Parte I: Selezione del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento

A. Selezione del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso di specie

2.1. Le parti II e III del presente capitolo descrivono rispettivamente “i metodi tradizionali basati sulla transazione” e i “metodi basati sull’utile delle transazioni” che possono essere utilizzati per stabilire se le condizioni poste in essere nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate siano coerenti con il principio di libera concorrenza. I metodi tradizionali basati sulla transazione sono il metodo del confronto di prezzo o metodo CUP, il metodo del prezzo di rivendita e il metodo del costo maggiorato. I metodi basati sull’utile delle transazioni sono il metodo del margine netto della transazione e il metodo della ripartizione dell’utile.

2.2. La selezione di un metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento si pone sempre l’obiettivo di trovare quello più appropriato ad un caso particolare. A questo scopo, nel processo di selezione andranno presi in considerazione i rispettivi vantaggi e svantaggi dei metodi riconosciuti dall’OCSE: la coerenza del metodo considerato con la natura della transazione tra le imprese associate, determinata in particolar modo attraverso l’analisi funzionale; la disponibilità di informazioni affidabili (in particolar modo sui comparabili indipendenti) necessaria all’applicazione del metodo selezionato e/o degli altri metodi; il grado di comparabilità tra le transazioni tra le imprese associate e quelle tra parti indipendenti, compresa l’affidabilità degli aggiustamenti di comparabilità necessari per eliminare le differenze significative tra dette transazioni. Nessun metodo è utilizzabile in tutte le situazioni possibili, né è necessario dimostrare la non applicabilità di un dato metodo alle circostanze del caso di specie.

2.3. I metodi tradizionali basati sulla transazione sono considerati lo strumento più diretto per stabilire se le condizioni nelle relazioni commerciali e finanziarie fra imprese associate siano fondate sul principio di libera concorrenza. In effetti, qualsiasi differenza tra il prezzo di una transazione tra le imprese associate e il prezzo di una transazione tra parti indipendenti può normalmente essere imputata direttamente alle relazioni commerciali e finanziarie stabilite o imposte tra le imprese; le condizioni di libera concorrenza possono essere determinate sostituendo direttamente il prezzo della transazione tra parti indipendenti al prezzo della transazione tra le imprese associate. Qualora, sulla base dei criteri descritti nel paragrafo 2.2, sia possibile applicare in maniera ugualmente affidabile un metodo tradizionale basato sulla transazione e un metodo basato sull’utile delle transazioni, il metodo tradizionale basato sulla transazione è preferibile al metodo basato sull’utile delle transazioni. Inoltre, laddove si possa applicare in maniera ugualmente affidabile, sulla base dei criteri descritti nel paragrafo 2.2, il metodo del confronto di prezzo (metodo CUP) e un altro metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, il metodo del confronto del prezzo è preferibile. Si vedano i paragrafi 2.14-2.26 per un’analisi del metodo del confronto del prezzo.

2.4. Esistono situazioni in cui i metodi basati sull’utile delle transazioni sono considerati più appropriati rispetto ai metodi tradizionali basati sulla transazione. Per esempio, nei casi in cui ognuna delle parti associate apporti contributi unici e di rilevante valore alla transazione o qualora le parti associate svolgano attività altamente integrate, il metodo di ripartizione dell’utile risulta più appropriato rispetto a un metodo unilaterale. Anche nel caso in cui, ad esempio, non sono pubblicamente disponibili informazioni affidabili sul margine lordo di parti indipendenti (o quando tali informazioni sono limitate), i metodi tradizionali basati sulla transazione possono risultare di difficile applicazione, a meno che non ci siano comparabili interni, e un metodo basato sull’utile delle transazioni può essere il metodo più appropriato tenuto conto delle informazioni disponibili.

2.5. Tuttavia, non è opportuno applicare un metodo basato sull’utile delle transazioni soltanto perché i dati riguardanti le transazioni tra parti indipendenti sono difficili da ottenere o incompleti sotto uno o più profili. Gli stessi criteri utilizzati al paragrafo 2.2 per giungere alla conclusione iniziale che nessuno dei metodi tradizionali basati sulla transazione possa essere applicato in maniera affidabile al caso di specie devono essere nuovamente considerati per valutare l’affidabilità di un metodo basato sull’utile delle transazioni.

2.6. I metodi basati sull’utile delle transazioni possono risultare accettabili solo nella misura in cui siano compatibili con l’articolo 9 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE, in particolar modo per quanto riguarda la comparabilità. Ciò si ottiene applicando i metodi in modo tale da avvicinarsi al prezzo di libera concorrenza. L’applicazione del principio di libera concorrenza è generalmente basata sul confronto tra il prezzo, il margine o gli utili di specifiche transazioni tra imprese associate e il prezzo, il margine o gli utili di transazioni comparabili tra imprese indipendenti. Per quanto riguarda il metodo di ripartizione dell’utile, esso è basato su un’approssimazione della ripartizione degli utili che imprese indipendenti avrebbero previsto di realizzare se avessero posto in essere la transazione o le transazioni (si veda il paragrafo 2.114).

2.7. In nessun caso dovrà essere utilizzato un metodo basato sull’utile della transazione al fine di aumentare la tassazione delle imprese che realizzano utili inferiori rispetto alla media oppure al fine di ridurre la tassazione delle imprese che realizzano utili più elevati della media. Una maggiore tassazione delle imprese che hanno una redditività meno elevata della media o, viceversa, una minore tassazione delle imprese che realizzano utili più elevati della media non trovano alcuna giustificazione nel principio di libera concorrenza, quando la ragione del maggiore o minore successo è attribuibile a fattori commerciali.

2.8. Le indicazioni contenute nel paragrafo 2.2, secondo cui la scelta del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento si pone sempre l’obiettivo di trovare il metodo più appropriato per ciascun singolo caso, non implicano che tutti i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento debbano essere analizzati in dettaglio o testati in ciascun caso al fine di selezionare quello più appropriato. È buona prassi documentare la scelta del metodo più appropriato e dei comparabili e ciò può rientrare in un tipico processo di ricerca secondo quanto proposto al paragrafo 3.4.

2.9. Inoltre, i gruppi multinazionali sono liberi di applicare altri metodi che non siano quelli descritti in queste linee guida (di seguito definiti “altri metodi”) al fine di determinare i prezzi, a condizione che tali prezzi soddisfino il principio di libera concorrenza in conformità con le presenti linee guida. Tali altri metodi, tuttavia, non dovranno essere utilizzati in sostituzione dei metodi riconosciuti dall’OCSE nel caso in cui questi ultimi risultino più appropriati ai fatti e alle circostanze del caso di specie. Nelle ipotesi in cui si ricorra ad altri metodi, la relativa scelta andrebbe suffragata da una spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall’OCSE siano stati considerati meno appropriati o non applicabili alle circostanze del caso e delle ragioni per le quali si è ritenuto che l’altro metodo selezionato fornisse una soluzione migliore. Il contribuente conserverà la documentazione concernente le modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento ed essere pronto a fornirla. Per un’analisi sulla documentazione, si veda il Capitolo V.

2.10. L’applicazione di una regola empirica (c.d. rule of thumb) non può rappresentare una valida alternativa ad una completa analisi funzionale e di comparabilità condotte secondo i principi contenuti nei Capitoli I-III. Conseguentemente, non può essere utilizzata una regola empirica per dimostrare che un prezzo o una ripartizione di profitti rispettino il principio di libera concorrenza.

2.11. Non è possibile fornire regole specifiche che coprano ogni possibile caso. L’amministrazione fiscale non effettuerà aggiustamenti minori o marginali. In generale, le parti dovrebbero cercare di raggiungere un accordo ragionevole, tenendo in considerazione l’inesattezza dei vari metodi e la preferenza per gradi più elevati di comparabilità e un rapporto più diretto e più immediato con la transazione. Informazioni utili, come quelle che riguardano transazioni tra parti indipendenti che non siano identiche alle transazioni tra imprese associate, non devono essere scartate semplicemente perché non soddisfano totalmente alcuni rigidi criteri di comparabilità. Allo stesso modo, le informazioni riguardanti transazioni tra imprese associate possono essere utili per capire la transazione in esame o per fornire indicazioni per ulteriori indagini. Inoltre, si dovrà applicare qualsiasi metodo che risulti accettabile alle entità del gruppo multinazionale coinvolte nella transazione o nelle transazioni nonché alle amministrazioni fiscali territorialmente competenti per le predette entità.

B. Utilizzo di più di un metodo

2.12. Il principio di libera concorrenza non richiede l’applicazione di più di un metodo per una data transazione (o per una serie di transazioni aggregate in modo appropriato in base al modello di cui al paragrafo 3.9) e in effetti un eccessivo affidamento su tale approccio potrebbe generare un onere piuttosto rilevante per i contribuenti. Le presenti linee guida, perciò, non pretendono che l’ispettore tributario o il contribuente effettuino l’analisi sulla base di più metodi. Mentre in alcuni casi la scelta di un metodo può non essere immediata e più di un metodo potrebbe, inizialmente, essere preso in considerazione, in generale sarà possibile scegliere un solo metodo che sia atto a fornire la migliore stima del prezzo di libera concorrenza. Comunque, per i casi di difficile trattazione, dove nessun approccio è decisivo, un approccio flessibile consentirebbe di utilizzare congiuntamente i risultati derivanti da più metodi. In questi casi, è necessario fare un tentativo per cercare di ottenere un risultato conforme al principio di libera concorrenza che sia soddisfacente, da un punto di vista pratico, per tutte le parti interessate, tenendo conto dei fatti e delle circostanze del caso di specie, dell’insieme dei risultati disponibili e della relativa affidabilità dei differenti metodi considerati. Si vedano i paragrafi 3.58-3.59 per un’analisi dei casi in cui l’utilizzo di più di un metodo porta ad ottenere un intervallo di prezzi.

Parte II: Metodi tradizionali basati sulla transazione

A. Introduzione

2.13. Questa Parte fornisce indicazioni dettagliate sui metodi tradizionali basati sulla transazione che vengono utilizzati per applicare il principio di libera concorrenza. Tali metodi sono il metodo del confronto di prezzo, il metodo del prezzo di rivendita e il metodo del costo maggiorato.

B. Metodo del confronto di prezzo

B.1 In generale
2.14. Il metodo del confronto del prezzo confronta il prezzo di beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione tra imprese associate con il prezzo applicato a beni o servizi trasferiti in una transazione comparabile tra parti indipendenti in circostanze comparabili. Se vi è una differenza tra i due prezzi, ciò può indicare che le condizioni delle relazioni commerciali e finanziarie delle imprese associate non rispettano il principio di libera concorrenza, risultando pertanto necessario sostituire il prezzo applicato nella transazione tra le imprese associate con il prezzo della transazione tra parti indipendenti.

2.15. Sulla base dei principi di cui al Capitolo I, una transazione tra parti indipendenti è comparabile con una transazione tra imprese associate (cioè è una transazione tra parti indipendenti comparabile) ai fini del metodo del confronto del prezzo se una delle due seguenti condizioni è soddisfatta: a) nessuna delle differenze (nel caso ve ne siano) tra le transazioni comparate o tra le imprese che avviano dette transazioni può influenzare in modo rilevante il prezzo di libero mercato oppure b) si possono apportare degli aggiustamenti sufficientemente accurati allo scopo di eliminare gli effetti sostanziali di dette differenze. Quando è possibile individuare transazioni tra parti indipendenti, il metodo del confronto del prezzo è il più diretto e affidabile al fine di applicare il principio di libera concorrenza. Di conseguenza, in questi casi detto metodo è preferibile a qualsiasi altro metodo.

2.16. Potrebbe essere difficile individuare una transazione tra imprese indipendenti che sia abbastanza simile ad una transazione tra imprese associate, tale per cui le differenze non abbiano effetti concreti sul prezzo. Ad esempio, una lieve differenza nel bene trasferito nel corso di transazioni tra imprese associate e transazioni tra imprese indipendenti potrebbe influenzare concretamente il prezzo anche se la natura delle attività commerciali intraprese può essere sufficientemente simile da produrre lo stesso margine di utile complessivo. Pertanto, in tali casi, quando si applica il metodo del confronto del prezzo, saranno necessari alcuni aggiustamenti. Come indicato nel successivo paragrafo 2.17, la portata e l’affidabilità degli aggiustamenti influenzerà l’attendibilità delle analisi effettuate secondo il metodo in esame.

2.17. Nel valutare se transazioni tra imprese associate e transazioni tra parti indipendenti siano comparabili, si dovrebbe fare riferimento all’effetto che hanno sul prezzo le funzioni complessivamente svolte dall’impresa piuttosto che alla semplice comparabilità del prodotto (ossia, ai fattori rilevanti ai fini della comparabilità come previsto dal Capitolo I). Nel caso in cui esistano differenze tra transazioni tra imprese associate e transazioni tra parti indipendenti oppure tra imprese che effettuano tali transazioni, può essere difficile determinare aggiustamenti ragionevolmente accurati per eliminare l’effetto sul prezzo. Tali difficoltà non precluderanno, di norma, l’eventuale applicazione del metodo del confronto del prezzo. Considerazioni pratiche suggeriscono un approccio più flessibile per consentire che il metodo in esame sia utilizzato e integrato, se necessario, da altri metodi appropriati, ciascuno dei quali dovrebbe essere valutato conformemente alla propria adeguatezza. Bisognerà compiere ogni possibile sforzo per correggere i dati, in modo tale che essi possano essere utilizzati in maniera appropriata quando si applica il metodo del confronto del prezzo. Così come per qualsiasi metodo, l’affidabilità del metodo in esame è influenzata dal grado di precisione con il quale possono essere effettuati gli aggiustamenti, al fine di ottenere una giusta comparabilità.

2.18. Nel rispetto delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.2 per la selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso di specie, il metodo del confronto del prezzo sarà generalmente un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato per determinare il prezzo di libera concorrenza per il trasferimento tra imprese associate di beni fungibili offerti sul mercato senza differenze qualitative (d’ora in poi commodities). Il riferimento alle commodities deve essere inteso in modo da includere tutti i beni tangibili per i quali parti indipendenti, nel fissare il prezzo delle transazioni con soggetti terzi, utilizzano un prezzo di borsa. Il termine “prezzo di borsa” fa riferimento al prezzo delle commodities nel periodo di pertinenza ottenuto su un mercato internazionale o domestico. In tale contesto, il prezzo di borsa fa riferimento anche ai prezzi ottenuti da listini o agenzie statistiche riconosciute e trasparenti, ovvero da agenzie governative dedite alla fissazione dei prezzi, a condizione che tali indici siano utilizzati da parti indipendenti come punto di riferimento per determinare i prezzi delle relative transazioni.

2.19. Con il metodo del confronto del prezzo, il prezzo di libera concorrenza per le transazioni aventi ad oggetto commodities può essere determinato con riferimento a transazioni comparabili tra parti indipendenti e accordi comparabili tra parti indipendenti basati sul prezzo di borsa. I prezzi di borsa delle commodities generalmente riflettono l’accordo, tra compratori e venditori indipendenti presenti sul mercato, sul prezzo di uno specifico tipo e quantità di commodities, negoziate sulla base di specifiche condizioni in un preciso momento. Un fattore rilevante nel determinare l’adeguatezza dei prezzi di borsa di una specifica commodity è la misura in cui il prezzo di borsa sia largamente e abitualmente utilizzato nell’ordinario svolgimento dell’attività per negoziare i prezzi in transazioni tra parti indipendenti comparabili alla transazione tra imprese associate. Conseguentemente, sulla base dei fatti e delle circostanze di ciascun caso, i prezzi di borsa possono essere considerati quale riferimento per la fissazione del prezzo delle transazioni aventi ad oggetto commodities tra imprese associate. I contribuenti e l’amministrazione fiscale dovrebbero essere coerenti nell’applicazione dei prezzi di borsa adeguatamente selezionati.

2.20. Affinché il metodo del confronto del prezzo sia applicato in modo affidabile alle transazioni aventi ad oggetto commodities, è necessario che le caratteristiche economicamente rilevanti della transazione tra imprese associate e delle transazioni tra parti indipendenti o degli accordi tra imprese indipendenti basati sul prezzo di borsa siano comparabili. Con riferimento alle commodities, le caratteristiche economicamente rilevanti includono, tra le altre, le caratteristiche fisiche e la qualità della commodity e le condizioni contrattuali della transazione tra imprese associate, quali i volumi scambiati, la durata degli accordi, il tempo e le condizioni di consegna, il trasporto, l’assicurazione e le condizioni relative alla valuta. Per alcune commodities, certe caratteristiche economicamente rilevanti (ad esempio, la pronta consegna) potrebbero comportare un premio o uno sconto. Nel caso in cui il prezzo di borsa sia utilizzato quale riferimento per determinare il prezzo o l’intervallo di prezzi di libera concorrenza, rileveranno i contratti standard che stabiliscono le specificazioni sulle cui basi le commodities sono negoziate in borsa e che determinano il prezzo di borsa delle stesse. Nel caso in cui ci siano differenze tra le condizioni della transazione tra imprese associate e le condizioni delle transazioni tra parti indipendenti o le condizioni sulle cui basi è determinato il prezzo di borsa delle commodities che di fatto influenzano il prezzo delle transazioni aventi ad oggetto le commodities in esame, sarà necessario effettuare aggiustamenti ragionevolmente esatti al fine di garantire che le caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni siano comparabili. I contributi forniti da parte di altre entità nella catena di produzione e di distribuzione, nella forma di funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti, dovranno essere remunerati secondo le indicazioni fornite nelle presenti linee guida.

2.21. Al fine di assistere l’amministrazione fiscale nello svolgimento di un esame consapevole dei criteri adottati nella determinazione dei prezzi di trasferimento, il contribuente dovrà fornire prova ed evidenze documentali, quali parte della sua documentazione dei prezzi di trasferimento, sulla politica per la fissazione dei prezzi nelle transazioni aventi ad oggetto le commodities, sulle informazioni necessarie per giustificare gli aggiustamenti di prezzo basati sulle transazioni tra parti indipendenti comparabili o sugli accordi comparabili tra imprese indipendenti basati sul prezzo di borsa e su ogni altra informazione rilevante, su quali formule sono utilizzate per la determinazione dei prezzi, sugli accordi con consumatori finali terzi, sui premi o sconti applicati, sulla data di riferimento dei prezzi, sulla catena di produzione e di distribuzione e su tutte le informazioni predisposte per finalità extra-fiscali.

2.22. Un elemento particolarmente importante nelle transazioni aventi ad oggetto le commodities regolate sulla base del prezzo di borsa è la data della rilevazione intesa come il momento specifico, la data o il periodo di tempo (ad esempio, un dato intervallo di tempo su cui è determinato il prezzo medio) individuato dalle parti per determinare il prezzo nelle predette transazioni. Nel caso in cui il contribuente sia in grado di fornire prova adeguata della data di rilevazione del prezzo concordata tra le imprese associate nella transazione avente ad oggetto le commodities, nel momento in cui la transazione è stata posta in essere (ad esempio, le proposte e le accettazioni, i contratti o i contratti registrati o altri documenti che stabiliscono le condizioni degli accordi possono rappresentare una prova adeguata) e ciò sia coerente con l’effettivo comportamento delle parti o con altre circostanze del caso di specie, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Sezione D del Capitolo I sull’accurata delineazione dell’effettiva transazione, l’amministrazione fiscale dovrà determinare il prezzo della transazione avente ad oggetto commodities facendo riferimento alla data di rilevazione del prezzo concordata dalle imprese associate. Nel caso in cui la data di rilevazione del prezzo specificata in qualsiasi accordo scritto tra le imprese associate non sia conforme con l’effettivo comportamento delle parti o con altre circostanze del caso di specie, l’amministrazione fiscale potrà determinare una differente data di rilevazione del prezzo coerente con tali ulteriori circostanze e con ciò che imprese indipendenti avrebbero concordato in circostanze comparabili (tenendo in considerazione la prassi del settore). Nel caso in cui il contribuente non sia in grado di fornire prova adeguata della data di rilevazione del prezzo concordata tra le imprese associate nella transazione e l’amministrazione fiscale non sia in grado di determinare in altro modo una differente data di rilevazione del prezzo nel rispetto delle indicazioni contenute nella Sezione D del Capitolo I, l’amministrazione fiscale potrà presumere la data di rilevazione del prezzo della transazione avente ad oggetto commodities sulla base degli elementi a sua disposizione; potrebbe essere la data di spedizione quale risulta dal documento di trasporto o da altro documento equivalente a seconda del mezzo di trasporto utilizzato. Questo significherà che il prezzo delle commodities oggetto della transazione verrà determinato con riferimento al prezzo medio di borsa alla data di spedizione, soggetto a qualsivoglia appropriato aggiustamento di comparabilità sulla base delle informazioni disponibili all’amministrazione fiscale. Sarebbe importante consentire la risoluzione di casi di doppia imposizione derivanti dall’applicazione della data presunta di rilevazione del prezzo attraverso il ricorso alle procedure amichevoli previste dalla Convenzione applicabile al caso di specie.

