A. Introduzione

10.1. Lo scopo di questo capitolo è di fornire indicazioni utili per determinare se le condizioni di determinate transazioni finanziarie tra imprese associate siano coerenti con il principio di libera concorrenza.

10.2. La Sezione B descrive l’applicazione dei principi della Sezione D.1 del Capitolo I alle transazioni finanziarie. La Sezione C fornisce indicazioni per determinare le condizioni di libera concorrenza per le attività di tesoreria, inclusi i prestiti intragruppo, la tesoreria accentrata (cash pooling) e le attività di copertura. La Sezione D esamina le garanzie finanziarie e la Sezione E delinea l’analisi delle compagnie di assicurazione captive.

10.3. Le condizioni delle transazioni finanziarie tra imprese indipendenti saranno il risultato di varie considerazioni commerciali. Al contrario, un gruppo multinazionale ha la discrezione di decidere su tali condizioni all’interno del gruppo multinazionale. Pertanto, in una situazione intragruppo, potrebbero essere presenti anche altre considerazioni come le conseguenze fiscali.

B. Interazione con le indicazioni nella Sezione D.1 del Capitolo I

B.1. Determinazione se un prestito apparente debba essere considerato effettivamente un prestito[1]
10.4. Potrebbe verificarsi che l’equilibrio tra capitale di debito e capitale proprio di un’entità mutuataria che fa parte di un gruppo multinazionale differisca da quello che esisterebbe se fosse un’entità indipendente che opera nelle stesse circostanze o in circostanze similari. Questa situazione può influire sull’importo degli interessi corrisposti dall’entità mutuataria e quindi può influire sugli utili maturati in una determinata giurisdizione.

10.5. Il commento all’articolo 9 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE osserva nel paragrafo 3(b) che l’articolo 9 è rilevante “non solo per determinare se il tasso di interesse previsto in un contratto di prestito è un tasso di libera concorrenza, ma anche se un prestito prima facie può essere considerato effettivamente tale o dovrebbe essere considerato come un altro tipo di operazione, in particolare un apporto al capitale proprio”[2].

10.6. Nel contesto dei paragrafi precedenti, questa sottosezione discute di come i concetti del Capitolo I, in particolare la delineazione accurata della transazione effettiva ai sensi della Sezione D.1, possono essere correlati all’equilibrio tra capitale di debito e capitale proprio di un’entità all’interno di un gruppo multinazionale.

10.7. Laddove si ritenga che gli accordi presi in relazione alla transazione, considerati nella loro interezza, differiscano da quelli che sarebbero stati adottati da imprese indipendenti che si comportano in modo razionale in circostanze comparabili, possono essere applicate le indicazioni contenute nella Sezione D.2 del Capitolo I.

10.8. Sebbene queste indicazioni riflettano l’approccio di delineazione accurata della transazione effettiva in conformità al Capitolo I per determinare l’importo del capitale di debito, si deve riconoscere che potrebbero essere adottati altri approcci per affrontare la questione dell’equilibrio tra capitale di debito e capitale proprio di un’entità ai sensi della legislazione nazionale prima di calcolare l’interesse sul capitale di debito così determinato. Questi approcci potrebbero includere un’analisi multifattoriale delle caratteristiche dello strumento utilizzato e dell’emittente dello strumento.

10.9. Di conseguenza, queste indicazioni non intendono impedire alle giurisdizioni di implementare approcci per affrontare la questione dell’equilibrio tra capitale di debito e capitale proprio di un’impresa e della deducibilità degli interessi ai sensi della legislazione nazionale, né cerca di imporre l’approccio della delineazione accurata della transazione ai sensi del Capitolo I come unico approccio per determinare se un prestito apparente debba essere considerato come tale.

10.10. Sebbene le giurisdizioni possano avere opinioni diverse sull’applicazione dell’Articolo 9 nella determinazione dell’equilibrio tra capitale di debito e capitale proprio di un’entità facente parte di un gruppo multinazionale, lo scopo di questa sezione è fornire alle giurisdizioni che utilizzano l’approccio della delineazione accurata della transazione effettiva ai sensi del Capitolo I le indicazioni per determinare se un prestito apparente debba essere considerato come un prestito anche ai fini fiscali (o debba essere considerato come un altro tipo di operazione, in particolare un apporto al capitale proprio).

10.11. Particolari etichette o descrizioni assegnate alle transazioni finanziarie non devono limitare l’analisi dei prezzi di trasferimento. Ogni situazione deve essere esaminata nel merito e, fatto salvo quanto detto nel paragrafo precedente, la delineazione accurata della transazione effettiva ai sensi del Capitolo I deve precedere qualsiasi tentativo di determinazione dell’interesse.

10.12. Nella delineazione accurata di una transazione di un anticipo di fondi, le seguenti caratteristiche economicamente rilevanti possono essere indicatori utili, a seconda dei fatti e delle circostanze: la presenza o l’assenza di una data di rimborso predeterminata; l’obbligo di pagare gli interessi; il diritto di agire per ottenere il pagamento del capitale e degli interessi; lo status del finanziatore rispetto ai normali creditori aziendali; l’esistenza di patti e garanzie finanziarie; la fonte del pagamento degli interessi; la capacità del beneficiario dei fondi di ottenere prestiti da istituti di credito non correlati; la misura in cui l’anticipo viene utilizzato per acquisire beni patrimoniali; e il mancato rimborso alla scadenza o la richiesta di rinvio da parte del presunto debitore.

10.13. Ad esempio, si supponga una situazione in cui la Società B, membro di un gruppo multinazionale, necessita di finanziamenti aggiuntivi per le sue attività commerciali. In questo scenario, la Società B riceve un anticipo di fondi dalla Società correlata C, a titolo di prestito con una durata di 10 anni. Si supponga che, alla luce di tutte le proiezioni finanziarie fatte in buona fede della Società B per i prossimi 10 anni, sia acclarato che la Società B non sarebbe in grado di rimborsare l’importo di tale prestito. Sulla base dei fatti e delle circostanze, si può ragionevolmente concludere che una parte non correlata non sarebbe disposta ad erogare tale prestito alla Società B a causa della sua incapacità di rimborsare l’anticipo. Di conseguenza, l’importo accuratamente delineato del prestito della Società C alla Società B ai fini dei prezzi di trasferimento dovrà essere calcolato in funzione dell’importo massimo che un finanziatore non correlato sarebbe stato disposto ad anticipare alla Società B e dell’importo massimo che un mutuatario non correlato in circostanze comparabili sarebbe stato disposto a prendere in prestito dalla Società C, tenendo conto anche delle possibilità di non erogare o ricevere il prestito (si vedano le considerazioni su “Le prospettive del finanziatore e del mutuatario” nella Sezione C.1.1.1 di questo Capitolo). Di conseguenza, il differenziale dell’anticipo erogato della Società C alla Società B non sarebbe delineato come prestito ai fini della determinazione dell’importo degli interessi che la Società B avrebbe corrisposto al mutuante in condizioni di libera concorrenza.

B.2. Identificazione delle relazioni commerciali o finanziarie
10.14. Nel determinare le condizioni di libera concorrenza delle transazioni finanziarie, si applicano gli stessi principi descritti nei Capitoli I-III di queste Linee guida per qualsiasi altra transazione controllata.

10.15. Come per qualsiasi transazione controllata, la definizione accurata delle transazioni finanziarie richiede un’analisi dei fattori che influenzano la performance delle aziende nel settore industriale in cui opera il gruppo multinazionale. Poiché esistono differenze tra i settori industriali, fattori come lo specifico posizionamento in un ciclo economico, aziendale o di prodotto, l’effetto delle normative governative o la disponibilità di risorse finanziarie in un dato settore sono caratteristiche rilevanti che devono essere considerate per definire accuratamente la transazione controllata. Questo esame terrà conto del fatto che i gruppi multinazionali che operano in settori diversi possono richiedere, ad esempio, importi e tipologie di finanziamento diversi a causa dei diversi livelli di intensità di capitale tra i settori, o possono richiedere diversi livelli di disponibilità di cassa a breve termine a causa delle diverse esigenze commerciali tra i settori. Laddove le multinazionali interessate siano soggette a regolamentazione, come le entità che erogano servizi finanziari soggette a normative coerenti con standard di settore riconosciuti (ad esempio i requisiti di Basilea), si dovrebbe tenere in debita considerazione i vincoli che tali normative impongono loro[3].

10.16. Come descritto nel Capitolo I, il processo della delineazione accurata della transazione effettiva richiede anche una comprensione di come il particolare gruppo multinazionale risponde ai fattori identificati. A questo proposito, le politiche del gruppo multinazionale possono essere di ausilio nella delineazione accurata della transazione effettiva attraverso la considerazione, ad esempio, di come il gruppo multinazionale dà priorità alle esigenze di finanziamento tra diversi progetti; il significato strategico di una particolare entità all’interno del gruppo multinazionale; se il gruppo multinazionale sta mirando ad uno specifico merito creditizio o ad un particolare rapporto tra capitale di debito e capitale proprio; o se il gruppo multinazionale sta adottando una strategia di finanziamento diversa da quella osservata nel suo settore industriale (si veda la Sezione B.3.5).

10.17. In conformità con le indicazioni fornite nel Capitolo I, la definizione accurata della transazione effettiva dovrebbe iniziare con l’identificazione delle caratteristiche economicamente rilevanti della transazione, consistenti nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le parti e nelle condizioni e circostanze economicamente rilevanti connesse a tali relazioni, tra cui: l’esame dei termini contrattuali della transazione, delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti, delle caratteristiche degli strumenti finanziari, delle circostanze economiche delle parti e del mercato e delle strategie aziendali perseguite dalle parti.

10.18. Come per l’analisi di qualsiasi altra transazione tra imprese associate, nell’applicazione del principio di libera concorrenza ad una transazione finanziaria è necessario considerare le condizioni che parti indipendenti avrebbero accettato in circostanze comparabili.

10.19. Quando valutano se intraprendere una particolare transazione finanziaria, le imprese indipendenti prenderanno in considerazione tutte le altre opzioni realisticamente a loro disposizione e decideranno di intraprendere la transazione solo se non vedono alternative che offrano opportunità chiaramente più remunerative per realizzare i loro obiettivi commerciali (si veda il paragrafo 1.38 del Capitolo I). Nel considerare le opzioni realisticamente disponibili, deve essere considerata la prospettiva di tutte le parti della transazione. Ad esempio, nel caso di un’entità che anticipa fondi, possono essere contemplate altre opportunità di investimento, tenendo conto degli obiettivi aziendali specifici del mutuante e del contesto in cui avviene la transazione. Dal punto di vista del mutuatario, le opzioni realisticamente disponibili includeranno più ampie valutazioni circa la sua capacità di onorare il debito contratto, o ad esempio, la quantità di fondi di cui ha effettivamente bisogno per soddisfare le proprie necessità operative. In alcuni casi, sebbene un’entità possa avere la capacità di contrarre ed onorare i debiti derivanti da un contratto di prestito, potrebbe scegliere di non farlo per evitare pressioni negative sul suo rating creditizio e aumentare l’importo degli interessi passivi, mettendo a repentaglio la sua capacità di accesso al mercato dei capitali o la sua reputazione (si vedano i commenti su “Le prospettive del mutuante e del mutuatario” nella Sezione C.1.1.1 di questo Capitolo).

10.20. In uno scenario ideale, un’analisi di comparabilità consentirebbe di identificare le transazioni finanziarie tra parti indipendenti che corrispondono alla transazione testata sotto tutti gli aspetti. Tuttavia, viste le numerose variabili coinvolte, è più probabile che le potenziali transazioni comparabili differiscano dalla transazione testata. Laddove esistano differenze tra la transazione testata e qualsiasi transazione comparabile proposta, sarà necessario considerare se tali differenze hanno un impatto sostanziale sul prezzo. In tal caso, potrebbe essere possibile, ove appropriato, apportare rettifiche di comparabilità per migliorare l’affidabilità di una transazione comparabile. Una rettifica di comparabilità sarà probabilmente realizzabile quando si basa su un fattore quantitativo e sono disponibili dati di buona qualità (ad esempio nelle differenze valutarie) piuttosto che, ad esempio, quando si cerca di confrontare prestiti a mutuatari con differenze qualitative o quando i dati non sono così facilmente disponibili (ad esempio mutuatari con diverse strategie aziendali).

B.3. Le caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni finanziarie effettive
10.21. Per delineare accuratamente la transazione effettiva o tentare di determinare il prezzo di una transazione finanziaria accuratamente delineata, l’analisi dei termini e delle condizioni della stessa transazione dovrebbe tenere in considerazione le seguenti caratteristiche economicamente rilevanti.

B.3.1. Termini contrattuali
10.22. I termini e le condizioni di una transazione finanziaria tra imprese indipendenti sono solitamente dichiarati esplicitamente in un accordo scritto. Tuttavia, tra imprese associate gli accordi contrattuali non sempre potrebbero fornire informazioni sufficientemente dettagliate o essere coerenti con la condotta effettiva delle parti, o con altri fatti e circostanze. Sarà quindi necessario esaminare altri documenti, la condotta effettiva delle parti (a prescindere dal fatto che tale esame possa, in ultima analisi, portare alla conclusione che la forma contrattuale e la condotta effettiva siano allineate), e i principi economici che generalmente regolano le relazioni tra imprese indipendenti in circostanze comparabili al fine di delineare accuratamente la transazione effettiva in conformità con la Sezione D.1.1 del Capitolo I.

B.3.2. Analisi funzionale
10.23. Per delineare accuratamente l’effettiva transazione finanziaria, sarà necessaria un’analisi funzionale. Questa analisi cercherà di identificare le funzioni svolte, le attività utilizzate e i rischi assunti dalle parti coinvolte nella transazione controllata.

10.24. Ad esempio, nel caso particolare di un prestito infragruppo, l’analisi delle funzioni chiave svolte dal finanziatore che influiscono sulla decisione di anticipare i fondi e a quali condizioni anticiparli dovrebbero generalmente includere l’analisi e la valutazione dei rischi relativi al prestito, la capacità del mutuatario di utilizzare i fondi nell’investimento, la determinazione, l’organizzazione e la documentazione delle condizioni del prestito. Questa analisi potrebbe anche includere il monitoraggio continuo e la revisione periodica del prestito. L‘analisi funzionale probabilmente includerà la valutazione di informazioni simili a quelle che un finanziatore indipendente o un’agenzia di rating prenderebbe in considerazione nel determinare l’affidabilità creditizia del mutuatario. Un finanziatore associato non svolgerà necessariamente tutte le funzioni con la stessa intensità di un finanziatore indipendente. Tuttavia, nel valutare se un prestito è stato concesso a condizioni che sarebbero state stipulate tra imprese indipendenti, sono rilevanti le stesse considerazioni commerciali e le stesse circostanze economiche (si vedano le indicazioni contenute nelle sottosezioni “Le prospettive del finanziatore e del mutuatario” e “Utilizzo dei rating creditizi” nelle sezioni C.1.1.1 e C.1.1.2 di questo Capitolo).

10.25. Quando, in base all’accurata delineazione della transazione, il finanziatore non esercita il controllo sui rischi associati all’anticipo dei fondi o non ha la capacità finanziaria di assumere i rischi collegati al prestito, tali rischi dovrebbero essere assegnati all’impresa che ne esercita il controllo e ha la capacità finanziaria di assumerli (si veda il paragrafo 1.98 del Capitolo I). Ad esempio, si consideri una situazione in cui la Società A anticipa fondi alla Società B. Si consideri inoltre che l’accurata delineazione della transazione effettiva indichi che la Società A non eserciti funzioni di controllo relative all’anticipo dei fondi. L’accurata delineazione della transazione indica che la Società P, la società madre del gruppo MNE, esercita il controllo sui rischi correlati all’anticipo dei fondi da parte della Società A alla Società B, e inoltre ha la capacità finanziaria per assumersi tali rischi. Secondo l’analisi prospettata nel Capitolo I, la Società P sopporterà le conseguenze dell’insorgere di tali rischi e la Società A avrà diritto solo ad un rendimento privo di rischi (si veda la Sezione D.1.2.1 del Capitolo I).

10.26. Dal punto di vista del mutuatario, le funzioni rilevanti solitamente dovranno essere correlate alla garanzia della disponibilità di fondi per rimborsare il capitale e gli interessi sul prestito nei tempi dovuti; alla fornitura di garanzie, se necessario; e al monitoraggio e all’adempimento di qualsiasi altro obbligo derivante dal contratto di prestito (si vedano le indicazioni contenute nella sottosezione “Le prospettive del finanziatore e del mutuatario” nella Sezione C.1.1.1 di questo Capitolo).

10.27. In alcuni casi, le funzioni del finanziatore e del mutuatario possono essere svolte dalla stessa entità in transazioni diverse. Questo potrebbe accadere, ad esempio, nei casi di attività di tesoreria centralizzate all’interno di un gruppo multinazionale in cui l’entità che funge da tesoriere raccoglie e fornisce fondi ad altri membri del gruppo multinazionale. In tali circostanze, l’analisi funzionale dovrebbe considerare l’applicabilità delle indicazioni della Sezione C di questo capitolo e, in particolare, dei paragrafi 10.44 e 10.45.

B.3.3. Caratteristiche degli strumenti finanziari
10.28. Esiste un’ampia varietà di strumenti finanziari sul mercato aperto che presentano caratteristiche e qualità molto diversi, che possono influenzare il prezzo di tali prodotti o servizi. Di conseguenza, quando si determina il prezzo delle transazioni tra imprese associate, è importante documentare le caratteristiche e gli qualità delle transazioni.

10.29. Ad esempio, nel caso di un prestito, tali caratteristiche possono includere, ma non sono limitate a: l’importo del prestito; la sua scadenza; il piano di rimborso; la natura o lo scopo del prestito (credito commerciale, fusione/acquisizione, mutuo, ecc.); il livello di anzianità e di priorità nel rimborso, la posizione geografica del mutuatario; la valuta; la garanzia fornita; la presenza e la qualità di qualsiasi garanzia; e se il tasso di interesse è fisso o variabile.

B.3.4. Circostanze economiche
10.30. Per ottenere la comparabilità è necessario che i mercati in cui operano le imprese indipendenti ed associate non presentino differenze che abbiano un effetto sostanziale sul prezzo o che possano essere apportate opportune rettifiche.

10.31. I prezzi degli strumenti finanziari possono variare sostanzialmente in base alle circostanze economiche sottostanti, ad esempio, tra valute diverse, posizioni geografiche, normative locali, settore commerciale del mutuatario e tempistica della transazione.

