Raccomandazione 1 – Limitazioni all’ambito di applicazione della branch exemption
1. Limitazioni all’ambito di applicazione della branch exemption Le giurisdizioni che prevedono un’esenzione per i redditi delle filiali dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di limitare l’ambito e il funzionamento di tale esenzione in modo che l’effetto dei pagamenti presunti, o dei pagamenti trascurati o esentati dalla tassazione in base alle leggi della giurisdizione di stabilimento, sia debitamente preso in considerazione secondo le leggi della giurisdizione di residenza. |
Raccomandazione 2 – Regola dei disallineamenti delle Stabili Organizzazioni beneficiarie
1. Diniego della deduzione per disallineamenti di stabili organizzazioni beneficiarie La giurisdizione del pagatore dovrebbe negare la deduzione per un pagamento che dia origine ad un risultato di D/NI nella misura in cui il disallineamento è il risultato di: differenze nell’assegnazione dei pagamenti tra la giurisdizione di residenza e la giurisdizione di stabilimento o tra due giurisdizioni di stabilimento; o il fatto che il pagamento è stato fatto ad una stabile organizzazione trascurata. 2. Stabile organizzazione trascurata Una stabile organizzazione trascurata è una stabile organizzazione che è considerata imponibile ai sensi delle leggi della giurisdizione di residenza (e quindi può beneficiare di una esenzione dal reddito) ma non è considerata imponibile ai sensi delle leggi della giurisdizione di stabilimento. 3. Campo di applicazione La presente raccomandazione si applica solo ai pagamenti effettuati nell’ambito di un accordo strutturato o tra membri di un gruppo di controllo. |
Raccomandazione 3 – Regola dei pagamenti presunti
1. Diniego della deduzione per pagamenti presunti di una stabile organizzazione La giurisdizione che riconosce un pagamento presunto di una stabile organizzazione (giurisdizione del pagatore) dovrebbe negare la deduzione per tale pagamento nella misura in cui dà luogo a un disallineamento concernente le stabili organizzazioni. 2. Pagamenti presunti delle stabili organizzazioni Un pagamento presunto di una stabile organizzazione è un pagamento presunto tra la stessa e la sede centrale o tra due stabili organizzazioni dello stesso contribuente che dà luogo ad un risultato di D/NI come conseguenza del fatto che tale pagamento è trascurato in base alle leggi della giurisdizione che è considerata come ricevente il pagamento (la giurisdizione del beneficiario). 3. Non si ha un disallineamento concernente una stabile organizzazione nella misura in cui la deduzione è compensata da un reddito a doppia inclusione Un pagamento presunto di una stabile organizzazione dovrebbe dare origine ad un disallineamento concernente una stabile organizzazione solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente di compensare la deduzione a fronte di un importo che non è un reddito a doppia inclusione. |
Raccomandazione 4 – Regola della doppia deduzione
1. Trattamento dei risultati di doppia deduzione Nella misura in cui un risultato a doppia deduzione dà origine a un disallineamento concernente una stabile organizzazione: la deduzione deve essere negata nella giurisdizione dell’investitore; e se la deduzione non è negata nella giurisdizione dell’investitore, la deduzione deve essere negata nella giurisdizione del pagatore. Tuttavia, qualsiasi deduzione dovrebbe essere compensata con il reddito a doppia inclusione anche se si verificasse in un periodo d’imposta successivo. 2. Risultato di doppia deduzione Un risultato di doppia deduzione implica la deduzione dello stesso pagamento, spesa o perdita in entrambe le giurisdizioni in cui viene effettuato tale pagamento, viene sostenuta la spesa o si subisce la perdita (la giurisdizione del pagatore e la giurisdizione dell’investitore). 3. Nessun disallineamento concernente una stabile organizzazione sorge nella misura in cui la deduzione è compensabile con un reddito a doppia inclusione Una doppia deduzione darà origine ad un disallineamento concernente una stabile organizzazione solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente di compensare la deduzione con un importo che non è un reddito a doppia inclusione. |
Raccomandazione 5 – Regola dei disallineamenti importati dalle stabili organizzazioni
1. Trattamento dei disallineamenti importati dalle stabili organizzazioni La giurisdizione del pagatore dovrebbe negare la deduzione per qualsiasi pagamento effettuato nell’ambito di un accordo di disallineamento importato da una stabile organizzazione nella misura in cui tale pagamento finanzia direttamente o indirettamente una spesa deducibile in base ad un accordo di disallineamento concernente una stabile organizzazione. 2. Disallineamento importato da una stabile organizzazione Un accordo di disallineamento importato da una stabile organizzazione è una transazione o una serie di transazioni che viene effettuata: tra membri dello stesso gruppo di controllo; o come parte di un accordo strutturato di cui il pagatore fa parte, che finanzia direttamente o indirettamente una spesa deducibile in base ad un accordo di disallineamento concernente una stabile organizzazione. 3. Limitazione sull’ambito di applicazione La presente raccomandazione non si applica nella misura in cui una delle giurisdizioni coinvolte nelle transazioni o nella serie di transazioni abbia effettuato un adeguamento equivalente in relazione a tale disallineamento concernente la stabile organizzazione. |