B.2 Esempi di applicazione del metodo del confronto del prezzo
2.23. Gli esempi di seguito riportati illustrano l’applicazione del metodo del confronto del prezzo, includendo casi in cui potrebbe essere necessario effettuare aggiustamenti alle transazioni tra parti indipendenti per renderle comparabili alle transazioni tra imprese associate.

2.24. Il metodo del confronto del prezzo è particolarmente affidabile nel caso in cui un’impresa indipendente venda lo stesso prodotto che è venduto tra due imprese associate. Ad esempio, un’impresa indipendente vende caffè colombiano, non di marca, di tipo, qualità e quantità simili a quello venduto tra due imprese associate, assumendo che le transazioni tra imprese associate e quelle sul libero mercato si effettuino più o meno nello stesso momento, allo stesso stadio della catena di produzione e di distribuzione e in condizioni simili. Se la sola transazione sul libero mercato disponibile includesse caffè brasiliano non di marca, sarebbe opportuno accertare se la differenza a livello di prodotto abbia una conseguenza sostanziale sul prezzo. Ad esempio, si potrebbe accertare se l’origine stessa del prodotto esiga generalmente un sovrapprezzo o richieda uno sconto sul libero mercato. Tale informazione può essere ottenuta dai mercati delle commodities o dedotta dai prezzi dei venditori al minuto. Se la differenza incide effettivamente sul prezzo, sarà opportuno apportare alcuni aggiustamenti. Nel caso vi siano delle difficoltà nell’operare un aggiustamento ragionevolmente accurato, l’affidabilità del metodo del confronto del prezzo risulterà ridotta e potrà essere necessario individuare metodi meno diretti.

2.25. Un esempio in cui si rendono necessari degli aggiustamenti è quando le circostanze in cui si svolgono le vendite tra imprese associate e quelle tra imprese indipendenti sono identiche, eccetto per il fatto che il prezzo delle vendite tra imprese associate è un prezzo “franco destino” mentre quello tra imprese indipendenti è un prezzo di fabbrica “franco a bordo”. Le differenze nelle condizioni di trasporto e assicurazione generalmente hanno un effetto definito e ragionevolmente accertabile sul prezzo. Perciò, per determinare il prezzo delle vendite tra imprese indipendenti, il prezzo dovrà essere rettificato per la differenza nelle condizioni di consegna.

2.26. Come ulteriore esempio, si assuma che un contribuente venda 1000 tonnellate di un prodotto ad un’impresa associata al prezzo di 80 dollari per tonnellata e che contemporaneamente venda ad un’impresa indipendente 500 tonnellate dello stesso prodotto a 100 dollari per tonnellata. In questo caso è necessario valutare se le differenti quantità dovrebbero comportare un aggiustamento del prezzo di trasferimento. Si dovrà studiare il relativo mercato attraverso l’analisi delle transazioni di prodotti analoghi, al fine di determinare sconti normalmente applicati a seconda della quantità fornita.

C. Metodo del prezzo di rivendita

C.1 In generale
2.27. Il metodo del prezzo di rivendita si riferisce al prezzo a cui un prodotto che è stato acquistato da un’impresa associata è rivenduto ad un’impresa indipendente. Detto prezzo (“prezzo di rivendita”) è poi ridotto di un adeguato margine lordo (“margine del prezzo di rivendita”) che rappresenta l’importo con cui il rivenditore cercherà di coprire i propri costi di vendita e altri costi di gestione e, alla luce delle funzioni svolte (considerando i beni utilizzati e i rischi assunti), di ricavare un utile adeguato. Ciò che rimane dopo la sottrazione del margine lordo può essere considerato, dopo la correzione per tener conto di altri costi associati alla compravendita del prodotto (ad esempio, i diritti doganali), come prezzo di libera concorrenza per il trasferimento originario del bene tra le imprese associate. Detto metodo risulta più utile quando si applica alle operazioni di commercializzazione.

2.28. Il margine del prezzo di rivendita del rivenditore nel corso di una transazione tra imprese associate può determinarsi con riferimento al margine del prezzo di rivendita che lo stesso rivenditore guadagna sugli articoli acquistati e venduti nel corso di transazioni comparabili con parti indipendenti (“comparabile interno”). Potrà, inoltre, rappresentare un’utile guida il margine del prezzo di rivendita realizzato da un’impresa indipendente nel corso di transazioni comparabili (“comparabile esterno”). Quando il rivenditore esercita un’attività generale di intermediazione, il margine del prezzo di rivendita può essere collegato alle provvigioni, che sono in genere calcolate come percentuale del prezzo di vendita del prodotto venduto. Nella determinazione del margine del prezzo di rivendita si dovrà verificare, in tal caso, se l’intermediario intervenga in qualità di agente o di mandante.

2.29. Sulla base dei principi menzionati nel Capitolo I, una transazione tra parti indipendenti è comparabile con una transazione tra imprese associate (cioè è una transazione tra parti indipendenti comparabile) ai fini del metodo del prezzo di rivendita se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni: a) nessuna delle differenze (nel caso esistano) tra le transazioni comparate o tra le imprese che avviano dette transazioni potrà sostanzialmente influenzare il margine del prezzo di rivendita sul libero mercato oppure b) sono possibili aggiustamenti ragionevolmente adeguati per eliminare gli effetti di dette differenze. Il metodo del prezzo di rivendita richiede minori aggiustamenti rispetto al metodo del confronto del prezzo per tener conto delle differenze tra i prodotti, perché è meno probabile che dette differenze abbiano un impatto sostanziale sui margini di utile rispetto al prezzo.

2.30. In un’economia di mercato, la remunerazione per svolgere funzioni analoghe tende a livellarsi tra le diverse attività. Al contrario, i prezzi di prodotti differenti tendono ad eguagliarsi nella misura in cui tali prodotti costituissero dei surrogati l’uno dell’altro. Poiché i margini lordi di profitto rappresentano remunerazioni lorde, dopo aver tenuto conto del costo dei prodotti venduti per le specifiche funzioni svolte (considerando i beni utilizzati e i rischi assunti), le differenze di prodotto sono meno rilevanti. Per esempio, se i fatti indicassero che una società di distribuzione svolge le stesse funzioni (considerando i beni utilizzati e i rischi assunti) sia se vendesse tostapane sia se vendesse frullatori, in un’economia di mercato dovrebbe esistere lo stesso livello di remunerazione per le due attività. Comunque, i consumatori non considererebbero i tostapane e i frullatori come prodotti sostitutivi particolarmente affini e quindi non ci sarebbe motivo di aspettarsi che i loro prezzi siano gli stessi.

2.31. Sebbene differenze di prodotto più rilevanti possano essere tollerate nel metodo del prezzo di rivendita, il bene trasferito nel corso di una transazione tra imprese associate deve essere confrontato con quello trasferito in una transazione tra parti indipendenti. È più probabile che differenze di maggior rilevanza si riflettano poi nelle differenze delle funzioni svolte dalle parti associate che intervengono nelle transazioni rispetto a quelle che intervengono in transazioni tra parti indipendenti. Mentre è richiesta una minore comparabilità di prodotto nell’utilizzazione del metodo del prezzo di rivendita, è pur vero che una maggiore comparabilità di prodotto produrrà un risultato migliore. Ad esempio, nel caso in cui nella transazione sia implicato un bene immateriale di elevato valore o unico, la somiglianza dei prodotti può assumere grande importanza e occorre prestare particolare attenzione a tale aspetto al fine di assicurarsi che il confronto sia valido.

2.32. Sarà opportuno dare maggior peso ad altri fattori di comparabilità di cui al Capitolo I (ad esempio, funzioni svolte, circostanze economiche ecc.) quando il margine di utile è collegato principalmente a questi altri fattori e solo secondariamente al particolare prodotto trasferito. Ci si troverà in una circostanza simile, di solito, quando si tratterà di determinare il margine di utile di un’impresa associata che non ha utilizzato beni unici (quali beni immateriali di elevato valore o unici) per aggiungere valore al prodotto trasferito. Pertanto, quando le transazioni tra imprese associate e quelle tra parti indipendenti sono comparabili con riferimento a tutti i fattori tranne che per le caratteristiche del prodotto, il metodo del prezzo di rivendita potrà rappresentare un metro di valutazione delle condizioni concorrenziali più affidabile rispetto al metodo del confronto del prezzo, a meno che non possano essere effettuati degli aggiustamenti ragionevolmente adeguati che tengano conto delle differenze dei prodotti trasferiti. La stessa considerazione vale per il metodo del costo maggiorato, analizzato più avanti.

2.33. Quando il margine del prezzo di rivendita corrisponde a quello di un’impresa indipendente in una transazione comparabile, l’affidabilità del metodo del prezzo di rivendita può essere influenzata dalle differenze sostanziali presenti nei modi in cui le imprese associate e le imprese indipendenti conducono la loro attività imprenditoriale. Tali differenze potranno includere quelle che influiscono sui costi considerati (ad esempio, l’effetto dell’efficienza di gestione sui livelli e sulle variazioni delle giacenze), che possono avere delle conseguenze sulla redditività di un’impresa, ma non necessariamente sul prezzo a cui essa compra o vende i suoi beni e servizi sul libero mercato. Dette caratteristiche dovranno essere prese in esame per stabilire se la transazione sul libero mercato è comparabile, allo scopo di applicare il metodo del prezzo di rivendita.

2.34. Il metodo del prezzo di rivendita dipende anche dalla comparabilità delle funzioni svolte (considerando i beni utilizzati e i rischi assunti). Esso può divenire meno affidabile quando vi sono differenze tra transazioni tra imprese associate e transazioni tra parti indipendenti nonché tra le parti della transazione e queste differenze hanno un’influenza concreta sul fattore utilizzato per misurare le condizioni di libera concorrenza, che in questo caso è il margine del prezzo di rivendita realizzato. Laddove si incontrino differenze sostanziali che influenzano i margini lordi ottenuti nelle transazioni tra imprese associate e in quelle tra parti indipendenti (ad esempio, nella natura delle funzioni svolte dalle parti della transazione), dovranno essere predisposti aggiustamenti per tener conto di tali differenze. La portata e l’affidabilità di detti aggiustamenti inciderà in ogni caso particolare sull’affidabilità relativa delle analisi effettuate secondo il metodo del prezzo di rivendita.

2.35. È più facile determinare un idoneo margine del prezzo di rivendita quando il rivenditore non aumenta sensibilmente il valore del prodotto. Al contrario, sarà più difficile utilizzare il metodo del prezzo di rivendita per pervenire ad un prezzo di libera concorrenza, quando, prima della rivendita, le merci subiscono un’ulteriore trasformazione o sono incorporate in un prodotto più complesso cosicché la loro identità viene meno o è trasformata (ad esempio, laddove i componenti sono assemblati per fornire un prodotto finito o semilavorato). Un altro esempio in cui il margine del prezzo di rivendita richiede una cura particolare si ha quando il rivenditore contribuisce sostanzialmente alla creazione o alla conservazione del bene immateriale associato al prodotto (ad esempio, marchi di fabbrica o denominazioni commerciali) posseduto da un’impresa associata. In tali casi, il contributo che i beni originariamente trasferiti hanno apportato al valore del prodotto finale non può essere facilmente valorizzato.

2.36. Il margine del prezzo di rivendita sarà maggiormente accurato qualora sia stato fissato entro breve tempo dall’acquisto delle merci da parte del rivenditore. Tanto più tempo intercorre tra l’acquisto originale e la rivendita, tanto più probabile è che altri fattori – quali modificazioni del mercato, dei tassi di cambio, dei costi ecc. – dovranno essere tenuti in considerazione al momento del confronto.

2.37. Si può supporre che l’ammontare del margine del prezzo di rivendita dipenda dal livello delle attività realizzate dal rivenditore. Tale livello di attività può coprire un vasto raggio d’azione che va dal caso in cui il rivenditore svolge soltanto servizi minimi, come nel caso dell’agente spedizioniere, al caso in cui il rivenditore assume la totalità dei rischi inerenti alla proprietà del prodotto, come pure la piena responsabilità e i rischi propri della pubblicità, del marketing, della distribuzione e della garanzia delle merci, del finanziamento delle scorte e degli altri servizi connessi. Se il rivenditore, nel corso di una transazione tra imprese associate, non svolge un’attività commerciale sostanziale ma si limita a trasferire le merci ad un terzo, il margine del prezzo di rivendita sarà basso, alla luce delle funzioni svolte. Il margine del prezzo di rivendita sarà più elevato se si dimostra che il rivenditore possiede una competenza particolare nel marketing delle merci considerate, sopporta in effetti rischi particolari o contribuisce sostanzialmente alla creazione o al mantenimento del bene immateriale associato al prodotto. Tuttavia, l’attività svolta dal rivenditore, sia essa minima o essenziale, dovrà essere adeguatamente dimostrata. Ciò includerebbe la giustificazione delle spese di marketing che potrebbero essere considerate irragionevolmente elevate, ad esempio, quando parte o la maggior parte della spesa promozionale sia sostenuta come servizio realizzato a favore del proprietario del marchio di fabbrica. In tal caso, il metodo del costo maggiorato può ben integrare il metodo del prezzo di rivendita.

2.38. Qualora il rivenditore eserciti chiaramente un’attività commerciale complessa in aggiunta all’attività di rivendita stessa, allora potrà prevedersi un margine sul prezzo di rivendita ragionevolmente considerevole. Se nello svolgimento delle proprie attività il rivenditore impiega particolari beni (ad esempio, i beni immateriali, quale la propria organizzazione di marketing), può essere inopportuno valutare le condizioni di libera concorrenza nel corso di una transazione tra imprese associate utilizzando un margine del prezzo di rivendita derivato da transazioni sul libero mercato in cui il rivenditore indipendente non utilizza beni simili, salvo opportuni aggiustamenti. Se il rivenditore possiede beni immateriali connessi ad attività di marketing di rilevante valore, il margine del prezzo di rivendita nella transazione sul libero mercato potrà portare a sottostimare l’utile cui il rivenditore ha diritto nel corso della transazione tra imprese associate, a meno che la transazione comparabile sul libero mercato coinvolga lo stesso rivenditore o un rivenditore con beni immateriali connessi ad attività di marketing di valore analogo.

2.39. Nel caso in cui la distribuzione delle merci avvenga attraverso una società intermediaria, può essere importante per l’amministrazione fiscale considerare non solo il prezzo di rivendita delle merci acquistate dalla società intermediaria ma anche il prezzo che questa ha pagato al proprio fornitore e le funzioni da essa svolte. In pratica, ci potrebbero essere difficoltà pratiche nell’ottenere tali informazioni e nel valutare le funzioni effettivamente svolte dalla società intermediaria. Se non può dimostrarsi che la società intermediaria sopporti rischi economicamente significativi o svolga una funzione economica nel processo che ha aumentato il valore dei prodotti, allora qualsiasi componente del prezzo attribuito alle attività della società intermediaria dovrà essere ragionevolmente attribuito ad un’altra consociata del gruppo multinazionale, poiché imprese indipendenti non avrebbero normalmente permesso ad una simile società di partecipare agli utili della transazione.

2.40. Il margine del prezzo di rivendita dovrà anche variare a seconda che il rivenditore abbia o meno il diritto esclusivo di rivendere le merci. L’esistenza di tali accordi sono rinvenibili in transazioni tra imprese indipendenti e possono avere un’incidenza sul margine. Pertanto, si dovrà tener conto di tale tipo di diritto esclusivo in occasione di qualsiasi confronto. Il valore da attribuire a tale diritto esclusivo dipenderà, in una certa misura, dall’ambito territoriale e dall’esistenza e relativa concorrenza di eventuali prodotti succedanei. In una transazione di libera concorrenza, tale accordo può risultare redditizio sia per il fornitore che per il rivenditore. Per esempio, può costituire un incentivo per il rivenditore affinché si sforzi di vendere una particolare linea di prodotti del fornitore. Al contrario, tale accordo potrebbe far sì che al rivenditore sia assicurata una sorta di monopolio, cosicché egli possa eventualmente realizzare un solido giro d’affari senza grande sforzo. Di conseguenza, si renderà necessario esaminare con cura, e per ogni singolo caso, l’incidenza di tale fattore sul margine del prezzo di rivendita appropriato. Si vedano anche i paragrafi 6.118 e 6.120.

2.41. Quando le prassi in materia di contabilità presentano delle differenze passando dalla transazione tra imprese associate alla transazione tra parti indipendenti, bisognerà effettuare delle opportune correzioni ai dati utilizzati per il calcolo del margine del prezzo di rivendita, al fine di assicurare che gli stessi tipi di costi siano utilizzati in ciascun caso per pervenire al margine lordo. Ad esempio, i costi di ricerca e sviluppo possono rientrare tra le spese operative o tra i costi dei prodotti venduti. Senza opportune correzioni, i rispettivi margini lordi non saranno comparabili.

C.2 Esempi di applicazione del metodo del prezzo di rivendita
2.42. Supponiamo che vi siano due distributori, i quali vendono lo stesso prodotto sullo stesso mercato e con la stessa marca. Il distributore A offre una garanzia; il distributore B non ne offre alcuna. Il distributore A non include la garanzia come parte della strategia di pricing e, pertanto, vende i suoi prodotti a un prezzo più elevato ottenendo un margine di utile lordo più elevato (se non si tiene conto dei costi relativi alla garanzia) rispetto al distributore B, che vende a un prezzo più basso. I due margini non sono comparabili finché non sia operato un aggiustamento ragionevolmente adeguato per tener conto di tale differenza.

2.43. Supponiamo che sia offerta una garanzia in relazione a tutti i prodotti, cosicché il prezzo “a valle” risulti uniforme. Il distributore C svolge la funzione di garanzia, ma di fatto è compensato dall’applicazione di un prezzo più basso da parte del fornitore. Il distributore D non svolge la funzione di garanzia, che è assunta dal fornitore (i prodotti sono rimandati alla fabbrica). Comunque, il fornitore del distributore D gli fattura un prezzo più elevato rispetto a quello fatturato al distributore C. Se il distributore C contabilizza il costo per svolgere la funzione di garanzia a titolo di costo dei beni venduti, la correzione dei margini di utile lordo è apportata automaticamente in relazione alle differenze. Tuttavia, se le spese di garanzia sono contabilizzate come spese operative, si ha un’alterazione nei margini che deve essere corretta. In tal caso, il ragionamento consiste nell’affermare che se D svolgesse la funzione di garanzia, il suo fornitore ridurrebbe il prezzo di trasferimento e quindi il margine di utile lordo di D risulterebbe più elevato.

2.44. Una società vende un prodotto attraverso distributori indipendenti in cinque Paesi dove non possiede sussidiarie. I distributori commercializzano semplicemente il prodotto e non svolgono alcuna attività ulteriore. In un Paese la società ha costituito una società controllata. Poiché questo mercato particolare riveste un’importanza strategica, la società domanda alla sua sussidiaria di vendere solo il suo prodotto e di assicurare dei servizi tecnici ai clienti. Anche se tutti gli altri elementi e circostanze sono simili, se i margini sono derivati da imprese indipendenti che non hanno accordi di vendita esclusivi o che non assicurano servizi tecnici come quelli realizzati dalla sussidiaria, è necessario considerare se debbano essere operati degli aggiustamenti per assicurare la comparabilità.

