Sommario

Introduzione

Risultati del progetto BEPS

Ambiente Post-BEPS

  1. L’attuazione inizia adesso
  2. Monitoraggio dell’attuazione e dell’impatto
  3. La progettazione di un quadro inclusivo
  4. Passi successivi

Allegato A

Panoramica del Pacchetto BEPS

Azione 1 – Affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale

Azione 2 – Neutralizzare gli effetti dei disallineamenti degli accordi ibridi

Azione 3 – Rafforzare le norme CFC

Azione 4 – Limitare l’erosione di base imponibile tramite deduzioni di interesse e altri pagamenti finanziari

Azione 5 – Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, considerando trasparenza contabile e sostanza

Azione 6 – Prevenire l’abuso dei trattati

Azione 7 – Impedire l’elusione artificiale dello status di SO

Azioni 8-10 – Garantire che i Prezzi di Trasferimento risultino in linea con la creazione di valore

Azione 11 – Misurazione e monitoraggio della BEPS

Azione 12 – Obbligare i contribuenti a rivelare i loro accordi di pianificazione fiscale aggressiva

Azione 13 – Riesame della documentazione sui prezzi di trasferimento

Azione 14 – Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie

Azione 15 – Sviluppare uno strumento multilaterale


Introduzione

  1. Le questioni fiscali internazionali non sono mai state importanti come oggi nell’agenda politica. L’integrazione delle economie e dei mercati nazionali è aumentata notevolmente negli ultimi anni. Questa circostanza ha messo a dura prova il panorama fiscale internazionale, che è stato progettato più di un secolo fa. Le regole attuali hanno evidenziato debolezze che creano opportunità di erosione della base imponibile e spostamento di profitti (nel prosieguo, “BEPS”), richiedendo così una mossa coraggiosa da parte dei responsabili politici per ripristinare la fiducia nel sistema e garantire che i profitti siano tassati dove si volgono le attività economiche che generano quei profitti e dove si crea valore. Nel settembre 2013, i leader del G20 hanno approvato un piano d’azione ambizioso e globale sul BEPS. Questo pacchetto di 13 rapporti, consegnati solo 2 anni più tardi, include nuovi o rafforzati standard internazionali nonché misure concrete per aiutare i governi nazionali ad affrontare il BEPS. Esso rappresenta il risultato di uno sforzo importante e senza precedenti da parte dell’OCSE e dei paesi del G20[1] che hanno lavorato insieme su una base comune con la partecipazione di un crescente numero di paesi in via di sviluppo.
  2. La posta in gioco è alta. Anche se gli scopi che si prefigge il progetto BEPS si dimostrano impegnativi, i risultati del lavoro svolto dal 2013 confermano la potenziale grandezza del problema, con stime che indicano che le perdite globali per gli erari nazionali dell’imposta sul reddito delle società (nel prosieguo, “IRS”) potrebbero aggirarsi tra il 4% ed il 10% dei ricavi imponibili IRS globali, vale a dire tra 100 miliardi e 240 miliardi di dollari americani ogni anno. Le perdite derivano da una pluralità di fattori, tra cui la pianificazione fiscale aggressiva di alcune imprese multinazionali (nel prosieguo, “IMN”), l’interazione di norme fiscali nazionali, la mancanza di trasparenza e coordinamento tra le amministrazioni fiscali, risorse limitate per contrastare i fenomeni e pratiche fiscali dannose. Le filiali delle IMN nei paesi a bassa fiscalità registrano quasi il doppio del tasso di profitto (relativi ai beni strumentali) del loro gruppo in generale, mettendo quindi in evidenza come il BEPS possa causare distorsioni economiche. Le stime dell’impatto del BEPS sui paesi in via di sviluppo, espressa in percentuale delle entrate fiscali, sono superiori a quelli dei paesi sviluppati data la maggiore dipendenza di questi ultimi dalle entrate derivanti dall’IRS. In un’economia globalizzata, i governi devono cooperare ed astenersi da pratiche fiscali dannose, per affrontare efficacemente l’evasione fiscale, e fornire un più sicuro ambiente internazionale per attrarre e sostenere gli investimenti. Il mancato raggiungimento tale cooperazione ridurrebbe l’efficacia dell’IRS come strumento di mobilitazione delle risorse, il che avrebbe un impatto sproporzionatamente dannoso sui paesi in via di sviluppo.
  3. Questo pacchetto BEPS, che include e consolida i primi sette rapporti presentati ed accolta favorevolmente dai leader del G20 al vertice di Brisbane nel 2014, è stato sviluppato e concordato in soli due anni principalmente perché vi è un urgente bisogno di ripristinare la fiducia della gente comune nella correttezza dei loro sistemi fiscali, per uniformare il campo di gioco tra le imprese, e per fornire ai governi gli strumenti più efficienti per garantire l’efficacia delle loro politiche fiscali nazionali. E’ stato inoltre indispensabile muoversi rapidamente per cercare di limitare il rischio che alcuni paesi adottassero misure unilaterali non coordinate che avrebbero potuto indebolire i principi fiscali internazionali chiave che formano un quadro stabile per gli investimenti transfrontalieri. Se il BEPS può avere come risultato la doppia non imposizione, contrastare il BEPS non dovrebbe comportare la doppia imposizione. La doppia imposizione danneggerebbe le IMN che hanno contribuito a promuovere gli scambi e gli investimenti in tutto il mondo, a sostenere la crescita, a creare posti di lavoro, a promuovere l’innovazione e a fornire percorsi per uscire dalla povertà. La doppia imposizione aumenterebbe anche il costo del capitale e potrebbe scoraggiare gli investimenti nelle economie interessate.
  4. Il livello di interesse e di partecipazione ai lavori è stata senza precedenti, con più di 60 paesi[2] direttamente coinvolti nei gruppi tecnici e molti altri partecipanti nel plasmare i risultati attraverso dialoghi regionali strutturati. Organizzazioni fiscali regionali come l’African Tax Administration Forum (ATAF), il Centre de rencontre des amministrazioni fiscales (CREDAF) ed il Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) si sono aggiunti alle organizzazioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Mondiale (BM) e le Nazioni Unite (ONU), per contribuire al lavoro. Gli interessi delle parti coinvolte comprese le preziose interazioni con imprese e società civile ha visto più di 12.000 pagine di commenti ricevuti sulle 23 bozze di discussione pubblicate e discusse ad 11 consultazioni pubbliche, così come più di 40.000 viste ai webcast dell’OCSE sulla BEPS.
  5. Il rapporto “Addressing Base Erosion and Profit Shifting (OCSE, 2013)” ha concluso che nessuna regola imposta autonomamente crea la BEPS; piuttosto è l’interazione tra diverse norme che la rende possibile. Leggi nazionali e regole transfrontaliere non coordinate, standard fiscali internazionali che non sempre hanno tenuto il passo con i cambiamenti del contesto economico globale e una diffusa mancanza di informazioni pertinenti a disposizione di amministrazioni fiscali e responsabili di politica economica si combinano per fornire l’opportunità per i contribuenti di avviare strategie di BEPS. La disponibilità di pratiche fiscali dannose è stata anche identificato come una zona di pressione strategica.
  6. A parte il desiderio condiviso di affrontare i problemi di BEPS, c’è accordo su un pacchetto globale di misure che sono progettate per essere attuate a livello nazionale e attraverso le disposizioni dei trattati internazionali in maniera coordinata, sostenute da un monitoraggio mirato e dal rafforzamento della trasparenza. L’obiettivo è quello di contrastare le strutture BEPS in modo esauriente agendo sulle sue cause di fondo piuttosto che semplicemente sui sintomi.
  7. Una volta che le misure siano attuate, molti schemi che facilitano la doppia non-imposizione saranno svelati. L’attuazione del pacchetto BEPS riuscirà ad allineare meglio l’allocazione di utili imponibili con la localizzazione delle attività economiche che li generano e con la creazione di valore, e migliorerà la qualità di informazioni a disposizione delle amministrazioni fiscali in modo da applicare efficacemente le loro leggi fiscali. Al fine di ridurre al minimo l’incidenza di doppia imposizione, il miglioramento della risoluzione delle controversie, nonché la creazione di meccanismi per sostenere e monitorare l’attuazione delle misure sono un aspetto chiave delle riforme BEPS.
  8. Il pacchetto BEPS rappresenta la prima sostanziale – anche se tardiva – ristrutturazione degli standard fiscali internazionali in quasi un secolo. Questa ristrutturazione è necessaria non solo per affrontare la BEPS, ma anche per garantire la sostenibilità dell’attuale quadro di tassazione internazionale delle attività transfrontaliere e l’eliminazione della doppia imposizione. Il G20 e l’OCSE hanno riconosciuto che la BEPS, per la sua stessa natura, richiede risposte coordinate, e questo è proprio il motivo per cui i paesi hanno investito risorse per partecipare allo sviluppo di soluzioni condivise. Dopo aver riassunto i risultati ottenuti fino ad oggi, queste dichiarazioni di principio delineano la via da seguire per garantire una efficace attuazione delle misure concordate e di seguirle attraverso meccanismi di monitoraggi mirati ed inclusivi.

