1. Introduzione
9. I cambiamenti senza precedenti nell’ambiente economico a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19 crea sfide uniche per l’esecuzione delle analisi di comparabilità. La pandemia può avere un impatto significativo sui prezzi di alcune transazioni tra imprese indipendenti e potrebbe ridurre l’affidamento che può essere riposto sui dati storici quando si eseguono analisi di comparabilità. Questo potrebbe richiedere a contribuenti e amministrazioni fiscali di considerare approcci pratici che possano essere adottati per affrontare le carenze informative, come le rettifiche di comparabilità. Tali approcci pratici riguardanti l’esecuzione delle analisi di comparabilità dovrebbero essere coerenti con la politica sui prezzi di trasferimento posta in essere nel tempo dal contribuente.
10. Le sfide associate all’esecuzione di un’analisi di comparabilità possono variare a seconda dell’impatto della pandemia da COVID-19 sulle caratteristiche economicamente rilevanti della transazione accuratamente delineata. Ad esempio, se una transazione controllata è coperta da un accordo intercompany preesistente (ad esempio, se nel 2018 è stato stabilito che in condizioni di libera concorrenza una delle parti avrebbe dovuto ricevere una remunerazione fissa concordata per cinque anni e che le parti in condizioni di libera concorrenza sarebbero rimaste vincolate da tale accordo), potrebbe non essere necessario eseguire un’analisi di comparabilità per il periodo d’imposta 2020, a condizione che i fatti e le circostanze della transazione controllata accuratamente delineata non siano cambiati. Nel giungere a questa conclusione, è importante considerare qualsiasi modifica nelle caratteristiche economicamente rilevanti, inclusi i termini e le condizioni dell’accordo, e se, in condizioni di libera concorrenza, le imprese indipendenti avrebbero tentato di rinegoziare tali termini e condizioni[1]. Al contrario, laddove il prezzo di libera concorrenza di una transazione controllata venga determinato su base annuale, sarà necessario eseguire un’analisi di comparabilità per il periodo d’imposta 2020.
2. Quali fonti di informazioni attuali possono essere utilizzate per supportare l’esecuzione di un’analisi di comparabilità applicabile al periodo d’imposta 2020?
11. In linea di principio, qualsiasi forma di informazione disponibile al pubblico riguardante gli effetti del COVID-19 su attività, settori economici e transazioni controllate possono essere rilevanti per accertare la conformità al principio di libera concorrenza della politica di prezzi di trasferimento di un’impresa implementata per il periodo d’imposta 2020. Le seguenti fonti di informazione possono supportare tale determinazione attraverso l’analisi di comparabilità, generalmente stimando l’effetto della pandemia di COVID-19 sulle transazioni controllate in esame:
- le analisi di come i volumi di vendita sono variati durante la pandemia da COVID-19, compreso se tali variazioni sono dovute all’utilizzo di altri canali di vendita e specificamente confrontate con le vendite generate negli anni precedenti al COVID;
- le analisi delle variazioni della capacità operativa rilevante per il gruppo MNE e per la transazione controllata[2] e/o transazioni con imprese indipendenti;
- informazioni specifiche relative all’incremento o all’eccezionalità dei costi sostenuti dalle parti della transazione controllata (sia con imprese associate che con imprese terze indipendenti) o dal gruppo MNE nel suo complesso;
- la misura in cui è stata ricevuta assistenza governativa e, in tal caso, identificare il tipo di assistenza ricevuta, il suo trattamento contabile e quantificarne l’effetto;
- i dettagli riguardanti gli interventi governativi che hanno influenzato i prezzi e le prestazioni delle transazioni controllate;
- le informazioni dei rendiconti finanziari intermedi come i bilanci trimestrali depositati alla SEC o le pubblicazioni degli utili delle imprese;
- le informazioni macroeconomiche come i dati specifici per paese sul PIL o gli indicatori di settore pubblicati da banche centrali, agenzie governative, associazioni di settore o commerciali nella misura utile per comprendere il contesto della transazione controllata[3];
- le metodologie statistiche come l’analisi di regressione o l’analisi della varianza che vengono utilizzati per prevedere la misura in cui una determinata variabile varierà rispetto ad altre variabili in determinate condizioni specifiche (ad esempio la risposta degli utili aziendali alle fluttuazioni del PIL in determinati settori);
- il confronto tra i dati interni previsti relativi a vendite, costi e redditività, rispetto ai risultati effettivi; e
- le analisi degli effetti della recessione sulla redditività o sul comportamento di imprese terze indipendenti osservati in precedenti periodi o utilizzando qualsiasi dato disponibile nell’anno in corso, anche se parziale.
