A. Sfondo

A.1. Introduzione
1. Gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (“APA”) sono oggetto di ampia discussione nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali al Capitolo IV, Sezione F. Lo sviluppo di accordi di lavoro tra le autorità competenti è considerato nel paragrafo 4.175:

Tra le giurisdizioni che utilizzano gli APA, una maggiore uniformità nelle pratiche degli APA potrebbe essere vantaggiosa sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti. Di conseguenza, le amministrazioni fiscali di tali giurisdizioni potrebbero voler prendere in considerazione accordi di lavoro con le competenti autorità estere per l’esecuzione degli APA. Questi accordi possono stabilire linee guida e intese generali per il raggiungimento di un accordo reciproco nei casi in cui un contribuente abbia richiesto un APA che coinvolga questioni sui prezzi di trasferimento.

Va notato che l’uso del termine “accordo” nella citazione di cui sopra non è inteso a conferire a tali accordi procedurali alcuno status superiore a quello previsti dall’articolo sulla procedura amichevole del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE. Inoltre, la Commissione per gli Affari Fiscali ha dichiarato al paragrafo 4.171 delle Linee guida che intendeva “monitorare attentamente qualsiasi uso esteso degli APA e promuovere una maggiore coerenza nella pratica tra quei paesi che scelgono di utilizzarli”.

2. Il presente allegato fa seguito alle raccomandazioni di cui sopra. L’obiettivo è migliorare la coerenza dell’applicazione degli APA fornendo indicazioni alle amministrazioni fiscali su come condurre le procedure amichevoli che coinvolgono gli APA. Sebbene l’attenzione dell’allegato sia incentrata sul ruolo delle amministrazioni fiscali, si coglie l’occasione per discutere il modo migliore in cui il contribuente può contribuire al processo. Queste linee guida sono destinate ad essere utilizzate da quei paesi – sia membri dell’OCSE che non membri – che desiderano utilizzare gli APA.

A.2. Definizione di APA
3. Molte giurisdizioni dispongono, da tempo, di procedure (ad esempio i ruling) che consentono al contribuente di ottenere un certo grado di certezza riguardo al modo in cui la legge verrà applicata in una determinata serie di circostanze. Le conseguenze giuridiche dell’azione proposta sono determinate in anticipo, sulla base di ipotesi fattuali. La validità di questa determinazione dipende dalle ipotesi supportate dai fatti verificatisi al momento delle transazioni effettive. Il termine APA si riferisce ad un accordo procedurale tra uno o più contribuenti e un’amministrazione fiscale inteso a risolvere in anticipo potenziali controversie sui prezzi di trasferimento. L’APA differisce dalla classica procedura di ruling in quanto richiede l’esame dettagliato e, nella misura opportuna, la verifica dei presupposti di fatto su cui si basa la determinazione delle conseguenze giuridiche, prima che possa essere effettuata tale decisione. Inoltre, l’APA prevede un monitoraggio continuo della validità delle ipotesi fattuali durante tutto il periodo di vigenza dell’APA.

4. L’APA è definito nella prima frase del paragrafo 4.134 delle Linee guida come “un accordo che determina, in anticipo sulle transazioni controllate, un insieme appropriato di criteri (ad esempio metodo, comparabili e opportuni aggiustamenti degli stessi, ipotesi critiche in merito a eventi futuri) per la determinazione dei prezzi di trasferimento per tali transazioni in un periodo di tempo determinato”. Si afferma inoltre al paragrafo 4.142 che “il concetto di APA può essere utile anche per risolvere le questioni sollevate ai sensi dell’articolo 7 della Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE in relazione a problemi di allocazione, stabili organizzazioni e operatività di filiali”.

5. Nelle Linee Guida (si veda il paragrafo 4.140) sono definiti “APA unilaterali” esclusivamente gli accordi tra uno o più contribuenti e un’amministrazione fiscale. Le Linee Guida incoraggiano gli APA bilaterali e raccomandano al paragrafo 4.173 che “ove possibile, un APA dovrebbe essere concluso su base bilaterale o multilaterale tra le amministrazioni fiscali competenti tramite la procedura amichevole prevista dal pertinente trattato.” Un APA bilaterale si basa su un unico accordo reciproco tra le autorità competenti di due amministrazioni fiscali ai sensi del relativo trattato. Un APA multilaterale è un termine usato per descrivere una situazione in cui esiste più di un accordo bilaterale reciproco.

6. Sebbene, comunemente un APA copra le transazioni transfrontaliere che coinvolgono più di un contribuente e un’impresa dal punto di vista giuridico, vale a dire i membri di un gruppo multinazionale, è anche possibile che un APA si applichi a un solo contribuente e a un’unica impresa dal punto di vista giuridico. Ad esempio, si consideri un’impresa nel Paese A che commercia attraverso filiali nei Paesi B, C e D. Per avere la certezza che non si verifichi doppia imposizione, i Paesi A, B, C e D dovranno condividere una comprensione comune delle misura degli utili da attribuire a ciascuna giurisdizione in relazione a tale attività commerciale ai sensi dell’articolo 7 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE. Questa certezza potrebbe essere raggiunta attraverso la negoziazione di una serie di accordi reciproci bilaterali separati, ma reciprocamente coerenti, tra A e B, A e C e A e D. L’esistenza di molteplici accordi reciproci bilaterali solleva una serie di questioni particolari che vengono discusse ulteriormente nella Sezione B, paragrafi 21-27 del presente allegato.

7. È importante distinguere le diverse tipologie di APA e pertanto gli APA bilaterali o multilaterali, che costituiscono l’oggetto principale del presente allegato, sono di seguito denominati “MAP APA”. Gli APA che non comportano una procedura amichevole sono denominati “APA unilaterali”. Il termine generico “APA” viene utilizzato laddove la caratteristica da discutere si applica a entrambi i tipi di APA. Va notato che, nella stragrande maggioranza dei casi, un APA bilaterale sarà concluso secondo la procedura amichevole ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione. Tuttavia, in alcuni casi in cui viene richiesto un APA bilaterale e il trattato non lo consente, o non sia applicabile, le autorità competenti di alcune giurisdizioni possono comunque concludere un accordo utilizzando il potere esecutivo conferito ai dirigenti delle autorità fiscali. Il termine MAP APA dovrebbe essere interpretato, con i necessari adattamenti, come comprensivo di tali accordi di tipo eccezionali.

8. L’obiettivo del presente allegato è fornire indicazioni per consentire alle amministrazioni fiscali di risolvere le controversie attraverso la procedura amichevole, contribuendo così a eliminare il rischio di potenziale doppia imposizione e fornendo al contribuente una ragionevole certezza del trattamento fiscale applicabile. Tuttavia, va notato che esistono altri meccanismi per raggiungere gli stessi obiettivi che non sono discussi nel presente allegato.

A.3. Obiettivi del processo di APA
9. È esperienza di numerose giurisdizioni che la risoluzione delle controversie sui prezzi di trasferimento mediante tecniche tradizionali di verifica o di controllo si è spesso rivelata molto difficile e anche costosa per i contribuenti e le amministrazioni fiscali sia in termini di tempo che di risorse. Tali tecniche, inevitabilmente, verificano i prezzi di trasferimento (e le condizioni circostanti) qualche tempo dopo la loro fissazione e possono esserci reali difficoltà nell’ottenere informazioni sufficienti per valutare adeguatamente se i prezzi di libera concorrenza siano stati effettivamente utilizzati al momento della loro fissazione. Queste difficoltà hanno portato in parte allo sviluppo del processo di APA come metodo alternativo per risolvere le questioni relative ai prezzi di trasferimento, in alcuni casi al fine di evitare alcuni dei problemi sopra descritti. Gli obiettivi di un processo di APA sono facilitare le negoziazioni basate su principi, da un punto di vista pratico e cooperativo, risolvere le questioni relative ai prezzi di trasferimento in modo rapido e prospettico, utilizzare le risorse del contribuente e dell’amministrazione fiscale in modo più efficiente e fornire una misura di certezza per il contribuente.

10. Per avere successo, il processo dovrebbe essere gestito in modo non conflittuale, efficiente e pratico e richiede la cooperazione di tutte le parti coinvolte. È inteso ad integrare, piuttosto che a sostituire, i tradizionali meccanismi amministrativi, contenziosi e convenzionali per la risoluzione delle questioni relative ai prezzi di trasferimento. Prendere in considerazione un APA può essere più appropriato quando la metodologia per l’applicazione del principio di libera concorrenza dà luogo a notevoli questioni in tema di affidabilità e accuratezza, o quando le circostanze specifiche delle questioni relative ai prezzi di trasferimento prese in considerazione sono insolitamente complesse.

11. Uno degli obiettivi chiave del processo di MAP APA è l’eliminazione della potenziale doppia imposizione. Gli APA unilaterali suscitano notevoli preoccupazioni in questo ambito, motivo per cui “la maggior parte delle giurisdizioni preferisce APA bilaterali o multilaterali” (paragrafo 4.141 delle Linee Guida). Tuttavia, per dare effettiva attuazione al MAP APA in ciascuna delle giurisdizioni partecipanti è necessaria una sorta di conferma o accordo tra il contribuente e l’amministrazione fiscale. La forma esatta di tale conferma o accordo dipende dalle procedure nazionali di ciascuna giurisdizione (discusse in maggior dettaglio nei paragrafi 65-66 del presente allegato). Tale conferma o accordo fornisce inoltre un meccanismo per garantire che il contribuente rispetti i termini e le condizioni del MAP APA su cui si basa tale conferma o accordo.