Risultati del progetto BEPS

  1. Per la prima volta tutti i paesi dell’OCSE e del G20 hanno lavorato insieme per la progettazione di risposte comuni alle sfide fiscali internazionali. Inoltre, c’è stata una partecipazione senza precedenti da parte dei paesi in via di sviluppo per la creazione di standard fiscali internazionali condivisi. Il fatto che così tanti paesi abbiano partecipato ai lavori ed abbiano collaborato allo sviluppo delle modifiche all’ambiente fiscale internazionale è di per sé un risultato significativo del Progetto.
  2. Inoltre, in aggiunta al lavoro svolto nell’ambito del Progetto, è stato intrapreso un lavoro parallelo che ha come obiettivo le sfide prioritarie della BEPS identificate dai paesi a basso reddito e messe nero su bianco in una relazione in due parti per il Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo del G20 (G20 Development Working Group)[3] nel 2014. Si tratta di problemi relativi alla disponibilità dei prezzi di trasferimento comparabili nel settore delle materie prime, trasparenti ed efficaci incentivi fiscali, e trasferimenti indiretti delle attività. Lo sviluppo di strumenti per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare questi problemi continuerà in tutto il 2016 ed il 2017, lavorando congiuntamente con questi paesi in collaborazione con le organizzazioni fiscali regionali, il FMI, la BM e l’ONU.
  3. E’ stato concordato un pacchetto completo di misure. I paesi si sono impegnati in questo pacchetto completo e nella sua coerente implementazione. Queste misure vanno dai nuovi standard minimi di revisione delle norme esistenti, approcci comuni che faciliteranno la convergenza delle pratiche e delle linee guida nazionali attingendo alle migliori pratiche. Gli standard minimi sono stati concordati, in particolare, per affrontare problemi nei casi in cui la mancanza di azioni intraprese da alcuni paesi crei degli impatti negativi (compresi quelli della competitività) su altri paesi. Riconoscendo la necessità di uniformare il campo di gioco, tutti i paesi dell’OCSE e del G20 si sono impegnati per l’applicazione coerente delle misure nei settori della prevenzione del treaty shopping, del Country-by-Country Reporting, nella lotta alle pratiche fiscali dannose e migliorare la risoluzione delle controversie. Gli standard esistenti sono stati aggiornati e saranno attuati, con la precisazione che non tutti i partecipanti al progetto BEPS hanno approvato le norme di base sui trattati fiscali o sui prezzi di trasferimento. In altre aree, quali le raccomandazioni sulle strutture ibride e le migliori pratiche in materia di deducibilità degli interessi, i paesi hanno concordato una direzione di politica fiscale comune. In queste aree, essi dovrebbero convergere in poco tempo attraverso l’implementazione di approcci comuni e concordati, permettendo così un ulteriore esame sull’adozione di tali misure come standard minimi in futuro. Le linee guida basate sulle migliori pratiche sosterranno i paesi che intendono agire nei settori della divulgazione obbligatoria delle informazioni o delle normative sulle società estere controllate (CFC). Tra i paesi c’è accordo perché siano sottoposti ad un monitoraggio mirato, in particolare sull’attuazione degli standard minimi. Inoltre, si prevede che i paesi al di fuori dell’OCSE e del G20 si uniranno al Progetto per proteggere le proprie basi imponibili e uniformare il campo di gioco.
  4. Le disposizioni del modello di convenzione per prevenire gli abusi dei trattati, anche attraverso la pratica del treaty shopping, sono stati ulteriormente sviluppate e saranno incluse nello strumento multilaterale che i paesi possono utilizzare per implementare i risultati del lavoro nei propri trattati fiscali bilaterali. Questo impedirà l’utilizzo di società conduit in paesi con regime fiscale favorevole all’attrazione di gli investimenti al solo fine di ottenere aliquote di tassazione ridotte. Alcune di queste disposizioni richiedono del lavoro tecnico supplementare, che sarà ultimato nel 2016.
  5. Un Country-by-Country Reporting standardizzato darà alle amministrazioni fiscali un quadro globale di dove i profitti, le tasse e le attività economiche delle IMN sono segnalati, e darà inoltre la capacità di utilizzare queste informazioni per valutare i prezzi di trasferimento ed altri rischi di BEPS, in modo da poter concentrare le risorse di controllo dove possano essere più efficaci. Le IMN segnaleranno i loro ricavi, utili prima delle tasse, l’imposta sul reddito pagate e maturate, numero di dipendenti, il capitale dichiarato, utili non distribuiti, le attività materiali in ciascuna delle giurisdizioni in cui operano. Il pacchetto di implementazione fornisce le linee guida per garantire che le informazioni siano fornite alle amministrazioni fiscali in modo tempestivo, che ne sia garantita la riservatezza e che le informazioni siano utilizzate in modo appropriato. È raccomandato che il primo Country-by-Country Reporting debba essere compilato dalle IMN per i periodi d’imposta che iniziano il 1° gennaio 2016. Vi è la consapevolezza che alcune giurisdizioni possono aver bisogno di tempo per adeguare il proprio particolare processo legislativo nazionale per effettuare le modifiche necessarie alla legge. L’obbligo di deposito del Country-by-Country Reporting standardizzato varrà per IMN con fatturato di gruppo consolidato annuo pari o superiore a 750 milioni di dollari (o di un vicino equivalente in valuta nazionale). La previsione di questo sistema di reporting ha già iniziato a scoraggiare la pianificazione fiscale aggressiva.
  6. Un processo di revisione rivitalizzato affronterà le pratiche fiscali dannose, tra cui i patent box che includano caratteristiche nocive, nonché un impegno alla trasparenza attraverso uno scambio spontaneo obbligatorio di informazioni pertinenti sui ruling dei contribuenti, che, in assenza di scambio di informazioni, potrebbe dar luogo a problemi di BEPS. L’accordo sull’approccio proporzionale (nexus ratio) come preferenziale per la valutazione dei regimi di tassazione della proprietà intellettuale (IP) richiede l’allineamento dei benefici di questi regimi con le attività sostanziali di ricerca e sviluppo. Il rinnovo degli sforzi per contrastare le pratiche fiscali dannose ridurrà l’influenza distorsiva della tassazione in base alla localizzazione dei profitti da attività finanziarie e servizi mobili, in tal modo promuovendo un ambiente in cui possa aver luogo una concorrenza fiscale equa.
  7. Con il forte impegno politico per la risoluzione effettiva e tempestiva di controversie attraverso la procedura amichevole (MAP), un accordo su uno standard minimo per assicurare il progresso della risoluzione delle dispute è stato raggiunto. Questo aiuterà a garantire che le controversie fiscali transfrontaliere sull’interpretazione o sull’applicazione dei trattati fiscali siano risolte in maniera più efficace e tempestiva. Il Forum on Tax Administration (FTA), composto da tutti i paesi dell’OCSE e del G20 insieme agli altri paesi e giurisdizioni interessati in ugual misura, continuerà i suoi sforzi per migliorare la MAP attraverso la sua recente costituzione del MAP Forum. Ciò richiederà lo sviluppo di una metodologia di valutazione che garantisca che il nuovo standard per la tempestiva risoluzione delle controversie sia rapidamente implementato. In parallelo, un folto gruppo di paesi si è impegnato a muoversi rapidamente verso l’arbitrato obbligatorio e vincolante. È previsto che la rapida attuazione di questi impegni sarà raggiunta attraverso l’inclusione dell’arbitrato come una disposizione facoltativa dello strumento multilaterale che sarà sviluppato per attuare le misure del Progetto BEPS legate ai trattati. Un meccanismo di monitoraggio efficace sarà implementato per concentrarsi sul miglioramento della risoluzione delle controversie.