10.32. Le tendenze macroeconomiche come i tassi di prestito della banca centrale o i tassi di riferimento interbancari, e gli eventi del mercato finanziario come una crisi del credito, possono influenzare i prezzi. A questo proposito, la tempistica dell’emissione di uno strumento finanziario nel mercato primario o la selezione di dati comparabili nel mercato secondario possono quindi essere fattori molto significativi in termini di comparabilità. Ad esempio, è poco probabile che dati pluriennali sulle emissioni di prestiti forniscano utili elementi comparabili. È più probabile che sia vero il contrario, ovvero che più la tempistica dell’emissione del prestito comparabile è vicina all’emissione del prestito tra imprese associate, minore è la probabilità che prevalgano diversi fattori economici, nonostante eventi particolari possano causare rapidi cambiamenti nei mercati dei prestiti.

10.33. Le differenze nei cambi delle valute sono un altro fattore potenzialmente importante. Fattori economici quali il tasso di crescita, il tasso di inflazione e la volatilità dei tassi di cambio fanno sì che strumenti finanziari altrimenti simili emessi in valute diverse possano avere prezzi diversi. Inoltre, i prezzi per strumenti finanziari nella stessa valuta possono variare tra mercati finanziari o giurisdizioni a causa di normative sul controllo dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e le relative restrizioni, e altre restrizioni legali e pratiche all’accesso al mercato finanziario.

B.3.5. Strategie aziendali
10.34. Per delineare accuratamente la transazione finanziaria effettiva e per determinare la comparabilità ai fini dei prezzi di trasferimento devono essere esaminate anche le strategie aziendali, poiché diverse strategie aziendali possono avere un effetto significativo sui termini e sulle condizioni che verrebbero concordati tra imprese indipendenti.

10.35. Ad esempio, i finanziatori indipendenti potrebbero essere disposti a concedere prestiti ad un’impresa che intraprende una fusione o un’acquisizione a termini e condizioni che altrimenti potrebbero non essere accettabili per finanziare la stessa impresa senza che la stessa intraprenda la fusione o l’acquisizione. In questo tipo di scenario, il finanziatore può prendere in considerazione la durata del prestito, i business plans e le previsioni del mutuatario, riconoscendo di fatto la temporanea presenza di cambiamenti nelle metriche finanziarie dell’attività nel periodo di transizione che interessa la fusione o l’acquisizione. La sezione D.1.5 del Capitolo I fornisce altri esempi di strategie aziendali che devono essere esaminate per delineare accuratamente la transazione effettiva e determinare la comparabilità.

10.36. L’analisi delle strategie aziendali deve considerare anche la politica finanziaria globale del gruppo MNE e l’identificazione delle relazioni esistenti tra le imprese associate, come la presenza di prestiti preesistenti e gli interessi degli azionisti (si veda l’Allegato I al Capitolo V di queste Linee guida sulle informazioni da includere nel master file).

10.37. Ad esempio, si supponga che la Società A, un membro del Gruppo AB, anticipi fondi con una durata di 10 anni a un’impresa associata, la Società B, che utilizzerà il finanziamento per scopi di capitale circolante a breve termine. Questo anticipo è l’unico prestito nel bilancio della Società B. La politica e le pratiche del Gruppo AB dimostrano che il gruppo MNE utilizza un prestito rotativo di un anno per gestire il capitale circolante a breve termine. In questo scenario, in base ai fatti e alle circostanze rilevanti, la delineazione accurata della transazione effettiva potrebbe concludere che un mutuatario non correlato alle stesse condizioni della Società B non stipulerebbe un contratto di prestito di 10 anni per gestire le sue esigenze di capitale circolante a breve termine e la transazione sarebbe delineata accuratamente come un prestito rotativo di un anno piuttosto che un prestito di 10 anni. Le conseguenze sarebbero che, supponendo che i requisiti di capitale circolante continuino a esistere, l’approccio di determinazione del prezzo sarebbe quello di stabilire il prezzo di una serie di prestiti annuali rinnovati.

10.38. In ogni caso, l’affidabilità dei risultati risulta generalmente migliorata nella misura in cui i mutuatari comparabili perseguono strategie aziendali simili al mutuatario coinvolto in una transazione intra-gruppo.

C. La funzione di tesoreria

10.39. Per i gruppi MNE, la gestione delle finanze di gruppo è un’attività importante e potenzialmente complessa in cui l’approccio adottato dalle singole aziende dipenderà dalla struttura dell’azienda stessa, dalla sua strategia aziendale, dalla sua posizione nel ciclo economico, dal settore industriale, dalle valute nelle quali sono contabilizzate le operazioni, ecc.

10.40. L’organizzazione della tesoreria dipenderà dalla struttura del gruppo MNE e dalla complessità delle sue operazioni. Diverse strutture di tesoreria comportano diversi gradi di centralizzazione. Nella forma più decentrata, ogni impresa all’interno del gruppo MNE ha piena autonomia sulle sue transazioni finanziarie. Le strutture di tesoreria decentrate possono essere presenti, ad esempio, in gruppi MNE con più divisioni operative che operano in settori distinti o con strutture di hub regionali, o in gruppi MNE tenuti a rispettare specifiche normative locali. All’estremo opposto della scala, una tesoreria centralizzata ha il pieno controllo sulle transazioni finanziarie del gruppo MNE, con entità all’interno del gruppo MNE responsabili delle questioni operative ma non finanziarie.

10.41. Una funzione chiave della tesoreria aziendale potrebbe essere, ad esempio, quella di ottimizzare la liquidità nel gruppo MNE per garantire che l’attività abbia sufficiente liquidità disponibile e che tale liquidità sia presente dove e quando serve e nella valuta corretta. In generale, la gestione efficiente della liquidità del gruppo MNE è guidata da considerazioni che vanno oltre il livello delle singole entità ed è finalizzata a mitigare il rischio in diverse entità.

10.42. Mentre la funzione di gestione della liquidità e della cassa si occupa delle operazioni quotidiane, la gestione finanziaria aziendale si occupa dello sviluppo di strategie e della pianificazione per le decisioni di investimento a lungo termine. La gestione del rischio finanziario richiede l’identificazione e l’analisi dei rischi finanziari a cui l’azienda è esposta e l’elaborazione delle relative risposte. Quando identifica e adotta misure per affrontare i rischi finanziari, la funzione di tesoreria può aiutare a ottimizzare il costo del capitale a vantaggio degli utenti dei servizi di tesoreria del gruppo MNE.

10.43. Altri esempi di attività nelle quali la funzione di tesoreria può essere importante sono la gestione della raccolta del debito (tramite emissioni obbligazionarie, prestiti bancari o altro) e del capitale proprio, nonché la gestione dei rapporti con gli istituti bancari esterni al gruppo MNE e con le agenzie di rating indipendenti.

10.44. Quando si valutano le questioni relative ai prezzi di trasferimento relative alle attività di tesoreria, come in ogni caso, è importante delineare accuratamente le transazioni effettive e determinare esattamente quali funzioni sta svolgendo un’entità piuttosto che basarsi in una certa misura su una descrizione generica dell’”attività di tesoreria”.

10.45. In genere, la funzione di tesoreria fa parte del processo di massimizzazione dell’efficienza del finanziamento dell’attività commerciale del gruppo MNE. In quanto tale, la funzione di tesoreria sarà solitamente un servizio di supporto alle principali operazioni di creazione di valore come nel caso, ad esempio, dei servizi di cash pooling (si veda la Sezione C.2.3). A seconda dei fatti e delle circostanze del caso, tali attività potrebbero configurarsi come servizi, nel qual caso si applicano le indicazioni sui servizi infragruppo del Capitolo VII.

10.46. Analogamente, la tesoreria potrebbe fungere da punto di contatto per centralizzare i prestiti esterni del gruppo MNE. I fondi esterni verrebbero quindi resi disponibili all’interno del gruppo MNE tramite prestiti infragruppo forniti dalla tesoreria. In base ai fatti e alle circostanze prevalenti, si potrebbero applicare a queste situazioni le indicazioni contenute del paragrafo 1.188 del Capitolo I e la tesoreria dovrebbe ricevere una commissione di libera concorrenza per le sue attività di coordinamento.

10.47. In altre situazioni, potrebbe emergere che la tesoreria svolga funzioni più complesse che, pertanto, dovrebbero essere remunerate di conseguenza.

10.48. Per quanto riguarda le attività di tesoreria, un’altra preoccupazione fondamentale riguarda l’identificazione e l’allocazione dei rischi economicamente significativi come descritto nel Capitolo I.

10.49. Le attività svolte dalla funzione di tesoreria prendono in considerazione le problematiche a livello di gruppo e perseguono la visione, la strategia e le politiche stabilite dalla direzione del gruppo MNE. Di conseguenza, l’approccio della tesoreria al rischio dipenderà dalla politica del gruppo MNE in cui possono essere specificati determinati obiettivi, come livelli mirati di rendimento degli investimenti (ad esempio, rendimenti superiori al costo del capitale), ridotta volatilità del flusso di cassa o indici di bilancio mirati (ad esempio, attività su passività). Quindi, è importante sottolineare che, solitamente, le decisioni strategiche più elevate saranno generalmente il risultato di una politica stabilita a livello di gruppo piuttosto che determinate dalla tesoreria stessa.

10.50. Le sezioni seguenti delineano considerazioni sui prezzi di trasferimento che derivano da alcune rilevanti attività di tesoreria che vengono spesso svolte all’interno di gruppi MNE, ovvero la fornitura di prestiti infragruppo, il cash pooling e le attività di copertura.

Avvertenza Le sezioni seguenti trattano di questioni specifiche concernenti la determinazione di un tasso di interesse conforme al principio di libera concorrenza previsto in un contratto di prestito. L’analisi inclusa in queste sezioni si basa sul presupposto che le transazioni siano configurabili come prestiti in conformità alle indicazioni relative alla delineazione accurata delle transazioni come indicato dal Capitolo I o dalla legislazione nazionale, a seconda dei casi.

C.1. Prestiti intra-gruppo
C.1.1. Considerazioni generali
C.1.1.1. Le prospettive del finanziatore e del mutuatario
10.51. Nel considerare le relazioni commerciali e finanziarie tra il mutuatario ed il finanziatore associati e nell’analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti della transazione, si dovrebbe tenere conto sia delle prospettive del finanziatore che quelle del mutuatario, riconoscendo che tali prospettive potrebbero non essere allineate in ogni caso.

10.52. Come in qualsiasi altro scenario di determinazione dei prezzi di trasferimento, si applicano le indicazioni contenute nella Sezione D.1 del Capitolo I per determinare se il finanziatore e il mutuatario si assumono i rischi correlati ai prestiti infragruppo. In particolare, è importante considerare i rischi che i finanziamenti comportano per la parte che fornisce i fondi e i rischi correlati all’accettazione e all’uso dei fondi dal punto di vista del mutuatario. Questi rischi saranno correlati al rimborso dell’importo anticipato, alla remunerazione prevista per l’utilizzo nel tempo di tali fondi, e alla remunerazione correlata ad altri fattori di rischio.

10.53. Nella decisione di concedere un prestito, il suo importo e le condizioni alle quali sarà concesso, la prospettiva del finanziatore comporterà la valutazione di vari fattori relativi al mutuatario, ai fattori economici più generali che influenzano sia il mutuatario che il finanziatore e le altre opzioni di utilizzo dei fondi realisticamente disponibili per il finanziatore.

10.54. Un finanziatore indipendente eseguirà una valutazione approfondita del merito creditizio del potenziale mutuatario che gli consenta di identificare e valutare i rischi connessi e di individuare modalità di monitoraggio e di gestione di tali rischi. Questa valutazione del merito creditizio includerà la comprensione dell’attività svolta dal mutuatario, dello scopo del prestito, della sua struttura e delle fonti di rimborso, che possono includere l’analisi delle previsioni dei flussi di cassa e la solidità del bilancio del mutuatario.

10.55. Quando un’impresa concede un prestito a un’impresa associata, non seguirà necessariamente tutti e gli stessi processi di valutazione che un finanziatore indipendente porrebbe in essere. Ad esempio, potrebbe evitare il processo di raccolta di informazioni sull’attività del mutuatario, poiché tali informazioni potrebbero essere già disponibili all’interno del gruppo MNE. Tuttavia, nel valutare se il prestito è stato concesso a condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, tali informazioni commerciali sono rilevanti (quali ad esempio il merito creditizio, il rischio di credito e le circostanze economiche).

10.56. Nel caso di un prestito dalla capogruppo di un gruppo MNE a una impresa associata, la capogruppo ha già il controllo e la proprietà dell’impresa associata, il che renderebbe la concessione di garanzie un fattore meno rilevante nella sua analisi del rischio come finanziatore. Pertanto, nel valutare il prezzo di trasferimento di un prestito tra imprese associate è importante considerare che l’assenza di diritti contrattuali sulle attività del mutuatario non riflette necessariamente la realtà economica del rischio insito nel prestito. Se le attività del mutuatario non sono già impegnate come garanzia per qualche altro motivo, sarà opportuno considerare nell’analisi del Capitolo I se tali attività possono fungere da garanzia per il prestito altrimenti non garantito, nonché il conseguente impatto sul prezzo del prestito.

10.57. Il rischio di credito per il finanziatore è la possibilità che il mutuatario non riesca a tenere fede ai propri obblighi di pagamento in conformità ai termini e alle condizioni del prestito. Nel decidere se un potenziale prestito è una buona opportunità commerciale, un finanziatore considererà anche il potenziale impatto dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nelle condizioni economiche che influenzano il rischio di credito che sopporta, non solo in relazione alle condizioni del mutuatario ma anche in relazione a potenziali cambiamenti nelle condizioni economiche, come un aumento dei tassi di interesse o l’esposizione del mutuatario alle fluttuazioni dei tassi di cambio.

10.58. I mutuatari cercano di ottimizzare il costo medio ponderato del capitale e di avere la disponibilità di finanziamenti per soddisfare sia le loro esigenze di cassa a breve termine che quelle a lungo termine. Quando si considerano le opzioni realisticamente disponibili, un’impresa indipendente che cerca finanziamenti coerenti coi propri interessi commerciali cercherà la soluzione più conveniente, in relazione alla strategia aziendale adottata. In alcune circostanze ad esempio, con riferimento alle garanzie e supponendo che l’impresa abbia garanzie idonee da offrire, questa contrarrà solitamente dei finanziamenti garantiti, prima di rivolgersi al mercato dei finanziamenti non garantiti, in quanto le sue attività potenzialmente idonee a fungere da garanzia e le sue necessità di finanziamento possono variare nel tempo, ad esempio poiché le attività potenzialmente idonee a fungere da garanzia sono impegnate in altro modo, o perché la decisione di impegnare le garanzie su un prestito specifico impedisce al mutuatario di impegnare le stesse garanzie su un altro prestito. Pertanto, un’impresa multinazionale che impegna le proprie attività a garanzia dei finanziamenti prenderebbe in considerazione le opzioni realisticamente disponibili in merito alle sue fonti di finanziamento complessive (ad esempio considerando possibili successive transazioni di prestito).

10.59. I mutuatari valuteranno anche il potenziale impatto dei cambiamenti nelle condizioni economiche relative ai tassi di interesse e ai tassi di cambio, nonché il rischio di non essere in grado di onorare tempestivamente il pagamento degli interessi sul prestito e del capitale prestato allorquando l’attività del mutuatario incontra difficoltà impreviste, e il rischio di non essere più in grado, se necessario, di accedere alle fonti di finanziamento (proprie o di terzi).

10.60. Le circostanze macroeconomiche possono portare a fluttuazioni dei costi di finanziamento sul mercato. In tale contesto, un’analisi dei prezzi di trasferimento relativa alle possibilità del mutuatario o del finanziatore di rinegoziare i termini del prestito per beneficiare di condizioni migliori dovrà basarsi sulle opzioni realisticamente disponibili sia per il mutuatario che per il finanziatore.

10.61. Le condizioni economiche dei prestiti dovrebbero anche essere considerate nel contesto delle normative che possono influenzare la posizione delle parti. Ad esempio, la legge fallimentare nella giurisdizione del mutuatario può prevedere che le passività verso imprese associate siano subordinate alle passività verso parti non correlate.

C.1.1.2. Utilizzo dei rating creditizi
10.62. L’affidabilità creditizia del mutuatario è uno dei principali fattori che gli investitori indipendenti prendono in considerazione nel determinare il tasso di interesse di un prestito. I rating creditizi possono fungere da utile misura dell’affidabilità creditizia e quindi aiutare a identificare potenziali comparabili o ad applicare modelli economici nel contesto di transazioni tra imprese associate. Inoltre, nel caso di prestiti infragruppo e altri strumenti finanziari che sono oggetto di transazioni tra imprese associate, l’effetto dell’appartenenza al gruppo può essere un fattore economicamente rilevante che influisce sulla determinazione del prezzo di questi strumenti. Di conseguenza, questa sottosezione discute dell’utilizzo dei rating creditizi e degli effetti dell’appartenenza ad un gruppo multinazionale nel contesto della determinazione del prezzo di trasferimento dei prestiti infragruppo. Ove appropriato, si farà riferimento a questa sottosezione in altre parti di queste Linee guida.

10.63. I rating creditizi possono essere determinati per valutare l’affidabilità creditizia complessiva di una impresa multinazionale o di un gruppo multinazionale[4] o di una specifica emissione di prestito. Come dettagliato nei paragrafi seguenti, la determinazione dei rating creditizi richiede la considerazione di fattori quantitativi, ad esempio informazioni finanziarie, e qualitativi, ad esempio settore e giurisdizione in cui opera la multinazionale o il gruppo multinazionale.

C.1.1.2.1. Il rating creditizio di un’impresa o di un gruppo multinazionale
10.64. Il rating creditizio di una impresa o di un gruppo multinazionale (solitamente denominato “rating di credito dell’emittente”) è espressione di un’opinione sulla sua generale solvibilità. Tale opinione si basa solitamente sulla capacità e la volontà dell’impresa o del gruppo multinazionale di tenere fede ai propri obblighi finanziari in conformità con i termini di tali obblighi. In effetti, il rating creditizio di un’impresa o di un gruppo multinazionale è una forma di classificazione relativa della sua solvibilità rispetto ad altri mutuatari. In generale, un rating creditizio più basso indicherà un rischio di insolvenza maggiore e ci si aspetta che si traduca in un tasso di rendimento più elevato per il creditore.