12. Inoltre, per raggiungere gli obiettivi descritti in questa sezione, il processo di MAP APA deve essere condotto in modo neutrale. In particolare, il processo dovrebbe essere neutrale per quanto riguarda la residenza del contribuente, la giurisdizione in cui è stata avviata la richiesta del MAP APA, lo stato delle verifiche o dei controlli a carico del contribuente e la selezione dei contribuenti per verifiche o controlli in generale. Dovrebbero essere tenute presenti anche le indicazioni contenute nel paragrafo 4.167 delle Linee guida sul possibile uso improprio da parte delle amministrazioni fiscali nelle loro prassi di verifica delle informazioni ottenute nel processo di APA. Le linee guida fornite nel presente allegato hanno lo scopo di fornire assistenza nel raggiungimento degli obiettivi descritti in questa sezione.

B. Accesso ad un MAP APA

B.1. Questioni relative al trattato
13. La prima domanda che ci si pone è se sia possibile richiedere un APA. L’idoneità di un contribuente ad accedere ad un APA unilaterale sarà determinata dai requisiti di accesso nazionali progettati dall’amministrazione fiscale competente. I MAP APA sono disciplinati dalla procedura amichevole del trattato sulla doppia imposizione applicabile, dall’articolo 25 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE, e sono amministrati a discrezione delle amministrazioni fiscali competenti. Il lavoro svolto nell’ambito dell’Azione 14 del Piano d’azione BEPS per garantire la risoluzione tempestiva, efficace ed efficiente delle controversie relative ai trattati ha raccomandato, come best practice non vincolante 4, che le giurisdizioni implementino programmi di APA bilaterali non appena ne abbiano la capacità, riconoscendo che gli APA forniscono un maggiore livello di certezza in entrambe le giurisdizioni partner del trattato, riducono la probabilità di doppia imposizione e possono prevenire in modo proattivo le controversie sui prezzi di trasferimento. A questo proposito, va notato che i profili di procedura amichevole nazionale progettati ai sensi dell’elemento 2.2 dello standard minimo dell’Azione 14 includono informazioni sui programmi di APA bilaterali.

14. In alcuni casi il contribuente richiederà solo un APA unilaterale. Le ragioni per cui il contribuente non richiede un MAP APA dovrebbero essere esplorate. Seguendo le indicazioni fornite dalle Linee guida nel paragrafo 4.173 secondo cui “ove possibile, un APA dovrebbe essere concluso su base bilaterale o multilaterale”, le autorità fiscali dovrebbero incoraggiare il contribuente a richiedere un MAP APA se le circostanze lo giustificano. Alcune giurisdizioni, se stabiliscono che un’altra amministrazione fiscale dovrebbe essere coinvolta, potrebbero rifiutarsi di avviare trattative unilaterali con il contribuente, anche se il contribuente insiste ancora per un approccio unilaterale.

15. La negoziazione di un MAP APA richiede il consenso delle autorità competenti interessate. In alcuni casi, il contribuente prenderà l’iniziativa presentando richieste simultanee alle autorità competenti interessate. In altri casi il contribuente presenterà una richiesta ad una giurisdizione ai sensi della relativa procedura nazionale e chiederle di contattare le altre giurisdizioni interessate per verificare se è possibile un MAP APA. Di conseguenza, non appena sia amministrativamente fattibile, l’autorità competente in quella giurisdizione dovrebbe notificare al/ai partner del trattato fiscale relativo/i per determinare se desiderano partecipare. L’altra amministrazione fiscale dovrebbe rispondere all’invito il più rapidamente possibile, tenendo presente la necessità di avere tempo sufficiente per valutare se la loro partecipazione è possibile o fattibile.

16. Tuttavia, l’articolo 25 non obbliga le autorità competenti a stipulare un MAP APA su richiesta del contribuente. La volontà di stipulare un MAP APA dipenderà dalla politica specifica di una giurisdizione e da come interpreta l’articolo sulla procedura amichevole dei suoi trattati bilaterali. Alcune autorità competenti prenderanno in considerazione tale accordo solo per i casi che richiedono la risoluzione di “difficoltà o dubbi derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione della Convenzione”. Il desiderio del contribuente di certezza del trattamento non è quindi, da solo, sufficiente per superare l’interpretazione restrittiva di cui sopra. Altre autorità competenti applicheranno un’interpretazione meno restrittiva per la stipula di un MAP APA, in base alla loro opinione che il processo di MAP APA debba essere incoraggiato. Inoltre, il contribuente deve qualificarsi per tale beneficio ai sensi di un particolare trattato (ad esempio qualificandosi come residente di uno degli Stati contraenti) e deve soddisfare qualsiasi altro requisito contenuto nell’articolo che disciplina la procedura amichevole.

B.2. Altri fattori
17. Il fatto che un contribuente sia sottoposto a verifica o controllo non dovrebbe impedirgli di richiedere un MAP APA in relazione a transazioni non ancora effettuate. La verifica o il controllo e la procedura amichevole sono processi separati e generalmente possono essere risolti separatamente. Le attività di verifica o controllo non verrebbero normalmente sospese da un’amministrazione fiscale mentre viene preso in considerazione il MAP APA, a meno che non sia concordato da tutte le parti che la verifica o il controllo debbano essere tenuti in sospeso perché l’ottenimento del MAP APA aiuterebbe a completarli. Tuttavia, il trattamento delle transazioni sottoposte a verifica o controllo può uniformarsi alla metodologia concordata per essere applicata in modo prospettico ai sensi del MAP APA, a condizione che i fatti e le circostanze della transazione sottoposta a verifica o controllo siano comparabili a quelle relative alle transazioni non ancora effettuate. Questo problema è discusso ulteriormente nel successivo paragrafo 69.

18. La capacità di concludere un MAP APA è basata sulla piena cooperazione da parte del contribuente. Il contribuente e tutte le imprese associate devono: a) fornire la loro piena collaborazione nell’assistenza alle amministrazioni fiscali nella valutazione della loro proposta; e b) fornire, su richiesta, qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per tale valutazione, ad esempio, i dettagli dei prezzi di trasferimento delle loro transazioni, gli accordi commerciali, le previsioni, i piani aziendali e le performance finanziarie. È auspicabile che questo impegno da parte del contribuente venga acquisito prima di iniziare il processo di MAP APA.

19. In alcuni casi la libertà di una o entrambe le autorità competenti di accettare un MAP APA può essere limitata, ad esempio da una decisione giuridicamente vincolante che riguarda questioni soggette alle proposte di APA. In tali circostanze, poiché il processo di MAP APA è, per definizione, consensuale, è a discrezione delle autorità competenti interessate (soggette alle leggi e alle politiche nazionali di ciascuna giurisdizione) se impegnarsi in una negoziazione di MAP APA. Ad esempio, un’autorità competente può rifiutarsi di avviare le negoziazioni se determina che la limitazione della posizione dell’altra autorità competente riduce inaccettabilmente la probabilità di un accordo consensuale. Tuttavia, è probabile che in molti casi le negoziazioni di MAP APA siano considerate auspicabili anche se la flessibilità di una o entrambe le autorità competenti è limitata. Questa è una questione che le autorità competenti devono determinare caso per caso.

20. Quando si decide se un MAP APA sia appropriato, una considerazione chiave è l’entità del vantaggio che si può ottenere concordando un metodo per evitare il rischio di doppia imposizione in anticipo. Ciò richiede l’esercizio del giudizio e la necessità di bilanciare l’uso efficiente di risorse limitate, sia finanziarie che umane, con il desiderio di ridurre la probabilità di doppia imposizione. Le amministrazioni fiscali potrebbero considerare rilevanti i seguenti elementi:

  1. la metodologia e gli altri termini e condizioni della proposta rispettano le indicazioni fornite dalle Linee guida? In caso contrario, sarà auspicabile che il contribuente riveda la proposta di conseguenza, al fine di aumentare le possibilità di raggiungere un accordo consensuale. Come afferma il paragrafo 17 della prefazione alle Linee guida “le presenti Linee Guida mirano principalmente anche a disciplinare la risoluzione dei casi di prezzi di trasferimento nelle procedure amichevoli”;
  2. ci sono “difficoltà o dubbi sull’interpretazione o l’applicazione della Convenzione” che potrebbero aumentare significativamente il rischio di doppia imposizione e giustificare quindi l’uso di risorse per risolvere eventuali problemi prima delle transazioni proposte?
  3. le transazioni coperte dalla proposta sarebbero di natura continuativa e sarebbe rimasta una parte significativa di progetti a vita limitata?
  4. le transazioni in questione sono seriamente contemplate e non di natura puramente ipotetica? Il processo non dovrebbe essere utilizzato per scoprire le probabili opinioni dell’amministrazione fiscale su una questione di principio generale: per fare questo ci sono altri metodi consolidati in molte giurisdizioni;
  5. è già in corso una verifica sui prezzi di trasferimento in relazione agli anni passati in cui il modello era di fatto sostanzialmente simile? In tal caso, l’esito della verifica può essere accelerato partecipando ad un MAP APA, i cui termini potrebbero quindi essere applicati per informare i verificatori o risolvere la verifica e ogni procedura amichevole irrisolta per gli anni precedenti.

B.3. MAP APA multilaterali
21. Il desiderio di certezza ha portato a una tendenza emergente per i contribuenti a richiedere MAP APA multilaterali che coprano le loro operazioni globali. Il contribuente si rivolge a ciascuna delle giurisdizioni interessate con una proposta complessiva e suggerisce che sarebbe auspicabile che i negoziati fossero condotti su una base multilaterale che coinvolga tutte le giurisdizioni interessate, piuttosto che tramite una serie di negoziati separati con ciascuna autorità fiscale. Va notato che non esiste un metodo multilaterale per implementare questo tipo di accordo, se non concludendo una serie di MAP APA bilaterali separati. La negoziazione con successo di una serie di MAP APA bilaterali in questo modo fornirebbe maggiore certezza e costi inferiori per il gruppo multinazionale rispetto alla negoziazione di MAP APA bilaterali separati e isolati l’uno dall’altro.