  8. Il progetto BEPS ha anche rivisitato gli standard fiscali internazionali esistenti per eliminare la doppia imposizione, al fine di porre un freno agli abusi e chiudere le opportunità di BEPS. Questo si traduce in una serie di linee guida concordate che riflette la comprensione comune e l’interpretazione delle disposizioni basate sull’articolo 9 sia del Modello di Convenzione Fiscale OCSE che del Modello di Convenzione Fiscale ONU. Le modifiche alle linee guida sui prezzi di trasferimento faranno in modo che i prezzi di trasferimento delle IMN riflettano maggiormente la tassazione dei profitti con le attività economica che generano tali profitti. I risultati saranno determinati in accordo con il comportamento effettivo delle parti correlate nel contesto dei termini contrattuali della transazione. Questi e altri cambiamenti ridurranno gli incentivi per le IMN a spostare redditi in “scatole vuote” (o “scatole di cassa” o “cash boxes”) – società di comodo con pochi o nessun dipendente e poca o nessuna attività economica, che cercano di approfittare delle giurisdizioni a bassa o nulla tassazione. In particolare, i nuovi orientamenti in materia di prezzi di trasferimento affrontano la circostanza in cui un’entità del gruppo ricca di capitale, cioè una cassa, semplicemente fornisce beni come ad esempio un finanziamento per essere utilizzato da una società operativa, ma esegue solo attività limitate. Se l’entità finanziatrice, di fatto, non si assume i rischi finanziari connessi alla provvista del finanziamento, allora avrà il diritto a ricevere non più che un rendimento privo di rischio, o anche meno, se, per esempio, la transazione non è commercialmente razionale e quindi le linee guida potrebbero non applicarsi. Le Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento sono inoltre in fase di modernizzazione in relazione a beni immateriali. Riconoscendo la difficoltà di valutazione di alcuni beni immateriali, è stato messo a punto un approccio che assicuri la corretta formazione dei prezzi dei beni immateriali difficilmente valutabili per dare paesi un ulteriore strumento per contrastare l’asimmetria informativa tra contribuenti e autorità fiscali che tende a sottostimare i trasferimenti infragruppo di beni immateriali.
  9. Le modifiche alla definizione di stabile organizzazione (SO) sono state concordate per contrastare tecniche volte, impropriamente, ad evitare il collegamento fiscale col territorio, anche attraverso accordi come il “commissionario” e la frammentazione artificiale delle attività aziendali. Come indicato nella rapporto sulla Azione 7, sarà intrapreso un lavoro di monitoraggio per fornire ulteriori indicazioni sull’attribuzione di profitti alle SO con le conseguenti modifiche proposte in tale rapporto. Il lavoro di monitoraggio sarà anche necessario nel 2016 per includere le modifiche risultanti dal rapporto sulla Azione 7 nel Modello di Convenzione Fiscale attraverso un aggiornamento del Modello stesso. Questo lavoro di monitoraggio consentirà al Comitato, ove necessario, di fornire ulteriori chiarimenti sulla nuova formulazione introdotta dal rapporto e per affrontare eventuali conseguenze indesiderate delle modifiche derivanti da tale rapporto, in particolare esaminando il problema collegato al commercio globale di prodotti finanziari.
  10. Il pacchetto di BEPS comprende anche un approccio comune che faciliterà la convergenza delle prassi nazionali da parte dei paesi interessati a limitare l’erosione di base imponibile attraverso gli interessi passivi, ad esempio tramite prestiti infragruppo e con terze parti che possano generare eccessivi pagamenti di interessi deducibili, così come delle legislazioni nazionali e delle relative disposizioni convenzionali necessarie per neutralizzare le discordanze generate da strumenti ibridi che possano minare le basi imponibili nazionali. Le raccomandazioni per la progettazione di norme nazionali e delle correlate disposizioni convenzionali sono state concordate insieme ad un dettagliato commento per la loro implementazione. Ci sono anche delle linee guida basate sulle migliori pratiche per i paesi che cercano di rafforzare la loro legislazione nazionale in materia di divulgazione obbligatoria dai contribuenti che pongono in essere operazioni aggressive o abusive, accordi, o strutture, e gli elementi costitutivi di un’efficace norma di contrasto alle imprese estere controllate (CFC).
  11. L’ultimo decennio ha visto la rapida espansione dell’economia digitale, ed oggi più che mai; quindi, una soluzione che tenda a delimitare l’ambito dell’economia digitale non è appropriata alle sfide che essa pone. I rischi di BEPS sono comunque aggravati dall’economia digitale, e le misure sviluppate nel corso del progetto BEPS dovrebbero affrontare in maniera sostanziale questi rischi. Le caratteristiche principali dell’economia digitale, infatti, sono state tenute in debita considerazione dal progetto BEPS, in particolare, con le modifiche alla definizione di SO, l’aggiornamento delle linee guida sui prezzi di trasferimento e le indicazioni sulle norme di contrasto alle CFC. Nel settore delle imposte indirette, sono state sviluppate linee guida e meccanismi al fine di facilitare la riscossione dell’IVA sulla base del paese dove si trova il consumatore, circostanza particolarmente rilevante per le attività di e-commerce e di fornitura di beni e servizi. Il lavoro ha anche considerato diverse opzioni per affrontare le grandi sfide fiscali sollevate dall’economia digitale, tra cui un nuovo collegamento territoriale della “presenza economica significativa”. Nessuna di queste opzioni è stata raccomandata in questo momento. Questo perché, tra le altre ragioni, si prevede che le misure sviluppate dal Progetto BEPS avranno un impatto sostanziale sulle questioni di BEPS precedentemente identificati nell’economia digitale, e che alcune misure del progetto BEPS mitigheranno alcuni aspetti della questione, ed infine che le imposte sul consumo saranno applicate in modo efficace nel Paese di destinazione della merce. I paesi potrebbero, tuttavia, introdurre una qualsiasi di queste opzioni nella loro legislazione nazionale come garanzie supplementari contro la BEPS, a condizione che rispettino le esistenti obbligazioni convenzionali fiscali bilaterali. OCSE e paesi del G20 hanno concordato di monitorare gli sviluppi e di analizzare i dati che si renderanno disponibili nel corso del tempo. Sulla base del futuro lavoro di monitoraggio, verrà presa una decisione su ulteriori lavori da effettuare sulle opzioni discusse ed analizzate. Questa decisione dovrebbe essere basata su un ampio sguardo alla capacità degli esistenti standard fiscali internazionali di affrontare le sfide fiscali sollevate dallo sviluppo dell’economia digitale.
  12. Un meccanismo innovativo è stato lanciato per aggiornare la rete globale di più di 3.500 convenzioni fiscali bilaterali: circa 90 paesi hanno aderito un gruppo ad hoc per negoziare un strumento multilaterale per attuare le misure del progetto BEPS legate alla Convenzione Fiscale che possa facilitare la modifica dei trattati fiscali bilaterali in modo sincronizzato ed efficiente, senza la necessità di investire risorse per rinegoziare bilateralmente ogni trattato. Lo strumento multilaterale, la cui conclusione è prevista per la fine del 2016, migliorerà ulteriormente il coordinamento e la cooperazione fiscale internazionale.
  13. Con i recenti annunci che indicano importanti modifiche al strutturazione fiscale di alcune grandi IMN, l’impatto del progetto BEPS sul comportamento dei contribuenti è evidente ancora prima della sua completa implementazione. Una sintesi Azione-per-Azione del pacchetto BEPS si trova in allegato alla presente dichiarazione di principio.

