A. Contesto
1. Nel luglio 1995, il Consiglio dell’OCSE ha approvato la pubblicazione delle Linee guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (“le Linee Guida”), presentate dal Comitato per gli Affari Fiscali (“il Comitato”). Allo stesso tempo, il Consiglio dell’OCSE ha approvato la raccomandazione del Comitato secondo cui le Linee Guida devono essere riviste e aggiornate periodicamente, ove opportuno, sulla base dell’esperienza dei paesi membri e della comunità imprenditoriale con l’applicazione dei principi e dei metodi stabiliti nelle stesse. A questo scopo, e per facilitare chiarimenti e miglioramenti continui, il Consiglio dell’OCSE ha incaricato il Comitato di effettuare un monitoraggio dell’esperienza internazionale in materia di prezzi di trasferimento. Il ruolo del monitoraggio è visto come parte integrante dell’accordo raggiunto nel luglio 1995 e la sua corretta attuazione è un elemento chiave per ottenere un’applicazione coerente delle Linee Guida. La raccomandazione del Consiglio “incarica il Comitato per gli Affari Fiscali di monitorare l’attuazione del Rapporto del 1995 in cooperazione con le autorità fiscali dei paesi membri e con la partecipazione del mondo imprenditoriale e di raccomandare al Consiglio di modificare e aggiornare, se necessario, il Rapporto del 1995 alla luce di tale monitoraggio”.
2. In sintesi, lo scopo principale del monitoraggio è esaminare in che misura la legislazione, i regolamenti e le prassi amministrative dei paesi membri sono coerenti con le Linee Guida ed identificare le aree in cui le Linee Guida possono richiedere modifiche o integrazioni. Il monitoraggio dovrebbe portare non solo all’identificazione di questioni problematiche, ma anche all’identificazione di pratiche seguite da uno o più paesi membri nell’applicazione delle Linee Guida che potrebbero essere utilmente estese ad altri paesi. Il monitoraggio non ha lo scopo di dirimere controversie su casi particolari.
3. Si prevede che il monitoraggio sia un processo continuo e copra tutti gli aspetti delle Linee Guida, con particolare attenzione all’uso dei metodi basati sull’utile delle transazioni. Lo scopo della presente nota è quello di esporre alcune procedure per lo svolgimento del monitoraggio, dando attuazione alle indicazioni del Consiglio dell’OCSE. Queste procedure verranno implementate gradualmente. Ulteriori revisioni potrebbero essere necessarie una volta che le procedure saranno state messe in pratica.
4. In linea con la raccomandazione del Consiglio, la comunità imprenditoriale avrà un ruolo nel monitoraggio e tale ruolo è stabilito nella Sezione C.
B. Processo
5. Il processo di monitoraggio sarà portato avanti attraverso quattro progetti correlati: 1. peer review delle pratiche dei paesi membri; 2. identificazione e analisi di paradigmi di casi complessi; 3. esame dei cambiamenti nella legislazione, nei regolamenti e nelle prassi amministrative; e 4. sviluppo di esempi. Ognuno di questi punti è discusso di seguito.
B.1. Peer review
6. Il Gruppo di Lavoro n. 6 sulla tassazione delle imprese multinazionali (“il Gruppo di Lavoro”) ha condotto delle peer review delle pratiche dei prezzi di trasferimento dei paesi membri nel corso degli ultimi anni. Le peer review mirano a ottenere informazioni dettagliate sulla legislazione, le prassi e le esperienze in materia di prezzi di trasferimento nei paesi membri. I delegati del Gruppo di Lavoro decidono congiuntamente quale paese dovrebbe essere sottoposto a revisione e quali paesi dovrebbero condurre la revisione. Le revisioni seguono le linee guida approvate dal Comitato.
