Preambolo
33. Le Autorità Competenti di [Stato A] e [Stato B] hanno raggiunto un’intesa relativa alla remunerazione di libera concorrenza applicabile ai servizi di ricerca e sviluppo a basso rischio eseguiti da un’impresa qualificata residente in [Stato A] a favore di un’impresa associata residente in [Stato B], e da un’impresa qualificata residente in [Stato B] a favore di un’impresa associata residente in [Stato A] nelle circostanze descritte nel seguito. Lo scopo di questo Protocollo d’intesa è fornire certezza giuridica alle imprese qualificate stabilendo procedure specifiche per conformarsi alle norme sui prezzi di trasferimento nello [Stato A] e nello [Stato B] ed eliminare la doppia imposizione.
34. Il presente Protocollo d’intesa è stipulato ai sensi dell’articolo [25] del [Trattato fiscale] (il “Trattato”) tra [Stato A] e [Stato B]. Esso attua i principi dell’articolo [9] del trattato nelle circostanze descritte di seguito. Si applica ai periodi d’imposta delle imprese qualificate che terminano negli anni solari dal [20__] al [20__]. Questo termine sarà prorogato per altri cinque anni a meno che uno Stato non comunichi all’altro, per iscritto, la sua intenzione di porre fine al presente Protocollo d’intesa entro il 31 dicembre [20__]. La risoluzione del presente Protocollo d’intesa avrà effetto per i periodi d’imposta delle imprese qualificate che terminano dopo l’ultimo giorno dell’anno solare in cui termina l’applicazione del presente Protocollo d’intesa.
35. Ai fini del presente Protocollo d’intesa, per “impresa” si intende l’impresa definita all’articolo [3], comma [1] del Trattato.
Impresa qualificata
36. Ai fini del presente Protocollo d’intesa, un’impresa qualificata deve possedere ciascuna delle caratteristiche descritte nel presente paragrafo:
- l’impresa qualificata deve essere residente in uno Stato Contraente ai fini del Trattato e deve svolgere le sue attività prevalentemente in tale Stato;
- l’attività principale dell’impresa qualificata deve essere la prestazione di servizi di ricerca e sviluppo nel suo Stato di residenza a favore di un’impresa associata (ai sensi dell’Articolo [9] del Trattato) residente nell’altro Stato Contraente;
- l’impresa qualificata deve aver stipulato un accordo scritto con l’impresa associata, prima dell’inizio del relativo periodo d’imposta dell’impresa qualificata, in base al quale (i) l’impresa associata si assume i principali rischi aziendali relativi alle attività di ricerca e sviluppo dell’impresa qualificata, incluso il rischio che la ricerca e sviluppo non abbia successo, (ii) l’impresa qualificata concorda che tutti i proventi del bene immateriale sviluppato mediante la sua attività di ricerca e sviluppo appartengano all’impresa associata e (iii) l’impresa associata concorda di remunerare l’impresa qualificata per le sue attività di ricerca e sviluppo a livelli coerenti con il presente Protocollo d’intesa;
- l’impresa qualificata non dovrà impegnarsi in funzioni di produzione, assemblaggio, pubblicità, marketing e distribuzione, funzioni di credito e riscossione, o funzioni di amministrazione delle garanzie;
- l’impresa qualificata non dovrà utilizzare brevetti proprietari, know-how, segreti commerciali, o altri beni immateriali nello svolgimento delle sue attività di ricerca e sviluppo se non quelli resi disponibili dall’impresa associata;
- l’impresa qualificata non dovrà impegnarsi in funzioni manageriali, legali, contabili o di gestione del personale diverse da quelli direttamente connesse allo svolgimento delle proprie attività di ricerca e sviluppo;
- i programmi di ricerca e sviluppo portati avanti dall’impresa qualificata dovranno essere progettati, diretti e controllati dall’impresa associata.
37. Un’impresa qualificata non dovrà:
- svolgere la propria attività principale in uno dei seguenti settori: [__];
- sostenere costi del personale ed altre spese operative superiori a [__];
- avere un totale attivo superiore a [__];
- ricavare più del [__] percento dei propri ricavi netti da transazioni diverse dalle transazioni qualificate;
- essere stata sottoposta a una verifica dei prezzi di trasferimento in [Stato A] o [Stato B] negli ultimi [__] anni che ha comportato aggiustamenti superiori a [__].
Transazioni qualificate
38. Ai fini del presente Protocollo d’intesa, una transazione qualificata sarà la prestazione di servizi di ricerca e sviluppo da parte dell’impresa qualificata a favore di un’impresa associata residente nell’altro Stato Contraente senza l’interposizione di altre transazioni o parti.