10.65. Le informazioni sui tassi di interesse applicabili ad imprese con diversi rating sono immediatamente disponibili in molti mercati dei capitali e tali informazioni possono utilmente contribuire alle analisi di comparabilità. Le transazioni di finanziamento che l’impresa multinazionale mutuataria o un’altra multinazionale all’interno del gruppo ha con finanziatori esterni possono anche essere comparabili affidabili per i tassi di interesse applicati dalle imprese associate (vedere paragrafi 10.94 e 10.95). I finanziamenti contratti dall’impresa multinazionale mutuataria o da un’altra entità nel gruppo multinazionale, ad esempio la capogruppo, saranno comparabili affidabili solo laddove le differenze tra le transazioni tra imprese associate e le transazioni non controllate non influiscano sostanzialmente sul tasso di interesse o possano essere apportate rettifiche ragionevolmente accurate.

10.66. Poiché il rating creditizio dipende dalla combinazione di fattori quantitativi e qualitativi, è probabile che vi sia comunque una certa variabilità nell’affidabilità creditizia tra mutuatari con lo stesso rating creditizio. Inoltre, quando si effettuano confronti tra mutuatari utilizzando i parametri finanziari generalmente considerati importanti dai finanziatori, come i rapporti tra capitale di terzi e utile o tra capitale di terzi e capitale proprio, è importante sottolineare che gli stessi parametri finanziari non daranno necessariamente origine allo stesso rating creditizio se vi sono altre differenze tra le parti valutate. Ad esempio, potrebbe essere necessario disporre di parametri finanziari più solidi per ottenere un dato rating creditizio in alcuni settori rispetto all’ottenimento dello stesso rating creditizio in altri settori. I settori intrinsecamente più rischiosi e quelli con flussi di cassa meno stabili tendono a richiedere migliori indici finanziari per ottenere lo stesso rating creditizio.

10.67. Potrebbero inoltre esserci circostanze specifiche, come nel caso di entità in fase di start-up o di quelle che hanno recentemente fatto parte di una fusione o acquisizione, che potrebbero avere un impatto sul rating creditizio di un’entità del gruppo multinazionale. Queste situazioni specifiche dovrebbero essere tenute in considerazione.

10.68. È importante che il gruppo multinazionale documenti in modo appropriato le ragioni e la selezione del rating creditizio utilizzato per determinare il tasso di interesse dei prestiti infragruppo o di una particolare entità del gruppo, nonché di altre transazioni finanziarie controllate.

C.1.1.2.2. Il rating creditizio di una specifica emissione di debito
10.69. Il rating creditizio di una specifica emissione di prestito (“rating di emissione”) è espressione di un’opinione sulla solvibilità dell’emittente rispetto a uno specifico strumento finanziario. Il rating di emissione deve tenere in considerazione caratteristiche specifiche dello strumento finanziario, ad esempio le garanzie, i titoli ed livello di anzianità.

10.70. Il rating creditizio di un’impresa o di un gruppo multinazionale può differire dal rating di emissione a causa del fatto che il rischio di credito di uno strumento finanziario è legato alle sue caratteristiche specifiche e non solo al profilo di rischio dell’impresa multinazionale mutuataria. In base ai fatti e alle circostanze prevalenti, e a condizione che vi sia comparabilità tra l’emissione di un prestito da parte di imprese indipendenti e la transazione tra imprese associate, quando sono disponibili sia il rating dell’emittente che il rating di emissione, il rating di emissione specifico risulterebbe il più appropriato da utilizzare per stabilire il prezzo della transazione finanziaria tra imprese associate.

C.1.1.2.3. Determinazioni del rating creditizio
10.71. Quando si determina il rating creditizio per una specifica impresa all’interno di un gruppo multinazionale allo scopo di valutarne le transazioni poste in essere con imprese associate si dovrebbero tenere a mente alcune considerazioni particolari. Laddove un’impresa multinazionale abbia un rating creditizio pubblicamente disponibile in quanto pubblicato da un’agenzia di rating indipendente, tale rating può essere un elemento informativo per l’analisi del prezzo di libera concorrenza delle transazioni finanziarie poste in essere dall’impresa multinazionale con le sue imprese associate. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i rating creditizi pubblicamente disponibili riguardano i gruppi multinazionali nel loro complesso. Per determinare il rating creditizio di una specifica impresa del gruppo multinazionale viene spesso utilizzato un approccio consistente nell’applicare analisi quantitative e qualitative alle singole caratteristiche dell’impresa utilizzando strumenti di calcolo pubblicamente disponibili o le metodologie utilizzate dalle agenzie di rating creditizio indipendenti per tentare di replicare il processo utilizzato per determinare il rating creditizio del gruppo multinazionale nel suo complesso. Questo approccio comporta che debba essere tenuto in debita considerazione la circostanza per la quale la specifica impresa potrebbe migliorare il proprio rating creditizio per il solo fatto di essere parte del suo gruppo multinazionale.

C.1.1.2.4. L’uso di strumenti di calcolo pubblicamente disponibili o di metodologie finanziarie per approssimare i rating creditizi
10.72. Gli strumenti di calcolo pubblicamente disponibili sono progettati per calcolare i rating creditizi. In generale, questi strumenti si basano su approcci quali il calcolo della probabilità di inadempimento e della probabile perdita in caso di inadempimento per arrivare ad un rating implicito per il prestito. Questo può quindi essere confrontato con un database commerciale nella ricerca di comparabili per arrivare alla determinazione di un tasso di interesse o ad un intervallo di tassi di interesse di libera concorrenza per il prestito. Nel considerare se l’applicazione di questi strumenti si traduca in una valutazione affidabile del rating creditizio delle transazioni controllate, si devono tenere a mente i potenziali problemi che riguardano il fatto che i risultati non si basano su un confronto diretto con transazioni poste in essere tra parti indipendenti e sono inoltre soggetti all’accuratezza dei parametri inseriti, alla tendenza di affidarsi maggiormente a parametri quantitativi a scapito di fattori qualitativi ed alla mancanza di trasparenza nei processi valutativi (in quanto, ad esempio, il funzionamento degli algoritmi e dei processi utilizzati da tali strumenti potrebbero non essere disponibili per un’analisi del loro funzionamento).

10.73. La metodologia di valutazione del rating creditizio utilizzata negli strumenti di calcolo pubblicamente disponibili può, per certi aspetti, differire significativamente dalle metodologie di valutazione del rating creditizio applicate dalle agenzie di rating indipendenti per determinare i rating creditizi ufficiali e l’impatto di tali differenze dovrebbe essere attentamente considerato. Ad esempio, gli strumenti di calcolo pubblicamente disponibili utilizzano generalmente solo un campione limitato di dati quantitativi per determinare il rating creditizio. I rating creditizi ufficiali pubblicati da agenzie di rating indipendenti sono il risultato di analisi molto più rigorose che includono analisi quantitative delle performance storiche e previste dell’entità, nonché di analisi qualitative dettagliate, ad esempio, della capacità del management di gestire l’entità, delle caratteristiche specifiche del settore e della quota di mercato posseduta dell’entità nel suo settore.

10.74. Per queste ragioni, l’affidabilità dei risultati del calcolo del rating creditizio attraverso l’uso di strumenti di calcolo pubblicamente disponibili può essere migliorata nella misura in cui l’analisi può dimostrare in modo riproducibile la coerenza dei rating creditizi risultanti dall’utilizzo di tali strumenti di calcolo con quelli forniti dalle agenzie di rating indipendenti.

10.75. Nel condurre l’analisi del rating creditizio, è importante notare che le metriche finanziarie possono essere influenzate da transazioni controllate attuali e passate (come i ricavi delle vendite o le spese per interessi). Qualora appaia che tali transazioni controllate non siano conformi al principio di libera concorrenza, il rating creditizio derivato alla luce di tali transazioni infragruppo potrebbe non essere affidabile (si vedano anche le indicazioni nella Sezione B). Tali considerazioni si applicano sia alle transazioni tra imprese associate che possono incidere sugli utili attuali della multinazionale, sia a transazioni precedenti e ad altre transazioni infragruppo che possono aver avuto un impatto sulle misure di reddito e capitale dell’impresa multinazionale oggetto di analisi quantitativa.

C.1.1.3. Effetto dell’appartenenza al gruppo
10.76. Al fine di uniformare le condizioni in base alle quali un’impresa multinazionale avrebbe contratto un prestito da un finanziatore indipendente a condizioni di libera concorrenza, l’effetto dell’appartenenza al gruppo è rilevante in due modi in particolare. In primo luogo, le politiche e le prassi di finanziamento esterno del management del gruppo potranno essere di aiuto per determinare la forma, i termini e le condizioni del prestito che l’impresa multinazionale avrebbe contratto con un finanziatore indipendente, incluso il prezzo (ad esempio il tasso di interesse pagato) e tutte le caratteristiche economicamente rilevanti come il tipo di prestito, la sua durata, la valuta, le garanzie, i termini contrattuali, le strategie aziendali e così via. In secondo luogo, l’impresa multinazionale potrebbe ricevere supporto dal gruppo per tenere fede ai propri obblighi finanziari nel caso in cui si trovi in ​​difficoltà finanziarie. Per analizzare l’effetto dell’appartenenza al gruppo sui termini e le condizioni di un prestito quando l’impresa multinazionale mutuataria ottiene un beneficio accessorio derivante esclusivamente in virtù dell’affiliazione al gruppo (la c.d. affiliazione passiva), le indicazioni contenute nel paragrafo 1.178 del Capitolo I delle presenti Linee guida possono essere rilevanti.

10.77. Nel contesto dei prestiti infragruppo, questo beneficio incidentale che si presume che l’impresa multinazionale riceva esclusivamente in virtù dell’affiliazione al gruppo è definito “supporto implicito”. L’effetto del potenziale “supporto implicito” sul rating creditizio di un’entità, sulla capacità di tale entità di contrarre prestiti o sul tasso di interesse pagato su tali prestiti non richiederebbe di norma alcun pagamento o adeguamento di comparabilità. Si veda l’esempio 1 nei paragrafi da 1.184 a 1.186 del Capitolo I e della Sezione D.3.

10.78. Il supporto implicito del gruppo può influire sul rating creditizio del mutuatario o sul rating di qualsiasi strumento finanziario di debito che questo emette. Il relativo status di un’entità all’interno del gruppo può aiutare a determinare l’impatto del potenziale supporto implicito sul rating creditizio dell’emittente di uno strumento finanziario debito. Le entità di un gruppo multinazionale avranno più o meno probabilità di ricevere supporto implicito in base all’importanza relativa dell’entità per il gruppo multinazionale nel suo complesso e ai collegamenti tra l’entità e il resto del gruppo multinazionale, sia nella sua forma attuale che in termini di strategia futura. Un membro del gruppo multinazionale con legami più forti, che sono parte integrante dell’identità del gruppo o che sono importanti per la sua strategia futura, che opera tipicamente nel core business del gruppo, avrà normalmente maggiori probabilità di essere supportato da altri membri del gruppo multinazionale e di conseguenza avrà un rating creditizio più strettamente collegato a quello del gruppo multinazionale nel suo complesso. Al contrario, potrebbe essere ragionevole supporre che un’entità potrebbe ricevere un supporto più limitato dal resto del gruppo multinazionale quando queste circostanze sono meno evidenti. Quando vi sia la prova che il gruppo non avrebbe fornito alcun supporto implicito ad un’entità potrebbe essere appropriato, in base ai fatti e alle circostanze prevalenti, considerare l’entità solo sulla base del suo autonomo rating creditizio.

10.79. Un’altra considerazione importante riguarda le probabili conseguenze per gli altri membri del gruppo multinazionale del supporto o del non supporto di queste ultime al mutuatario. I criteri utilizzati a questo proposito per determinare lo status di un’entità possono essere di tipo legale (ad esempio gli obblighi normativi), l’importanza strategica nel gruppo, la sua integrazione e la sua rilevanza operativa nel gruppo, la condivisione della denominazione del gruppo, i potenziali impatti sulla reputazione del gruppo, altri effetti negativi sul gruppo multinazionale nel suo complesso, la politica generale del gruppo o le sue dichiarazioni di intenti, in comportamento storico in termini di supporto implicito quello comunemente utilizzato dal gruppo multinazionale rispetto a terze parti. La relativa rilevanza di tali fattori può variare da un settore economico all’altro.

10.80. L’impatto della valutazione del supporto implicito è una questione di giudizio. Il tipo di informazioni su cui il gruppo multinazionale baserebbe la decisione di fornire o meno supporto implicito ad un mutuatario in circostanze particolari potrebbe non essere disponibile all’amministrazione fiscale, come spesso accade nelle verifiche dei prezzi di trasferimento, e l’esistenza di questa asimmetria informativa potrebbe influire sulla capacità delle amministrazioni fiscali di determinare la probabilità del supporto implicito (si veda la Sezione B.2 nel Capitolo IV). Inoltre, fatti e circostanze mutevoli che influenzano la volontà o la capacità del gruppo multinazionale di fornire supporto implicito potrebbero indicare la mancanza di tali decisioni da parte del gruppo multinazionale stesso fino a quando l’eventualità del supporto implicito non si verifica materialmente. Questo tipo di comportamento contrasta, ad esempio, nei casi in cui l’impresa multinazionale riceve una formale garanzia da un altro membro del gruppo. Il comportamento passato di un gruppo multinazionale relativamente alla fornitura del supporto implicito può essere un utile indicatore del probabile comportamento futuro, ma dovrebbe essere appropriatamente analizzato per valutare se possano applicarsi condizioni diverse.

C.1.1.4. Utilizzo del rating creditizio del gruppo multinazionale
10.81. È importante sottolineare inoltre che, sebbene esistano approcci consolidati per stimare il rating creditizio di un particolare membro del gruppo multinazionale o di una particolare emissione di capitale di debito, le considerazioni sopra esposte implicano che l’approccio alla determinazione del prezzo basato sui rating creditizi di specifiche entità rilevati attraverso strumenti di calcolo pubblicamente disponibili (si veda il paragrafo 10.72), l’analisi del supporto implicito, le difficoltà della valutazione affidabile di transazioni tra imprese associate e la presenza di asimmetrie informative possono comportare questioni che, se non risolte, possono condurre a risultati non affidabili.

10.82. In tali casi, e laddove i fatti lo indichino come pertinente, il rating creditizio del gruppo multinazionale può essere utilizzato allo scopo di determinare il prezzo di trasferimento della transazione di prestito delineata in modo accurato, in particolare in situazioni nella quali la singola impresa multinazionale è importante per il gruppo nel suo complesso come descritto nei paragrafi 10.78 e 10.79 e quando gli indicatori di affidabilità creditizia dell’impresa multinazionale non differiscono in modo significativo da quelli del gruppo nel suo complesso. Il rating creditizio di un gruppo multinazionale non è influenzato dalle transazioni tra imprese associate e riflette la base effettiva sulla quale il gruppo contrae finanziamenti esterni da finanziatori indipendenti. In situazioni in cui un’impresa del gruppo multinazionale non ha uno specifico rating creditizio pubblicamente disponibile, si può prendere in considerazione l’analisi del rating creditizio a livello di gruppo multinazionale per valutare la transazione controllata. In ogni caso, l’utilizzo del rating creditizio del gruppo multinazionale, come qualsiasi altro rating creditizio, risulterà appropriato solo se verrà indicato come l’indicatore più affidabile del rating creditizio della singola impresa multinazionale alla luce di tutti i fatti e le circostanze.

C.1.1.5. Patti
10.83. Lo scopo dei patti (covenants) in un contratto di finanziamento è generalmente quello di fornire un certo grado di protezione al finanziatore e quindi di limitarne il rischio. Tale protezione può essere sotto forma di patti di inadempimento (incurrence covenants) o patti di mantenimento (maintenance covenants).

10.84. I patti di inadempimento richiedono o vietano determinate azioni da parte del mutuatario senza il consenso del finanziatore. I patti di inadempimento possono, ad esempio, impedire al mutuatario di contrarre prestiti aggiuntivi, aggravando con maggiori oneri le sue attività o di cedere particolari attività di sua proprietà, dando così un certo grado di certezza sul bilancio del mutuatario.

10.85. I patti di mantenimento si riferiscono in genere a indicatori finanziari che devono essere soddisfatti a intervalli regolari e predeterminati durante la durata del prestito contratto. I patti di mantenimento possono fungere da sistema di allerta precoce in modo che in caso di peggioramento della performance finanziaria da parte del mutuatario, quest’ultimo e/o il finanziatore possano agire per adottare tempestive misure correttive. Questi patti possono aiutare a proteggere i finanziatori non correlati dall’asimmetria informativa.

10.86. In un contesto infragruppo potrebbe esserci una minore asimmetria informativa tra le entità (ovvero, una migliore visibilità) rispetto a situazioni che coinvolgono parti non correlate. I finanziatori infragruppo possono scegliere di non includere clausole pattizie sui prestiti alle imprese associate, in parte perché risultano meno probabili le asimmetrie informative e in parte perché è meno probabile che un’impresa che fa parte di un gruppo multinazionale adotti lo stesso tipo di azioni di un finanziatore indipendente in caso di violazione di un patto, né cercherebbe di imporre lo stesso tipo di limitazioni. Laddove manchino clausole pattizie in qualsiasi accordo scritto tra le parti, sarà opportuno considerare, in conformità alle indicazioni del Capitolo I, se vi sia tra le parti, nella loro effettiva condotta, l’equivalente di un patto di mantenimento ed il conseguente impatto sulla determinazione del prezzo del prestito.

C.1.1.6. Garanzie
10.87. Al fine di garantire il debito del mutuatario può essere utilizzata una garanzia fornita da un terzo. Un finanziatore che fa affidamento su una o più garanzie dovrebbe valutare il/i garante/i in modo simile a quello in cui valuta il mutuatario principale. Affinché il finanziatore prenda in considerazione una garanzia nell’impostazione o nell’adeguamento dei termini e delle condizioni di un prestito, esso dovrebbe essere ragionevolmente convinto che il/i garante/i sarebbe/sarebbero in grado di soddisfare qualsiasi inadempimento derivante dall’incapacità del mutuatario di tenere fede integralmente ai propri obblighi in conformità alle condizioni del prestito. Le garanzie sono discusse più in dettaglio nella Sezione D.

C.1.2. Determinazione del tasso di interesse di libera concorrenza dei prestiti infragruppo
10.88. I seguenti paragrafi presentano diversi approcci alla determinazione del prezzo di trasferimento dei prestiti infragruppo. Come in qualsiasi altra situazione di determinazione dei prezzi di trasferimento, la selezione del metodo più appropriato dovrebbe essere coerente con la transazione effettiva accuratamente delineata, in particolare tramite un’analisi funzionale (si veda il Capitolo II).

C.1.2.1. Metodo del confronto unitario del prezzo (metodo CUP)
10.89. Una volta che la transazione effettiva è stata delineata con precisione, è possibile ricercare tassi di interesse di libera concorrenza in base alla valutazione del rating creditizio del mutuatario o del rating dell’emissione specifica, tenendo conto di tutti i termini e le condizioni del prestito e dei fattori di comparabilità.