3. Le informazioni contabili preventivate possono essere utilizzate per supportare la definizione di prezzi di libera concorrenza?
12. Un altro potenziale approccio da utilizzare nella definizione dei prezzi di trasferimento è confrontare i risultati economici previsti con quelli effettivamente conseguiti, per approssimare gli effetti specifici del COVID-19 su ricavi, costi e margini. I risultati economici che i contribuenti avrebbero ottenuto da una transazione controllata “se non fosse stato per” l’impatto del COVID-19 possono fornire informazioni utili, in particolare quando si valutano gli impatti economici della pandemia da COVID-19 (ad esempio, la riduzione del volume delle vendite o l’aumento dei costi operativi) e si determina, alla luce dei termini contrattuali e dell’assunzione di rischi delle parti della transazione, qualsiasi impatto appropriato sui prezzi intercompany. Questa analisi può includere:
- la preparazione di un’analisi dettagliata di utili e perdite che mostri le variazioni di ricavi e costi, con una spiegazione delle variazioni specificamente derivanti dal COVID-19, che può includere un’analisi delle variazioni tra i risultati previsti (pre-COVID) e quelli effettivi;
- dettagli sulla redditività, rettificati in relazione ai risultati che si sarebbero ottenuti se non si fosse verificata la pandemia da COVID-19, che dovrebbero considerare tutti i fattori che hanno un impatto positivo o negativo sugli utili del contribuente in una transazione controllata e che siano supportati da elementi probatori;
- le motivazioni e le prove a supporto di tali motivazioni relative a ogni maggior costo o minore ricavo (e le conseguenti variazioni nei margini operativi) allocato sulla tested party nella transazione controllata, tenendo conto delle sue funzioni, delle attività utilizzate e del profilo di rischio assunto; e
- elementi probatori idonei a corroborare l’esistenza di una qualsiasi assistenza governativa fornita o che influisce sulla tested party nella transazione controllata, i suoi effetti ed il relativo trattamento contabile.
13. Tale verifica può essere eseguita come parte di un insieme più generale di approcci utilizzati per valutare il contesto e i fattori che possono avere un impatto sulla conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi delle transazioni controllate.
4. In quali circostanze i problemi relativi alla tempistica sono più evidenti?
14. Le informazioni relative alle transazioni non controllate comparabili intraprese durante lo stesso periodo della transazione controllata (“transazioni non controllate simultanee”) sono le informazioni più affidabili da utilizzare in un’analisi di comparabilità. Tali informazioni riflettono il modo in cui imprese terze indipendenti si comportano in un ambiente economico che è lo stesso o sostanzialmente simile all’ambiente economico della transazione controllata[4].
15. In alcuni casi, l’analisi di comparabilità può essere eseguita utilizzando transazioni non controllate simultanee (o quasi). Ad esempio, i database commerciali disponibili al pubblico contengono, in genere, informazioni attuali o recenti sulle transazioni tra imprese terze indipendenti, abbastanza affidabili da poter basare su di esse le analisi di comparabilità nelle attuali condizioni economiche. Analogamente, è maggiormente probabile che i contribuenti abbiano informazioni attuali su potenziali comparabili interni, che possono essere utilizzati per determinare il prezzo delle transazioni tra imprese associate.
16. In altri casi, potrebbe essere più difficile utilizzare transazioni simultanee non controllate come parte di un’analisi di comparabilità, in particolare nell’applicazione del metodo del margine netto delle transazioni (il c.d. “TNMM”). Quando applicano il TNMM, contribuenti e amministrazioni fiscali si basano, in genere, su informazioni storiche presenti in database commerciali per determinare e verificare i prezzi di trasferimento. Le informazioni del periodo d’imposta 2020 non saranno disponibili prima della metà del periodo d’imposta 2021, perché i database commerciali utilizzano informazioni disponibili al pubblico derivate dai bilanci depositati e tali documenti tendono a essere depositati solo dopo diversi mesi dal periodo a cui si riferiscono. Questo suggerisce che, in queste circostanze, i contribuenti dovranno eseguire un’analisi di comparabilità basata sulle informazioni finanziarie disponibili dell’anno precedente e, a seconda dei fatti e delle circostanze del caso, utilizzare qualsiasi informazione disponibile nell’anno corrente per supportare la conformità dei loro prezzi di trasferimento.