Ambiente Post-BEPS

  1. Con l’adozione del pacchetto BEPS, OCSE e paesi del G20, così come tutti i paesi in via di sviluppo che hanno partecipato al suo sviluppo, porranno le fondamenta di un moderno quadro fiscale internazionale nel quale i profitti vengano tassati laddove si verifichino le attività economiche e la creazione di valore. E’ giunto il momento di concentrarsi sulle prossime sfide, che includono il supporto all’attuazione delle modifiche consigliate in modo coerente e duraturo, il monitoraggio dell’impatto sulla doppia non imposizione e sulla doppia tassazione, e la progettazione di un quadro più inclusivo per sostenere l’attuazione ed il monitoraggio.

A. L’attuazione inizia adesso

  1. Alcune delle revisioni possono essere immediatamente applicabili, come le revisioni alle Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento, mentre altre richiedono modifiche che possono essere implementate tramite i trattati fiscali, anche attraverso lo strumento multilaterale. Alcune richiedono modifiche alle legislazioni nazionali, come il risultato del lavoro sui disallineamenti da ibridi, le norme sulle CFC, la deducibilità degli interessi, il Country-by-Country Reporting, e regole di trasparenza obbligatorie, così come l’uniformità, ove necessaria, delle norme nazionali che prevedano pratiche fiscali dannose in materia di regimi preferenziali sulle IP. I paesi sono sovrani. Sta quindi a loro attuare queste modifiche, e possono essere attuate in diversi modi, a patto che non contrastino con i loro impegni giuridici internazionali. Tuttavia, la BEPS, per sua natura, richiede risposte coordinate, in particolare nel settore delle misure di diritto interno; si prevede quindi che i paesi attueranno i loro impegni, e che lo faranno cercando la coerenza e la convergenza nel momento di decidere sulla attuazione delle misure.
  2. Nel corso dello sviluppo delle misure sono sorte delle sfide: alcuni paesi hanno adottato misure unilaterali, alcune amministrazioni fiscali sono state più aggressive, con il conseguente aumento dell’incertezza denunciato da alcuni operatori come risultato di sia dei cambiamenti dell’economia mondiale sia della crescente consapevolezza della BEPS.