10.90. La diffusa esistenza di mercati per l’assunzione e la concessione di prestiti di denaro e la frequenza di tali transazioni tra mutuatari e finanziatori indipendenti, insieme all’ampia disponibilità di informazioni e di analisi del mercato dei prestiti, possono rendere più facile l’applicazione del metodo CUP alle transazioni finanziarie rispetto ad altri tipi di transazioni. Spesso, le informazioni disponibili includono dettagli sulle caratteristiche del prestito e sul rating creditizio del mutuatario o sul rating dell’emissione specifica. Le caratteristiche che solitamente aumentano il rischio per il finanziatore, come la lunga durata del prestito, l’assenza di garanzie, la subordinazione rispetto ad altri creditori o il vincolo di scopo del prestito ad un progetto rischioso, tenderanno ad aumentare il tasso di interesse. Le caratteristiche che limitano il rischio del finanziatore, come la presenza di una solida garanzia da parte di un terzo o altre garanzie di alta qualità, o restrizioni sul comportamento futuro del mutuatario tenderanno a diminuire il tasso di interesse.

10.91. Il tasso di interesse di libera concorrenza per una transazione di prestito tra imprese associate può essere confrontato con i dati pubblicamente disponibili relativi ad altri mutuatari con lo stesso rating creditizio per prestiti con termini e condizioni e altri fattori di comparabilità sufficientemente simili. Considerata l’entità della concorrenza spesso presente nei mercati dei prestiti, ci si può aspettare che, date le caratteristiche del prestito (importo, scadenza, valuta, ecc.) ed il rating creditizio del mutuatario o il rating dell’emissione specifica (si veda la Sezione C.1.1.2.), esista un unico tasso al quale il mutuatario potrebbe ottenere il prestito ed un unico tasso al quale un finanziatore potrebbe concedere il prestito. Nella pratica, tuttavia, è improbabile che esista un unico “tasso di mercato” ma un intervallo di tassi, sebbene la concorrenza tra i finanziatori e la disponibilità di informazioni sui prezzi tenderanno a restringere l’intervallo.

10.92. La ricerca della comparabilità, in questi casi, non deve necessariamente essere limitata alla ricerca di imprese comparabili indipendenti. Nell’esame dei prestiti commerciali, in cui il mutuatario potenzialmente comparabile è un membro di un gruppo multinazionale ma ha contratto prestiti con un finanziatore indipendente, a condizione che tutte le altre condizioni economicamente rilevanti siano sufficientemente simili, questo potrebbe essere considerato un valido comparabile.

10.93. I tassi di interesse di libera concorrenza possono anche essere basati sul rendimento di realistiche transazioni alternative con caratteristiche economiche comparabili. A seconda dei fatti e delle circostanze, alternative realistiche ai prestiti infragruppo potrebbero essere, ad esempio, emissioni obbligazionarie, transazioni di prestito poste in essere tra imprese indipendenti, depositi, obbligazioni convertibili, cambiali commerciali, ecc. Nella valutazione di tali alternative come potenziali comparabili è importante tenere presente che, sulla base di fatti e circostanze, potrebbero essere necessari aggiustamenti di comparabilità per eliminare gli effetti sostanziali delle differenze tra la transazione di prestito in verifica e l’alternativa selezionata in termini, ad esempio, di liquidità, scadenza, esistenza di garanzie o valuta.

10.94. Quando si considerano questioni di comparabilità, non si dovrebbe trascurare la possibilità di applicare il CUP interno.

10.95. Se è improbabile che il tasso di interesse medio applicato alle imprese facenti parte di un gruppo multinazionale sul loro capitale di terzi soddisfi possa essere considerato un valido comparabile interno ai fini dell’applicazione del CUP, nondimeno potrebbe essere possibile identificare transazioni di prestito potenzialmente comparabili all’interno della massa di finanziamenti contratti dal mutuatario o dal gruppo multinazionale di cui fa parte poste in essere con un finanziatore indipendente. Come per l’applicazione del CUP esterno, potrebbe essere necessario apportare opportune rettifiche per migliorare la comparabilità. Si veda l’esempio 1 nei paragrafi da 1.164 a 1.166.

C.1.2.2. Commissioni e oneri sui prestiti
10.96. Nel considerare il prezzo di libera concorrenza dei prestiti, potrebbe sorgere la questione delle commissioni e degli oneri in relazione al prestito. I finanziatori commerciali indipendenti a volte addebiteranno commissioni in conformità ai termini e condizioni del prestito, ad esempio commissioni di istruttoria o commissioni di impegno all’utilizzo di una linea di credito. Se tali oneri sono presenti in una transazione di prestito tra imprese associate, dovrebbero essere valutati allo stesso modo di una qualsiasi altra transazione infragruppo. Nel fare questo, bisogna tenere presente che le spese dei finanziatori indipendenti rifletteranno in parte i costi sostenuti nel processo di raccolta di capitale ed in parte gli oneri di conformità agli obblighi normativi, che le imprese associate potrebbero non sostenere.

C.1.2.3. Costo dei fondi
10.97. In assenza di transazioni comparabili in condizioni di libera concorrenza, in alcune circostanze, l’approccio del costo dei fondi potrebbe essere utilizzato come alternativa alla determinazione del prezzo dei prestiti infragruppo. Il costo dei fondi rifletterà il costo sostenuto dal finanziatore per la raccolta dei fondi da concedere a prestito. A questo si dovrebbero aggiungere le spese di erogazione del prestito e i relativi costi sostenuti, un premio di rischio che rifletta i vari fattori economici inerenti al prestito concesso, oltre ad un margine di profitto, che generalmente includerà il costo incrementale del capitale proprio del finanziatore necessario per sostenere il prestito.

10.98. Una considerazione da tenere a mente con riguardo all’approccio del costo dei fondi è che dovrebbe essere applicato considerando il costo dei fondi del finanziatore rispetto ad altri finanziatori che operano sul mercato. Il costo dei fondi può variare tra diversi potenziali finanziatori, quindi il finanziatore non può semplicemente determinare il prezzo in base al costo dei fondi, in particolare se c’è un potenziale concorrente che può ottenere fondi a costi più bassi. In un mercato competitivo, un finanziatore può tentare di stabilire il tasso di interesse più basso possibile per guadagnare quote di mercato. In un ambiente commerciale, questo significherà che i finanziatori tenderanno ad abbassare il più possibile i costi operativi e cercheranno di ridurre al minimo il costo per ottenimento dei fondi da concedere a prestito.

10.99. L’applicazione dell’approccio del costo dei fondi richiede la valutazione delle opzioni realisticamente disponibili per il mutuatario. In base ai fatti e alle circostanze prevalenti, un’impresa multinazionale mutuataria non contrarrebbe un prestito ad un tasso di interesse basato sull’approccio del costo dei fondi se potesse ottenere lo stesso finanziamento a condizioni migliori stipulando una transazione alternativa.

10.100. In alcune transazioni infragruppo, l’approccio del costo dei fondi può essere utilizzato per stabilire il tasso di interesse dei prestiti in cui il capitale preso a prestito da una parte non correlata passa da un finanziatore originario attraverso una o più imprese intermediarie associate, sotto la forma di una serie di prestiti, fino a raggiungere il mutuatario finale. In tali casi, in cui vengono svolte solo funzioni di agenzia o di intermediazione, come indicato nel paragrafo 7.34, “è importante, se si applica un metodo basato sul costo, che il margine di utile sia appropriato alle funzioni di agente piuttosto che alla prestazione dei servizi stessi”.

C.1.2.4. Credit default swap
10.101. I credit default swap sono strumenti finanziari che riflettono il rischio di credito legato ad un’attività finanziaria sottostante. In assenza di informazioni relative all’attività sottostante che potrebbero essere utilizzate come transazione comparabile, i contribuenti e le amministrazioni fiscali possono utilizzare i differenziali (“spread”) dei credit default swap per calcolare il premio di rischio associato ai prestiti infragruppo.

10.102. In quanto strumenti finanziari negoziati sul mercato, i credit default swap possono essere strumenti finanziari soggetti ad un elevato grado di volatilità. Questa volatilità può influire sull’affidabilità dei credit default swap come strumento per misurare il rischio di credito associato ad un particolare investimento, poiché gli spread dei credit default swap possono riflettere non solo il rischio di inadempimento correlato al credito, ma anche altri fattori non correlati come la liquidità stessa dei contratti di credit default swap o il volume dei contratti negoziati. Tali circostanze potrebbero portare a situazioni in cui, ad esempio, lo stesso strumento può avere spread di credit default swap diversi.

10.103. Di conseguenza, l’uso di credit default swap per valutare il premio di rischio associato ai prestiti infragruppo richiederà un’attenta considerazione delle circostanze sopra menzionate per determinare il tasso di interesse di libera concorrenza.

C.1.2.5. Modelli economici
10.104. Alcuni settori economici si affidano a modelli economici come misura del tasso di interesse di libera concorrenza per stabilire il tasso di interesse applicabile ai prestiti infragruppo.

10.105. Nella loro variante più comune, i modelli economici calcolano un tasso di interesse attraverso una combinazione di un tasso di interesse privo di rischio e una serie di premi associati a diversi aspetti del prestito, ad esempio il rischio di insolvenza, il rischio di liquidità, l’inflazione prevista o la scadenza. In alcuni casi, i modelli economici includono anche elementi per compensare le spese operative del finanziatore.

10.106. L’affidabilità dei risultati dei modelli economici dipende dai parametri presi in considerazione nello specifico modello e dalle ipotesi sottostanti adottate. Nella valutazione dell’affidabilità dei modelli economici come approccio alla determinazione del prezzo di trasferimento dei prestiti infragruppo, è importante sottolineare che tali risultati non rappresentano transazioni effettive tra parti indipendenti e che, pertanto, saranno probabilmente necessarie delle rettifiche di comparabilità. Tuttavia, in situazioni in cui non è possibile identificare transazioni tra parti indipendenti affidabili e comparabili, i modelli economici possono rappresentare uno strumento che può essere applicato utilmente nell’identificazione del prezzo di libera concorrenza per i prestiti infragruppo, soggetti agli stessi vincoli relativi alle condizioni di mercato discussi nel paragrafo 10.98.

C.1.2.6. Pareri bancari
10.107. In alcune circostanze, i contribuenti possono tentare di dimostrare la conformità di un tasso di interesse di un prestito infragruppo al principio di libera concorrenza producendo pareri scritti emessi da banche indipendenti, talvolta denominati pareri di “bancabilità”, che indicano quale tasso di interesse la banca applicherebbe se concedesse un prestito comparabile a quella particolare impresa.

10.108. Tale approccio rappresenterebbe una deviazione dall’approccio di libera concorrenza basato sulla comparabilità poiché non si basa sul confronto di transazioni effettive. Inoltre, è anche importante tenere a mente il fatto che tali pareri non costituiscono un’effettiva offerta di prestito. Prima di procedere all’erogazione del prestito, un finanziatore commerciale eseguirà i processi di due diligence e di approvazione che normalmente precederebbero la formale offerta di un prestito. Tali pareri, generalmente, non dovrebbero essere quindi considerati come prova dei termini e delle condizioni conformi al principio di libera concorrenza.

C.2. Tesoreria accentrata (c.d. cash pooling)
C.2.1. Strutture di cash pooling
10.109. Le strutture di tesoreria accentrata sono uno strumento molto utilizzato dalle imprese multinazionali per realizzare l’efficiente gestione della liquidità riunendo, fisicamente o virtualmente, i saldi di un certo numero di conti bancari separati. A seconda dei particolari accordi in essere, una tesoreria accentrata può aiutare a realizzare una gestione della liquidità più efficace, per cui la dipendenza da finanziamenti esterni può essere ridotta o, in caso di un eccesso di liquidità, può essere ottenuto un tasso di interesse maggiore sul saldo di cassa aggregato. Anche i costi di finanziamento possono essere ridotti eliminando lo spread bancario incorporato nell’interesse che sarebbe corrisposto o ottenuto sui singoli saldi negativi o positivi dei conti correnti e riducendo i costi delle transazioni bancarie.

10.110. Nel contesto di questa Sezione, il cash pooling è il raggruppamento dei saldi di cassa come parte di un accordo di gestione della liquidità a breve termine. Gli accordi di tesoreria accentrata sono contratti complessi che possono comportare transazioni tra imprese associate e transazioni non controllate. Ad esempio, una struttura comunemente utilizzata è che le imprese del gruppo MNE partecipanti al cash pooling concludono un contratto di tesoreria accentrata con una banca indipendente che fornisce tali servizi ed ogni impresa del gruppo MNE partecipante apre un conto corrente bancario presso tale banca.

10.111. Sebbene esistano due principali tipi di accordi di cash pooling, fisici e virtuali (o nozionali), possono essere predisposte altre varianti e combinazioni per soddisfare specifiche esigenze aziendali. Ad esempio, potrebbero essere detenuti diversi pool fisici, uno per ogni valuta in cui opera l’azienda, insieme a un pool nozionale che poi combina quei singoli pool di valute.

C.2.1.1. Cash pooling fisico
10.112. In un tipico accordo di cash pooling fisico, i saldi dei singoli conti correnti bancari intestati a tutti i membri del pool vengono trasferiti quotidianamente ad un singolo conto corrente centralizzato intestato all’impresa responsabile del cash pooling. Ogni conto con saldo negativo viene riportato ad un saldo target (solitamente “zero”) tramite un trasferimento dal conto corrente centralizzato. A seconda che vi sia un saldo positivo o un saldo negativo sul conto corrente centralizzato dopo che i conti correnti intestati ai membri del pool sono stati adeguati al saldo target, il responsabile del cash pooling può prendere a prestito denaro dalla banca per ripianare il saldo target netto del pool o depositare il denaro in surplus.

C.2.1.2. Cash pooling virtuale (o “nozionale”)
10.113. Nel cash pooling virtuale (o “nozionale”), alcuni dei benefici derivanti dalla compensazione di saldi positivi e negativi di diversi conti correnti vengono conseguiti senza alcun trasferimento fisico di denaro tra i conti correnti intestati ai membri partecipanti, sebbene la banca, di solito, richieda garanzie trasversali dai partecipanti al pool per consentire, se necessario, il diritto alla compensazione tra i conti correnti. La banca aggrega virtualmente i saldi dei singoli conti correnti intestati ai membri partecipanti e accredita o addebita interessi in base al saldo netto, su un conto corrente principale designato o su tutti i singoli conti correnti intestati ai partecipanti secondo una formula determinata nell’accordo di cash pooling.

10.114. Senza trasferimenti fisici di fondi, è probabile che i costi di gestione di un cash pooling virtuale siano inferiori ai costi di gestione di un cash pooling fisico. Le funzioni svolte dalla banca verrebbero contabilizzate tra i costi o sarebbero riflesse nel tasso di interesse addebitato. Se il pool leader svolge funzioni minime (perché le funzioni sono svolte principalmente dalla banca), il valore aggiunto dal pool leader da riflettere nel prezzo infragruppo sarà minimo, se non nullo. Un’allocazione appropriata del beneficio creato dell’eliminazione dello spread bancario e/o dell’ottimizzazione delle singole posizioni di debito o di credito dovrebbe riflettere il contributo o l’onere di ciascun partecipante al pool.

C.2.2. Delineazione accurata delle transazioni di cash pooling
10.115. La delineazione accurata delle transazioni di cash pooling dipenderà dai fatti e dalle circostanze particolari di ciascun caso. Poiché il cash pooling, di regola, non viene utilizzato da imprese indipendenti, l’applicazione dei principi dei prezzi di trasferimento richiede un’attenta considerazione. Come osserva il paragrafo 1.11 “Se è raro che imprese indipendenti pongano in essere transazioni come quelle realizzate dalle imprese associate, il principio di libera concorrenza risulta di difficile applicazione, perché non si hanno che pochi elementi (o nessun elemento) diretto per determinare le condizioni che sarebbero state stabilite da imprese indipendenti”.

10.116. La delineazione accurata degli accordi di cash pooling dovrebbe tenere conto non solo dei fatti e delle circostanze riferite ai saldi trasferiti, ma anche del più ampio contesto delle condizioni dell’accordo di cash pooling nel suo complesso. Ad esempio, è probabile che un cash pooling differisca da un semplice deposito “overnight” presso una banca o un istituto finanziario simile in quanto un membro del cash pooling con una posizione di credito non depositerebbe denaro come una semplice transazione isolata in vista di un ritorno in termini di interesse.

10.117. È più probabile che il membro del cash pooling partecipi alla fornitura di liquidità come parte di una strategia di gruppo più ampia, un accordo in cui il membro del cash pooling può avere una posizione di credito o di debito, finalizzato a ritrarre una gamma di benefici che possono essere conseguiti solo come parte di una strategia collettiva che coinvolge tutti i membri del cash pooling, realizzata a vantaggio di tutti i membri e la cui appartenenza è limitata alle entità all’interno del gruppo multinazionale. I membri depositano denaro nel (o prelevano denaro dal) pool e non a (o da) un particolare membro del cash pooling.

10.118. Nessun membro del cash pooling parteciperebbe alla transazione se da ciò ne derivasse una situazione peggiore rispetto ad altre opzione. L’analisi della decisione di un’impresa di partecipare a un accordo di cash pooling dovrebbe essere effettuata con riferimento alle opzioni realisticamente disponibili, tenendo conto che un’impresa multinazionale può ottenere altri benefici oltre ad un migliore tasso di interesse data la sua appartenenza all’accordo di cash pooling (si veda il paragrafo 10.146).

10.119. Nel delineare le transazioni di cash pooling, è possibile che i risparmi e le efficienze conseguiti siano determinati da sinergie di gruppo create tramite un’azione concertata deliberatamente (come discusso nella Sezione D.8 del Capitolo I).

10.120. Come indicato al paragrafo 1.179, la determinazione dei risultati che derivano da azioni di gruppo concertate deliberatamente deve essere stabilita tramite un’approfondita analisi funzionale. Di conseguenza, nel contesto degli accordi di cash pooling, è necessario determinare (i) la natura del vantaggio ottenuto o dello svantaggio subito, (ii) l’importo del beneficio ottenuto o del costo subito e (iii) come tale beneficio o costo dovrebbe essere suddiviso tra i membri del gruppo multinazionale.