7. Le linee guida per le peer review richiedono che venga presentata una relazione al Gruppo di Lavoro per ciascun paese esaminato. La relazione riporta le basi giuridica relative alle questioni concernenti i prezzi di trasferimento, le linee guida per l’applicazione della prassi, gli approcci comunemente utilizzati per affrontare un complesso problema di prezzi di trasferimento, le disposizioni amministrative per la gestione dei casi di prezzi di trasferimento, i principi di giurisprudenza, le esperienze di raccolta di dati e la documentazione in possesso del contribuente. La relazione dovrà inoltre descrivere le esperienze riguardanti gli approcci amministrativi volti a evitare e risolvere le controversie sui prezzi di trasferimento (ad esempio, le procedure amichevoli, gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e i porti sicuri).
8. Le peer review continueranno ad essere effettuate, ma a tre livelli diversi:
- il primo livello sarà una “revisione della questione”, con lo scopo di esaminare l’approccio adottato da tutti i paesi membri verso una particolare questione di importanza diffusa. Idealmente, la revisione dovrebbe collegarsi ad altri aspetti del processo di monitoraggio. Ad esempio, il modo migliore per risolvere eventuali problemi che emergono da tale revisione potrebbe essere quello di analizzare la questione in modo più dettagliato sviluppando paradigmi di casi complessi (si veda la sezione B.2 del presente allegato) o sviluppando esempi pratici da inserire nelle Linee Guida (si veda la sezione B.4 del presente allegato);
- il secondo livello sarà una “revisione limitata” con lo scopo di esaminare solo l’approccio di un particolare paese o gruppo di paesi in relazione a una questione specifica e relativamente ristretta. La revisione verrebbe effettuata da due revisori per ciascun paese e il livello di input necessario dipenderebbe dalla natura del problema;
- il terzo livello sarà una “revisione completa” di un particolare paese che verrebbe effettuata secondo le linee guida esistenti sulla peer review di cui al paragrafo 7 del presente allegato. Una “revisione completa” riguarderebbe quindi direttamente l’interpretazione e l’applicazione delle Linee Guida nel particolare Paese membro.
Criteri di selezione
9. Per migliorare l’efficacia del processo di peer review è essenziale che le revisioni siano intraprese in modo selettivo e si concentrino sulle aree di maggiore difficoltà nell’applicazione delle Linee Guida. La decisione finale di intraprendere uno qualsiasi dei tre tipi di revisione sarà presa dall’intero Gruppo di Lavoro tenendo conto sia dell’utilità complessiva di qualsiasi revisione per i lavori del Gruppo di Lavoro nel monitorare l’applicazione delle Linee Guida sia dell’esistenza di sufficienti risorse disponibili per intraprendere la revisione proposta. È importante che qualsiasi revisione, una volta intrapresa, sia completata secondo standard elevati in modo da poterne trarre conclusioni utili.
B.2. Identificazione e analisi di paradigmi di casi complessi
10. Un aspetto chiave del monitoraggio sarà quello di identificare e quindi analizzare modelli di fatti complessi e aree problematiche che possono essere illustrate da esempi pratici e che presentano ostacoli ad un’applicazione coerente a livello internazionale dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento stabiliti nelle Linee Guida. Il monitoraggio includerà anche aree in cui le Linee Guida sembrano non offrire o offrire indicazioni inadeguate alle autorità fiscali o ai contribuenti. Tutti i paesi membri saranno attivamente coinvolti in questo processo e riconosceranno che saranno necessarie risorse per garantirne il successo. Anche il mondo imprenditoriale sarà coinvolto nel monitoraggio (si veda la Sezione C del presente Allegato).
11. La prima questione riguarda la procedura da utilizzare e la responsabilità assegnata per identificare i paradigmi dei casi complessi, concentrandosi su questioni e situazioni in cui le Linee Guida potrebbero non fornire indicazioni o fornire indicazioni inadeguate o in cui i paesi membri potrebbero interpretare le Linee Guida in modo diverso e quindi rappresentare un ostacolo ad un’applicazione coerente a livello internazionale delle stesse. I paesi membri possono identificare le aree in cui, a loro avviso, le Linee Guida potrebbero non affrontare o affrontare inadeguatamente una particolare questione.