Come notato nel piano d’azione BEPS:

… l’emergere di una serie di standard internazionali in competizione, e la sostituzione dell’attuale quadro basato basato su misure unilaterali, potrebbe portare al caos fiscale globale segnato dalla massiccia riemersione della doppia imposizione”.

  1. I governi riconoscono queste sfide e che l’attuazione e l’applicazione coerente sono fondamentali: le opzioni sviluppate per essere adattabili a diversi sistemi fiscali non dovrebbero comportare conflitti tra i sistemi nazionali; l’interpretazione delle nuove norme non dovrebbero comportare un aumento dei contenziosi. Al contrario, per sostenere un’efficace e coerente attuazione, OCSE e paesi del G20 concordano di continuare a lavorare insieme al progetto BEPS. Iniziative per assicurare ulteriore coerenza e coordinazione sono già in corso tra l’OCSE e i paesi del G20, e non solo. Ad esempio, la Commissione Europea ha recentemente pubblicato una comunicazione su un regime fiscale delle imprese equo ed efficace nell’Unione Europea che mira a illustrare in che modo le misure del progetto BEPS possono essere attuate all’interno dell’UE. La partecipazione di circa 90 paesi alla negoziazione dello strumento multilaterale è anche un segnale forte che i paesi si sono impegnati per un’attuazione rapida e coerente in un contesto multilaterale.
  2. OCSE e paesi del G20 potranno anche continuare a lavorare su un piano di parità per completare le aree che richiedono un ulteriore lavoro nel 2016 e 2017. Queste includono il completamento delle Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento sull’applicazione del Metodo della Ripartizione del Profitto della Transazione e sulle transazioni finanziarie, la discussione sulle regole per l’attribuzione degli utili alle SO alla luce delle modifiche alla definizione di SO, ed il completamento delle disposizioni del Modello di Convenzione Fiscale ed il commento dettagliato sulle norme che limitano i benefici convenzionali (“Limitation on Benefit” o LOB) con un continuo esame delle questioni relative alla convenzionabilità dei fondi di investimento (oltre gli organismi di investimento collettivo, cioè i non-CIV). Questo significa anche mettere a punto i dettagli di un rapporto di frammentazione di gruppo e di norme speciali per i settori assicurativo e bancario nell’area della deducibilità degli interessi passivi e lo sviluppo di una strategia per ampliare la partecipazione di paesi non-OCSE e non-G20 ai lavori sulle pratiche fiscali dannose, tra cui la possibile revisione dei relativi criteri.
  3. Al di là della messa a punto di queste azioni, paesi dell’OCSE e del G20 cercheranno di migliorare la chiarezza e la certezza nell’applicazione delle norme e tenendo conto del lavoro nei relativi settori emersi nel corso dei lavori del progetto BEPS.

B. Monitoraggio dell’attuazione e dell’impatto

  1. Riconoscendo tutti i progressi compiuti, in particolare nella creazione di un nuovo quadro in ambito OCSE-G20 per deliberazioni più inclusive, appare necessario approfondire ulteriormente la cooperazione e concentrarsi sul monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle misure adottate nell’ambito del Progetto BEPS nonché del suo impatto sul rispetto delle norme da parte dei contribuenti e sulla corretta attuazione da parte delle amministrazioni fiscali.
  2. OCSE e paesi del G20 si impegnano a continuare a lavorare in condizioni di parità nel monitorare l’attuazione delle misure del progetto BEPS. Il monitoraggio consisterà in una valutazione del rispetto, in particolare, degli standard minimi, sotto forma di rapporti su quello che i paesi hanno fatto per attuare le raccomandazioni BEPS. Esso coinvolgerà una qualche forma di revisione che dovrà essere definita e adattata alle diverse Azioni, al fine di stabilire condizioni uniformi, garantendo che tutti i paesi e le giurisdizioni possano attuare i loro impegni in modo che nessun paese o giurisdizione guadagni dei vantaggi competitivi sleali. Inoltre, una migliore comprensione di come le raccomandazioni del progetto BEPS sono messe in pratica potrebbe ridurre le incomprensioni e le controversie tra governi. Una maggiore attenzione sull’implementazione e sulle amministrazioni fiscali dovrebbero quindi essere reciprocamente vantaggiose per i governi e per le imprese, con un importante ruolo da svolgere per il Forum on Tax Administration. Infine, i miglioramenti proposti e analisi dei dati contribuiranno a sostenere durevolmente la valutazione dell’impatto quantitativo del progetto BEPS, nonché valutare l’impatto delle contromisure sviluppate nell’ambito del Progetto BEPS.

C. La progettazione di un quadro inclusivo

  1. La globalizzazione richiede che siano stabiliti soluzioni globali ed un dialogo globale che vada oltre i paesi dell’OCSE e del G20. Il forte interesse manifestato dai paesi in via di sviluppo attraverso la loro partecipazione al Progetto BEPS dovrebbe essere sostenuto dalla creazione di un quadro ancora più inclusivo, che continuerà ad includere altre organizzazioni internazionali e le organizzazioni fiscali regionali. Sulla base dell’esperienza di successo del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, nei primi mesi del 2016 OCSE e paesi del G20 lavoreranno insieme per progettare e proporre un quadro più inclusivo per sostenere e monitorare l’attuazione del Pacchetto BEPS, con i paesi e le giurisdizioni che parteciperanno su un piano egualitario. Tale lavoro comprenderà una valutazione del modo in cui paesi e giurisdizioni non-OCSE e non-G20 possano adeguarsi agli standard concordati ed alla loro implementazione. La valutazione si baserà sulla dichiarazione congiunta dei Ministri delle Finanze del G20 e dei Governatori delle Banche Centrali nel comunicato emesso ad Ankara il 5 settembre 2015:

“…l’efficacia del progetto sarà determinata dalla sua diffusa e costante implementazione. Continueremo a lavorare su un piano di parità, mentre monitoreremo la realizzazione dei risultati del Progetto BEPS a livello mondiale, in particolare, lo scambio di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri. Invitiamo l’OCSE a preparare un quadro entro l’inizio del 2016 con il coinvolgimento dei paesi e delle giurisdizioni non-G20 interessati e, in particolare le economie in via di Sviluppo, in condizioni di parità…

D. Passi successivi

  1. I paesi dell’OCSE e del G20 estenderanno la loro cooperazione sul progetto BEPS fino al 2020 per completare il lavoro in sospeso e garantire un monitoraggio mirato ed efficiente dei provvedimenti concordati. Nei primi mesi del 2016, concepiranno un quadro di riferimento per il monitoraggio finalizzato a coinvolgere meglio altri paesi e giurisdizioni interessati.