17. Tuttavia, non tutte le applicazioni del TNMM richiederanno, in linea di principio, informazioni simultanee per il periodo d’imposta 2020. Ad esempio perché potrebbe essere in vigore un accordo a lungo termine che copre i periodi d’imposta dal 2019 al 2022, compresa la determinazione di una remunerazione di libera concorrenza basata su elementi comparabili simultanei alla negoziazione dell’accordo, che protegga la tested party da rischi che non si assume come quelli che si verificano durante la pandemia. Si veda anche il paragrafo 10.
5. Quali approcci pratici potrebbero essere disponibili per affrontare le carenze informative?
18. Poiché le circostanze economiche causate dalla pandemia continuano e si evolvono nel tempo, i contribuenti potrebbero incontrare difficoltà nel determinare le condizioni di libera concorrenza a causa del ritardo temporale tra il verificarsi di transazioni controllate e la disponibilità di informazioni relative a transazioni non controllate simultanee.
19. I dati storici ritraibili da transazioni o società indipendenti comparabili, come gli utili medi degli anni precedenti, potrebbero non fornire un parametro di riferimento sufficientemente affidabile per il periodo attuale senza considerare l’impatto specifico della pandemia sulle transazioni controllate in esame.
20. Le indicazioni di seguito forniscono diversi approcci pragmatici a questo problema. Le amministrazioni fiscali potrebbero prendere in considerazione questi approcci pragmatici nel tentativo di ridurre al minimo le controversie in cui i contribuenti si stanno impegnando in buona fede a determinare prezzi di libera concorrenza nel contesto delle carenze informative associate alla pandemia da COVID-19. Tuttavia, questi approcci non sarebbero appropriati nei casi in cui i contribuenti cerchino di utilizzare le circostanze legate alla pandemia da COVID-19 per manipolare le loro politiche di prezzi di trasferimento in modo non coerente con il principio di libera concorrenza.
5.1. Consentire l’uso di comportamenti commerciali ragionevoli integrati dalle informazioni simultanee per stabilire una stima ragionevole del prezzo di libera concorrenza
21. La difficoltà posta dalla disponibilità differita di dati simultanei su società o transazioni comparabili potrebbe essere stata esacerbata dalla pandemia da COVID-19. I contribuenti e le amministrazioni fiscali dovrebbero essere consapevoli che determinare un risultato conforme al principio di libera concorrenza affidabile richiede flessibilità e buon senso[5]. Le complesse questioni relative ai prezzi di trasferimento che sorgono a seguito della pandemia da COVID-19 potrebbero dare origine a un gran numero di controversie relative alle procedure amichevoli (c.d. “MAP”) che potrebbero mettere a dura prova le risorse delle amministrazioni fiscali. Pertanto, le amministrazioni fiscali sono incoraggiate a tenere a mente queste complessità quando eseguono analisi del rischio, valutano la congruità dei prezzi di trasferimento nelle verifiche e considerano il supporto e la documentazione forniti dai contribuenti che potrebbero dimostrare sforzi e attenzione ragionevoli nel tentativo di rispettare il principio di libera concorrenza. I contribuenti dovrebbero intraprendere una verifica ragionevole e appropriata nel valutare i probabili effetti della pandemia da COVID-19 e nell’implementare le opportune modifiche nella loro politica di prezzi di trasferimento. I gruppi multinazionali dovrebbero documentare con le migliori evidenze disponibili attualmente, sia sotto forma di comparabili interni, di comparabili esterni o altre prove pertinenti, l’impatto economico della pandemia da COVID-19 (si veda il paragrafo 11), compresi i suoi effetti sul livello della domanda di beni e servizi, sulla produzione e sulle catene di fornitura in particolari settori dell’economia.