D. Metodo del costo maggiorato

D.1 In generale
2.45. Il metodo del costo maggiorato considera innanzitutto i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) in una transazione tra imprese associate per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato. Un’appropriata percentuale di ricarico sui costi di produzione (cost plus mark up) è poi aggiunta a detto costo, così da ottenere un utile adeguato tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato. Il risultato di tale operazione può essere considerato come prezzo di libera concorrenza della originaria transazione tra le imprese associate. Detto metodo risulta più utile quando i prodotti semilavorati sono venduti tra parti associate, allorché queste abbiano concluso accordi per la messa in comune degli impianti o accordi di acquisto-fornitura a lungo termine, o quando la transazione tra le imprese associate consista nella fornitura di servizi.

2.46. La percentuale di ricarico sui costi di produzione del fornitore, nel corso di una transazione tra le imprese associate, dovrà essere stabilita con riferimento alla percentuale di ricarico che lo stesso fornitore ottiene nel corso di transazioni comparabili con terze parti indipendenti (“comparabile interno”). Può, inoltre, essere utilizzata quale riferimento la percentuale che sarebbe stata ottenuta in transazioni comparabili da un’impresa indipendente (“comparabile esterno”).

2.47. Sulla base dei principi menzionati nel Capitolo I, una transazione tra parti indipendenti è comparabile con una transazione tra imprese associate ai fini del metodo del costo maggiorato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni: a) nessuna differenza (nel caso in cui esistano) tra le transazioni comparate o tra le imprese che avviano dette transazioni influenza sostanzialmente la percentuale di ricarico sul libero mercato o b) possono essere apportati aggiustamenti adeguati allo scopo di eliminare gli effetti sostanziali di dette differenze. Nel determinare se una transazione possa essere considerata come transazione tra parti indipendenti ai fini del metodo del costo maggiorato, si applicano gli stessi principi descritti ai paragrafi 2.29-2.34 per il metodo del prezzo di rivendita. Pertanto, è possibile che siano necessari pochi aggiustamenti per giustificare le differenze di prodotto sulla base del metodo del costo maggiorato rispetto al metodo del confronto del prezzo e può essere appropriato dare maggior peso ad altri elementi della comparabilità descritti nel Capitolo I, alcuni dei quali potranno avere un impatto più significativo sulla percentuale di ricarico rispetto a quello che hanno sul prezzo. Come nel caso del metodo del prezzo di rivendita (si veda il paragrafo 2.34), quando esistono differenze che incidono in maniera significativa sulle percentuali di ricarico ottenute nel corso delle transazioni tra imprese associate e tra parti indipendenti (ad esempio, relative alla natura delle funzioni svolte dalle parti della transazione), dovranno essere apportati aggiustamenti adeguati per tener conto di tali differenze. La misura e l’affidabilità di detti aggiustamenti influenzeranno la relativa affidabilità delle analisi effettuate secondo il metodo del costo maggiorato applicato in determinati casi.

2.48. Ad esempio, si supponga che la Società A produca e venda dei tostapane a un distributore che è un’impresa associata, che la Società B produca e venda ferri da stiro a un distributore che è un’impresa indipendente e che i margini di profitto sulla produzione di tostapane e ferri da stiro di base sia generalmente la stessa nelle industrie produttrici di piccoli elettrodomestici. (L’uso del metodo del costo maggiorato, in questo caso, presuppone che non vi siano produttori di tostapane molto simili). Se si applicasse il metodo del costo maggiorato, i margini di profitto da comparare della transazione tra le imprese associate con la transazione tra parti indipendenti sarebbero dati dalla differenza tra il prezzo di vendita dal produttore al distributore e i costi di produzione del prodotto, diviso per i costi di produzione del prodotto. Comunque, la Società A può essere più efficiente nel processo produttivo rispetto alla Società B, circostanza questa che le permette di avere costi più bassi. Di conseguenza, anche se la società A producesse ferri da stiro anziché tostapane ed applicasse lo stesso prezzo che la Società B applica ai ferri da stiro (ossia, non vi sarebbero state condizioni speciali), sarà appropriato che il margine di profitto della Società A sia più elevato di quello della Società B. Pertanto, a meno che non sia possibile effettuare un aggiustamento come conseguenza della differenza sul margine di profitto, l’applicazione del metodo del costo maggiorato non sarà totalmente affidabile in questo contesto.

2.49. Vi sono alcune difficoltà riguardanti la corretta applicazione del metodo del costo maggiorato, in particolare con riferimento alla determinazione dei costi. Sebbene sia vero che un’impresa debba coprire i propri costi in un determinato periodo di tempo per poter restare in attività, in alcuni casi questi costi potrebbero non rappresentare il fattore determinante per il conseguimento di un adeguato livello di profitto. Mentre in numerosi casi le società sono obbligate dalla concorrenza a ridurre i prezzi con riferimento al costo di produzione di merci specifiche o di fornitura di servizi specifici, vi sono altre circostanze in cui non esiste alcun legame evidente tra i livelli dei costi sostenuti e un prezzo di mercato (ad esempio, nel caso sia stata fatta una scoperta di valore e il possessore non abbia sostenuto spese rilevanti nel corso della ricerca).

2.50. Inoltre, quando si ricorre al metodo del costo maggiorato, si dovrà prestare attenzione ad applicare una percentuale di ricarico comparabile a una base di costo comparabile. Ad esempio, se il fornitore, al quale ci si riferisce nell’applicazione del metodo del costo maggiorato, utilizza nel corso delle sue attività dei beni in locazione, la base di costo potrà non essere comparabile senza aggiustamenti se il fornitore nella transazione tra le imprese associate utilizza dei beni propri. Come per il metodo del prezzo di rivendita, il metodo del costo maggiorato si basa su un confronto della percentuale di ricarico sui costi ottenuta dal fornitore associato di beni o servizi e quella ottenuta da una o più entità indipendenti sui loro costi in relazione a transazioni comparabili. Occorre perciò analizzare le differenze tra le transazioni tra le imprese associate e quelle tra parti indipendenti che hanno un effetto sulla misura del ricarico, al fine di determinare quali aggiustamenti debbano essere apportati alle percentuali di ricarico delle transazioni tra parti indipendenti.

2.51. A tal fine, è particolarmente importante considerare le differenze nell’entità e nella tipologia di costi – spese operative e spese non operative comprese le spese di finanziamento – collegati alle funzioni svolte e ai rischi assunti dalle parti o alle transazioni comparate. La considerazione di tali differenze può dare le seguenti indicazioni:

  1. se i costi riflettono una differenza funzionale (tenuto conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti) che non è stata considerata nell’applicazione del metodo, sarà necessario apportare un aggiustamento alla percentuale di ricarico;
  2. se i costi riflettono funzioni addizionali diverse dalle attività verificate con questo metodo, sarà necessario determinare una remunerazione separata per tali funzioni, che possono equivalere, ad esempio, alla fornitura di servizi per i quali deve essere determinata una remunerazione adeguata. Analogamente, i costi derivanti da una struttura del capitale che rifletta situazioni non di libera concorrenza possono esigere degli aggiustamenti separati;
  3. se le differenze nei costi delle parti messe a confronto riflettono semplicemente le efficienze o le inefficienze delle imprese, come nel caso di spese di direzione, generali e amministrative, non saranno necessari aggiustamenti al margine lordo.

In ognuno dei casi summenzionati, può risultare utile integrare i metodi del costo maggiorato e del prezzo di rivendita considerando i risultati ottenuti dall’applicazione di altri metodi (si veda il paragrafo 2.12).

2.52. Un altro aspetto importante della comparabilità riguarda l’omogeneità contabile. Nel caso in cui le pratiche contabili differiscano nella transazione tra imprese associate e nella transazione tra parti indipendenti, dovranno essere apportati degli aggiustamenti adeguati ai dati utilizzati per assicurare che siano prese in considerazione le stesse voci di costo. I margini di utile lordo devono essere calcolati in modo uniforme tra le imprese associate e le imprese indipendenti. Inoltre, vi possono essere differenze tra le stesse imprese nel trattamento dei costi che incidono sui margini di utile lordo che è necessario considerare per ottenere un grado di comparabilità affidabile. In alcuni casi, può risultare necessario considerare alcune spese operative al fine di ottenere omogeneità e comparabilità; in circostanze simili, il metodo del costo maggiorato si avvicina più al margine netto che a quello lordo. Considerando che l’analisi prende in esame le spese operative, la sua l’affidabilità può essere influenzata negativamente per i motivi di cui ai paragrafi 2.70-2.73. Pertanto, le misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 2.74-2.81 possono essere pertinenti nel verificare l’affidabilità di dette analisi.

2.53. Sebbene i principi contabili e le condizioni per una corretta contabilizzazione possano variare, generalmente i costi e le spese di una impresa si intendono divisibili in tre ampie categorie. Innanzitutto, vi sono i costi diretti di produzione di un bene o di un servizio, quale il costo della materia prima. In secondo luogo, vi sono i costi indiretti di produzione, i quali, sebbene siano strettamente collegati al processo produttivo, possono essere comuni a più beni o servizi (ad esempio, i costi del reparto che provvede alla manutenzione di attrezzature utilizzate per produrre diversi beni). Infine, vi sono le spese operative che riguardano l’impresa nel suo complesso, quali le spese di direzione, generali e amministrative.

2.54. La distinzione tra l’analisi del margine netto e quella del margine lordo può intendersi nei seguenti termini. Il metodo del costo maggiorato utilizza i margini calcolati al netto dei soli costi di produzione diretti e indiretti, mentre un metodo basato sul margine netto utilizzerà margini calcolati anche al netto delle spese operative che riguardano l’impresa nel suo complesso. È necessario evidenziare che, a causa delle differenze nelle prassi adottate dai diversi Paesi, risulta difficile determinare delle linee di distinzione ben precise tra le tre categorie di costo di cui sopra. Così, ad esempio, in relazione ad alcune fattispecie, l’applicazione del metodo del costo maggiorato può comportare la considerazione di alcune spese operative che riguardano l’impresa nel suo complesso, come già visto al paragrafo 2.52. Ciononostante, i problemi posti dalla determinazione precisa dei confini tra le tre categorie di costo sopra descritte non alterano la distinzione a livello pratico tra l’approccio fondato sul margine netto e quello fondato sul margine lordo.

2.55. In linea di principio i costi storici dovranno essere imputati a singole unità di produzione, nonostante vada rilevato che il metodo del costo maggiorato potrebbe risentire eccessivamente dell’allocazione di detti costi. Alcuni costi, ad esempio quelli relativi alle materie prime, al lavoro e alle spese di trasporto, varieranno nel corso di un certo periodo di tempo e in tal caso potrà essere necessario calcolare una media dei costi per quel periodo. Il calcolo della media potrà rivelarsi utile anche per gruppi di prodotti o per una particolare linea di produzione. Inoltre, dette medie potranno essere utili in relazione ai costi del capitale fisso, quando la produzione o la trasformazione di più merci è realizzata simultaneamente e il volume delle attività risulta fluttuante. Può anche essere utile considerare costi quali i costi di sostituzione e i costi marginali, nel caso in cui questi siano misurabili e consentano una stima più accurata del margine di utile appropriato.

2.56. I costi da prendere in considerazione nell’applicazione del metodo del costo maggiorato sono limitati a quelli del fornitore di beni o servizi. Ciò può sollevare il problema della ripartizione dei costi tra fornitore e acquirente. Esiste la possibilità che alcuni costi siano sostenuti dall’acquirente per ridurre la base di costo del fornitore sul quale sarà calcolata la percentuale di ricarico. In pratica, ciò può essere ottenuto senza imputare al fornitore un’appropriata quota delle spese generali (overhead) e di altri costi sostenuti dall’acquirente (spesso la società madre) a vantaggio del fornitore (spesso una società controllata). La ripartizione dovrà essere effettuata sulla base dell’analisi delle funzioni svolte (tenuto conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti) da ciascuna delle parti come previsto nel Capitolo I. Un problema collegato riguarda la modalità di ripartizione delle spese generali, che può essere sulla base del volume d’affari, del numero o del costo degli impiegati o di altri criteri. La questione relativa alla ripartizione dei costi sarà anche trattata nel Capitolo VIII, che verte sugli accordi sulla ripartizione dei costi.

2.57. In alcuni casi, esistono le basi per utilizzare solo i costi variabili o marginali, poiché le transazioni rappresentano la cessione di una produzione marginale. Tale richiesta potrebbe essere giustificata se le merci non potessero essere vendute ad un prezzo più elevato sui principali mercati esteri (si veda anche l’analisi relativa alla penetrazione del mercato nel Capitolo I). Tra i fattori che possono essere presi in considerazione per giustificare tale richiesta vanno inclusi: le informazioni che consentono di determinare se il contribuente ha effettuato altre vendite di prodotti identici o analoghi in quel particolare mercato estero, la percentuale della produzione del contribuente (sia in relazione alla dimensione che al valore) che rappresenta la pretesa “produzione marginale”, le condizioni dell’accordo e le informazioni derivanti dall’analisi di mercato realizzata dal contribuente o dal gruppo multinazionale che ha condotto alla conclusione per cui i beni non potevano essere venduti ad un prezzo superiore su quel mercato estero.

2.58. Non è possibile definire alcuna regola generale valida per tutti i casi. È necessario che i vari metodi per la determinazione dei costi siano equivalenti per le transazioni tra imprese associate e per quelle tra parti indipendenti e siano costanti nel tempo relativamente alla specifica impresa. Ad esempio, nella determinazione dell’adeguato margine di ricarico, può essere necessario considerare se i prodotti possano essere forniti da varie fonti a costi considerevolmente diversi. È possibile che le parti associate scelgano di calcolare la propria base di costo riferendosi ad una base standard. Probabilmente un’impresa indipendente non accetterebbe di pagare un prezzo più elevato risultante dall’inefficienza dell’altra parte. Al contrario, se l’altra parte è più efficiente di quello che si prevedeva in circostanze normali, questa dovrebbe beneficiare di quel vantaggio. L’impresa associata può concordare preventivamente quali costi siano accettabili come base per il metodo di costo maggiorato.

D.2 Esempi di applicazione del metodo del costo maggiorato
2.59. A è un produttore nazionale di meccanismi d’orologeria per orologi destinati al mercato di massa. A vende questo prodotto alla sua controllata estera B. A guadagna un margine di utile lordo del 5% sulla sua attività di produzione. X, Y e Z sono produttori nazionali indipendenti dello stesso prodotto fabbricato da A, vendono ad acquirenti esteri indipendenti e guadagnano un margine di utile lordo sulle loro attività di produzione che va dal 3 al 5%. A contabilizza le spese di direzione, generali e amministrative come spese operative e quindi detti costi non si riflettono nei costi dei beni venduti. Il margine di utile lordo di X, Y e Z, invece, riflette le spese di direzione, generali e amministrative come parte del costo dei beni venduti. Perciò, il margine di utile lordo di X, Y e Z deve essere corretto per assicurare la compatibilità dei metodi contabili.

2.60. La società C nel Paese D è una controllata al 100% della società E, situata nel Paese F. Rispetto al Paese F i salari nel Paese D sono molto bassi. A spese e a rischio della società E, la società C assembla apparecchi televisivi. Tutte le componenti necessarie, know how ecc., sono fornite dalla società E. L’acquisto del prodotto assemblato è garantito dalla società E, nel caso in cui gli apparecchi televisivi non riescano a soddisfare un determinato standard di qualità. A seguito del controllo di qualità, essi sono trasportati – a spese e a rischio della società E – ai centri di distribuzione che la stessa società detiene in numerosi Paesi. La funzione della società C può essere descritta come una funzione di mera “produzione su commessa” (contract manufacturer) dal punto di vista dei costi. I rischi che la società C potrà assumere consistono nelle eventuali differenze concordate di qualità e quantità. La base di applicazione del metodo del costo maggiorato è costituita dall’insieme dei costi collegati alle attività di assemblaggio. 2.61 La società A di un gruppo multinazionale stipula con la società B dello stesso gruppo un contratto per realizzare un progetto di ricerca a favore della società B. Tutti i rischi relativi alla ricerca sono assunti dalla società B. Questa società è anche proprietaria di tutti i beni immateriali sviluppati attraverso la ricerca e dispone, perciò, delle prospettive di utile derivanti dalla stessa. Questa è una situazione tipica per l’applicazione del metodo del costo maggiorato. Tutti i costi per la ricerca, su cui le parti hanno concordato, devono essere remunerati. Il margine addizionale può essere commisurato al carattere innovativo e alla complessità della ricerca svolta.

Parte III: Metodi basati sull’utile delle transazioni

A. Introduzione

2.62. In questa parte si esaminano i metodi basati sull’utile delle transazioni che possono essere utilizzati per approssimare le condizioni di libera concorrenza nel caso in cui tali metodi siano i più appropriati alle circostanze del caso di specie (si vedano i paragrafi 2.1-2.12). I metodi basati sull’utile delle transazioni esaminano gli utili derivanti dalle particolari transazioni che si svolgono tra le imprese associate. Gli unici metodi basati sull’utile che soddisfano il principio di libera concorrenza sono quelli conformi all’articolo 9 del Modello di Convenzione fiscale OCSE e che rispondono ai requisiti dell’analisi di comparabilità presentati in queste linee guida. In particolare, i cosiddetti “metodi basati sugli utili comparabili” o “metodi del costo maggiorato/prezzo di rivendita modificato” sono accettabili solo nella misura in cui essi siano conformi alle presenti linee guida.

2.63. Un metodo basato sull’utile delle transazioni esamina gli utili provenienti da particolari transazioni tra imprese associate. Ai fini delle presenti linee guida, essi sono il metodo della ripartizione dell’utile e il metodo del margine netto della transazione. Gli utili derivanti da una transazione tra imprese associate possono costituire un indicatore adeguato per determinare se la transazione è stata influenzata da condizioni che differiscono da quelle che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti in circostanze comparabili.

B. Metodo del margine netto della transazione

B.1 In generale
2.64. Il metodo del margine netto della transazione esamina l’utile netto relativo a una base adeguata (ad esempio, costi, vendite, attivi) che un contribuente realizza da una transazione con imprese associate (o da transazioni che è opportuno aggregare secondo i principi di cui ai paragrafi 3.9-3.12). Pertanto, il metodo del margine netto della transazione opera in maniera simile ai metodi del costo maggiorato e del prezzo di rivendita. Tale similarità sta ad indicare che, ai fini di un’applicazione affidabile, il metodo del margine netto della transazione deve seguire in maniera conforme i parametri di applicazione dei metodi del costo maggiorato e del prezzo di rivendita. Ciò significa che l’indicatore di utile netto del contribuente, derivato dalla transazione tra imprese associate (o da transazioni che è opportuno aggregare secondo i principi di cui ai paragrafi 3.9-3.12), deve essere calcolato con riferimento all’indicatore di utile netto che lo stesso contribuente realizza nel corso di transazioni con imprese indipendenti, cioè con riferimento a “comparabili interni” (si vedano i paragrafi 3.27-3.28). Nel caso in cui ciò non sia possibile, si può fare ricorso al margine netto che sarebbe stato realizzato in transazioni comparabili da un’impresa indipendente (“comparabili esterni”) (si vedano i paragrafi 3.29-3.35). Un’analisi funzionale delle transazioni tra imprese associate e di quelle tra parti indipendenti deve essere effettuata per determinare se le transazioni siano comparabili e quali aggiustamenti di comparabilità siano necessari onde ottenere risultati affidabili. Vanno inoltre applicati gli altri criteri di comparabilità e, in particolare, quelli indicati nei paragrafi 2.74-2.81.

2.65. Un metodo del margine netto della transazione non è affidabile se i due partecipanti alla transazione forniscono contributi unici e di rilevante valore (si veda il paragrafo 2.4). In questo caso si dovrà ricorrere a un metodo di ripartizione dell’utile della transazione (si veda il paragrafo 2.119). Tuttavia, sarà applicabile un metodo unilaterale (metodo tradizionale basato sulla transazione o metodo del margine netto della transazione) nei casi in cui una delle parti fornisce tutti i contributi unici e di rilevante valore relativi alla transazione tra imprese associate, mentre l’altra parte non ne fornisca alcuno. In tal caso, la parte sottoposta a test dovrà essere quella meno complessa. Si vedano i paragrafi 3.18-3.19 per l’analisi del concetto di parte sottoposta a test (“tested party”).