10.121. Uno dei vantaggi di un accordo di cash pooling può essere la riduzione degli interessi passivi o l’aumento degli interessi attivi, che derivano dalla compensazione dei saldi a credito e a debito. L’importo di tale beneficio sinergico di gruppo, calcolato in riferimento ai risultati che i membri del cash pooling avrebbero ottenuto se avessero concordato le stesse transazioni esclusivamente con imprese indipendenti, verrebbe generalmente condiviso dai membri del cash pooling, a condizione che venga remunerato adeguata il pool leader per le funzioni da esso svolte in conformità alle indicazioni della Sezione C.2.3. del presente capitolo.

10.122. Un’altra considerazione fondamentale nell’analisi degli accordi di finanziamento infragruppo che potrebbero ricadere nella definizione del cash pooling sono le situazioni in cui i membri di un gruppo multinazionale mantengono posizioni di debito e credito che, invece di avere una funzione di liquidità a breve termine, assumono la funzione di finanziamenti a medio o a lungo termine. In questi casi è solitamente opportuno considerare se, in base a una precisa delineazione della transazione, sarebbe corretto trattare queste transazioni come una transazione diversa da un cash pooling a breve termine, come ad esempio un deposito a lungo termine o un prestito a termine.

10.123. In tali situazioni, una delle difficoltà pratiche consiste nel decidere l’orizzonte temporale entro il quale una posizione creditoria o debitoria dovrebbe essere considerata come parte di un accordo di cash pooling prima di essere potenzialmente considerata come una transazione diversa, ad esempio un prestito a termine. Poiché il cash pooling è inteso come un accordo inteso a fornire liquidità a breve termine, potrebbe essere opportuno considerare un orizzonte temporale di più anni ed esaminare su quali politiche si basi la gestione finanziaria del gruppo multinazionale, considerato che il rendimento dei saldi positivi di liquidità è una delle questioni chiave della gestione finanziaria.

10.124. Nell’analizzare gli accordi di cash pooling, una potenziale difficoltà per le amministrazioni fiscali è che i vari membri dell’accordo di cash pooling possono essere residenti in diverse giurisdizioni, rendendo potenzialmente difficile l’accesso a sufficienti informazioni per verificare la posizione del contribuente. Se i gruppi multinazionali fornissero informazioni sulla strutturazione del cash pooling e sulla remunerazione del pool leader e dei membri del cash pooling nella loro documentazione sui prezzi di trasferimento, questo potrebbe essere di aiuto alle amministrazioni fiscali (si veda l’Allegato I al Capitolo V di queste Linee guida concernente le informazioni da includere nel master file).

10.125. Prima di tentare di determinare la remunerazione del pool leader e dei membri del cash pooling, nell’analisi dei prezzi di trasferimento è fondamentale identificare ed esaminare, secondo le indicazioni del Capitolo I, i rischi economicamente significativi associati all’accordo di cash pooling. Questi potrebbero includere il rischio di liquidità ed il rischio di credito. Questi rischi dovrebbero essere analizzati tenendo conto della natura a breve termine delle posizioni di credito e di debito all’interno dell’accordo di cash pooling (si veda il paragrafo 10.123).

10.126. Il rischio di liquidità in un accordo di cash pooling deriva dalla discrepanza tra la scadenza dei saldi a credito e quella dei saldi a debito dei membri del cash pooling. L’assunzione del rischio di liquidità associato a un cash pooling richiede l’esercizio di funzioni di controllo che vanno oltre la semplice compensazione delle posizioni creditorie e debitorie dei membri del cash pooling. Pertanto, sarà richiesta un’analisi del processo decisionale relativo all’ammontare delle posizioni creditorie e debitorie all’interno dell’accordo di cash pooling per allocare il rischio di liquidità in conformità alle indicazioni del Capitolo I.

10.127. Il rischio di credito si riferisce al rischio di perdita derivante dall’incapacità dei membri del cash pooling con posizioni debitorie di rimborsare i propri prelievi di denaro. Dal punto di vista del pool leader, il sostenimento del rischio di credito deve essere supportato dalla probabilità di subire perdite derivanti dall’inadempienza dei membri del cash pooling con posizioni debitorie. Pertanto, sarà richiesta un’analisi in conformità alle indicazioni del Capitolo I per determinare, in base ai fatti e alle circostanze specifici, quale entità all’interno del gruppo multinazionale sta esercitando le funzioni di controllo del rischio e ha la capacità finanziaria di assumersi il rischio di credito associato all’accordo di cash pooling.

C.2.3. Determinazione del prezzo di libera concorrenza delle transazioni di cash pooling
10.128. Come per molti altri tipi di transazioni finanziarie, le intenzioni e la condotta effettiva dei partecipanti al cash pooling possono differire dai termini e condizioni della particolare transazione. Ogni caso deve essere considerato in base ai fatti e alle circostanze rilevanti e in ogni caso sarà necessaria una delineazione accurata delle transazioni effettive in conformità con i principi del Capitolo I prima di approcciare un qualsiasi tentativo di determinazione del prezzo della transazione.

C.2.3.1. La remunerazione della funzione di pool leader
10.129. La remunerazione appropriata del pool leader dipenderà dai fatti e dalle circostanze, dalle funzioni svolte, dalle attività utilizzate e dai rischi assunti nel facilitare un accordo di cash pooling.

10.130. In generale, un pool leader non svolge altro che una funzione di coordinamento o di agenzia per una serie di registrazioni contabili nel conto principale dovute per soddisfare i saldi target predeterminati per i membri del cash pooling. Dato un così basso livello di funzionalità, la remunerazione del pool leader come fornitore di servizi sarà, di regola, limitata in modo analogo.

10.131. Laddove un’accurata delineazione delle transazioni effettive determini che il pool leader sta svolgendo attività diverse dalle funzioni di coordinamento o di agenzia, la determinazione del prezzo di tali transazioni seguirà gli approcci inclusi in altre parti di queste Linee guida, ove appropriate.

10.132. I seguenti esempi illustrano i principi sopra descritti.

Esempio 1
10.133. X è la capogruppo di un gruppo multinazionale e le imprese associate H, J, K e L partecipano ad un accordo di cash pooling fisico con l’impresa associata M che funge da pool leader. Tutti i partecipanti hanno la stessa valuta che è anche l’unica valuta nel cash pooling.

10.134. M stipula un accordo di cash pooling infragruppo con una banca indipendente. Vengono predisposti accordi legali per tutti i membri del cash pooling che consentono trasferimenti da o verso il conto di tesoreria accentrata di M per soddisfare un saldo target specificato per ciascun membro del cash pooling.

10.135. In base all’accordo sui servizi di gestione della liquidità, la banca effettua tutti i trasferimenti necessari per soddisfare il saldo target per ogni membro del cash pooling, per cui ogni posizione creditoria eccedente il saldo target viene accreditata sul conto principale di M e ogni posizione debitoria rispetto al saldo target viene ripianata attraverso prestiti che la banca accredita sul conto principale di M. La linea di credito a cui M può attingere è garantita da X. La banca indipendente corrisponde o riceve interessi a o da M in base alla posizione complessiva del cash pooling. In questo caso, M riceve i fondi derivanti dalle posizioni creditorie dei membri H e J e eroga fondi ai membri K e L che hanno esigenze di finanziamento. Gli interessi sui saldi dei partecipanti al pool vengono addebitati o accreditati in conformità agli accordi di cash pooling.

10.136. Come risultato degli accordi, M sostiene meno interessi passivi o riceve più interessi attivi dalla banca di quanto sarebbe accaduto in assenza degli accordi di cash pooling.

10.137. Un’analisi funzionale mostra che M non è soggetta al rischio di credito, che è allocato sui membri del cash pooling, ma svolge semplicemente una funzione di coordinamento. Inoltre, M non sta svolgendo funzioni o assumendo i rischi che una banca svolgerebbe o si assumerebbe. Pertanto M non dovrebbe ottenere la remunerazione che otterrebbe una banca, ossia il differenziale di interesse (c.d. “spread”) tra depositi e prestiti. Di conseguenza, M dovrebbe essere remunerata per le sue prestazioni di servizi nei confronti dei partecipanti al cash pooling.

Esempio 2
10.138. La società T, membro del gruppo multinazionale Y, opera come entità di tesoreria accentrata del gruppo multinazionale e intraprende una serie di diverse transazioni finanziarie sia infragruppo che esterne. Lo scopo principale della società T è fornire servizi di tesoreria alle altre società del gruppo multinazionale, tra le quali figurano anche la strategia e la gestione della liquidità del gruppo. T è responsabile della raccolta dei finanziamenti nel gruppo multinazionale tramite l’emissione di obbligazioni o prestiti da banche indipendenti e organizza e concede prestiti infragruppo per soddisfare le esigenze di finanziamento di altri membri del gruppo, se necessario.

10.139. Come parte degli accordi di tesoreria del gruppo, T gestisce un accordo di cash pooling del gruppo multinazionale ed è responsabile della decisione sulle modalità di investimento dei fondi in eccedenza rispetto alle posizioni creditorie o sulle modalità di finanziamento delle eventuali posizioni debitorie. T stabilisce i tassi di interesse infragruppo ed si assume il rischio di eventuali differenze tra i tassi applicati ai membri del gruppo e i tassi applicati a transazioni che effettua con creditori indipendenti. T si assume anche il rischio di credito, il rischio di liquidità ed il rischio di cambio per la finanza infragruppo e decide se e come coprire tali rischi.

10.140. L’analisi condotta secondo le indicazioni della Sezione D.1 del Capitolo I indica che le transazioni effettive dovrebbero essere accuratamente delineate come prestiti infragruppo nel contesto delle attività di tesoreria svolte dalla Società T, poiché la Società T sta svolgendo funzioni e assumendo rischi che vanno oltre il ruolo di coordinamento di un pool leader. In particolare, l’analisi funzionale mostra che la Società T controlla i rischi finanziari contrattualmente assegnati e ha la capacità finanziaria di sostenere tali rischi.

10.141. Di conseguenza, T dovrebbe essere remunerata per le funzioni che svolge e i rischi che assume in conformità alle indicazioni della Sezione C.1. Questa remunerazione potrebbe includere parte o tutto lo spread tra le posizioni debitorie e creditorie in essere con i membri del cash pooling.

10.142. Bisogna tenere presente che gli altri membri del gruppo che interagiscono con T lo farebbero solo se da tali transazioni ritraessero una situazione migliore rispetto alle loro opzione realisticamente disponibili.

C.2.3.2. La remunerazione dei membri del cash pooling
10.143. La remunerazione dei membri del cash pooling sarà calcolata tramite la determinazione dei tassi di interesse di libera concorrenza applicabili alle posizioni debitorie e creditorie all’interno del cash pooling. Questa determinazione assegnerà i benefici sinergici derivanti dall’accordo di cash pooling tra i membri e sarà generalmente effettuata una volta calcolata la remunerazione del pool leader.

10.144. Inoltre, la remunerazione dei membri del cash pooling dipenderà dai fatti e dalle circostanze specifici e dalle funzioni svolte, dalle attività impiegate e dai rischi assunti da ciascuno dei membri del cash pooling. Pertanto, queste indicazioni non intendono fornire un approccio prescrittivo per l’assegnazione dei benefici del cash pooling ai membri in una determinata situazione, ma piuttosto stabiliscono i principi che dovrebbero guidare tale assegnazione.

10.145. Determinare i tassi di interesse di libera concorrenza per transazioni infragruppo di cash pooling può essere difficoltoso a causa della mancanza di accordi comparabili tra parti indipendenti. In questo contesto, gli accordi tra la banca indipendente ed il pool leader, tenendo conto delle differenze funzionali tra la banca e lo stesso pool leader e le opzioni realisticamente disponibili per i membri del cash pooling, possono essere di ausilio nell’identificazione di tassi di interesse comparabili nell’analisi dei prezzi di trasferimento.

10.146. Nel presupposto che tutti i membri del cash pooling saranno in una situazione migliore rispetto all’assenza di tale accordo, in base ai fatti e alle circostanze rilevanti, questo potrebbe implicare, ad esempio, che tutti i partecipanti al cash pooling trarrebbero vantaggio da migliori tassi di interesse applicati alle posizioni debitorie e creditorie all’interno dell’accordo di cash pooling rispetto ai tassi che otterrebbero contraendo finanziamenti o depositando il denaro in banca. Tuttavia, è importante sottolineare che i membri del cash pooling potrebbero essere disposti a partecipare a tali accordi per accedere a vantaggi diversi dai migliori tassi di interesse applicati come, ad esempio, l’accesso a una fonte di finanziamento permanente, una ridotta esposizione a banche esterne o l’accesso a liquidità che potrebbe non essere disponibile altrimenti.

C.2.3.3. Garanzie del cash pooling
10.147. Come parte dell’accordo di cash pooling, potrebbero essere richieste garanzie incrociate e diritti di compensazione tra le posizioni debitorie e creditorie dei membri del cash pooling. Questo solleva la questione se le commissioni di garanzia siano dovute. Sarà sempre opportuno considerare i fatti e le circostanze particolari di ogni situazione, ma ci sono alcuni fattori che probabilmente saranno comuni a molti cash pooling: ci saranno numerosi membri, potrebbero esserci sia entità con posizioni debitorie che entità con posizioni creditorie, ogni membro del cash pooling potrebbe avere un diverso rating creditizio autonomo e l’accordo di cash pooling con la banca probabilmente richiederà garanzie incrociate e diritti di compensazione tra tutti i membri del cash pooling.

10.148. Le garanzie incrociate e i diritti di compensazione sono una caratteristica che non si verificherebbe tra parti indipendenti. Ogni garante fornisce una garanzia per tutti i membri del cash pooling ma non avrà il controllo sull’appartenenza al cash pooling, non ha alcun controllo sull’ammontare del debito che sta garantendo e potrebbe non essere in grado di accedere alle informazioni dei membri del cash pooling per i quali sta fornendo una garanzia. Con le garanzie incrociate sugli stessi prestiti, potrebbe non essere possibile per il garante valutare il suo reale rischio in caso di inadempimento di uno o più membri del cash pooling. Pertanto, all’atto pratico, la garanzia incrociata non rappresenta nient’altro che un riconoscimento del fatto che sarebbe dannoso per gli interessi del gruppo multinazionale non supportare la performance del pool leader e quindi, per estensione, del membro del cash pooling. In tali circostanze, il membro del cash pooling garantito potrebbe non trarre altri benefici se non il miglioramento del rating creditizio attribuibile al supporto implicito di altri membri del gruppo. Se i fatti e le circostanze prevalenti supportano tale conclusione, non sarebbe dovuta alcuna commissione di garanzia e qualsiasi supporto, in caso di inadempimento da parte di un altro membro del gruppo, dovrebbe essere considerato come un apporto di capitale.

C.3. Strumenti di copertura
10.149. Le transazioni finanziarie infragruppo possono includere strumenti tramite i quali il rischio viene trasferito all’interno del gruppo multinazionale. Ad esempio, gli accordi di copertura sono frequentemente utilizzati, come parte della normale attività d’impresa, come mezzo per mitigare l’esposizione a rischi quali le fluttuazioni dei prezzi delle valute o delle materie prime. Un’impresa indipendente può decidere di assumersi tali rischi o di assicurarsi contro di essi in base alle proprie politiche interne. Tuttavia, in un gruppo multinazionale, tali rischi potrebbero essere gestiti in modo diverso a seconda dell’approccio del gruppo multinazionale alla gestione dei rischi e alla copertura di tali rischi.

10.150. Spesso un gruppo multinazionale centralizzerà le funzioni di tesoreria e implementerà strategie di mitigazione del rischio relative al rischio di fluttuazione del tasso di interesse e delle valute al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia con il risultato che le singole imprese potrebbero non stipulare accordi di copertura sebbene il loro rischio sia coperto dal punto di vista del gruppo multinazionale nel suo complesso.

10.151. I possibili meccanismi con cui un gruppo multinazionale può centralizzare la copertura dei rischi includono:

  • la delega della responsabilità per la copertura dei rischi ad un’entità che svolge la funzione di tesoreria del gruppo multinazionale, con i contratti di copertura predisposti in nome e per conto delle società operative pertinenti;
  • la delega della responsabilità per la copertura dei rischi ad un’entità che svolge la funzione di tesoreria del gruppo multinazionale, con i contratti di copertura stipulati in nome e per conto di un’altra entità del gruppo multinazionale;
  • l’identificazione dell’esistenza di strumenti naturali di copertura dei rischi all’interno del gruppo multinazionale, nel qual caso non vengono stipulati formali contratti di copertura.

10.152. Quando la funzione di tesoreria accentrata predispone un contratto di copertura in nome e per conto dell’entità operativa che lo stipulerà, tale funzione centralizzata può essere considerata come la fornitura di un servizio all’entità operativa, per il quale dovrebbe ricevere una remunerazione conforme al principio di libera concorrenza.

10.153. Tuttavia, possono sorgere problemi più complessi relativi ai prezzi di trasferimento se lo strumento contrattuale è stipulato dall’entità che svolge funzioni di tesoreria o da un’altra entità del gruppo multinazionale, con il risultato che i rischi e le relative coperture non siano abbinate all’interno della stessa entità, sebbene la posizione del gruppo multinazionale sia protetta. Laddove esistano strumenti contrattuali di copertura dei rischi all’interno del gruppo multinazionale ma non all’interno della stessa entità, o laddove gli strumenti contrattuali formali di copertura dei rischi non esistano all’interno del gruppo multinazionale ma la posizione del gruppo sia protetta (come può essere, ad esempio, il caso di una copertura naturale), sarebbe inappropriato concentrare le coperture all’interno della stessa entità o riconoscere le transazioni di copertura dei rischi in assenza di contratti scritti senza un’analisi completa delle transazioni effettive accuratamente delineate ai sensi della Sezione D.1 del Capitolo I (ad esempio, l’esistenza di una deliberata azione concertata per realizzare la copertura di un rischio specifico) e della razionalità commerciale delle transazioni in conformità alle indicazioni contenute nella Sezione D.2 del Capitolo I.

D. Garanzie finanziarie

10.154. Questa sezione tratta delle garanzie finanziarie su determinate transazioni infragruppo. Per valutare le conseguenze di una garanzia finanziaria in termini di prezzi di trasferimento, è innanzitutto necessario comprendere la natura e l’entità degli obblighi garantiti e le conseguenze per tutte le parti, delineando accuratamente la transazione effettiva in conformità alla Sezione D.1 del Capitolo I.