5.2. Ove possibile, consentire un approccio di verifica dei risultati a condizioni di libera concorrenza
22. Le Linee Guida descrivono due approcci per identificare e raccogliere i dati necessari per intraprendere un’analisi dei prezzi di trasferimento. Il primo è un approccio di tipo “price-setting“, ovvero un approccio preventivo, che utilizza dati storici aggiornati per riflettere i cambiamenti nelle condizioni economiche fino alla data del contratto. Il secondo è un approccio di “test dei risultati”, che può incorporare informazioni che diventano disponibili dopo la chiusura del periodo d’imposta per determinare le condizioni di libera concorrenza e riportare i risultati nella dichiarazione dei redditi. Secondo le Linee Guida, entrambi gli approcci, o una combinazione di essi, sono presenti nei paesi membri dell’OCSE[6].
23. Ove possibile, e su base temporanea durante la pandemia, le amministrazioni fiscali che altrimenti utilizzano l’approccio “price-setting” potrebbero prendere in considerazione la possibilità di consentire ai contribuenti, per quelle transazioni controllate interessate dalla pandemia, di tenere conto anche delle informazioni che diventano disponibili dopo la chiusura del periodo d’imposta nella presentazione delle dichiarazioni (ove giuridicamente consentito e correttamente documentato nella documentazione sui prezzi di trasferimento). Le amministrazioni fiscali potrebbero concedere tale flessibilità per consentire modifiche alle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta 2020 in modo che i prezzi di trasferimento siano stabiliti in conformità al principio di libera concorrenza e utilizzando le informazioni disponibili. Inoltre, data l’elevata probabilità di doppia imposizione che può sorgere a seguito di adeguamenti unilaterali, le amministrazioni fiscali possono prendere in considerazione:
- di concedere flessibilità negli “aggiustamenti compensativi” da effettuare prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, laddove giuridicamente consentito, al fine di consentire che qualsiasi informazione simultanea disponibile sia valutata nel migliore dei modi dai contribuenti e dalle amministrazioni fiscali in modo che i prezzi di libera concorrenza possano essere stabiliti in modo affidabile[7]; o
- di garantire l’accesso alle procedure amichevoli, o ad altre procedure alternative applicabili, in cui la questione possa essere affrontata tra le rispettive amministrazioni fiscali ottenendo anticipatamente una sorta di certezza nell’evitare la doppia imposizione, osservando che tramite le MAP o procedure alternative le amministrazioni fiscali possono affrontare le questioni in un procedimento non contenzioso, spesso ottenendo una soluzione negoziata nell’interesse di tutte le parti.
5.3. Utilizzo di più di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento
24. Nelle circostanze specifiche della pandemia da COVID-19, l’applicazione di più di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento può essere utile per corroborare il prezzo di libera concorrenza di una transazione controllata. In questo contesto, è importante notare che il principio di libera concorrenza non richiede l’applicazione di più di un metodo e che l’utilizzo di più di un metodo dovrebbe seguire le indicazioni contenute nei paragrafi 2.2 e 2.12 delle Linee Guida.
6. Possono essere utilizzati dati relativi ad altre crisi per supportare la determinazione dei prezzi?
25. Un’analisi di comparabilità basata esclusivamente su informazioni finanziarie ed economiche della crisi finanziaria globale del 2008/2009 solleverebbe notevoli preoccupazioni (nonostante le evidenti somiglianze superficiali tra quella crisi e l’attuale pandemia), data la natura unica e senza precedenti della pandemia da COVID-19 ed il suo effetto sulle condizioni economiche, nonché la variabilità dell’impatto per singoli settori economici della crisi del 2008/2009. In ogni caso, un’analisi di comparabilità dovrebbe essere eseguita facendo riferimento alla specifica transazione controllata accuratamente delineata, comprese le sue effettive circostanze economiche.
7. Come potrebbe essere stabilita la tempistica dei dati utilizzata per valutare i prezzi di libera concorrenza a supporto di un’analisi di comparabilità?
26. I principi delineati nella Sezione B.5 del Capitolo III delle Linee Guida in merito all’uso di dati e medie pluriennali rimangono applicabili. In circostanze ordinarie, l’uso di dati e medie pluriennali per le analisi di comparabilità può avere alcuni vantaggi. Ad esempio, può essere utilizzato come mezzo per mitigare l’impatto delle differenze contabili, misurare in modo appropriato gli effetti sulla redditività della tested party in base ai suoi cicli di vita aziendali e di prodotto e valutare le stesse circostanze per i comparabili, in modo tale da aumentare l’affidabilità del confronto[8].