2.66. Vi sono anche molti casi in cui un partecipante alla transazione fornisce contributi che non sono unici, per esempio utilizza beni immateriali non unici come processi operativi non unici o conoscenze di mercato non uniche. In questi casi, può sempre essere possibile soddisfare i requisiti di comparabilità per applicare un metodo tradizionale basato sulla transazione o un metodo del margine netto della transazione poiché i soggetti comparabili utilizzerebbero probabilmente un insieme comparabile di contributi non unici.

2.67. Infine, la mancanza di contributi unici e di rilevante valore in una data transazione non implica automaticamente che il metodo basato del margine netto della transazione sia quello più appropriato.

B.2 Vantaggi e svantaggi[1]
2.68. Uno degli aspetti positivi del metodo del margine netto della transazione è rappresentato dal fatto che i margini netti (ad esempio, rendimenti sugli attivi, utili di esercizio in rapporto alle vendite e altri possibili indici di utile netto) sono meno influenzati dalle differenze relative alla transazione rispetto al prezzo, utilizzato invece dal metodo del confronto del prezzo. Gli indicatori di utile netto, inoltre, risentono meno di alcune differenze funzionali tra le transazioni tra imprese associate e quelle tra parti indipendenti rispetto ai margini di utile lordo. Le differenze esistenti tra le imprese dal punto di vista delle funzioni esercitate si traducono spesso in variazioni delle spese operative. Di conseguenza, ciò può portare all’esistenza di una vasta gamma di margini di utile lordo ma livelli di indicatori di utile netto sostanzialmente simili. Inoltre, in alcuni Paesi la mancanza di chiarezza nei dati pubblicamente disponibili circa la classificazione delle spese che concorrono alla determinazione degli utili lordi o netti può complicare la valutazione della comparabilità dei margini lordi, mentre l’utilizzo degli indicatori di utile netto può evitare tale problema.

2.69. Un altro vantaggio pratico del metodo del margine netto della transazione è rappresentato dal fatto che, come con ogni metodo unilaterale, è necessario esaminare un indicatore finanziario unicamente per una sola delle imprese associate (la parte “sottoposta a test”). Allo stesso modo, spesso non è necessario esaminare le scritture contabili su una base uniforme di tutti i partecipanti alle attività industriali o commerciali oppure ripartire i costi tra tutti i partecipanti come accade per il metodo di ripartizione dell’utile. Ciò può risultare particolarmente vantaggioso qualora uno dei partecipanti alla transazione presenti caratteristiche complesse ed esegua molte attività strettamente legate tra loro o qualora sia difficile ottenere informazioni affidabili su una delle parti. Tuttavia, va sempre effettuata un’analisi di comparabilità (inclusa l’analisi funzionale) per definire correttamente la transazione tra le parti e scegliere il metodo più appropriato ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento; tale analisi generalmente richiede alcune informazioni sui cinque fattori di comparabilità relativi alla transazione tra imprese associate, sia per quanto riguarda la parte soggetta a test che per quella non soggetta a test. Si vedano i paragrafi 3.20-3.23.

2.70. Il metodo del margine netto della transazione presenta anche qualche risvolto negativo. L’indicatore di utile netto di un contribuente può essere influenzato da alcuni fattori che non avrebbero alcuna incidenza o ne avrebbero una meno rilevante o diretta sul prezzo o sui margini lordi realizzati nelle transazioni tra parti indipendenti. Questi aspetti possono rendere difficoltosa la determinazione accurata e affidabile degli indicatori di utile netto in condizioni di libera concorrenza. Pertanto, è importante predisporre delle indicazioni dettagliate sulla determinazione della comparabilità nell’ambito del metodo del margine netto della transazione, come indicato nei successivi paragrafi 2.74-2.81.

2.71. L’applicazione di un qualsiasi metodo basato sul principio di libera concorrenza esige informazioni sulle transazioni tra parti indipendenti che possono non essere disponibili nel momento in cui sono svolte le transazioni tra imprese associate. Ciò può risultare particolarmente complesso per i contribuenti che cercano di applicare il metodo del margine netto della transazione quando si svolgono le transazioni tra imprese associate (sebbene l’uso delle medie relative a più anni, come si vedrà nei paragrafi 3.75-3.79, attenui tale problema). Inoltre, i contribuenti potrebbero non avere accesso a sufficienti informazioni specifiche sugli utili attribuibili alle transazioni tra parti indipendenti ai fini di una corretta applicazione del metodo. Può anche risultare difficile accertare ricavi e spese operative collegati alle transazioni tra imprese associate, al fine di determinare l’indicatore di utile netto utilizzato quale misura della profittabilità delle transazioni. L’amministrazione fiscale può disporre di maggiori informazioni grazie alle verifiche condotte su altri contribuenti. Si veda il paragrafo 3.36 per un’analisi delle informazioni a disposizione dell’amministrazione fiscale che non possono essere comunicate al contribuente e i paragrafi 3.67-3.79 per un’analisi delle questioni legate alla tempistica.

2.72. Al pari dei metodi del prezzo di rivendita e del costo maggiorato, il metodo del margine netto della transazione si applica solo ad una delle imprese associate. Il fatto che molti fattori estranei ai prezzi di trasferimento possono influenzare gli utili netti, insieme alla natura unilaterale dell’analisi condotta secondo questo metodo, può ridurne l’affidabilità globale se è applicato uno standard di comparabilità insufficiente. Una guida per stabilire la comparabilità nel caso del metodo del margine netto della transazione è riportata più avanti nella Sezione B.3.1.

2.73. Nell’applicazione del metodo del margine netto della transazione, potrebbero sorgere alcune difficoltà nella determinazione di una rettifica corrispondente adeguata, in particolare quando non è possibile ricostruire il prezzo di trasferimento. Sarà, ad esempio, questo il caso del contribuente che effettua con imprese associate transazioni sia di acquisto che di vendita. In tal caso, se il metodo del margine netto della transazione indica che gli utili realizzati dal contribuente devono essere rettificati in aumento, potrebbe essere difficile individuare a quale tra le imprese associate debbano essere corrispondentemente ridotti gli utili.

B.3 Indicazioni sull’applicazione del metodo
B.3.1 Standard di comparabilità da applicare al metodo del margine netto della transazione
2.74. In tutti i casi va sempre eseguita un’analisi di comparabilità per selezionare e applicare il metodo più appropriato ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento e il processo per la scelta e l’applicazione del metodo del margine netto della transazione non deve essere meno affidabile rispetto a quello adottato per gli altri metodi. Occorrerà seguire la tipica procedura di individuazione delle transazioni comparabili e di utilizzo dei dati conseguentemente ottenuti, descritta al paragrafo 3.4, o qualsiasi procedura equivalente finalizzata a garantire solidità all’analisi. Ciò detto, va riconosciuto che in pratica il livello di informazioni disponibili sui fattori che influenzano le transazioni comparabili esterne è spesso limitato. Occorrono flessibilità e buon senso per effettuare una stima affidabile di un risultato conforme al principio di libera concorrenza (si veda il paragrafo 1.13).

2.75. I prezzi possono essere influenzati dalle differenze tra i prodotti e i margini lordi dalle differenze tra le funzioni, ma gli indicatori di utile netto risentono meno di tali differenze. Come per i metodi del prezzo di rivendita e del costo maggiorato, i quali sono simili al metodo del margine netto della transazione, non significa che una mera similarità di funzioni tra due imprese conduca necessariamente a dei confronti attendibili. Supponendo che funzioni simili possano essere isolate dalla gamma di funzioni che le imprese possono svolgere, ai fini dell’applicazione del metodo, gli indicatori di utile netto relativi a tali funzioni possono ancora non essere automaticamente comparabili quando, ad esempio, le imprese interessate svolgono quelle funzioni in differenti settori economici o mercati ottenendo vari livelli di redditività. Quando sono utilizzate transazioni tra parti indipendenti comparabili si richiede un elevato livello di similarità su numerosi aspetti dell’impresa associata e dell’impresa indipendente coinvolte nelle transazioni, affinché le transazioni tra imprese associate siano comparabili; ci sono molti fattori, diversi sia dai prodotti che dalle funzioni, che possono influenzare gli indicatori di utile netto in modo significativo.

2.76. Idealmente, l’impiego degli indicatori di utile netto potrebbe introdurre una maggiore aleatorietà nella determinazione dei prezzi di trasferimento per due ordini di motivi. In primo luogo, gli indicatori di utile netto potrebbero essere influenzati da alcuni fattori che non producono effetti (o ne hanno di meno diretti e fondamentali) sui margini lordi e sui prezzi, a causa della potenziale variazione delle spese operative da un’impresa all’altra. In secondo luogo, gli indicatori di utile netto potrebbero risentire di alcuni degli stessi fattori, come la posizione concorrenziale, che possono influenzare il prezzo e i margini lordi, ma l’effetto di tali fattori non può essere prontamente superato. Nei metodi tradizionali basati sulla transazione, l’effetto di tali fattori può essere eliminato come conseguenza naturale dell’insistenza su una maggiore similarità del prodotto e della funzione. Tuttavia, in virtù dell’effetto delle differenze funzionali sulla struttura dei costi e dei ricavi dei potenziali soggetti comparabili, gli indicatori di utile netto sono ordinariamente meno sensibili dei margini lordi alle differenze legate alla portata e alla complessità delle funzioni, nonché alle differenze nei livelli di rischio (ipotizzando che l’allocazione dei rischi, quale emerge sulla base del contratto, rispetti il principio di libera concorrenza secondo quanto indicato nella Sezione D.1.2.1 del Capitolo I). Dall’altro lato, in base ai fatti e alle circostanze del caso di specie e, in particolare, alla proporzione di costi fissi e variabili, il metodo del margine netto della transazione può essere più sensibile dei metodi del costo maggiorato o del prezzo di rivendita alle differenze di utilizzazione degli impianti, in quanto le differenze tra i livelli di assorbimento dei costi fissi indiretti (per esempio i costi di produzione fissi o i costi di distribuzione fissi) verrebbero a incidere sugli indicatori di utile netto, ma potrebbero non incidere sul margine lordo o sul ricarico lordo sui costi se non si traducono in differenze di prezzi. Si veda l’allegato I del Capitolo II “Sensibilità degli indicatori di utile lordo e di utile netto”.

2.77. Gli indicatori di utile netto possono essere influenzati direttamente dalle seguenti forze operanti nel settore: minaccia di nuovi concorrenti, posizione concorrenziale, efficienza gestionale e strategie individuali, minaccia dei prodotti sostitutivi, strutture variabili dei costi (come riflesso, ad esempio, dell’età degli impianti e dei macchinari), differenze del costo del capitale (per esempio, l’autofinanziamento rispetto all’indebitamento) e il grado di esperienza dell’azienda (ossia, se l’azienda si trova in fase di avviamento o di maturità). A sua volta, ognuno di tali fattori può essere influenzato da numerosi altri elementi. Per esempio, il livello di minaccia di nuovi concorrenti sarà determinato da elementi quali la differenziazione dei prodotti, le necessità di capitale, i sussidi e la normativa statali. Alcuni di questi elementi possono anche incidere sull’applicazione dei metodi tradizionali basati sulla transazione.

2.78. Ipotizziamo, ad esempio, che un contribuente venda lettori audio di alta qualità ad un’impresa associata e che l’unica informazione sugli utili di cui si disponga nell’ambito delle attività commerciali comparabili riguardi le vendite di lettori audio di media qualità. Ipotizziamo che il mercato dei lettori audio di alta qualità sia un mercato in crescita, sia caratterizzato da forti barriere all’entrata, presenti un numero ridotto di concorrenti e consenta ampie possibilità di differenziazione produttiva. Probabilmente tutte le differenze avranno un effetto rilevante sulla redditività delle attività esaminate e di quelle comparate e, in tal caso, richiederanno un aggiustamento. Come accade per gli altri metodi, l’affidabilità degli aggiustamenti necessari si rifletterà sull’affidabilità dell’analisi. Va notato che anche se due società appartengono allo stesso settore, la redditività può variare a seconda delle quote di mercato, delle posizioni concorrenziali eccetera.

2.79. Si potrebbe sostenere che le inesattezze potenziali derivanti dai suddetti fattori possono riflettersi sull’ampiezza dell’intervallo di prezzi di libera concorrenza. L’impiego di un intervallo mitiga il livello di imprecisione, ma potrebbe non spiegare situazioni in cui gli utili di un contribuente siano incrementati o ridotti da un fattore tipico di quel contribuente. In tal caso, l’intervallo può non comprendere valori che rappresentano gli utili di società indipendenti che risentono analogamente di un fattore tipico. L’impiego di un intervallo, quindi, non sempre risolve le succitate difficoltà. Si veda l’analisi dell’intervallo di prezzi di libera concorrenza riportata ai paragrafi 3.55-3.66.

2.80. Il metodo del margine netto della transazione può offrire una soluzione pratica ai problemi relativi alla determinazione dei prezzi di trasferimento, altrimenti insolubili, se è impiegato ragionevolmente e con aggiustamenti adeguati che tengano conto delle differenze cui si è fatto riferimento sopra. Il metodo del margine netto della transazione non dovrebbe essere utilizzato, a meno che gli indicatori di utile netto non siano derivati dalle transazioni poste in essere dallo stesso contribuente con parti indipendenti in circostanze comparabili (“comparabile interno ”) o, nel caso di transazioni tra parti indipendenti comparabili (“comparabile esterno”), le differenze tra le imprese associate e le imprese indipendenti, che incidono sostanzialmente sull’indicatore di utile netto utilizzato, non siano debitamente prese in considerazione. Molti Paesi temono che le misure di salvaguardia stabilite per i metodi tradizionali basati sulla transazione possano essere trascurate applicando il metodo del margine netto della transazione. Pertanto, laddove le differenze tra le caratteristiche delle imprese messe a confronto producano effetti sostanziali sugli indicatori di utile netto utilizzati, non sarebbe opportuno applicare il metodo del margine netto della transazione senza aver effettuato aggiustamenti per tener conto di tali differenze. La portata e l’attendibilità di tali aggiustamenti influenzeranno la relativa affidabilità dell’analisi secondo il metodo in esame. Si veda l’analisi degli aggiustamenti di comparabilità ai paragrafi 3.47-3.54.

2.81. Un altro aspetto importante della comparabilità riguarda l’uniformità dei sistemi di calcolo. Gli indicatori di utile netto devono essere calcolati in maniera omogenea tra l’impresa associata e l’impresa indipendente. Inoltre, possono esistere differenze di trattamento tra le imprese in relazione alle spese operative e di altra natura che influiscono sugli utili netti, quali svalutazioni e accantonamenti, che dovrebbero essere presi in considerazione al fine di ottenere una comparabilità attendibile.

B.3.2 Selezione dell’indicatore di utile netto
2.82. Quando si applica il metodo del margine netto della transazione, per selezionare l’indicatore di utile netto più opportuno occorre seguire le indicazioni dei paragrafi 2.2 e 2.8 riguardanti la scelta del metodo più appropriato alle circostanze del caso di specie. Vanno considerati i rispettivi aspetti positivi e negativi dei vari possibili indicatori, l’adeguatezza dell’indicatore considerato in relazione alla natura della transazione tra imprese associate, determinata in particolar modo attraverso l’analisi funzionale, la disponibilità di informazioni affidabili (in particolar modo sui soggetti indipendenti comparabili) necessaria ai fini dell’applicazione del metodo del margine netto della transazione basato su tale indicatore e il grado di comparabilità relativo a transazioni tra imprese associate e transazioni tra imprese indipendenti, ivi compresa l’affidabilità degli aggiustamenti di comparabilità necessari per eliminarne le differenze qualora si applichi il metodo del margine netto della transazione fondato sul predetto indicatore. Tali fattori sono analizzati nei paragrafi seguenti in rapporto alla determinazione sia dell’utile netto che della relativa ponderazione.

B.3.3 Determinazione dell’utile netto
2.83. In linea di principio, solo le voci che (a) si riferiscono direttamente o indirettamente alla transazione tra imprese associate in questione e che (b) sono di natura operativa dovranno essere prese in considerazione nella determinazione dell’indicatore di utile netto per l’applicazione del metodo del margine netto della transazione.

2.84. I costi e i ricavi che non sono afferenti alla transazione tra imprese associate oggetto di analisi dovranno essere esclusi qualora influiscano in maniera significativa sulla comparabilità con le transazioni tra parti indipendenti. Si richiede un adeguato livello di segmentazione dei dati finanziari del contribuente per determinare o testare l’utile netto realizzato in una transazione tra imprese associate (o in transazioni aggregate secondo le indicazioni fornite nei paragrafi 3.9-3.12). Pertanto, non sarà applicabile tale metodo su base aziendale unificata quando l’impresa effettua varie transazioni con imprese associate che non possono essere adeguatamente confrontate con quelle dell’impresa indipendente secondo uno schema globale.

2.85. Allo stesso modo, quando si analizzano le transazioni tra imprese indipendenti, gli utili imputabili alle transazioni che non sono simili alle transazioni tra imprese associate oggetto di esame dovranno essere esclusi dal confronto. Infine, quando sono utilizzati gli indicatori di utile netto di un’impresa indipendente, gli utili attribuibili alle transazioni della stessa non devono essere alterati dalle transazioni realizzate con sue imprese associate. Si vedano i paragrafi 3.9-3.12 sulla valutazione delle operazioni separate e aggregate del contribuente e il paragrafo 3.37 sull’uso dei dati di terzi non legati alle transazioni.

2.86. Le voci non operative come i proventi e gli oneri finanziari nonché le imposte sul reddito dovranno essere escluse dalla determinazione dell’indicatore di utile netto. Le voci eccezionali di natura non ricorrente dovranno in linea generale essere escluse anch’esse. Tuttavia, ciò non sempre avviene poiché ci possono essere delle situazioni in cui sarebbe opportuno includerle in considerazione delle circostanze del caso di specie, delle funzioni esercitate e dei rischi assunti dalla parte sottoposta a test. Anche laddove la determinazione dell’indicatore di utile netto non tenga conto delle voci eccezionali e straordinarie, può essere utile analizzarle in quanto possono fornire informazioni rilevanti ai fini dell’analisi di comparabilità (per esempio dimostrando che la parte sottoposta a test si assume un determinato rischio).

2.87. Nei casi in cui ci sia una correlazione tra le condizioni di credito e i prezzi di vendita, si dovrà far incidere sul calcolo degli indicatori di utile netto gli interessi riscossi sul capitale netto di esercizio di breve termine e/o effettuare un aggiustamento del capitale netto di esercizio (si vedano i paragrafi 3.47-3.54). Un esempio di questa situazione potrebbe essere quello in cui un’impresa della grande distribuzione paga a lunga scadenza i propri fornitori e concede brevi termini di pagamento ai suoi clienti, il che le permette di ottenere liquidità in eccesso grazie alla quale può praticare prezzi di vendita più bassi con i suoi clienti di quanto sarebbe possibile se non beneficiasse di queste condizioni vantaggiose.

2.88. L’eventuale inclusione o esclusione degli utili e delle perdite su cambi dalla determinazione dell’indicatore di utile netto solleva una serie di problemi di difficile soluzione in materia di comparabilità. In primo luogo, occorre considerare se gli utili e le perdite su cambi siano di natura commerciale (cioè utile o perdita su un credito o un debito commerciale) e se la parte sottoposta a test ne sia responsabile o meno. In secondo luogo, per determinare l’utile netto occorre prendere in considerazione e trattare allo stesso modo qualsiasi copertura del rischio di cambio sul credito o sul debito commerciale sottostante. Infatti, applicando il metodo del margine netto della transazione a una transazione nella quale il rischio di cambio è assunto dalla parte sottoposta a test, gli utili o le perdite su cambi dovranno essere presi in considerazione in maniera coerente (nel calcolo dell’indicatore di utile netto o separatamente).