10.155. In generale, una garanzia finanziaria prevede che la parte garante soddisfi obblighi finanziari specifici in caso di inadempimento da parte della parte garantita. Esistono diversi tipi di supporto creditizio da parte di un membro di un gruppo multinazionale a un altro membro dello stesso gruppo. Agli estremi di queste modalità di supporto vi sono, da un lato, la formale garanzia scritta e dall’altro il supporto implicito attribuibile esclusivamente all’appartenenza al gruppo multinazionale. Nel contesto di questa sezione, una garanzia è un impegno legalmente vincolante da parte del garante ad assumersi uno specifico obbligo del debitore garantito nel caso in cui questo non dovesse adempiere a tale obbligo. La situazione che si verifica più frequentemente nel contesto dei prezzi di trasferimento è quella in cui un’impresa associata (garante) fornisce una garanzia su un prestito contratto da un’altra impresa associata (garantito) da un finanziatore indipendente.

D.1. Definizione accurata delle garanzie finanziarie
D.1.1. Beneficio economico derivante dalla garanzia finanziaria
10.156. La definizione accurata delle garanzie finanziarie richiede una valutazione iniziale del beneficio economico, aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’associazione passiva, per il mutuatario, come spiegato nella Sezione C.1.1.3.

10.157. Dal punto di vista del mutuatario, una garanzia finanziaria può influenzare i termini del prestito in quanto, ad esempio, l’esistenza di una garanzia può consentire alla parte garantita di ottenere un tasso di interesse più favorevole poiché il finanziatore avrebbe accesso, in caso di inadempimento del mutuatario, ad un insieme di attività più ampio per soddisfare il proprio credito, o l’importo del prestito in quanto, ad esempio, il mutuatario avrebbe accesso ad una maggiore quantità di fondi.

D.1.1.1. Il miglioramento dei termini del prestito
10.158. Dal punto di vista del finanziatore, la conseguenza della presenza di una o più garanzie esplicite è che il/i garante/i sono legalmente vincolati, per cui i rischi del finanziatore dovrebbero essere più contenuti avendo accesso alle attività del/i garante/i in caso di inadempienza del mutuatario garantito. In effetti, questo può significare che la garanzia consente al mutuatario garantito di contrarre prestiti a condizioni che sarebbero applicabili se avesse il rating creditizio del garante anziché alle condizioni che potrebbe ottenere in base al proprio rating creditizio non garantito. I principi e le metodologie di determinazione del prezzo di una garanzia in queste circostanze sono simili a quelli indicati per la determinazione del prezzo del prestito nella Sezione C.1.2.

10.159. Laddove l’effetto di una transazione di garanzia infragruppo accuratamente delineata sia quello di ridurre il costo del finanziamento per il mutuatario garantito, in condizioni di libera concorrenza questo potrebbe essere disposto a pagare per ottenere tale garanzia, a condizione che non si trovi in ​​una posizione complessivamente peggiore. Nel considerare la situazione finanziaria complessiva del mutuatario garantito per effetto della garanzia, il costo del finanziamento garantito (incluso il costo della garanzia e qualsiasi costo associato all’organizzazione della garanzia) verrebbe misurato in relazione al costo di un finanziamento non garantito, tenendo conto del supporto implicito del gruppo multinazionale. Il finanziamento garantito potrebbe anche influenzare i termini e le condizioni del finanziamento stesso, oltre al prezzo; ogni caso dipenderà dai fatti e dalle circostanze particolari.

10.160. In alternativa, l’analisi del Capitolo I potrebbe indicare che la presunta garanzia finanziaria non reca alcun ulteriore beneficio al mutuatario garantito, se non semplicemente quello che avrebbe ottenuto in ogni caso facendo parte del gruppo multinazionale. In tali situazioni, sulla base dei fatti e circostanze rilevanti, un’impresa indipendente in circostanze comparabili non sarebbe disposta a pagare per la fornitura di una garanzia finanziaria ed in tal caso il garante non farebbe altro che fornire un servizio amministrativo al mutuatario (si veda paragrafo 10.164 e le indicazioni nel capitolo VII).

D.1.1.2. Accesso ad un maggiore importo del prestito
10.161. Quando l’effetto di una garanzia è quello di consentire al mutuatario la possibilità di contrarre un finanziamento di importo maggiore di quanto sarebbe in grado di ottenere in assenza della garanzia, quest’ultima non sta semplicemente supportando il rating creditizio del mutuatario garantito, ma agisce sia sull’aumento della sua capacità di indebitamento sia sulla riduzione del tasso di interesse sulla capacità di indebitamento attuale del mutuatario garantito. In una situazione del genere possono paventarsi due questioni: se una parte del finanziamento al mutuatario garantito debba essere accuratamente delineato come un finanziamento dal finanziatore al garante (seguito da un contributo in conto capitale dal garante al mutuatario garantito) e se la commissione di garanzia pagata in relazione alla parte di finanziamento considerata come avvenuta tra il finanziatore ed il mutuatario garantito rispecchi un valore di libera concorrenza. La conclusione di un’analisi di tali transazioni può essere, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, che la valutazione della congruità della commissione di garanzia dovrebbe essere limitata alla quota di commissione relativa alla porzione di finanziamento sulla parte che è stato accuratamente delineato come tale, e non sulla restante parte di finanziamento considerato effettivamente un finanziamento al garante seguito da un contributo in conto capitale dal garante al mutuatario garantito.

D.1.2. Effetto dell’appartenenza al gruppo
10.162. Questa sezione discute dell’effetto dell’appartenenza al gruppo sulla determinazione del prezzo di libera concorrenza delle garanzie finanziarie, basandosi sui principi stabiliti nella Sezione C.1.1.

10.163. Fornendo una garanzia esplicita, il garante è esposto ad un rischio aggiuntivo in quanto è legalmente vincolato a rispondere delle inadempienze del mutuatario garantito. Qualsiasi tipo di vincolo che non abbia una natura legale, come una “lettera di conforto” o altra forma non legale di supporto al credito, non comporta alcuna assunzione esplicita di un rischio. Ogni caso dipenderà dai fatti e dalle circostanze pertinenti ma, in generale, in assenza di una garanzia esplicita, ogni aspettativa da parte di una qualsiasi delle parti del contratto di finanziamento che altri membri del gruppo multinazionale forniranno supporto ad un’impresa associata in relazione ai suoi finanziamenti deriverà dallo status di membro del gruppo multinazionale da parte del mutuatario. A tal fine, se un impegno da parte di un membro del gruppo multinazionale nei confronti di un altro membro del gruppo a fornire i fondi necessari per adempiere ai propri obblighi verso un suo finanziatore costituisca una “lettera di conforto” o una garanzia dipende dai fatti e dalle circostanze pertinenti, incluso se l’impegno fornisca al finanziatore dei diritti legalmente rilevanti per assicurarsi il rispetto di tale impegno. Il beneficio di tale supporto attribuibile allo status di membro del gruppo multinazionale del mutuatario deriverebbe dall’associazione passiva e non dalla fornitura di un servizio per il quale sarebbe dovuta una commissione. Sull’associazione passiva si veda il paragrafo 7.13.

10.164. Un mutuatario non sarebbe generalmente disposto a pagare per una garanzia se non si aspettasse di ottenere un beneficio appropriato in contropartita. Anche una garanzia esplicita non conferirà necessariamente un beneficio al mutuatario garantito; ad esempio, le clausole bancarie applicabili alle linee di credito della società capogruppo o di un altro membro del gruppo multinazionale possono includere l’inadempimento di un altro membro del gruppo come un evento che può causare la risoluzione della linea di credito o altre conseguenze negative. Altri vincoli legali, finanziari o operativi possono comportare che le difficoltà finanziarie del mutuatario abbiano come risultato un declassamento del rating creditizio del gruppo multinazionale nel suo complesso. Ognuna di queste circostanze può produrre il risultato sostanziale che i membri del gruppo multinazionale sono finanziariamente interdipendenti a prescindere da qualsiasi accordo formale sulle garanzie, tale per cui il rischio economico del garante cambia sostanzialmente quando fornisce una garanzia esplicita. In altre parole, una garanzia formale può rappresentare nient’altro che il riconoscimento del fatto che sarebbe dannoso per gli interessi del gruppo multinazionale non supportare la performance del mutuatario garantito. In tali circostanze il mutuatario garantito non sta beneficiando di altro se non del miglior rating creditizio attribuibile al supporto implicito di altri membri del gruppo multinazionale e non sarebbe dovuta alcuna commissione di garanzia.

10.165. Un problema simile si pone in relazione alle garanzie incrociate, in cui due o più entità del gruppo multinazionale garantiscono reciprocamente le obbligazioni dell’altro. Dal punto di vista del finanziatore, questo può rivalersi sulle attività di ogni entità che fornisce le garanzie incrociate in caso di inadempimento da parte di un mutuatario garantito. Potenzialmente, questo offre al finanziatore una maggiore tranquillità rispetto ad una singola garanzia, in quanto può scegliere su quale membro del gruppo multinazionale rivalersi in caso di inadempimento. L’effetto di una garanzia incrociata dal punto di vista del mutuatario garantito è che, essendo garantito sui suoi finanziamenti, può anch’esso fungere da garante per altri finanziamenti. Questa circostanza può sollevare domande su come valutare ciascuna garanzia. Questo è complesso non solo dal punto di vista del potenziale numero di garanzie da valutare, ma anche perché ciascuna parte che agisce da garante può a sua volta essere garantito dalla parte per la quale agisce come garante. Valutare l’effetto di un accordo di garanzia incrociata è difficile e, all’aumentare del numero delle parti coinvolte, potrebbe essere praticamente impossibile. Potrebbe non essere possibile determinare l’effetto della garanzia tra due parti in cui lo stesso rischio è soggetto a più garanzie. Un’analisi dei fatti può portare alla conclusione che un simile accordo non migliora il rating creditizio di un membro del gruppo multinazionale oltre il livello di associazione passiva, nel qual caso qualsiasi sostegno implicito in caso di inadempienza da parte di un altro membro del gruppo multinazionale dovrebbe essere considerato come un apporto di capitale.

D.1.3. Capacità finanziaria del garante
10.166. L’esame delle garanzie finanziarie accuratamente delineate deve anche considerare la capacità finanziaria del garante di adempiere ai propri obblighi in caso di inadempimento del mutuatario garantito. Questo richiede una valutazione del rating creditizio del garante e del mutuatario garantito e delle relazioni commerciali tra loro.

10.167. Un finanziatore trarrebbe vantaggio dal migliore rating creditizio del garante (rispetto al rating creditizio del mutuatario garantito) e/o dall’insieme di attività del garante (oltre all’insieme delle attività del mutuatario garantito), e il mutuatario garantito potrebbe aspettarsi, di conseguenza, un vantaggio in termini di tassi di interesse più vantaggiosi. Pertanto, sulla base di fatti e circostanze rilevanti, una garanzia può fornire un vantaggio al mutuatario garantito che ha un rating creditizio uguale o superiore al garante se la garanzia consente effettivamente al finanziatore di ampliare le sue possibilità di recupero in caso di inadempimento e, pertanto, tende a ridurre il tasso di interesse nonostante il garante non abbia un rating creditizio più elevato del mutuatario garantito. Nel determinare il rating creditizio del garante e del mutuatario garantito, l’effetto del supporto implicito deve essere considerato come spiegato nella Sezione C.1.1.

10.168. Allo stesso modo, la capacità finanziaria del garante di adempiere ai propri obblighi richiede un’analisi della correlazione tra le attività del garante e del mutuatario garantito. In situazioni in cui il garante e il mutuatario garantito operano in condizioni di mercato simili, un evento di mercato avverso che influisca sulla performance del mutuatario aumentando il rischio del suo inadempimento potrebbe anche influire sul garante e sulla sua capacità di adempiere ai propri obblighi in caso di inadempimento del mutuatario garantito.

D.2. Determinazione del prezzo di libera concorrenza delle garanzie
10.169. Questa sezione descrive una serie di approcci alla determinazione del prezzo di trasferimento nella circostanza in cui è ritenuto appropriato delineare una transazione di garanzia. Tuttavia, quando l’accurata delineazione della transazione effettiva indica che la presunta garanzia non è effettivamente una garanzia, si dovrebbero prendere in considerazione altri approcci alla determinazione dei prezzi di trasferimento, in particolare le indicazioni contenute nel Capitolo VII. Come in qualsiasi altra situazione concernente la determinazione dei prezzi di trasferimento, la selezione del metodo più appropriato dovrebbe essere coerente con la transazione effettiva accuratamente delineata, in particolare, attraverso un’analisi funzionale (si veda il Capitolo II).

D.2.1. Metodo CUP
10.170. Il metodo del confronto unitario del prezzo (CUP) potrebbe essere utilizzato in presenza di comparabili esterni o interni, ossia nel caso di garanti indipendenti che forniscono garanzie in relazione a finanziamenti comparabili ad altri mutuatari o quando lo stesso mutuatario ha altri finanziamenti comparabili che sono garantiti da un garante indipendente.

10.171. Nel valutare se le transazioni tra imprese associate e le transazioni non controllate siano comparabili, si dovrebbe tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare l’ammontare della commissione di garanzia, tra cui: il profilo di rischio del mutuatario, i termini e le condizioni della garanzia, i termini e le condizioni del finanziamento sottostante (importo, valuta, scadenza, anzianità, ecc.), il differenziale di rating creditizio tra il garante e il mutuatario garantito, le condizioni di mercato, ecc. Se disponibili, le transazioni di garanzia tra imprese indipendenti sono le più affidabili per determinare l’ammontare di una commissione di garanzia in condizioni di libera concorrenza.

10.172. La difficoltà nell’utilizzare il metodo CUP sta nel fatto che è improbabile che siano reperibili e disponibili al pubblico informazioni su transazioni di garanzia sufficientemente simili tra imprese indipendenti, dato che tali garanzie su finanziamenti bancari sono rare.

10.173. Un’entità indipendente che fornisce una garanzia finanziaria si aspetterebbe di ricevere una commissione come remunerazione del rischio che sta assumendo nell’accettare una potenziale passività e per riflettere il valore che il garante sta fornendo al mutuatario in relazione alla garanzia. Tuttavia, si deve tenere presente che le spese di un garante indipendente rifletteranno in parte i costi sostenuti nel processo di raccolta di capitale e nell’adempimento degli obblighi normativi. Si tratta di costi che le imprese associate potrebbero non sostenere.

D.2.2. Approccio del rendimento
10.174. Questo approccio quantifica il beneficio che il mutuatario garantito riceve dalla garanzia in termini di tassi di interesse più vantaggiosi. Il metodo calcola lo spread tra il tasso di interesse che sarebbe stato applicato al mutuatario non garantito e il tasso di interesse applicato al mutuatario garantito. Il primo passo è determinare il tasso di interesse che sarebbe stato applicato al mutuatario in base al proprio rating creditizio, tenendo conto dell’impatto del supporto implicito come risultato della sua appartenenza al gruppo. Si veda la Sezione C.1.2.

10.175. Il passo successivo è quello di determinare, tramite un processo simile (a meno che non sia direttamente osservabile nel caso di un finanziamento da una parte indipendente), il tasso di interesse applicabile al mutuatario che beneficia della garanzia esplicita. Lo spread tra i due tassi di interesse può essere utilizzato per quantificare il beneficio ottenuto dal mutuatario come risultato della garanzia. Nel determinare l’entità del beneficio fornito dalla garanzia, è importante distinguere l’impatto della garanzia esplicita dagli effetti del supporto implicito risultante dall’appartenenza al gruppo. Si veda l’esempio 2 al paragrafo 1.187. Il beneficio da valutare non è misurato come differenza tra il tasso di interesse applicabile al mutuatario non garantito ed il tasso di interesse applicato con la garanzia esplicita, ma come differenza tra il tasso di interesse per il mutuatario non garantito tenuto conto del beneficio del supporto implicito e il tasso di interesse applicato tenendo conto del beneficio della garanzia esplicita.

10.176. Il beneficio del supporto implicito rappresenta la differenza tra i termini e le condizioni del finanziamento ottenibile dal mutuatario in base al suo rating creditizio come membro del gruppo multinazionale e gli stessi termini e condizioni ottenibili in base al suo rating creditizio autonomo considerandola come un’impresa non affiliata al gruppo multinazionale. Se il mutuatario ha un proprio rating creditizio indipendente assegnato da un’agenzia di rating indipendente, questo solitamente rifletterà la sua appartenenza al gruppo multinazionale e quindi normalmente non sarò necessaria alcuna rettifica a questo rating creditizio in quanto già riflette il supporto implicito del gruppo multinazionale.

10.177. Il risultato di questa analisi determina il valore massimo della commissione dovuta per la garanzia (l’importo massimo che il mutuatario sarà disposto a pagare per ottenere la garanzia), vale a dire la differenza tra il tasso di interesse applicato al mutuatario garantito ed il tasso di interesse applicabile ad un mutuatario non garantito che però beneficia del supporto implicito (e tenendo conto di eventuali costi). Il mutuatario non avrebbe alcun incentivo a stipulare un accordo di garanzia se, complessivamente, l’ammontare degli interessi che pagherebbe alla banca e delle commissioni che pagherebbe al garante fosse pari all’ammontare di interessi che pagherebbe alla banca non beneficiando della garanzia. Pertanto, il valore massimo della commissione, di per sé, non riflette necessariamente il risultato di un accordo concluso a condizioni di libera concorrenza, ma rappresenta il valore massimo che il mutuatario sarebbe disposto a pagare.

D.2.3. Approccio basato sul costo
10.178. Questo metodo mira a quantificare il rischio aggiuntivo sostenuto dal garante stimando il valore della perdita attesa che il garante subirebbe in caso di inadempimento del mutuatario garantito. In alternativa, la perdita attesa potrebbe essere determinata facendo riferimento al capitale richiesto per supportare il rischio assunto dal garante.

10.179. Esistono diversi modelli possibili per stimare la perdita attesa ed i relativi requisiti patrimoniali. Per le finalità di questo approccio, i modelli di determinazione del prezzo più diffusi si basano sul presupposto che le garanzie finanziarie siano equivalenti ad un altro strumento finanziario e sulla determinazione del prezzo di tale strumento finanziario alternativo, ad esempio, considerando la garanzia come un’opzione put e utilizzando modelli di determinazione del prezzo delle opzioni, dei credit default swap, ecc. Ad esempio, i dati disponibili al pubblico sugli spread dei credit default swap possono essere utilizzati per approssimare il rischio di inadempimento associato al finanziamento e, di conseguenza, la commissione di garanzia. Quando si utilizza questo tipo di dati, l’identificazione dell’evento di default (ad esempio, il fallimento) è fondamentale per l’analisi di comparabilità tra la transazione controllata e il credit default swap potenzialmente comparabile (si veda la Sezione C.1.2, sull’affidabilità dei dati del credit default swap).