27. Come mezzo pragmatico per affrontare le divergenti condizioni economiche nel periodo pre o post-pandemia, e i suoi effetti sostanziali sulle condizioni economiche durante il periodo della pandemia, potrebbe essere opportuno considerare e testare separatamente i periodi d’imposta per la durata della pandemia o per il periodo in cui determinati effetti sostanziali della pandemia erano più evidenti. Questo sarebbe appropriato, purché i dati provenienti da comparabili indipendenti possano essere misurati su un periodo simile e in modo coerente. Occorre prestare attenzione a garantire che i dati finanziari degli anni interessati dalla pandemia non influiscano indebitamente sui risultati dei periodi pre o post-pandemia. Inoltre, gli interventi governativi nel mercato possono influire in modo sostanziale sul rendimento delle attività. Ad esempio, in certe situazioni, le attività che altrimenti si sarebbero normalmente svolte in assenza della pandemia potrebbero non verificarsi nello stesso modo (o non verificarsi per niente) durante il periodo di vigenza dell’intervento governativo. Inoltre, in alcuni casi un intervento governativo potrebbe consentire lo svolgimento di attività che altrimenti sarebbero state ridotte o interrotte dalla pandemia. La delineazione accurata di una transazione controllata determinerà l’effetto, se presente, di tale intervento governativo sul prezzo o sulla forma di qualsiasi transazione controllata associata a tali attività.
28. Questo aspetto è rilevante anche nell’esecuzione dell’analisi di comparabilità. Ad esempio, supponiamo che l’intervento governativo obblighi un contribuente a chiudere i suoi impianti di distribuzione per tre mesi. Nell’intraprendere un’analisi di benchmark, si dovrebbe prestare attenzione nel verificare che le imprese comparabili abbiano subito restrizioni o condizioni simili. Altrimenti, potrebbe essere necessario adeguare il periodo in cui viene eseguito il confronto (ad esempio, escludendo i dati economici corrispondenti ai tre mesi in cui il contribuente non è stato in grado di svolgere la sua attività). I contribuenti e le amministrazioni fiscali dovrebbero determinare caso per caso e in quale misura tali rettifiche siano necessarie in circostanze in cui le potenziali differenze potrebbero non avere un impatto sostanziale sulla comparabilità. A questo proposito, sono pertinenti le indicazioni contenute nei paragrafi da 3.50 a 3.52 delle Linee Guida.
29. Come per altre analisi nell’ambito delle Linee Guida, possono entrare in gioco numerose considerazioni, tra cui la disponibilità e la scelta di potenziali metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento e di elementi comparabili, nonché l’interrelazione tra di essi ed i parametri dei periodi di test (ad esempio, un metodo basato sulle transazioni può avere un intervallo di tempo diverso da un metodo basato gli utili). Proprio come l’utilizzo di periodi di verifica separati o attentamente circoscritti (o anche periodi in cui è variata la politica dei prezzi di trasferimento) può migliorare l’affidabilità in alcuni modelli (si veda il paragrafo 27), in altri modelli l’uso di periodi combinati (che includano sia gli anni interessati dalla pandemia sia gli anni che non lo sono) può migliorare l’affidabilità[9]. Questo approccio aggregherebbe i risultati finanziari del periodo d’imposta 2020, che potrebbero essere eccezionali, con i risultati più normali degli anni precedenti al fine di testare la conformità al principio di libera concorrenza della politica di determinazione dei prezzi di trasferimento applicata nel periodo d’imposta 2020.