22. Sebbene, come descritto sopra, vi siano potenziali vantaggi nell’avere dei MAP APA multilaterali, è necessario considerare una serie di questioni. In primo luogo, è improbabile che sia appropriato applicare una singola metodologia di prezzi di trasferimento all’ampia varietà di fatti e circostanze, transazioni e giurisdizioni che potrebbero essere oggetto di un MAP APA multilaterale, a meno che la metodologia non possa essere opportunamente adattata per riflettere i fatti e le circostanze particolari riscontrati in ciascuna giurisdizione. Pertanto, tutte le giurisdizioni partecipanti dovrebbero prestare attenzione per garantire che la metodologia, anche dopo tale adattamento, rappresenti un’applicazione corretta del principio di libera concorrenza nelle condizioni riscontrate nella loro giurisdizione.

23. In secondo luogo, sorgono problemi anche perché in un MAP APA multilaterale diverse autorità competenti sono effettivamente coinvolte in un processo che è stato progettato per essere bilaterale. Un problema è la misura in cui potrebbe essere necessario scambiare informazioni tra tutte le giurisdizioni interessate. Questo potrebbe essere problematico nei casi in cui non vi fossero flussi di transazioni o transazioni comuni tra due o più partner del trattato interessati, creando così dubbi sulla pertinenza delle informazioni per il particolare MAP APA bilaterale in discussione. Tuttavia, nei casi in cui transazioni simili siano condotte da parti diverse della multinazionale o nei casi in cui il tema considerato si riferisca al commercio su base integrata, potrebbe essere necessario disporre di informazioni sui flussi tra altre parti per poter comprendere e valutare i flussi che sono oggetto del particolare MAP APA bilaterale. Un altro problema è che potrebbe essere difficile valutare se tali informazioni siano effettivamente rilevanti prima di essere ottenute.

24. Inoltre, anche se le informazioni fossero rilevanti per il particolare MAP APA bilaterale, potrebbero comunque esserci potenziali problemi di riservatezza che impediscano lo scambio di tali informazioni, sia ai sensi delle disposizioni sullo scambio di informazioni del relativo trattato, sia ai sensi del diritto interno di una delle amministrazioni fiscali partecipanti. Data l’ampia gamma di possibili circostanze che si possono riscontrare nei MAP APA multilaterali, non è possibile prescrivere una soluzione generale a questi problemi. Piuttosto, tali questioni devono essere affrontate specificamente in ciascuno dei separati MAP APA bilaterali.

25. Nei casi in cui le informazioni sui flussi tra altre parti siano ritenute pertinenti, alcuni problemi di scambio di informazioni potrebbero essere superati non basandosi sulle disposizioni sullo scambio di informazioni del trattato, ma chiedendo invece al contribuente di assumersi la responsabilità di fornire informazioni a tutte le amministrazioni fiscali interessate (sebbene sarebbero comunque necessarie procedure per verificare che le stesse informazioni siano effettivamente fornite a tutte le amministrazioni fiscali). Infine, in alcuni casi le disposizioni sulla procedura amichevole dei pertinenti trattati potrebbero non fornire una base adeguata per tale negoziazione multilaterale, sebbene le disposizioni sulla procedura amichevole del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE sia concepito per essere di ausilio nell’eliminazione della doppia imposizione in un’ampia varietà di circostanze e pertanto, se applicabile, dovrebbe fornire un’adeguata autorità nella maggior parte delle situazioni.

26. In sintesi, come discusso nella Sezione A, il desiderio di certezza da parte del contribuente non è di per sé sufficiente per obbligare un’amministrazione fiscale a stipulare un MAP APA laddove questo potrebbe essere inappropriato. Un invito a partecipare ad un MAP APA multilaterale verrebbe pertanto valutato in base agli usuali criteri per determinare se un MAP APA bilaterale potrebbe essere perseguito e ogni APA bilaterale proposto verrebbe inoltre valutato separatamente. Si dovrebbe decidere quindi se la partecipazione di un’amministrazione fiscale alle negoziazioni multilaterali avrebbe fornito un decisivo apporto al completamento delle negoziazioni per i MAP APA bilaterali che la stessa avrebbe deciso di intraprendere. Questa valutazione dovrà essere effettuata caso per caso.

27. Lo sviluppo dei MAP APA multilaterali è in una fase relativamente iniziale, tranne forse nel campo del commercio globale. Infatti, laddove il commercio globale viene condotto su una base completamente integrata (vale a dire la negoziazione e la gestione del rischio di un portafoglio di prodotti finanziari avviene in un certo numero di sedi diverse, solitamente almeno tre), un APA multilaterale, al contrario di uno bilaterale, è diventato la norma[1]. Si intende monitorare attentamente gli ulteriori sviluppi nell’ambito dei MAP APA multilaterali.

C. Richiesta di MAP APA

C.1. Introduzione
28. Sebbene un MAP APA per sua natura implichi un accordo tra amministrazioni fiscali, per avere successo il processo richiede un notevole coinvolgimento del contribuente o dei contribuenti. Questa sezione esamina le prime fasi di questo processo, vale a dire la richiesta di MAP APA che è normalmente avviata dal/dai contribuente/i (n.b. Alcune amministrazioni fiscali ritengono di dover prendere l’iniziativa e incoraggiare attivamente i contribuenti a presentare richieste nei casi appropriati, ad esempio dopo il completamento di una verifica o di un’analisi di valutazione del rischio). Una volta deciso che un MAP APA è effettivamente appropriato, la responsabilità primaria di fornire informazioni sufficienti alle amministrazioni fiscali partecipanti per consentire loro di condurre le negoziazioni della procedura amichevole spetterà inevitabilmente al/ai contribuente/i. Di conseguenza, il contribuente dovrà presentare una proposta dettagliata per la valutazione da parte dell’amministrazione fiscale competente ed essere pronto a fornire ulteriori informazioni se richieste dall’amministrazione fiscale.

C.2. Discussioni preliminari
29. Una caratteristica di molte procedure nazionali per l’ottenimento di un APA unilaterale è la possibilità di avere uno o più incontri preliminari prima che venga inoltrata una formale richiesta. Tali incontri offrono al contribuente l’opportunità di discutere con l’amministrazione fiscale l’idoneità di un APA, il tipo e l’entità delle informazioni che possono essere richieste e l’ambito di eventuali analisi richieste per il completamento con successo di un APA (ad esempio, l’entità di eventuali analisi funzionali delle imprese affiliate, l’identificazione, la selezione e l’adeguamento di elementi comparabili e la necessità e l’ambito di analisi di mercato, di settore e geografiche). Il processo offre inoltre al contribuente l’opportunità di discutere di eventuali preoccupazioni relative alla divulgazione e alla riservatezza dei dati, alla durata dell’APA ed altre. L’esperienza ha generalmente dimostrato che la possibilità di avere tali discussioni preliminari accelera l’elaborazione di qualsiasi successiva proposta formale di MAP APA.

30. Nel contesto di un MAP APA, può essere utile anche la capacità delle autorità competenti di avere discussioni preliminari con il/i contribuente/i. Oltre alle questioni sopra menzionate, le discussioni potrebbero utilmente esplorare se le circostanze siano adatte per un MAP APA, ad esempio se ci siano sufficienti “difficoltà o dubbi sull’interpretazione o l’applicazione della Convenzione”.

31. gli incontri preliminari possono anche avere un ruolo utile nel chiarire le aspettative e gli obiettivi del/i contribuente/i e dell’amministrazione fiscale. Offre inoltre l’opportunità di spiegare il processo, la politica dell’amministrazione fiscale sui MAP APA e di fornire dettagli su eventuali procedure per dare attuazione all’accordo nel diritto interno, una volta completato. Allo stesso tempo, l’amministrazione fiscale potrebbe fornire indicazioni sul contenuto della proposta e sui tempi per la valutazione e la conclusione della procedura amichevole. Le amministrazioni fiscali dovrebbero pubblicare linee guida generali sul processo di MAP APA in conformità con la raccomandazione per altri tipi di procedure amichevoli contenuta nei paragrafi 4.62-4.63 delle Linee guida.

32. Gli incontri preliminari possono essere condotti in forma anonima o nominativa, a seconda delle consuetudini e delle prassi nazionali. Tuttavia, se si svolge in forma anonima, saranno necessarie informazioni sufficienti sulle operazioni per rendere significativa la discussione. La forma degli incontri dovrebbe essere concordata tra le parti e una riunione preliminare può variare da una discussione informale a una presentazione formale. In genere, è nell’interesse del contribuente fornire all’amministrazione fiscale un promemoria che delinei gli argomenti da discutere. Potrebbero essere necessarie più incontri preliminari per raggiungere l’obiettivo di una discussione informale sulla potenziale idoneità di una richiesta MAP APA, sul suo probabile ambito, sull’appropriatezza di una metodologia o sul tipo e l’entità delle informazioni che devono essere fornite dal contribuente.

33. Oltre alle riunioni informali con i propri contribuenti, potrebbe essere utile per le rispettive autorità competenti avere uno scambio di opinioni tempestivo sull’opportunità o meno di una MAP APA. Ciò potrebbe evitare lavori non necessari se è improbabile che una delle autorità competenti partecipi. Queste discussioni possono essere di natura informale e non richiedono necessariamente un incontro formale in presenza. Inoltre, potrebbero esserci opportunità di avere tali scambi nel corso di riunioni e negoziazioni che le autorità competenti effettuano su base regolare.