10.180. La determinazione del prezzo in applicazione di ciascuno di questi modelli sarà sensibile alle ipotesi formulate alla base del relativo modello. Qualunque sia il modello di valutazione utilizzato, il metodo di valutazione del costo stabilisce un importo minimo della commissione per la garanzia (l’importo minimo che il garante sarà disposto ad accettare per emettere la garanzia) e di per sé non riflette necessariamente il risultato di un accordo concluso a condizioni di libera concorrenza. Tale valore conforme al principio di libera concorrenza dovrebbe essere desunto dalla valutazione delle prospettive del mutuatario e del garante (tenendo conto delle opzioni realisticamente disponibili).

D.2.4. Approccio della valutazione della perdita attesa
10.181. Il metodo di valutazione della perdita attesa stima il valore di una garanzia sulla base del calcolo della probabilità di default del mutuatario garantito e apportando rettifiche che tengano conto della probabilità di recupero prevista in caso di inadempimento. Questo valore verrebbe, quindi, applicato al valore nominale del finanziamento garantito per arrivare a determinare il costo per l’emissione della garanzia. La garanzia potrebbe quindi essere valutata in base al rendimento atteso su un uguale ammontare di capitale basato su modelli di determinazione dei prezzi commerciali come il Capital Asset Pricing Model (CAPM).

D.2.5. Metodo del supporto del capitale
10.182. Il metodo del supporto del capitale potrebbe essere adatto laddove la differenza tra i profili di rischio del garante e del mutuatario garantito potrebbe essere valutata immettendo maggior capitale nel bilancio del mutuatario. Sarebbe innanzitutto necessario determinare il rating creditizio del mutuatario senza la garanzia (ma con il supporto implicito) e quindi identificare l’importo nozionale del capitale aggiuntivo richiesto per portare il mutuatario al rating creditizio del garante. La garanzia potrebbe quindi essere valutata in base al rendimento atteso della quantità aggiuntiva di capitale nella misura in cui tale rendimento atteso rifletta opportunamente solo il risultato della fornitura della garanzia piuttosto che l’attività complessiva dell’impresa garante.

D.3. Esempi
10.183. Gli esempi che seguono si basano sui principi discussi nella Sezione D.8 del Capitolo I, in particolare nel paragrafo 1.187.

D.3.1. Esempio 1
10.184. La società M, capogruppo di un gruppo multinazionale, beneficia di un rating creditizio AAA basato sulla solidità del bilancio consolidato del gruppo multinazionale. La società D, membro dello stesso gruppo multinazionale, ha un rating creditizio autonomo di BBB e deve finanziarsi per 10 milioni di euro da un finanziatore indipendente.

10.185. Si supponga che l’accurata delineazione della transazione effettiva mostri che l’effetto dell’associazione passiva aumenta il rating creditizio della società D da BBB ad A e che la fornitura di una garanzia esplicita migliori ulteriormente tale rating creditizio della società D ad AAA. Si supponga inoltre che i finanziatori indipendenti applichino un tasso di interesse dell’8% alle entità con un rating creditizio di A e del 6% alle entità con un rating creditizio di AAA. Supponiamo inoltre che la Società M addebiti alla Società D una commissione del 3% per la fornitura della garanzia, in modo che la commissione di garanzia compensi più che interamente il beneficio derivante dal miglioramento del rating creditizio della Società D derivante dalla fornitura di tale garanzia.

10.186. In tale situazione, l’analisi di cui al Capitolo I potrebbe indicare che un’impresa indipendente che stipuli un prestito alle stesse condizioni della Società D non dovrebbe pagare una commissione di garanzia del 3% alla Società M per la fornitura della garanzia esplicita, poiché la Società D non sarebbe in una posizione migliore di quanto si sarebbe trovata se non avesse beneficiato della garanzia.

D.3.2. Esempio 2
10.187. Si considerino gli stessi fatti descritti nell’Esempio 1, ma in questo caso si supponga che, in base alle indicazioni della Sezione D.2, possano essere identificate transazioni tra imprese indipendenti comparabili che dimostrino che il prezzo di libera concorrenza di una commissione di garanzia comparabile sarebbe compreso tra l’1% e l’1,5%.

10.188. L’accurata delineazione della transazione effettiva indica che il miglioramento del rating creditizio della Società D da A a AAA è attribuibile a un’azione di gruppo deliberata e concertata, vale a dire la garanzia fornita dalla Società M. Ci si aspetterebbe che la Società D sia disposta a pagare una commissione di garanzia conforme al principio di libera concorrenza alla Società M per la fornitura della garanzia esplicita poiché la Società D, in questo caso, si troverebbe in una situazione migliore rispetto a quanto pagherebbe in assenza della garanzia.

E. Assicurazione captive

E.1. Definizione e motivazione sottostante le assicurazioni e riassicurazioni captive
10.189. Esistono molti modi in cui i gruppi multinazionali possono gestire i rischi all’interno del gruppo. Ad esempio, possono scegliere di accantonare fondi in riserve, finanziare preventivamente potenziali perdite future, autoassicurarsi, assicurarsi presso parti indipendenti o semplicemente scegliere di correre il rischio specifico. In alcuni altri casi, un gruppo multinazionale può decidere di consolidare determinati rischi in una cosiddetta assicurazione “captive”.

10.190. Ai fini di queste Linee guida, il termine assicurazione “captive” intende riferirsi a un’impresa assicurativa o entità la cui attività assicurativa consiste sostanzialmente nel fornire polizze assicurative per i rischi delle entità del gruppo multinazionale a cui appartiene.

10.191. Al contrario, ai fini di queste Linee guida, il termine riassicurazione si riferisce a un’impresa o entità di riassicurazione il cui scopo è quello di fornire polizze di riassicurazione per rischi di parti non correlate che sono in prima istanza assicurate da entità del gruppo multinazionale a cui appartiene[5] (la situazione in cui i rischi di entità all’interno di un gruppo multinazionale sono assicurati in prima istanza da una parte non correlata ma poi riassicurati da un’entità all’interno del gruppo multinazionale è discussa nella Sezione E.2.4).

10.192. Le assicurazioni captive possono essere soggette a regolamentazione allo stesso modo di altre compagnie di assicurazione e riassicurazione[6]. I particolari obblighi derivanti dalla regolamentazione assicurativa variano da una giurisdizione all’altra ma in genere includono determinati obblighi attuariali, contabili e patrimoniali. Dato che la regolamentazione assicurativa è finalizzata alla protezione dei titolari delle polizze, le autorità di regolamentazione nazionali possono imporre un regime normativo meno oneroso per le assicurazioni captive che forniscono servizi di assicurazione esclusivamente ai membri del gruppo multinazionale.

10.193. Esistono molteplici ragioni per cui un gruppo multinazionale utilizza un’assicurazione captive, ad esempio: stabilizzare i premi pagati dalle entità all’interno del gruppo multinazionale; beneficiare di arbitraggi fiscali e normativi; ottenere l’accesso al mercato delle riassicurazioni; mitigare la volatilità dei mercati; o perché il gruppo multinazionale ritiene che mantenere il rischio all’interno del gruppo sia più conveniente.

10.194. Oltre a quelle elencate, un’altra possibile ragione per l’utilizzo di un’assicurazione captive da parte di un gruppo multinazionale è la difficoltà o l’impossibilità di ottenere una copertura assicurativa per determinati rischi. Laddove tali rischi siano assicurati da un’assicurazione captive, questo potrebbe sollevare dubbi sulla possibilità di determinare un prezzo di libera concorrenza e sulla razionalità commerciale di tale accordo (si veda la Sezione D.2 del Capitolo I).

E.2. Delineazione accurata dell’assicurazione e la riassicurazione captive
10.195. I principi di delineazione accurata delle transazioni effettive e dell’allocazione del rischio enucleati nel Capitolo I di queste Linee guida si applicano all’assicurazione e alla riassicurazione captive nello stesso modo in cui si applicano a qualsiasi altra transazione infragruppo. Tuttavia, questa sezione riguarda principalmente l’assicurazione captive (nonché la riassicurazione captive-fronting). In particolare, si dovrebbe tenere presente che:

  • lo svolgimento delle funzioni di mitigazione del rischio rientra nel concetto più ampio di gestione del rischio ma non in quello di controllo del rischio (si vedano i paragrafi 1.61 e 1.65);
  • esiste una differenza tra il rischio specifico assicurato (la parte che prende la decisione di assicurare, ovvero mitigare, o meno, controlla questo rischio; tale parte sarà solitamente l’assicurato ma potrebbe essere un’altra entità all’interno del gruppo multinazionale) e il rischio assunto dall’assicuratore nel fornire l’assicurazione alla parte assicurata.

10.196. Sebbene in entrambi i casi l’entità del risarcimento a fronte del rischio per l’assicurato e l’assicuratore possa dipendere esattamente dagli stessi eventi, questa potrebbe essere significativamente diversa (ad esempio, se il rischio assicurato si materializza e viene presentata una richiesta di risarcimento, l’assicurato potrebbe potenzialmente ricevere un aumento significativo del premio pagato, mentre il reddito dell’assicuratore sarà limitato ai premi assicurativi e al reddito da investimento che ha ricevuto indipendentemente dall’entità del risarcimento a fronte del rischio ricevuto dall’assicurato).

10.197. L’assicuratore sta svolgendo una funzione di mitigazione del rischio rispetto al rischio dell’assicurato, ma non sta effettivamente assumendo tale rischio. Egli sta semplicemente assumendo il rischio di assicurare (ovvero mitigare) il rischio dell’assicurato. Tale rischio sarà controllato dall’assicuratore o (più probabilmente in uno scenario di assicurazione captive) da un’altra entità all’interno del gruppo multinazionale che prende la decisione che il rischio debba essere assunto dall’assicuratore (si veda il paragrafo 10.223). L’assicuratore (o altra entità) può prendere decisioni su come rispondere a questo rischio, in conformità al paragrafo 1.61 (ii), ad esempio diversificando ulteriormente il proprio portafoglio di rischi assicurati o riassicurando tali rischi.

10.198. Le assicurazioni captive possono essere autogestite all’interno del gruppo multinazionale o gestite da un fornitore di servizi indipendente (spesso una divisione di un grande broker assicurativo). In genere questa gestione include la garanzia della conformità alla legge locale, l’emissione di documenti di polizza, la riscossione dei premi, il pagamento dei sinistri, la preparazione e la fornitura di relazioni ai manager locali. Se l’assicurazione captive è gestita all’interno del gruppo multinazionale, è necessario determinare quale entità la gestisce (se tale gestione non è esercitata da dipendenti dell’assicurazione captive) e remunerare adeguatamente tale gestione.

10.199. Una frequente preoccupazione nei casi di valutazione del prezzo di trasferimento delle transazioni di assicurazione captive è se la transazione in questione sia realmente un’assicurazione, ovvero se esista un rischio e, in tal caso, se sia assegnato all’assicurazione captive alla luce dei fatti e delle circostanze. Di seguito sono elencati gli indicatori sostanzialmente utili al riscontro di un’attività assicurativa genuina da parte dell’assicurazione captive:

  • vi è una diversificazione ed aggregazione del rischio nell’assicurazione captive;
  • la situazione economica delle entità all’interno del gruppo multinazionale è migliorata a seguito della diversificazione e vi è pertanto un impatto economico reale per il gruppo multinazionale nel suo complesso;
  • sia l’assicurazione captive che qualsiasi riassicuratore sono entità regolamentate con regimi normativi e regolamentari ampiamente simili che richiedono la prova dell’assunzione del rischio e la presenza di livelli di capitale adeguati;
  • il rischio assicurato sarebbe altrimenti assicurabile presso un’impresa indipendente al di fuori del gruppo multinazionale;
  • l’assicurazione captive ha al suo interno le competenze richieste, comprese le competenze di investimento, e l’esperienza (si veda il paragrafo 10.213);
  • l’assicurazione captive ha la reale possibilità di subire perdite.

10.200. Per considerare le implicazioni in termini di prezzi di trasferimento di una transazione con un’assicurazione captive, è innanzitutto necessario identificare le relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate e le condizioni e le circostanze economicamente rilevanti che si collegano a tali relazioni, in modo che la transazione effettiva sia delineata accuratamente. La domanda iniziale sarà quindi se la transazione in esame è una transazione di assicurazione, come definita sopra. Questa analisi richiede la valutazione dell’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore e se è stata effettuata una diversificazione di tale rischio.

E.2.1. Assunzione e diversificazione del rischio
10.201. La transazione richiede l’assunzione del rischio assicurativo da parte dell’assicuratore. In caso di sinistro, l’assicurato non subisce l’impatto finanziario di una potenziale perdita economica nella misura in cui il rischio assicurativo è stato assunto dall’assicuratore, perché la perdita è compensata dal risarcimento assicurativo.

10.202. Dal punto di vista dell’assicurazione captive, il fatto che questa sia esposta al materializzarsi del rischio assicurato e alla possibilità di una significativa perdita potrebbe essere un indicatore che il rischio assicurativo è stato assunto dall’assicurazione captive. Inoltre, l’assunzione del rischio assicurativo può avvenire solo se l’assicurazione captive ha una realistica prospettiva di essere in grado di ottemperare al risarcimento nel caso in cui il rischio si materializzi, ovvero deve avere accesso a finanziamenti adeguati per sopportare le conseguenze del materializzarsi del rischio assicurato. Per determinare se l’assicurazione captive ha la capacità finanziaria di assumere il rischio, è necessario considerare la sua dotazione di capitale prontamente disponibile e le sue opzioni realisticamente disponibili. In particolare, quando l’assicurazione captive investe i premi nelle entità assicurate all’interno del gruppo multinazionale, la relazione tra la capacità dell’assicurazione captive di ottemperare ai risarcimenti e le posizioni finanziarie delle altre imprese del gruppo multinazionale nelle quali vengono investiti i premi assicurativi dovrebbe essere centrale per l’analisi esposta nel Capitolo I.

10.203. La transazione richiede anche la diversificazione del rischio. La diversificazione del rischio è l’aggregazione di rischi in un portafoglio mediante il quale l’assicuratore ottiene un utilizzo efficiente della sua dotazione di capitale. Le grandi compagnie di assicurazione commerciali basano lo svolgimento della propria attività sull’elevata quantità di polizze con probabilità di perdita simili consentendo, tramite l’applicazione di leggi statistiche e medie, una calcolo accurato della probabilità di richieste di risarcimento. Nel gestire il suo portafoglio di rischi, l’assicuratore deve anche mantenere determinati standard normativi e di rating, come anche una certa quantità di riserve di capitale.

10.204. La diversificazione del rischio è la parte centrale dell’attività assicurativa. La combinazione di rischi non correlati al gruppo e l’esposizione geograficamente variegata conduce ad un uso efficiente del capitale, consentendo all’assicuratore di avere necessità di un livello di capitale inferiore a quello che le parti assicurate avrebbero dovuto mantenere per affrontare le conseguenze della materializzazione del rischio.

10.205. Un’assicurazione captive può ottenere la diversificazione del rischio assicurando non solo rischi interni al suo gruppo multinazionale, ma anche una quota significativa di rischi esterni al gruppo (pur rimanendo all’interno della definizione di assicurazione captive contenuta nel paragrafo 10.190).

10.206. In alternativa, la diversificazione del rischio può essere ottenuta coprendo rischi interni quando l’ampiezza e la profondità del gruppo multinazionale consentono all’assicurazione captive di coprire anche rischi non correlati (o minimamente correlati) al gruppo o esposizioni geografiche diversificate. Le situazioni in cui un’assicurazione captive copre solo i rischi interni richiedono un’analisi approfondita in conformità alle indicazioni espresse nel Capitolo I per determinare se è effettivamente avvenuta una diversificazione del rischio, ovvero se l’assicurazione captive copre un ammontare e una varietà di rischi sufficienti. In questo contesto, la valutazione dell’effettiva diversificazione dei rischi è una questione di soglia e la conclusione dell’analisi dipende da fatti e circostanze specifici.

10.207. In particolare, la diversificazione dei rischi interni potrebbe generare efficienze patrimoniali inferiori rispetto a quelle che si potrebbero ottenere tramite la diversificazione di rischi esterni. Pertanto, la remunerazione di un’assicurazione captive che copre esclusivamente rischi interni potrebbe essere inferiore rispetto a quella che si otterrebbe nel caso in cui la diversificazione riguardi rischi esterni al gruppo o la riassicurazione di una quota significativa dei rischi del gruppo multinazionale presso un’impresa indipendente. Inoltre, quando la delineazione accurata della transazione effettiva indica che le efficienze patrimoniali ottenute tramite l’aggregazione dei rischi interni nell’assicurazione captive derivano dal risultato di sinergie di gruppo create tramite azioni di gruppo deliberate e concertate, i benefici di tali sinergie dovrebbero generalmente essere condivisi dalle imprese associate che hanno contribuito alla creazione di tali sinergie (si veda la Sezione D.8 del Capitolo I e i paragrafi 10.222 e 10.223).

10.208. In situazioni in cui l’assicurazione captive non è dimensionata per ottenere una significativa diversificazione dei rischi o non dispone di riserve sufficienti per far fronte ad ulteriori rischi rappresentati dalla minore diversificazione del suo portafoglio rischi, la delineazione accurata della transazione effettiva può indicare che l’assicurazione captive stia gestendo un’attività diversa da quella assicurativa (si vedano le indicazioni nel Capitolo VII).

E.2.2. L’assunzione dei rischi economicamente significativi
10.209. Nel processo di delineazione accurata della transazione effettiva che coinvolge un’assicurazione captive, i rischi economicamente rilevanti associati all’emissione o alla sottoscrizione di polizze assicurative devono essere identificati in modo specifico. La Parte IV del Rapporto sull’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni[7] fornisce una descrizione di tali rischi che includono, tra l’altro, il rischio assicurativo, il rischio commerciale e il rischio di investimento. Tali descrizioni rimangono valide ai fini delle presenti Linee guida.

10.210. La delineazione accurata della transazione effettiva in scenari che coinvolgono un’assicurazione captive richiede di identificare se l’assicurazione captive svolge funzioni di controllo dei rischi economicamente significativi associati alla sottoscrizione delle polizze assicurative, in particolare il rischio assicurativo, per determinare se tali rischi debbano essere assegnati all’assicurazione captive.

10.211. La Parte IV del Rapporto sull’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni descrive le attività ricomprese nella funzione di stipulazione delle polizze assicurative, come l’impostazione delle politiche di stipulazione, la classificazione e la selezione dei rischi assicurati, la determinazione dei premi (o tariffe), l’analisi e l’accettazione dei rischi assicurati. Tali attività implicherebbero, tra l’altro, la decisione di sottoscrivere o meno una polizza assicurativa a copertura di un rischio e a quali termini e condizioni, o se debba essere stipulata o meno una protezione riassicurativa. In base ai fatti e alle circostanze prevalenti, tali attività possono essere considerate funzioni di controllo come descritto nel paragrafo 1.65 del Capitolo I e, se esercitate da un’assicurazione captive che possiede la capacità finanziaria di assumere il rischio, porterebbero all’allocazione del rischio all’assicurazione captive in conformità ai principi di analisi contenuti nel Capitolo I. In particolare non si qualificherebbero come funzioni di controllo a tale scopo la mera definizione dei parametri o dell’ambiente di politica dei rischi (si veda il paragrafo 1.66 del Capitolo I ed il paragrafo 94 della Parte IV del Rapporto sull’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni).

