La relazione Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements (Relazione sull’Azione 2, OCSE 2015) contiene raccomandazioni per le norme interne volte a neutralizzare i disallineamenti nei risultati fiscali che si presentano in relazione a pagamenti nell’ambito di un accordo di disallineamento da ibridi. Le raccomandazioni contenute nei capitoli da 3 a 8 di tale relazione stabiliscono regole per i pagamenti effettuati da o verso un’entità ibrida che danno origine a uno dei tre tipi di disallineamento:

  1. risultati di deduzione senza inclusione (D/NI), in cui il pagamento è deducibile secondo le regole della giurisdizione del pagatore ma non è incluso nel reddito ordinario del beneficiario;
  2. risultati di doppia deduzione (DD), in cui il pagamento innesca due deduzioni in relazione allo stesso pagamento;
  3. risultati di deduzione senza inclusione indiretta (D/NI indiretti), in cui il reddito derivante da un pagamento deducibile è compensato dal beneficiario a fronte di una deduzione in base ad un accordo di disallineamento da ibridi.

La Relazione sull’Azione 2 (OCSE 2015) contiene raccomandazioni specifiche per il miglioramento del diritto interno finalizzate a ridurre la frequenza di tali disallineamenti nonché regole su disallineamenti da ibridi mirate che adeguano le conseguenze fiscali nella giurisdizione del pagatore o del beneficiario al fine di neutralizzare il disallineamento da ibridi senza turbare altri risultati fiscali, commerciali o normativi.

La Relazione sull’Azione 2 considera i disallineamenti che sono il risultato di differenze nel trattamento fiscale o nella qualificazione di uno strumento o di un’entità. La relazione non prende direttamente in considerazione problemi simili che possono sorgere attraverso l’uso di stabili organizzazioni. Questi disallineamenti concernenti le SO si verificano quando la giurisdizione di residenza (ossia la giurisdizione in cui è stabilita la sede centrale) e una giurisdizione di stabilimento (ossia la giurisdizione in cui si trova la SO) assumono una diversa opinione in merito alla ripartizione dei proventi e delle spese tra la SO e la sede centrale e comprendono situazioni in cui la giurisdizione di stabilimento non considera il contribuente come avente una presenza imponibile in tale giurisdizione.

I disallineamenti concernenti le SO sono il risultato di incongruenze nelle norme nazionali nella determinazione dell’ammontare dei proventi e delle spese soggetti ad imposizione in ciascuna giurisdizione in cui opera il contribuente. I disallineamenti concernenti le SO sfruttano sia le differenze nelle norme nazionali per determinare se un’impresa è soggetta a tassazione in una determinata giurisdizione sia l’ammontare dei proventi e delle spese da prendere in considerazione nel calcolo delle imposte. Ad esempio, la giurisdizione di residenza può includere tutto il reddito del contribuente su base mondiale (incluso tutto il reddito delle SO estere) fornendo al contribuente un credito d’imposta o un’esenzione per eliminare la doppia imposizione sul reddito estero, mentre la giurisdizione di stabilimento considera le attività della SO come un’impresa separata ed assoggetta ad imposizione solo il reddito netto correttamente attribuibile alla SO. Sebbene entrambi questi approcci di calcolo del reddito netto del contribuente in ciascuna giurisdizione possano essere finalizzati a garantire che l’intero reddito netto del contribuente sia soggetto a tassazione in almeno una giurisdizione (evitando la doppia imposizione economica degli stessi redditi), i diversi approcci di calcolo di tali redditi possono consentire al contribuente di non tassare un elemento di reddito o di dedurre la stessa spesa due volte dal reddito netto in due giurisdizioni. In alternativa, l’effetto di un aggiustamento in una giurisdizione può essere ignorato nell’altro, riducendo in tal modo l’ammontare complessivo del reddito che il contribuente è tenuto ad assoggettare a tassazione.

Gli accordi di disallineamento concernenti le SO possono essere utilizzati per produrre gli stessi tipi di disallineamenti oggetto delle raccomandazioni contenute nella relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015). Per esempio:

  1. un pagamento deducibile effettuato ad una SO non può essere considerato reddito nella giurisdizione di stabilimento o di residenza (un risultato di D/NI analogo a quello descritto nei Capitoli 4 e 5 della Relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015));
  2. una SO può effettuare (o essere considerata come aver effettuato) un pagamento deducibile alla sede centrale che non viene considerato reddito della sede centrale secondo le leggi della giurisdizione di residenza (un risultato di D/NI analogo a quanto descritto nel Capitolo 3 della Relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015));
  3. la stessa spesa può essere considerata deducibile ai sensi delle leggi sia della giurisdizione di residenza che di quella di stabilimento (un risultato di DD analogo a quanto descritto nei Capitoli 6 e 7 della Relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015));
  4. il reddito derivante da un pagamento può essere compensato con una deduzione nell’ambito di un accordo di disallineamento concernente una SO (un risultato di D/NI indiretto analogo a quello descritto nel Capitolo 8 della Relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015)).

Gli accordi di disallineamento concernenti le SO offrono alle multinazionali delle opportunità per ridurre il loro onere fiscale complessivo sfruttando le differenze nelle regole che disciplinano l’assegnazione dei pagamenti tra due giurisdizioni, sollevando così gli stessi problemi dei disallineamenti da ibridi in termini di concorrenza, trasparenza, efficienza ed equità. Sebbene la decisione di un contribuente di operare attraverso una SO sarà generalmente guidata da fattori commerciali o regolamentari (piuttosto che fiscali), il disallineamento che sorge in una struttura di SO è il risultato dello sfruttamento, da parte del contribuente, di posizioni incoerenti adottate dalla giurisdizione di residenza e da quella di stabilimento in merito all’allocazione dei proventi e delle spese tra la SO e la sede centrale. Ad esempio, nel caso di pagamenti trasparenti di SO, il disallineamento deriva dal fatto che il beneficiario non tiene conto del pagamento né nella giurisdizione di residenza né nella giurisdizione di stabilimento. Nel caso di strutture a doppia deduzione, il contribuente deduce la stessa spesa in diverse giurisdizioni e compensa tale deduzione a fronte di un reddito che non è soggetto a tassazione nell’altra giurisdizione mentre, in caso di un presunto pagamento di una SO, il pagatore generalmente ricompensa il beneficiario per un’attività, una funzione o un rischio che il beneficiario non considera come da sé detenuta (l’attività), esercitata (la funzione) o sopportato (il rischio) a fini fiscali.

Non si verificano disallineamenti laddove tutte le giurisdizioni rispettino uno standard comune nelle regole per determinare la presenza imponibile e nell’assegnazione dei proventi e delle spese a parti diverse della stessa impresa e tali norme siano applicate in modo coerente dal contribuente in entrambe le giurisdizioni. Tali standard internazionali sono la soluzione principale per affrontare tali disallineamenti. Un certo numero di elementi del piano di azione BEPS stabiliscono modifiche agli standard fiscali internazionali che potrebbero ridurre le opportunità di BEPS associate a questi tipi di disallineamenti. Per esempio:

  1. la Relazione sull’Azione 7 intitolata Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status (OCSE, 2015) include raccomandazioni per le modifiche alla definizione di SO per affrontare le tecniche utilizzate per evitare in modo inappropriato la creazione di una presenza imponibile nella giurisdizione di stabilimento.
  2. La relazione sulle Azioni 8-10 intitolata Aligning Transfer Pricing outcomes with Value Creation (OCSE 2015) stabilisce modifiche alle Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento finalizzate a garantire che i prezzi di trasferimento delle imprese multinazionali allinei maggiormente la tassazione dei profitti nel luogo in cui vengono svolte le attività economiche.

In pratica, tuttavia, le differenze tra le regole (o nell’applicazione delle regole) per il calcolo del reddito netto di una SO o di una sede centrale continueranno ad esistere nei casi in cui entrambe le giurisdizioni non hanno allineato le proprie regole e prassi in conformità con uno standard comune. Sebbene il modo più completo ed efficace per affrontare le differenze nell’allocazione dei profitti tra la SO e la sede centrale sarebbe che tutte le giurisdizioni aderissero ad un singolo standard nell’attribuire e calcolare il reddito delle SO, in assenza di questo tipo di armonizzazione, un Paese non può proteggere la propria base imponibile dai rischi posti dai disallineamenti concernenti le SO semplicemente aderendo a tale standard concordato. Le raccomandazioni contenute nella presente relazione richiedono adeguamenti una tantum al fine di neutralizzare le opportunità di pianificazione fiscale che possono sorgere nei casi in cui i contribuenti sfruttino le differenze nella metodologia per il calcolo del reddito netto della SO e della sede centrale.

Data la somiglianza tra i disallineamenti da ibridi e quelli concernenti le SO, sia in termini di struttura che di risultati, i paesi che hanno adottato regole sui disallineamenti da ibridi hanno, allo stesso tempo, scelto generalmente di adottare un insieme equivalente e parallelo di regole di disallineamento concernenti le SO[1]. Queste regole sui disallineamenti concernenti le SO applicano le stesse analisi e soluzioni esposte nella relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015) per neutralizzare i disallineamenti che si presentano nel contesto delle SO. L’adozione delle regole sui disallineamenti da ibride e di quelle concernenti le SO come un unico pacchetto supporta l’integrità dell’approccio comune definito nell’Azione 2 allineando il trattamento di entrambi i tipi di disallineamento ed impedendo in tal modo ai contribuenti il passaggio da accordi di disallineamento da ibridi ad accordi di disallineamento concernenti le SO al fine di garantirsi gli stessi vantaggi fiscali.

Il 22 agosto 2016, il CFA ha pubblicato un documento di discussione sugli accordi di disallineamento concernenti le SO[2] invitando le parti interessate a presentare osservazioni sulle raccomandazioni per le norme di disallineamento concernenti le SO che allineerebbero il trattamento di tali strutture al trattamento degli accordi di disallineamento da ibridi come indicato nella Relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015). Le raccomandazioni contenute in questo rapporto sono state preparate alla luce dei commenti ricevuti su quel documento di discussione e delle modifiche legislative apportate dai paesi dopo il rilascio della Relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015).

L’introduzione a questa relazione descrive le varie categorie di accordi di disallineamento concernenti le SO coperte della presente relazione, mentre le raccomandazioni relative alle modifiche specifiche del diritto interno e le regole di disallineamento concernenti le SO che allineerebbero il trattamento fiscale di tali disallineamenti con l’approccio comune definito nella relazione sull’Azione 2 (OCSE, 2015), sono descritte nei capitoli da 1 a 5.

L’allegato A di questa relazione riassume le raccomandazioni e l’allegato B riporta una serie di esempi che illustrano il funzionamento previsto delle regole raccomandate.

Abbreviazioni ad acronimi

ATADAnti-Tax Avoidance Directive o Direttiva Anti Evasione Fiscale
BEPSBase Erosion and Profit Shifting o Erosione della Base imponibile e Trasferimento degli Utili
CFACommittee on Fiscal Affairs o Comitato per gli Affari Fiscali
CFCControlled Foreign Company o Società Estera Controllata
DDDouble Deduction o Doppia Deduzione
D/NIDeduction / No Inclusion o Deduzione / Non Inclusione
IPIntellectual Property o Proprietà Intellettuale
OECD/OCSEOrganisation for Economic Co-operation and Development o Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PE/SOPermanent Establishment o Stabile Organizzazione
R&DResearch and Development o Ricerca e Sviluppo
SPVSpecial Purpose lending Vehicle
WP11Working Party No.11 on Aggressive Tax Planning o Gruppo di Lavoro n. 11 sulla Pianificazione Fiscale Aggressiva

[1] Si veda la nuova Parte 6A del TIOPA (Taxation International and other Provisions) Act del 2010, entrato in vigore il 1° gennaio 2017 (le “UK Hybrids Rules”) e la direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva europea 2016/1164 per quanto riguarda i disallineamenti da ibridi con paesi terzi del 12 maggio 2017 (c.d. “ATAD 2”), http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=13108&customerid=37917&password=enc_643345636135526A32344361_enc (accesso del 13 giugno 2017).

[2] Si veda “The OECD releases a discussion draft on branch mismatch structures under Action 2 of the BEPS Action Plan” (22 agosto 2016): http://www.oecd.org/tax/aggressive/oecd-releases-discussiondraft-on-branch-mismatch-structures-under-action-2-of-the-beps-action-plan.htm (accesso del 31 maggio 2017).