C.3. Proposte di MAP APA
C.3.1. Introduzione
34. Se il contribuente desidera presentare una richiesta MAP APA, dovrà presentare una proposta dettagliata all’amministrazione fiscale competente, in conformità con i requisiti procedurali nazionali, come ad esempio quello di presentare la richiesta al competente ufficio designato dell’amministrazione fiscale nazionale. Per un MAP APA, lo scopo della proposta del contribuente è quello di fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per valutare la proposta ed intraprendere negoziazioni nell’ambito della procedura amichevole. Le giurisdizioni hanno diversi modi per garantire che le autorità competenti ottengano le informazioni necessarie. Uno di questi è che il contribuente sia in grado di presentare la proposta direttamente all’autorità competente. Un altro modo per raggiungere questo obiettivo è che il contribuente renda disponibile una copia di ogni proposta di APA nazionale alle altre giurisdizioni partecipanti. Idealmente, la forma e il contenuto esatti della proposta dovranno essere stabiliti in un incontro preliminare.

C.3.2. Attività solitamente coperte da un processo di MAP APA
35. L’ambito del MAP APA dovrà dipendere dalle intenzioni delle giurisdizioni partecipanti, così come da quelle del contribuente. Il MAP APA può essere applicato per risolvere questioni coperte dagli articoli 7 e 9 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE e dovrà determinare in quale misura i profitti dovranno essere allocati nelle giurisdizioni fiscali coinvolte.

36. Il MAP APA può coprire tutte le questioni relative ai prezzi di trasferimento di un contribuente (o dei membri di un gruppo multinazionale) o può essere più limitato, ad esempio, ad una particolare transazione, una serie di transazioni, singole linee di prodotti o singoli membri di un gruppo multinazionale. Alcune giurisdizioni, pur riconoscendo la necessità di flessibilità nel processo, hanno sollevato preoccupazioni circa l’appropriatezza di un APA su questioni specifiche. Potrebbe essere difficile valutare alcune questioni in modo isolato, ad esempio quando le transazioni coperte dalla proposta sono altamente interconnesse con transazioni non coperte dalla proposta, o quando è necessario analizzare le questioni relative ai prezzi di trasferimento in un contesto più ampio perché sono coinvolte compensazioni intenzionali (si vedano i paragrafi 3.13-3.17 delle Linee guida).

37. Un MAP APA può anche riguardare questioni diverse dalla metodologia dei prezzi di trasferimento, a condizione che queste altre questioni siano sufficientemente e chiaramente collegate alle sottostanti questioni di prezzi di trasferimento in modo da rendere utile tentare di risolverle in anticipo e a condizione che le altre questioni rientrino nei termini delle disposizioni sulla procedura amichevole del relativo trattato. Questa sarà una decisione che le parti interessate dovranno determinare per ogni singolo caso.

C.3.3. Contenuto di una proposta di MAP APA
38. Il contenuto della proposta e l’entità delle informazioni e della documentazione di supporto necessarie dipenderanno dai fatti e dalle circostanze di ciascun caso e dai requisiti di accesso previsti delle singole amministrazioni fiscali partecipanti. Pertanto, non si ritiene fattibile elencare o definire esattamente cosa dovrebbe essere fornito. Il principio guida, tuttavia, dovrebbe essere quello di fornire le informazioni e la documentazione necessarie per spiegare i fatti rilevanti per la metodologia proposta e per dimostrare la sua applicazione in conformità con le appropriate disposizioni del relativo trattato. La proposta dovrebbe quindi essere coerente con qualsiasi orientamento generale fornito dal Commentario al Modello di convenzione fiscale dell’OCSE sugli articoli corrispondenti, insieme agli orientamenti sull’applicazione del principio di libera concorrenza dell’articolo 9 forniti dalle Linee guida nei casi che coinvolgono prezzi di trasferimento tra imprese associate.

39. In termini di informazioni e documentazione di supporto da includere, si dovrebbero tenere a mente il Capitolo IV (paragrafi 4.165-4.168) e il Capitolo V (sui requisiti di documentazione) delle Linee guida. Tuttavia, a causa della natura prospettica dell’accordo ricercato, potrebbero essere necessari tipi di informazioni diversi rispetto ai casi di procedura amichevole, che si riferiscono solo a transazioni già intraprese. A titolo orientativo, le seguenti informazioni potrebbero essere di rilevanza generale per i MAP APA, sebbene si debba sottolineare che il seguente elenco non intende essere esaustivo o di natura prescrittiva:

  1. le transazioni, i prodotti, le attività o gli accordi che saranno coperti dalla proposta (inclusa, se applicabile, una breve spiegazione del motivo per cui non tutte le transazioni, i prodotti, le attività o gli accordi del/i contribuente/i coinvolto/i nella richiesta sono stati inclusi);
  2. le imprese e le stabili organizzazioni coinvolte in questi accordi o transazioni;
  3. l’altra giurisdizione o le altre giurisdizioni di cui è richiesta la partecipazione;
  4. le informazioni relative alla struttura organizzativa a livello globale, alla storia, ai dati di bilancio, ai prodotti, alle funzioni e alle attività (materiali e immateriali) di tutte le imprese associate coinvolte;
  5. una descrizione della metodologia proposta per i prezzi di trasferimento e informazioni e analisi di dettaglio a supporto di tale metodologia, ad esempio l’identificazione di prezzi o margini comparabili e l’intervallo di risultati previsto, ecc.;
  6. le ipotesi alla base della proposta e una relazione sull’effetto dei cambiamenti di tali ipotesi o altri eventi (come i risultati inattesi) che potrebbero influire sulla validità della proposta su base continuativa;
  7. i periodi contabili o i periodi d’imposta da coprire;
  8. una descrizione generale delle condizioni di mercato (ad esempio le tendenze del settore e l’ambiente competitivo);
  9. una relazione su eventuali questioni fiscali accessorie pertinenti sollevate dalla metodologia proposta;
  10. una relazione che dimostri la conformità con qualsiasi legge nazionale pertinente, con le disposizioni del trattato fiscale e le Linee guida OCSE relative alla proposta; e
  11. qualsiasi altra informazione che possa avere un impatto sulla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento attuali o proposti e sui dati sottostanti qualunque parte del contenuto della richiesta.

Il resto di questa sezione discute alcuni degli elementi più importanti dell’elenco precedente in modo più dettagliato.

C.3.4. Informazioni sui prezzi comparabili
40. Il contribuente dovrà includere una relazione sulla disponibilità e l’uso di informazioni sui prezzi comparabili. Questa dovrebbe includere una descrizione di come è stata effettuata la ricerca di comparabili (inclusi i criteri di ricerca impiegati), quali dati relativi alle transazioni non controllate sono stati ottenuti e come tali dati sono stati accettati o respinti come comparabili. Il contribuente dovrebbe anche includere una presentazione delle transazioni comparabili e delle rettifiche finalizzate a tener conto delle differenze sostanziali, se presenti, tra transazioni controllate e non controllate. Nei casi in cui non è possibile identificare comparabili, il contribuente dovrebbe dimostrare, facendo riferimento ai pertinenti dati di mercato e finanziari (inclusi i dati interni del contribuente), in che modo la metodologia scelta riflette accuratamente il principio di libera concorrenza.

C.3.5. Metodologia
41. La proposta di MAP APA dovrà fornire una descrizione completa della metodologia scelta. Nei casi che coinvolgono imprese associate, la metodologia scelta dovrebbe anche rispettare gli orientamenti contenuti nelle Linee guida sull’applicazione del principio di libera concorrenza dell’articolo 9 della Convenzione modello fiscale dell’OCSE. Nel paragrafo 2.11 delle Linee guida si afferma che “inoltre, si dovrà applicare qualsiasi metodo che risulti accettabile alle entità del gruppo multinazionale coinvolte nella transazione o nelle transazioni nonché alle amministrazioni fiscali territorialmente competenti per le predette entità”. Tale orientamento sull’utilizzo dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento è particolarmente rilevante nel contesto di un MAP APA, a causa dell’opportunità di ottenere un accordo preventivo sul metodo da utilizzare. L’applicazione della metodologia dovrebbe essere supportata da dati che possono essere ottenuti e aggiornati nel periodo di validità del MAP APA senza imporre un eccessivo onere al contribuente e che possono essere esaminati e verificati in modo efficace dalle amministrazioni fiscali.

42. Il contribuente dovrebbe, nella misura del possibile, fornire un’analisi dell’effetto dell’applicazione della metodologia o delle metodologie scelte durante il periodo proposto per la copertura dell’accordo. Tale analisi dovrà necessariamente basarsi sui risultati attesi e quindi saranno necessari dettagli sulle ipotesi su cui sono state effettuate tali proiezioni. Potrebbe anche essere utile illustrare l’effetto dell’applicazione della metodologia o delle metodologie proposte per l’APA ai periodi immediatamente precedenti al periodo coperto dall’APA. L’utilità di questa analisi, anche solo come presentazione, dipenderà dai fatti e dalle circostanze che circondano le transazioni in questione, comparabili a quelli applicabili alle transazioni non ancora effettuate contemplate dalla proposta.

C.3.6. Ipotesi critiche
43. Quando si stipula un MAP APA relativo alla determinazione del prezzo di libera concorrenza di transazioni controllate che non si sono ancora verificate, è necessario formulare alcune ipotesi sulle condizioni operative ed economiche che influenzeranno tali transazioni quando si verificheranno. Il contribuente dovrà descrivere nella proposta le ipotesi su cui si basa la capacità della metodologia di riflettere accuratamente la determinazione del prezzo di libera concorrenza di transazioni non ancora effettuate. Inoltre, il contribuente deve spiegare in che modo la metodologia scelta affronterà in modo soddisfacente eventuali cambiamenti di tali ipotesi. Le ipotesi sono definite “critiche” se le condizioni effettive esistenti al momento in cui si verificano le transazioni potrebbero divergere da quelle che si presumevano esistessero, nella misura in cui viene compromessa la capacità della metodologia di riflettere in modo affidabile la determinazione del prezzo di libera concorrenza. Un esempio potrebbe essere un cambiamento fondamentale del mercato derivante da nuove tecnologie, normative governative o una diffusa perdita di fiducia da parte dei consumatori. In tali casi, la divergenza potrebbe comportare la necessità di rivedere o annullare l’accordo.