2.89. Per le attività finanziarie nelle quali la corresponsione e il ricevimento di anticipi rappresentano operazioni commerciali ordinarie del contribuente, sarà generalmente opportuno considerare l’effetto degli interessi e delle somme assimilabili ad interessi sulla determinazione dell’indicatore di utile netto.

2.90. Possono emergere problemi complessi in materia di comparabilità nel caso in cui il trattamento contabile di alcune voci da parte di terze parti potenzialmente comparabili non risulti chiaro o non permetta di realizzare una misurazione o un aggiustamento affidabili (si veda il paragrafo 2.81). Ciò può accadere, in particolar modo, per le svalutazioni, gli ammortamenti, le stock option e i costi legati alle pensioni. Decidere se includere o meno tali voci nella determinazione dell’indicatore di utile netto al fine di applicare il metodo del margine netto della transazione dipenderà dalla rilevanza degli effetti attesi sull’adeguatezza dell’indicatore di utile netto rispetto alle circostanze della transazione e sull’attendibilità del confronto (si veda il paragrafo 3.50).

2.91. L’eventuale inclusione dei costi di avvio e cessazione dell’attività nella determinazione degli indicatori di utile netto dipende dai fatti e dalle circostanze del caso e dalla possibilità che in circostanze comparabili imprese indipendenti avrebbero concordato che è l’impresa che esercita le funzioni a sostenere i costi di avvio dell’attività e gli eventuali costi di cessazione della medesima, ovvero che una parte o la totalità di tali costi siano imputati senza margini di utile per esempio al cliente o al committente, ovvero, ancora, che una parte o la totalità di tali costi siano imputati con un margine di utile, per esempio comprendendoli nel calcolo dell’indicatore di utile netto dell’impresa che esercita la predetta funzione. Si veda il Capitolo IX, parte I, Sezione F per un’analisi dei costi di cessazione dell’attività nel contesto delle riorganizzazioni aziendali.

B.3.4 Ponderazione dell’utile netto
2.92. La selezione del denominatore dovrà essere coerente con l’analisi di comparabilità (ivi compresa l’analisi funzionale) della transazione tra imprese associate e riflettere, in particolare, la ripartizione dei rischi tra le parti (a condizione che tale ripartizione sia conforme al principio di libera concorrenza; si veda la Sezione D.1.2.1 del Capitolo I). Per esempio, le attività a elevato impiego di capitale come alcune attività manifatturiere possono implicare un significativo rischio di investimento, anche in quei casi in cui i rischi operativi (come i rischi di mercato o quelli di giacenza) potrebbero essere limitati. Laddove in tali casi si applichi il metodo del margine netto della transazione, i rischi legati all’investimento si riflettono sull’indicatore di utile netto se quest’ultimo è calcolato come un utile rapportato al capitale investito (per esempio rendimento sulle attività o sul capitale impiegato). Potrebbe essere necessario adeguare tale indicatore (ovvero selezionare un diverso indicatore di utile netto) a seconda di chi nella transazione tra le imprese associate si assuma quel rischio e del livello di differenze di rischio riscontrabile nella transazione tra le imprese associate e negli elementi comparabili. Si vedano i paragrafi 3.47-3.54 per un’analisi degli aggiustamenti di comparabilità.

2.93. Il denominatore andrà individuato in considerazione dell’indicatore (o indicatori) del valore delle funzioni esercitate dalla parte sottoposta a test della transazione in esame, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti. In genere, e fatta salva un’analisi dei fatti e delle circostanze del caso di specie, le vendite o le spese operative di distribuzione possono rappresentare una base adeguata per le attività distributive; i costi pieni o le spese operative possono costituire una base adeguata per i servizi o le attività di produzione; gli asset operativi possono rappresentare una base adeguata per le attività a elevato impiego di capitale, come determinate attività manifatturiere o di servizi. In funzione delle circostanze del caso possono risultare adeguate anche altre basi.

2.94. Il denominatore dovrà essere ragionevolmente indipendente dalle transazioni tra le imprese associate, altrimenti non esisterebbe un punto di partenza obiettivo. Per esempio, quando si analizza una transazione rappresentata dall’acquisto di beni effettuato da un distributore presso un’impresa associata per la successiva rivendita a clienti indipendenti, non è possibile ponderare l’indicatore di utile netto rispetto al costo del venduto poiché tali costi sono generati da transazioni tra le imprese associate di cui si testa la conformità al principio di libera concorrenza. Analogamente, per quanto riguarda una transazione tra imprese associate consistente nella fornitura di servizi, non è possibile ponderare l’indicatore di utile netto rispetto al fatturato dei servizi poiché si tratta delle vendite tra le imprese associate di cui si testa la conformità al principio di libera concorrenza. Laddove il denominatore sia sostanzialmente influenzato dai costi di una transazione tra imprese associate i quali non costituiscono l’oggetto del test (come le spese per la sede centrale, il canone d’affitto o le royalty pagate a un’impresa associata) occorre cautela al fine di garantire che i summenzionati costi non producano una distorsione sostanziale dell’analisi e, in particolare, che siano conformi al principio di libera concorrenza.

2.95. Il denominatore dovrà essere uno idoneo ad essere misurato in maniera affidabile e coerente a livello delle transazioni tra imprese associate. Inoltre, la base adeguata dovrà essere una idonea ad essere misurata in maniera affidabile e coerente a livello delle transazioni tra parti indipendenti. Ciò limita, in pratica, la possibilità di utilizzare alcuni indicatori, come rilevato nel successivo paragrafo 2.105. Inoltre, la ripartizione effettuata dal contribuente delle spese indirette della transazione in esame dovrà essere adeguata e coerente nel tempo.

B.3.4.1 Casi in cui l’utile netto è ponderato rispetto al fatturato
2.96. Un indicatore di utile netto rappresentato dall’utile netto diviso per il fatturato, cioè dal margine di utile netto, è spesso utilizzato per determinare il prezzo di libera concorrenza di acquisti di beni effettuati presso un’impresa associata al fine di rivenderli a clienti indipendenti. In tali casi, il valore delle vendite al denominatore dovrà essere rappresentato da quello della rivendita dei beni acquistati nell’ambito della transazione tra le imprese associate. Il fatturato ricavato da attività con imprese indipendenti (acquisto di beni presso parti indipendenti per la successiva rivendita a parti indipendenti) non dovrà essere incluso nella determinazione o nel test della remunerazione delle transazioni tra imprese associate, a meno che le transazioni con parti indipendenti siano tali da non influenzare sostanzialmente il confronto e/o le transazioni con imprese associate e con imprese indipendenti siano così intimamente legate da non poter essere valutate adeguatamente in maniera separata. Una siffatta situazione può a volte verificarsi nel caso di servizi di assistenza post-vendita prestati a parti indipendenti o di vendita di pezzi di ricambio da parte di un distributore a utenti finali indipendenti, qualora tali operazioni siano intimamente legate a transazioni di acquisto effettuate dal distributore presso parti associate ai fini della rivendita agli stessi utenti finali indipendenti, per esempio perché le attività di servizio sono effettuate utilizzando diritti o altri beni concessi in base ad un accordo di distribuzione. Si veda anche l’analisi dell’approccio di portafoglio al paragrafo 3.10.

2.97. Un problema che si pone nei casi in cui l’indicatore di utile netto sia ponderato rispetto al fatturato è come considerare gli abbuoni e gli sconti che il contribuente o i soggetti comparabili possono accordare ai clienti. A seconda degli standard contabili, abbuoni e sconti possono essere trattati come una riduzione del fatturato o come una spesa. Gli utili e le perdite su cambi possono porre problemi simili. Nel caso in cui tali voci influenzino sostanzialmente il confronto, occorre raffrontare ciò che è omogeneo e seguire gli stessi standard contabili per il contribuente e per i soggetti comparabili.

B.3.4.2 Casi in cui l’utile netto è ponderato rispetto ai costi
2.98. Gli indicatori basati sui costi dovranno essere utilizzati unicamente nei casi in cui i costi siano un indicatore rappresentativo del valore delle funzioni esercitate, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dalla parte sottoposta a test. Inoltre, per determinare quali costi includere nella base occorre analizzare attentamente i fatti e le circostanze del caso di specie. Laddove l’indicatore di utile netto sia ponderato rispetto ai costi, vanno considerati solo i costi legati direttamente o indirettamente alla transazione tra imprese associate in esame (o alle transazioni aggregate secondo il principio enunciato nei paragrafi 3.9-3.12). Di conseguenza, è necessario un opportuno livello di segmentazione dei conti del contribuente per escludere dal denominatore i costi riferiti ad altre attività o transazioni i quali influiscono in maniera significativa sulla comparabilità con le transazioni tra parti indipendenti. Per di più, nella maggior parte dei casi solo i costi di natura operativa devono essere inclusi nel denominatore. L’analisi riportata nei precedenti paragrafi 2.86-2.91 si applica anche ai costi che figurano al denominatore.

2.99. Quando si applica un metodo del margine netto della transazione fondato sui costi, sono spesso utilizzati i costi pieni, ivi compresi tutti i costi diretti e indiretti imputabili all’attività o alla transazione, congiuntamente a un’adeguata ripartizione delle spese generali dell’impresa. Si può porre il problema se e in quale misura sia accettabile, secondo il principio di libera concorrenza, considerare una quota significativa di costi che il contribuente riaddebita senza applicare alcun margine di utile (costi che possono essere esclusi dal denominatore dell’indicatore di utile netto). Ciò dipende dalla misura in cui una parte indipendente che opera in circostanze comparabili accetterebbe di non realizzare un ricarico su parte delle spese sostenute. La soluzione non dovrà fondarsi sulla classificazione dei costi come “interni” o “esterni”, ma piuttosto su un’analisi di comparabilità (ivi compresa l’analisi funzionale). Si veda il paragrafo 7.34.

2.100. Laddove si ritenga che considerare i costi riaddebitati sia conforme al principio di libera concorrenza, sorge un secondo problema riguardante le conseguenze sulla comparabilità e sulla determinazione dell’intervallo di prezzi di libera concorrenza. Poiché occorre istituire confronti tra entità omogenee, se i costi riaddebitati sono esclusi dal denominatore dell’indicatore di utile netto del contribuente, essi dovranno essere esclusi anche dal denominatore dell’indicatore di utile netto dei soggetti comparabili. Nella pratica possono emergere problemi di comparabilità nel caso in cui siano disponibili informazioni limitate sulla ripartizione dei costi dei soggetti comparabili.

2.101. A seconda dei fatti e delle circostanze del caso di specie, i costi reali, i costi standard e i costi preventivati possono rappresentare una base di costi appropriata. L’utilizzazione dei costi reali può essere problematica perché in questo caso la parte sottoposta a test può non essere incentivata a monitorare attentamente i costi. Negli accordi tra parti indipendenti, non è raro che il metodo di retribuzione integri un obiettivo di riduzione dei costi. Può anche succedere che, negli accordi di produzione tra parti indipendenti, i prezzi siano definiti sulla base dei costi standard e che qualsiasi aumento o diminuzione dei costi reali rispetto ai costi standard sia attribuito al produttore. Nel caso in cui riflettano gli accordi che sarebbero conclusi tra parti indipendenti, meccanismi analoghi possono essere presi in considerazione nell’applicazione del metodo del margine netto della transazione basato sul costo. Si veda il paragrafo 2.58 per un’analisi della stessa questione rispetto al metodo del costo maggiorato.

2.102. L’utilizzo di costi preventivati può anche sollevare una serie di problemi nel caso in cui ci siano grandi differenze tra i costi reali e i costi preventivati. Probabilmente le parti indipendenti non definiscono i prezzi sulla base dei costi preventivati senza accordarsi su quali fattori debbano essere presi in considerazione nella definizione del budget, senza esaminare il rapporto tra costi preventivati e costi reali negli anni precedenti e senza considerare come vadano affrontate circostanze impreviste.

B.3.4.3 Casi in cui l’utile netto è ponderato rispetto all’attivo
2.103. L’utile netto ponderato rispetto all’attivo (o l’utile sul capitale impiegato) può essere appropriato nei casi in cui l’attivo (piuttosto che i costi o il fatturato) sia il migliore indicatore del valore creato dalla parte sottoposta a test, come in alcune attività di produzione o altre attività ad alto impiego di beni e in attività finanziarie ad elevato assorbimento di capitale. Qualora l’indicatore sia l’utile netto ponderato rispetto all’attivo, occorre utilizzare unicamente gli asset operativi. Questi ultimi comprendono le immobilizzazioni materiali operative, compresi i terreni e i fabbricati, gli impianti e le attrezzature, le immobilizzazioni immateriali operative utilizzate nell’attività, come i brevetti e il know how, e l’attivo circolante come le rimanenze e i crediti commerciali (meno i debiti commerciali). Gli investimenti finanziari e i saldi di cassa non sono considerati asset operativi al di fuori del settore finanziario.

2.104. Nei casi in cui l’utile netto sia ponderato rispetto all’attivo, si pone la questione di come valutare i beni, cioè se debbano essere valutati in base al valore contabile o al valore di mercato. L’utilizzo del valore contabile potrebbe distorcere il confronto, ad esempio tra le imprese che hanno ammortizzato i loro beni e quelle che ne possiedono di più recenti in corso di ammortamento e tra le imprese che impiegano beni immateriali acquistati e quelle che ne utilizzano di sviluppati internamente. Il ricorso al valore di mercato potrebbe attenuare tale problema sebbene possa porre altri problemi, quali l’affidabilità in caso di incerta valutazione dei beni e la sua eccessiva costosità e gravosità, in particolar modo per quanto riguarda i beni immateriali. A seconda dei fatti e delle circostanze del caso di specie, può essere possibile eseguire degli aggiustamenti per migliorare l’affidabilità del confronto. La scelta tra il valore contabile, il valore contabile rettificato, il valore di mercato e le altre opzioni eventualmente disponibili dovrà essere finalizzata a reperire la misura più affidabile, prendendo in considerazione la dimensione e la complessità della transazione nonché i costi e gli oneri che essa implica (si veda il Capitolo III, Sezione C).

B.3.4.4 Altri possibili indicatori di utile netto
2.105. Altri indicatori di utile netto possono risultare adeguati a seconda dei fatti e delle circostanze delle transazioni. Per esempio, in base al settore di attività e alla transazione tra le imprese associate in esame, può essere utile considerare altri denominatori qualora esistano dati indipendenti, quali: superficie dei punti di vendita al dettaglio, peso dei prodotti trasportati, numero dei dipendenti, tempo, distanze eccetera. Sebbene non vi sia motivo di escludere l’utilizzo di tali basi nel caso in cui forniscano un’indicazione ragionevole del valore aggiunto dalla parte sottoposta a test nella transazione tra le imprese associate, le stesse saranno impiegate unicamente laddove sia possibile ottenere informazioni affidabili sugli elementi comparabili per giustificare l’applicazione del metodo con tale indicatore di utile netto.

B.3.5 Berry ratio
2.106. Il Berry ratio è definito come il rapporto tra l’utile lordo e le spese operative. Gli interessi e i proventi diversi sono esclusi dal calcolo dell’utile lordo; le svalutazioni e gli ammortamenti possono essere o meno inclusi nelle spese operative, a seconda, in particolare, dell’eventuale incertezza che possono generare in materia di valutazione e di comparabilità.

2.107. La selezione dell’indicatore finanziario appropriato dipende dai fatti e dalle circostanze del caso di specie (si veda il paragrafo 2.82). Sono state manifestate preoccupazioni in merito al fatto che i Berry ratio siano a volte utilizzati in casi in cui il loro impiego non risulta opportuno, senza la necessaria cautela per la selezione e la determinazione di qualsivoglia metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento e di qualsivoglia indicatore finanziario. Si veda il paragrafo 2.98 a proposito del ricorso in generale a indicatori basati sul costo. Una difficoltà comune nella determinazione dei Berry ratio è che sono molto sensibili alla classificazione dei costi come spese operative o meno e quindi possono generare dei problemi di comparabilità. Inoltre, le problematiche analizzate nei precedenti paragrafi 2.99-2.100 in relazione ai costi riaddebitati si pongono anche nell’applicazione dei Berry ratio. Affinché un Berry ratio sia appropriato per testare la remunerazione di una transazione tra imprese associate (consistente nella distribuzione di prodotti), è necessario che:

  • il valore delle funzioni esercitate nella transazione tra le imprese associate (prendendo in considerazione i beni impiegati e i rischi assunti) sia proporzionale alle spese operative;
  • il valore delle funzioni esercitate nella transazione tra le imprese associate (prendendo in considerazione i beni impiegati e i rischi assunti) non sia influenzato in maniera sostanziale dal valore dei prodotti distribuiti, cioè non sia proporzionale al fatturato e
  • il contribuente non eserciti, nelle transazioni con le imprese associate, nessun’altra funzione significativa (come una funzione di produzione) che dovrebbe essere retribuita utilizzando un altro metodo o un altro indicatore finanziario.

2.108. I Berry ratio si rivelano utili nelle attività intermediarie qualora un contribuente acquisti beni da un’impresa associata e li rivenda ad altre imprese associate. In questi casi, il metodo del prezzo di rivendita non sarà applicabile data l’assenza di vendite a imprese indipendenti e neanche un metodo del costo maggiorato che aggiunga un ricarico sul costo del venduto laddove il costo del venduto corrisponda ad acquisti da imprese associate. Per contro, le spese operative sostenute da un intermediario possono essere ragionevolmente indipendenti dalla fissazione dei prezzi di trasferimento, tranne nel caso in cui siano influenzate in maniera sostanziale dai costi derivanti da una transazione con imprese associate, quali le spese per la sede centrale, il canone d’affitto o le royalty pagate a un’impresa associata; cosicché, a seconda dei fatti e delle circostanze del caso, un Berry ratio può risultare un indicatore appropriato, fatti salvi i commenti summenzionati.

B.3.6 Altre indicazioni
2.109. Sebbene non esclusivo del metodo del margine netto della transazione, il problema dell’utilizzo di dati di terzi non riguardanti la transazione si pone, nella pratica, con maggiore rilevanza applicando tale metodo, in quanto lo stesso fa ampio affidamento su dati di soggetti comparabili esterni. Il problema sorge perché spesso non vi sono abbastanza dati pubblici a disposizione che consentano di determinare gli indicatori di utile netto realizzato da terzi a livello delle relative transazioni. Per tale ragione occorre una sufficiente comparabilità tra la transazione tra le imprese associate e le transazioni tra parti indipendenti. Poiché spesso gli unici dati disponibili sui terzi sono i dati globali dell’impresa, le funzioni esercitate dalla terza parte nella totalità delle operazioni devono essere allineate a quelle svolte dalla parte sottoposta a test nelle proprie transazioni con le imprese associate, affinché le prime possano essere impiegate nella determinazione di un risultato conforme al principio di libera concorrenza. L’obiettivo generale è definire un livello di segmentazione che fornisca soggetti comparabili affidabili per la transazione tra le imprese associate, in base ai fatti e alle circostanze del caso di specie. Qualora, in pratica, risulti impossibile arrivare al livello ideale di transazioni evocato dalle presenti linee guida, è comunque importante individuare i soggetti comparabili più affidabili come indicato nel paragrafo 3.2, realizzando aggiustamenti adeguati sulla base delle informazioni disponibili.

2.110. Si vedano in particolar modo i paragrafi 3.18-3.19 per indicazioni sulla parte sottoposta a test, i paragrafi 3.55-3.66 sull’intervallo di prezzi di libera concorrenza e i paragrafi 3.75-3.79 sull’utilizzo di dati pluriennali.

B.4 Esempi di applicazione del metodo del margine netto della transazione
2.111. A titolo esemplificativo, il caso del costo maggiorato presentato al paragrafo 2.59 dimostra la necessità di adeguare il ricarico lordo ricavato dalle transazioni per ottenere un confronto coerente e affidabile. Tali aggiustamenti possono essere realizzati senza difficoltà qualora i costi rilevanti possano essere facilmente analizzati. Tuttavia, laddove sia nota la necessità di effettuare un aggiustamento, ma non sia possibile individuare i costi specifici per poter effettuare l’aggiustamento, può nondimeno essere possibile identificare l’utile netto derivante dalla transazione e quindi garantire il ricorso a una misura coerente. Per esempio, se le spese di direzione, generali ed amministrative sono parte dei costi del venduto per le imprese indipendenti X, Y e Z e non possono essere individuate in modo da effettuare aggiustamenti adeguati alla percentuale di ricarico, cosicché da applicare in maniera attendibile il metodo del costo maggiorato, si analizzeranno gli indicatori di utile netto in mancanza di confronti più affidabili.