Allegato A

Panoramica del Pacchetto BEPS

Azione 1 – Affrontare le sfide Fiscali dell’Economia Digitale

Il rapporto sull’Azione 1 giunge alla conclusione che l’economia digitale non può essere delimitata in quanto è sempre la stessa economia. Il rapporto analizza i rischi di BEPS esacerbati nell’economia digitale e mostra l’impatto previsto delle misure sviluppate nel progetto BEPS. Regole e meccanismi di attuazione sono stati sviluppati per migliorare la riscossione dell’Imposta Sul Valore Aggiunto (IVA) in base al paese in cui si trova il consumatore si trova, nel caso di transazioni transfrontaliere tra imprese e consumatori. Queste misure hanno lo scopo di uniformare il campo di gioco tra i fornitori nazionali ed esteri ed agevolare l’efficace riscossione dell’IVA dovuta sulle transazioni. Le opzioni tecniche per affrontare le più ampie sfide fiscali sollevate dall’economia digitale, quali la territorialità e i dati, sono state discusse ed analizzate. Poiché entrambe le sfide e le possibili opzioni sollevano questioni sistemiche per quanto riguarda il quadro esistente per la tassazione delle attività transfrontaliere che vanno al di là di questioni concernenti la BEPS, i paesi dell’OCSE e del G20 hanno deciso di monitorarne gli sviluppi e di analizzare i dati che saranno disponibili nel tempo. Sulla base di un futuro lavoro di monitoraggio, sarà presa una decisione se svolgere ulteriori lavori sulle opzioni discusse ed analizzate. Tale decisione dovrebbe essere basata con uno sguardo più ampio alla capacità delle legislazioni fiscali internazionali esistenti di affrontare le sfide fiscali poste dallo sviluppo dell’economia digitale.

Azione 2 – Neutralizzare Gli Effetti di Disallineamenti da Accordi Ibridi

Un approccio comune che faciliti la convergenza delle prassi nazionali attraverso regole nazionali e convenzionali volte a neutralizzare tali accordi. Questo contribuirà a prevenire la doppia non imposizione, eliminando i vantaggi fiscali dei disallineamenti e di porre un freno alla presenza di più deduzioni per una singola spesa, deduzioni in un paese senza la corrispondente tassazione in un altro paese, e la creazione di più crediti per imposte estere per un singolo ammontare di imposta estera pagata. Neutralizzando la mancata corrispondenza dei risultati fiscali, ma non interferendo altrimenti con l’uso di tali strumenti o entità, le norme inibiranno l’uso di questi accordi come strumento di BEPS senza impattare negativamente sul commercio e gli investimenti transfrontalieri.

Azione 3 – Rafforzare le Norme CFC

Il rapporto formula raccomandazioni sotto forma di principi di costruzione di efficaci disposizioni di contrasto alle CFC, pur riconoscendo il che gli obiettivi politici di queste norme variano tra le giurisdizioni. Le raccomandazioni non standard minimi, ma sono progettati per garantire che le giurisdizioni che scelgono di adottarle si troveranno ad avere norme che impediscono in modo efficace ai contribuenti di spostare reddito in società controllate estere. Esso individua le sfide poste alle normative CFC esistenti dalla mobilità dei redditi derivanti per lo più da IP, servizi e transazioni digitali, e consente alle giurisdizioni di rispondere con adeguate politiche a riguardo. Il lavoro sottolinea che le norme CFC hanno un continuo ed importante ruolo nell’affrontare la BEPS, come punto di partenza per i prezzi di trasferimento e per altre norme.

Azione 4 – Limitare l’erosione di base imponibile tramite deduzioni di interesse e altri pagamenti finanziari

Un approccio comune per facilitare la convergenza delle norme nazionali in materia di deducibilità di interessi. L’influenza delle normative fiscali sull’allocazione dei debiti all’interno di gruppi multinazionali è stata evidenziata in una serie di studi accademici ed è ben noto che tali gruppi possono facilmente moltiplicare il livello del debito a livello di singola entità del gruppo tramite i finanziamenti infragruppo. Allo stesso tempo, la possibilità di realizzare eccessive deduzioni di interessi, compresi quelli che finanziano la produzione di ricavi esenti o di risconti passivi, sarebbe affrontata meglio in modo coordinato data l’importanza di affrontare le problematiche di competitività e di assicurare che un’appropriata limitazione della deduzione di interessi passivi non conduca ad una doppia imposizione. L’approccio comune mira ad assicurare che le deduzioni di interesse netto di un’entità siano direttamente collegate al reddito imponibile generato dalla stessa entità ed a favorire un maggior coordinamento delle normative nazionali in quest’area di intervento.

Azione 5 – Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, considerando trasparenza contabile e sostanza

Le attuali preoccupazioni sulle pratiche fiscali dannose riguardano principalmente i regimi fiscali agevolati che possono essere utilizzati per il trasferimento fittizio degli utili e la mancanza di trasparenza di determinati ruling fiscali. Il rapporto sulla Azione 5 definisce uno standard minimo basato su una metodologia concordata per valutare se vi sia un’attività sostanziale in un regime agevolato. Nel contesto dei regimi sulle IP come i patent box, è stato raggiunto un consenso sull’approccio proporzionale (o “nexus ratio“). Questo approccio si basa sulle spese sostenute nel paese come collegamento ad un’attività sostanziale ed assicura che i contribuenti che beneficiano di questi regimi si siano realmente impegnati nell’attività di ricerca e sviluppo ed abbiano effettivamente sostenuto le spese per tali attività. Lo stesso principio può essere applicato anche ad altri regimi agevolati affinché tali regimi richiedano la presenza di attività sostanziali al fine di concedere benefici fiscali ad un contribuente nella misura in cui lo stesso contribuente abbia intrapreso le principali attività generatrici di reddito richieste per produrre il tipo di reddito coperto dal regime agevolato. Nell’area della trasparenza, è stato concordato un quadro per lo scambio spontaneo ed obbligatorio di informazioni sui ruling che potrebbero dare luogo a problemi di BEPS in assenza di tale scambio di informazioni. Il risultato dell’applicazione del criterio dell’attività sostanziale così elaborato ed i fattori di trasparenza per un certo numero di regimi preferenziali sono inclusi nel rapporto.