44. Per aumentare l’affidabilità della metodologia proposta per il MAP APA, i contribuenti e le amministrazioni fiscali dovrebbero tentare di identificare ipotesi critiche che siano, ove possibile, basate su dati osservabili, affidabili e indipendenti. Tali ipotesi non sono limitate ad elementi sotto il controllo del contribuente. Qualsiasi insieme di ipotesi critiche deve essere adattato alle circostanze individuali del contribuente, al particolare ambiente commerciale, alla metodologia e al tipo di transazioni coperte. Non dovrebbero essere così rigide da compromettere la certezza fornita dall’accordo, ma dovrebbero comprendere una gamma di variazioni nei fatti sottostanti quanto più ampia possibile e concordata tra le parti dell’accordo. In generale, tuttavia, e solo a titolo di esempio, le ipotesi critiche potrebbero includere:

  1. ipotesi sulla legge fiscale nazionale pertinente e sulle disposizioni del trattato;
  2. ipotesi su tariffe, dazi, restrizioni all’importazione e regolamenti governativi;
  3. ipotesi sulle condizioni economiche, sulle quote di mercato, sulle condizioni di mercato, sul prezzo di vendita finale e sul volume delle vendite;
  4. ipotesi sulla natura delle funzioni e dei rischi delle imprese coinvolte nelle transazioni;
  5. ipotesi sui tassi di cambio, sui tassi di interesse, sul rating del credito e la struttura del capitale;
  6. ipotesi sulla gestione o sulla contabilità finanziaria e sulla classificazione di ricavi e spese; e
  7. ipotesi sulle imprese che opereranno in ciascuna giurisdizione e sulla forma in cui lo faranno.

45. Potrebbe anche essere utile stabilire in anticipo parametri per un livello accettabile di divergenza per alcune ipotesi, al fine di fornire la flessibilità necessaria. Questi parametri dovrebbero essere stabiliti individualmente per ogni particolare MAP APA e farebbero parte delle negoziazioni tra le autorità competenti. Solo se la divergenza dalla previsione superasse il parametro, l’ipotesi diventerebbe “critica” e si prenderebbe in considerazione un’azione. Qualsiasi azione da intraprendere potrebbe anche dipendere dalla natura dell’ipotesi e dal livello di divergenza.

46. ​​Se si sa che l’affidabilità della metodologia proposta per i prezzi di trasferimento è sensibile alle fluttuazioni del tasso di cambio, potrebbe sembrare sensato progettare una metodologia in grado di adattarsi a un certo grado di fluttuazione prevista, magari prevedendo che i prezzi vengano adeguati per tenere conto delle fluttuazioni del tasso di cambio. Inoltre, si potrebbe concordare in anticipo che fluttuazioni in entrambe le direzioni fino a X% non richiederebbero alcuna azione, che fluttuazioni superiori a X% ma inferiori a Y% innescherebbero una revisione prospettica della metodologia per assicurarsi che rimanga appropriata, mentre una fluttuazione superiore a Y% starebbe a significare che un’ipotesi critica è stato violata e sarebbe necessario rinegoziare prospetticamente il MAP APA. Questi parametri dovrebbero essere impostati individualmente per ogni particolare MAP APA e farebbero parte della negoziazione tra le autorità competenti.

C.3.7. Risultati inattesi
47. Un problema può sorgere quando i risultati dell’applicazione della metodologia di prezzi di trasferimento concordata nel MAP APA non soddisfano le aspettative di una delle parti, poiché tale parte potrebbe chiedersi se le ipotesi critiche e la metodologia che supportano il MAP APA siano ancora valide. La risoluzione di tali questioni può richiedere una notevole quantità di tempo e sforzo, vanificando così uno degli obiettivi dell’intero processo. Una possibile soluzione a questo problema è quella di includere sufficiente flessibilità nella proposta per far fronte a probabili cambiamenti nei fatti e nelle circostanze in modo che sia meno probabile che si verifichino risultati inattesi, in modo che vi siano minori rischi che l’accordo MAP APA basato sulla proposta debba essere rinegoziato. La proposta deve comunque, ovviamente, conformarsi al principio di libera concorrenza.

48. Un modo per raggiungere l’obiettivo di cui sopra è quello di progettare una metodologia che tenga opportunamente conto dei probabili cambiamenti nei fatti e nelle circostanze; ad esempio, una certa variazione tra il volume di vendita previsto e quello effettivo può essere integrata nella metodologia di determinazione dei prezzi all’inizio, includendo clausole di adeguamento dei prezzi prospettici o consentendo che i prezzi varino in base al volume. Il livello di deviazione ammissibile dovrebbe essere stabilito in riferimento a quanto sarebbe stato accettato da parti indipendenti.

49. Un altro possibile modo per raggiungere l’obiettivo di aumentare la certezza è concordare un intervallo accettabile di risultati dell’applicazione del metodo del MAP APA. Per conformarsi al principio di libera concorrenza, l’intervallo dovrebbe essere concordato in anticipo da tutte le parti interessate, evitando così discussioni con il senno di poi, e basato su quanto parti indipendenti avrebbero concordato in circostanze comparabili (si vedano i paragrafi 3.55-3.66 per la discussione sul concetto di intervallo). Ad esempio, l’importo di un elemento, come una royalty, sarebbe accettato fintantoché rimanesse entro un certo intervallo espresso come una quota dei profitti.

50. Se i risultati esulano dall’intervallo concordato, l’azione da intraprendere dipenderebbe da quanto negoziato nella proposta in conformità con le intenzioni delle parti. Alcune parti potrebbero non voler correre il rischio che i risultati siano significativamente diversi da quelli attesi. Di conseguenza, userebbero il concetto di intervallo semplicemente come mezzo per determinare se un presupposto critico è stato violato come descritto nel paragrafo 46. Altre parti potrebbero porre maggiore enfasi sulla certezza del trattamento piuttosto che sull’evitare risultati inattesi e quindi potrebbero concordare che il MAP APA dovrebbe contenere un meccanismo per adeguare i risultati in modo che rientrino nell’intervallo concordato in anticipo.

C.3.8. Durata del MAP APA
51. Per sua natura, un APA si applica a transazioni non ancora effettuate e quindi una delle questioni da decidere è la sua durata. Ci sono due serie di obiettivi contrastanti che influenzano la negoziazione di un termine appropriato. Da un lato, è auspicabile avere un periodo sufficientemente lungo in modo da garantire un ragionevole grado di certezza del trattamento fiscale applicabile. Altrimenti, potrebbe non valere la pena di fare lo sforzo iniziale di risolvere in anticipo i potenziali problemi di prezzi di trasferimento, anziché affrontare i problemi solo quando si presentano attraverso le normali procedure di verifica o di controllo della dichiarazione dei redditi. D’altro canto, un lungo periodo rende meno accurate le previsioni sulle condizioni future su cui si basano le negoziazioni della procedura amichevole, sollevando così dei dubbi sull’affidabilità delle proposte di MAP APA. Il compromesso ottimale tra queste due serie di obiettivi dipenderà da una serie di fattori, come il settore, le transazioni coinvolte e il clima economico. Il termine dovrebbe quindi essere negoziato tra le autorità competenti caso per caso. L’esperienza maturata finora ha dimostrato che un MAP APA può durare in media dai 3 ai 5 anni.

D. Conclusione del MAP APA

D.1. Introduzione
52. Il successo del processo di MAP APA, come alternativa al ricorso esclusivo alle tecniche tradizionali di verifica o controllo, dipende in larga misura dall’impegno di tutti i partecipanti. La capacità delle autorità competenti di raggiungere un accordo in tempi rapidi sarà determinata sia dalle loro azioni sia, soprattutto, dalla volontà del/dei contribuente/i di fornire tutte le informazioni necessarie il più rapidamente possibile. L’utilità del processo, sia per i contribuenti che per le autorità fiscali, sarà notevolmente ridotta se il MAP APA non verrà concordato prima che il periodo da coprire proposto nella richiesta del contribuente sia quasi scaduto. Tale ritardo potrebbe anche rendere più difficile evitare discussioni col senno di poi nella valutazione della proposta, poiché i risultati dell’applicazione della metodologia saranno noti per la maggior parte del periodo proposto nel MAP APA. Comprensibilmente, data la fase relativamente iniziale nell’evoluzione del processo di MAP APA, l’obiettivo di una rapida risoluzione prospettica non è sempre stato raggiunto in passato. In una certa misura, ovviamente, un ritardo nel processo è inevitabile; i MAP APA tendono a gestire grandi contribuenti, modelli fattuali complessi e difficili questioni legali ed economiche, tutte cose che richiedono tempo e risorse per essere comprese e valutate.

53. Le autorità fiscali sono incoraggiate, ove possibile, a dedicare risorse sufficienti e personale qualificato al processo per garantire che i casi vengano risolti in modo rapido ed efficiente. Alcune autorità fiscali potrebbero voler migliorare l’efficienza dei loro programmi di MAP APA stabilendo obiettivi informali di tempo impiegato per completare il processo e pubblicando il tempo medio di completamento. Anche alcuni partner del trattato potrebbero concordare di stabilire obiettivi informali per il completamento delle loro negoziazioni bilaterali. Dati i modelli fattuali spesso complessi e difficili, la possibile necessità di traduzioni e la relativa novità di tali accordi, non si ritiene opportuno stabilire obiettivi più specifici o vincolanti per la conclusione dei MAP APA in questa fase. Tuttavia, sarà opportuno stabilire obiettivi più specifici per il tempo di completamento in futuro, una volta acquisita maggiore esperienza con il processo di MAP APA.

54. Una volta che la proposta di un contribuente è stata ricevuta dalle amministrazioni fiscali, queste dovrebbero concordare reciprocamente il coordinamento della revisione, della valutazione e della negoziazione del MAP APA. Il processo di MAP APA può essere opportunamente suddiviso in due fasi principali: a) l’indagine fattuale, la revisione e la valutazione e b) le negoziazioni con l’autorità competente, ciascuna delle quali è discussa in modo più dettagliato di seguito.