10.212. Quando l’assicurazione captive non ha accesso a competenze, esperienza e risorse appropriate e, di conseguenza, non si riscontra che l’assicurazione captive eserciti funzioni di controllo relative ai rischi associati alla stipulazione di polizze assicurative, un’analisi conforme ai principi del Capitolo I, basata su fatti e circostanze, può concludere che l’assicurazione captive non ha assunto il rischio o che un’altra impresa del gruppo multinazionale sta esercitando tali funzioni di controllo. In quest’ultimo caso, il rendimento derivante dall’investimento dei premi verrebbe assegnato al/ai membro/i del gruppo multinazionale che si assumono il rischio associato alla stipulazione di polizze assicurative, in conformità con le indicazioni del Capitolo I.

E.2.3. Esternalizzazione della funzione di sottoscrizione di polizze assicurative
10.213. In molti casi, l’esternalizzazione di determinati aspetti della funzione di sottoscrizione di polizze assicurative sarebbe incoerente con gli standard normativi minimi richiesti per gestire un’attività assicurativa. Tuttavia, in quelle situazioni in cui è consentito all’assicurazione captive di esternalizzare alcune delle attività che costituiscono la funzione di sottoscrizione di polizze assicurative (ad esempio, nei casi in cui a un’assicurazione captive può essere consentito esternalizzare l’accettazione del rischio assicurativo a un’impresa associata che agisce come broker e riceve una remunerazione conforme al principio di libera concorrenza), è richiesta una valutazione specifica della conservazione delle funzioni di controllo del rischio da parte dell’assicurazione captive al fine di concludere se il rischio è allocato all’assicurazione captive. Un’assicurazione captive che esternalizza tutti gli aspetti del processo di sottoscrizione senza svolgere funzioni di controllo non assumerebbe il rischio assicurativo in conformità all’analisi del Capitolo I.

E.2.4. Riassicurazioni Captive – Fronting
10.214. Una riassicurazione captive è un particolare tipo di assicurazione captive che non emette polizze direttamente ma opera come riassicurazione in base a un accordo noto come “fronting“. L’assicurazione captive potrebbe non essere in grado di sottoscrivere polizze assicurative nello stesso modo delle compagnie assicurative tradizionali. Ad esempio, alcuni rischi assicurativi dovranno obbligatoriamente, per legge, essere assunti da assicuratori regolamentati. Questa circostanza potrebbe portare all’uso di un accordo di fronting in cui il primo contratto di assicurazione è tra il membro assicurato di un gruppo multinazionale ed un’impresa di assicurazione indipendente (il fronter); il fronter quindi riassicura la maggior parte o tutto il rischio del primo contratto con l’assicurazione captive. Il fronter può rimanere responsabile della gestione dei sinistri e di altre funzioni amministrative, oppure queste funzioni possono essere gestite da un membro dello stesso gruppo multinazionale di cui fa parte l’assicurazione captive. Il fronter trattiene una commissione per coprire i suoi costi e per risarcire qualsiasi danno derivante dal rischio assicurato che mantiene. La maggior parte del premio del fronter passa all’assicurazione captive come remunerazione del contratto di riassicurazione.

10.215. Nel delineare accuratamente gli accordi di fronting si applicano gli stessi principi stabiliti per l’assicurazione captive. È importante notare, tuttavia, che gli accordi di fronting rappresentano transazioni controllate particolarmente complesse per quanto riguarda il prezzo, in quanto implicano la partecipazione di una parte indipendente per la quale è indifferente il livello del prezzo delle transazioni assicurative e riassicurative. Le questioni chiave che possono sorgere nei casi di fronting riguardano la natura delle transazioni, ossia se esse siano un’assicurazione vera e propria oppure una riassicurazione e, nel caso vi sia un’assicurazione vera e propria, se i premi pagati (in ultima analisi alla captive di riassicurazione) siano conformi al principio di libera concorrenza.

E.3. Determinazione del prezzo di libera concorrenza per l’assicurazione e la riassicurazione captive
10.216. I seguenti paragrafi delineano diversi approcci alla determinazione del prezzo delle transazioni di assicurazione e riassicurazione captive infragruppo. Ogni caso deve essere considerato in base ai propri fatti e circostanze e in ogni caso sarà necessaria una delineazione accurata delle transazioni effettive in conformità ai principi del Capitolo I prima di qualsiasi tentativo di determinare il prezzo di una transazione. Come in qualsiasi altra situazione di determinazione dei prezzi di trasferimento, il metodo più appropriato dovrebbe essere selezionato in conformità alle indicazioni del Capitolo II.

E.3.1. Determinazione del prezzo dei premi
10.217. Possono essere disponibili prezzi non controllati comparabili ritraibili da accordi comparabili tra parti indipendenti. Questi possono essere comparabili interni se l’assicurazione captive ha un’attività adeguatamente simile con clienti indipendenti, oppure potrebbero esserci comparabili esterni.

10.218. L’applicazione del metodo CUP ad una transazione che coinvolge un’assicurazione captive può incontrare difficoltà pratiche in relazione alla necessità e alla quantificazione delle rettifiche di comparabilità. In particolare, si dovrebbe tenere conto delle potenziali differenze tra le transazioni tra imprese associate e le transazioni non controllate che possono influire sull’affidabilità dei comparabili. Tali differenze possono riferirsi, ad esempio, a situazioni in cui l’analisi funzionale indica che un’assicurazione captive svolge meno funzioni di un assicuratore professionale (ad esempio, nei casi in cui un’assicurazione captive assicuri solo rischi interni nell’ambito del gruppo multinazionale questa potrebbe non aver bisogno di svolgere altre funzioni quali la distribuzione e la vendita). Analogamente, le differenze tra l’assicurazione captive e i potenziali comparabili in relazione ad indicatori economici (quali il fatturato) o patrimoniali (quali la dotazione di capitale) potrebbero richiedere delle rettifiche di comparabilità tra l’assicurazione captive e i comparabili (si veda il paragrafo 10.221).

10.219. In alternativa, l’analisi attuariale può rappresentare un metodo appropriato per determinare in modo indipendente il premio che probabilmente sarà richiesto in condizioni di libera concorrenza per l’assicurazione di un particolare rischio. Nel definire il prezzo di un premio assicurativo, un assicuratore professionale cercherà di coprire le perdite previste sui sinistri, i costi amministrativi associati alle polizze e alla gestione dei sinistri, oltre l’utile profitto per assicurare il rendimento del capitale, tenendo conto di eventuali redditi da investimento che si aspetta di ricevere dall’impiego del surplus dei premi incassati al netto dei risarcimenti e delle spese sostenute. L’applicazione pratica dell’analisi attuariale può risultare un esercizio complesso. Nel valutare l’affidabilità dell’analisi attuariale per determinare il prezzo di libera concorrenza dei premi è importante notare che le analisi attuariali non rappresentano transazioni effettive tra parti indipendenti e che, pertanto, saranno probabilmente necessarie delle rettifiche di comparabilità.

E.3.2. Rapporto combinato (“combined ratio”) e rendimento del capitale
10.220. La remunerazione dell’assicurazione captive può essere ottenuta considerando la redditività conforme al principio di libera concorrenza con riferimento ad un approccio in due fasi che tenga conto sia della redditività dei sinistri sia del rendimento del capitale. Il primo passo consiste nell’identificare il rapporto combinato dell’assicurazione captive. Questo può essere determinato esprimendo sinistri e spese sostenute come una percentuale dei premi incassati. È possibile identificare il rapporto combinato di riferimento utilizzato da imprese assicurative indipendenti che indennizzano rischi assicurativi simili. Il rapporto combinato di riferimento può quindi essere applicato ai sinistri e alle spese sostenute dalla parte sottoposta a test per arrivare a una misura a condizioni di libera concorrenza dei premi annuali e quindi dell’utile derivante dalla stipulazione delle polizze (differenza tra premi incassati da un lato e sinistri e spese sostenute dall’altro). Il secondo passo consiste nel valutare il rendimento dell’investimento ottenuto dall’assicurazione captive rispetto al rendimento in condizioni di libera concorrenza. Questo passaggio richiede due ulteriori considerazioni su (a) l’importo del capitale di cui è dotata l’assicurazione captive e (b) la misura in cui l’assicurazione captive impiega il surplus di premi incassati in investimenti in imprese associate (ad esempio obbligazioni infragruppo, prestiti infragruppo, ecc.) ed il ROI (return on investments) ottenuto dall’assicurazione captive su tali investimenti. La somma dell’utile derivante dalla stipulazione delle polizze assicurative di cui al primo passaggio e dell’utile da investimento del secondo passaggio fornisce l’utile operativo totale (si veda la Sezione B.5 del Capitolo III sui dati pluriennali).

10.221. È importante riconoscere che gli obblighi di adeguatezza patrimoniale di un’assicurazione captive saranno, con ogni probabilità, significativamente ridotti rispetto a quelli di un assicuratore professionale che stipula polizze a favore di parti indipendenti. Questo fattore dovrebbe essere preso in considerazione e, se necessario, rettificato per determinare il livello appropriato di capitale da utilizzare nel calcolo del rendimento dell’investimento. Generalmente, le differenze di nei livelli di adeguatezza patrimoniale tra l’assicurazione captive e gli assicuratori professionali presenti sul mercato in condizioni di libera concorrenza sorgono a causa di fattori normativi e commerciali. Le autorità di regolamentazione assicurativa spesso stabiliscono minori obblighi di adeguatezza patrimoniale per le assicurazioni captive. Un fattore commerciale primario per gli assicuratori professionali che operano nel mercato in condizioni di libera concorrenza è dato dall’efficienza patrimoniale. Per attrarre investitori e clienti, gli assicuratori professionali indipendenti si concentreranno nell’ottenere un solido rating creditizio detenendo un livello di capitale operativo superiore al minimo previsto normativamente. Allo stesso tempo, gli assicuratori professionali indipendenti cercheranno di massimizzare i rendimenti sul capitale investito. In sostanza, quindi, cercheranno di detenere la quantità ottimale di capitale per soddisfare questi indicatori opposti. Le assicurazioni captive, al contrario, non hanno alcun imperativo commerciale nel ricercare il rating creditizio né di ottimizzare i rendimenti sul capitale investito per attrarre investitori. Potrebbero essere quindi necessari delle ragionevoli rettifiche che garantiscano che il rendimento dell’investimento comparabile sia limitato al livello capitale obbligatoriamente previsto per l’assicurazione captive (oltre ad un ragionevole spread per ridurre al minimo la possibilità di violare inavvertitamente gli obblighi normativi) per la sua attività di copertura del rischio assicurativo assunto piuttosto che il livello di capitale che sarebbe necessario per un assicuratore indipendente. Potrebbero essere necessarie rettifiche per tenere conto dei diversi obblighi di adeguatezza patrimoniale previsti dalle diverse autorità di regolamentazione regolatori per le diverse categorie di attività assicurative.

E.3.3. Sinergie di gruppo
10.222. Quando un’assicurazione captive viene utilizzata in modo tale che il gruppo multinazionale possa accedere al mercato delle riassicurazioni per coprirsi dai rischi assicurandoli all’esterno del gruppo multinazionale realizzando al contempo risparmi sui costi rispetto all’utilizzo di un intermediario indipendente, aggregando i rischi all’interno del gruppo multinazionale, questa sfrutta i vantaggi della negoziazione collettiva su un qualsiasi rischio riassicurato e un’allocazione più efficiente del capitale in relazione ad ogni rischio mantenuto all’interno. Questi vantaggi derivano da azioni concertate delle imprese associate che hanno sottoscritto le polizze e dell’assicurazione captive. Le imprese associate assicurate contribuiscono congiuntamente al beneficio in quanto ciascuno di loro trarrà vantaggio da premi ridotti. Un tale tipo di accordo è simile ad altri accordi a livello di gruppo che potrebbero esistere per altre funzioni come l’acquisto di beni o servizi. Quando l’assicurazione captive assicura il rischio e lo riassicura sul mercato, dovrebbe ricevere una remunerazione adeguata per i servizi di base che fornisce. Il restante beneficio imputabile alle sinergie di gruppo dovrebbe essere ripartito tra le imprese associate assicurate mediante premi ridotti.

10.223. Ad esempio, si considera un gruppo multinazionale nel settore della manifattura con 50 filiali in diverse sedi in tutto il mondo. Tutte le filiali sono localizzate in sedi con un sostanziale rischio di terremoto, e ciascuna di esse si assicura contro i danni da terremoto al proprio stabilimento di produzione in relazione al proprio autonomo livello di rischio. Il gruppo multinazionale istituisce un’assicurazione captive che accetta il rischio di tutte le filiali e lo riassicura con imprese riassicuratrici indipendenti. Riunendo un portafoglio di rischi assicurativi in ​​diverse zone geografiche, il gruppo multinazionale rappresenta già un rischio diversificato in base al mercato. Il beneficio derivante delle sinergie di gruppo deriva dall’accordo di acquisto collettivo, e non dal valore aggiunto dall’assicurazione captive. Tale beneficio dovrebbe essere ripartito tra gli assicurati con una riduzione del premio da loro versato.

E.3.4. Vendite tramite agenzia
10.224. Quando un contratto assicurativo non viene stipulato direttamente dall’assicuratore all’assicurato, solitamente sarà dovuta una remunerazione alla terza parte che ha intermediato la stipula. In determinate circostanze, potrebbe essere dovuta all’intermediario una remunerazione più elevata rispetto a quanto ci si aspetterebbe dal confronto con transazioni simili. Quando l’agente di vendita e l’assicuratore o il riassicuratore sono imprese associate, l’analisi di comparabilità dovrebbe considerare le circostanze che danno origine ad un più elevato livello di profitto nel processo di determinazione della remunerazione conforme al principio di libera concorrenza. Solitamente, in condizioni di libera concorrenza, la remunerazione per l’agente di vendita e per l’assicuratore o il riassicuratore sarebbe limitata a quanto l’assicurato sarebbe disposto a pagare complessivamente. La capacità delle parti di negoziare una remunerazione complessivamente più elevata può essere influenzata anche dalla disponibilità di fornitori alternativi.

10.225. Si consideri, ad esempio, la Società A un rivenditore al dettaglio di beni di consumo di alta qualità e tecnologicamente avanzati. Nei suoi punti vendita, la Società A offre polizze assicurative a copertura di danni accidentali e furto per un periodo di 3 anni a clienti terzi. Le polizze sono assicurate dalla Società B, un assicuratore che fa parte dello stesso gruppo multinazionale della Società A. La Società A riceve una commissione, ma sostanzialmente tutto il profitto sul contratto assicurativo lo riceve la Società B. L’analisi funzionale e fattuale dimostra che i contratti assicurativi stipulati dalla Società B sono molto redditizi e che esiste un mercato attivo per l’assicurazione e la riassicurazione del tipo di rischi coperti dalle polizze. Inoltre, gli studi di benchmarking dimostrano che la commissione pagata alla Società A è in linea con quella di agenti indipendenti che intermediano simili coperture assicurative. Il profitto che la Società B ritrae dalla stipula di dette assicurazioni è superiore al livello di profitto ritratto nel libero mercato da assicuratori che forniscono simili coperture assicurative. 10.226. Nel considerare le differenze tra le condizioni della transazione tra la Società A e la Società B e quelle che verrebbero definite tra imprese indipendenti, è importante considerare le modalità con le quali viene raggiunto l’elevato livello di redditività delle polizze assicurative e i contributi di ciascuna delle parti alla creazione di tale valore. Il prodotto venduto al cliente terzo è una polizza assicurativa sostanzialmente uguale a quella che ogni altro assicuratore nel mercato potrebbe fornire. La Società A, in qualità di agente di vendita, ha il vantaggio di poter offrire la polizza assicurativa al suo cliente come parte della vendita dei beni da assicurare. L’opportunità di raggiungere un elevato livello di profitto è data dal vantaggio di poter intervenire direttamente al momento della vendita al cliente. La Società A potrebbe vendere polizze sottoscritte da un altro assicuratore e trattenere una remunerazione maggiore. La Società B non troverebbe un altro agente di vendita che abbia il vantaggio del contatto con il cliente al momento della vendita. La capacità di generare un altissimo livello di profitto sulla vendita delle polizze assicurative deriva da tale contributo apportato dalla Società A. In tali condizioni, la remunerazione di libera concorrenza di assicuratori che assicurano rischi similari dovrebbe rappresentare il punto di riferimento per la Società B,  mentre l’extraprofitto dovrebbe essere assegnato interamente alla Società A.


[1] Le indicazioni contenute in questa sottosezione sono coerenti con il Commentario all’articolo 9 del Modello di  Convenzione fiscale dell’OCSE del 2017 e anche con il Commentario aggiornato con le modifiche proposte e concordate dal Gruppo di lavoro n. 1. Tali indicazioni potrebbero essere riviste nel caso in cui le proposte siano sostanzialmente modificate in qualsiasi fase.

[2] Come discusso nel rapporto sulla “capitalizzazione sottile” (thin capitalisation) del Comitato per gli Affari Fiscali adottato dal Consiglio dell’OCSE il 26 novembre 1986 e riprodotto nel Volume II della versione completa del Commentario al Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE alla pagina R (4)-1.

[3] Si veda la nota a piè di pagina nella Sezione D.1.2.1 del Capitolo I delle presenti Linee Guida.

[4] Ai fini delle presenti Linee guida, il rating creditizio di un gruppo multinazionale deve fare riferimento al rating creditizio della capogruppo del gruppo multinazionale calcolato sui bilanci consolidati.

[5] In questa sezione, le imprese di assicurazione e riassicurazione sono definite con riferimento all’attività di assicurazione e riassicurazione come descritto nella Parte IV del Rapporto sull’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni. Questa descrizione, che copre lo schema generale dell’assicurazione, non intende escludere da questa guida i rischi su cui l’assicurato ha una certa capacità di influenza, come il rischio di responsabilità del prodotto.

[6] Si veda il paragrafo 10.3.

[7] Report sull’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, approvato dal Comitato per gli Affari Fiscali il 22 giugno 2010 e dal Consiglio per la pubblicazione il 22 luglio 2010.