Azione 6 – Prevenire l’abuso dei Trattati

Il rapporto sull’Azione 6 include uno standard minimo sulla prevenzione degli abusi dei trattati, attraverso il treaty shopping e nuove regole che prevedano garanzie per prevenire gli abusi offrendo comunque un certo grado di flessibilità per quanto riguarda il modo di farlo. Le nuove clausole anti-abuso inserite nel rapporto riguardano in primo luogo il treaty shopping, che riguarda le strategie attraverso le quali una persona che non è residente in uno Stato tenta di ottenere i benefici di un trattato fiscale concluso da quello Stato. Norme più mirate sono state progettate per affrontare altre forme di abuso dei Trattati. Altre modifiche apportate al Modello di Convenzione OCSE sono state concordate per assicurare che i Trattati, inavvertitamente, impediscano l’applicazione di norme anti-abuso nazionali. La precisazione che i Trattati fiscali non sono destinati ad essere utilizzati per generare doppia non imposizione viene esplicitata attraverso la riformulazione del titolo e del preambolo al Modello di Convenzione Fiscale. Infine, il Rapporto contiene le considerazioni politiche da prendere in considerazione quando si negoziano trattati fiscali con particolari giurisdizioni a bassa o nulla tassazione.

Azione 7 – Impedire l’elusione artificiale dello status di SO

I trattati fiscali, in genere, prevedono che i profitti aziendali di un’impresa estera siano imponibili in uno Stato solo nella misura in cui l’impresa ha in quello Stato una SO a cui tali utili sono attribuibili. La definizione di SO inclusa nei trattati fiscali è quindi cruciale per determinare se un’impresa non residente deve pagare l’imposta sul reddito in un altro Stato. Il Rapporto comprende le modifiche alla definizione di SO di cui all’articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE, che è ampiamente utilizzato quale base per la negoziazione di convenzioni fiscali bilaterali. Queste modifiche affrontano le tematiche usate per evitare, in modo non appropriato, il collegamento fiscale col territorio di uno Stato anche attraverso la sostituzione di distributori con la figura del commissionario o tramite l’artificiale frammentazione delle attività commerciali.

Azioni 8-10 – Garantire che i Prezzi di Trasferimento risultino in linea con la creazione di valore

Le norme sui Prezzi di Trasferimento, stabilite all’articolo 9 del Trattati Fiscali basati Sul Modello di Convenzione Fiscale OCSE e sul Modello di Convenzione Fiscale ONU e nelle Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento, sono utilizzate per determinare, sulla base del principio di libera concorrenza, le condizioni, compreso il prezzo, delle transazioni all’interno di un gruppo multinazionale. Gli standard esistenti in questo settore sono stati chiariti e rafforzati, comprese le linee guida sul principio di libera concorrenza e l’approccio finalizzato ad assicurare la corretta formazione dei prezzi dei beni immateriali di difficile valutazione entro il principio di libera concorrenza. Il lavoro si è concentrato su tre aree principali. L’Azione 8 guarda alle questioni relative ai Prezzi di Trasferimento relativa alle transazioni controllate che coinvolgono beni immateriali, in quanto i beni immateriali sono per definizione volatili e spesso difficili da valutare. La cattiva allocazione dei profitti generati dai beni immateriali di valore ha pesantemente contribuito alla BEPS. Nel quadro dell’Azione 9, allocazioni contrattuali di rischi sono rispettate solo quando sono supportate da un vero e proprio processo decisionale e di esercizio del controllo su tali rischi. L’Azione 10 si è concentrata su altre aree ad alto rischio, tra cui la possibilità di affrontare le allocazioni di profitto derivanti da operazioni controllate che sono commercialmente non razionali, la possibilità di orientare l’uso dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento in un modo da deviare i profitti dalle più importanti attività economiche del gruppo multinazionale, e l’uso di alcuni tipi di pagamenti tra i membri del gruppo multinazionale (ad esempio le management fees e le spese della sede centrale) per erodere la base imponibile in assenza di allineamento con la creazione di valore. Il rapporto combinato contiene una revisione delle linee guida che affronta questi problemi ed assicura che le regole sui prezzi di trasferimento assicurano risultati che meglio allineano i profitti operativi con le attività economiche che li generano.

Il Rapporto contiene anche una guida sulle operazioni transfrontaliere che coinvolgono le operazioni sulle materie prime nonché sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto. Dato che queste due aree di intervento sono di importanza fondamentale per i paesi in via di sviluppo, le Linee Guida saranno integrate con ulteriori lavori su mandato del G20 Development Working Group, che fornirà le conoscenze, le migliori pratiche e gli strumenti ai paesi in via di sviluppo per determinare il prezzo delle operazioni su materie prime ai fini della valutazione dei prezzi di trasferimento e per prevenire l’erosione delle loro basi imponibili attraverso i comuni tipi di pagamenti che creano la BEPS.

Azione 11 – Misurazione e monitoraggio della BEPS

Ci sono centinaia di studi empirici che danno prova dello spostamento dei profitti motivato da ragioni fiscali, utilizzando diverse fonti di dati e strategie estimative. Mentre la misurazione della portata della BEPS è impegnativa dati la complessità della BEPS e la limitazioni di dati esistenti, una serie di studi recenti suggeriscono che le perdite di IRS a livello mondiale dovute alla BEPS potrebbero essere significative. L’Azione 11 valuta i dati e le metodologie attualmente disponibili e conclude che queste significative limitazioni che vincolano gravemente la portata e l’impatto delle analisi economiche sulla BEPS richiedono l’utilizzo di dati e metodologie migliorate. A partire da queste limitazioni, è stato elaborato un cruscotto di sei indicatori di BEPS, utilizzando diverse fonti di dati e valutando diversi canali BEPS. Questi indicatori forniscono forti segnali che la BEPS esiste e suggeriscono che è in aumento nel corso del tempo. Le nuove stime empiriche dell’OCSE, pur riconoscendo la complessità del fenomeno della BEPS così come i limiti metodologici e di dati, stimano che la scala delle perdite di entrate da IRS potrebbe essere Compresa tra i 100 miliardi ed i 240 miliardi di dollari all’anno. La ricerca evidenzia anche significative distorsioni economiche derivanti dalla BEPS, e propone raccomandazioni per utilizzare in modo maggiormente vantaggioso i dati fiscali disponibili e migliorando l’analisi per supportare il monitoraggio della BEPS in futuro, anche attraverso strumenti di analisi per aiutare i paesi a valutare gli effetti fiscali della BEPS e l’impatto delle contromisure del progetto BEPS attuate negli stessi paesi. Andando avanti, il miglioramento dell’analisi economica ed del monitoraggio della BEPS richiederà ai paesi di migliorare la raccolta, la compilazione e l’analisi dei dati.