D.2. Indagine fattuale, revisione e valutazione
D.2.1. In generale
55. Nel rivedere la proposta di MAP APA, le amministrazioni fiscali possono intraprendere qualsiasi azione ritengano appropriata nelle circostanze per negoziare la procedura amichevole. Queste includono, ma non sono limitate a: richieste di ulteriori informazioni ritenute rilevanti per rivedere e valutare la proposta del contribuente, lo svolgimento di indagini sul campo (ad esempio visite ai locali del contribuente, colloqui con il personale, revisione delle operazioni finanziarie o gestionali, ecc.) e l’assunzione di esperti necessari. Le amministrazioni fiscali possono anche fare ricorso a informazioni raccolte da altre fonti, comprese informazioni e dati su contribuenti comparabili.

56. L’obiettivo di questa fase del processo di MAP APA è che le autorità competenti partecipanti abbiano tutte le informazioni, i dati e le analisi pertinenti di cui hanno bisogno per le negoziazioni. Laddove un’amministrazione fiscale ottenga informazioni aggiuntive dal contribuente pertinenti all’oggetto del MAP APA, ad esempio durante un incontro con il personale del contribuente, sia il contribuente che l’amministrazione fiscale dovrebbero garantire che le informazioni raggiungano le altre amministrazioni fiscali partecipanti. Le autorità competenti pertinenti dovrebbero predisporre, tra loro e con i contribuenti, un meccanismo appropriato per corroborare la completezza e i dettagli dei documenti e delle informazioni forniti dal/dai contribuente/i. Dovrebbero inoltre essere rispettate le norme delle autorità competenti partecipanti. Ad esempio, molte giurisdizioni richiedono che non solo le stesse informazioni fattuali siano fornite a tutte le autorità competenti partecipanti, ma che, per quanto possibile, siano rese disponibili contemporaneamente a tutte le parti interessate.

57. La natura prospettica di un MAP APA spesso comporta la fornitura, da parte del contribuente, di informazioni commerciali relative a previsioni che probabilmente saranno ancora più sensibili alla divulgazione rispetto alle informazioni fornite dopo l’evento. Di conseguenza, al fine di garantire che i contribuenti abbiano fiducia nel processo di MAP APA, le amministrazioni fiscali dovrebbero garantire che le informazioni sui contribuenti fornite nel corso del processo di MAP APA siano soggette alle stesse garanzie di segretezza, riservatezza e privacy della legge nazionale pertinente come qualsiasi altra informazione sui contribuenti. Inoltre, laddove le informazioni siano scambiate tra autorità competenti ai sensi delle disposizioni del trattato fiscale, tali informazioni possono essere divulgate solo in conformità con i termini specificati del trattato e qualsiasi scambio deve rispettare le disposizioni sullo scambio di informazioni del relativo trattato.

58. In genere, le autorità competenti condurrebbero revisioni e valutazioni simultanee e indipendenti della proposta del contribuente, assistite in questo compito, ove necessario, da specialisti nella materia dei prezzi di trasferimento, del settore o di altri settori della loro amministrazione fiscale. Tuttavia, potrebbe essere più efficiente, in casi appropriati, avere un certo grado di accertamento congiunto dei fatti. Questo potrebbe assumere una varietà di forme che vanno da un incontro congiunto occasionale per accertamento dei fatti o una visita presso i locali del contribuente, fino alla preparazione di un rapporto congiunto da parte di esperti delegati.

D.2.2. Ruolo del contribuente nel processo di indagine fattuale, revisione e valutazione
59. Per accelerare il processo, i contribuenti dovrebbero assumersi la responsabilità di garantire che le autorità competenti, prima di iniziare a negoziare, siano in possesso della stessa conoscenza dei fatti e delle questioni e di tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Questo può essere ottenuto dal contribuente rendendo regolarmente disponibili le informazioni richieste da un’amministrazione fiscale, quasi simultaneamente, all’altra amministrazione fiscale, preparando e trasmettendo note di riunioni sulle indagini fattuali da un’amministrazione fiscale all’altra e, ove logisticamente ed economicamente pratico, facilitando riunioni congiunte per le indagini fattuali. Il contribuente dovrebbe anche provvedere affinché vengano effettuate tutte le traduzioni necessarie e garantire che non vi siano ritardi nel rispondere alle richieste di ulteriori informazioni pertinenti. Il contribuente dovrebbe anche avere il diritto di conferire con le proprie amministrazioni fiscali quando reciprocamente appropriato e conveniente mentre la proposta è in fase di revisione e valutazione e dovrebbe essere tenuto informato sui progressi.

D.3. Condotta delle negoziazioni delle autorità competenti
D.3.1. Coordinamento tra le autorità competenti
60. Molte giurisdizioni preferiscono essere pienamente coinvolte nel processo non appena inizia e desiderano lavorare a stretto contatto con le altre autorità competenti. Altri paesi preferiscono limitare il loro coinvolgimento alla revisione e ai commenti sulle proposte di MAP APA man mano che si avvicinano al completamento. Tuttavia, si raccomanda il coinvolgimento di tutte le amministrazioni fiscali partecipanti nel processo in una fase iniziale, subordinatamente ai vincoli di risorse, in quanto questo massimizzerebbe l’efficienza del processo e aiuterebbe a prevenire inutili ritardi nella conclusione dell’accordo reciproco.

61. Le autorità competenti dovrebbero condurre le negoziazioni sulla procedura amichevole in modo tempestivo. Questo richiede che siano dedicate al processo risorse sufficienti e personale opportunamente qualificato. È auspicabile che le autorità competenti negozino e coordinino un piano d’azione appropriato per quanto riguarda questioni quali: la designazione di funzionari autorizzati, lo scambio di informazioni, il coordinamento della revisione e della valutazione della proposta, la programmazione provvisoria di date per ulteriori consultazioni, la negoziazione e la conclusione dell’accordo. Il livello di risorse richieste dovrebbe essere adattato alle esigenze del singolo caso.

62. L’esperienza ha anche dimostrato che una negoziazione preventiva e frequente tra le autorità competenti quando sorgono problemi può essere utile e può evitare spiacevoli inconvenienti durante il processo. Data la natura dei MAP APA, spesso ci saranno significativi problemi che non possono essere risolti semplicemente tramite lo scambio di documenti sulla propria posizione e quindi potrebbero essere necessari scambi più formali, come incontri in presenza tra le autorità competenti. Potrebbe essere utile l’utilizzo di conference call o videoconferenze.

D.3.2. Ruolo del contribuente nelle discussioni dell’autorità competente
63. Il ruolo del contribuente in questo processo è necessariamente più limitato rispetto al processo di indagine fattuale, dato che la conclusione di un MAP APA è un processo tra organi di governo. Le autorità competenti possono accettare che il contribuente presenti le questioni fattuali e legali prima che le negoziazioni stesse abbiano inizio, quando il contribuente abbandonerà il processo. Potrebbe anche essere utile concordare una disponibilità del contribuente, su chiamata, per rispondere a qualsiasi domanda fattuale che potrebbe sorgere durante le negoziazioni. Il contribuente dovrebbe evitare di presentare nuove informazioni fattuali o di fare dichiarazioni supplementari in questa sede. Le autorità fiscali avranno bisogno di tempo per esaminare tali nuove questioni e ciò richiederà un rinvio della decisione finale sul MAP APA proposto. Tali informazioni avrebbero dovuto essere fornite prima dell’inizio delle negoziazioni.

D.3.3. Ritiro dal processo di APA
64. Il contribuente o un’amministrazione fiscale possono ritirarsi dal processo MAP APA in qualsiasi momento. Tuttavia, il ritiro dal processo, soprattutto in una fase avanzata e senza una buona ragione, andrebbe scoraggiato a causa dell’inevitabile spreco di risorse causato da tale condotta. Quando una richiesta di MAP APA viene ritirata, né il contribuente né le amministrazioni fiscali dovrebbero avere obblighi reciproci e qualsiasi precedente impegno e intesa tra le parti non avrebbe più alcun valore ed effetto, a meno che non sia diversamente richiesto dalla legge nazionale (ad esempio, la spese sostenute nel processo di APA potrebbero non essere rimborsabili). Se un’amministrazione fiscale propone di ritirarsi, il contribuente dovrebbe essere informato delle ragioni di tale condotta e dovrebbe avere l’opportunità di presentare ulteriori dichiarazioni.

D.3.4. Documento di accordo nella procedura amichevole
65. Le autorità competenti partecipanti dovrebbero preparare una bozza di accordo risultante dalla procedura amichevole quando hanno concordato la metodologia e gli altri termini e condizioni. Potrebbe essere che, nonostante il massimo sforzo profuso delle autorità competenti, l’accordo risultante dalla procedura amichevole proposto non elimini completamente la doppia imposizione. Al/ai contribuente/i dovrebbe pertanto essere data l’opportunità di sindacare se tale bozza di MAP APA è accettabile prima che venga concluso: non si può imporre tale accordo preventivo senza il consenso del contribuente.