8. I meccanismi di rettifica dei prezzi sarebbero appropriati?
30. Una possibile soluzione all’incertezza causata dalla pandemia da COVID-19 sarebbe quella di consentire l’inclusione di meccanismi di rettifica dei prezzi nelle transazioni controllate. Questo potrebbe garantire flessibilità mantenendo un risultato conforme al principio di libera concorrenza. In particolare, questo approccio, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, consentirebbe l’adeguamento dei prezzi rilevanti per il periodo d’imposta 2020 tramite aggiustamenti compensativi effettuati in un periodo successivo (probabilmente il periodo d’imposta 2021), quando saranno disponibili informazioni più accurate per stabilire i prezzo di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza. Nelle giurisdizioni che utilizzano l’approccio del “test dei risultati” (si veda il precedente paragrafo 5.2), vengono spesso utilizzati meccanismi di adeguamento dei prezzi per riflettere le informazioni aggiornate rilevanti per determinare un prezzo di libera concorrenza. Una giurisdizione che consenta temporaneamente l’approccio del “test dei risultati” potrebbe anche consentire temporaneamente l’uso di meccanismi di adeguamento dei prezzi a tale scopo e il contribuente dovrebbe descrivere l’applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi nella sua documentazione sui prezzi di trasferimento. Tali meccanismi di adeguamento dei prezzi (a condizione che siano coerenti con il principio di libera concorrenza nei fatti e nelle circostanze particolari) risolverebbero il problema della mancanza di informazioni simultanee su società comparabili o altre prove dirette di un comportamento conforme al principio di libera concorrenza in risposta alla pandemia. Questo garantirebbe flessibilità ai contribuenti e alle amministrazioni fiscali, e la conformità al principio di libera concorrenza; tuttavia, data la portata dei potenziali adeguamenti, sarebbe necessario prestare attenzione alla loro caratterizzazione appropriata, agli effetti che tali aggiustamenti compensativi potrebbero avere sull’analisi di comparabilità per il periodo d’imposta 2021 e alle potenziali implicazioni risultanti in materia di imposte al consumo (VAT e GST) e dazi doganali (che non sono oggetto di questa relazione).
9. Quali azioni possono essere intraprese per valutare l’insieme di società o transazioni comparabili utilizzate?
31. La pandemia da COVID-19 ha creato condizioni economiche che spesso differiscono da quelle degli anni precedenti. In queste circostanze, su un contribuente dovesse utilizzare un set esistente di società o transazioni comparabili per coprire il periodo d’imposta 2020, potrebbe essere necessario rivedere l’idoneità di queste società o transazioni comparabili esistenti, ed eventualmente rivedere il set, se utile, in base a criteri di ricerca aggiornati.
32. Ad esempio, si supponga che la comparabilità geografica sia considerata il fattore di comparabilità più rilevante data la natura degli effetti del COVID-19 in un mercato specifico. In queste circostanze, per ottenere dati affidabili da un mercato specifico potrebbe essere potenzialmente necessario allentare la rigidità su altri fattori di comparabilità e quindi perfezionare il campione.
10. È possibile utilizzare i comparabili in perdita?
33. In generale, non esiste una regola generale sull’inclusione o l’esclusione dei comparabili in perdita nelle Linee Guida[10]. Di conseguenza, i comparabili in perdita che soddisfano i criteri di comparabilità in un caso particolare non dovrebbero essere respinti sulla base del solo fatto che subiscono perdite nei periodi interessati dalla pandemia da COVID-19[11]. Quindi, quando si esegue un’analisi di comparabilità per il periodo d’imposta 2020, potrebbe essere appropriato includere i comparabili in perdita quando la delineazione accurata della transazione indica che tali comparabili sono affidabili (ad esempio, se i comparabili presuppongono livelli di rischio simili e sono stati similmente colpiti dalla pandemia).
[1] A questo riguardo, si vedano anche le indicazioni nei paragrafi da 42 a 46.
[2] Paragrafo 2.76 del Capitolo II e l’esempio 3 nell’Allegato I al Capitolo II delle Linee Guida.
[3] Paragrafo 3.7 del Capitolo III delle Linee Guida.
[4] Sezione B del Capitolo II delle Linee Guida.
[5] Paragrafi 1.13 del Capitolo I e 2.74 del Capitolo II delle Linee Guida.
[6] Paragrafo 3.71 del Capitolo III delle Linee Guida.
[7] Paragrafi 4.38 e 4.39 del Capitolo IV delle Linee Guida.
[8] Paragrafo 3.77 del Capitolo III delle Linee Guida.
[9] Paragrafi 3.75 e 3.79 del Capitolo III delle Linee Guida.
[10] Paragrafo 3.64 del Capitolo III delle Linee Guida.
[11] Paragrafo 3.65 del Capitolo III delle Linee Guida.