2.112. Si adotterà un analogo approccio nel caso si riscontrino differenze tra le funzioni esercitate dalle parti oggetto del confronto. Si supponga che i fatti siano i medesimi dell’esempio riportato nel paragrafo 2.44, con le sole differenze che siano le imprese indipendenti comparabili ad eseguire la funzione supplementare di supporto tecnico e non l’impresa associata e che tali costi siano inseriti nel costo del venduto senza poter essere identificati separatamente. A causa delle differenze tra i prodotti e i mercati non sarà possibile individuare un prezzo comparabile tra imprese indipendenti e un metodo del prezzo di rivendita risulterà inaffidabile atteso che il margine lordo delle imprese indipendenti dovrebbe essere più elevato di quello dell’impresa associata per riflettere le funzioni supplementari e coprire i costi addizionali sconosciuti. Nel presente esempio sarà più affidabile esaminare i margini netti per valutare la differenza del prezzo di trasferimento che corrisponde alla differenza di funzioni. In tale caso l’utilizzo dei margini netti dovrà prendere in considerazione la comparabilità ed esso potrebbe risultare non attendibile nell’eventualità di un impatto significativo sul margine netto derivante dalle funzioni supplementari o dalle differenze di mercato.

2.113. I fatti sono gli stessi riportati nel paragrafo 2.42. Tuttavia, risulta impossibile addivenire alla determinazione dell’ammontare delle spese di garanzia sostenute dal distributore A, cosicché non è possibile procedere in maniera affidabile all’adeguamento del margine di utile lordo di A al fine di renderlo comparabile con quello di B. Eppure, in assenza di altre sostanziali differenze funzionali tra A e B e conoscendo il rapporto tra l’utile netto di A e il suo fatturato, potrà essere possibile applicare il metodo del margine netto a B, confrontando il margine relativo alle vendite di A con quello di B calcolato sulla stessa base.

C. Metodo di ripartizione dell’utile della transazione

C.1 In generale
2.114. Il metodo di ripartizione degli utili della transazione si pone l’obiettivo di stabilire risultati di libera concorrenza o di testare i risultati dichiarati per transazioni controllate al fine di approssimare i risultati che sarebbero stati ottenuti tra imprese indipendenti impegnate in una o più transazioni comparabili. Il metodo identifica innanzitutto gli utili da ripatire delle transazioni controllate – gli utili complessivi – e poi li divide tra le imprese associate su una base economicamente valida che si avvicina alla divisione degli utili che sarebbe stata concordata a condizioni di mercato. Come nel caso di tutti i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, l’obiettivo è garantire che i profitti delle imprese associate siano allineati al valore dei loro contributi e alla remunerazione che sarebbe stata concordata per tali contributi in transazioni comparabili tra imprese indipendenti. Il metodo di ripartizione degli utili della transazione è particolarmente utile quando la remunerazione delle imprese associate può essere valutata in modo più affidabile facendo riferimento alle quote relative dei loro contributi agli utili derivanti dalla/e transazione/i piuttosto che da una stima più diretta del valore di tali contributi.

2.115. Il termine “utili” in questa sezione dovrebbero generalmente inteso come comprendente anche le perdite. Ciò significa che, laddove si ritenga che il metodo di ripartizione degli utili della transazione sia il metodo più appropriato, esso dovrebbe generalmente applicarsi, ed applicarsi allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che la  transazione o le transazioni comportino un profitto o una perdita rilevanti. Le ripartizioni asimmetriche di profitti e perdite (ovvero laddove le parti applicano considerazioni diverse a seconda dei risultati della transazione) potrebbero essere conformi alle normali condizioni di mercato, ma dovrebbero essere utilizzate con cautela ed adeguatamente documentate.

C.2. Quando è probabile che il metodo di ripartizione degli utili della transazione sia il metodo più appropriato?
2.116. Come osservato nel paragrafo 2.2, la scelta di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento ha sempre l’obiettivo la determinazione del metodo più appropriato per un caso particolare, tenendo conto dei rispettivi punti di forza e di debolezza di ciascun metodo, della sua adeguatezza in considerazione della natura della transazione controllata accuratamente delineata, della disponibilità di informazioni affidabili (in particolare su comparabili indipendenti) necessarie per l’applicazione e del grado di comparabilità tra le transazioni controllate e quelle tra parti indipendenti. Si vedano anche i paragrafi da 2.4 a 2.7.

2.117. Di seguito vengono fornite indicazioni su come determinare se il metodo di ripartizione degli utili della transazione sia il metodo più appropriato, inclusa l’identificazione di alcune caratteristiche della transazione che potrebbero essere rilevanti. Tuttavia, è importante notare che non esiste una regola prescrittiva per determinare quando un particolare metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento sia il metodo più appropriato.

2.118. Sebbene nelle presenti Linee guida non vi sia alcun obbligo di intraprendere un’analisi esaustiva o di testare ogni metodo in ciascun caso, la scelta del metodo più appropriato dovrebbe tenere conto dell’adeguatezza e dell’affidabilità del metodo selezionato rispetto ad altri metodi che potrebbero essere utilizzati.

C.2.1. Punti di forza e di debolezza del metodo di ripartizione degli utili delle transazioni
2.119 Il principale punto di forza del metodo di ripartizione dell’utile della transazione consiste nel rappresentare una soluzione per i casi in cui entrambe le parti apportano contributi unici e di rilevante valore (ad esempio apportando beni immateriali unici e di rilevante valore) alla transazione. In tali casi, le parti indipendenti potrebbero effettivamente valutare la transazione in proporzione ai rispettivi contributi, rendendo più appropriato un metodo bilaterale. Inoltre, poiché tali contributi sono unici e di rilevante valore, non vi saranno informazioni comparabili affidabili che potrebbero essere utilizzate per valutare l’intera transazione in modo più affidabile, attraverso l’applicazione di un altro metodo. In tali casi, l’allocazione degli utili secondo il metodo di ripartizione degli utili della transazione può essere basata sui contributi apportati dalle imprese associate, con riferimento ai valori relativi delle rispettive funzioni, attività e rischi. Sulla natura dell’operazione si veda la successiva Sezione C.2.2.

2.120. Il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni può fornire una soluzione anche per operazioni altamente integrate nei casi in cui un metodo unilaterale non sarebbe appropriato. Si veda la successiva sezione C.2.2.2.

2.121. Un altro punto di forza del metodo di ripartizione degli utili della transazione è che può offrire flessibilità tenendo conto di fatti e circostanze specifici, probabilmente unici, delle imprese associate che potrebbero non essere presenti in imprese indipendenti. Inoltre, laddove sussista un elevato grado di incertezza per ciascuna delle parti in relazione ad una transazione, ad esempio nelle transazioni che implicano l’assunzione condivisa di rischi economicamente significativi da parte di tutte le parti (o l’assunzione separata di rischi economicamente significativi strettamente correlati), la flessibilità del metodo di ripartizione degli utili della transazione può consentire la determinazione degli utili di libera concorrenza per ciascuna parte che variano in base ai risultati effettivi dei rischi associati alla transazione.

2.122. Un ulteriore punto di forza del metodo di ripartizione degli utili della transazione è che tutte le parti rilevanti della transazione vengono valutate direttamente come parte del prezzo della transazione, ovvero i contributi di ciascuna parte alla transazione sono specificatamente identificati e i relativi valori misurati in ordine alla determinazione di una remunerazione di libera concorrenza per ciascuna delle parti in relazione alla transazione.

2.123. Uno svantaggio del metodo di ripartizione dell’utile delle transazioni è rappresentato dalla relativa difficoltà di applicazione. A prima vista, il metodo di ripartizione dell’utile delle transazioni può sembrare di più semplice applicazione sia per i contribuenti sia per l’amministrazione fiscale, poiché si basa in misura minore sulle informazioni riguardanti le imprese indipendenti. Tuttavia, le imprese associate e l’amministrazione fiscale possono incontrare le stesse difficoltà a ottenere le informazioni dettagliate necessarie per applicare in modo affidabile un metodo di ripartizione degli utili delle transazioni. Può risultare difficile valutare costi e ricavi complessivi per tutte le imprese associate che partecipano alle transazioni analizzate in quanto ciò richiederebbe l’uniformità nella tenuta della contabilità o la possibilità di effettuare adeguati aggiustamenti nell’ambito della prassi contabile o dei sistemi valutari adottati. Oltre a ciò, quando il metodo di ripartizione degli utili della transazione è applicato agli utili operativi, può essere difficile identificare le spese operative adeguate collegate alle transazioni analizzate e ripartire i costi tra le transazioni e le altre attività delle imprese associate. Anche identificare i fattori appropriati per la ripartizione degli utili può essere difficile. Data la necessità di effettuare una valutazione nel determinare ciascuno dei parametri per l’applicazione del metodo di ripartizione degli utili della transazione, sarà particolarmente importante documentare come è stato applicato il metodo, inclusa la determinazione degli utili complessivi da ripartire, e come sono stati individuati i fattori di ripartizione degli utili. Si vedano le sezioni C.4 e C.5.

2.124. Talvolta è stato che il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni viene utilizzato raramente tra imprese indipendenti, e quindi la sua applicazione nelle transazioni controllate dovrebbe essere altrettanto rara. Laddove tale metodo sia ritenuto il più appropriato, ciò non dovrebbe costituire un ostacolo al suo utilizzo in quanto i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento non sono necessariamente finalizzati a replicare il comportamento di libera concorrenza, ma piuttosto come mezzo per determinare e/o verificare i risultati di libera concorrenza per transazioni tra imprese associate. Detto ciò, laddove vi sia prova che parti indipendenti in transazioni comparabili applichino un metodo di ripartizione degli utili, tale prova dovrebbe essere tenuta in considerazione per determinare se il metodo di ripartizione degli utili della transazione possa essere il metodo più appropriato per le transazioni tra imprese associate. Si veda il paragrafo 2.129.

C.2.2. Natura dell’operazione accuratamente delineata
2.125. L’accurata delineazione della transazione effettiva sarà importante per determinare se è potenzialmente applicabile il metodo di ripartizione degli utili della transazione. Questo processo dovrebbe tenere conto delle relazioni commerciali e finanziarie tra le imprese associate, compresa un’analisi di ciò che ciascuna impresa coinvolta nella transazione fa e del contesto in cui si svolgono le transazioni tra imprese associate. Ciò significa che l’accurata delineazione di una transazione richiede un’analisi bilaterale (o un’analisi multilaterale dei contributi di più di due imprese associate, ove necessario) indipendentemente da quale metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento risulti, in definitiva, il più appropriato (si veda la sezione D.1, e in particolare la sezione D.1.2 del capitolo I delle presenti linee guida).

2.126. L’esistenza di contributi unici e di rilevante valore da parte di ciascuna delle imprese associate alla transazione controllata è forse l’indicatore più chiaro che il metodo della ripartizione degli utili della transazione può essere appropriato. Il contesto della transazione, incluso il settore economico in cui avviene e i fattori che influenzano le prestazioni aziendali in quel settore, possono essere particolarmente rilevanti per valutare i contributi delle parti della transazione e se tali contributi siano unici e di rilevante valore. A seconda delle circostanze del caso, altri indicatori che il metodo di ripartizione degli utili della transazione potrebbe essere il metodo più appropriato potrebbero essere un elevato livello di integrazione nelle operazioni commerciali a cui si riferiscono le transazioni e/o l’assunzione condivisa di rischi economicamente significativi (o l’assunzione separata di rischi economicamente rilevanti strettamente correlati) da parte delle imprese associate coinvolte nelle transazioni. È importante notare che gli indicatori non si escludono a vicenda e al contrario possono spesso trovarsi insieme in un unico caso.

2.127. All’estremità opposta dello spettro, dove l’accurata delineazione della transazione determina che una delle parti della transazione svolge solo funzioni semplici, non assume rischi economicamente significativi in ​​relazione alla transazione e non fornisce alcun contributo unico e di rilevante valore, il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni non sarebbe generalmente appropriato poiché una quota degli utili (che potrebbe essere influenzata dalla gestione dei rischi economicamente significativi) difficilmente rappresenterebbe un risultato di libera concorrenza per tali contributi o assunzioni di rischio.

2.128. La mancanza di transazioni tra imprese indipendenti strettamente comparabili da utilizzare per valutare una remunerazione di libera concorrenza per l’impresa associata che svolge le funzioni meno complesse non dovrebbe di per sé portare a concludere che il metodo di ripartizione degli utili della transazione sia il metodo più appropriato. A seconda delle circostanze del caso, un metodo appropriato che utilizzi transazioni sul libero mercato che siano sufficientemente comparabili, ma non identiche alla transazione tra imprese associate, potrebbe essere più affidabile dell’utilizzo inappropriato del metodo di ripartizione degli utili della transazione. Si vedano i paragrafi 3.38-3.39 per una discussione sulle limitazioni di comparabili disponibili. Si veda anche la Sezione C.2.3.

2.129. Potrebbe anche essere rilevante considerare le pratiche del settore economico. Ad esempio, se sono disponibili informazioni secondo cui imprese indipendenti utilizzano comunemente approcci di ripartizione degli utili in situazioni similari, si dovrebbe valutare attentamente se il metodo di ripartizione degli utili della transazione possa essere il metodo più appropriato per le transazioni tra imprese associate. Tali pratiche di settore possono essere un indicatore del fatto che ciascuna parte fornisce contributi unici e di rilevante valore e/o che le parti sono fortemente interdipendenti l’una dall’altra. Al contrario, se si dovesse appurare che imprese indipendenti coinvolte in transazioni comparabili utilizzano altri metodi di determinazione dei prezzi, anche questi dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare il metodo più appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento.

C.2.2.1. Contributi unici e di rilevante valore di ciascuna delle parti coinvolte nella transazione
2.130. I contributi (ad esempio le funzioni svolte o i beni utilizzati o conferiti) saranno “unici e di rilevante valore” nei casi in cui (i) non sono paragonabili ai contributi forniti da imprese indipendenti in circostanze comparabili e (ii) rappresentano una fonte fondamentale di benefici economici effettivi o potenziali derivanti dalle operazioni aziendali. I due fattori sono spesso collegati: raramente si trovano comparabili per tali contributi perché rappresentano una fonte fondamentale di vantaggio economico. Può accadere che in queste situazioni i rischi associati ai rispettivi contributi unici e di rilevante valore non possano essere controllati da altre parti della transazione. Ciò potrebbe influire sull’assunzione del rischio nell’ambito della delineazione accurata della transazione effettiva. Ad esempio, lo sviluppatore e produttore di un componente chiave di un prodotto insieme allo sviluppatore e produttore di un altro componente chiave che, insieme al primo componente, forma il prodotto finito per la vendita, possono entrambi fornire contributi unici e di rilevante valore in termini di funzioni e beni immateriali che rappresentano una fonte fondamentale di benefici economici (si vedano anche i paragrafi da 6.50 a 6.58 e 6.133). In pratica, nessuna delle due imprese associate può essere in grado di controllare il rischio di sviluppo in relazione al prodotto nel suo insieme, ma insieme controllano il rischio di sviluppo e condividono gli utili complessivi derivanti dai loro contributi. I principi di questa sezione sono illustrati dagli Esempi 1, 2, 3 e 4 nell’Allegato II al Capitolo II delle presenti Linee guida.

Transazioni che coinvolgono beni immateriali unici e di rilevante valore
2.131. Laddove ciascuna parte della transazione possieda legalmente beni immateriali unici e di rilevante valore per la transazione, sarà anche necessario determinare se, in base alla delineazione accurata della transazione, ciascuna di esse si assume i rischi economicamente significativi relativi a tali beni immateriali, ad es. rischi legati allo sviluppo, all’obsolescenza, alla violazione, alla responsabilità del prodotto e allo sfruttamento (si vedano i paragrafi da 6.65 a 6.68).

2.132. Come indicato nei paragrafi da 6.148 a 6.149 e 6.152, in alcuni casi, il metodo della ripartizione degli utili della transazione può essere il metodo più appropriato per un trasferimento di beni immateriali completamente sviluppati (compresi i relativi diritti) laddove non sia possibile identificare transazioni tra imprese indipendenti comparabili ed affidabili. Il metodo di ripartizione degli utili della transazione può essere appropriato anche per i trasferimenti di beni immateriali parzialmente sviluppati. L’esempio 5 nell’allegato II del capitolo II ne fornisce un’illustrazione. Si vedano i paragrafi da 6.150 a 6.151. Laddove i beni immateriali trasferiti siano di difficile valutazione, si dovrebbero considerare le indicazioni della Sezione D.4 del Capitolo VI.

C.2.2.2. Operazioni aziendali altamente integrate
2.133. Sebbene la maggior parte dei gruppi multinazionali siano in una certa misura integrati, un grado particolarmente elevato di integrazione in determinate operazioni commerciali è un indicatore per prendere in considerazione il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni. Un elevato grado di integrazione significa che il modo in cui una parte della transazione svolge funzioni, utilizza beni e assume rischi è interconnesso e non può essere valutato in modo affidabile separatamente dal modo in cui un’altra parte della transazione esegue funzioni, utilizza beni e si assume i rischi. Al contrario, molti casi di integrazione all’interno di una multinazionale danno luogo a situazioni in cui il contributo di almeno una delle parti alla transazione può di fatto essere valutato in modo affidabile con riferimento a transazioni comparabili tra imprese indipendenti. Ad esempio, laddove le imprese associate intraprendono attività complementari ma distinte, può accadere che sia possibile trovare comparabili affidabili poiché le funzioni, i beni ed i rischi coinvolti in ciascuna fase distinta possono essere paragonabili a quelli realizzati, utilizzati ed assunti da imprese indipendenti. Questo deve essere tenuto in considerazione per valutare quale metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento sia il più appropriato in un caso particolare. Gli esempi 6, 7 e 8 nell’Allegato II del Capitolo II illustrano i principi di questa sezione.

2.134. In alcuni casi le imprese associate possono svolgere funzioni e utilizzare beni congiuntamente e/o condividere l’assunzione di rischi in misura tale che sia impossibile valutare i rispettivi contributi separatamente da quelli degli altri. Ad esempio, il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni può essere applicato alla negoziazione globale di strumenti finanziari da parte di imprese associate. Si veda la Parte III, Sezione C del Report sulla attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni[2].

2.135. Un altro esempio potrebbe essere quello in cui l’integrazione tra le parti assume la forma di un elevato grado di interdipendenza. Ad esempio, gli approcci alla ripartizione degli utili possono essere utilizzati da imprese indipendenti coinvolte in accordi a lungo termine in cui ciascuna impresa ha apportato un contributo significativo (ad esempio un bene) il cui valore dipende dalla controparte dell’accordo. In questi casi, quando ciascuna parte apporta tale contributo e dipende dall’altra parte (o quando il valore del contributo o dei contributi di una parte dipende in misura significativa dal contributo o dai contributi dell’altra parte), si può osservare una qualche forma di determinazione flessibile dei prezzi che tiene conto e si modifica in relazione all’esito dei rischi assunti da ciascuna impresa che deriva dalla sua dipendenza dall’altra parte della transazione.

2.136. Laddove le operazioni aziendali sono altamente integrate, la misura in cui le parti condividono l’assunzione degli stessi rischi economicamente significativi o assumono separatamente rischi economicamente significativi strettamente correlati sarà rilevante per la determinazione del metodo più appropriato e, se si considera il metodo di ripartizione degli utili della transazione il metodo più appropriato, di come vada applicato; in particolare se debba essere utilizzata una ripartizione degli utili effettivi o degli utili attesi. Si veda la sezione C.4.1.