66. Il MAP APA assumerà la forma di un documento scritto e il contenuto, forma, ecc. saranno decisi dalle autorità competenti partecipanti. Per raggiungere l’obiettivo di fornire chiarezza all’accordo risultante dalla procedura amichevole e affinché l’accordo sia effettivamente implementato, esso dovrebbe contenere le seguenti informazioni minime o dovrebbe fare riferimento a dove tali informazioni sono contenute nella documentazione della proposta di MAP APA:

  1. le denominazioni e i indirizzi delle imprese coperte dall’accordo;
  2. le transazioni, gli accordi o le intese, i periodi d’imposta o i periodi contabili coperti;
  3. la descrizione della metodologia concordata e delle altre questioni correlate come i comparabili concordati o la gamma di risultati attesi;
  4. la definizione dei termini rilevanti che costituiscono la base per l’applicazione ed il calcolo risultante dall’applicazione della metodologia (ad esempio vendite, costo delle vendite, utile lordo, ecc.);
  5. le ipotesi critiche su cui si basa la metodologia, la cui violazione innescherebbe la rinegoziazione dell’accordo;
  6. eventuali procedure concordate per gestire i cambiamenti nelle circostanze fattuali che non richiedono la rinegoziazione dell’accordo;
  7. se applicabile, il trattamento fiscale concordato delle questioni accessorie;
  8. i termini e le condizioni che devono essere rispettati dal contribuente affinché l’accordo reciproco rimanga valido insieme alle procedure per garantire che il contribuente stia rispettando tali termini e condizioni;
  9. il dettaglio degli obblighi del contribuente nei confronti delle amministrazioni fiscali a seguito dell’implementazione locale del MAP APA (ad esempio, relazioni annuali, tenuta dei registri, notifica di cambiamenti nelle ipotesi critiche ecc.); e
  10. la conferma che, al fine di garantire la fiducia dei contribuenti e delle autorità competenti in un processo di MAP APA in cui le informazioni vengono scambiate liberamente, tutte le informazioni presentate da un contribuente in un caso di MAP APA (inclusa l’identità del contribuente) saranno protette dalla divulgazione nella misura più ampia possibile ai sensi delle leggi nazionali delle rispettive giurisdizioni e tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti coinvolte in tale caso saranno protette in conformità delle disposizioni del pertinente trattato fiscale bilaterale e le leggi nazionali applicabili.

D.4. Implementazione del MAP APA
D.4.1. Attuare effettivamente il MAP APA e fornire una conferma al contribuente
67. Una volta che il MAP APA è stato definitivamente concordato, le amministrazioni fiscali partecipanti dovranno attuare effettivamente l’accordo nella propria giurisdizione. Le amministrazioni fiscali dovranno dare una sorta di conferma o stipulare un accordo con i rispettivi contribuenti che sia coerente con l’accordo risultante dalla procedura amichevole stipulato dalle autorità competenti partecipanti. Questa conferma o accordo dovrà fornire al contribuente la certezza che le transazioni soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento coperte dal MAP APA non saranno rettificate, a condizione che il contribuente rispetti i termini e le condizioni dell’accordo risultante dalla procedura amichevole, così come rifuso nella conferma o nell’accordo stipulato a livello locale, e il contribuente non abbia rilasciato dichiarazioni sostanzialmente false o fuorvianti durante il procedimento, compresi i bilanci e  le dichiarazioni dei redditi annuali. I termini e le condizioni dovranno includere alcune ipotesi che, se non soddisfatte, potrebbero richiedere un adeguamento o la modifica dell’accordo.

68. La forma esatta di questa conferma o accordo varierà da giurisdizione a giurisdizione e dipenderà dalla legge e dalla prassi nazionali specifiche. In alcune giurisdizioni la conferma o l’accordo assumeranno la forma di un APA ai sensi della relativa procedura nazionale. Per implementare efficacemente l’accordo risultante dalla procedura amichevole, la conferma o l’accordo locale deve essere coerente con il MAP APA e dare al contribuente, come minimo, gli stessi benefici negoziati nella procedura amichevole. Inoltre, laddove non fosse possibile eliminare completamente la doppia imposizione, una delle giurisdizioni partecipanti può concedere unilateralmente l’esenzione o un credito d’imposta sulla doppia imposizione residua nella sua procedura di conferma locale. Inoltre, tale conferma o accordo può riguardare questioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel MAP APA, ad esempio il trattamento fiscale nazionale di altre questioni o di questioni accessorie, requisiti aggiuntivi di tenuta dei registri contabili o della documentazione e la presentazione di relazioni. Occorre prestare attenzione a garantire che nessuno dei termini e condizioni aggiuntivi della conferma o dell’accordo locale sia in conflitto con i termini del MAP APA.

D.4.2. Possibile applicazione retroattiva (“Roll back”)
69. Né le amministrazioni fiscali né il contribuente sono in alcun modo obbligati ad applicare la metodologia concordata nell’ambito del MAP APA ai periodi d’imposta che terminano prima del primo anno di applicazione del MAP APA (spesso definito “roll back”). In effetti, potrebbe essere impossibile farlo se il contribuente si trovasse in circostanze fattuali diverse. Tuttavia, la metodologia da applicare in modo prospettico ai sensi del MAP APA potrebbe essere utilizzata nel determinare il trattamento fiscale di transazioni comparabili in anni precedenti. In alcuni casi, i prezzi di trasferimento potrebbero essere già oggetto di indagine da parte di un’amministrazione fiscale in periodi d’imposta precedenti al periodo del MAP APA e tale amministrazione fiscale ed il contribuente potrebbero voler cogliere l’opportunità di utilizzare la metodologia concordata per risolvere il caso sotto indagine oppure, in conformità delle disposizione di legge nazionale, l’amministrazione fiscale potrebbe scegliere di effettuare tale rettifica anche senza la richiesta o l’accordo del contribuente. L’elemento 2.7 dello standard minimo dell’Azione 14 stabilisce che le giurisdizioni con programmi APA bilaterali dovrebbero prevedere il roll back degli APA (a periodi d’imposta precedenti non inclusi nell’ambito originario dell’APA) nei casi appropriati, fatti salvi i limiti temporali applicabili (come i termini di prescrizione per l’accertamento del diritto nazionale) laddove i fatti e le circostanze rilevanti nei periodi d’imposta precedenti siano gli stessi e fatti salvi i casi di verifica di tali fatti e circostanze in sede di controllo.

E. Monitoraggio del MAP APA

70. È essenziale che le amministrazioni fiscali siano in grado di stabilire che il contribuente rispetti i termini e le condizioni su cui si basa l’accordo risultante dalla procedura amichevole, per tutta la sua durata. Poiché tale l’accordo è stipulato tra le amministrazioni fiscali e il contribuente non ne è parte, le amministrazioni fiscali devono fare affidamento sulla procedura di conferma o accordo locale sopra descritta per monitorare la conformità del contribuente all’accordo. Se il contribuente non rispetta i termini e le condizioni del MAP APA, non sarà più necessario applicarlo. Questa sezione si concentra quindi sugli aspetti delle procedure nazionali necessarie per l’implementazione di successo del MAP APA e sulle misure necessarie per garantire la conformità del contribuente a tutti i suoi termini e condizioni.

E.1. Tenuta e conservazione dei registri contabili
71. Il contribuente e le amministrazioni fiscali devono concordare il tipo di documenti e registri contabili (incluse eventuali traduzioni se necessarie) che il contribuente deve tenere e conservare allo scopo di verificare l’entità della sua conformità al MAP APA. Gli orientamenti espressi nei Capitoli IV e V delle Linee guida dovrebbero essere tenuti in considerazione per evitare che i requisiti documentali diventino eccessivamente onerosi. Possono anche essere incluse disposizioni relative al periodo di conservazione dei registri contabili ed alla tempistica di risposta per la produzione di documenti e registri.

E.2. Meccanismi di monitoraggio
E.2.1. Relazioni annuali
72. Per ogni periodo d’imposta o periodo contabile coperto dal MAP APA, il contribuente può essere tenuto a presentare, oltre alla dichiarazione dei redditi, una relazione annuale che descriva le operazioni effettivamente poste in essere del contribuente durante l’anno e che dimostri la conformità ai termini e alle condizioni del MAP APA, comprese le informazioni necessarie per la valutazione della conformità alle ipotesi critiche o alle altre clausole di salvaguardia previste dall’accordo. Queste informazioni devono essere rese disponibili dal contribuente all’amministrazione fiscale con cui ha concluso la conferma o l’accordo locale, secondo le modalità previste dalla legge o dalla relativa procedura nazionale.

E.2.2. Verifiche e controlli
73. Un MAP APA si applica solo alle parti specificate nell’accordo e in relazione alle transazioni specificate. L’esistenza di tale accordo non impedirebbe alle amministrazioni fiscali partecipanti di intraprendere attività di verifica o controllo in futuro, sebbene qualsiasi verifica o controllo sulle transazioni coperte dal MAP APA si limiterebbe a determinare la misura della conformità del contribuente ai suoi termini e condizioni e se le circostanze e le ipotesi necessarie per l’applicazione affidabile della metodologia scelta continuino ad esistere. Le amministrazioni fiscali interessate possono richiedere al contribuente di dimostrare:

  1. di aver rispettato i termini e le condizioni del MAP APA;
  2. la persistenza della validità delle circostanze rappresentate nella proposta, nelle relazioni annuali e in qualsiasi documentazione di supporto rimangono valide e che eventuali modifiche sostanziali nei fatti o nelle circostanze sono state incluse nelle relazioni annuali;
  3. che la metodologia è stata applicata in modo accurato e coerente in conformità con i termini e le condizioni del MAP APA; e
  4. che le ipotesi critiche alla base della metodologia dei prezzi di trasferimento rimangono valide.

E.3. Conseguenze della non conformità o dei cambiamenti nelle circostanze
74. In generale, le conseguenze della non conformità ai termini e alle condizioni di un MAP APA, o del mancato rispetto di un’ipotesi critica, dipenderanno da a) i termini del MAP APA, b) qualsiasi ulteriore accordo tra le autorità competenti su come gestire tale non conformità o inadempimento, e c) qualsiasi legge nazionale o disposizione procedurale applicabile. Vale a dire, il MAP APA stesso può prescrivere esplicitamente le procedure da seguire, o descrivere le conseguenze che si verificheranno, in situazioni di non conformità o inadempimento. In tali situazioni, le autorità competenti possono, a loro discrezione, avviare consultazioni su quale azione intraprendere caso per caso. Infine, la legge nazionale o le disposizioni procedurali possono imporre conseguenze o obblighi al contribuente e all’amministrazione fiscale interessata. I paragrafi seguenti suggeriscono linee guida similari alle procedure che sono state adottate in alcune giurisdizioni e che, nel complesso, si sono dimostrate praticabili. Tuttavia, è opportuno sottolineare che alcune amministrazioni fiscali potrebbero voler adottare procedure e approcci diversi.