12. Nel contesto delle riunioni periodiche degli ispettori fiscali organizzate dal Comitato per gli Affari Fiscali, il Gruppo di Lavoro organizzerà riunioni biennali degli ispettori fiscali per discutere i paradigmi dei casi complessi e per fornire un contributo ad eventuali aggiornamenti opportuni delle Linee Guida. L’OCSE prenderà in considerazione i paradigmi di casi complessi solo dalla prospettiva del monitoraggio dell’applicazione delle Linee Guida.
13. I singoli paesi si assumerebbero la responsabilità, durante le riunioni del Gruppo di Lavoro n. 6, di condurre discussioni sui paradigmi dei casi complessi e sulle aree problematiche che possono essere illustrate con esempi pratici.
14. I risultati previsti dal Gruppo di Lavoro dall’identificazione e dall’analisi dei paradigmi dei casi complessi potrebbero includere lo sviluppo di esempi che illustrino l’applicazione delle Linee Guida nei casi (identificati per la discussione) in cui i principi già contenuti nelle Linee Guida possono essere applicati. Potrebbero anche includere l’identificazione di aree in cui le Linee Guida dovrebbero essere modificate per fornire indicazioni più chiare o in cui potrebbero essere inseriti nuovi materiali nelle Linee Guida.
B.3. Aggiornamenti della legislazione e delle prassi
15. Il Segretariato solleciterà i paesi membri a riferire sugli sviluppi nella legislazione, nei regolamenti e nelle prassi amministrative nazionali sui prezzi di trasferimento, in linea con l’invito del Consiglio.
B.4. Sviluppo di esempi
16. Le procedure di monitoraggio di cui sopra saranno parallele allo sviluppo di ulteriori ipotetici esempi da aggiungere alle Linee Guida. Gli esempi non hanno lo scopo di sviluppare nuovi principi o di coprire nuove questioni, ma piuttosto di assistere nell’interpretazione dei principi e nell’affrontare questioni complesse già discusse nelle Linee Guida. Per garantire che abbiano un valore pratico e per evitare di essere eccessivamente prescrittivi, gli esempi saranno brevi, basati su fatti dichiarati e relativamente semplici, di modo che il loro campo di applicazione non sia così limitato e che le indicazioni che forniscono costituiscano un’applicazione ristretta e limitata. Gli esempi rientreranno in due grandi categorie. La prima consisterà nell’illustrazione dell’applicazione dei metodi e degli approcci descritti nelle Linee Guida. La seconda serie di esempi sarà concepita per aiutare nella scelta di uno o più metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento adeguati. Sebbene ipotetici, gli esempi si baseranno sulle esperienze pratiche delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti nell’applicazione del principio di libera concorrenza ai sensi delle Linee Guida e contribuiranno alla creazione di buone pratiche.
C. Coinvolgimento della comunità imprenditoriale
17. Non è previsto che l’OCSE intervenga nella risoluzione delle controversie sui prezzi di trasferimento tra un contribuente ed un’amministrazione fiscale. Il processo di monitoraggio non è inteso come una forma di arbitrato e pertanto i contribuenti non potranno sottoporre casi individuali per la risoluzione da parte del Gruppo di Lavoro. Tuttavia, come previsto nelle Linee Guida e nella raccomandazione del Consiglio, la comunità imprenditoriale sarà incoraggiata a identificare questioni problematiche (preferibilmente illustrate con esempi pratici ma ipotetici) che sollevino interrogativi sull’applicazione coerente a livello internazionale delle Linee Guida.
18. Il Comitato Consultivo del Settore Aziendale (“BIAC”) sarà invitato a presentare le difficoltà pratiche nel monitorare l’applicazione delle Linee Guida al Gruppo di Lavoro per valutare l’adeguatezza delle indicazioni fornite nelle Linee Guida in relazione a tali aree, rispettando riservatezza delle informazioni.