2.137. Quando una parte contribuisce al controllo di un rischio economicamente significativo, ma tale rischio è assunto dall’altra parte della transazione, ciò può, in alcuni casi, dimostrare che è appropriato per la prima parte condividere i potenziali effetti positivi e negativi associati a tale rischio, commisurato al suo contributo al controllo dello stesso. Si veda il paragrafo 1.105. Tuttavia, il semplice fatto che un’entità svolga funzioni di controllo in relazione a un rischio non porterà necessariamente alla conclusione che il metodo della ripartizione degli utili della transazione sia il metodo più appropriato nel caso in questione.

2.138. Laddove i contributi delle imprese associate siano altamente integrati o interdipendenti tra loro, potrebbe essere necessario valutare i rispettivi contributi in modo olistico. Questo significa che un elevato grado di integrazione può anche influenzare il fatto che i contributi delle imprese siano considerati unici e di rilevante valore. Ad esempio, un contributo unico di una impresa associata può avere un valore significativamente maggiore se considerato in combinazione con il particolare contributo unico dell’altra impresa associata. I paragrafi 6.93-6.94 trattano questo tema in relazione alla combinazione di beni immateriali. Si veda anche l’esempio 9 nell’Allegato II del Capitolo II.

C.2.2.3. Assunzione condivisa dei rischi economicamente rilevanti e assunzione separata dei rischi strettamente correlati
2.139. Il metodo di ripartizione degli utili della transazione può rivelarsi il metodo più appropriato laddove, in base ad una transazione accuratamente delineata, ciascuna parte della transazione tra imprese associate condivide l’assunzione di uno o più rischi economicamente significativi in ​​relazione a tale transazione (vedere paragrafo 1.95).

2.140. Il metodo di ripartizione degli utili della transazione può anche rivelarsi il metodo più appropriato laddove, in base ad una transazione accuratamente delineata, i vari rischi economicamente significativi in ​​relazione alla transazione sono assunti separatamente dalle imprese associate, ma tali rischi sono così strettamente correlati che la gestione dei rischi di ciascuna parte non può essere isolata in modo affidabile. Si veda l’esempio 10 nell’Allegato II del capitolo II.

2.141. La rilevanza di questo fattore come indicatore per l’utilizzo del metodo di ripartizione degli utili della transazione dipenderà in gran parte da quanto i rischi in questione sono economicamente significativi, tanto da garantire una quota degli utili complessivi a ciascuna impresa associata. La significatività economica dei rischi dovrebbe essere analizzata in relazione alla loro rilevanza sugli utili effettivi o attesi derivanti dalle transazioni tra imprese associate, piuttosto che in relazione alla loro rilevanza per una qualsiasi delle imprese associate le cui operazioni commerciali possono estendersi anche oltre quelle coperte dagli utili complessivi.

2.142. Se ciascuna parte condivide l’assunzione di rischi economicamente significativi o si assume separatamente rischi strettamente correlati ed economicamente significativi, e il metodo della ripartizione degli utili della transazione è considerato il metodo più appropriato, è probabile che la ripartizione degli utili effettivi, piuttosto che degli utili attesi, sia giustificata poiché tali utili effettivi, ossia i profitti effettivi da ripartire, rifletteranno la gestione dei rischi di ciascuna impresa associata. Al contrario, la ripartizione degli utili attesi tenderà a concentrare la gestione dei rischi economicamente significativi su una sola delle imprese associate. Ciò significa che il risultato del prezzo di trasferimento – la condivisione degli utili effettivi o attesi – dovrebbe allinearsi con l’accurata delineazione della transazione. Si veda la sezione C.4.1 di seguito sulla ripartizione degli utili effettivi e attesi.

C.2.3. Disponibilità di informazioni affidabili
2.143. In generale, tenderà a verificarsi che la presenza di fattori che indicano il metodo di ripartizione degli utili della transazione come il metodo più appropriato corrisponderà all’assenza di fattori che indicano un metodo alternativo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, che si basa interamente su comparabili, come il metodo più appropriato, determinato in conformità al paragrafo 2.2 delle presenti Linee Guida. In altre parole, se sono disponibili informazioni su transazioni tra imprese indipendenti comparabili e affidabili per valutare la transazione nella sua interezza, è meno probabile che il metodo di ripartizione degli utili della transazione sia il metodo più appropriato. Tuttavia, la sola mancanza di comparabili non è sufficiente a giustificare l’utilizzo del metodo di ripartizione degli utili delle transazioni. Si veda il paragrafo 2.128.

2.144. Sebbene il metodo di ripartizione degli utili della transazione possa essere applicato nei casi in cui non esistono imprese indipendenti comparabili, le informazioni provenienti da transazioni tra imprese indipendenti possono comunque essere rilevanti per l’applicazione del metodo, ad esempio per orientare la ripartizione degli utili complessivi (si veda la Sezione C.3.1.1), o se viene utilizzato un approccio di analisi dei residui (si veda la Sezione C.3.1.2).

C.2.4 Conclusioni
2.145. Questa sezione ha descritto alcune caratteristiche del metodo di ripartizione degli utili della transazione e ha fornito una serie di potenziali indicatori su quando questo potrebbe rivelarsi il metodo più appropriato, nonché una serie di fattori che potrebbero indicare il contrario. Le linee guida a questo riguardo non intendono essere esaustive, né prescrittive. La presenza o l’assenza di uno o più indicatori descritti in questa sezione non porterà necessariamente alla conclusione che il metodo di ripartizione degli utili della transazione possa essere (o meno) il metodo più appropriato in un caso particolare. Ciascun caso deve essere analizzato in base alle circostanze fattuali e sarà importante considerare i relativi vantaggi e svantaggi dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento disponibili.

C.3 Guida all’applicazione – In generale
2.146. Le presenti linee guida non si propongono di fornire una lista esaustiva delle modalità di applicazione del metodo di ripartizione dell’utile della transazione. L’applicazione del metodo dipenderà dai fatti e dalle circostanze del caso e dalle informazioni disponibili, ma il principale obiettivo dovrà essere quello di avvicinarsi il più possibile alla ripartizione degli utili che sarebbe stata realizzata se le parti fossero state imprese indipendenti.

2.147. Secondo il metodo di ripartizione dell’utile delle transazioni, gli utili complessivi devono essere ripartiti tra le imprese associate su una base economicamente valida che si avvicina alla ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista e si sarebbe riflessa in un accordo concluso tra imprese indipendenti. In linea generale, gli utili complessivi da ripartire e i criteri di ripartizione devono:

  • essere coerenti con l’analisi funzionale della transazione tra imprese associate in esame e in particolar modo riflettere la ripartizione dei rischi economicamente rilevanti tra le parti;
  • poter essere misurati in maniera affidabile.

2.148. Inoltre,

  • se si utilizza un metodo di ripartizione dell’utile della transazione per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell’ambito delle transazioni tra imprese associate (approccio ex ante), sarebbe ragionevole prevedere che la durata dell’accordo e i criteri o i fattori di ripartizione venissero concordati prima della transazione;
  • il soggetto che applica il metodo di ripartizione degli utili della transazione (contribuente o amministrazione fiscale) dovrà essere pronto a spiegare le ragioni in base alle quali tale metodo è considerato il più appropriato alle circostanze del caso di specie, nonché il modo in cui è applicato e, in particolar modo, i criteri o i fattori utilizzati per ripartire gli utili complessivi; e
  • la determinazione degli utili complessivi da ripartire e i criteri di ripartizione dovranno essere utilizzati in maniera coerente per tutta la durata dell’accordo, anche negli anni in cui si registrano perdite, a meno che la logica per l’utilizzo di utili complessivi o fattori di ripartizione degli utili diversi nel tempo sia supportata da fatti e circostanze e che sia documentata.

C.3.1 Approcci alla ripartizione degli utili
2.149. Esistono vari approcci all’applicazione del metodo di ripartizione degli utili delle transazioni, a seconda delle caratteristiche delle transazioni tra imprese associate e delle informazioni disponibili. Come sopra descritto, il metodo mira a ripartire gli utili complessivi derivanti da transazioni tra imprese associate su una base economicamente valida, al fine di approssimare i risultati che sarebbero stati ottenuti tra imprese indipendenti in circostanze comparabili. Questo può essere fatto considerando i relativi contributi di ciascuna parte della transazione (“analisi del contributo”). Laddove il metodo di ripartizione degli utili della transazione sia il metodo più appropriato ma almeno una parte apporta anche contributi meno complessi che possono essere confrontati con transazioni comparabili poste in essere tra imprese indipendenti, può essere opportuna un'”analisi del residuo” in due fasi.

C.3.1.1 Analisi del contributo
2.150. Secondo l’analisi del contributo, gli utili complessivi, che corrispondono agli utili totali ritraibili dalle transazioni tra le imprese associate in esame, sono divisi tra le imprese associate in base ad un’approssimazione ragionevole della ripartizione degli utili che le imprese indipendenti avrebbero concordato in transazioni comparabili. Questa ripartizione può fondarsi su dati comparabili, laddove disponibili. In assenza di tali dati, la ripartizione dovrebbe basarsi sul valore relativo dei contributi di ciascuna delle imprese associate partecipanti alle transazioni in esame, determinato utilizzando informazioni interne al gruppo multinazionale, come approssimazione della ripartizione che imprese indipendenti avrebbero concordato (si veda la Sezione C.5.2). Nei casi in cui il valore relativo dei contributi possa essere misurato, può non essere necessario determinare l’effettivo valore di mercato dei contributi di ogni partecipante.

2.151. Può risultare difficile definire il valore relativo del contributo di ogni impresa associata agli utili complessivi, e l’approccio dipenderà spesso dai fatti e dalle circostanze di ogni caso. La determinazione può essere effettuata confrontando la natura e il livello del contributo di ogni parte in differenti forme (per esempio, fornitura di servizi, spese di sviluppo sostenute, capitale investito) e assegnando una percentuale sulla base del confronto relativo e dei dati esterni del mercato. Si veda la Sezione C.5 per un’analisi delle modalità di ripartizione degli utili complessivi.

C.3.1.2 Analisi del residuo
2.152. Laddove i contributi delle parti sono tali che alcuni possono essere valutati in modo affidabile facendo riferimento ad un metodo unilaterale e confrontati utilizzando comparabili, mentre altri no, potrebbe essere appropriata l’applicazione di un’analisi del residuo. Un’analisi del residuo suddivide gli utili complessivi delle transazioni tra imprese associate in esame in due categorie. Nella prima categoria rientrano gli utili attribuibili a contributi che possono essere confrontati in modo affidabile: si tratta tipicamente di contributi meno complessi per i quali è possibile trovare comparabili affidabili. Normalmente questa remunerazione iniziale verrebbe determinata applicando uno dei metodi tradizionali basati sulla transazione o il metodo del margine netto della transazione per identificare la remunerazione di transazioni comparabili tra imprese indipendenti. Pertanto, di questa remunerazione non si terrà conto nell’ammontare degli utili che verrebbero generati dalla seconda categoria di contributi che potrebbero essere unici e di rilevante valore e/o attribuibili a un elevato livello di integrazione o all’assunzione condivisa di rischi economicamente significativi. Tipicamente, la ripartizione dell’utile residuo tra le parti si baserà sul valore relativo della seconda categoria di contributi in applicazione dell’analisi dei contributi sopra descritta ed in conformità con le linee guida descritte nella Sezione C.5.

2.153. L’esempio 11 dell’Allegato II del Capitolo II illustra l’applicazione di un’analisi dei residui nell’ambito di un metodo di ripartizione degli utili delle transazioni.

C.4. Guida all’applicazione – Determinazione degli utili complessivi da ripartire
2.154. Gli utili complessivi da ripartire secondo il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni sono quelli delle imprese ritraggono dalle transazioni poste in essere con imprese associate. Risulta altresì imprescindibile individuare il livello di aggregazione (si vedano i paragrafi 3.9-3.12). Nel determinare gli utili complessivi, è quindi essenziale innanzitutto identificare e delineare accuratamente le transazioni da coprire con il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni, e da ciò identificare gli importi complessivi di ricavi e costi riferibili ad ogni impresa associata in relazione a tali transazioni. Si veda la Sezione C.4.2 di seguito. L’esempio 12 nell’Allegato II del Capitolo II delle presenti Linee Guida illustra i principi di questa sezione.

2.155. Se gli utili complessivi da ripartire comprendono gli utili di due o più imprese associate, i conti delle parti della transazione a cui si applica il metodo di ripartizione degli utili della transazione devono essere resi omogenei per quanto riguarda la prassi contabile e la valuta e poi aggregati. In considerazione degli effetti significativi che i principi contabili possono avere sulla determinazione degli utili da ripartire, i predetti principi dovranno essere selezionati prima dell’applicazione del metodo e poi utilizzati in maniera coerente per tutta la durata dell’accordo. Le differenze nei principi contabili possono influenzare i tempi di riconoscimento dei ricavi nonché il trattamento dei costi per la determinazione degli utili. Le differenze sostanziali tra i principi contabili utilizzati dalle parti dovrebbero essere identificate e sterilizzate.

2.156. La contabilità finanziaria può fornire il punto di partenza per determinare l’utile da ripartire in assenza di principi contabili e fiscali armonizzati. L’utilizzo di altri dati finanziari (ad esempio la contabilità per centri di costo) dovrebbe essere consentito laddove tale contabilità esista, sia affidabile, verificabile e sufficientemente basata sulle transazioni. In questo contesto, i conti economici delle linee di prodotto o i conti divisionali possono rivelarsi i documenti contabili più utili.

2.157. Tuttavia, tranne nei casi in cui le attività totali di ciascuna delle parti sono oggetto della ripartizione degli utili, i dati finanziari dovranno essere segregati e le allocazioni effettuate in conformità con le transazioni accuratamente delineate in modo che vengano identificati gli utili relativi ai contributi combinati forniti dalle parti. Ad esempio, un fornitore di prodotti che partecipa a una ripartizione degli utili con un’impresa associata impegnata nella commercializzazione e distribuzione nel mercato europeo dovrebbe identificare gli utili derivanti dalla sua produzione di beni per lo stesso mercato europeo ed escludere gli utili derivanti dalla produzione di beni per altri mercati. L’esercizio può essere relativamente semplice se gli stessi beni vengono forniti in tutti i mercati, ma sarà più complesso se, ad esempio, beni diversi con costi di produzione diversi o con una tecnologia integrata diversa vengono venduti in mercati diversi. Allo stesso modo, se l’impresa associata impegnata nel marketing e nella distribuzione sul mercato europeo acquista prodotti da altri fornitori, dovrà segregare i propri dati finanziari in modo da riflettere i ricavi, i costi e gli utili relativi ai beni acquistati dal fornitore del prodotto che è parte dell’accordo di ripartizione degli utili. L’esperienza suggerisce che questa fase iniziale nell’esecuzione di una ripartizione degli utili può in alcune circostanze essere estremamente complessa e che il metodo per identificare gli utili complessivi della transazione e le eventuali ipotesi formulate in tal senso devono essere documentati.

C.4.1. Ripartizione degli utili della transazione effettivi o attesi
2.158. La determinazione degli utili da ripartire, siano essi effettivi o attesi, o una combinazione di essi, dovrebbe essere allineata con la transazione accuratamente delineata. L’esempio 13 nell’Allegato II del Capitolo II illustra i principi di questa sezione.

2.159. Laddove il metodo di ripartizione degli utili della transazione risulti il ​​più appropriato, la ripartizione degli utili effettivi, vale a dire gli utili che sono stati influenzati dalla gestione di rischi economicamente significativi, sarebbe appropriata solo laddove l’accurata delineazione della transazione dimostri che le parti hanno condiviso l’assunzione degli stessi rischi economicamente significativi associati all’opportunità commerciale o hanno assunto separatamente rischi strettamente correlati ed economicamente significativi associati all’opportunità commerciale e di conseguenza dovrebbero condividere gli utili o le perdite da essa derivanti. Questi tipi di assunzione di rischio possono verificarsi in scenari in cui le operazioni aziendali sono altamente integrate e/o ciascuna parte fornisce contributi unici e di rilevante valore.

2.160. In alternativa, se il metodo di ripartizione degli utili della transazione risulta essere il metodo più appropriato (ad esempio perché ciascuna parte della transazione apporta contributi unici e di rilevante valore) ma una delle parti non condivide l’assunzione di rischi economicamente significativi che potrebbero verificarsi dopo la conclusione dell’accordo, sarebbe più appropriata una ripartizione degli utili attesi. Si veda lo scenario 1 dell’esempio 13 nell’Allegato II del Capitolo II delle presenti linee guida.

2.161. In ogni caso di applicazione del metodo di ripartizione degli utili della transazione, dovrebbe essere necessario assicurare che tale applicazione non avvenga “col senno di poi”. Si veda il paragrafo 3.74. Questo significa che, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il metodo di ripartizione degli utili attesi o effettivi della transazione, a meno che non vi siano importanti sviluppi imprevisti che avrebbero comportato una rinegoziazione dell’accordo se fosse avvenuto tra parti indipendenti, la base su cui tali utili devono essere ripartiti tra le imprese associate, compresi i fattori di ripartizione degli utili, il modo in cui vengono calcolati gli utili complessivi ed eventuali aggiustamenti o contingenze, devono essere determinati sulla base di informazioni conosciute o ragionevolmente prevedibili dalle parti al momento della conclusione dell’accordo. Ciò nonostante, il fatto che in molti casi il calcolo degli utili effettivi può necessariamente essere effettuato solo successivamente, laddove, ad esempio, si applicano agli utili effettivi i fattori di ripartizione degli utili determinati in precedenza. Inoltre, va ricordato che il punto di partenza per delineare accuratamente qualsiasi transazione generalmente è l’esame dei contratti scritti che possono riflettere l’intenzione delle parti al momento della conclusione del contratto. Si veda il paragrafo 1.42.

C.4.2. Varie misure degli utili
2.162. Generalmente, gli utili complessivi da ripartire secondo un metodo di ripartizione degli utili delle transazioni sono gli utili operativi. In tal modo il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni assicura che sia i ricavi sia i costi del gruppo multinazionale siano attribuiti alle relative imprese associate su base uniforme. Tuttavia, a seconda dell’accurata delineazione della transazione, potrebbe essere appropriato operare una ripartizione con una diversa misura degli utili come gli utili lordi, e quindi dedurre le spese sostenute da o attribuibili a ciascuna impresa interessata (escludendo le spese già considerate nel calcolo degli utili lordi). In tali casi, occorre prestare particolare attenzione per garantire che le spese sostenute da o attribuibili a ciascuna impresa associata siano coerenti con l’accurata delineazione della transazione, in particolare con le attività svolte e i rischi assunti da ciascuna parte, e che la distribuzione degli utili lordi sia altrettanto coerente con i contributi forniti dalle parti.

2.163. Questo significa che la misura degli utili da ripartire dipenderà dall’accurata delineazione della transazione. Ad esempio, se l’accurata delineazione della transazione determina che le parti condividono l’assunzione non solo del rischio di mercato, che influenza il volume delle vendite e dei prezzi praticati, ma anche dei rischi associati alla produzione o all’acquisizione di beni e servizi, che influenzano il livello dell’utile lordo, sarebbe più appropriato utilizzare quest’ultimo come base per la ripartizione degli utili. In tale scenario, le parti possono avere funzioni e beni integrati o condivisi relativi alla produzione o all’acquisizione di beni e servizi. Se l’accurata delineazione dell’operazione determina che le parti condividono l’assunzione, oltre ai rischi di mercato e di produzione, di un’ulteriore gamma di rischi che influiscono sul livello delle spese operative che possono includere investimenti in beni immateriali, sarebbe più appropriato utilizzare l’utile operativo come base della ripartizione degli utili. In questo scenario le parti possono avere funzioni integrate o congiunte relative all’intera catena del valore.