75. Se le amministrazioni fiscali stabiliscono che un requisito del MAP APA è stato violato, possono comunque accettare, in base ai termini e alle condizioni del MAP APA, di continuare ad applicarlo, ad esempio quando l’effetto della mancata conformità o dell’inadempimento non è rilevante. Se non accettano di continuare ad applicare il MAP APA, ci sono tre opzioni che un’amministrazione fiscale potrebbe adottare. La natura dell’azione da intraprendere dipenderà probabilmente dalla gravità della mancata conformità o dell’inadempimento.

76. L’azione più drastica è la revoca, che ha come conseguenza l’annullamento del MAP APA sin dalla sua origine e pertanto il contribuente verrà trattato come se il MAP APA non fosse mai stato stipulato. Meno grave è la cancellazione, che come conseguenza l’annullamento del MAP APA solo per l’avvenire e pertanto il contribuente viene trattato come se il MAP APA fosse stato efficace e in vigore, ma solo fino alla data di cancellazione e non per l’intero periodo proposto. Se il MAP APA viene annullato o revocato, per i periodi d’imposta o periodi contabili per i quali la cancellazione o la revoca sono efficaci, le amministrazioni fiscali e i contribuenti interessati manterranno tutti i loro diritti ai sensi delle leggi nazionali e delle disposizioni dei trattati, come se il MAP APA non fosse stato stipulato. Infine, il MAP APA può essere rivisto, il che significa che il contribuente avrà comunque il beneficio del MAP APA per l’intero periodo proposto, sebbene si applichino termini diversi prima e dopo la data di revisione. Ulteriori dettagli sono forniti di seguito.

E.3.1. Revoca di un MAP APA
77. Un’amministrazione fiscale può revocare un MAP APA (unilateralmente o di comune accordo) se viene accertato che:

  1. il contribuente ha fornito false dichiarazioni o è incorso in un errore o omissione attribuibile alla sua negligenza, alla sua generale negligenza o a un suo inadempimento volontario al momento della presentazione della richiesta del MAP APA, dell’invio delle relazioni annuali o di altra documentazione di supporto o al momento di fornire qualsiasi informazione correlata; o
  2. il/i contribuente/i partecipante/i non ha/hanno materialmente rispettato un termine o una condizione fondamentale del MAP APA.

78. Quando un MAP APA viene revocato, la revoca è retroattiva dal primo giorno del primo periodo d’imposta o periodo contabile per il quale il MAP APA era efficace e il MAP APA non avrà più alcun ulteriore valore ed effetto sul/sui contribuente/i interessato/i e sull’altra amministrazione fiscale. A causa della gravità di questa azione, l’amministrazione fiscale che propone di revocare un MAP APA dovrebbe farlo solo dopo un’attenta e approfondita valutazione dei fatti rilevanti e dovrebbe informare e consultare tempestivamente il/i contribuente/i interessato/i e l’altra/e amministrazione/i fiscale/i.

E.3.2. Cancellazione di un MAP APA
79. Un’amministrazione fiscale può cancellare un MAP APA (unilateralmente o di comune accordo) se si accerta che:

  1. il contribuente ha fornito false dichiarazioni o è incorso in un errore o omissione non attribuibile alla sua negligenza, alla sua generale negligenza o a un suo inadempimento volontario al momento della presentazione della richiesta del MAP APA, dell’invio delle relazioni annuali o di altra documentazione di supporto o al momento di fornire qualsiasi informazione correlata; o
  2. il/i contribuente/i partecipante/i non ha/hanno materialmente rispettato alcuni dei termini o condizioni del MAP APA; o
  3. c’è stata una violazione sostanziale di una o più delle ipotesi critiche; o
  4. c’è stata una modifica della normativa fiscale, inclusa una disposizione del trattato sostanzialmente rilevante per il MAP APA e non è stato possibile rivedere l’accordo per tenere conto delle circostanze modificate (si vedano i paragrafi 80-82 di seguito).

80. Quando un MAP APA viene cancellato, la data di cancellazione sarà determinata dalla natura dell’evento che ha portato alla cancellazione. Questa può essere una data specifica, ad esempio se l’evento che ha dato origine alla cancellazione è stato un cambiamento sostanziale della legge fiscale (sebbene il MAP APA possa comunque prevedere un periodo di transizione tra la data del cambiamento della legge e la data di cancellazione). In altri casi, la cancellazione sarà efficace per un particolare periodo d’imposta o periodo contabile, ad esempio quando c’è stato un cambiamento sostanziale in una delle ipotesi critiche che non poteva essere attribuita a una data particolare in quel periodo d’imposta o periodo contabile. Il MAP APA non avrà più alcun ulteriore valore o effetto sui contribuenti interessati e sull’altra amministrazione fiscale dalla data di cancellazione.

81. L’amministrazione fiscale può rinunciare alla cancellazione se il contribuente riesce a dimostrare una causa ragionevole, che soddisfi dell’amministrazione fiscale, e se il contribuente accetta di apportare ogni modifica proposta dall’amministrazione fiscale per correggere la falsa dichiarazione, l’errore, l’omissione o la non conformità, o tenere conto delle modifiche nelle ipotesi critiche, nella normativa fiscale o nelle disposizioni del trattato pertinenti per l’APA. Tale azione può dare origine alla revisione del MAP APA (si veda di seguito).

82. L’amministrazione fiscale che propone la cancellazione dovrebbe informare e consultare tempestivamente il/i contribuente/i interessato/i e l’altra/e amministrazione/i fiscale/i. Tale consultazione dovrà includere la spiegazione delle motivazioni per cui si propone la cancellazione dell’APA. Al contribuente dovrebbe essere data l’opportunità di rispondere prima che venga presa una decisione definitiva.

E.3.3. Revisione di un MAP APA
83. La validità della metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento dipende dalla validità delle ipotesi critiche che continuano ad applicarsi per la durata del MAP APA. Il MAP APA ed ogni conferma o accordo locale dovrebbero pertanto richiedere al contribuente di notificare alle amministrazioni fiscali interessate eventuali modifiche. Se, dopo la valutazione da parte delle amministrazioni fiscali, si stabilisce che si è verificato un cambiamento sostanziale nelle condizioni indicate in un’ipotesi critica, il MAP APA può essere rivisto per riflettere questo cambiamento. Come discusso sopra, il MAP APA può anche contenere ipotesi che, sebbene non siano critiche per la validità del MAP APA, giustificano comunque una revisione da parte delle parti interessate. Un risultato di tale revisione potrebbe essere una nuova modifica del MAP APA. Tuttavia, in molti casi i termini e le condizioni del MAP APA possono essere sufficientemente flessibili per tenere conto degli effetti di tali modifiche senza la necessità di una revisione.

84. La notifica del contribuente alle amministrazioni fiscali che tale modifica ha avuto luogo dovrebbe essere presentata il prima possibile dopo che la modifica si è verificata, o il contribuente ne è venuto a conoscenza, e in ogni caso non oltre la data di presentazione, se richiesta, della relazione annuale per quel periodo d’imposta o periodo contabile. Si incoraggia una notifica anticipata per dare alle parti interessate più tempo per cercare di raggiungere un accordo sulla revisione del MAP APA, riducendo così la probabilità di cancellazione.

85. Il MAP APA modificato dovrebbe indicare la data a partire dalla quale la revisione è effettiva e anche la data dalla quale il MAP APA originario non è più efficace. Se la data della modifica può essere identificata con precisione, allora normalmente la revisione dovrebbe avere effetto da quella data, ma se non è possibile identificare una data precisa, allora normalmente il MAP APA verrebbe rivisto con effetto dal primo giorno del periodo d’imposta o periodo contabile successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo. Se le amministrazioni fiscali e il contribuente non riescono a concordare sulla necessità di una revisione del MAP APA o su come rivedere il MAP APA, il MAP APA verrà annullato e non avrà più alcuna ulteriore valore ed effetto sui contribuenti e sulle amministrazioni fiscali partecipanti. La determinazione della data di efficacia dell’annullamento del MAP APA seguirà normalmente gli stessi principi applicati per determinarne la data di revisione.

E.4. Rinnovo di un MAP APA
86. Una richiesta di rinnovo di un MAP APA deve essere inoltrata nei tempi stabiliti dalle amministrazioni fiscali partecipanti, tenendo presente la necessità di un lasso di tempo sufficiente affinché il/i contribuente/i e le amministrazioni fiscali possano esaminare e valutare la richiesta di rinnovo e raggiungere un accordo. Potrebbe essere utile avviare il processo di rinnovo ben prima della scadenza del MAP APA esistente. 87. Il formato, l’elaborazione e la valutazione della richiesta di rinnovo saranno solitamente simili a quelli di una richiesta iniziale di MAP APA. Tuttavia, il livello di dettaglio necessario può essere ridotto con l’accordo delle amministrazioni fiscali partecipanti, in particolare se non si sono verificati cambiamenti sostanziali nei fatti e nelle circostanze del caso. Il rinnovo di un MAP APA non è automatico e dipende dal consenso di tutte le parti interessate e dal fatto che il contribuente dimostri, tra le altre cose, la conformità ai termini e alle condizioni del MAP APA esistente. La metodologia, i termini e le condizioni del MAP APA rinnovato potrebbero ovviamente differire da quelli del precedente MAP APA.


[1] Per maggiori dettagli, si veda OCSE (1998), The Taxation of Global Trading of Financial Instruments, OCSE, Parigi.