19. Nel contribuire al ruolo dell’OCSE in tema di monitoraggio dell’attuazione delle Linee Guida, la comunità imprenditoriale è incoraggiata a prestare particolare attenzione alle indicazioni fornite nel paragrafo 17 del presente Allegato. Essa dovrebbe quindi concentrarsi su questioni che possono originare difficoltà teoriche o pratiche e non su casi specifici e irrisolti relativi ai prezzi di trasferimento. Può tuttavia essere utile illustrare una questione particolare facendo riferimento ad un esempio ipotetico. Nel costruire un esempio del genere, che potrebbe attingere a caratteristiche tratte da una serie di casi reali, si dovrebbe prestare attenzione a garantire che lo stesso rimanga ipotetico e non faccia riferimento ad alcun caso effettivo, e che le caratteristiche descritte siano limitate alle questioni problematiche di interesse al fine di evitare la possibilità di creare un precedente generale per la risoluzione di un caso individuale.
C.1. Peer review
20. Si ritiene che uno dei punti di forza del processo di peer review sia che la revisione è condotta esclusivamente da pari, ovvero in questo caso dagli altri paesi membri. In questo modo il processo viene condotto in modo positivo e costruttivo in modo che le migliori pratiche possano essere trasmesse e quelle peggiori migliorate. Tuttavia, le indicazioni generali rivolte alla comunità imprenditoriale li incoraggiano a identificare le questioni problematiche che potrebbero essere adatte per un’ulteriore analisi e il Gruppo di Lavoro dovrà essere in grado di tenere conto di queste richieste al momento della selezione finale delle questioni per la peer review.
21. È inoltre previsto che una volta che una questione o un paese sia stato selezionato dal Gruppo di Lavoro per un ulteriore riesame, il BIAC sarà informato della decisione in modo che abbia l’opportunità di formulare osservazioni. Se il problema è quello originariamente identificato dal BIAC – in particolare nel contesto della revisione delle questioni – verrebbero tenuti informati della discussione del Gruppo di Lavoro su tali questioni e verrà chiesto, se necessario, di fornire ulteriori chiarimenti. Tuttavia, al momento non è contemplato un ulteriore ruolo del BIAC nel processo di peer review oltre a quello già descritto.
C.2. Identificazione e analisi di paradigmi di casi complessi e sviluppo di esempi
22. I paradigmi dei casi complessi hanno lo scopo di illustrare questioni e situazioni in cui le Linee Guida non forniscono indicazioni o forniscono indicazioni inadeguate. Gli esempi pratici, una volta completi, verranno inseriti nelle Linee Guida per fornire illustrazioni di particolari principi. La comunità imprenditoriale ha un ruolo chiaro nel contribuire allo sviluppo di paradigmi o esempi apportando l’esperienza pratica dei propri membri. Il Gruppo di Lavoro chiederà commenti sia sui paradigmi di casi complessi che sugli esempi pratici nelle fasi tipiche del loro sviluppo. Il BIAC può anche avviare paradigmi o esempi, a condizione che vengano seguite le avvertenze di cui al paragrafo 17 del presente allegato in modo che non si possa utilizzare il processo di peer review per risolvere un particolare caso di prezzi di trasferimento.
C.3. Aggiornamenti della legislazione e della prassi
23. Lo scopo di questo elemento nel processo di monitoraggio è quello di mantenere i paesi membri informati sugli sviluppi reciproci. Di solito esistono modalità ben consolidate a livello nazionale attraverso le quali la comunità imprenditoriale può dare un contributo allo sviluppo della legislazione, dei regolamenti e delle prassi amministrative sui prezzi di trasferimento di un paese membro. A livello dell’OCSE, il BIAC avrà l’opportunità di portare all’attenzione del Gruppo di Lavoro le modifiche nella legislazione o nelle prassi sia nei paesi membri che in quelli non membri, che ritiene non coerenti con le Linee Guida o che ritiene potrebbero far sorgere problemi pratici in termini di attuazione senza, ovviamente, fare riferimento ai singoli casi. 24. Il contributo del BIAC sarà discusso nelle riunioni congiunte periodiche tra il BIAC e il Gruppo di Lavoro.