Azione 12 – Obbligare i contribuenti a rivelare i loro accordi di pianificazione fiscale aggressiva

La mancanza di informazioni tempestive, complete e pertinenti in materia di strategie di pianificazione fiscale aggressiva è una delle principali sfide che devono affrontare le amministrazioni fiscali di tutto il mondo. Un tempestivo accesso a tali informazioni offrirebbe l’opportunità di rispondere rapidamente ai rischi fiscali attraverso la valutazione consapevole di rischi, di controlli o di modifiche alla Legislazione. Il rapporto sull’Azione 12 fornisce un quadro modulare di orientamento tratto dalle migliori pratiche per poter essere utilizzato da quei paesi che non hanno regole di divulgazione obbligatoria ma che mirano una progettare un regime fiscale che si adatti ai paesi che, invece, hanno la necessità di ottenere Informazioni tempestive sugli schemi di pianificazione fiscale aggressiva o abusiva e sui loro utilizzatori. Le raccomandazioni in questo rapporto non rappresentano uno standard minimo ed i paesi sono liberi di scegliere se introdurre o meno dei regimi di informativa obbligatori. Il quadro mira anche a diventare un riferimento per quei paesi che già anno dei regimi obbligatori di comunicazione, al fine di migliorare l’efficacia di quegli stessi regimi. Le raccomandazioni forniscono la necessaria flessibilità per bilanciare la necessità di ricevere informazioni migliori e tempestive di un paese con gli oneri di compliance per i contribuenti. Esso consiglia, inoltre, specifiche pratiche migliori per regolamentare gli schemi fiscali internazionali, nonché per lo sviluppo e l’attuazione di un più efficace scambio di informazioni e cooperazione tra le amministrazioni fiscali.

Azione 13 – Riesame della documentazione sui prezzi di trasferimento

Una documentazione sui prezzi di trasferimento migliore e meglio coordinata aumenterà la qualità delle informazioni fornite alle amministrazioni fiscali e limiterà gli oneri di compliance sulle imprese. Il rapporto sull’Azione 13 contiene un approccio standardizzato su tre Livelli per la documentazione sui prezzi di trasferimento, tra cui uno standard di minimo, sul Country-by-Country Reporting. Questo standard minimo riflette un impegno ad attuare il modello comune per applicare il Country-by-Country Reporting in modo coerente. In primo luogo, le linee guida sulla documentazione sui prezzi di trasferimento richiedeno che le IMN forniscano alle amministrazioni fiscali delle informazioni qualitativamente elevate per quanto riguarda le loro operazioni su scala globale e sulle politiche di prezzo in un “masterfile“, che dovrà essere messo a disposizione di tutte le amministrazioni fiscali interessate. In secondo luogo, è necessario che la documentazione dettagliata sui prezzi di trasferimento applicati alle transazioni sia fornita in un “local-file” specifico per ogni paese, materialmente identificando le operazioni con parti correlate, gli importi coinvolti in tali operazioni, e le analisi della Società sulla determinazione dei prezzi di trasferimento applicati a quelle operazioni. In terzo luogo, le grandi IMN sono tenuti a presentare un Country-by-Country Report ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui svolgono la loro attività con l’indicazione dell’importo dei ricavi, dell’utile prima delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate e altri indicatori delle attività economiche svolte. I Country-by-Country Reports dovrebbero essere depositati presso la giurisdizione dell’entità controllante e condivisa automaticamente attraverso uno scambio di informazioni tra governi. In circostanze limitate, con meccanismi secondari, tra cui il deposito locale può essere utilizzato come copia di backup. Un piano di attuazione concordato farà in modo che le informazioni siano fornite all’amministrazione fiscale in modo tempestivo, conservando la riservatezza delle informazioni riportate e garantendo che i Country-by-Country Reports siano utilizzati in modo appropriato. Nel complesso, questi tre livelli di documentazione richiederanno ai contribuenti di articolare posizioni sui prezzi di trasferimento coerenti, e forniranno alle amministrazioni fiscali informazioni utile per valutare i rischi derivanti dai prezzi di trasferimento, effettuare decisioni su come allocare le risorse effettuare controlli più efficaci, ed i caso di controllo per fornire informazioni che consentano di cominciare e mirare le richieste. Garantendo un approccio coerente alla documentazione sui prezzi di trasferimento in tutti i paesi, e limitando la necessità compilare più Country-by-Country Reports facendo uso di uno scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali, le IMN potranno ottenere anche dei benefici in termini di più limitati oneri di compliance.

Azione 14 – Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie

I paesi riconoscono che le modifiche introdotte dal Progetto BEPS possono portare a qualche incertezza, e potrebbero, se non si agisce, aumentare la doppia imposizione e le controversie MAP nel breve termine. Riconoscendo l’importanza di eliminare la doppia imposizione che ostacola gli scambi transfrontalieri e gli investimenti, i paesi si sono impegnati per uno standard minimo per quanto riguarda la risoluzione delle controversie legato ai Trattati. In Particolare, questo include un forte impegno politico per la risoluzione efficace e tempestiva delle controversie attraverso la MAP. L’impegno comprende anche l’istituzione di un meccanismo di controllo efficace per garantire che lo standard minimo sia rispettato e che i paesi possano compiere ulteriori progressi per risolvere rapidamente le controversie. Inoltre, un gran numero di paesi si sono impegnati per adottare rapidamente un arbitrato obbligatorio e vincolante nei loro trattati fiscali bilaterali.

Azione 15 – Sviluppare uno strumento multilaterale

Attingendo alla competenza di riconosciuti esperti legali e fiscali Internazionali, il rapporto sull’Azione 15 esplora la fattibilità tecnica di uno Strumento multilaterale per l’attuazione delle misure del progetto BEPS legate ai trattati e modificare i trattai fiscali bilaterali. Il rapporto conclude che uno strumento multilaterale è auspicabile e fattibile, e che i negoziati per creare questo strumento devono iniziare in fretta. Sulla base di questa analisi, è stato sviluppato un mandato per un gruppo ad hoc, aperto alla partecipazione di tutti i paesi, per sviluppare lo strumento multilaterale e aprirlo alla firma nel 2016. Fino ad oggi, circa 90 paesi stanno partecipando al lavoro su un piano di parità.


[1] Il riferimento all’OCSE e ai paesi del G20 include anche la Colombia e la Lettonia.

[2] Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giamaica, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Marocco, Messico, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Peru, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Slovacca, Senegal, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria e Vietnam.

[3] Disponibile a questo indirizzo web: http://www.oecd.org/tax/tax-global/report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf.