1. Introduzione

60. L’assistenza governativa concerne programmi finanziari o non finanziari con i quali un governo o un’altra autorità pubblica fornisce un beneficio economico diretto o indiretto ai contribuenti ammissibili al beneficio, come sovvenzioni, sussidi, prestiti a fondo perduto, detrazioni fiscali o agevolazioni per investimenti. Ad esempio, un governo può sovvenzionare direttamente i costi del lavoro sostenuti per intraprendere determinate attività o può supportare indirettamente le imprese attraverso la fornitura di infrastrutture locali, come un parco commerciale.

61. Durante la pandemia da COVID-19, la preoccupazione principale dei governi è stata la salute pubblica ed il controllo della diffusione del virus, cercando allo stesso tempo di aiutare le imprese a gestire l’impatto del calo delle attività commerciali, e i lavoratori che affrontano un calo delle opportunità di lavoro e del reddito.

62. I programmi di mantenimento del posto di lavoro sono stati utilizzati in molte giurisdizioni per preservare i posti di lavoro nelle imprese che hanno subito una riduzione temporanea dell’attività commerciale[1]. Esempi di questi programmi a breve termine includono la sovvenzione diretta delle ore non lavorate[2] e l’erogazione di sussidi salariali che sovvenzionano le ore lavorate o integrano il reddito dei lavoratori con ore ridotte[3].

63. I governi hanno fornito anche supporto finanziario e di liquidità per garantire che le imprese possano continuare a operare durante il periodo di riduzione dell’attività commerciale. Questi interventi hanno incluso: (i) garanzie sui prestiti; (ii) finanziamenti diretti alle imprese a condizioni preferenziali; (iii) differimenti dei prestiti; (iv) sovvenzioni specifiche e (v) agevolazioni fiscali.

64. Potenzialmente, la disponibilità, la sostanza, la durata e l’adozione di questi programmi hanno implicazioni sui prezzi di trasferimento, indipendentemente dal fatto che l’assistenza governativa venga fornita direttamente a un membro di un gruppo multinazionale o resa disponibile a imprese terze indipendenti all’interno del mercato in cui opera un gruppo multinazionale (influenzando così sul comportamento delle imprese impegnate in transazioni potenzialmente comparabili)[4].

65. I termini e le condizioni dei programmi di assistenza governativa correlati al COVID-19 devono essere presi in considerazione quando si determina il potenziale impatto di questi programmi sulle transazioni controllate e quando si confrontano i loro effetti con quelli di altri programmi di assistenza preesistenti. Ad esempio, un certo numero di programmi di assistenza COVID-19 sono concepiti come misure temporanee per preservare in funzionamento delle imprese e il loro impatto nell’analisi dei prezzi di trasferimento può differire dall’impatto dei programmi di assistenza in corso (collegati o meno all’assistenza COVID-19), la cui durata può estendersi per diversi anni.

66. Inoltre, si potrebbero incontrare difficoltà nello stabilire la natura dei programmi di assistenza governativa ricevuta da potenziali comparabili, considerati i diversi tipi di programmi di assistenza governativa al COVID-19, le difficoltà pratiche nell’ottenere informazioni dettagliate e affidabili e il ritardo nella disponibilità dei dati. In questo contesto, l’analisi sulle caratteristiche specifiche dell’assistenza governativa dovrebbe tenere conto dell’impatto economico dell’assistenza sulla transazione accuratamente delineata. Pertanto, un’analisi esaustiva delle caratteristiche specifiche dell’assistenza governativa non sarebbe richiesta in circostanze in cui è improbabile che la ricezione dell’assistenza governativa abbia avuto un impatto sostanziale sulla transazione controllata accuratamente delineata (si veda la Sezione C del Capitolo III delle Linee Guida).

2. L’assistenza governativa è una caratteristica economicamente rilevante?

67. Le caratteristiche economicamente rilevanti che riguardano una transazione controllata dovrebbero essere valutate: (i) quando si delinea accuratamente la transazione controllata; e (ii) per facilitare il confronto tra la transazione controllata accuratamente delineata e transazioni non controllate comparabili, al fine di stabilire il prezzo della transazione controllata[5].

68. La misura in cui la percezione di una misura di assistenza governativa sia una caratteristica economicamente rilevante può variare. Un esempio di assistenza governativa che può essere un fattore economicamente rilevante potrebbe essere la percezione di un sussidio salariale, una garanzia del debito pubblico o un sostegno alla liquidità a breve termine. In tali circostanze, la percezione di una misura di assistenza governativa può avere un impatto diretto sul prezzo sulla transazione controllata e delle transazioni comparabili tra imprese indipendenti. In altre situazioni, la percezione di una misura di assistenza governativa può essere meno economicamente rilevante. Ad esempio, la disponibilità di infrastrutture locali da parte di un governo potrebbe essere solo indirettamente correlata alla transazione controllata e alla relativa remunerazione. Inoltre, potrebbero esserci altre situazioni in cui le parti di una transazione controllata non ricevono assistenza governativa, ma un’altra impresa indipendente comparabile sì, e questo può influenzare le caratteristiche economicamente rilevanti della transazione.

69. La determinazione della rilevanza economica delle misure di assistenza governativa e dei suoi effetti, se presenti, sarà parte della delineazione accurata della transazione controllata e dell’analisi di comparabilità. Se la misura di assistenza governativa è una caratteristica economicamente rilevante, questa informazione dovrebbe essere inclusa nella documentazione a supporto dell’analisi dei prezzi di trasferimento.

3. Le indicazioni su altre caratteristiche del mercato locale sono pertinenti quando si analizzano le implicazioni sui prezzi di trasferimento delle misure di assistenza governativa?

70. La Sezione D.4 del Capitolo I delle Linee Guida analizza l’effetto delle politiche governative osservando che, come regola generale, gli interventi governativi dovrebbero essere trattati come condizioni di mercato nel paese specifico. Pertanto, la percezione di una misura di assistenza governativa può essere considerata parte delle circostanze economiche delle parti della transazione e una caratteristica del mercato in cui queste operano. A questo proposito, le disposizioni della Sezione D.6.2 del Capitolo I delle Linee Guida su altre caratteristiche del mercato locale possono fornire indicazioni pertinenti alle implicazioni dirette o indirette sui prezzi di trasferimento delle misure di assistenza governativa.

71. In particolare, in analogia con la Sezione D.6.2 del Capitolo I delle Linee Guida, l’analisi delle implicazioni del percepimento di misure di assistenza governativa dovrebbe considerare i seguenti fattori (non solo per identificare comparabili di mercato affidabili se ve ne sono, ma anche nei casi in cui tali comparabili non possano essere identificati):

  • se la percezione di misure di assistenza governativa fornisca un vantaggio di mercato al beneficiario;
  • l’importo dell’aumento dei ricavi, o della diminuzione dei costi, rispetto a quelli di comparabili affidabili, che sono attribuibili alla percezione di misure di assistenza governativa e la durata del percepimento di tali misure;
  • la misura in cui i benefici della misura di assistenza governativa ricevuta, in condizioni di libera concorrenza, vengono trasferiti a clienti o fornitori indipendenti (si veda il paragrafo 76); e,
  • laddove i benefici attribuibili all’assistenza governativa esistano e non vengano trasferiti completamente a clienti o fornitori indipendenti, il modo in cui le imprese indipendenti che operano in circostanze simili distribuirebbero tali benefici tra loro.

72. L’analisi del percepimento di misure di assistenza governativa come caratteristica del mercato locale può aiutare nello stabilire se detto percepimento influisca sul prezzo di una transazione controllata (come discusso ulteriormente nella successiva domanda 4). Può anche essere rilevante quando si conduce un’analisi di comparabilità (come discusso ulteriormente nella successiva domanda 6). Tuttavia, la particolare natura dell’assistenza governativa dovrebbe essere sempre valutata nell’analisi dei prezzi di trasferimento, poiché in determinate circostanze potrebbe non costituire una caratteristica generale del mercato e/o potrebbe non generare benefici per nessuna delle parti.

4. La percezione di misure di assistenza governativa influisce sul prezzo delle transazioni controllate?

73. Il potenziale effetto della percezione di misure di assistenza governativa sul prezzo di una transazione controllata dipenderà dalle caratteristiche economicamente rilevanti della transazione, a seguito della sua delineazione accurata e dell’analisi di comparabilità. Pertanto, non sarebbe coerente con il principio di libera concorrenza presumere che la mera percezione di una misura di assistenza governativa influisca sul prezzo della transazione controllata accuratamente delineata, senza eseguire un’attenta analisi di comparabilità (inclusa l’analisi di come la percezione di misure di assistenza governativa influirebbe sul prezzo di transazioni non controllate e le prospettive di entrambe le parti della transazione).

74. L’analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti della transazione controllata accuratamente delineata potrà determinare il potenziale effetto della percezione di misure di assistenza governativa sul prezzo della transazione controllata, se ve ne sono. Ad esempio, alcuni degli aspetti da considerare nell’analisi dell’impatto, se esiste, della percezione di misure di assistenza governativa sul prezzo di una transazione controllata includono la disponibilità, lo scopo, la durata e altre condizioni imposte dal governo nella concessione della misura di assistenza; l’allocazione dei rischi economicamente significativi; e il livello di concorrenza e domanda all’interno dei relativi mercati. Inoltre, come indicato nel paragrafo 1.34 delle Linee Guida, l’identificazione di queste caratteristiche economicamente rilevanti richiederebbe una valutazione ampia di come il gruppo multinazionale risponde alla percezione di una misura di assistenza governativa.

75. I programmi di assistenza governativa possono essere soggetti a una serie di condizioni giuridiche che potrebbero limitare o persino impedire la capacità della parte che riceve la misura di assistenza di modificare il prezzo delle sue transazioni con altre parti lungo la catena del valore e che dovrebbero essere prese in considerazione nell’esecuzione di un’analisi di comparabilità, insieme agli altri fattori di comparabilità descritti nel paragrafo 74. Analogamente, i programmi di assistenza governativa potrebbero essere, ad esempio, subordinati a criteri di ammissibilità che potrebbero richiedere ai destinatari di dimostrare un calo significativo dei ricavi o potrebbero essere diretti a preservare la redditività delle imprese durante la pandemia. Inoltre, alcuni programmi di assistenza governativa possono essere soggetti a incertezza sugli importi erogati. Questi aspetti potrebbero limitare l’effetto dell’assistenza governativa sul prezzo dei beni o servizi offerti dall’entità che riceve l’assistenza e dovrebbero essere considerati come parte dell’analisi di comparabilità.

76. Le circostanze economiche del mercato in cui opera la parte che percepisce una misura di assistenza governativa potrebbero anche influenzare il prezzo della transazione controllata accuratamente delineata. Fatti salvi i fatti e le circostanze specifici, aspetti quali il livello di concorrenza, l’elasticità della domanda o la disponibilità di benefici per i concorrenti nel mercato, che potrebbero non essere noti o divulgati, potrebbero essere fattori rilevanti nel determinare se la percezione di una misura di assistenza governativa potrebbe tradursi in una strategia di prezzo di un’entità. Inoltre, sarebbero anche rilevanti le circostanze economiche del mercato in cui il gruppo MNE vende i suoi prodotti a clienti terzi per determinare, ad esempio, se la percezione di una misura di assistenza governativa ha portato il gruppo MNE a modificare le sue strategie di prezzo nei confronti di clienti terzi indipendenti, al fine sia di mantenere la misura di assistenza all’interno del gruppo MNE sia di trasferirla a terzi.

77. L’analisi dell’effetto dell’assistenza governativa sul prezzo di una transazione controllata terrà conto dell’allocazione dei rischi economicamente significativi nell’ambito della delineazione accurata della transazione controllata, dell’impatto della pandemia sull’esito dei rischi economicamente significativi e del collegamento tra il tipo di assistenza governativa e tali rischi. Sulla base dei fatti e delle circostanze, l’impatto dell’assistenza governativa sul prezzo di una transazione controllata, se esiste, dipenderebbe, tra le altre cose, da quale parte si assume i rischi economicamente significativi correlati alla pandemia nel contesto dell’analisi e dell’accurata delineazione della transazione controllata. Per giungere a una conclusione, si dovrebbe anche tenere in considerazione tutti gli altri fattori di comparabilità descritti nel paragrafo 74.

78. In base alle indicazioni del Capitolo II delle Linee Guida, quando si stabiliscono prezzi di libera concorrenza utilizzando metodi unilaterali, si deve prestare particolare attenzione a evitare di adottare un particolare approccio meccanico (come la compensazione dei risparmi sui costi ottenuti tramite la misura di assistenza governativa rispetto alla base di costo pertinente per la transazione; il riconoscimento della misura di assistenza governativa come ricavo o come componente positivo straordinario) senza ulteriori analisi poiché questo potrebbe portare ad un risultato non coerente con il principio di libera concorrenza nelle transazioni tra imprese associate.

79. In assenza di elementi comparabili affidabili o di altre informazioni affidabili (come una solida analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti descritte nel paragrafo 74) in merito al modo in cui imprese indipendenti allocherebbero le misure di assistenza governativa, si dovrebbe porre attenzione nel valutare se la presunta condivisione della misura di assistenza governativa rappresenti un risultato conforme al principio di libera concorrenza.

5. La percezione di una misura di assistenza governativa modifica l’allocazione dei rischi in una transazione controllata?

80. La percezione di una misura di assistenza governativa può ridurre l’impatto negativo quantitativo di un rischio. Ad esempio, una parte che assume un rischio di credito potrebbe aspettarsi di subire perdite da una transazione a causa delle difficoltà finanziarie della controparte. Tuttavia, la controparte potrebbe essere effettivamente in grado di adempiere ai propri obblighi beneficiando della misura di assistenza governativa. Questo aspetto (ossia la riduzione dell’impatto negativo del rischio) deve essere tenuto distinto dall’allocazione del rischio ai sensi delle indicazioni della sezione D.1.2.1 del Capitolo I delle Linee Guida.

81. In conformità alle indicazioni del Capitolo I delle Linee Guida, la percezione di una misura di assistenza governativa da parte di un’impresa associata potrebbe non modificare l’allocazione del rischio in una transazione controllata ai fini dei prezzi di trasferimento. Ad esempio, si supponga che la Società W sia un distributore che acquista beni da un produttore associato e che vende tali beni a clienti terzi indipendenti nella giurisdizione in cui è residente (Paese W). In base all’accurata delineazione della transazione, il rischio di mercato è assunto dalla Società W. Questo implica che, in normali circostanze economiche, tenuto conto dei cicli economici, la Società W sopporta le conseguenze del verificarsi del rischio di mercato (ad esempio, una diminuzione della domanda dovuta a nuovi concorrenti che entrano nel mercato). Si supponga inoltre che la domanda per i prodotti della Società W diminuisca in modo significativo a causa delle misure adottate dal governo nel Paese W in risposta alla pandemia da COVID-19. La Società W riceve misure di assistenza governativa sotto forma di sovvenzioni di cassa che aiutino la stessa a sostenere i propri costi fissi e operativi durante il periodo di vigenza delle misure di contrasto alla pandemia. In base alle indicazioni dei paragrafi 1.66 e 1.67 del Capitolo I delle Linee Guida, la percezione di tale misura di assistenza governativa non modificherà gli accordi contrattuali della Società W e non modificherà la capacità e l’effettiva esecuzione delle funzioni decisionali della Società W relative al rischio di mercato. Nonostante l’intervento governativo, la Società W continuerebbe a gestire il rischio di mercato, avendone la competenza e l’esperienza, e l’impatto sull’attività delle sue decisioni relative a tale rischio. Pertanto, in base ai fatti e alle circostanze rilevanti, l’assistenza governativa a favore della Società W finalizzata ad affrontare la crisi di liquidità derivante dalla pandemia da COVID-19 non modificherà l’allocazione del rischio di mercato in capo alla Società W. Le stesse considerazioni dovrebbero applicarsi ad altri rischi ugualmente allocati al distributore, ad esempio il rischio di inventario o il rischio di credito.

6. La percezione di misure di assistenza governativa influisce sull’analisi di comparabilità?

82. La comparabilità delle transazioni o delle imprese sul libero mercato può essere influenzata dalla percezione di misure di assistenza governativa, che influisce sia sul modo in cui le parti stabiliscono le loro relazioni commerciali o finanziarie sia sul modo in cui determinano il prezzo delle loro transazioni. Pertanto, quando si esegue un’analisi di comparabilità, potrebbe essere necessario tenere conto della percezione di misure di assistenza governativa quando si esaminano potenziali elementi comparabili.

83. Ad esempio, poiché le misure di assistenza governativa e le circostanze specifiche della pandemia da COVID-19 possono variare nei diversi mercati, questo può influire sugli elementi comparabili e sui prezzi di libera concorrenza delle transazioni non controllate in modi diversi[6]. Ad esempio, si supponga che la Società D, membro di un gruppo multinazionale, fornisca servizi di produzione e riceva un sussidio salariale nell’ambito di un programma nazionale di mantenimento dei posti di lavoro offerto dal governo del Paese D. Si supponga, inoltre, che il produttore terzo Società E nel Paese E riceva un contributo relativo ad un programma di lavoro a orario ridotto in cui le ore non lavorate dai dipendenti sono direttamente sovvenzionate dal programma. I servizi forniti dalla Società D e dalla Società E possono essere simili, ma la disponibilità e la percezione delle misure di assistenza governativa per la Società D e la Società E possono comportare una differenza sostanziale nelle condizioni di libera concorrenza delle transazioni per il periodo in cui è in atto il programma di lavoro a orario ridotto e potrebbero non essere sufficienti a garantire un confronto affidabile. In tal caso, i servizi forniti dalla Società E non sarebbero comparabili ai fini della valutazione e della determinazione del prezzo di libera concorrenza per i servizi della Società D in base ai principi dei capitoli II e III delle Linee Guida, a meno che non possano essere apportate in modo affidabile delle rettifiche di comparabilità per tenere conto di tali differenze, sulla base di un’analisi di tutti i fatti e le circostanze rilevanti del caso. Altre caratteristiche dell’assistenza governativa che potrebbero influire sulla comparabilità, a seconda delle circostanze, potrebbero includere, ad esempio, la durata del programma di assistenza e la relazione tra l’assistenza fornita e i costi correlati alla pandemia o alla riduzione dei ricavi.

84. L’approccio più affidabile nell’identificazione di comparabili affidabili sarà quello di fare riferimento, ove possibile, a dati riguardanti transazioni non controllate comparabili nello stesso mercato geografico o in un mercato geografico comparabile tra imprese indipendenti che svolgono funzioni simili, assumono rischi simili e utilizzano attività simili.

85. La sostanzialità del cambiamento nelle circostanze economicamente rilevanti creato dall’impatto dell’assistenza governativa disponibile in un mercato può imporre ulteriori sfide all’analisi di comparabilità. Ad esempio, può risultare più difficoltoso eseguire un’analisi di comparabilità tramite l’utilizzo e/o l’applicazione di un particolare metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento e la ricerca di transazioni comparabili, sulla base del fatto che le differenze di comparabilità possono essere esacerbate a causa della diversità delle misure di assistenza governativa tra imprese potenzialmente comparabili o tra giurisdizioni[7]. Ad esempio, una transazione non controllata che potrebbe altrimenti essere considerata comparabile a una particolare transazione controllata potrebbe essere considerata non comparabile in virtù del fatto che una delle transazioni è soggetta ad una misura di assistenza governativa mentre l’altra non lo è. Potrebbero essere utilizzate strategie di ricerca dei comparabili diverse o metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento corroboranti[8] per tenere conto delle differenze di comparabilità. Si veda il Capitolo II di questa relazione. 86. Infine, quando si applica un metodo unilaterale come il metodo del prezzo di rivendita, il metodo del costo maggiorato o il metodo del margine netto delle transazioni, il trattamento contabile della misura di assistenza governativa sia nella tested party che in qualsiasi comparabile potrebbe dover essere identificato in modo specifico, soprattutto quando la tested party e i comparabili applicano principi e standard contabili differenti. Ad esempio, l’assistenza governativa potrebbe essere dedotta dai costi in base ad uno standard contabile pertinente oppure può essere contabilizzata separatamente. Inoltre, il trattamento contabile dei sussidi governativi in ​​base a diversi standard contabili può avere un impatto sui diversi livelli di redditività (ad esempio, utile lordo, utile operativo, utile netto, ecc.) o potrebbe persino essere contabilizzato negli “Altri ricavi e proventi”, sono al fine di essere tracciato nei bilanci del percettore della misura di assistenza governativa nel tempo. Laddove i trattamenti contabili dello stesso tipo di misura di assistenza governativa differiscano tra la tested party e il comparabile, potrebbe essere necessario un aggiustamento di comparabilità. Inoltre, le divergenze nel trattamento contabile delle misure di assistenza governativa potrebbero indicare una differenza nel tipo di assistenza governativa erogata, ad esempio il trattamento contabile di un prestito condizionato differisce da quello di una sovvenzione diretta. Tale differenza potrebbe influire sulla comparabilità e potrebbe essere più difficile da rettificare rispetto a una semplice differenza contabile.


[1] Un aspetto cruciale di tutti i programmi di mantenimento del posto di lavoro è che i dipendenti mantengano i loro contratti con il datore di lavoro anche se il loro lavoro è sospeso.

[2] Per esempio, il Kurzarbeit tedesco o l’Activité partielle francese.

[3] Ad esempio, la misura di emergenza olandese (Noodmatregel Overbrugging Werkgelegenheid, o “NOW”) o il Job Keeper Payment in Australia.

[4] Questo capitolo tratta dei programmi di assistenza governativa. Non discute gli effetti di altri interventi governativi, compresi gli interventi che impediscono o limitano la capacità di una parte di adempiere a un accordo intercompany esistente.

[5] Paragrafo 1.33 del Capitolo I delle Linee Guida.

[6] Paragrafo 1.112 del Capitolo I delle Linee Guida sulla rilevanza delle differenze tra i mercati.

[7] Come indicato al paragrafo 2.143 delle Linee Guida, la sola mancanza di comparabili non è sufficiente a giustificare l’utilizzo della ripartizione dell’utile netto delle transazioni.

[8] Nel considerare l’uso di più di un metodo, le indicazioni del paragrafo 2.12 delle Linee Guida dovrebbero comunque essere seguite in ogni caso.