Determinazione del reddito imponibile dell’impresa qualificata
39. Nel caso in cui un’impresa qualificata scelga di applicare le disposizioni del presente Protocollo d’intesa:
- il reddito netto al lordo delle imposte dell’impresa qualificata rispetto alle sue transazioni qualificate per il periodo d’imposta dovrà essere compreso tra [pari a] [__ a __] percento dei costi totali dell’impresa qualificata sostenuti nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, escludendo dalla base per il calcolo della percentuale di profitto solo gli interessi passivi netti, gli utili o le perdite su cambi e qualsiasi costo non ricorrente.;
- i termini contabili utilizzati nel presente Protocollo d’intesa saranno definiti in conformità ai principi contabili finanziari generalmente accettati nella giurisdizione di residenza dell’impresa qualificata.
40. Ognuno degli [Stato A] e [Stato B] concordano che la remunerazione per le transazioni qualificate calcolata in conformità al presente Protocollo d’intesa sarà considerata una remunerazione di libera concorrenza ai fini dell’applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento di tale Stato e delle disposizioni dell’articolo [9] del trattato.
Stabile organizzazione
41. Le Autorità Competenti di [Stato A] e [Stato B] concordano che l’impresa associata che è parte di una transazione qualificata non sarà considerata avere una stabile organizzazione nella giurisdizione di residenza dell’impresa qualificata in virtù della prestazione di servizi di ricerca e sviluppo a basso rischio a suo favore da parte dell’impresa qualificata.
Requisiti di accesso e di rendicontazione
42. Un’impresa qualificata e la relativa impresa associata possono scegliere di applicare le disposizioni del presente Protocollo d’intesa in modo coerente in [Stato A] e [Stato B] presentando una richiesta a [__] di [Stato A] e [__] di [Stato B] entro e non oltre il [__] a copertura delle transazioni qualificate.
43. La richiesta deve contenere:
- la dichiarazione con la quale i contribuenti intendono applicare e vincolarsi al presente Protocollo d’intesa [per l’anno in corso] [per un periodo di (__) anni a partire dall’anno in corso];
- la dichiarazione con la quale i contribuenti dichiarano che i ricavi e le spese derivanti dalle transazioni qualificate saranno inseriti nelle proprie dichiarazioni fiscali su base coerente nello [Stato A] e nello [Stato B] in conformità al presente Protocollo d’intesa;
- una descrizione dettagliata delle transazioni qualificate;
- l’identificazione di ciascuna delle imprese associate che sono parti delle transazioni qualificate;
- un rendiconto finanziario certificato dell’impresa qualificata per l’anno in questione e sufficienti informazioni finanziarie e contabili aggiuntive per dimostrare lo status di impresa qualificata;
- il calcolo dettagliato del reddito dell’impresa qualificata derivante dalle transazioni qualificate in applicazione dei principi del presente Protocollo d’intesa;
- la dichiarazione con la quale l’impresa qualificata si impegna a rispondere entro 60 giorni a qualsiasi richiesta da parte dell’autorità fiscale della sua giurisdizione di residenza per informazioni ritenute necessarie da tale autorità fiscale per verificare la qualificazione dell’impresa al trattamento fiscale riconosciuto dal presente Protocollo d’intesa.
44. Il soddisfacimento dei requisiti di accesso e di rendicontazione del presente Protocollo d’intesa e la rendicontazione del reddito calcolato in conformità con le disposizioni ivi contenute in una dichiarazione fiscale tempestivamente presentata per l’anno in questione, solleveranno l’impresa qualificata e la relativa impresa associata dall’obbligo di rispettare i requisiti di documentazione sui prezzi di trasferimento altrimenti applicabili in [Stato A] e [Stato B] in relazione alle transazioni qualificate.
45. Un’impresa qualificata e la sua impresa associata che non scelgono di applicare le disposizioni del presente Protocollo d’intesa per il trattamento delle proprie transazioni qualificate saranno soggette all’applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento e sulla documentazione di [Stato A] e [Stato B] come se il presente Protocollo d’intesa non sia in vigore.
46. Tutte le controversie relative all’applicazione del presente Protocollo d’intesa saranno deferite alle autorità competenti di [Stato A] e [Stato B] per la risoluzione con procedura amichevole.
47. Le autorità competenti dello [Stato A] e dello [Stato B] possono scambiarsi informazioni ove necessario per l’attuazione del presente Protocollo d’intesa ai sensi delle disposizioni dell’articolo [26] del Trattato.
Risoluzione del Protocollo d’intesa
48. Sia lo [Stato A] che lo [Stato B] possono risolvere il presente Protocollo d’intesa in qualsiasi momento previa comunicazione scritta all’autorità competente dell’altro Stato contraente e pubblicazione di tale comunicazione. Tale risoluzione avrà effetto per i periodi d’imposta delle imprese qualificate che iniziano dopo l’ultimo giorno dell’anno solare in cui avviene la consegna e la pubblicazione di tale comunicazione di risoluzione.