2.164. Ad esempio, due imprese associate, ciascuna con la propria specializzazione manifatturiera e beni immateriali unici e di rilevante valore, accettano di contribuire con i beni immateriali per produrre prodotti innovativi e complessi. L’accurata delineazione della transazione determina che le imprese in questo esempio condividono l’assunzione dei rischi associati al successo o insuccesso dei prodotti sul mercato. Tuttavia, non condividono l’assunzione dei rischi associati alle spese di vendita e di altro tipo, che sono in gran parte non integrate. L’utilizzo di una ripartizione degli utili basata sugli utili operativi combinati dedotte tutte le spese sostenute da entrambe le parti avrebbe il potenziale risultato di attribuire le conseguenze dei rischi assunti da una sola delle parti. In tali casi, una ripartizione degli utili lordi può essere più appropriata e affidabile poiché questo livello di utili riflette i risultati delle attività di mercato e di produzione che le parti condividono insieme all’assunzione dei rischi associati. Allo stesso modo, nel caso di imprese associate che svolgono operazioni commerciali a livello mondiale altamente integrate, se l’accurata delineazione della transazione effettiva determina che l’assunzione condivisa dei rischi e del livello di integrazione non si estende ai costi operativi, potrebbe essere appropriato ripartire gli utili lordi derivanti da ciascuna attività commerciale, e poi detrarre dalla quota risultante degli utili lordi complessivi assegnati a ciascuna impresa le spese operative sostenute da ciascuna di esse.

2.165. L’esempio 14 nell’Allegato II del Capitolo II illustra i principi di questa sezione.

C.5. Come ripartire gli utili
2.166. Gli utili dovrebbero essere ripartiti su una base economicamente valida che rifletta i relativi contributi delle parti alla transazione e che quindi si avvicini alla ripartizione degli utili che si sarebbero ottenuti in condizioni di mercato. La rilevanza delle transazioni comparabili poste in essere da imprese indipendenti o dei dati interni (si veda la Sezione C.5.2) e dei criteri utilizzati per ottenere una ripartizione degli utili secondo il principio di libera concorrenza dipende dai fatti e dalle circostanze del caso di specie. Non è pertanto possibile stabilire un elenco prescrittivo dei criteri o dei fattori di ripartizione degli utili. Si vedano i paragrafi 2.146-2.148 per indicazioni generali sulla coerenza della determinazione dei fattori di ripartizione. Inoltre, i criteri o i fattori di ripartizione utilizzati per ripartire l’utile dovranno:

  • essere indipendenti dalla formulazione di politiche in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento, cioè dovranno essere basati su dati obiettivi (quali le vendite a parti indipendenti) e non su dati che si riferiscano alla remunerazione di transazioni tra imprese associate (come le vendite a imprese associate),
  • verificabili, e
  • supportati da dati confrontabili, dati interni o entrambi.

2.167. Un approccio possibile consiste nel distribuire gli utili complessivi in base alla ripartizione effettiva realizzata osservata in transazioni comparabili tra parti indipendenti. Tra gli esempi di possibili fonti di informazioni riguardanti transazioni tra parti indipendenti che possono contribuire utilmente alla determinazione dei criteri per la ripartizione degli utili, a seconda dei fatti e delle circostanze del caso, vi sono gli accordi di joint-venture tra imprese indipendenti in base ai quali vengono ripartiti gli utili, come i progetti di sviluppo nell’industria petrolifera e del gas; gli accordi di collaborazione, di co-marketing o di co-promozione in campo farmaceutico; gli accordi tra case discografiche indipendenti e artisti del settore musicale; gli accordi tra soggetti indipendenti nel settore dei servizi finanziari, ecc.

2.168. Tuttavia, può essere difficile trovare dati comparabili affidabili che possano essere utilizzati in questo modo. Ciononostante, i dati di mercato esterni alle parti della transazione tra imprese associate possono essere rilevanti nell’analisi della ripartizione degli utili per valutare il valore dei contributi che ciascuna impresa associata apporta alla transazione. In effetti, il presupposto è che le parti indipendenti avrebbero ripartito gli utili complessivi in proporzione al valore dei rispettivi contributi alla generazione dell’utile nella transazione. Pertanto, laddove non vi sia alcuna prova diretta di come parti indipendenti in circostanze comparabili avrebbero ripartito gli utili in transazioni comparabili, la ripartizione degli utili può essere basata sui relativi contributi delle parti, misurati in base alle funzioni svolte, ai beni utilizzati e ai rischi assunti.

C.5.1. Criteri di ripartizione degli utili
2.169. Come notato sopra, si può presumere che le parti indipendenti si ripatiscano gli utili sulla base del relativo contributo alla creazione di tali utili. La ripartizione degli utili complessivi secondo il metodo di ripartizione degli utili della transazione viene generalmente ottenuta utilizzando uno o più criteri di ripartizione degli utili. L’analisi funzionale e l’analisi del contesto in cui le transazioni hanno luogo (ad esempio, il settore e l’ambiente economico) sono essenziali per il processo di determinazione dei criteri rilevanti da utilizzare nella ripartizione degli utili, inclusa la determinazione della ponderazione dei fattori applicabili alla ripartizione degli utili, nei casi ove sia utilizzato più di un fattore. La determinazione del o dei fattori appropriati di ripartizione degli utili dovrebbe riflettere i principali contributi alla generazione di valore nella transazione. Gli esempi 15 e 16 nell’Allegato II del Capitolo II delle presenti linee guida illustrano i principi di questa sezione.

2.170. In funzione dei fatti e delle circostanze del caso, i criteri di ripartizione possono essere espressi in forma numerica (ad esempio, una ripartizione del 30%-70% corrispondente ad una ripartizione simile realizzata tra parti indipendenti in transazioni comparabili) ovvero sotto forma di variabile (ad esempio, il valore relativo delle spese di marketing di ogni partecipante o secondo altri possibili criteri come indicato più avanti) che potrebbero essere calcolati sulla base di un singolo fattore di ripartizione degli utili o di una ponderazione di più fattori.

2.171. Criteri di ripartizione degli utili basati sull’attivo o sul capitale (ad esempio attività operative, immobilizzazioni (ad esempio attività di produzione, attività di vendita al dettaglio, risorse IT), beni immateriali) o costi (ad esempio spesa e/o investimenti in aree chiave come la ricerca e sviluppo, l’ingegneria, il marketing) possono essere utilizzati qualora siano in grado di catturare i contributi delle parti agli utili da ripartire e possano essere misurati in modo affidabile. Si noti che, mentre i costi possono rappresentare una misura inadeguata del valore dei beni immateriali conferiti (si veda il paragrafo 6.142), i relativi costi sostenuti dalle parti possono fornire un’approssimazione ragionevole del valore di tali contributi laddove tali contributi siano di natura simile (si vedano i paragrafi 8.27-8.28).

2.172. Altri criteri di ripartizione degli utili che potrebbero essere appropriati nelle circostanze di un determinato caso includono gli aumenti delle vendite, le spese per i dipendenti (individui coinvolti nelle funzioni chiave che apportano valore alla transazione, ad esempio in relazione alla negoziazione globale di strumenti finanziari). In altre situazioni è possibile che il numero di dipendenti o il tempo impiegato da un certo gruppo di dipendenti con competenze e responsabilità simili possano essere utilizzati se esiste una correlazione forte e relativamente coerente tra questo indicatore e la creazione di valore rappresentata dagli utili complessivi. Le indicazioni contenute in questa sezione non devono essere considerate come un elenco esaustivo di potenziali criteri di ripartizione degli utili. Altri criteri di ripartizione possono essere accettabili a condizione che si traducano in risultati di libera concorrenza per tutte le parti interessate.

2.173. Oltre alla Documentazione nazionale (Local File), che dovrebbe contenere un’analisi funzionale dettagliata del contribuente e delle sue imprese associate, il Master File del gruppo multinazionale potrebbe essere un’utile fonte di informazioni rilevanti per la determinazione di adeguati criteri di ripartizione degli utili. Come indicato nell’Allegato I del Capitolo V, il Master File dovrebbe includere informazioni sui fattori di profitto più importanti per il gruppo, sui principali contributi alla creazione di valore da parte delle entità all’interno del gruppo e sui principali beni immateriali del gruppo. Tuttavia, va tenuto presente che il Master File è destinato esclusivamente a fornire una panoramica di alto livello del gruppo multinazionale e non informazioni granulari o dettagliate su tutte le transazioni del gruppo.

C.5.2. Utilizzazione dei dati provenienti dalle operazioni del contribuente (“dati interni”)
2.174. Qualora non si disponga di transazioni tra parti indipendenti che siano sufficientemente attendibili a supporto della ripartizione degli utili complessivi, occorre avere riguardo ai dati interni, che possono fornire un mezzo affidabile per determinare o verificare che la ripartizione degli utili risponda al principio di libera concorrenza. Il tipo di dati interni da considerare dipenderà dai fatti e dalle circostanze del caso di specie e dovrà soddisfare le condizioni descritte in questa sezione e, in particolare, nei paragrafi 2.147-2.148 e 2.166. dati saranno spesso estratti dalla contabilità dei costi o dalla contabilità generale del contribuente.

2.175. Per esempio, quando s’impiega un criterio di ripartizione basato sui beni, esso può fondarsi sui dati estratti dal bilancio d’esercizio dei partecipanti alla transazione. Avviene spesso che non tutti i beni dei contribuenti siano legati alla transazione in esame e che, di conseguenza, occorra qualche suddivisione analitica dei conti in modo che il contribuente stabilisca un “bilancio della transazione” che sarà utilizzato nell’applicazione del metodo di ripartizione dell’utile della transazione. Inoltre, alcune attività, come i beni immateriali sviluppati internamente, potrebbero non essere affatto riflesse nel bilancio e di conseguenza dovranno essere valutate separatamente. A questo proposito, possono essere utili tecniche di valutazione, come quelle basate sul valore attualizzato dei flussi di reddito futuri attesi o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. Si veda la Sezione D.2.6.3 del capitolo VI delle presenti linee guida. Si veda anche il paragrafo 2.104 che riporta un’analisi della valutazione dei beni nell’ambito del metodo del margine netto della transazione quando l’utile netto è ponderato rispetto ai beni, il che è anche rilevante in relazione alla valutazione dei beni nell’ambito del metodo di ripartizione dell’utile qualora sia utilizzato un criterio di ripartizione basato sui beni.

2.176. Allo stesso modo, se si ricorre a criteri di ripartizione in funzione dei costi che si fondano sui dati estratti dal conto economico del contribuente, potrà essere necessario stabilire dei conti relativi alla transazione che individuino le spese legate alla transazione controllata in esame e quelle che devono essere escluse dalla determinazione del criterio di ripartizione. Il tipo di spese prese in considerazione (stipendi, ammortamento ecc.) nonché i criteri utilizzati per determinare se una data spesa riguardi la transazione in esame o piuttosto altre transazioni del contribuente (per esempio altre linee di prodotti che non siano interessate dalla determinazione della ripartizione degli utili) dovranno essere applicati in maniera coerente a tutte le parti della transazione.

2.177. I dati interni possono anche essere utili quando il criterio di ripartizione è basato su un sistema di contabilità dei costi: si tratta per esempio del personale che partecipa ad alcuni aspetti della transazione, del tempo dedicato da un dato gruppo di dipendenti a un certo tipo di funzioni, ecc.

2.178. I dati interni sono indispensabili per stimare il valore dei contributi che le parti associate hanno apportato alla transazione. La determinazione di tali valori dovrà basarsi su un’analisi funzionale che prenda in considerazione tutte le funzioni, i beni e i rischi economicamente significativi apportati dalle parti alla transazione. Qualora l’utile sia ripartito in funzione di una valutazione dell’importanza relativa delle funzioni, dei beni e dei rischi rispetto al valore aggiunto alla transazione tra imprese associate, tale valutazione deve essere documentata da dati obiettivi affidabili al fine di limitarne l’arbitrarietà. Dovrà essere data particolare attenzione ai contributi apportati dai beni immateriali di elevato valore, alla relativa assunzione di rischi significativi e all’importanza, alla pertinenza e alla misura dei fattori che hanno determinato detti valori e rischi.

C.5.3. Esempi di criteri di ripartizione degli utili
C.5.3.1. Criteri di ripartizione basati sui beni
2.179. Si possono utilizzare criteri di ripartizione basati sui beni o sul capitale qualora vi sia una forte correlazione tra i beni materiali o immateriali o il capitale impiegato, da una parte, e la creazione di valore nel contesto della transazione tra le imprese associate, dall’altra parte. Affinché un criterio di ripartizione sia significativo, dovrà essere applicato in maniera coerente da tutte le imprese che partecipano alla transazione. Si veda il paragrafo 2.104 per un’analisi delle questioni relative alla comparabilità rispetto alla valutazione dei beni nel contesto del metodo del margine netto della transazione, che è anche valido nel contesto del metodo di ripartizione dell’utile. L’esempio 15 nell’Allegato II del presente Capitolo illustra i principi di questa sezione.

2.180. Laddove una o più parti di una transazione per la quale il metodo di ripartizione degli utili della transazione risulta essere il più appropriato apportano un contributo sotto forma di beni immateriali, possono sorgere problemi delicati in relazione sia alla loro individuazione sia alla loro valutazione. Una guida all’identificazione e alla valutazione dei beni immateriali si trova nel Capitolo VI delle presenti Linee guida. Si vedano anche gli esempi contenuti nell’allegato I del Capitolo VI “Esempi per illustrare le applicazioni delle linee guida sui beni immateriali”.

C.5.3.2. Criteri di ripartizione basati sui costi
2.181. Un criterio di ripartizione basato sulle spese può essere appropriato qualora sia possibile individuare una stretta correlazione tra le spese sostenute e il valore aggiunto. Per esempio, le spese di marketing possono costituire un parametro adeguato per i distributori/venditori se la pubblicità genera beni immateriali connessi all’attività di marketing rilevanti, per esempio nel caso di beni di consumo in cui il valore dei beni immateriali connessi all’attività di marketing è influenzato dalla pubblicità. Le spese di ricerca e sviluppo possono essere adatte ai produttori se riguardano lo sviluppo di beni immateriali connessi all’attività di vendita significativi come i brevetti. Tuttavia, se, ad esempio, ogni parte apporta diversi beni immateriali di valore, non sarà opportuno utilizzare un criterio di ripartizione basato sui costi, a meno che tali costi non rappresentino una misura affidabile del valore relativo dei predetti beni immateriali o non possano essere ponderati con i rischi per ottenere una misura affidabile. Anche laddove ciascuna parte contribuisca con lo stesso tipo di beni immateriali, la ponderazione dei rischi costituirà un’adeguata considerazione. Ad esempio, se il rischio di fallimento in una fase iniziale di sviluppo è di molte volte superiore al rischio di fallimento in una fase successiva o nello sviluppo di miglioramenti incrementali ad un prototipo già collaudato, allora i costi sostenuti in quella fase iniziale avranno una ponderazione del rischio più elevata rispetto ai costi sostenuti in una fase successiva o nello sviluppo di miglioramenti incrementali. L’ammontare delle remunerazioni dei dipendenti può essere rilevante in situazioni in cui le funzioni relative alle competenze e all’esperienza del personale costituiscano il principale fattore per quanto attiene alla generazione degli utili complessivi.

2.182. Nell’individuare ed applicare adeguati criteri di ripartizione degli utili basati sui costi potrebbe essere necessario considerare una serie di questioni. Una di queste è che potrebbero esserci differenze tra le parti nella tempistica della spesa. Ad esempio, i costi di ricerca e sviluppo rilevanti per il valore dei contributi di una parte potrebbero essere stati sostenuti diversi anni fa, mentre le spese di un’altra parte potrebbero essere attuali. Di conseguenza, potrebbe essere necessario riportare i costi storici ai valori attuali (come discusso più avanti) in aggiunta alla ponderazione del rischio descritta nel paragrafo 2.181. I pertinenti costi possono far parte di un insieme di costi più ampio che deve essere analizzato ed attribuito ai contributi apportati alla transazione. Ad esempio, i costi di marketing possono essere sostenuti e contabilizzati su più linee di prodotti, mentre solo una linea di prodotti è oggetto di applicazione del metodo di ripartizione degli utili. Laddove le economie di localizzazione conseguite dai membri del gruppo multinazionale contribuiscono in modo significativo agli utili, e tali costi sono inclusi nel calcolo degli utili da ripartire, allora il modo in cui parti indipendenti allocherebbero le economie di localizzazione conseguite dovrebbero riflettersi nella ripartizione degli utili, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sezione D.6 del Capitolo I. I criteri di ripartizione degli utili basati sui costi possono essere molto sensibili alle differenze e ai cambiamenti nella classificazione contabile dei costi. È pertanto necessario identificare chiaramente e preventivamente quali costi verranno presi in considerazione nella determinazione del criterio di ripartizione degli utili e determinare tale criterio in modo coerente tra le parti.

2.183. In alcuni casi, un problema significativo per l’affidabilità dei criteri di ripartizione basati sui costi è la determinazione del periodo di tempo in relazione al considerare gli elementi posti a base del criterio di ripartizione degli utili (quali beni, costi o altro). La difficoltà deriva dal fatto che ci può essere uno scarto temporale tra il periodo in cui le spese sono sostenute e il periodo in cui è stato creato il valore e può essere a volte difficile decidere le spese di quale periodo utilizzare. Per esempio, nel caso di un criterio di ripartizione basato sui costi, ricorrere alle spese su base annuale può essere opportuno in alcuni casi, mentre in altri casi può essere più indicato utilizzare spese cumulative (dopo aver dedotto le svalutazioni e gli ammortamenti, laddove adeguato alle circostanze) degli anni precedenti e dell’anno in corso. In funzione dei fatti e delle circostanze del caso di specie, questa determinazione può avere un effetto significativo sulla ripartizione degli utili tra le parti. Come indicato nella precedente sezione C.5.1, la selezione del criterio di ripartizione degli utili dovrebbe essere adatta alle particolari circostanze del caso e fornire un’approssimazione affidabile della ripartizione degli utili che sarebbe stata concordata tra parti indipendenti. I principi di questa sezione sono illustrati dall’Esempio 16 nell’Allegato II al Capitolo II delle presenti linee guida.

D. Conclusioni sui metodi basati sull’utile delle transazioni

2.184. I paragrafi 2.1-2.12 forniscono indicazioni sulla scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso di specie.

2.185. Come indicato nelle presenti linee guida, il metodo del margine netto della transazione suscita alcune preoccupazioni, in particolar modo perché è a volte applicato senza prendere in considerazione in maniera adeguata le differenze tra operazioni poste in essere tra imprese associate e quelle tra parti indipendenti oggetto del confronto. Molti Paesi sono preoccupati per il fatto che i sistemi di tutela creati per i metodi tradizionali basati sulla transazione possano essere ignorati quando si applica il metodo del margine netto della transazione. Pertanto, laddove le differenze riguardanti le caratteristiche delle transazioni oggetto del confronto abbiano un effetto significativo sugli indicatori di utile netto utilizzati, non risulta opportuno applicare il metodo del margine netto della transazione senza effettuare aggiustamenti che tengano conto di tali differenze. Si vedano i paragrafi 2.74-2.81 sui principi di comparabilità da applicare al metodo del margine netto della transazione.

2.186. Il fatto di riconoscere che può essere necessario ricorrere ai metodi basati sull’utile della transazione non significa che le imprese indipendenti impieghino tali metodi per determinare i prezzi. Come avviene per qualsiasi metodo, è importante che si abbia la possibilità di calcolare opportuni aggiustamenti qualora siano utilizzati i metodi basati sull’utile della transazione, tenendo conto del fatto che in alcuni casi gli aggiustamenti possono essere determinati su base aggregata, in conformità con i principi di aggregazione di cui ai paragrafi 3.9-3.12.

2.187. In tutti i casi occorre cautela nel determinare se un metodo basato sull’utile della transazione applicato ad un aspetto specifico di un caso possa fornire una soluzione conforme al principio di libera concorrenza, da solo o utilizzato insieme a un metodo tradizionale basato sulla transazione. In definitiva, questa questione può essere risolta solo caso per caso tenendo in considerazione gli aspetti positivi e negativi delineati sopra ai fini dell’applicazione di un particolare metodo basato sull’utile della transazione, nonché l’analisi di comparabilità (e in particolar modo l’analisi funzionale) dei partecipanti alla transazione, la disponibilità e l’affidabilità dei dati comparabili. Inoltre, le presenti conclusioni presuppongono un sufficiente livello di sofisticazione dei sistemi fiscali nazionali propedeutico all’applicazione di questi metodi.


[1] Un esempio illustrativo della sensibilità degli indicatori di profitto lordi e netti si trova nell’allegato I al Capitolo II.

[2] Si veda il Rapporto sull’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni (OCSE, 2010).