunto di SO non sarà considerato come causa di disallineamento nei risultati fiscali se la deduzione derivante da tale pagamento non supera il reddito a doppia inclusione. L’identificazione del fatto che un elemento debba essere considerato come reddito a doppia inclusione è principalmente una questione legale che richiede un’analisi del trattamento fiscale dei redditi secondo le leggi di entrambe le giurisdizioni. Un importo deve essere considerato come reddito a doppia inclusione se è incluso nel reddito secondo le leggi di entrambe le giurisdizioni, anche se vi sono differenze nel modo in cui tali giurisdizioni quantificano tale elemento o lo imputano temporalmente. Nella maggior parte dei casi sarà relativamente semplice per la giurisdizione del pagatore identificare gli elementi di reddito soggetti a tassazione secondo le leggi delle giurisdizioni del pagatore e del beneficiario.
82. La compensazione di un pagamento presunto a fronte di un reddito a doppia inclusione è illustrata nell’Esempio 2. In questo esempio, viene effettuato un pagamento presunto alla sede centrale da una SO imponibile (ossia una SO il cui reddito è interamente soggetto a tassazione secondo le leggi della giurisdizione di residenza). L’esempio rileva che, in questo caso, in cui il reddito operativo della SO è incluso come reddito ordinario in entrambe le giurisdizioni, è probabile che vi sia una portata limitata per l’applicazione della regola dei pagamenti presunti di SO in quanto il pagamento presunto sarà generalmente compensato da un reddito a doppia inclusione. Nell’Esempio 3, il contribuente ristruttura le sue operazioni nella giurisdizione di stabilimento ed istituisce un’entità ibrida inversa per fornire determinati servizi ai precedenti clienti della SO. Sebbene la ristrutturazione riduca la quantità del reddito a doppia inclusione nella struttura, non vi è ancora alcun obbligo per la giurisdizione di stabilimento di negare una deduzione per il pagamento presunto in base alla Raccomandazione 3 in quanto l’ammontare totale del reddito a doppia inclusione nell’ambito della struttura eccede ancora l’ammontare del pagamento presunto.
Crediti d’imposta esteri
83. Un elemento che è considerato reddito imponibile di una SO imponibile dovrebbe continuare a essere considerato reddito a doppia inclusione anche quando la giurisdizione di residenza concede un credito d’imposta estero per le imposte pagate a livello di SO. Come indicato nella relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015), per quanto riguarda i pagamenti ibridi trasparenti:
“Il doppio sgravio fiscale, come l’esenzione per il dividendo nazionale concessa dalla giurisdizione del contribuente o un credito d’imposta estero concesso dalla giurisdizione del beneficiario, non dovrebbe impedire che un elemento venga considerato come reddito a doppia inclusione qualora l’effetto di tale sgravio è semplicemente di non sottoporre il reddito ad un ulteriore livello di tassazione in entrambe le giurisdizioni“[1].
La relazione rileva, tuttavia, che tale rimedio dalla doppia imposizione può dar luogo a preoccupazioni di natura politica laddove ha l’effetto di generare una riduzione delle eccedenze di credito che possono essere compensate con redditi non a doppia inclusione.
84. Sebbene il pagamento dell’imposta da parte della SO può dar luogo ad una richiesta di crediti d’imposta esteri diretti ai sensi delle leggi della giurisdizione di residenza, questi crediti non dovrebbero dar luogo a problemi di politica purché la giurisdizione di residenza abbia regole che limitano la quantità di crediti di imposta estera con riferimento all’importo totale del reddito estero della SO. Tali regole generalmente impediranno che qualsiasi credito in eccesso venga compensato con redditi non a doppia inclusione non correlati. Tuttavia, i crediti di imposta estera diretti possono dar luogo a tali eccedenze di crediti fiscali quando la SO ha, contestualmente, redditi a doppia inclusione e redditi non a doppia inclusione ed il pagamento presunto partecipa su una base diversa al calcolo del reddito della SO secondo le leggi della giurisdizione del pagatore e del beneficiario. In questo caso, la giurisdizione del beneficiario potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rettificare l’importo del reddito estero preso in considerazione nel determinare l’ammissibilità del contribuente ad un credito d’imposta estero al fine di riflettere la deduzione richiesta in base al pagamento non tenuto in considerazione. La limitazione ai crediti di imposta esteri nella giurisdizione del beneficiario è discussa nell’Esempio 3 dove si nota che la giurisdizione di residenza può cercare di limitare l’ammontare del credito d’imposta estero diretto che la sede centrale può richiedere in relazione ai redditi di una SO imponibile in relazione al reddito netto (rettificato) della SO dopo aver preso in considerazione l’effetto di eventuali pagamenti figurativi che non sono stati riconosciuti dalla sede centrale. In assenza di tale limitazione nella giurisdizione di residenza, la giurisdizione di stabilimento può prendere in considerazione la limitazione della definizione di reddito a doppia inclusione, in modo da non includere il reddito che è stato protetto dall’imposta nella giurisdizione di residenza da crediti di imposta esteri in eccedenza (cioè crediti d’imposta sul reddito che non è, di fatto, stato incluso secondo le leggi della giurisdizione di stabilimento). I paesi che introducono norme che limitano la disponibilità di crediti di imposta esteri o che limitano la definizione di reddito a doppia inclusione in questi casi dovrebbero cercare di trovare un equilibrio tra norme che riducano al minimo i costi di conformità, preservino l’effetto previsto da tali rimedi alla doppia imposizione fiscale e impediscano ai contribuenti di entrare in strutture che minino l’integrità delle regole dei disallineamento concernenti le SO. La Raccomandazione 3 non dovrebbe tuttavia essere interpretata nel senso che richiede ai paesi di apportare modifiche alle decisioni politiche che hanno preso in merito all’ambito territoriale del loro regime fiscale. Di conseguenza, questa raccomandazione richiede che le giurisdizioni considerino la possibilità di modificare l’ambito delle loro norme sul credito d’imposta estero per eliminare i disallineamenti concernenti le SO fintanto che tali cambiamenti siano coerenti con le altre impostazioni della politica fiscale in tale giurisdizione.
Bibliografia
OECD (2015), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 – 2015 Final Report, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en.
[1] Si veda il paragrafo 126 della relazione sull’Azione 2 (OECD, 2015).